Art. 2.
Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272 , e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.
Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272 , e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.