CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2023, n. 49651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49651 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LI RO nato negli Stati Uniti il 15 settembre 1957 avverso l'ordinanza resa il 4 aprile 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio e dell'avv. Vincenzo TA che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di OB TI avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 17 marzo 2023, con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, nella veste di indagato in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno della sorella non convivente, realizzata attraverso il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura di una sua collaboratrice, CÒ AR. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 125 e 309 cod. proc.pen. e vizio di motivazione per travisamento degli indizi, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda su prospettazioni ipotetiche e su un'erronea interpretazione delle informazioni testimoniali, in particolare di quelle rese dalla persona offesa TI MA che vengono riportate per esteso nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 49651 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/10/2023 ricorso. Da dette dichiarazioni non emergerebbe l'astio valorizzatc dal Tribunale quanto ad un contenzioso insorto tra fratelli nell'ambito della società di cui sono entrambi soci, contrasto che si era già risolto tra le parti. Anche le dichiarazioni -ese da RA MA e da CÒ AR, che vengono riportate quasi integralmente nel ricorso, a giudizio del ricorrente non assumono valore dirimente ai fini della prospettazione accusatoria. Le intercettazioni riportate a pag. 4 dell'ordinanza si riferiscono esclusivamente al danneggiamento e non risultano esaustive rispetto all'intento estorsivo ipotizzato. 2.2 Violazione dell'art. 392 cod.pen. ed erronea qualificazione delle condotte che avrebbero piuttosto dovuto integrare il delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e non di tentata estorsione. La qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato è stata trattata dal Tribunale a pagina 5 della ordinanza, là dove afferma che mancava in capo al ricorrente una pretesa lecita e giuridicamente azionabile. Di contro il gip ha affermato che il discrimine tra le due fattispecie di tentata estorsione e di esercizio delle proprie ragioni è da individuare nelle modalità della condotta particolarmente aggressiva e tale da anr ichilire la capacità di reazione della vittima;
così facendo il GIP ha dato seguito ad una giurisprudenza ormai superata dalla più recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la differenza tra le due fattispecie di reato riposa esclusivamente sull'elemento soggettivo. Soltanto in subordine il gip affermava che la pretesa aggiuntiva di un terzo nei confronti della persona offesa consacrava la qualificazione della condotta nell'alveo del delitto di estorsione. Nel caso in esame il terzo va individuato in MB, ritenuto esecutore materiale del danneggiamento della vettura, ma questi non ha mai interloquito con la persona offesa, che non era a conoscenza del suo coinvolgimento. Osserva inoltre il ricorrente che la posizione giuridica dell'imputato era tutelabile nell'ordinamento giuridico e non eccentrica, in ragione dei pregiudizi economici patiti nella sua posizione di socio. 2.3 Violazione dell'art. 649 cod.pen. poiché il reato estorsivo attribuito ad TI, sul presupposto che il danneggiamento fosse un mezzo di coercizione della persona offesa, è comunque perseguibile a querela della persona offesa in forza dell'art. 649 cod.pen., trattandosi di tentata estorsione in danno della sorella non convivente, e in atti manca la querela. Nel caso di specie la minaccia o violenza psichica non incide sulla perseguibilità a querela, che viene espressamente esclusa dall'art. 649, terzo comma, cod.pen. solo in caso di delitti contro il patrimonio commessi con violenza alla persona. 2.4 Violazione degli artt. 424 cod.pen. e 280 cod. proc.pen. per vizio di motivazione nella parte in cui il tribunale ha qualificato la condotta ascritta all'TI come danneggiamento seguito da incendio e non come mero danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod.pen. . Il tribunale ha ritenuto che si fosse verificato il pericolo di incendio in quanto le fiamme avevano interessato il vano motore dell'autovettura e avrebbero potuto determinare un evento lesivo di proporzioni più ampie. Nel caso in esame dalla documentazione fotografica emerge che la Fiat 600 che ha preso fuoco era parcheggiata in una via periferica isolata e distante da altre vetture, sicché il divampare delle fiamme non avrebbe potuto coinvolgere altri beni od oggetti. Appiccare il fuoco al fine di danneggiare un bene può integrare il delitto previsto dall'art. 424 c:odice penale soltanto laddove le fiamme assumano le caratteristiche volute dall'art. 423 o quando ricorre il pericolo che da esse si sviluppi un incendio. Nel caso in esame le fiamme non si sono evolute in incendio e non si è integrata quella condizione di pericolosità per la collettività che qualifica il reato, in quanto non è sufficiente un qualunque fuoco volontariamente appiccato sulla cosa altrui perché si verifichi l'elemento materiale del delitto, ma occorre una entità dell'incendio e una collocazione della cosa incendiata, idonee nella circostanza a creare pericolo per la pubblica incolumità. In ogni caso osserva il ricorrente che il reato va comunque qualificato ai sensi del primo comma dell'art. 424 cod.pen. che prevede un massimo edittale di pena di anni due di reclusione e non consente l'applicazione della misura cautelare. 