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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO IC, Presidente
UB VI, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2951/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune Di Francavilla Angitola - 00392350799
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230004344026000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv Nominativo_1 si rimette agli atti e chiede la cessata materia del contendere. Resistente/Appellato: la dr.ssa Nominativo_2 insiste nella condanna delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'GE delle Entrate - Ufficio controllo dichiarazioni- con Comunicazione n. 0010610518471 informava l'Ente Comune di Francavilla Angitola che in base ai controlli automatizzati eseguiti sulla dichiarazione Iva
2018 per l'anno d'imposta 2017 emergevano degli errori, che determinavano un debito complessivo Vs
l'Erario di € 252.573,45, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora, come di seguito rappresentato:
IMPOSTA A DEBITO 3.952,00 MINOR CREDITO 208.972,00 SANZIONI 21.292,40 INTERESSI
18.357,05 TOTALE 252.573,45 In data 27/03/2023 il Comune , avvalendosi della facoltà di assistenza per comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento ai sensi degli art. 36 Bis del DPR n.
600/73 e 54 Bis del DPR n. 633/72, non condividendo il provvedimento emesso L'GE delle Entrate inviava tramite il canale telematico “CIVIS” istanza PER LA CONFERMA DEL CONTENUTO MODELLO
DICHIARATIVO IVA PRESENTATO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017. L'GE delle Entrate confermava le irregolarità del provvedimento e successivamente, in data 22.05.2023, a mezzo pec, GE Entrate
CO notificava al Comune di Francavilla Angitola la cartella di pagamento n.
13920230004344026000 - per IVA sanzioni ed interessi per un complessivo ammontare indicato in cartella di € 301.700,83 relativi all'anno d'imposta 2017. Il Comune di Francavilla Angitola, proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale meglio sopra individuata per il suo totale annullamento, e per i seguenti motivi: 1) NULLITÀ DELLA CARTELLA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
SANZIONE APPLICATA ED ALLA PERCENTUALE APPLICATA 2) Inutilizzabilità della cartella quale strumento idoneo al recupero del credito d'imposta. -nullita' della cartella 3) ILLEGITTIMITÀ DEL
RECUPERO. CRISTALLIZZAZIONE DEL CREDITO DECADENZA DAL POTERE ACCERTATIVO DEL
CREDITO RIPORTATO A NUOVO DA ANNUALITA' PRECEDENTI. VIOLAZIONE ART. 57 DPR 633/72.
VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DPR 602/73 4) Indebito recupero d'imposta. Infondatezza della pretesa.
Assenza dei presupposti oggettivi legittimanti il recupero 5) Effettiva esistenza del credito.
Si costituiva l'GE delle Entrate che contestava nel merito le ragioni di ricorso, e pur tuttavia, nel contempo, dava atto che successivamente alla notifica del ricorso aveva emesso provvedimento di sgravio parziale pari ad euro 202.259,00, riportante la seguente motivazione: 4 “alla luce della documentazione esibita ed esaminata, secondo i criteri di cui alla ris. n. 74/2007 e circ. 21/2013, è stato ricostruito il credito 2016 nella misura di euro 202.259, partendo dal credito di euro 209.640 emergente dalla dich mod iva a.i. 2015 del 29.9.2016, e scomputando il debito iva del 2016 di euro 7381. Pertanto, il credito da riportare nel 2017 era di euro 202.259.” Nel proseguo del giudizio di primo grado, il Comune ricorrente insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso anche per la parte residua del credito Iva non riconosciuto L'Ufficio. La corte di Giustizia Tributaria IBnese emetteva sentenza con la quale dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese
Rispetto alla decisione proponeva appello il Comune .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza nel ritenere cessata la materia del contendere certamente è erronea in quanto non considera una parte residua del recupero a tassazione non sgravata L'GE . Appare utile ricordare che, in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione, “in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass. 4882/2016), circostanza verificatasi nel caso di specie, laddove la CGT di IB Valentia ha fornito una sentenza “inutile”, per nulla responsiva di quanto sottoposto alla sua attenzione L'odierno appellante, che per tale motivo ripropone la medesima questione alla CGT di Catanzaro. Occorre infatti precisare che l'Ufficio nel caso che ci occupa si è semplicemente limitato a ridimensionare la propria pretesa nel quantum, non ha annullato l'atto impugnato emettendone uno nuovo in sostituzione del precedente con regolare rinotifica al contribuente.
Sul piano processuale, l'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se le parti, di comune accordo, dichiarano di non avere più pretese contrapposte in atto, quanto all'oggetto della lite: il giudice non può rilevare tale cessazione in assenza di tale concorde dichiarazione.
Nella fattispecie in esame, l'autotutela è stata esercitata per correggere l'errore commesso L'ufficio che non aveva riconosciuto un credito esistente ed aveva posto a base di calcolo delle maggiori imposte dovute una cifra inesistente, con la conseguenza che il provvedimento di autotutela ha inciso solo sulla quantificazione dell'importo dovuto e non, invece, sull'esistenza dell'obbligazione, né sulle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'originario atto impugnato, né infine sul diritto di difesa del contribuente, poiché non ha modificato l'oggetto del contendere aggiungendo motivi nuovi, idonei a sollevare ulteriori contestazioni. L'annullamento, quindi, non è stato effettuato per rimuovere le cause di illegittimità che comportavano l'invalidità dell'intero atto, e che ne richiedevano la sostituzione. Non vi è stato, cioè, esercizio del potere di autotutela sostitutiva, con la quale l'Amministrazione sostituisce un precedente atto, viziato, con un atto nuovo e che è soggetta al termine di decadenza dell'esercizio del potere impositivo, ma piuttosto è stato esercitato il potere, più generale, di “annullamento parziale in autotutela”, che, comportando invece soltanto una riduzione dell'originaria pretesa e costituendo una mera revoca parziale del precedente avviso di accertamento, non implica alcuna novazione della precedente pretesa fiscale (Cassazione, n. 11699/2016). In sostanza perché si concretizzasse la cessazione della materia del contendere, l'integrazione o la modificazione in aumento dell'originario avviso, che determina una nuova pretesa tributaria rispetto a quella originaria, si sarebbe dovuta necessariamente formalizzare con l'adozione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, avrebbe dovuto indicare i nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza;
diversamente, nel caso che ci occupa la modifica in diminuzione non necessitava di forme o motivazioni particolari, in quanto non integrava una nuova pretesa tributaria, ma si risolveva in una mera riduzione di quella originaria costituendo mera revoca parziale del precedente atto, già notificato, e non richiedeva che venisse rispettato il termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo (cfr Cassazione, nn.
22019/2014 e 937/2009). Nella fattispecie al suo esame, uguale al caso che ci occupa, la Corte ha escluso di trovarsi “di fronte ad un caso di vera e propria autotutela sostitutiva”, sussistendo “piuttosto un'ipotesi di mera autoriduzione quantitativa dell'originaria pretesa impositiva, fermi restando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, così come evincibili L'atto di accertamento” (Cassazione,
n. 2246/2018). Di conseguenza, la cartella di pagamento originaria, impugnata in giudizio e annullata soltanto “in parte qua” con conseguente “riduzione” del rapporto controverso, non costituisce un nuovo rapporto tributario avente titolo nell'atto corretto ma si identifica, fondendosi, con una parte del primo atto anche per gli specifici motivi di ricorso già formulati dal contribuente e che delimitano, assieme ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa fiscale non modificati, l'oggetto del giudizio tributario (ancora) pendente.
Ma allora occorre considerare le ragioni ostese dal Comune per disconoscere il credito cartolarizzato .
L'GE delle Entrate ha proceduto infatti a sgravare gran parte dell'importo (illegittimamente) preteso, riconoscendo un credito di Euro 202.259,00. E, pertanto, ha riconosciuto la correttezza dell'operato del
Comune di Francavilla. Tuttavia, secondo l'GE delle Entrate (cfr. pag. 12 controdeduzioni depositate in primo grado) “non può essere riconosciuta l'eccedenza del maggior credito di € 10.665,00, derivante dalla dichiarazione integrativa IVA trasmessa il 27.03.2018, poiché è stata riportata a cascata, mediante la presentazione di apposite dichiarazioni integrative per gli anni di imposte successivi, anziché essere indicata nel quadro VN della Dichiarazione Iva dell'anno 2018 di trasmissione integrativa. Difatti,
l'eventuale credito che scaturisce da dichiarazione integrativa ultrannuale è disciplinato e regolamentato nelle modalità di utilizzazione L'art. 2, comma 8bis, DPR 322/98).” Occorre rilevare che al momento dell'introduzione del presente giudizio sono state allegate le fatture relative a tale maggior credito non riconosciuto, fatture esistenti e certamente non disconoscibili né minimamente contestate L'GE, che anzi ha confermato (proprio qualche riga prima) di aver verificato tutta la documentazione relativa al 9
2015, non muovendo alcuna contestazione in ordine alla sussistenza delle operazioni effettuate, alla loro veridicità, effettività ed inerenza. Il credito è pertanto certo e non contestato L'GE nella sua esistenza. Peraltro, per come ampiamente riconosciuto dalla copiosa giurisprudenza sul punto, il diritto di credito non può essere "annullato a causa della mancata compilazione e presentazione della dichiarazione annuale, in quanto trattasi di un diritto che deriva dalla legge e si concretizza in presenza dei presupposti, a prescindere dalla dichiarazione medesima" (Corte di Cassazione, Sez. unite,
17757/2016). In un caso consimile a quello di specie (Cass. Sez. Unite 17758/2016), le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione". In tale ipotesi, pertanto, "il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili". ** Secondariamente,
l'esistenza del credito non può essere disconosciuta sulla base dell'art. 2, comma 8bis, DPR 322/98, come pretenderebbe di fare l'GE che ha espresso tale concetto nella memoria di costituzione depositata in I grado Bisogna infatti ricordare che il predetto comma 8bis, art.2 DPR 322/98 recita:
“L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”. Orbene, nessun disconoscimento del credito può avvenire sulla base del fatto che la dichiarazione IVA sia stata omessa o presentata in ritardo, o con errori formali. Tuttalpiù ne potrebbe essere negata la compensabilità o il rimborso con debiti sorti anteriormente alla presentazione della dichiarazione integrativa. Ma il Comune di Francavilla non ha operato alcuna compensazione, né ha richiesto alcun rimborso. Si è limitata semplicemente ad esporre come esistente il credito, avendo pagato più IVA rispetto a quella incassata (ben potendo utilizzarlo in compensazione in futuro). Di tal che non si comprende perché quest'IVA non utilizzata a rimborso, ma semplicemente esposta quale credito, dovrebbe essere restituita all'GE delle Entrate. La oggettiva complessita' della vicenda , le diverse esegesi possibili determinano alla compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata ANNULLA LA CARTELLA
IMPUGNATA , COMPENSA LE SPESE DI GIUDIZIO .
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO IC, Presidente
UB VI, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2951/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune Di Francavilla Angitola - 00392350799
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230004344026000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv Nominativo_1 si rimette agli atti e chiede la cessata materia del contendere. Resistente/Appellato: la dr.ssa Nominativo_2 insiste nella condanna delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'GE delle Entrate - Ufficio controllo dichiarazioni- con Comunicazione n. 0010610518471 informava l'Ente Comune di Francavilla Angitola che in base ai controlli automatizzati eseguiti sulla dichiarazione Iva
2018 per l'anno d'imposta 2017 emergevano degli errori, che determinavano un debito complessivo Vs
l'Erario di € 252.573,45, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora, come di seguito rappresentato:
IMPOSTA A DEBITO 3.952,00 MINOR CREDITO 208.972,00 SANZIONI 21.292,40 INTERESSI
18.357,05 TOTALE 252.573,45 In data 27/03/2023 il Comune , avvalendosi della facoltà di assistenza per comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento ai sensi degli art. 36 Bis del DPR n.
600/73 e 54 Bis del DPR n. 633/72, non condividendo il provvedimento emesso L'GE delle Entrate inviava tramite il canale telematico “CIVIS” istanza PER LA CONFERMA DEL CONTENUTO MODELLO
DICHIARATIVO IVA PRESENTATO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017. L'GE delle Entrate confermava le irregolarità del provvedimento e successivamente, in data 22.05.2023, a mezzo pec, GE Entrate
CO notificava al Comune di Francavilla Angitola la cartella di pagamento n.
13920230004344026000 - per IVA sanzioni ed interessi per un complessivo ammontare indicato in cartella di € 301.700,83 relativi all'anno d'imposta 2017. Il Comune di Francavilla Angitola, proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale meglio sopra individuata per il suo totale annullamento, e per i seguenti motivi: 1) NULLITÀ DELLA CARTELLA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
SANZIONE APPLICATA ED ALLA PERCENTUALE APPLICATA 2) Inutilizzabilità della cartella quale strumento idoneo al recupero del credito d'imposta. -nullita' della cartella 3) ILLEGITTIMITÀ DEL
RECUPERO. CRISTALLIZZAZIONE DEL CREDITO DECADENZA DAL POTERE ACCERTATIVO DEL
CREDITO RIPORTATO A NUOVO DA ANNUALITA' PRECEDENTI. VIOLAZIONE ART. 57 DPR 633/72.
VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DPR 602/73 4) Indebito recupero d'imposta. Infondatezza della pretesa.
Assenza dei presupposti oggettivi legittimanti il recupero 5) Effettiva esistenza del credito.
Si costituiva l'GE delle Entrate che contestava nel merito le ragioni di ricorso, e pur tuttavia, nel contempo, dava atto che successivamente alla notifica del ricorso aveva emesso provvedimento di sgravio parziale pari ad euro 202.259,00, riportante la seguente motivazione: 4 “alla luce della documentazione esibita ed esaminata, secondo i criteri di cui alla ris. n. 74/2007 e circ. 21/2013, è stato ricostruito il credito 2016 nella misura di euro 202.259, partendo dal credito di euro 209.640 emergente dalla dich mod iva a.i. 2015 del 29.9.2016, e scomputando il debito iva del 2016 di euro 7381. Pertanto, il credito da riportare nel 2017 era di euro 202.259.” Nel proseguo del giudizio di primo grado, il Comune ricorrente insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso anche per la parte residua del credito Iva non riconosciuto L'Ufficio. La corte di Giustizia Tributaria IBnese emetteva sentenza con la quale dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese
Rispetto alla decisione proponeva appello il Comune .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza nel ritenere cessata la materia del contendere certamente è erronea in quanto non considera una parte residua del recupero a tassazione non sgravata L'GE . Appare utile ricordare che, in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione, “in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass. 4882/2016), circostanza verificatasi nel caso di specie, laddove la CGT di IB Valentia ha fornito una sentenza “inutile”, per nulla responsiva di quanto sottoposto alla sua attenzione L'odierno appellante, che per tale motivo ripropone la medesima questione alla CGT di Catanzaro. Occorre infatti precisare che l'Ufficio nel caso che ci occupa si è semplicemente limitato a ridimensionare la propria pretesa nel quantum, non ha annullato l'atto impugnato emettendone uno nuovo in sostituzione del precedente con regolare rinotifica al contribuente.
Sul piano processuale, l'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se le parti, di comune accordo, dichiarano di non avere più pretese contrapposte in atto, quanto all'oggetto della lite: il giudice non può rilevare tale cessazione in assenza di tale concorde dichiarazione.
Nella fattispecie in esame, l'autotutela è stata esercitata per correggere l'errore commesso L'ufficio che non aveva riconosciuto un credito esistente ed aveva posto a base di calcolo delle maggiori imposte dovute una cifra inesistente, con la conseguenza che il provvedimento di autotutela ha inciso solo sulla quantificazione dell'importo dovuto e non, invece, sull'esistenza dell'obbligazione, né sulle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'originario atto impugnato, né infine sul diritto di difesa del contribuente, poiché non ha modificato l'oggetto del contendere aggiungendo motivi nuovi, idonei a sollevare ulteriori contestazioni. L'annullamento, quindi, non è stato effettuato per rimuovere le cause di illegittimità che comportavano l'invalidità dell'intero atto, e che ne richiedevano la sostituzione. Non vi è stato, cioè, esercizio del potere di autotutela sostitutiva, con la quale l'Amministrazione sostituisce un precedente atto, viziato, con un atto nuovo e che è soggetta al termine di decadenza dell'esercizio del potere impositivo, ma piuttosto è stato esercitato il potere, più generale, di “annullamento parziale in autotutela”, che, comportando invece soltanto una riduzione dell'originaria pretesa e costituendo una mera revoca parziale del precedente avviso di accertamento, non implica alcuna novazione della precedente pretesa fiscale (Cassazione, n. 11699/2016). In sostanza perché si concretizzasse la cessazione della materia del contendere, l'integrazione o la modificazione in aumento dell'originario avviso, che determina una nuova pretesa tributaria rispetto a quella originaria, si sarebbe dovuta necessariamente formalizzare con l'adozione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, avrebbe dovuto indicare i nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza;
diversamente, nel caso che ci occupa la modifica in diminuzione non necessitava di forme o motivazioni particolari, in quanto non integrava una nuova pretesa tributaria, ma si risolveva in una mera riduzione di quella originaria costituendo mera revoca parziale del precedente atto, già notificato, e non richiedeva che venisse rispettato il termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo (cfr Cassazione, nn.
