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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10723 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4127/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4127/2022 r.g.a.c. T
(C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
Mili dom.to in Napoli, al Viale di Augusto, 71, presso lo studio dell'avv. Antonio Curcio, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti ATTORE E
, partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 to Verbale di P.IVA_2 Controparte_2 ordin a rogito del Notaio
di Roma, repertorio n. 44344, registrato a Roma il Persona_1 al n. 6329 serie 1T), quale conferitaria urativo della
[...]
gi Controparte_3
o di Persona_2
Milano in data 28 giugno 2013, repertor a Milano il 4 luglio 2013 al n.21602 serie 1T con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca d'Orsi ed elettivamente domi redetto, all'indirizzo PEC , giusta Email_1 procura generale al CONVENUTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 20/11/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito delle seguenti note scritte:
O E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 ndo ch Controparte_1 ulava con la la Controparte_1 polizza danni e furto n. 370054117, con d el 15/6/2 15/6/2018, relativa all'imbarcazione marca modello Mikado 27.5, a 2 motori Controparte_4 fuoribo mero matricola F433819 – F433798, con sigla e numero di iscrizione NA8475/D; in data 16/9/2017, alle ore 19:00 circa, ancorava la barca all'interno dell'ormeggio gestito dalla società Approdo s.a.s., sito in Bacoli (NA), nelle acque antistanti il porticciolo di Miseno (altezza pontile Zambardi); nella notte compresa tra il 16/9/2017 ed il 17/9/2017, la suddetta imbarcazione veniva trafugata da ignoti malfattori;
denunciato alla compagnia l'accaduto, quest'ultima negava il riconoscimento dell'indennizzo. Tanto premesso, chiedev e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, Controparte_1 sentirla condannare all'adempimen i assunti con il contratto di assicurazione, e quindi al pagamento in favore dell'attore della somma dovuta a titolo di indennizzo per i danni da esso subiti in conseguenza del descritto evento così come quantificati nella perizia di stima prodotta, con riferimento alle condizioni di polizza, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito e salvi ulteriori interessi e svalutazione monetaria per il periodo successivo alla domanda”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita la che ha Controparte_1 contestato l'avversa doman Ha eccepito la nullità del contratto di assicurazione per non essere dimostrata la proprietà in capo all'attore dell'imbarcazione assicurata, lamentando altresì che l'istante non avesse dato prova dei fatti addotti a sostegno della domanda, con riferimento sia al verificarsi dell'evento dannoso che in relazione al quantum della richiesta di indennizzo. Ha eccepito, inoltre, che la condotta dell'assicurato, sia in occasione del furto che successivamente ad esso, era stata negligente e contraria alle prescrizioni dettate dalla polizza assicurativa ai fini dell'operatività della garanzia. Ha sottolineato, infine, che il contratto prevedeva una franchigia di €.312,50 ed uno scoperto, concludendo così onde sentire: “In via principale e assorbente, nel merito, dichiarare la nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1904 c.c. per assenza di interesse al risarcimento del danno, dal momento che non risulta almente la proprietà del natante in capo al sig. Parte_1
- , ritenuta e dichiarata la carenza di prova, rigettare l'avversaria domanda perché infondata.
- sempre in via principale, accertato e dichiarato che il natante si trovava in un luogo privo di idonee protezioni, rigettare la domanda in base alla esclusione prevista dall'art. 5 sezione D lett. c ed l delle condizioni generali di polizza;
- ancora in via principale, accertato e dichiarato che il furto è derivato a causa del difetto di protezione dell'unità da diporto, rigettare la domanda ai sensi dell'art. 6 lett. c delle C.G.P.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la risarcibilità del danno, limitare il quantum debeatur al valore commerciale del natante al momento del sinistro
– ove ex adverso provato - e in ogni caso con applicazione della franchigia e degli scoperti previsti in polizza;
- in ogni caso il tutto non oltre il massimale di polizza e senza interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese. All'odierna udienza del 20/11/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. _____________________________________________
La domanda è infondata e va pertanto rigettata. Coglie nel segno, infatti, l'eccezione di parte convenuta relativa alla violazione, da parte dell'attore, delle prescrizioni contenute nell'art.6 delle condizioni generali di contratto afferenti la polizza stipulata, prodotte in copia dalla medesima parte attrice. L'anzidetta clausola, rubricata “Obblighi dell'Assicurato in c stro”, testualmente prevede che “...in caso di sinistro l' , pena la decadenza della copertura assicurativa, è Parte_2
t
… c. far pervenire all'Impresa avviso scritto, ai sensi dell'art.1913 del Codice ro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l' ne sia venuto a conoscenza. Parte_2
Il predetto avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
d. compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta ed a rischio e spese dell'Impresa devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