2.5 Violazione dell'art. 416.1 bis codice penale e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha giustificato il riconoscimento della circostanza aggravante ricorrendo ad un argomento eccentrico rispetto ai criteri indicati dalla giurisprudenza. Ed infatti la condotta rilevante è quella dell'agente che evoca l'azione della criminalità organizzata, sicché deve essere percepita dalla persona offesa dal reato, cagionando un accentuato assoggettamento al potere intimidatorio, giustificativo dell'aggravi° di pena. Nel caso in esame la persona offesa non ha mai avuto contezza che il danneggiamento fosse stato eseguito da MB sicché non ha potuto cogliere attraverso le qualità di costui alcuna relazione o interesse della criminalità organizzata e quindi subire l'accentuato effetto intimidatorio. Manca nella motivazione l'esplicazione delle ragioni che illustrano le modalità effettive della consapevolezza nella persona offesa della riconducibilità del gesto alla consorteria mafiosa. 2.6 Inutilizzabilità delle intercettazioni per fattispecie di reato per il quale difetta la condizione di procedibilità poiché condizione minima per atl:ivare lo strumento intercettivo è la ricorrenza degli indizi di reato, ma sin dalle prime intercettazioni disposte a carico dell'odierno ricorrente si ipotizzava che il danneggiamento della vettura in uso a CÒ AR fosse uno strumento di coazione diretto a TI Marcel], reato non assistito dalla condizione di procedibilità, per cui le intercettazioni risultano in utilizza bili. 2.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutaz one di concretezza e attualità delle esigenze cautelari poiché il tribunale ha ritenuto che la gravità dei fatti relativamente recenti dimostrasse un pericolo di recidiva contenibile soltanto attraverso l'applicazione della misura di massimo rigore, senza considerare che il ricorrente manifestava nel febbraio 2022 la volontà di ricorrere all'Autorità giudiziaria e sporgeva querela nei confronti della sorella e che la stessa persona offesa dichiarava di avere raggiunto un accordo con il fratello in merito alla società, con inevitabili refluenze sull'attualità del pericolo di recidiva. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno indicati. 1.1 II primo motivo è inammissibile poiché pur deducendo vizi della motivazione e violazioni di legge invoca nella sostanza una diversa interpretazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa delle fonti dichiarative e del tenore delle intercettazioni, così proponendo il raffronto diretto delle fonti probatorie riportate nel ricorso mediante incorporazione, con modalità che tradiscono la natura della censura e le impediscono di superare il vaglio di legittimità. In punto di diritto va rilevato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata gravità indiziaria. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato evidenziando che assume rilievo assorbente la considerazione che TI agisse in assenza di una pretesa lecita e giuridicamente azionabile, non essendovi prova di un accordo contrattuale con la persona offesa da cui possa desumersi il diritto giuridicamente azionabile della gestione individuale del predetto. Ma va evidenziato che nel caso di specie non ricorrono certamente i presupposti dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché tale fattispecie ricorre quando un soggetto agisce ponendo in essere condotte violente o minacciose al fine di realizzare un proprio diritto. Caratteristica ineludibile della condotta è che l'agente eserciti direttamente senza il filtro dell'autorità giudiziaria una posizione giuridica a lui astrattamente riconoscibile, esistente o ragionevolmente ritenuta. Nel caso di specie l'incendio della vettura della collaboratrice della sorella certamente non può costituire esercizio di fatto della pretesa dell'imputato di risolvere i contrasti insorti con la sorella in ambito societario, quand'anche avesse avuto giuste pretese da avanzare nel contesto societario, trattandosi di condotta eccentrica rispetto a sue eventuali posizioni di diritto riconosciute o da tutelare dinanzi al giudice;
