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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa SA MA in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 18.9.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel proc. n. 18406/24 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso – dagli avv.ti
PA FU e LI RO, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, domiciliati presso l Controparte_1
sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, n. 55.
[...]
RESISTENTI
in persona del legale rapp.te, Controparte_2 CP_ il Dirigente Scolastico RESISTENTE - contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.8.24 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , l Controparte_1 [...]
e il resisntenti, chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atto, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi richiamati in ricorso, l'illegittimità e/o l'illiceità del recesso disposto con Decreto n. 3946 del 19/04/2024, a firma del scolastico del CP_4 Controparte_2
b) accertare e dichiarare, sempre per tutto quanto esposto in atti, il
[...] diritto della prof.ssa al riconoscimento dell'intera Parte_1 durata contrattuale (dal 01/02/2024 al 30/06/2024) del rapporto lavorativo intercorrente con il con sede in Napoli al Controparte_2
Largo Santi Apostoli n. 8/A, così come previsto dal contratto individuale di lavoro, assunto al prot. n.896/VII-2 del 08/02/2024 del CP_2 [...]
c) per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti Controparte_2 al pagamento a favore della prof.ssa : c.1) degli Parte_1 emolumenti inerenti alle mensilità di maggio 2024 e di giugno 2024 per un totale di € 2.461,94 (euro duemilaquattrocentosessantuno/94), assumendo come parametro di riferimento l'importo lordo inerente all'ultima busta paga di aprile 2024 (doc. n. 4); c.2) del Trattamento di Fine Rapporto per il periodo dal 01/02/2024 al 30/06/2024 pari a € 956,34 (euro novecentocinquantasei/34) (di nuovo, doc. n. 4); per un totale complessivo pari a € 3.418,28 (euro tremilaquattrocentodiciotto/28) [(c.1 + c.2) importo lordo, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria], per le causali analiticamente sopra esposte, ovvero per l'importo maggiore o minore che sarà determinato dall'adita Autorità giurisdizionale, anche con l'utilizzo dei criteri di cui all'art. 1226 c.c.; d) il tutto con il favore delle spese di lite.”.
Premetteva di avere sottoscritto un contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal 01/02/2024 al 30/06/2024, per l'incarico di “DOCENTE DI SOSTEGNO PSICOFISICO” per un totale di nr. 9 (nove) ore settimanali presso la sede dell'Istituto scolastico sita in Napoli al Largo Santi Apostoli n. 8/A; di avere ricevuto il 6.5.2024 la notifica del Decreto n. 3946 del 19/04/2024, con cui il Dirigente scolastico del Controparte_2 ha proceduto unilateralmente “all'annullamento con effetto
[...] immediato a livello economico del contratto prot. n.896/vii-2 del 08/02/2024 stipulato con la sig.ra per n. 9 ore con scadenza Parte_1
30/06/2024 e inoltre all'annullamento giuridico a far data dal 02/02/2024” per “erronea individuazione in qualità di docente avente diritto e del conseguente contratto…in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di convocazione errata”; che l'annullamento disposto dall'Amministrazione scolastica non era stato proceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990; che era del tutto privo di motivazione e che non poteva in alcun modo annullare il servizio legittimamente reso dal 01/02/2024 al 06/05/2024, salva la domanda di accertamento e condanna per il restante periodo dal 07/05/2024 al 30/06/2024. Nel merito ha sostenuto l'illegittimità e/o illiceità del recesso unilaterale.
