CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA EN ME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. Umberto Gramenzi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4 ottobre 2024, la Corte d’appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva ritenuto LU BA responsabile del reato di cui agli artt. 110, 445 cod. pen. condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 164 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/10/2025 2 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 161, comma 4, 178, lett. c), 420-bis e 601 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dichiarato l’assenza dell’imputato senza nulla statuire in ordine all’eccezione, tempestivamente sollevata in sede di conclusioni scritte, con cui si denunciava l’omessa notifica del decreto di citazione dell’imputato in quanto effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante la avvenuta dichiarazione di domicilio. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle conclusioni scritte proposte dall’imputato, con le quali egli aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali di cui era gravato il ricorrente, senza valutare se la nuova condotta criminosa fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in ragione della tardività delle conclusioni scritte con le quali era stata chiesta la applicazione della pena sostitutiva, essendo il termine normativamente fissato in 10 giorni liberi prima dell’udienza. 4. Con memoria in data 15 settembre 2025, il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, specificando che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva era stata tempestivamente formulata cinque giorni prima dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La notifica del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte d’appello risulta ritualmente effettuata nelle forme dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Invero, dalla documentazione presente nel fascicolo – cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della censura – emerge che la notifica era stata effettuata a mezzo posta il 22 maggio 2024 presso il domicilio dichiarato 3 dall’imputato, ma non era andata a buon fine, risultando egli trasferito, secondo quanto emerge dalla relata di notifica. Le Sezioni unite di questa Corte hanno in proposito affermato che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02). Nel caso in esame, non essendo stata nemmeno dedotta tale eventualità, la notifica eseguita presso il difensore risulta dunque legittima. 2.2. Quanto alla collegata censura di vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di prendere in esame la questione, occorre ricordare che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una soluzione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione conseguente, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998-01; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi;
Rv. 275636 – 01; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di, Rv. 281391 - 01) e, al limite, anche ove la giustificazione sia, come nella specie, del tutto mancata. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle impugnazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare soggetto alla disciplina di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020 (prorogata per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024), ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell'udienza di discussione [cfr., Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, De Leo, Rv. 288585 - 01), 4 Si è invero ritenuto che nella fase di applicazione della disciplina transitoria, con riguardo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate anteriormente alla cd. riforma Cartabia, non possa trovare applicazione il limite derivante dal principio devolutivo, secondo cui è necessario che la questione sia stata devoluta con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi, non avendo il giudice di appello il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello. La validità del principio devolutivo è stata tuttavia riaffermata dai commi 1- bis e 1-quater dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024 che, nel disciplinare le modalità di applicazione e di richiesta delle pene sostitutive nel giudizio di appello, ha fatto salve le disposizioni di cui all’art. 597 cod. proc. pen., subordinando l’applicazione delle pene sostitutive alla condizione che la richiesta sia stata devoluta al giudice con l'atto di appello. Fa eccezione a tale regola la differente ipotesi, prevista dal comma 4-ter del cit. art. 598-bis cod. proc. pen., allorché i presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive siano l'effetto della riforma della decisione del giudice di primo grado a seguito della irrogazione in appello di una pena non superiore a quattro anni di reclusione (che costituisce il limite di pena massimo per la conversione nelle pene sostitutive). 