e. far pervenire all'Impresa nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Avvenimento straordinario» fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni. Nei casi di furto, rapina ed altri sinistri derivanti da reato, deve inoltre far pervenire all'Impresa copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia”. Orbene, l'attore ha denunciato alla compagnia il sinistro del 16/17.9.2017, solo il 3.10.2017, non rispettando, quindi, il termine di tre giorni contrattualmente previsto. La denuncia, inoltre, conteneva una assai scarna rappresentazione dell'accaduto, non essendovi menzione né dell'avvenuto affidamento del natante alla società Approdo s.a.s., né dell'eve nativo di persone informate sui fatti. Il inoltre, non ha neppure meramente allegato di Parte_1 aver de ccaduto all'Autorità Giudiziaria, né risulta che egli si sia in alcun modo attivato onde consentire l'espletamento di indagini volte ad individuare gli autori del fatto criminoso. La condotta in tal modo serbata è dunque contraria all'obbligo di denuncia da egli assunto, a pena di “decadenza della copertura assicurativa”, con conseguente venir meno del diritto a conseguire l'indennizzo reclamato. Con tale comportamento negligente l'attore, oltre ad aver violato un preciso obbligo assunto in sede di stipula della polizza assicurativa, ha altresì precluso ogni possibilità di recuperare il bene illecitamente sottrattogli, impedendo perciò all'assicuratore di esercitare l'azione di rivalsa ex art.1916 c.c. Nè l'omissione risulta in alcun modo giustificata o giustificabile, la denuncia alle autorità costituendo, in presenza di un atto criminoso, un dovere esigibile anche al di là di espressi obblighi contrattuali. D'altro canto, l'inadempimento di tali obblighi comporta altresì, anche ai sensi dell'art. 1915 c.c., la perdita del diritto all'indennizzo. La non tempestiva denuncia del sinistro rende lo stesso non indennizzabile stante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui «Affinchè l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo» (Cass. 13355/2015). La diligenza del comportamento dell'attore – assicurato deve peraltro valutarsi in relazione alla natura del fatto generatore della pretesa indennitaria, che nella specie è rappresentato dall'avvenuto furto dell'imbarcazione. Ne consegue che il ritardo del nel denunciare alla Parte_1 compagnia l'accaduto, unitament sa denuncia alla pubblica autorità, integrano inescusabile negligenza da parte del medesimo, tale da determinare l'eccepita decadenza dal diritto all'indennizzo. La tardiva ed incompleta denuncia alla convenuta del fatto criminoso ha infatti precluso alla compagnia ogni possibilità di attivarsi al fine di compiere le necessarie verifiche e sollecitare l'individuazione da parte delle compet à degli autori del furto, individuazione che l'inerzia del ha, di fatto, reso Parte_1 impossibile. Non resta, pertanto, che rigettare la domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con disattesa, rigetta la domand al pagamento in Parte_1 favore di di lite, che si Controparte_1 liquidano so, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 20/11/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4127/2022 r.g.a.c. T
(C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
Mili dom.to in Napoli, al Viale di Augusto, 71, presso lo studio dell'avv. Antonio Curcio, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti ATTORE E
, partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 to Verbale di P.IVA_2 Controparte_2 ordin a rogito del Notaio
di Roma, repertorio n. 44344, registrato a Roma il Persona_1 al n. 6329 serie 1T), quale conferitaria urativo della
[...]
gi Controparte_3
o di Persona_2
Milano in data 28 giugno 2013, repertor a Milano il 4 luglio 2013 al n.21602 serie 1T con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca d'Orsi ed elettivamente domi redetto, all'indirizzo PEC , giusta Email_1 procura generale al CONVENUTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 20/11/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito delle seguenti note scritte:
O E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 ndo ch Controparte_1 ulava con la la Controparte_1 polizza danni e furto n. 370054117, con d el 15/6/2 15/6/2018, relativa all'imbarcazione marca modello Mikado 27.5, a 2 motori Controparte_4 fuoribo mero matricola F433819 – F433798, con sigla e numero di iscrizione NA8475/D; in data 16/9/2017, alle ore 19:00 circa, ancorava la barca all'interno dell'ormeggio gestito dalla società Approdo s.a.s., sito in Bacoli (NA), nelle acque antistanti il porticciolo di Miseno (altezza pontile Zambardi); nella notte compresa tra il 16/9/2017 ed il 17/9/2017, la suddetta imbarcazione veniva trafugata da ignoti malfattori;
denunciato alla compagnia l'accaduto, quest'ultima negava il riconoscimento dell'indennizzo. Tanto premesso, chiedev e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, Controparte_1 sentirla condannare all'adempimen i assunti con il contratto di assicurazione, e quindi al pagamento in favore dell'attore della somma dovuta a titolo di indennizzo per i danni da esso subiti in conseguenza del descritto evento così come quantificati nella perizia di stima prodotta, con riferimento alle condizioni di polizza, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito e salvi ulteriori interessi e svalutazione monetaria per il periodo successivo alla domanda”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita la che ha Controparte_1 contestato l'avversa doman Ha eccepito la nullità del contratto di assicurazione per non essere dimostrata la proprietà in capo all'attore dell'imbarcazione assicurata, lamentando altresì che l'istante non avesse dato prova dei fatti addotti a sostegno della domanda, con riferimento sia al verificarsi dell'evento dannoso che in relazione al quantum della richiesta di indennizzo. Ha eccepito, inoltre, che la condotta dell'assicurato, sia in occasione del furto che successivamente ad esso, era stata negligente e contraria alle prescrizioni dettate dalla polizza assicurativa ai fini dell'operatività della garanzia. Ha sottolineato, infine, che il contratto prevedeva una franchigia di €.312,50 ed uno scoperto, concludendo così onde sentire: “In via principale e assorbente, nel merito, dichiarare la nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1904 c.c. per assenza di interesse al risarcimento del danno, dal momento che non risulta almente la proprietà del natante in capo al sig. Parte_1
- , ritenuta e dichiarata la carenza di prova, rigettare l'avversaria domanda perché infondata.