Il convenuto e l si costituivano in CP_1 Controparte_1 giudizio tempestivamente, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la sussistenza di un contraddittorio non integro, giacché avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio il di Controparte_2
Napoli, distretto 047, e sostenendo l'infondatezza della domanda per essere la destinataria, mediante una individuazione “d'urgenza” alla luce di Pt_1 una comunicazione di messa a disposizione priva di protocollo, di un contratto affetto da vizi di legittimità non sanabili;
contestavano la domanda di corresponsione degli emolumenti per il periodo successivo alla risoluzione del contratto e del correlato TFR, essendo stato interrotto legittimamente il rapporto lavorativo. Concludevano chiedendo “ In via pregiudiziale, dichiararsi la nullità/inammissibilità del ricorso per contraddittorio non integro;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”
In esito all'odierna udienza, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell , vi è legittimazione Controparte_1 passiva del detto Ufficio, ai sensi dell'art 7, comma 2 del D.P.C.M. 30.09.2020, n. 166, secondo cui: L'ufficio scolastico regionale (…)esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio(…). Inoltre, è infondata l'eccezione di difetto del contraddittorio, in quanto è stato evocato in giudizio anche il convenuto, che non si è Controparte_2 costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso.
La domanda è infondata.
Quanto ai fatti, deve darsi atto che la ricorrente ha riferito, sentita in sede di libero interrogatorio: Ero inserita nelle gps, mi pare 2023/24 e compilai una dichiarazione di messa a disposizione (cd. MAD) che viai via mail. Già lavoravo presso quel Liceo quale assistente alla comunicazione, essendo il mio profilo coerente con la richiesta che aveva effettuato la scuola;
ero pertanto assistente di più insegnanti di sostegno e tanto avevo fatto per tre anni scolastici. Nel frattempo frequentavo un tirocinio formativo che mi ha fatto poi acquisire il titolo di insegnante di sostegno, questo a fine a.s. 2024. In realtà la MAD prescinde dal titolo e può essere inviata da qualunque laureato in qualunque branca. Avevo inviato la Mad a settembre 2023 e venni chiamata a gennaio 2024; svolgevo la mia funzione per nove ore settimanali su un solo alunno in una classe. Sono stata pagata per i mesi che ho svolto. Mi chiamò al telefono sul mio cellulare la segreteria scolastica del liceo invitandomi a firmare il contratto il giorno 1.2.24 in quanto occorreva una sostituzione che poi come da contratto sarebbe dovuta durare fino al 30 giugno. La persona che mi chiamò era da me conosciuta, mi parlò già da allora di un posto quale insegnante di sostegno;
ovviamente accettai, la persona non menzionò la MAD.
Orbene, dalle stesse dichiarazioni della ricorrente emerge chiaramente che costei venne convocata dalla segreteria scolastica mediante ricezione di una comunicazione telefonica, per la copertura di un posto di insegnate di sostegno presso lo stesso istituto e che il relativo titolo è stato conseguito dalla ricorrente stessa solo successivamente ovvero alla fine dell'a.s. 2024.
In relazione ai restanti fatti, è pacifico e documentato che il decreto di annullamento in autotutela n. 3946 del 19.4.2024 reca il seguente contenuto:
“IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale: VISTO. M. n. 112 del 06/05/2022 "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 -bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo": PRESO ATTO dell'erronea individuazione in qualità di docente avente diritto e del conseguente contratto: AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di convocazione errata: VISTO l'art. 25 comma 5 CCNL Scuola vigente: "E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto": RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela delle situazioni giuridicamente di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente inclusi in graduatoria d'istituto e avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, con effetto immediato DECRETA di procedere, per il principio di autotutela all'annullamento con effetto immediato a livello economico del contratto prot. n.896/vii-2 del 08/02/2024 stipulato con la sig.ra Parte_1
per n. 9 ore con scadenza 30/06/2024 e inoltre all'annullamento
[...] giuridico a far data dal 02/02/2024; di procedere con nuova convocazione alla corretta individuazione degli aventi diritto per la sottoscrizione del contratto a tempo determinato per lo svolgimento della funzione di docente in oggetto;
