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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
MI ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1040/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230002814258000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1706/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.03.2024 la società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 29820230002814258000, pervenuta il 03.02.2024, con la quale veniva richiesto l'importo complessivo di euro 107.037,84 per IVA dovuta e non versata, rilevata a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/73 sulla dichiarazione modello IVA/2019 per l'anno 2018 e sulla liquidazione periodica del I trimestre 2018.
Deduceva la ricorrente: 1) la giuridica inesistenza della notificazione avvenuta tramite PEC e per assenza di conformità; 2) la decadenza dal potere di emettere l'atto, essendo decorso il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA 2019, da individuarsi nel 31.12.2022;
3) illegittimità della cartella di pagamento, non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato;
5) illegittimità dell'atto impugnato in relazione alla motivazione degli interessi e delle somme richieste a titolo di compenso di riscossione.
Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso, come da comparsa depositata.
Con successiva memoria integrativa ex art 32 del Dlgs 546/92 la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, rilevando la maturazione del termine di decadenza triennale per l'iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA/2019 per l'anno 2018, con scadenza al 31.12.2023 tenendo conto delle proroghe e sospensioni dettate dalla legislazione emergenziale Covid
19. All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata si riferisce a IVA dichiarata e non versata dalla società per l'anno 2018, come dichiarata nel modello IVA/2019, nonché delle liquidazioni periodiche del I trimestre dall'anno 2018.
Viene qui in rilievo la procedura descritta dall'art 54 bis del DPR 633/72 a seguito di “controllo automatizzato” delle imposte dichiarate e desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente.
Le censure relative ai vizi del procedimento di notificazione, del quale si invoca l'inesistenza giuridica o la nullità, sono infondate.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della sanatoria delle notificazioni asseritamente invalide (quale che ne sia la causa) ha assunto una portata sempre più ampia:
“La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.,”- così Cass Civ. n. 17251 del 12.07.2013- successive conformi.
Ed ancora, con una pronuncia che ben si attaglia al caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito che l'invalidità della sanatoria, quale ne sia la causa, “è comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”- così Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018.
Nel caso di specie l'avvenuta proposizione del ricorso avverso la cartella esattoriale implica un effetto comunque integralmente sanante del prospettato vizio di notifica (peraltro effettuata via PEC al ricorrente), che non sarebbe comunque relegabile nella categoria dell'inesistenza giuridica. L'atto è dunque entrato nella piena conoscenza del ricorrente, che ne ha fatto oggetto di diffusa censura.
Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze formali e di merito eccepite nel ricorso.
Non è poi ravvisabile alcun vizio di motivazione della cartella, che nel richiamare i dati dichiarati dalla contribuente, e la circostanza dell'omesso versamento delle imposte, pone lo stesso nella piena condizione di conoscerne i presupposti: “La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione”- così Cass Civ sent n. 15564 del 27.07.2016.
Né tanto meno si rilevano vizi inerenti l'irrogazione delle sanzioni, o degli interessi, la cui misura ex lege e la data di decorrenza è stata ampiamente indicata nelle motivazioni della cartella, che operano un rinvio ai criteri di determinazione legale vigenti e sono verificabili con un adeguato (per quanto non elementare) meccanismo di calcolo aritmetico. Sul punto, pronunciandosi in relazione all'art 36 bis del DPR 600/73 (ma con argomentazione che può estendersi pacificamente anche all'art 54 bis) la Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.” – così Cass. Civ. ord n. 6812 del 08.03.2019.
Quanto all'omessa sottoscrizione del ruolo, si osserva che in forza dell'art. 12 comma 4 DPR n. 602/73, il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che con la sottoscrizione il ruolo diventa esecutivo. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lettera e), secondo il quale “i commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR n. 602/73 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. La validazione, come è noto, consiste in una procedura informatica volta a conferire garanzia di autenticità al documento formato e trasmesso per via elettronica al destinatario: nel caso di specie non vi è dubbio che l'atto provenga dall'ente territoriale impositore, che lo ha formato telematicamente e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha dunque chiarito che: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990.”- così Cass Civ. sent. n. 27561 del 30.10.2018.