il danneggiamento della vettura si pone all'evidenza come strumento illecito di pressione 4 esercitato sulla sorella al fine di intimorirla e di indurla a più miti consigli, ma di certo non integra il delitto di cui all'art. 393 cod.pen. . Al riguardo è bene ribadire in questa sede che è vero che l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano sotto il profilo soggettivo, ma tale discrimen opera purchè ricorrano nella condotta gli estremi oggettivi delle due fattispecie e, in particolare che sussista una condotta che realizza con violenza sulle cose o sulle persone, il preteso diritto, in forma diretta. La distinzione tra le due ipotesi è più sfumata nell'ipotesi di debiti in denaro, laddove la pretesa violenta e minacciosa del creditore può essere diretta a realizzare, in forma diretta e senza il filtro delle forme processuali, la propria giusta pretesa, o di un proprietario che rimuova ostacoli all'esercizio del proprio pieno diritto all'utilizzo della cosa, ma in questo caso appare evidente che la condotta di danneggiamento realizzata non ha alcuna diretta connessione rispetto ad eventuali rivendicazioni, in ipotesi anche giuste, dell'indagato nei rapporti economici con la sorella. 1.3 Il terzo motivo è fondato. Occorre premettere che in tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, la causa di non punibilità e la condizione di non procedibilità di cui ai commi primo e secondo dell'art.649 cod. pen. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli artt.628, 629 e 630 cod. pen., che non siano commesse con violenza alle persone (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712; Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Gallano, Rv. 255982; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Errini, Rv. 252832; Sez. 2, n. 18273 del 19/01/2011, Frigerio, Rv. 250083; Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo, Rv. 248031);Sez. 2, Sentenza n. 22628 del 08/05/2001 Cc. (dep. 31/05/2001 ) Rv. 219421 - 01). Il tribunale ha ritenuto di potere superare la perseguibilità a querela della tentata estorsione ai danni della sorella non convivente, richiamando cuella giurisprudenza secondo cui nella nozione di violenza alle persone di cui all'ultima parte dell'articolo 649 comma terzo cod.pen. rientra anche la violenza morale. Ritiene il collegio di non potere condividere questa giurisprudenza, sviluppatasi in relazione ad altra fattispecie penale nell'ambito di delitti contro la famiglia, che è rimasta isolata e non trova riscontro nell' orientamento maggioritario in tema di reati contro il patrimonio, secondo cui nel termine di violenza, quando viene utilizzata dal legislatore in contrapposizione alla minaccia, non può rientrare la violenza psichica. Ed infatti è stato precisato in relazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod.pen. che il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non è punibile ex art, 649, comma terzo, u.p. cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dall'operatività della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., e, dall'altro, tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano commessi con violenza;
ne consegue che la predetta causa di non 5 punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia. (Sez. 2, Sentenza n. 24643 del 21/03/2012 cit.) Inoltre questa sezione ha precisato che in tema di tentata estorsione in danno di congiunti commessa con minaccia, la causa di non punibilità prev sta dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche quando le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Sez. 2 - ,Sentenza n. 33614 del 13/10/2020 Ud. (dep. 27/11/2020 ) Rv. 280234 - 01) Per coerenza logica questi criteri vanno estesi anche per delimitare l'ambito di applicazione della perseguibilità a querela, sicchè deve concludersi che il danneggiamento dell'auto integra minaccia con violenza sulle cose e non esclude la perseguibilità a querela prevista dall'art. 649 cod.pen. per il reato di tentata estorsione in danno della sorella, condizione che opera solo nei confronti di TI e non degli altri concorrenti nel reato. 1.4 II quarto motivo è in parte fondato poiché la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato ai sensi dell'art. 424 primo comma cod.pen. appare corretta e il tribunale ha reso al riguardo adeguata e concirua motivazione evidenziando che le fiamme hanno interessato il vano motore dell'autovettura e che qualora non fossero intervenuti i Vigili del fuoco si sarebbe potuto determinare un evento di proporzioni ben più ampie, sicché risulta integrato quel pericolo di incendio richiesi:o dall'art. 424 primo comma cod.pen. . E tuttavia deve rilevarsi che correttamente il ricorrente ha sottolineato che il delitto di danneggiamento seguito da incendio è punito con la reclusione sino a due anni e pertanto non consente ai sensi dell'art. 280 cod. proc.pen. di disporre la misura coercitiva, neppure riconoscendo sussistente l'aggravante speciale di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. che comporta un aumento massimo della metà della pena base. 1.5 II quinto motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis .1 cod.pen. sotto il profilo del metodo mafioso deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del terzo, in quanto dalla lettura del capo d'incolpazione provvisoria la detta aggravante risulta essere riferita alla tentata estorsione, commessa avvalendosi del contributo materiale di OL MB, figlio di un esponente apicale del sodalizio mafioso operante sul territorio e con modalità - l'attentato incendiario- idonee ad evocare un più ampio contesto di criminalità organizzata operante sul territorio, provocando un maggior effetto intimidatorio sulla persona offesa. L'aggravante di cui all'art. 416 bis .1 cod.pen. sotto il profilo del metodo mafioso non sembra invece potersi riferire al delitto di cui all'art. 424 cod.pen., contestato nel medesimo unitario capo d'imputazione, poiché l'attentato incendiario costituisce l'elemento materiale e non può integrare al contempo un dato circostanziale del reato;
né risulta che la identità dell'autore materiale del danneggiamento sia stata portata a conoscenza della persona offesa, sicché non ha potuto produrre un effetto di maggiore intimidazione in ragione della sua personalità e adesione al sodalizio mafioso. 6 Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Pier ni D'NI 1.6 La censura in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto disposte in relazione ad un reato per il quale difetta la condizione di procedibilità è generica poiché non allega i decreti autorizzativi e non consente a questa il collegic di valutare le ragioni poste a sostegno dell'attività intercettiva;
non esegue la cosiddetta prova di resistenza e cioè non verifica la refluenza sul giudizio di gravità indiziaria in ardine al portato delle conversazioni intercettate;
non è fondata poiché la causa di perseguibilità opera solo in favore dell'TI e non di altri indagati;
risulta al momento priva di adeguato interesse considerato l'accoglimento degli altri motivi. 1.7 La censura in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari deve ritenersi assorbita dall'accoglimento delle precedenti censure. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono la misura cautelare nei confronti di TI non poteva essere disposta in quanto, in assenza della querela, il reato di tentata estorsione non è perseguibile nei suoi confronti e il reato di danneggiamento seguito da incendio non supera il limite previsto per applicare la misura cautelare della custodia in carcere. Si impone l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catan2:aro e dell'ordinanza cautelare con la conseguente scarcerazione dell'indagato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 13 marzo 2023. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc.pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio e dell'avv. Vincenzo TA che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di OB TI avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 17 marzo 2023, con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, nella veste di indagato in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno della sorella non convivente, realizzata attraverso il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura di una sua collaboratrice, CÒ AR. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 125 e 309 cod. proc.pen. e vizio di motivazione per travisamento degli indizi, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda su prospettazioni ipotetiche e su un'erronea interpretazione delle informazioni testimoniali, in particolare di quelle rese dalla persona offesa TI MA che vengono riportate per esteso nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 49651 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/10/2023 ricorso. Da dette dichiarazioni non emergerebbe l'astio valorizzatc dal Tribunale quanto ad un contenzioso insorto tra fratelli nell'ambito della società di cui sono entrambi soci, contrasto che si era già risolto tra le parti. Anche le dichiarazioni -ese da RA MA e da CÒ AR, che vengono riportate quasi integralmente nel ricorso, a giudizio del ricorrente non assumono valore dirimente ai fini della prospettazione accusatoria. Le intercettazioni riportate a pag. 4 dell'ordinanza si riferiscono esclusivamente al danneggiamento e non risultano esaustive rispetto all'intento estorsivo ipotizzato. 2.2 Violazione dell'art. 392 cod.pen. ed erronea qualificazione delle condotte che avrebbero piuttosto dovuto integrare il delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e non di tentata estorsione. La qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato è stata trattata dal Tribunale a pagina 5 della ordinanza, là dove afferma che mancava in capo al ricorrente una pretesa lecita e giuridicamente azionabile. Di contro il gip ha affermato che il discrimine tra le due fattispecie di tentata estorsione e di esercizio delle proprie ragioni è da individuare nelle modalità della condotta particolarmente aggressiva e tale da anr ichilire la capacità di reazione della vittima;