di notificare il seguente atto alla diretta interessata sig.ra ; di pubblicare il presente atto all'albo della scuola Parte_1
e di inserirlo nel sito web di questa istituzione scolastica ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009”. Ritiene questo Giudice che le motivazioni addotte a fondamento della revoca del contratto siano legittime. In particolare, la ricorrente ha sostenuto di avere presentato una istanza di messa a disposizione presso l'Istituto ove già svolgeva attività di assistente alla comunicazione;
quanto alla messa a disposizione trattasi, come noto, di una candidatura spontanea che si può inviare agli istituti scolastici per rendersi disponibili a svolgere incarichi di lavoro in qualità di insegnante, anche per posti di sostegno o di personale ATA. Tuttavia, per come evidente, tale istanza di messa a disposizione rappresenta l' extrema ratio onde coprire posti vacanti, non potendo essere esaminata prioritariamente rispetto alle graduatorie vigenti ma solo nel caso in cui nessuno degli iscritti nelle stesse abbia accettato l'incarico dopo essere stato debitamente compulsato. A tale proposito, il provvedimento sopra esteso reca l'indicazione circa l'avvenuta presa d'atto dell'erronea individuazione in qualità di docente avente diritto e del conseguente contratto con riferimento alla ricorrente, circostanza fattuale che non risulta superata da elementi di segno opposto né contestata dalla ricorrente stessa, la quale a sua volta non ha allegato né chiesto di provare che, al contrario, la sua individuazione quale docente sia stata svolta nella perfetta osservanza delle regole di reclutamento. Pertanto, la revoca appare legittima;
infatti, è pur vero che il D.M. 13.6.2007 all'art. 3 c. 4 stabilisce che l'accettazione dell'incarico non è soggetta a rifacimento ma è altrettanto vero che nel contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente, oltre che regolato dalle norme del ccnl, viene precisato: “si rammenta in particolare che la mancata assunzione del servizio – salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti”.
D'altra parte, i convenuti hanno dato conto, costituendosi nel presente procedimento, della natura del vizio inficiante il contratto, indicando come violati la legge del 3 maggio 1999 n.124, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente adottato con
D.M. del 13 giugno 2007 nonché l' O. M. n. 112 del 06/05/2022 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”), che delineano le regole da osservare in caso di reclutamento del personale docente per supplenze.
E' stato specificato infatti che la procedura amministrativa seguita per
l'individuazione della Sig.ra quale destinataria del contratto di Pt_1 lavoro sottoscritto in data 01/02/2024 presentava vizi di legittimità non sanabili, in quanto non è stata preceduta dalle prescritte convocazioni del personale dalle vigenti graduatorie, attingendo alle apposite funzioni presenti nel SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione, area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora), bensì mediante individuazione “d'urgenza”, alla luce di una mera comunicazione di messa a disposizione presentata dalla Sig.ra
, peraltro priva di protocollo. Pt_1
Pertanto, a fronte di tale grave vulnus, deve ritenersi che i vizi del procedimento di individuazione della destinataria siano stati nella specie tali che, anche in caso di eventuale contradditorio con comunicazione preventiva alla ricorrente dell'avvio del procedimento, il contenuto del decreto di revoca non avrebbe potuto essere differente da quello concretamente adottato, per quanto previsto dall'art. 21 octies, comma 2 L.
241/90 (1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis).
D'altra parte, sia il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia dell'istituzione scolastica, sia il D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) all' art. 25, commi 2, 3 e 4 fanno obbligo al Dirigente Scolastico di procedere con immediatezza alla revoca del contratto, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche, laddove lo stesso sia viziato da errore nella individuazione del destinatario del rapporto di lavoro, soprattutto di fronte a vizi insanabili.
Prevede infatti il detto art. 25 ai commi sopra indicati:
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Diversamente operando, pertanto, il Dirigente scolastico, nella fattispecie, sarebbe potuto incorrere in responsabilità amministrativo- contabile, con i connessi danni erariali.
La censura contenuta in ricorso, relativa alla “mancanza di presupposti logico-giuridici relativi al recesso unilaterale” dal suddetto contratto, risulta, pertanto, infondata.