Né tanto meno si rilevano vizi inerenti l'irrogazione delle sanzioni, commisurate agli importi tributari il cui pagamento è stato omesso, con determinazione in misura percentuale secondo la previsione di legge.
Appare infondata anche la questione della presunta illegittimità dell'aggio (rectius, onere di riscossione). Si tratta infatti di un onere che ha natura retributiva e non tributaria (vedi Cass. Civ. sent. n. 1311 del 19.01.2018),
e la cui quantificazione è parametrata a criteri legali predeterminati dalla normativa.
L'ultima censura che deve essere esaminata riguarda la prospettata decadenza del potere accertativo e della correlata notifica della cartella.
Nel ricorso introduttivo e nella memoria di replica la difesa della ricorrente sostiene l'avvenuta violazione dei termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973, secondo cui “La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973
e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Trattandosi di dichiarazione presentata nel 2019, il termine scadeva il 31.12.2023. Tale assetto normativo deve tenere tuttavia conto delle disposizioni dettate dalla legislazione emergenziale Covid 19, che ha introdotto specifiche e articolate norme di sospensione o proroga dei termini decadenziali.
Nel caso di specie trova applicazione la norma di cui all'art 5 comma 8 del DL n. 41 del 2021, secondo cui:
“ In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. Pertanto, il termine originariamente scadente il 31.12.2022 è stato prorogato ex lege al 31.12.2023.
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di dichiarazione IVA/2019 per l'anno 2018, il termine per la notifica dell'atto scadeva il 31.12.2023, mentre la notifica via PEC della cartella è pacificamente avvenuta il
04.02.2024, dunque oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Il ricorso deve essere dunque accolto con riferimento a tale profilo, con conseguente annullamento della cartella esattoriale.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs 546/92, come modificato dalla legge 208/2015, ed in applicazione dei criteri di legge parte soccombente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente della somma di euro 4000,00 a titolo di onorario, oltre spese e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore del difensore tecnico che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 accoglie il ricorso e condanna l'ADER a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro quattromila/00. Siracusa,
28.11.2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
MI ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1040/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230002814258000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1706/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.03.2024 la società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 29820230002814258000, pervenuta il 03.02.2024, con la quale veniva richiesto l'importo complessivo di euro 107.037,84 per IVA dovuta e non versata, rilevata a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/73 sulla dichiarazione modello IVA/2019 per l'anno 2018 e sulla liquidazione periodica del I trimestre 2018.
Deduceva la ricorrente: 1) la giuridica inesistenza della notificazione avvenuta tramite PEC e per assenza di conformità; 2) la decadenza dal potere di emettere l'atto, essendo decorso il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA 2019, da individuarsi nel 31.12.2022;
3) illegittimità della cartella di pagamento, non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato;
5) illegittimità dell'atto impugnato in relazione alla motivazione degli interessi e delle somme richieste a titolo di compenso di riscossione.
Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso, come da comparsa depositata.
Con successiva memoria integrativa ex art 32 del Dlgs 546/92 la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, rilevando la maturazione del termine di decadenza triennale per l'iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA/2019 per l'anno 2018, con scadenza al 31.12.2023 tenendo conto delle proroghe e sospensioni dettate dalla legislazione emergenziale Covid
19. All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata si riferisce a IVA dichiarata e non versata dalla società per l'anno 2018, come dichiarata nel modello IVA/2019, nonché delle liquidazioni periodiche del I trimestre dall'anno 2018.
Viene qui in rilievo la procedura descritta dall'art 54 bis del DPR 633/72 a seguito di “controllo automatizzato” delle imposte dichiarate e desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente.
Le censure relative ai vizi del procedimento di notificazione, del quale si invoca l'inesistenza giuridica o la nullità, sono infondate.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della sanatoria delle notificazioni asseritamente invalide (quale che ne sia la causa) ha assunto una portata sempre più ampia:
“La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.,”- così Cass Civ. n. 17251 del 12.07.2013- successive conformi.
Ed ancora, con una pronuncia che ben si attaglia al caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito che l'invalidità della sanatoria, quale ne sia la causa, “è comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”- così Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018.