così facendo il GIP ha dato seguito ad una giurisprudenza ormai superata dalla più recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la differenza tra le due fattispecie di reato riposa esclusivamente sull'elemento soggettivo. Soltanto in subordine il gip affermava che la pretesa aggiuntiva di un terzo nei confronti della persona offesa consacrava la qualificazione della condotta nell'alveo del delitto di estorsione. Nel caso in esame il terzo va individuato in MB, ritenuto esecutore materiale del danneggiamento della vettura, ma questi non ha mai interloquito con la persona offesa, che non era a conoscenza del suo coinvolgimento. Osserva inoltre il ricorrente che la posizione giuridica dell'imputato era tutelabile nell'ordinamento giuridico e non eccentrica, in ragione dei pregiudizi economici patiti nella sua posizione di socio. 2.3 Violazione dell'art. 649 cod.pen. poiché il reato estorsivo attribuito ad TI, sul presupposto che il danneggiamento fosse un mezzo di coercizione della persona offesa, è comunque perseguibile a querela della persona offesa in forza dell'art. 649 cod.pen., trattandosi di tentata estorsione in danno della sorella non convivente, e in atti manca la querela. Nel caso di specie la minaccia o violenza psichica non incide sulla perseguibilità a querela, che viene espressamente esclusa dall'art. 649, terzo comma, cod.pen. solo in caso di delitti contro il patrimonio commessi con violenza alla persona. 2.4 Violazione degli artt. 424 cod.pen. e 280 cod. proc.pen. per vizio di motivazione nella parte in cui il tribunale ha qualificato la condotta ascritta all'TI come danneggiamento seguito da incendio e non come mero danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod.pen. . Il tribunale ha ritenuto che si fosse verificato il pericolo di incendio in quanto le fiamme avevano interessato il vano motore dell'autovettura e avrebbero potuto determinare un evento lesivo di proporzioni più ampie. Nel caso in esame dalla documentazione fotografica emerge che la Fiat 600 che ha preso fuoco era parcheggiata in una via periferica isolata e distante da altre vetture, sicché il divampare delle fiamme non avrebbe potuto coinvolgere altri beni od oggetti. Appiccare il fuoco al fine di danneggiare un bene può integrare il delitto previsto dall'art. 424 c:odice penale soltanto laddove le fiamme assumano le caratteristiche volute dall'art. 423 o quando ricorre il pericolo che da esse si sviluppi un incendio. Nel caso in esame le fiamme non si sono evolute in incendio e non si è integrata quella condizione di pericolosità per la collettività che qualifica il reato, in quanto non è sufficiente un qualunque fuoco volontariamente appiccato sulla cosa altrui perché si verifichi l'elemento materiale del delitto, ma occorre una entità dell'incendio e una collocazione della cosa incendiata, idonee nella circostanza a creare pericolo per la pubblica incolumità. In ogni caso osserva il ricorrente che il reato va comunque qualificato ai sensi del primo comma dell'art. 424 cod.pen. che prevede un massimo edittale di pena di anni due di reclusione e non consente l'applicazione della misura cautelare. 2.5 Violazione dell'art. 416.1 bis codice penale e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha giustificato il riconoscimento della circostanza aggravante ricorrendo ad un argomento eccentrico rispetto ai criteri indicati dalla giurisprudenza. Ed infatti la condotta rilevante è quella dell'agente che evoca l'azione della criminalità organizzata, sicché deve essere percepita dalla persona offesa dal reato, cagionando un accentuato assoggettamento al potere intimidatorio, giustificativo dell'aggravi° di pena. Nel caso in esame la persona offesa non ha mai avuto contezza che il danneggiamento fosse stato eseguito da MB sicché non ha potuto cogliere attraverso le qualità di costui alcuna relazione o interesse della criminalità organizzata e quindi subire l'accentuato effetto intimidatorio. Manca nella motivazione l'esplicazione delle ragioni che illustrano le modalità effettive della consapevolezza nella persona offesa della riconducibilità del gesto alla consorteria mafiosa. 2.6 Inutilizzabilità delle intercettazioni per fattispecie di reato per il quale difetta la condizione di procedibilità poiché condizione minima per atl:ivare lo strumento intercettivo è la ricorrenza degli indizi di reato, ma sin dalle prime intercettazioni disposte a carico dell'odierno ricorrente si ipotizzava che il danneggiamento della vettura in uso a CÒ AR fosse uno strumento di coazione diretto a TI Marcel], reato non assistito dalla condizione di procedibilità, per cui le intercettazioni risultano in utilizza bili. 2.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutaz one di concretezza e attualità delle esigenze cautelari poiché il tribunale ha ritenuto che la gravità dei fatti relativamente recenti dimostrasse un pericolo di recidiva contenibile soltanto attraverso l'applicazione della misura di massimo rigore, senza considerare che il ricorrente manifestava nel febbraio 2022 la volontà di ricorrere all'Autorità giudiziaria e sporgeva querela nei confronti della sorella e che la stessa persona offesa dichiarava di avere raggiunto un accordo con il fratello in merito alla società, con inevitabili refluenze sull'attualità del pericolo di recidiva. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno indicati. 1.1 II primo motivo è inammissibile poiché pur deducendo vizi della motivazione e violazioni di legge invoca nella sostanza una diversa interpretazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa delle fonti dichiarative e del tenore delle intercettazioni, così proponendo il raffronto diretto delle fonti probatorie riportate nel ricorso mediante incorporazione, con modalità che tradiscono la natura della censura e le impediscono di superare il vaglio di legittimità. In punto di diritto va rilevato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata gravità indiziaria. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato evidenziando che assume rilievo assorbente la considerazione che TI agisse in assenza di una pretesa lecita e giuridicamente azionabile, non essendovi prova di un accordo contrattuale con la persona offesa da cui possa desumersi il diritto giuridicamente azionabile della gestione individuale del predetto. Ma va evidenziato che nel caso di specie non ricorrono certamente i presupposti dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché tale fattispecie ricorre quando un soggetto agisce ponendo in essere condotte violente o minacciose al fine di realizzare un proprio diritto. Caratteristica ineludibile della condotta è che l'agente eserciti direttamente senza il filtro dell'autorità giudiziaria una posizione giuridica a lui astrattamente riconoscibile, esistente o ragionevolmente ritenuta. Nel caso di specie l'incendio della vettura della collaboratrice della sorella certamente non può costituire esercizio di fatto della pretesa dell'imputato di risolvere i contrasti insorti con la sorella in ambito societario, quand'anche avesse avuto giuste pretese da avanzare nel contesto societario, trattandosi di condotta eccentrica rispetto a sue eventuali posizioni di diritto riconosciute o da tutelare dinanzi al giudice;
il danneggiamento della vettura si pone all'evidenza come strumento illecito di pressione 4 esercitato sulla sorella al fine di intimorirla e di indurla a più miti consigli, ma di certo non integra il delitto di cui all'art. 393 cod.pen. . Al riguardo è bene ribadire in questa sede che è vero che l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano sotto il profilo soggettivo, ma tale discrimen opera purchè ricorrano nella condotta gli estremi oggettivi delle due fattispecie e, in particolare che sussista una condotta che realizza con violenza sulle cose o sulle persone, il preteso diritto, in forma diretta. La distinzione tra le due ipotesi è più sfumata nell'ipotesi di debiti in denaro, laddove la pretesa violenta e minacciosa del creditore può essere diretta a realizzare, in forma diretta e senza il filtro delle forme processuali, la propria giusta pretesa, o di un proprietario che rimuova ostacoli all'esercizio del proprio pieno diritto all'utilizzo della cosa, ma in questo caso appare evidente che la condotta di danneggiamento realizzata non ha alcuna diretta connessione rispetto ad eventuali rivendicazioni, in ipotesi anche giuste, dell'indagato nei rapporti economici con la sorella. 1.3 Il terzo motivo è fondato. Occorre premettere che in tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, la causa di non punibilità e la condizione di non procedibilità di cui ai commi primo e secondo dell'art.649 cod. pen. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli artt.628, 629 e 630 cod. pen., che non siano commesse con violenza alle persone (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712; Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Gallano, Rv. 255982; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Errini, Rv. 252832; Sez. 2, n. 18273 del 19/01/2011, Frigerio, Rv. 250083; Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo, Rv. 248031);Sez. 2, Sentenza n. 22628 del 08/05/2001 Cc. (dep. 31/05/2001 ) Rv. 219421 - 01). Il tribunale ha ritenuto di potere superare la perseguibilità a querela della tentata estorsione ai danni della sorella non convivente, richiamando cuella giurisprudenza secondo cui nella nozione di violenza alle persone di cui all'ultima parte dell'articolo 649 comma terzo cod.pen. rientra anche la violenza morale. Ritiene il collegio di non potere condividere questa giurisprudenza, sviluppatasi in relazione ad altra fattispecie penale nell'ambito di delitti contro la famiglia, che è rimasta isolata e non trova riscontro nell' orientamento maggioritario in tema di reati contro il patrimonio, secondo cui nel termine di violenza, quando viene utilizzata dal legislatore in contrapposizione alla minaccia, non può rientrare la violenza psichica. Ed infatti è stato precisato in relazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod.pen. che il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non è punibile ex art, 649, comma terzo, u.p. cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dall'operatività della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., e, dall'altro, tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano commessi con violenza;
