Art. 5.
La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'eguaglianza, la segretezza e la liberta' del voto, emanera' le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.
La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'eguaglianza, la segretezza e la liberta' del voto, emanera' le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.