- sempre in via principale, accertato e dichiarato che il natante si trovava in un luogo privo di idonee protezioni, rigettare la domanda in base alla esclusione prevista dall'art. 5 sezione D lett. c ed l delle condizioni generali di polizza;
- ancora in via principale, accertato e dichiarato che il furto è derivato a causa del difetto di protezione dell'unità da diporto, rigettare la domanda ai sensi dell'art. 6 lett. c delle C.G.P.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la risarcibilità del danno, limitare il quantum debeatur al valore commerciale del natante al momento del sinistro
– ove ex adverso provato - e in ogni caso con applicazione della franchigia e degli scoperti previsti in polizza;
- in ogni caso il tutto non oltre il massimale di polizza e senza interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese. All'odierna udienza del 20/11/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. _____________________________________________
La domanda è infondata e va pertanto rigettata. Coglie nel segno, infatti, l'eccezione di parte convenuta relativa alla violazione, da parte dell'attore, delle prescrizioni contenute nell'art.6 delle condizioni generali di contratto afferenti la polizza stipulata, prodotte in copia dalla medesima parte attrice. L'anzidetta clausola, rubricata “Obblighi dell'Assicurato in c stro”, testualmente prevede che “...in caso di sinistro l' , pena la decadenza della copertura assicurativa, è Parte_2
t
… c. far pervenire all'Impresa avviso scritto, ai sensi dell'art.1913 del Codice ro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l' ne sia venuto a conoscenza. Parte_2
Il predetto avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
d. compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta ed a rischio e spese dell'Impresa devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
e. far pervenire all'Impresa nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Avvenimento straordinario» fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni. Nei casi di furto, rapina ed altri sinistri derivanti da reato, deve inoltre far pervenire all'Impresa copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia”. Orbene, l'attore ha denunciato alla compagnia il sinistro del 16/17.9.2017, solo il 3.10.2017, non rispettando, quindi, il termine di tre giorni contrattualmente previsto. La denuncia, inoltre, conteneva una assai scarna rappresentazione dell'accaduto, non essendovi menzione né dell'avvenuto affidamento del natante alla società Approdo s.a.s., né dell'eve nativo di persone informate sui fatti. Il inoltre, non ha neppure meramente allegato di Parte_1 aver de ccaduto all'Autorità Giudiziaria, né risulta che egli si sia in alcun modo attivato onde consentire l'espletamento di indagini volte ad individuare gli autori del fatto criminoso. La condotta in tal modo serbata è dunque contraria all'obbligo di denuncia da egli assunto, a pena di “decadenza della copertura assicurativa”, con conseguente venir meno del diritto a conseguire l'indennizzo reclamato. Con tale comportamento negligente l'attore, oltre ad aver violato un preciso obbligo assunto in sede di stipula della polizza assicurativa, ha altresì precluso ogni possibilità di recuperare il bene illecitamente sottrattogli, impedendo perciò all'assicuratore di esercitare l'azione di rivalsa ex art.1916 c.c. Nè l'omissione risulta in alcun modo giustificata o giustificabile, la denuncia alle autorità costituendo, in presenza di un atto criminoso, un dovere esigibile anche al di là di espressi obblighi contrattuali. D'altro canto, l'inadempimento di tali obblighi comporta altresì, anche ai sensi dell'art. 1915 c.c., la perdita del diritto all'indennizzo. La non tempestiva denuncia del sinistro rende lo stesso non indennizzabile stante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui «Affinchè l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo» (Cass. 13355/2015). La diligenza del comportamento dell'attore – assicurato deve peraltro valutarsi in relazione alla natura del fatto generatore della pretesa indennitaria, che nella specie è rappresentato dall'avvenuto furto dell'imbarcazione. Ne consegue che il ritardo del nel denunciare alla Parte_1 compagnia l'accaduto, unitament sa denuncia alla pubblica autorità, integrano inescusabile negligenza da parte del medesimo, tale da determinare l'eccepita decadenza dal diritto all'indennizzo. La tardiva ed incompleta denuncia alla convenuta del fatto criminoso ha infatti precluso alla compagnia ogni possibilità di attivarsi al fine di compiere le necessarie verifiche e sollecitare l'individuazione da parte delle compet à degli autori del furto, individuazione che l'inerzia del ha, di fatto, reso Parte_1 impossibile. Non resta, pertanto, che rigettare la domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con disattesa, rigetta la domand al pagamento in Parte_1 favore di di lite, che si Controparte_1 liquidano so, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 20/11/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo