CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2024, n. 9034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9034 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PP DI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale di questa Corte, S. Tocci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria fatta pervenire dal difensore, avv. S. Foreste, con p.e.c. del 16 novembre 2023 con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9034 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di misura alternativa della detenzione domiciliare, presentata nell'interesse del collaboratore di giustizia IE IA, ai sensi dell'art. 16- nonies d. I. n. 82 del 1991. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. S. Foreste, che denuncia tre vizi. 2.1.Con il primo motivo si contesta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16-nonies cit. e 47-ter Ord. pen. e correlato vizio di motivazione. L'odierno ricorrente, dopo un rilevante periodo di detenzione di circa dieci anni e l'attivo percorso di collaborazione per quasi cinque anni, nonché il riconoscimento della liberazione anticipata e della collaborazione, avendo svolto attività lavorativa e di volontariato, ha chiesto la più contenuta misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies della legge n. 82 del 1991 come modificata. Il provvedimento di rigetto assume che i reati sono particolarmente gravi e che non vi è prova di effettivo ravvedimento, dovendosi ritenere il beneficio prematuro in ragione del necessario riconoscimento di un ulteriore periodo di osservazione. Tale motivazione stride, secondo la difesa, con le risultanze istruttorie e con i concordi pareri della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia. Il diniego fonda, poi, anche sulla presunta assenza dal domicilio nonostante che dagli atti risulta che il ricorrente è stato posto in domicilio protetto, avendo beneficiato degli arresti in località riservata, nota al Servizio centrale di protezione. Il Tribunale, poi, non terrebbe conto della puntuale osservanza da parte del condannato di tutti gli obblighi di legge e si sarebbe limitato ad un assertivo rimando all'insufficienza del periodo di osservazione compiuto. Da altra parte, però, la stessa ordinanza tiene conto di importanti elementi di valutazione comprovanti l'effettivo ravvedimento di IA, pur disconoscendo, nella stessa motivazione, la portata sostanziale di questi elementi, negando loro qualsiasi valenza ai fini della concessione del beneficio. L'ordinanza, invece, si concentra sul recente parere, espresso dall'Istituto di pena di Prato, circa la richiesta di permesso premio avanzata dal detenuto che ha condotto l'Ufficio di sorveglianza a negare detto permesso. 2 L'ordinanza, a parere della difesa, non tiene conto della circostanza che il condannato non commette reati da oltre cinque anni e da quasi cinque anni ha reciso qualsiasi contatto con la criminalità, collaborando con la giustizia. Questi ha scontato complessivamente quasi dieci anni di pena e ha trascorso due anni agli arresti domiciliari in località protetta, ottenendo la liberazione anticipata e l'accertamento giudiziale della collaborazione. Si valorizzano anche ulteriori circostanze quali l'ammissione all'attività lavorativa, al programma speciale di protezione e la partecipazione fattiva al trattamento penitenziario con pareri favorevoli, da parte della Direzione nazionale antimafia, della Direzione distrettuale antimafia e del Got, i primi due dei quali valorizzano, tra l'altro, il processo di revisione critica rispetto a scelte devianti operato dal condannato. Di tali pareri - dello psicologo, della DNA e della DDA - il ricorso riporta stralci rimarcando che tutti gli elementi positivi sono stati sostanzialmente inesplorati,.rimarcando il mancato esame di questi. 2.2.Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione e violazione delle medesime norme di legge. Il condannato che ha prestato ampia e qualificata collaborazione con l'autorità giudiziaria può beneficiare dì misure alternative in deroga in presenza di rigorose condizioni, dovendo il giudice accertare l'inizio di un percorso di ravvedimento. La prima delle condizioni previste per l'accesso al beneficio è che si proceda per uno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis cod. proc. pen. Il secondo requisito è che il condannato abbia prestato rilevante collaborazione nelle indagini e nei processi, la terza è che questi abbia scontato a un quarto della pena in esecuzione. Gli altri requisiti impongono che il condannato non abbia mantenuto alcun collegamento con la criminalità organizzata e non si sia mai rifiutato di sottoporsi a interrogatori ed esami. A ciò si aggiungano le relazioni di sintesi positive. A fronte di queste evenienze istruttorie, inspiegabilmente, il Tribunale di sorveglianza ha ancorato il rigetto della domanda unicamente al presupposto della necessità di un ulteriore periodo di osservazione, necessità che in quanto motivata in maniera illogica e, comunque, carente, rende illegittimo il provvedimento di diniego. IA ha scontato dieci anni di reclusione rispetto ai tredici da eseguire, ha già trascorso due anni agli arresti domiciliari in località protetta, ha mantenuto una condotta collaborativa e responsabile dal periodo successivo all'inizio della collaborazione. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, l'onere di valutare gli elementi istruttori e giudicare, in base a questi, con criterio di adeguatezza in conformità 3 ‘10-% alla normativa di riferimento. L'apparato motivazionale del provvedimento impugnato si è, invece, sostanziato nella mera necessità di un ulteriore periodo di osservazione, argomentazione questa che potrebbe applicarsi a qualsiasi situazione similare a quella in esame. Inoltre, si rimarca che, ai fini della applicazione dell'istituto richiesto, è sufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità che sia accertato l'inizio di un percorso di ravvedimento il quale, nel caso di specie, si evince dalle relazioni degli organi preposti. Ciò comporta che l'istanza deve essere riesaminata dal giudice della sorveglianza e che si deve tenere conto del fatto che è stato richiesto, a fronte di delitti assai risalenti negli anni, la misura della detenzione domiciliare pur in presenza di requisiti per accedere anche alla liberazione condizionale. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza, a parere del ricorrente, pur riconoscendo l'esistenza positiva di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla misura, ha in modo elusivo rigettato la domanda rimandando a un ulteriore generico periodo di osservazione, senza adeguatamente motivare sul punto. Con riferimento alla condotta tenuta dal condannato, poi, questa deve essere valutata soltanto durante il tempo dell'esecuzione della pena e non può essere considerata condizione di ammissibilità della domanda la gravità dei reati relativi alla pena in espiazione. Diversamente, deve essere valutato, al fine di concedere o meno il beneficio, il percorso comportamentale e le positive esperienze premiali o domiciliari (nella specie positivamente avvenute dal 2019 al 2022) in vista di un giudizio di affidabilità e meritevolezza. Infine, si richiama giurisprudenza di legittimità che ha rimarcato la necessità, da parte del Tribunale di sorveglianza, di approfondire aspetti di ravvedimento e rieducazione già mostrati dal condannato nel corso degli anni e della collaborazione, rilevando l'omessa, necessaria valutazione globale e l'adeguato ineludibile approfondimento delle risultanze istruttorie. Tutti gli elementi istruttori che sono emersi e che vengono riportati esplicitamente anche dal giudice di sorveglianza in realtà sono stati soltanto elencati ma, di fatto, non sono stati presi in considerazione perché altrimenti avrebbero dovuto condurre ad un epilogo positivo circa l'accoglimento della domanda. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia il travisamento del fatto e il vizio di motivazione. Si è negato il beneficio, reputando insussistente un domicilio presso il quale fruire della misura alternativa, tanto da avere avuto, proprio per questo motivo, il rigetto del permesso premio. 4 Va, invece, rilevato che IA è titolare delle misure di protezione in quanto tale domiciliato ex lege presso il Ministero dell'Interno non potendo disvelare il proprio domicilio, pena la violazione degli obblighi assunti nella sottoscrizione del programma di protezione. Inoltre, dalle informative risulta che l'interessato ha un domicilio qualificato protetto, in cui ha trascorso circa due anni di arresti domiciliari fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa ai reati per cui è in esecuzione la pena per la quale viene fatta la richiesta. La disponibilità del domicilio, peraltro, viene confermata dalla relazione psicologica di sintesi e della competente Direzione distrettuale antimafia e si giunge al pregresso rigetto del permesso premio fondato, sullo stesso evidente equivoco. 3. Il Sostituto Procuratore generale, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 16 novembre 2023, memoria ex art. 121 cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, per violazione dell'art. 16-nonies cit. e per vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, pur alla luce delle ulteriori argomentazioni prospettate con la memoria difensiva, da ultimo, fatta pervenire a questa Corte, è infondato. 1.1.11 primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio, che il Collegio intende ribadire condividendolo (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137) secondo cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. Il ravvedimento, previsto dalla L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies cit., postula, in particolare, una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da 5 accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata anche in virtù della corretta gestione di tutti i benefici penitenziari già fruiti) abbia prodotto il risultato del ravvedimento. Tra i vari elementi di valutazione del sicuro ravvedimento e di riscatto morale vanno presi in considerazione, in via esemplificativa, i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio, onde verificare se c'è stata da parte del collaboratore una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale (Sez. 1, n. 3675 del 16/01/2007, Tedesco, Rv. 235796; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, Pepe, Rv. 236548), o manifestazioni di resipiscenza, tra le quali concrete iniziative riparatorie nei confronti di chi ha subito le conseguenze dei reati commessi, dotate di forza e ampiezza tali da rivelare un serio intento di riconciliazione con la società civile gravemente offesa (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010 Brusca, Rv. 245945. Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada, in concreto, rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889). Detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario;
e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794), come quello ampiamente descritto nel provvedimento impugnato rispetto all'odierno ricorrente. Dunque, va ribadita, anche con riferimento ai benefici applicabili ai collaboratori di giustizia, la necessaria gradualità dell'accesso alle misure alternative, in quanto il sistema di accesso a detti benefici penitenziari, in sé, è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre). Osserva il Collegio, poi, che pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, pur dovendone 6 dare conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche. Tanto premesso, si rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata è immune da violazione di legge e risponde ai canoni citati, perché — ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata non solo dal pesante passato criminale del condannato — il provvedimento valorizza, nella sostanza, l'assenza di un vero e proprio reinserimento sociale e reputa non sicuro il ravvedimento cui è giunto il condannato, nonostante il percorso rieducativo intrapreso e la fruizione di benefici penitenziari. A tale conclusione, il giudice di merito perviene facendo logico e ineccepibile riferimento alla carenza di condotte attive di riparazione dei danni arrecati alle persone offese dal reato, familiari delle vittime del reato di omicidio per il quale è in esecuzione la pena (rispetto al quale, peraltro, il Tribunale valorizza il ruolo significativo assunto da IA che lo aveva commissionato assieme ad un complice assicurando, altresì, il pagamento ai due killer che lo avevano eseguito), oltre che ad aspetti comportamentali, successivi all'intrapresa collaborazione, segnalati recentemente dalla struttura penitenziaria ove il detenuto è ristretto. Si rimarca, all'uopo, il parere non espresso in senso positivo, nella presente procedura, dall'Istituto di pena di Prato, oltre al pronunciato diniego di permesso premio da parte dei giudici di sorveglianza (anche per la riscontrata impossibilità di riallacciare rapporti con i familiari, madre e un fratello, in quanto soggetti non sottoposti a programma di protezione). Si tratta di ragionamento che, nel complesso, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura alternativa richiesta (in ciò consistendo il requisito di legge), dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del processo di revisione critica. A tanto, peraltro, il Tribunale perviene senza trascurare il contenuto dei pareri positivi espressi dagli organi competenti (cfr. parere della competente DDA del 4 maggio 2023) che, anzi, il provvedimento esamina (tanto da confutare l'individuazione dell'entità della pena residua da espiare operata in quella sede e indicata dal giudice di sorveglianza come superiore a tre anni di reclusione), così come rende conto di benefici già fruiti e degli esiti del percorso intramurario intrapreso. Infine, non deve essere trascurato che il ricorrente, in sostanza, richiede, in parte, una rivisitazione di elementi istruttori non consentita in questa sede e, comunque, per altra parte, non indica, specificamente, in che misura i pareri in atti attengano proprio al processo di revisione critica del passato da parte del ricorrente e a un diverso, più consistente, spessore del grado di ravvedimento 7 cui sarebbe giunto IA, rispetto alle conclusioni cui è giunto il Tribunale, tanto da poter reputare ammissibile, nella presente sede di legittimità, il lamentato vizio di travisamento per omissione di dette risultanze istruttorie (cfr. anche memoria difensiva pervenuta a mezzo p.e.c). 