ne consegue che la predetta causa di non 5 punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia. (Sez. 2, Sentenza n. 24643 del 21/03/2012 cit.) Inoltre questa sezione ha precisato che in tema di tentata estorsione in danno di congiunti commessa con minaccia, la causa di non punibilità prev sta dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche quando le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Sez. 2 - ,Sentenza n. 33614 del 13/10/2020 Ud. (dep. 27/11/2020 ) Rv. 280234 - 01) Per coerenza logica questi criteri vanno estesi anche per delimitare l'ambito di applicazione della perseguibilità a querela, sicchè deve concludersi che il danneggiamento dell'auto integra minaccia con violenza sulle cose e non esclude la perseguibilità a querela prevista dall'art. 649 cod.pen. per il reato di tentata estorsione in danno della sorella, condizione che opera solo nei confronti di TI e non degli altri concorrenti nel reato. 1.4 II quarto motivo è in parte fondato poiché la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato ai sensi dell'art. 424 primo comma cod.pen. appare corretta e il tribunale ha reso al riguardo adeguata e concirua motivazione evidenziando che le fiamme hanno interessato il vano motore dell'autovettura e che qualora non fossero intervenuti i Vigili del fuoco si sarebbe potuto determinare un evento di proporzioni ben più ampie, sicché risulta integrato quel pericolo di incendio richiesi:o dall'art. 424 primo comma cod.pen. . E tuttavia deve rilevarsi che correttamente il ricorrente ha sottolineato che il delitto di danneggiamento seguito da incendio è punito con la reclusione sino a due anni e pertanto non consente ai sensi dell'art. 280 cod. proc.pen. di disporre la misura coercitiva, neppure riconoscendo sussistente l'aggravante speciale di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. che comporta un aumento massimo della metà della pena base. 1.5 II quinto motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis .1 cod.pen. sotto il profilo del metodo mafioso deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del terzo, in quanto dalla lettura del capo d'incolpazione provvisoria la detta aggravante risulta essere riferita alla tentata estorsione, commessa avvalendosi del contributo materiale di OL MB, figlio di un esponente apicale del sodalizio mafioso operante sul territorio e con modalità - l'attentato incendiario- idonee ad evocare un più ampio contesto di criminalità organizzata operante sul territorio, provocando un maggior effetto intimidatorio sulla persona offesa. L'aggravante di cui all'art. 416 bis .1 cod.pen. sotto il profilo del metodo mafioso non sembra invece potersi riferire al delitto di cui all'art. 424 cod.pen., contestato nel medesimo unitario capo d'imputazione, poiché l'attentato incendiario costituisce l'elemento materiale e non può integrare al contempo un dato circostanziale del reato;
né risulta che la identità dell'autore materiale del danneggiamento sia stata portata a conoscenza della persona offesa, sicché non ha potuto produrre un effetto di maggiore intimidazione in ragione della sua personalità e adesione al sodalizio mafioso. 6 Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Pier ni D'NI 1.6 La censura in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto disposte in relazione ad un reato per il quale difetta la condizione di procedibilità è generica poiché non allega i decreti autorizzativi e non consente a questa il collegic di valutare le ragioni poste a sostegno dell'attività intercettiva;
non esegue la cosiddetta prova di resistenza e cioè non verifica la refluenza sul giudizio di gravità indiziaria in ardine al portato delle conversazioni intercettate;
non è fondata poiché la causa di perseguibilità opera solo in favore dell'TI e non di altri indagati;
risulta al momento priva di adeguato interesse considerato l'accoglimento degli altri motivi. 1.7 La censura in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari deve ritenersi assorbita dall'accoglimento delle precedenti censure. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono la misura cautelare nei confronti di TI non poteva essere disposta in quanto, in assenza della querela, il reato di tentata estorsione non è perseguibile nei suoi confronti e il reato di danneggiamento seguito da incendio non supera il limite previsto per applicare la misura cautelare della custodia in carcere. Si impone l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catan2:aro e dell'ordinanza cautelare con la conseguente scarcerazione dell'indagato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 13 marzo 2023. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc.pen.