Tra l'altro, successivamente alla comunicazione del provvedimento di annullamento del contratto, la ricorrente non ha inteso presentare alcuna comunicazione o diffida di irregolarità, con richiesta di audizione e chiarimenti, finendo di fatto per prestare una sorta di acquiescenza nei confronti dello stesso. Infine, sia pure ad abundantiam, giova rimarcare che stesso contratto di lavoro reca anche un errore ulteriore relativo all'individuazione del termine di conclusione del servizio, che non poteva essere in alcun modo protratto al
30/06/24, in quanto non si trattava di incarico conferito dal competente su posto vacante di fatto o di diritto bensì dall'Istituzione Scolastica Pt_2
e pertanto in base alla normativa precedentemente riportata avrebbe dovuto concludersi al termine delle attività didattiche, vale a dire il giorno
08/06/2024.
Infine, non risulta in alcun modo “annullato” il servizio reso dalla ricorrente dal 01/02/2024 al 06/05/2024, il quale risulta peraltro retribuito, senza che la stessa ricorrente abbia avanzato alcuna domanda sul punto .
Per quanto sopra precisato, non si ravvisano motivi per dichiarare la illegittimità del recesso disposto con Decreto n. 3946 del 19/04/2024 a firma del scolastico del né per la CP_4 Controparte_2 conseguente sua disapplicazione e accertamento del diritto della al Pt_1 riconoscimento dell'intera durata contrattuale (dal 01/02/2024 al
30/06/2024) del rapporto lavorativo, con la conseguenza che non può essere accolta neppure la domanda di corresponsione degli emolumenti per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, fino alla data del
30/06/2024 e del correlato TFR, in quanto si tratterebbe di pagamento per un'attività lavorativa di natura contrattuale, che non si è svolta, a cagione della legittima interruzione del rapporto di lavoro.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nonostante la soccombenza, alla luce della particolarità della vicenda e dell'errore in cui è incorsa la stessa Amministrazione, si ritiene la sussistenza delle ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Napoli 9.10.2025 Il G.L.
Dr. SA MA
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa SA MA in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 18.9.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel proc. n. 18406/24 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso – dagli avv.ti
PA FU e LI RO, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, domiciliati presso l Controparte_1
sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, n. 55.
[...]
RESISTENTI
in persona del legale rapp.te, Controparte_2 CP_ il Dirigente Scolastico RESISTENTE - contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.8.24 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , l Controparte_1 [...]
e il resisntenti, chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atto, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi richiamati in ricorso, l'illegittimità e/o l'illiceità del recesso disposto con Decreto n. 3946 del 19/04/2024, a firma del scolastico del CP_4 Controparte_2
b) accertare e dichiarare, sempre per tutto quanto esposto in atti, il
[...] diritto della prof.ssa al riconoscimento dell'intera Parte_1 durata contrattuale (dal 01/02/2024 al 30/06/2024) del rapporto lavorativo intercorrente con il con sede in Napoli al Controparte_2
Largo Santi Apostoli n. 8/A, così come previsto dal contratto individuale di lavoro, assunto al prot. n.896/VII-2 del 08/02/2024 del CP_2 [...]
c) per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti Controparte_2 al pagamento a favore della prof.ssa : c.1) degli Parte_1 emolumenti inerenti alle mensilità di maggio 2024 e di giugno 2024 per un totale di € 2.461,94 (euro duemilaquattrocentosessantuno/94), assumendo come parametro di riferimento l'importo lordo inerente all'ultima busta paga di aprile 2024 (doc. n. 4); c.2) del Trattamento di Fine Rapporto per il periodo dal 01/02/2024 al 30/06/2024 pari a € 956,34 (euro novecentocinquantasei/34) (di nuovo, doc. n. 4); per un totale complessivo pari a € 3.418,28 (euro tremilaquattrocentodiciotto/28) [(c.1 + c.2) importo lordo, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria], per le causali analiticamente sopra esposte, ovvero per l'importo maggiore o minore che sarà determinato dall'adita Autorità giurisdizionale, anche con l'utilizzo dei criteri di cui all'art. 1226 c.c.; d) il tutto con il favore delle spese di lite.”.