2.2.11 secondo motivo è infondato. Il provvedimento censurato non contesta la sussistenza dei presupposti perché il condannato, che ha prestato qualificata collaborazione con l'autorità giudiziaria, possa beneficiare di misure alternative in deroga. Il Tribunale, però, richiama il condivisibile principio secondo il quale detta condotta non può essere, di per sé, espressione di sicuri indici positivi di ravvedimento, nel senso sopra esposto. Infatti, va precisato che non sussiste alcuna contraddittorietà nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui non attribuisce automatica valenza di ravvedimento alla corretta collaborazione con la giustizia. La concedibilità della misura alternativa, invero, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta, in relazione alla personalità del condannato: in altri termini, pur se la richiesta provenga da persona ammessa a speciale programma di protezione, la facoltà di ammettere alle misure alternative detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione. Infondata, dunque, appare la censura di contraddittorietà e presunta illogicità del giudizio negativo espresso, rispetto al riconoscimento di una rilevante collaborazione nei procedimenti penali e alla riconosciuta adesione all'attività di trattamento. Del resto, così opinando, all'infuori dell'adesione alle regole espiative, verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe pervenire alla conclusione, contraria alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, trattandosi di soggetto sottoposto a programma di protezione, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice di sorveglianza (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886; Sez. 1, n. n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900 - 01). Né, diversamente da quanto dedotto, l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato si è limitato a rimarcare la mera necessità di un ulteriore periodo di osservazione, senza rendere adeguatamente conto delle ragioni della scelta. 8 L 2.3.11 terzo motivo è inammissibile. In alcuna parte del provvedimento censurato si espone, espressamente, che l'istanza di detenzione domiciliare è negata dal Tribunale di sorveglianza a IA per mancanza di domicilio. I giudici di sorveglianza, invece, rendono conto di un parere negativo manifestato dall'Istituto penitenziario di Parma in diversa procedura, che ha condotto al diniego di permesso premio. Dunque, il dedotto travisamento ~9è inammissibile perché non rilevante e, in quanto, non se ne illustra, specificamente, la decisività ai fini di una diversa, più favorevole, conclusione per il condannato. Tanto, considerato che il contenuto decisivo della motivazione, ai fini del pronunciato diniego, attiene al grado di ravvedimento che, allo stato, ha raggiunto il condannato, secondo il ragionamento non manifestamente illogico del Tribunale di sorveglianza e all'applicazione del principio di gradualità, nella concessione dei benefici penitenziari, anche rispetto a condannati, collaboratori di giustizia, che abbiano tenuto regolare condotta intramuraria e rispettato gli impegni inerenti alla collaborazione. 3. Seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spesi processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale di questa Corte, S. Tocci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria fatta pervenire dal difensore, avv. S. Foreste, con p.e.c. del 16 novembre 2023 con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9034 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di misura alternativa della detenzione domiciliare, presentata nell'interesse del collaboratore di giustizia IE IA, ai sensi dell'art. 16- nonies d. I. n. 82 del 1991. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. S. Foreste, che denuncia tre vizi. 2.1.Con il primo motivo si contesta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16-nonies cit. e 47-ter Ord. pen. e correlato vizio di motivazione. L'odierno ricorrente, dopo un rilevante periodo di detenzione di circa dieci anni e l'attivo percorso di collaborazione per quasi cinque anni, nonché il riconoscimento della liberazione anticipata e della collaborazione, avendo svolto attività lavorativa e di volontariato, ha chiesto la più contenuta misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies della legge n. 82 del 1991 come modificata. Il provvedimento di rigetto assume che i reati sono particolarmente gravi e che non vi è prova di effettivo ravvedimento, dovendosi ritenere il beneficio prematuro in ragione del necessario riconoscimento di un ulteriore periodo di osservazione. Tale motivazione stride, secondo la difesa, con le risultanze istruttorie e con i concordi pareri della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia. Il diniego fonda, poi, anche sulla presunta assenza dal domicilio nonostante che dagli atti risulta che il ricorrente è stato posto in domicilio protetto, avendo beneficiato degli arresti in località riservata, nota al Servizio centrale di protezione. Il Tribunale, poi, non terrebbe conto della puntuale osservanza da parte del condannato di tutti gli obblighi di legge e si sarebbe limitato ad un assertivo rimando all'insufficienza del periodo di osservazione compiuto. Da altra parte, però, la stessa ordinanza tiene conto di importanti elementi di valutazione comprovanti l'effettivo ravvedimento di IA, pur disconoscendo, nella stessa motivazione, la portata sostanziale di questi elementi, negando loro qualsiasi valenza ai fini della concessione del beneficio. L'ordinanza, invece, si concentra sul recente parere, espresso dall'Istituto di pena di Prato, circa la richiesta di permesso premio avanzata dal detenuto che ha condotto l'Ufficio di sorveglianza a negare detto permesso. 