3.2. Nel caso in esame, l’impugnazione è stata proposta avverso una sentenza di primo grado emessa in data 15 aprile 2019 e dunque prima del 30 dicembre 2022; inoltre, anche la prima sentenza di appello, nonché la sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione (n. 45692 del 12 ottobre 2022) sono anteriori alla data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia. Ne consegue che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022, e, quindi, al regime di favore che, secondo l'orientamento prevalente, consente di formulare la richiesta anche nei termini previsti per il deposito delle conclusioni scritte, nel caso di rito c.d. cartolare, e fino alla udienza di discussione, nel caso di trattazione orale in presenza delle parti. Si è infatti condivisibilmente affermato che in tali ipotesi non può trovare applicazione l’art. 598-bis cod. proc. pen. come modificato dal cd. “correttivo Cartabia”. Invero, poiché questo non contiene una disciplina transitoria con riferimento alle norme che qui rilevano, si deve ritenere che secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite Lista (Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537), in applicazione della regola del tempus regit actum, assuma rilievo il tempo in cui è stata emessa la sentenza impugnata e non anche il tempo in cui è stato proposto l'appello o è stata fissata l'udienza per il giudizio di appello. Infatti, l’introduzione di limiti all'esercizio di facoltà processuali che la legge attribuisce all'imputato deve 5 essere regolata dalla legge vigente al momento in cui è sorto il diritto, trattandosi di modifiche legislative che ne comprimono l’esercizio (Sez. 6, n. 18239 del 03/04/2025). 3.3. Nella specie, la richiesta di pena sostitutiva risulta essere stata avanzata tempestivamente, nel termine per la presentazione delle conclusioni scritte che secondo il rito pandemico (art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020), vigente fino al 30 giugno 2024, era di giorni cinque, non applicandosi il diverso termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. il quale opera nel rito introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ciò nonostante, la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive avanzata dall’imputato. 4. Il terzo motivo, concernente l’applicazione della recidiva, è infondato. Occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre invero la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione di primo grado, la quale, con riferimento alla recidiva, si era attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Il Tribunale di Ascoli Piceno, infatti, non solo ha dato conto dei precedenti penali da cui era attinto BA, ma ha altresì valutato il nuovo episodio delittuoso, ritenendolo espressivo di una maggiore pericolosità sociale in quanto indicativo 6 della «propensione a commettere delitti - anche - con finalità lucrative» che neppure la precedente espiazione della pena anteriormente irrogata era riuscita a contenere. 5. Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva irrogata all'imputato con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.
P Q M
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso il 03/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA EN ME LA CA
udita la relazione svolta dal Consigliere IA EN ME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. Umberto Gramenzi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4 ottobre 2024, la Corte d’appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva ritenuto LU BA responsabile del reato di cui agli artt. 110, 445 cod. pen. condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 164 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/10/2025 2 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 161, comma 4, 178, lett. c), 420-bis e 601 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dichiarato l’assenza dell’imputato senza nulla statuire in ordine all’eccezione, tempestivamente sollevata in sede di conclusioni scritte, con cui si denunciava l’omessa notifica del decreto di citazione dell’imputato in quanto effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante la avvenuta dichiarazione di domicilio. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle conclusioni scritte proposte dall’imputato, con le quali egli aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali di cui era gravato il ricorrente, senza valutare se la nuova condotta criminosa fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in ragione della tardività delle conclusioni scritte con le quali era stata chiesta la applicazione della pena sostitutiva, essendo il termine normativamente fissato in 10 giorni liberi prima dell’udienza. 4. Con memoria in data 15 settembre 2025, il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, specificando che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva era stata tempestivamente formulata cinque giorni prima dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La notifica del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte d’appello risulta ritualmente effettuata nelle forme dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Invero, dalla documentazione presente nel fascicolo – cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della censura – emerge che la notifica era stata effettuata a mezzo posta il 22 maggio 2024 presso il domicilio dichiarato 3 dall’imputato, ma non era andata a buon fine, risultando egli trasferito, secondo quanto emerge dalla relata di notifica. Le Sezioni unite di questa Corte hanno in proposito affermato che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02). Nel caso in esame, non essendo stata nemmeno dedotta tale eventualità, la notifica eseguita presso il difensore risulta dunque legittima. 2.2. Quanto alla collegata censura di vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di prendere in esame la questione, occorre ricordare che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una soluzione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione conseguente, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998-01; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi;
