TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 135 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Cardedu, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessio Urru, che la rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 CP_8 C.F._9 [...]
(c.f. , (c.f. e Controparte_9 P.IVA_1 Controparte_10 C.F._10 [...]
(c.f. ), Controparte_11 C.F._11 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.):
“Tutto ciò premesso, l'attrice, come innanzi rappresentata e difesa, per quanto sino ad ora dedotto ed eccepito, con riserva di integrazione nei modi e tempi di legge, chiede che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 1) Accertare i fatti in espositiva.
2) Per l'effetto dichiarare , infra generalizzata, proprietaria per intervenuta Parte_1 usucapione dei seguenti beni, costituenti unico fondo: Terreno, sito nel comune di Perdasdefogu, identificato dall' di Nuoro, catasto terreni, a Foglio 17, particelle 259 (di m2 Controparte_9
314, r.d. 0,31) e 261 (di m2 10, r.d. 0,01).
3) Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Perdasdefogu e distinto al
Catasto Terreni al foglio 17, particelle 259 e 261.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, un terreno sito in Perdasdefogu, costituente un corpo unico, per essere subentrata nel possesso in precedenza esercitato sul medesimo dal padre , dai primi anni Novanta e sino al suo decesso, Per_1 avvenuto in data 8.08.2008, per averlo, a sua volta, ricevuto in eredità.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato detto terreno occupandosi della pulizia e della coltivazione dello stesso con alberi da frutto (albicocco, pero, fico, nespolo) e coltivando l'orto stagionalmente, così come in precedenza fatto dal padre, il quale lo aveva recintato e coltivato.
L'attrice ha assunto che, con rogito notarile del 23.11.2022, detto terreno le è stato formalmente assegnato quale eredità del padre, formalizzandone, così, l'attribuzione alla medesima.
Con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'attrice ha specificato di avere acquistato la proprietà del suddetto terreno per usucapione, oltre che in forza di successione nel possesso esercitato sul medesimo da padre, anche per accessione del possesso da parte dei suoi fratelli, in forza della divisione eseguita col suddetto rogito notarile.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dall'attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
pagina 2 di 5 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione pagina 3 di 5 anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Nel caso di specie, l'attrice ha provato di essere divenuta proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa, per essere subentrata nel possesso esercitato sul medesimo dal padre
, il quale lo ha posseduto almeno dagli anni Novanta sino al suo decesso, invocando, così, Per_1 una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
Invero, l'attrice ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con la Per_1 produzione del certificato di stato di famiglia originario di quest'ultimo, dal quale si evince il rapporto di parentela con l'attrice (padre/figlia), nonché il decesso dello stesso, avvenuto in data 8.08.2008, come attestato anche nel relativo certificato di morte (doc. 6, atto di deposito documenti del
27.06.2024).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice e, prima di lei, da parte del padre , individuando con esattezza e Per_1 precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese STimone_1 STimone_2 all'udienza del 9 luglio 2025).
I testi hanno riferito che , dalla metà degli anni Novanta e sino al suo decesso, avvenuto Per_1 nell'anno 2008, ha utilizzato un terreno sito in Perdasdefogu, dell'estensione di circa 300/400 mq, nel quale lo stesso vi coltivava l'orto, vi riponeva la legna, vi metteva a dimora delle piante da frutto (fico, albicocco, susino, ulivo), raccogliendone i frutti e, inoltre, vi parcheggiava l'autovettura.
I testi hanno saputo riferire che la recinzione è stata apposta da , anche per averlo aiutato Per_1 personalmente intorno agli anni Novanta (1993/1994, teste ), costituita da una rete STimone_3
ST metallica con pali in ferro, sul lato confinante con la proprietà dello stesso teste e con blocchetti, rete metallica e pali in ferro sul lato strada, con all'ingresso un cancello in metallo.
I testi hanno riferito che, dal decesso di e sino all'attualità, l'attrice ha continuato ad Per_1 utilizzare il terreno oggetto di causa, dove la stessa abita da circa 35 anni (teste ), e STimone_3 utilizza una porzione di terreno posta di fronte alla sua abitazione, che la separa dalla strada.
I testi hanno riferito che l'attrice ha proseguito nell'eseguire le stesse coltivazioni poste in essere dal padre e di averla vista personalmente eseguire la pulizia del terreno dalle erbacce, anche con l'aiuto del ST marito, oltre che per averla aiutata essi stessi anche con l'ausilio di un trattore (teste .
Inoltre, gli stessi hanno riferito di avere visto l'attrice sistemare la recinzione, sostituendone delle parti, anche con l'aiuto del marito. pagina 4 di 5 Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e, dopo la sua morte, da parte dell'attrice. Per_1
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto proprietari di terreni vicini ST (entrambi i testi, e hanno riferito di conoscere l'attrice, in quanto vicini di casa). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e la sua qualità di erede di , attraverso la Per_1 produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che
[...]
ha acquistato la proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa in forza di Parte_1 successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Per_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di successione nel possesso, dichiara (c.f. ) proprietaria del terreno sito in Parte_1 C.F._1
Perdasdefogu e distinto al Catasto Terreni del Comune di Perdasdefogu al foglio 17, particella 259
(seminativo) e particella 261 (seminativo);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 135 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Cardedu, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessio Urru, che la rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 CP_8 C.F._9 [...]
