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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6290/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 26/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 25/06/1975 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 89, MILANO con l'Avv. MARZULLO FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA DEI FONTANILI 11, MILANO, presso e nel suo studio e 2) Parte_2
Nata il 01/12/1977 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 47, MILANO con l'Avv. BISI ALESSANDRA elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 13, MILANO, presso e nel suo studio con i seguenti figli: nato il [...], , nato il [...] e , nata Per_1 Per_2 Persona_3 il 15.5.2006 FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 26/05/2025,
[...]
e hanno congiuntamente chiesto la modifica delle Pt_1 Parte_2 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 10524/2019 pubblicata il 18.11.2019, dando atto di alcune sopravvenienze. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
Pagina 1 1. confermare l'assegnazione della casa famigliare, sita in Milano, via Val Lagarina n. 47 e relative pertinenze, alla RA affinché possa continuare ad abitarvi unitamente ai Parte_2 due figli ed - maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti- per un periodo Per_2 Per_3 di l anno e 6 mesi, dal deposito del presente ricorso;
termine entro il quale la signora si impegna Pt_2
a rilasciare la casa familiare, asportando i propri effetti personali, nella disponibilità materiale del Signor
, proprietario esclusivo della stessa: Parte_1
2. per l'effetto di quanto sopra, disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare. sita in Milano, via Val Lagarina n. 47 e relative pertinenze, decorso 1 anno e 6 mesi dal deposito del presente ricorso;
3. disporre che la RA , provveda all'integrale versamento delle spese Parte_2 condominiali ordinarie relative alla casa familiare, fino all'effettivo rilascio della casa familiare, il cui termine è previsto al punto 1.;
4. disporre che per il periodo (di cui al punto 1) in cui la RA continuerà a Parte_2 vivere nella casa familiare, unitamente ai due figli ed e fatto salvo il mutamento delle Per_2 Per_3 attuali condizioni, il Signor versi in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dal mese di Aprile 2025 in favore della RA la somma complessiva di E. 400.00 mensili, oltre Pt_2 alla rivalutazione in base agli indici Istat. costo vita, da Aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , maggiorenni e non autosufficienti di cui: Per_2 Persona_3
- €. 150.00 per la figlia che dal mese di aprile 2025 ha sottoscritto un contratto di Persona_3 apprendistato con una retribuzione di circa euro 1.100,00/1.200,00 mensili;
- €. 250,00 per il figlio : Per_2 oltre al pagamento, per entrambi i figli, del 50% delle spese extra assegno come da linee Guida della Corte d'Appello di Milano che qui integralmente si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pagina 2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5. le Parti danno atto che il Signor sta già versando da Ottobre 2024 l'importo ridotto di euro Pt_1
400.00;
6. disporre che a seguito del rilascio, da parte della RA , della casa Parte_2 familiare sita a Milano, Via Val Lagarina n. 47, i figli ed continueranno a Per_2 Persona_4 vivere presso l'abitazione medesima, di proprietà esclusiva del Signor e vi vivranno unitamente Pt_1 al padre il quale provvederà in via esclusiva all'integrale loro mantenimento, tenuto conto della evidente disparità reddituale/patrimoniale dei genitori e della circostanza che la signora è madre di un Pt_2 altro figlio minorenne.
7. Il signor riconosce di essere debitore nei confronti della signora Parte_1 Parte_2
, per arretrati Istat sul contributo al mantenimento dei figli, dovuto in forza della sentenza di divorzio
[...] per complessivi €. 1.968,00 per il periodo dicembre 2021-settembre 2024, di cui €. 800,00 già versati dal signor nel febbraio 2025, ed €. 200.00- nell'aprile 2025. Il signor si impegna a Pt_1 Parte_1 provvedere al pagamento in favore della signora del residuo importo di E. Parte_2
968,00 mediante versamenti mensili di €. 200.00 con decorrenza maggio 2025. fino all'estinzione. Spese compensate tra le parti. La sottoscrizione da parte dei rispettivi avvocati vale anche quale rinuncia alla solidarietà di cui all'art 13 L.P.H.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 10524/2019 pubblicata il 18.11.2019:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 26/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 25/06/1975 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 89, MILANO con l'Avv. MARZULLO FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA DEI FONTANILI 11, MILANO, presso e nel suo studio e 2) Parte_2
Nata il 01/12/1977 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 47, MILANO con l'Avv. BISI ALESSANDRA elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 13, MILANO, presso e nel suo studio con i seguenti figli: nato il [...], , nato il [...] e , nata Per_1 Per_2 Persona_3 il 15.5.2006 FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 26/05/2025,
[...]