Premetteva di avere sottoscritto un contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal 01/02/2024 al 30/06/2024, per l'incarico di “DOCENTE DI SOSTEGNO PSICOFISICO” per un totale di nr. 9 (nove) ore settimanali presso la sede dell'Istituto scolastico sita in Napoli al Largo Santi Apostoli n. 8/A; di avere ricevuto il 6.5.2024 la notifica del Decreto n. 3946 del 19/04/2024, con cui il Dirigente scolastico del Controparte_2 ha proceduto unilateralmente “all'annullamento con effetto
[...] immediato a livello economico del contratto prot. n.896/vii-2 del 08/02/2024 stipulato con la sig.ra per n. 9 ore con scadenza Parte_1
30/06/2024 e inoltre all'annullamento giuridico a far data dal 02/02/2024” per “erronea individuazione in qualità di docente avente diritto e del conseguente contratto…in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di convocazione errata”; che l'annullamento disposto dall'Amministrazione scolastica non era stato proceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990; che era del tutto privo di motivazione e che non poteva in alcun modo annullare il servizio legittimamente reso dal 01/02/2024 al 06/05/2024, salva la domanda di accertamento e condanna per il restante periodo dal 07/05/2024 al 30/06/2024. Nel merito ha sostenuto l'illegittimità e/o illiceità del recesso unilaterale.
Il convenuto e l si costituivano in CP_1 Controparte_1 giudizio tempestivamente, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la sussistenza di un contraddittorio non integro, giacché avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio il di Controparte_2
Napoli, distretto 047, e sostenendo l'infondatezza della domanda per essere la destinataria, mediante una individuazione “d'urgenza” alla luce di Pt_1 una comunicazione di messa a disposizione priva di protocollo, di un contratto affetto da vizi di legittimità non sanabili;
contestavano la domanda di corresponsione degli emolumenti per il periodo successivo alla risoluzione del contratto e del correlato TFR, essendo stato interrotto legittimamente il rapporto lavorativo. Concludevano chiedendo “ In via pregiudiziale, dichiararsi la nullità/inammissibilità del ricorso per contraddittorio non integro;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”
In esito all'odierna udienza, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell , vi è legittimazione Controparte_1 passiva del detto Ufficio, ai sensi dell'art 7, comma 2 del D.P.C.M. 30.09.2020, n. 166, secondo cui: L'ufficio scolastico regionale (…)esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio(…). Inoltre, è infondata l'eccezione di difetto del contraddittorio, in quanto è stato evocato in giudizio anche il convenuto, che non si è Controparte_2 costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso.
La domanda è infondata.
Quanto ai fatti, deve darsi atto che la ricorrente ha riferito, sentita in sede di libero interrogatorio: Ero inserita nelle gps, mi pare 2023/24 e compilai una dichiarazione di messa a disposizione (cd. MAD) che viai via mail. Già lavoravo presso quel Liceo quale assistente alla comunicazione, essendo il mio profilo coerente con la richiesta che aveva effettuato la scuola;
ero pertanto assistente di più insegnanti di sostegno e tanto avevo fatto per tre anni scolastici. Nel frattempo frequentavo un tirocinio formativo che mi ha fatto poi acquisire il titolo di insegnante di sostegno, questo a fine a.s. 2024. In realtà la MAD prescinde dal titolo e può essere inviata da qualunque laureato in qualunque branca. Avevo inviato la Mad a settembre 2023 e venni chiamata a gennaio 2024; svolgevo la mia funzione per nove ore settimanali su un solo alunno in una classe. Sono stata pagata per i mesi che ho svolto. Mi chiamò al telefono sul mio cellulare la segreteria scolastica del liceo invitandomi a firmare il contratto il giorno 1.2.24 in quanto occorreva una sostituzione che poi come da contratto sarebbe dovuta durare fino al 30 giugno. La persona che mi chiamò era da me conosciuta, mi parlò già da allora di un posto quale insegnante di sostegno;
ovviamente accettai, la persona non menzionò la MAD.