Nel caso di specie l'avvenuta proposizione del ricorso avverso la cartella esattoriale implica un effetto comunque integralmente sanante del prospettato vizio di notifica (peraltro effettuata via PEC al ricorrente), che non sarebbe comunque relegabile nella categoria dell'inesistenza giuridica. L'atto è dunque entrato nella piena conoscenza del ricorrente, che ne ha fatto oggetto di diffusa censura.
Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze formali e di merito eccepite nel ricorso.
Non è poi ravvisabile alcun vizio di motivazione della cartella, che nel richiamare i dati dichiarati dalla contribuente, e la circostanza dell'omesso versamento delle imposte, pone lo stesso nella piena condizione di conoscerne i presupposti: “La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione”- così Cass Civ sent n. 15564 del 27.07.2016.
Né tanto meno si rilevano vizi inerenti l'irrogazione delle sanzioni, o degli interessi, la cui misura ex lege e la data di decorrenza è stata ampiamente indicata nelle motivazioni della cartella, che operano un rinvio ai criteri di determinazione legale vigenti e sono verificabili con un adeguato (per quanto non elementare) meccanismo di calcolo aritmetico. Sul punto, pronunciandosi in relazione all'art 36 bis del DPR 600/73 (ma con argomentazione che può estendersi pacificamente anche all'art 54 bis) la Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.” – così Cass. Civ. ord n. 6812 del 08.03.2019.
Quanto all'omessa sottoscrizione del ruolo, si osserva che in forza dell'art. 12 comma 4 DPR n. 602/73, il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che con la sottoscrizione il ruolo diventa esecutivo. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lettera e), secondo il quale “i commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR n. 602/73 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. La validazione, come è noto, consiste in una procedura informatica volta a conferire garanzia di autenticità al documento formato e trasmesso per via elettronica al destinatario: nel caso di specie non vi è dubbio che l'atto provenga dall'ente territoriale impositore, che lo ha formato telematicamente e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha dunque chiarito che: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990.”- così Cass Civ. sent. n. 27561 del 30.10.2018.
Né tanto meno si rilevano vizi inerenti l'irrogazione delle sanzioni, commisurate agli importi tributari il cui pagamento è stato omesso, con determinazione in misura percentuale secondo la previsione di legge.
Appare infondata anche la questione della presunta illegittimità dell'aggio (rectius, onere di riscossione). Si tratta infatti di un onere che ha natura retributiva e non tributaria (vedi Cass. Civ. sent. n. 1311 del 19.01.2018),
e la cui quantificazione è parametrata a criteri legali predeterminati dalla normativa.
L'ultima censura che deve essere esaminata riguarda la prospettata decadenza del potere accertativo e della correlata notifica della cartella.
Nel ricorso introduttivo e nella memoria di replica la difesa della ricorrente sostiene l'avvenuta violazione dei termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973, secondo cui “La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973
e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Trattandosi di dichiarazione presentata nel 2019, il termine scadeva il 31.12.2023. Tale assetto normativo deve tenere tuttavia conto delle disposizioni dettate dalla legislazione emergenziale Covid 19, che ha introdotto specifiche e articolate norme di sospensione o proroga dei termini decadenziali.
Nel caso di specie trova applicazione la norma di cui all'art 5 comma 8 del DL n. 41 del 2021, secondo cui:
“ In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. Pertanto, il termine originariamente scadente il 31.12.2022 è stato prorogato ex lege al 31.12.2023.
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di dichiarazione IVA/2019 per l'anno 2018, il termine per la notifica dell'atto scadeva il 31.12.2023, mentre la notifica via PEC della cartella è pacificamente avvenuta il
04.02.2024, dunque oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Il ricorso deve essere dunque accolto con riferimento a tale profilo, con conseguente annullamento della cartella esattoriale.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs 546/92, come modificato dalla legge 208/2015, ed in applicazione dei criteri di legge parte soccombente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente della somma di euro 4000,00 a titolo di onorario, oltre spese e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore del difensore tecnico che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 accoglie il ricorso e condanna l'ADER a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro quattromila/00. Siracusa,
28.11.2025