Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2026, n. 1805
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto del ne bis in idem

    La Corte riconosce l'operatività del principio del ne bis in idem anche prima della novella introdotta dal d.lgs. 219/2023, ritenendo che il Giudice regionale non potesse pronunciarsi sulla pretesa impositiva TARI per gli anni 2016/2018, già oggetto di altro giudizio.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno

    La Corte rigetta l'eccezione di giudicato esterno in relazione alle pronunce nn. 330/2013 e 761/2015, poiché riguardavano anni di imposta precedenti e la questione della produzione di rifiuti speciali non assimilabili è un elemento fattuale suscettibile di mutare nel tempo. Riguardo alla sentenza n. 486/2017, si rileva che non ha operato una diretta valutazione di merito sul diritto all'esenzione. Per le sentenze nn. 535/2021 e 3634/2023, si applicano le considerazioni sul principio del ne bis in idem e sul fatto che il giudicato esterno formatosi in corso di giudizio di merito non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c. e 2909 c.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 118 disp. att./trans. c.p.c., e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 22/1997, artt. 195 e 226 d.lgs. n. 152/2006, art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4/2008, art.1, comma 649, legge n. 147/2013

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che la valutazione del giudice regionale sia stata svincolata dalla previsione normativa dell'art. 35 d.lgs. n. 22/1997, non avendo scrutinato se i residui fossero riconducibili a imballaggi secondari o terziari. Viene ravvisata una violazione di legge e un errore motivazionale per omessa considerazione e qualificazione puntuale della tipologia dei rifiuti.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 1, comma 649, legge n. 147/2013, art. 62, commi 1 e 3, d.lgs. n. 507/1993, 2909 c.c. e omesso esame di fatto decisivo

    La Corte accoglie il motivo per travisamento della prova, ritenendo che il giudice regionale non si sia avveduto della dichiarazione del 1994 in cui veniva richiesta la parziale detassazione per i locali di Via Tagliamento e veniva indicata la superficie produttiva di rifiuti ordinari. Tale documento, non esaminato, è decisivo per la valutazione della riduzione della superficie tassabile.

  • Altro
    Contestazione sulla compensazione delle spese

    La questione è assorbita dalla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per un nuovo esame, all'esito del quale occorrerà procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 324, 329, 342, 346 c.p.c. per violazione di giudicato interno

    La Corte rigetta il motivo, ritenendo che la questione del subalterno 39 avesse costituito motivo di appello da parte della contribuente, la quale aveva contestato la decisione del primo giudice. Pertanto, Assoservizi non può invocare alcun giudicato interno per omessa impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omesso esame e motivazione illogica e contraddittoria

    La Corte rigetta il motivo, ribadendo quanto ritenuto sul motivo di appello proposto dalla contribuente. La titolarità di due unità immobiliari non è in contraddizione con l'accertamento del bene tassato (sub 48). La Corte territoriale ha considerato che l'avviso menzionava solo il sub. 48 e la tabella di calcolo riguardava solo tale unità, reputando che la circostanza che l'importo complessivo comprendesse anche la superfice del sub. 39 non fosse idonea a giustificare la tassazione anche per l'altra unità immobiliare.

  • Inammissibile
    Omessa e/o apparente motivazione della pronuncia

    La censura è inammissibile poiché basata sul rilievo che il giudice regionale avrebbe dovuto interpretare diversamente il contenuto dell'avviso. L'interpretazione di un atto amministratativo da parte del giudice di merito è una valutazione di fatto sottratta al controllo di legittimità, salvo vizi logici o giuridici o violazione di norme ermeneutiche, che non sono state indicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2026, n. 1805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1805
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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