(c.f. , (c.f. e Controparte_9 P.IVA_1 Controparte_10 C.F._10 [...]
(c.f. ), Controparte_11 C.F._11 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.):
“Tutto ciò premesso, l'attrice, come innanzi rappresentata e difesa, per quanto sino ad ora dedotto ed eccepito, con riserva di integrazione nei modi e tempi di legge, chiede che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 1) Accertare i fatti in espositiva.
2) Per l'effetto dichiarare , infra generalizzata, proprietaria per intervenuta Parte_1 usucapione dei seguenti beni, costituenti unico fondo: Terreno, sito nel comune di Perdasdefogu, identificato dall' di Nuoro, catasto terreni, a Foglio 17, particelle 259 (di m2 Controparte_9
314, r.d. 0,31) e 261 (di m2 10, r.d. 0,01).
3) Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Perdasdefogu e distinto al
Catasto Terreni al foglio 17, particelle 259 e 261.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, un terreno sito in Perdasdefogu, costituente un corpo unico, per essere subentrata nel possesso in precedenza esercitato sul medesimo dal padre , dai primi anni Novanta e sino al suo decesso, Per_1 avvenuto in data 8.08.2008, per averlo, a sua volta, ricevuto in eredità.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato detto terreno occupandosi della pulizia e della coltivazione dello stesso con alberi da frutto (albicocco, pero, fico, nespolo) e coltivando l'orto stagionalmente, così come in precedenza fatto dal padre, il quale lo aveva recintato e coltivato.
L'attrice ha assunto che, con rogito notarile del 23.11.2022, detto terreno le è stato formalmente assegnato quale eredità del padre, formalizzandone, così, l'attribuzione alla medesima.
Con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'attrice ha specificato di avere acquistato la proprietà del suddetto terreno per usucapione, oltre che in forza di successione nel possesso esercitato sul medesimo da padre, anche per accessione del possesso da parte dei suoi fratelli, in forza della divisione eseguita col suddetto rogito notarile.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dall'attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
pagina 2 di 5 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione pagina 3 di 5 anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Nel caso di specie, l'attrice ha provato di essere divenuta proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa, per essere subentrata nel possesso esercitato sul medesimo dal padre
, il quale lo ha posseduto almeno dagli anni Novanta sino al suo decesso, invocando, così, Per_1 una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
Invero, l'attrice ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con la Per_1 produzione del certificato di stato di famiglia originario di quest'ultimo, dal quale si evince il rapporto di parentela con l'attrice (padre/figlia), nonché il decesso dello stesso, avvenuto in data 8.08.2008, come attestato anche nel relativo certificato di morte (doc. 6, atto di deposito documenti del
27.06.2024).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice e, prima di lei, da parte del padre , individuando con esattezza e Per_1 precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese STimone_1 STimone_2 all'udienza del 9 luglio 2025).
I testi hanno riferito che , dalla metà degli anni Novanta e sino al suo decesso, avvenuto Per_1 nell'anno 2008, ha utilizzato un terreno sito in Perdasdefogu, dell'estensione di circa 300/400 mq, nel quale lo stesso vi coltivava l'orto, vi riponeva la legna, vi metteva a dimora delle piante da frutto (fico, albicocco, susino, ulivo), raccogliendone i frutti e, inoltre, vi parcheggiava l'autovettura.
I testi hanno saputo riferire che la recinzione è stata apposta da , anche per averlo aiutato Per_1 personalmente intorno agli anni Novanta (1993/1994, teste ), costituita da una rete STimone_3
ST metallica con pali in ferro, sul lato confinante con la proprietà dello stesso teste e con blocchetti, rete metallica e pali in ferro sul lato strada, con all'ingresso un cancello in metallo.
I testi hanno riferito che, dal decesso di e sino all'attualità, l'attrice ha continuato ad Per_1 utilizzare il terreno oggetto di causa, dove la stessa abita da circa 35 anni (teste ), e STimone_3 utilizza una porzione di terreno posta di fronte alla sua abitazione, che la separa dalla strada.
I testi hanno riferito che l'attrice ha proseguito nell'eseguire le stesse coltivazioni poste in essere dal padre e di averla vista personalmente eseguire la pulizia del terreno dalle erbacce, anche con l'aiuto del ST marito, oltre che per averla aiutata essi stessi anche con l'ausilio di un trattore (teste .
Inoltre, gli stessi hanno riferito di avere visto l'attrice sistemare la recinzione, sostituendone delle parti, anche con l'aiuto del marito. pagina 4 di 5 Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e, dopo la sua morte, da parte dell'attrice. Per_1
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto proprietari di terreni vicini ST (entrambi i testi, e hanno riferito di conoscere l'attrice, in quanto vicini di casa). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e la sua qualità di erede di , attraverso la Per_1 produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che
[...]
ha acquistato la proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa in forza di Parte_1 successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Per_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di successione nel possesso, dichiara (c.f. ) proprietaria del terreno sito in Parte_1 C.F._1
Perdasdefogu e distinto al Catasto Terreni del Comune di Perdasdefogu al foglio 17, particella 259
(seminativo) e particella 261 (seminativo);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5