22019/2014 e 937/2009). Nella fattispecie al suo esame, uguale al caso che ci occupa, la Corte ha escluso di trovarsi “di fronte ad un caso di vera e propria autotutela sostitutiva”, sussistendo “piuttosto un'ipotesi di mera autoriduzione quantitativa dell'originaria pretesa impositiva, fermi restando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, così come evincibili L'atto di accertamento” (Cassazione,
n. 2246/2018). Di conseguenza, la cartella di pagamento originaria, impugnata in giudizio e annullata soltanto “in parte qua” con conseguente “riduzione” del rapporto controverso, non costituisce un nuovo rapporto tributario avente titolo nell'atto corretto ma si identifica, fondendosi, con una parte del primo atto anche per gli specifici motivi di ricorso già formulati dal contribuente e che delimitano, assieme ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa fiscale non modificati, l'oggetto del giudizio tributario (ancora) pendente.
Ma allora occorre considerare le ragioni ostese dal Comune per disconoscere il credito cartolarizzato .
L'GE delle Entrate ha proceduto infatti a sgravare gran parte dell'importo (illegittimamente) preteso, riconoscendo un credito di Euro 202.259,00. E, pertanto, ha riconosciuto la correttezza dell'operato del
Comune di Francavilla. Tuttavia, secondo l'GE delle Entrate (cfr. pag. 12 controdeduzioni depositate in primo grado) “non può essere riconosciuta l'eccedenza del maggior credito di € 10.665,00, derivante dalla dichiarazione integrativa IVA trasmessa il 27.03.2018, poiché è stata riportata a cascata, mediante la presentazione di apposite dichiarazioni integrative per gli anni di imposte successivi, anziché essere indicata nel quadro VN della Dichiarazione Iva dell'anno 2018 di trasmissione integrativa. Difatti,
l'eventuale credito che scaturisce da dichiarazione integrativa ultrannuale è disciplinato e regolamentato nelle modalità di utilizzazione L'art. 2, comma 8bis, DPR 322/98).” Occorre rilevare che al momento dell'introduzione del presente giudizio sono state allegate le fatture relative a tale maggior credito non riconosciuto, fatture esistenti e certamente non disconoscibili né minimamente contestate L'GE, che anzi ha confermato (proprio qualche riga prima) di aver verificato tutta la documentazione relativa al 9
2015, non muovendo alcuna contestazione in ordine alla sussistenza delle operazioni effettuate, alla loro veridicità, effettività ed inerenza. Il credito è pertanto certo e non contestato L'GE nella sua esistenza. Peraltro, per come ampiamente riconosciuto dalla copiosa giurisprudenza sul punto, il diritto di credito non può essere "annullato a causa della mancata compilazione e presentazione della dichiarazione annuale, in quanto trattasi di un diritto che deriva dalla legge e si concretizza in presenza dei presupposti, a prescindere dalla dichiarazione medesima" (Corte di Cassazione, Sez. unite,
17757/2016). In un caso consimile a quello di specie (Cass. Sez. Unite 17758/2016), le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione". In tale ipotesi, pertanto, "il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili". ** Secondariamente,
l'esistenza del credito non può essere disconosciuta sulla base dell'art. 2, comma 8bis, DPR 322/98, come pretenderebbe di fare l'GE che ha espresso tale concetto nella memoria di costituzione depositata in I grado Bisogna infatti ricordare che il predetto comma 8bis, art.2 DPR 322/98 recita:
“L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”. Orbene, nessun disconoscimento del credito può avvenire sulla base del fatto che la dichiarazione IVA sia stata omessa o presentata in ritardo, o con errori formali. Tuttalpiù ne potrebbe essere negata la compensabilità o il rimborso con debiti sorti anteriormente alla presentazione della dichiarazione integrativa. Ma il Comune di Francavilla non ha operato alcuna compensazione, né ha richiesto alcun rimborso. Si è limitata semplicemente ad esporre come esistente il credito, avendo pagato più IVA rispetto a quella incassata (ben potendo utilizzarlo in compensazione in futuro). Di tal che non si comprende perché quest'IVA non utilizzata a rimborso, ma semplicemente esposta quale credito, dovrebbe essere restituita all'GE delle Entrate. La oggettiva complessita' della vicenda , le diverse esegesi possibili determinano alla compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata ANNULLA LA CARTELLA
IMPUGNATA , COMPENSA LE SPESE DI GIUDIZIO .