e hanno congiuntamente chiesto la modifica delle Pt_1 Parte_2 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 10524/2019 pubblicata il 18.11.2019, dando atto di alcune sopravvenienze. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
Pagina 1 1. confermare l'assegnazione della casa famigliare, sita in Milano, via Val Lagarina n. 47 e relative pertinenze, alla RA affinché possa continuare ad abitarvi unitamente ai Parte_2 due figli ed - maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti- per un periodo Per_2 Per_3 di l anno e 6 mesi, dal deposito del presente ricorso;
termine entro il quale la signora si impegna Pt_2
a rilasciare la casa familiare, asportando i propri effetti personali, nella disponibilità materiale del Signor
, proprietario esclusivo della stessa: Parte_1
2. per l'effetto di quanto sopra, disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare. sita in Milano, via Val Lagarina n. 47 e relative pertinenze, decorso 1 anno e 6 mesi dal deposito del presente ricorso;
3. disporre che la RA , provveda all'integrale versamento delle spese Parte_2 condominiali ordinarie relative alla casa familiare, fino all'effettivo rilascio della casa familiare, il cui termine è previsto al punto 1.;
4. disporre che per il periodo (di cui al punto 1) in cui la RA continuerà a Parte_2 vivere nella casa familiare, unitamente ai due figli ed e fatto salvo il mutamento delle Per_2 Per_3 attuali condizioni, il Signor versi in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dal mese di Aprile 2025 in favore della RA la somma complessiva di E. 400.00 mensili, oltre Pt_2 alla rivalutazione in base agli indici Istat. costo vita, da Aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , maggiorenni e non autosufficienti di cui: Per_2 Persona_3
- €. 150.00 per la figlia che dal mese di aprile 2025 ha sottoscritto un contratto di Persona_3 apprendistato con una retribuzione di circa euro 1.100,00/1.200,00 mensili;
- €. 250,00 per il figlio : Per_2 oltre al pagamento, per entrambi i figli, del 50% delle spese extra assegno come da linee Guida della Corte d'Appello di Milano che qui integralmente si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pagina 2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5. le Parti danno atto che il Signor sta già versando da Ottobre 2024 l'importo ridotto di euro Pt_1
400.00;
6. disporre che a seguito del rilascio, da parte della RA , della casa Parte_2 familiare sita a Milano, Via Val Lagarina n. 47, i figli ed continueranno a Per_2 Persona_4 vivere presso l'abitazione medesima, di proprietà esclusiva del Signor e vi vivranno unitamente Pt_1 al padre il quale provvederà in via esclusiva all'integrale loro mantenimento, tenuto conto della evidente disparità reddituale/patrimoniale dei genitori e della circostanza che la signora è madre di un Pt_2 altro figlio minorenne.
7. Il signor riconosce di essere debitore nei confronti della signora Parte_1 Parte_2
, per arretrati Istat sul contributo al mantenimento dei figli, dovuto in forza della sentenza di divorzio
[...] per complessivi €. 1.968,00 per il periodo dicembre 2021-settembre 2024, di cui €. 800,00 già versati dal signor nel febbraio 2025, ed €. 200.00- nell'aprile 2025. Il signor si impegna a Pt_1 Parte_1 provvedere al pagamento in favore della signora del residuo importo di E. Parte_2
968,00 mediante versamenti mensili di €. 200.00 con decorrenza maggio 2025. fino all'estinzione. Spese compensate tra le parti. La sottoscrizione da parte dei rispettivi avvocati vale anche quale rinuncia alla solidarietà di cui all'art 13 L.P.H.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 10524/2019 pubblicata il 18.11.2019:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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