Orbene, dalle stesse dichiarazioni della ricorrente emerge chiaramente che costei venne convocata dalla segreteria scolastica mediante ricezione di una comunicazione telefonica, per la copertura di un posto di insegnate di sostegno presso lo stesso istituto e che il relativo titolo è stato conseguito dalla ricorrente stessa solo successivamente ovvero alla fine dell'a.s. 2024.
In relazione ai restanti fatti, è pacifico e documentato che il decreto di annullamento in autotutela n. 3946 del 19.4.2024 reca il seguente contenuto:
“IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale: VISTO. M. n. 112 del 06/05/2022 "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 -bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo": PRESO ATTO dell'erronea individuazione in qualità di docente avente diritto e del conseguente contratto: AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di convocazione errata: VISTO l'art. 25 comma 5 CCNL Scuola vigente: "E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto": RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela delle situazioni giuridicamente di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente inclusi in graduatoria d'istituto e avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, con effetto immediato DECRETA di procedere, per il principio di autotutela all'annullamento con effetto immediato a livello economico del contratto prot. n.896/vii-2 del 08/02/2024 stipulato con la sig.ra Parte_1
per n. 9 ore con scadenza 30/06/2024 e inoltre all'annullamento
[...] giuridico a far data dal 02/02/2024; di procedere con nuova convocazione alla corretta individuazione degli aventi diritto per la sottoscrizione del contratto a tempo determinato per lo svolgimento della funzione di docente in oggetto;
di notificare il seguente atto alla diretta interessata sig.ra ; di pubblicare il presente atto all'albo della scuola Parte_1
e di inserirlo nel sito web di questa istituzione scolastica ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009”. Ritiene questo Giudice che le motivazioni addotte a fondamento della revoca del contratto siano legittime. In particolare, la ricorrente ha sostenuto di avere presentato una istanza di messa a disposizione presso l'Istituto ove già svolgeva attività di assistente alla comunicazione;
quanto alla messa a disposizione trattasi, come noto, di una candidatura spontanea che si può inviare agli istituti scolastici per rendersi disponibili a svolgere incarichi di lavoro in qualità di insegnante, anche per posti di sostegno o di personale ATA. Tuttavia, per come evidente, tale istanza di messa a disposizione rappresenta l' extrema ratio onde coprire posti vacanti, non potendo essere esaminata prioritariamente rispetto alle graduatorie vigenti ma solo nel caso in cui nessuno degli iscritti nelle stesse abbia accettato l'incarico dopo essere stato debitamente compulsato. A tale proposito, il provvedimento sopra esteso reca l'indicazione circa l'avvenuta presa d'atto dell'erronea individuazione in qualità di docente avente diritto e del conseguente contratto con riferimento alla ricorrente, circostanza fattuale che non risulta superata da elementi di segno opposto né contestata dalla ricorrente stessa, la quale a sua volta non ha allegato né chiesto di provare che, al contrario, la sua individuazione quale docente sia stata svolta nella perfetta osservanza delle regole di reclutamento. Pertanto, la revoca appare legittima;
infatti, è pur vero che il D.M. 13.6.2007 all'art. 3 c. 4 stabilisce che l'accettazione dell'incarico non è soggetta a rifacimento ma è altrettanto vero che nel contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente, oltre che regolato dalle norme del ccnl, viene precisato: “si rammenta in particolare che la mancata assunzione del servizio – salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti”.
D'altra parte, i convenuti hanno dato conto, costituendosi nel presente procedimento, della natura del vizio inficiante il contratto, indicando come violati la legge del 3 maggio 1999 n.124, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente adottato con
D.M. del 13 giugno 2007 nonché l' O. M. n. 112 del 06/05/2022 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”), che delineano le regole da osservare in caso di reclutamento del personale docente per supplenze.