2 L'ordinanza, a parere della difesa, non tiene conto della circostanza che il condannato non commette reati da oltre cinque anni e da quasi cinque anni ha reciso qualsiasi contatto con la criminalità, collaborando con la giustizia. Questi ha scontato complessivamente quasi dieci anni di pena e ha trascorso due anni agli arresti domiciliari in località protetta, ottenendo la liberazione anticipata e l'accertamento giudiziale della collaborazione. Si valorizzano anche ulteriori circostanze quali l'ammissione all'attività lavorativa, al programma speciale di protezione e la partecipazione fattiva al trattamento penitenziario con pareri favorevoli, da parte della Direzione nazionale antimafia, della Direzione distrettuale antimafia e del Got, i primi due dei quali valorizzano, tra l'altro, il processo di revisione critica rispetto a scelte devianti operato dal condannato. Di tali pareri - dello psicologo, della DNA e della DDA - il ricorso riporta stralci rimarcando che tutti gli elementi positivi sono stati sostanzialmente inesplorati,.rimarcando il mancato esame di questi. 2.2.Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione e violazione delle medesime norme di legge. Il condannato che ha prestato ampia e qualificata collaborazione con l'autorità giudiziaria può beneficiare dì misure alternative in deroga in presenza di rigorose condizioni, dovendo il giudice accertare l'inizio di un percorso di ravvedimento. La prima delle condizioni previste per l'accesso al beneficio è che si proceda per uno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis cod. proc. pen. Il secondo requisito è che il condannato abbia prestato rilevante collaborazione nelle indagini e nei processi, la terza è che questi abbia scontato a un quarto della pena in esecuzione. Gli altri requisiti impongono che il condannato non abbia mantenuto alcun collegamento con la criminalità organizzata e non si sia mai rifiutato di sottoporsi a interrogatori ed esami. A ciò si aggiungano le relazioni di sintesi positive. A fronte di queste evenienze istruttorie, inspiegabilmente, il Tribunale di sorveglianza ha ancorato il rigetto della domanda unicamente al presupposto della necessità di un ulteriore periodo di osservazione, necessità che in quanto motivata in maniera illogica e, comunque, carente, rende illegittimo il provvedimento di diniego. IA ha scontato dieci anni di reclusione rispetto ai tredici da eseguire, ha già trascorso due anni agli arresti domiciliari in località protetta, ha mantenuto una condotta collaborativa e responsabile dal periodo successivo all'inizio della collaborazione. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, l'onere di valutare gli elementi istruttori e giudicare, in base a questi, con criterio di adeguatezza in conformità 3 ‘10-% alla normativa di riferimento. L'apparato motivazionale del provvedimento impugnato si è, invece, sostanziato nella mera necessità di un ulteriore periodo di osservazione, argomentazione questa che potrebbe applicarsi a qualsiasi situazione similare a quella in esame. Inoltre, si rimarca che, ai fini della applicazione dell'istituto richiesto, è sufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità che sia accertato l'inizio di un percorso di ravvedimento il quale, nel caso di specie, si evince dalle relazioni degli organi preposti. Ciò comporta che l'istanza deve essere riesaminata dal giudice della sorveglianza e che si deve tenere conto del fatto che è stato richiesto, a fronte di delitti assai risalenti negli anni, la misura della detenzione domiciliare pur in presenza di requisiti per accedere anche alla liberazione condizionale. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza, a parere del ricorrente, pur riconoscendo l'esistenza positiva di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla misura, ha in modo elusivo rigettato la domanda rimandando a un ulteriore generico periodo di osservazione, senza adeguatamente motivare sul punto. Con riferimento alla condotta tenuta dal condannato, poi, questa deve essere valutata soltanto durante il tempo dell'esecuzione della pena e non può essere considerata condizione di ammissibilità della domanda la gravità dei reati relativi alla pena in espiazione. Diversamente, deve essere valutato, al fine di concedere o meno il beneficio, il percorso comportamentale e le positive esperienze premiali o domiciliari (nella specie positivamente avvenute dal 2019 al 2022) in vista di un giudizio di affidabilità e meritevolezza. Infine, si richiama giurisprudenza di legittimità che ha rimarcato la necessità, da parte del Tribunale di sorveglianza, di approfondire aspetti di ravvedimento e rieducazione già mostrati dal condannato nel corso degli anni e della collaborazione, rilevando l'omessa, necessaria valutazione globale e l'adeguato ineludibile approfondimento delle risultanze istruttorie. Tutti gli elementi istruttori che sono emersi e che vengono riportati esplicitamente anche dal giudice di sorveglianza in realtà sono stati soltanto elencati ma, di fatto, non sono stati presi in considerazione perché altrimenti avrebbero dovuto condurre ad un epilogo positivo circa l'accoglimento della domanda. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia il travisamento del fatto e il vizio di motivazione. Si è negato il beneficio, reputando insussistente un domicilio presso il quale fruire della misura alternativa, tanto da avere avuto, proprio per questo motivo, il rigetto del permesso premio. 4 Va, invece, rilevato che IA è titolare delle misure di protezione in quanto tale domiciliato ex lege presso il Ministero dell'Interno non potendo disvelare il proprio domicilio, pena la violazione degli obblighi assunti nella sottoscrizione del programma di protezione. Inoltre, dalle informative risulta che l'interessato ha un domicilio qualificato protetto, in cui ha trascorso circa due anni di arresti domiciliari fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa ai reati per cui è in esecuzione la pena per la quale viene fatta la richiesta. La disponibilità del domicilio, peraltro, viene confermata dalla relazione psicologica di sintesi e della competente Direzione distrettuale antimafia e si giunge al pregresso rigetto del permesso premio fondato, sullo stesso evidente equivoco. 3. Il Sostituto Procuratore generale, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 16 novembre 2023, memoria ex art. 121 cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, per violazione dell'art. 16-nonies cit. e per vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, pur alla luce delle ulteriori argomentazioni prospettate con la memoria difensiva, da ultimo, fatta pervenire a questa Corte, è infondato. 1.1.11 primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio, che il Collegio intende ribadire condividendolo (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137) secondo cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. Il ravvedimento, previsto dalla L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies cit., postula, in particolare, una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da 5 accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata anche in virtù della corretta gestione di tutti i benefici penitenziari già fruiti) abbia prodotto il risultato del ravvedimento. Tra i vari elementi di valutazione del sicuro ravvedimento e di riscatto morale vanno presi in considerazione, in via esemplificativa, i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio, onde verificare se c'è stata da parte del collaboratore una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale (Sez. 1, n. 3675 del 16/01/2007, Tedesco, Rv. 235796; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, Pepe, Rv. 236548), o manifestazioni di resipiscenza, tra le quali concrete iniziative riparatorie nei confronti di chi ha subito le conseguenze dei reati commessi, dotate di forza e ampiezza tali da rivelare un serio intento di riconciliazione con la società civile gravemente offesa (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010 Brusca, Rv. 245945. Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada, in concreto, rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889). Detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario;
e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794), come quello ampiamente descritto nel provvedimento impugnato rispetto all'odierno ricorrente. Dunque, va ribadita, anche con riferimento ai benefici applicabili ai collaboratori di giustizia, la necessaria gradualità dell'accesso alle misure alternative, in quanto il sistema di accesso a detti benefici penitenziari, in sé, è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre). Osserva il Collegio, poi, che pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, pur dovendone 6 dare conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche. Tanto premesso, si rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata è immune da violazione di legge e risponde ai canoni citati, perché — ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata non solo dal pesante passato criminale del condannato — il provvedimento valorizza, nella sostanza, l'assenza di un vero e proprio reinserimento sociale e reputa non sicuro il ravvedimento cui è giunto il condannato, nonostante il percorso rieducativo intrapreso e la fruizione di benefici penitenziari. A tale conclusione, il giudice di merito perviene facendo logico e ineccepibile riferimento alla carenza di condotte attive di riparazione dei danni arrecati alle persone offese dal reato, familiari delle vittime del reato di omicidio per il quale è in esecuzione la pena (rispetto al quale, peraltro, il Tribunale valorizza il ruolo significativo assunto da IA che lo aveva commissionato assieme ad un complice assicurando, altresì, il pagamento ai due killer che lo avevano eseguito), oltre che ad aspetti comportamentali, successivi all'intrapresa collaborazione, segnalati recentemente dalla struttura penitenziaria ove il detenuto è ristretto. Si