Rv. 275636 – 01; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di, Rv. 281391 - 01) e, al limite, anche ove la giustificazione sia, come nella specie, del tutto mancata. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle impugnazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare soggetto alla disciplina di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020 (prorogata per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024), ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell'udienza di discussione [cfr., Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, De Leo, Rv. 288585 - 01), 4 Si è invero ritenuto che nella fase di applicazione della disciplina transitoria, con riguardo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate anteriormente alla cd. riforma Cartabia, non possa trovare applicazione il limite derivante dal principio devolutivo, secondo cui è necessario che la questione sia stata devoluta con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi, non avendo il giudice di appello il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello. La validità del principio devolutivo è stata tuttavia riaffermata dai commi 1- bis e 1-quater dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024 che, nel disciplinare le modalità di applicazione e di richiesta delle pene sostitutive nel giudizio di appello, ha fatto salve le disposizioni di cui all’art. 597 cod. proc. pen., subordinando l’applicazione delle pene sostitutive alla condizione che la richiesta sia stata devoluta al giudice con l'atto di appello. Fa eccezione a tale regola la differente ipotesi, prevista dal comma 4-ter del cit. art. 598-bis cod. proc. pen., allorché i presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive siano l'effetto della riforma della decisione del giudice di primo grado a seguito della irrogazione in appello di una pena non superiore a quattro anni di reclusione (che costituisce il limite di pena massimo per la conversione nelle pene sostitutive). 3.2. Nel caso in esame, l’impugnazione è stata proposta avverso una sentenza di primo grado emessa in data 15 aprile 2019 e dunque prima del 30 dicembre 2022; inoltre, anche la prima sentenza di appello, nonché la sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione (n. 45692 del 12 ottobre 2022) sono anteriori alla data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia. Ne consegue che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022, e, quindi, al regime di favore che, secondo l'orientamento prevalente, consente di formulare la richiesta anche nei termini previsti per il deposito delle conclusioni scritte, nel caso di rito c.d. cartolare, e fino alla udienza di discussione, nel caso di trattazione orale in presenza delle parti. Si è infatti condivisibilmente affermato che in tali ipotesi non può trovare applicazione l’art. 598-bis cod. proc. pen. come modificato dal cd. “correttivo Cartabia”. Invero, poiché questo non contiene una disciplina transitoria con riferimento alle norme che qui rilevano, si deve ritenere che secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite Lista (Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537), in applicazione della regola del tempus regit actum, assuma rilievo il tempo in cui è stata emessa la sentenza impugnata e non anche il tempo in cui è stato proposto l'appello o è stata fissata l'udienza per il giudizio di appello. Infatti, l’introduzione di limiti all'esercizio di facoltà processuali che la legge attribuisce all'imputato deve 5 essere regolata dalla legge vigente al momento in cui è sorto il diritto, trattandosi di modifiche legislative che ne comprimono l’esercizio (Sez. 6, n. 18239 del 03/04/2025). 3.3. Nella specie, la richiesta di pena sostitutiva risulta essere stata avanzata tempestivamente, nel termine per la presentazione delle conclusioni scritte che secondo il rito pandemico (art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020), vigente fino al 30 giugno 2024, era di giorni cinque, non applicandosi il diverso termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. il quale opera nel rito introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ciò nonostante, la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive avanzata dall’imputato. 4. Il terzo motivo, concernente l’applicazione della recidiva, è infondato. Occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre invero la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione di primo grado, la quale, con riferimento alla recidiva, si era attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Il Tribunale di Ascoli Piceno, infatti, non solo ha dato conto dei precedenti penali da cui era attinto BA, ma ha altresì valutato il nuovo episodio delittuoso, ritenendolo espressivo di una maggiore pericolosità sociale in quanto indicativo 6 della «propensione a commettere delitti - anche - con finalità lucrative» che neppure la precedente espiazione della pena anteriormente irrogata era riuscita a contenere. 5. Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva irrogata all'imputato con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.
P Q M
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso il 03/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA EN ME LA CA