E' stato specificato infatti che la procedura amministrativa seguita per
l'individuazione della Sig.ra quale destinataria del contratto di Pt_1 lavoro sottoscritto in data 01/02/2024 presentava vizi di legittimità non sanabili, in quanto non è stata preceduta dalle prescritte convocazioni del personale dalle vigenti graduatorie, attingendo alle apposite funzioni presenti nel SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione, area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora), bensì mediante individuazione “d'urgenza”, alla luce di una mera comunicazione di messa a disposizione presentata dalla Sig.ra
, peraltro priva di protocollo. Pt_1
Pertanto, a fronte di tale grave vulnus, deve ritenersi che i vizi del procedimento di individuazione della destinataria siano stati nella specie tali che, anche in caso di eventuale contradditorio con comunicazione preventiva alla ricorrente dell'avvio del procedimento, il contenuto del decreto di revoca non avrebbe potuto essere differente da quello concretamente adottato, per quanto previsto dall'art. 21 octies, comma 2 L.
241/90 (1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis).
D'altra parte, sia il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia dell'istituzione scolastica, sia il D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) all' art. 25, commi 2, 3 e 4 fanno obbligo al Dirigente Scolastico di procedere con immediatezza alla revoca del contratto, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche, laddove lo stesso sia viziato da errore nella individuazione del destinatario del rapporto di lavoro, soprattutto di fronte a vizi insanabili.
Prevede infatti il detto art. 25 ai commi sopra indicati:
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Diversamente operando, pertanto, il Dirigente scolastico, nella fattispecie, sarebbe potuto incorrere in responsabilità amministrativo- contabile, con i connessi danni erariali.
La censura contenuta in ricorso, relativa alla “mancanza di presupposti logico-giuridici relativi al recesso unilaterale” dal suddetto contratto, risulta, pertanto, infondata.
Tra l'altro, successivamente alla comunicazione del provvedimento di annullamento del contratto, la ricorrente non ha inteso presentare alcuna comunicazione o diffida di irregolarità, con richiesta di audizione e chiarimenti, finendo di fatto per prestare una sorta di acquiescenza nei confronti dello stesso. Infine, sia pure ad abundantiam, giova rimarcare che stesso contratto di lavoro reca anche un errore ulteriore relativo all'individuazione del termine di conclusione del servizio, che non poteva essere in alcun modo protratto al
30/06/24, in quanto non si trattava di incarico conferito dal competente su posto vacante di fatto o di diritto bensì dall'Istituzione Scolastica Pt_2
e pertanto in base alla normativa precedentemente riportata avrebbe dovuto concludersi al termine delle attività didattiche, vale a dire il giorno
08/06/2024.
Infine, non risulta in alcun modo “annullato” il servizio reso dalla ricorrente dal 01/02/2024 al 06/05/2024, il quale risulta peraltro retribuito, senza che la stessa ricorrente abbia avanzato alcuna domanda sul punto .
Per quanto sopra precisato, non si ravvisano motivi per dichiarare la illegittimità del recesso disposto con Decreto n. 3946 del 19/04/2024 a firma del scolastico del né per la CP_4 Controparte_2 conseguente sua disapplicazione e accertamento del diritto della al Pt_1 riconoscimento dell'intera durata contrattuale (dal 01/02/2024 al
30/06/2024) del rapporto lavorativo, con la conseguenza che non può essere accolta neppure la domanda di corresponsione degli emolumenti per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, fino alla data del
30/06/2024 e del correlato TFR, in quanto si tratterebbe di pagamento per un'attività lavorativa di natura contrattuale, che non si è svolta, a cagione della legittima interruzione del rapporto di lavoro.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nonostante la soccombenza, alla luce della particolarità della vicenda e dell'errore in cui è incorsa la stessa Amministrazione, si ritiene la sussistenza delle ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Napoli 9.10.2025 Il G.L.
Dr. SA MA