rimarca, all'uopo, il parere non espresso in senso positivo, nella presente procedura, dall'Istituto di pena di Prato, oltre al pronunciato diniego di permesso premio da parte dei giudici di sorveglianza (anche per la riscontrata impossibilità di riallacciare rapporti con i familiari, madre e un fratello, in quanto soggetti non sottoposti a programma di protezione). Si tratta di ragionamento che, nel complesso, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura alternativa richiesta (in ciò consistendo il requisito di legge), dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del processo di revisione critica. A tanto, peraltro, il Tribunale perviene senza trascurare il contenuto dei pareri positivi espressi dagli organi competenti (cfr. parere della competente DDA del 4 maggio 2023) che, anzi, il provvedimento esamina (tanto da confutare l'individuazione dell'entità della pena residua da espiare operata in quella sede e indicata dal giudice di sorveglianza come superiore a tre anni di reclusione), così come rende conto di benefici già fruiti e degli esiti del percorso intramurario intrapreso. Infine, non deve essere trascurato che il ricorrente, in sostanza, richiede, in parte, una rivisitazione di elementi istruttori non consentita in questa sede e, comunque, per altra parte, non indica, specificamente, in che misura i pareri in atti attengano proprio al processo di revisione critica del passato da parte del ricorrente e a un diverso, più consistente, spessore del grado di ravvedimento 7 cui sarebbe giunto IA, rispetto alle conclusioni cui è giunto il Tribunale, tanto da poter reputare ammissibile, nella presente sede di legittimità, il lamentato vizio di travisamento per omissione di dette risultanze istruttorie (cfr. anche memoria difensiva pervenuta a mezzo p.e.c). 2.2.11 secondo motivo è infondato. Il provvedimento censurato non contesta la sussistenza dei presupposti perché il condannato, che ha prestato qualificata collaborazione con l'autorità giudiziaria, possa beneficiare di misure alternative in deroga. Il Tribunale, però, richiama il condivisibile principio secondo il quale detta condotta non può essere, di per sé, espressione di sicuri indici positivi di ravvedimento, nel senso sopra esposto. Infatti, va precisato che non sussiste alcuna contraddittorietà nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui non attribuisce automatica valenza di ravvedimento alla corretta collaborazione con la giustizia. La concedibilità della misura alternativa, invero, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta, in relazione alla personalità del condannato: in altri termini, pur se la richiesta provenga da persona ammessa a speciale programma di protezione, la facoltà di ammettere alle misure alternative detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione. Infondata, dunque, appare la censura di contraddittorietà e presunta illogicità del giudizio negativo espresso, rispetto al riconoscimento di una rilevante collaborazione nei procedimenti penali e alla riconosciuta adesione all'attività di trattamento. Del resto, così opinando, all'infuori dell'adesione alle regole espiative, verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe pervenire alla conclusione, contraria alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, trattandosi di soggetto sottoposto a programma di protezione, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice di sorveglianza (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886; Sez. 1, n. n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900 - 01). Né, diversamente da quanto dedotto, l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato si è limitato a rimarcare la mera necessità di un ulteriore periodo di osservazione, senza rendere adeguatamente conto delle ragioni della scelta. 8 L 2.3.11 terzo motivo è inammissibile. In alcuna parte del provvedimento censurato si espone, espressamente, che l'istanza di detenzione domiciliare è negata dal Tribunale di sorveglianza a IA per mancanza di domicilio. I giudici di sorveglianza, invece, rendono conto di un parere negativo manifestato dall'Istituto penitenziario di Parma in diversa procedura, che ha condotto al diniego di permesso premio. Dunque, il dedotto travisamento ~9è inammissibile perché non rilevante e, in quanto, non se ne illustra, specificamente, la decisività ai fini di una diversa, più favorevole, conclusione per il condannato. Tanto, considerato che il contenuto decisivo della motivazione, ai fini del pronunciato diniego, attiene al grado di ravvedimento che, allo stato, ha raggiunto il condannato, secondo il ragionamento non manifestamente illogico del Tribunale di sorveglianza e all'applicazione del principio di gradualità, nella concessione dei benefici penitenziari, anche rispetto a condannati, collaboratori di giustizia, che abbiano tenuto regolare condotta intramuraria e rispettato gli impegni inerenti alla collaborazione. 3. Seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spesi processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente