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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
SI e dall'avv. Monia Farnesi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- opponente E (già (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc, , da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...] opponendo il decreto ingiuntivo n° 816/2023, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Terni il 17.11.2023, con cui veniva intimato alla stessa e all'altro debitore, in solido tra loro, il pagamento della somma di euro 30.355,18, oltre accessori. A fondamento della domanda assumeva: che la società opposta ha azionato un credito sulla base di un, non meglio precisato, contratto di finanziamento sottoscritto dalla , ceduto alla Parte_2 ed al tempo erogato, in ipotesi, da parte di tale “Prestitempo” nei confronti del IG. CP_3
nonché dell'odierna opponente in qualità di presunta garante;
che la domanda Parte_3 monitoria di fonda sul mancato pagamento delle rate del mutuo;
che si sono verificate plurime cessioni del credito;
che il credito portato nel decreto ingiuntivo è prescritto, in assenza di validi atti interruttivi ricevuti dalla istante;
che il contratto posto a corredo della domanda monitoria reca una sottoscrizione apocrifa, non riconducibile alla istante, che l'ha formalmente disconosciuta ai sensi dell'art. 214 cpc;
che è stata sporta denuncia querela dopo la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
che l'istante ed il marito si erano recati presso un mobilificio per l'acquisito di una cucina e, per il pagamento del corrispettivo, era stato richiesto un finanziamento;
che il contratto di finanziamento venne sottoscritto solo dal signor il quale appose la sottoscrizione su un Pt_3 modulo in bianco, che il mobilificio avrebbe dovuto compilare in modo corretto;
che, su richiesta del mobilificio , il marito consegnava la copia dei documenti della IG.ra Parte_4 [...]
richiesti per soli motivi di opportunità, qualora la finanziaria “Prestitempo” non avesse Parte_1 concesso il finanziamento al signor che il mobilificio non consegnava la cucina e Parte_3 ne veniva dichiarato il fallimento;
che giungevano presso la loro abitazione i bollettini relativi al finanziamento, accettato dalla finanziaria Prestitempo;
che i coniugi si recavano presso la sede della finanziaria, che non mostrava il contratto;
che la lamentava la mancata sottoscrizione del Pt_1 contratto avente peraltro ad oggetto la ingente somma di euro 30.000,00 mai richiesta dal marito e tanto meno dalla stessa;
che la stessa veniva rassicurata da un funzionario della società in ordine alla risoluzione della vicenda;
che il signor e la , non ricevevano alcuna richiesta fino Pt_3 Pt_1 alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
che sussiste l'inadempimento del mobilificio che non ha mai consegnato il mobilio ordinato, con conseguente nullità del contratto di finanziamento per il principio inadimpleti non est adimplendum; che l'allora nella Parte_5 consapevolezza del proprio stato di decozione (poi dichiarata fallita), e ovviamente tacendo la circostanza ai clienti, provvedeva ex se al riempimento in bianco del contratto al solo fine di ottenere, da parte della finanziaria Prestitempo, l'erogazione di una somma alla stessa necessaria a sanare le proprie casse, a discapito degli acquirenti;
che mancano i requisiti minimi di forma del contratto di finanziamento;
che sono state violate le disposizioni del Codice del Consumo D.Lgs.n° 206/2005, con particolare riferimento all'art. 33, che impone l'obbligo di redigere contratti in forma chiara ed esplicita, in modo tale da consentire al consumatore di conoscere le conseguenze derivanti dall'applicazione del contratto;
che il contratto è espressione di un vero e proprio abuso stante la natura e il tenore delle clausole ivi apposte;
che il contratto è nullo per la mancata indicazione delle spese e degli elementi che concorrono alla formazione del credito;
che una copia del contratto non è mai stata consegnata al sottoscrittore;
che il documento di sintesi prodotto è carente di ogni riferimento al contratto principale oltre che alla somma complessiva mutuata, ed è altresì privo di ogni indicazione circa la data di decorrenza dei tassi applicati, peraltro mancanti anche nel contratto principale;
che manca la sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie. Si costituiva in giudizio parte opponente contestando la domanda e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 cpc. A fondamento della sua difesa assumeva: che l'erogazione del finanziamento, l'inadempimento, il saldo, l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine risultante dall'estratto conto posto a corredo della domanda monitoria non sono contestati con la citazione;
che l'opponente non ha contestato la titolarità del credito ma solo la legittimazione processuale della CP_
che deve intendersi “implicitamente riconosciuta”; di aver provato la titolarità del credito sulla base di plurimi documenti, tra cui i documenti personali di parte opponente custoditi dalla cedente;
CP_ che parte opponente non ha interesse ad eccepire il mancato trasferimento del credito a , in quanto è estranea al contratto di cessione e ove pagasse opera l'art. 1189 cc;
che il credito azionato in via monitoria non è prescritto, in quanto la decorrenza opera dalla data di scadenza dell'ultimo rata del piano di rimborso e, in ogni caso, è stata interrotta con la comunicazione di cessione e contestuale messa in mora dell'11/10/2022; di aver assolto al proprio onere di allegazione e prova;
che il disconoscimento di controparte è generico e inammissibile e infondato avuto riguardo alla documentazione consegnata dalla parte debitrice a (carta di identità, codice fiscale e Parte_6 patente di guida); che la sig.ra , quale garante della posizione, ha chiesto di poter rinegoziare Pt_1 il finanziamento, riconoscendo il il debito;
che la tesi del collegamento negoziale sostenuta dalla CP_ opponente è infondata;
che manca la legittimazione passiva della rispetto alle domande di responsabilità contrattuale;
che le clausole relative al finanziamento sono chiare, determinate e non vessatorie;
che la contestazione relativa alla vessatorietà è generica e sussiste, in ogni caso, la duplice sottoscrizione ex art. 1341, co. 2 cc. In via subordinata chiedeva la restituzione dell'indebito, ovvero la condanna ex art. 2041 cc. per aver goduto del capitale erogato, come quantificato nelle conclusioni. La opposta presentava ritualmente istanza di verificazione ex art. 216 cpc. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ed espletata la ctu grafologica nell'ambito della procedura di verificazione, la causa veniva presa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc. II)L'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. Parte opponente nella prima difesa utile ha ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria e, all'esito della ctu, è emerso che la grafia non è riferibile alla signora . Pt_1
Il CTU ha infatti accertato che “le sottoscrizioni oggetto di contestazione X1, X2, X3, X4, X5 apposte su documento di contratto di prestito del 29.10.2008 (All. 1, 1B, 1D) non sono riferibili alla IG.ra ; le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi dell'eterografia”. Parte_1
Il Tribunale fa proprie e condivide le conclusioni del ctu supportate da argomentazioni non scalfite dalle osservazioni di parte opposta, rispetto alle quali il ctu ha preso posizione osservando, in modo del tutto condivisibile, come i temi posti dal ct della opposta non siano pertinenti rispetto al quesito, che attiene unicamente alla verifica delle sottoscrizioni riferite alla signora . Pt_1
Il Tribunale ritiene che il contratto posto a fondamento della domanda sia nullo per difetto del consenso, in quanto è provato che la signora non lo abbia mai sottoscritto e quindi non ha Pt_1 mai assunto il ruolo di garante del finanziamento erogato al signor Pt_3
La mancanza della sottoscrizione è un elemento ostativo alla configurazione di un valido accordo contrattuale finalizzato a garantire il mutuo. Sul tema è utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a cui questo giudice intende dare continuità secondo cui “Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3265 del 05/02/2024). Alla luce del suddetto insegnamento essendo emerso che la signora non ha sottoscritto il Pt_1 contratto di finanziamento da un lato è irrilevante chi lo abbia fatto apponendo una firma falsa e dall'altro non sussiste alcun atto che possa valere come ratifica di un consenso mai espresso e di una volontà contrattuale che non c'è mai stata, a nulla rilevando, a fronte di una sottoscrizione apocrifa, l'asserito possesso della copia dei documenti di identità della da parte della Pt_1 finanziaria, peraltro non allegati alla scheda contrattuale. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della signora deve essere revocato. Pt_1
Tale valutazione esime il giudice dalla trattazione degli ulteriori motivi di opposizione, nel rispetto del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida (art. 24 e 111 Cost.), il quale consente di dare priorità alla ragione più pronta, più piana, più evidente che conduce alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. S.U. n. 26242/2014 e n. 26243/2014;Cass. n. 24883/2008; n 30745/2019;n. 363/2019). Parte opposta in ipotesi di accoglimento della opposizione ha chiesto la condanna della opponente alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. La domande sono assolutamente generiche, in quanto la opposta non ha allegato, né provato i fatti posti a fondamento delle stesse, dovendosi peraltro evidenziare che, nel caso concreto, viene in rilievo un credito al consumo (circostanza pacifica), pertanto il soggetto che ha direttamente beneficiato dell'erogazione del finanziamento non è certamente la signora , la quale non ha Pt_1 assunto la garanzia, non ha beneficiato della somma mutuata (circostanza pacifica) e neppure della mobilia ordinata presso il mobilificio (successivamente dichiarato fallito) con la conseguenza che non sussiste alcuna percezione indebita, né alcun arricchimento di cui ella si sia avvantaggiata direttamente correlato alla erogazione del finanziamento. Le domande subordinate di parte opposta pertanto debbono essere disattese. III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia. Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opposta, in base la criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della signora Parte_1
-respinge le domande promosse in via subordinata dalla società opposta nei confronti della opponente;
-condanna la società opposta alla rifusione in favore della opponente delle spese processuali, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari;
-pone a carico di parte opposta le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto. Terni, 23/12/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
SI e dall'avv. Monia Farnesi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- opponente E (già (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc, , da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...] opponendo il decreto ingiuntivo n° 816/2023, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Terni il 17.11.2023, con cui veniva intimato alla stessa e all'altro debitore, in solido tra loro, il pagamento della somma di euro 30.355,18, oltre accessori. A fondamento della domanda assumeva: che la società opposta ha azionato un credito sulla base di un, non meglio precisato, contratto di finanziamento sottoscritto dalla , ceduto alla Parte_2 ed al tempo erogato, in ipotesi, da parte di tale “Prestitempo” nei confronti del IG. CP_3
nonché dell'odierna opponente in qualità di presunta garante;
che la domanda Parte_3 monitoria di fonda sul mancato pagamento delle rate del mutuo;
che si sono verificate plurime cessioni del credito;
che il credito portato nel decreto ingiuntivo è prescritto, in assenza di validi atti interruttivi ricevuti dalla istante;
che il contratto posto a corredo della domanda monitoria reca una sottoscrizione apocrifa, non riconducibile alla istante, che l'ha formalmente disconosciuta ai sensi dell'art. 214 cpc;
che è stata sporta denuncia querela dopo la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
che l'istante ed il marito si erano recati presso un mobilificio per l'acquisito di una cucina e, per il pagamento del corrispettivo, era stato richiesto un finanziamento;
che il contratto di finanziamento venne sottoscritto solo dal signor il quale appose la sottoscrizione su un Pt_3 modulo in bianco, che il mobilificio avrebbe dovuto compilare in modo corretto;
che, su richiesta del mobilificio , il marito consegnava la copia dei documenti della IG.ra Parte_4 [...]
richiesti per soli motivi di opportunità, qualora la finanziaria “Prestitempo” non avesse Parte_1 concesso il finanziamento al signor che il mobilificio non consegnava la cucina e Parte_3 ne veniva dichiarato il fallimento;
che giungevano presso la loro abitazione i bollettini relativi al finanziamento, accettato dalla finanziaria Prestitempo;
che i coniugi si recavano presso la sede della finanziaria, che non mostrava il contratto;
che la lamentava la mancata sottoscrizione del Pt_1 contratto avente peraltro ad oggetto la ingente somma di euro 30.000,00 mai richiesta dal marito e tanto meno dalla stessa;
che la stessa veniva rassicurata da un funzionario della società in ordine alla risoluzione della vicenda;
che il signor e la , non ricevevano alcuna richiesta fino Pt_3 Pt_1 alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
che sussiste l'inadempimento del mobilificio che non ha mai consegnato il mobilio ordinato, con conseguente nullità del contratto di finanziamento per il principio inadimpleti non est adimplendum; che l'allora nella Parte_5 consapevolezza del proprio stato di decozione (poi dichiarata fallita), e ovviamente tacendo la circostanza ai clienti, provvedeva ex se al riempimento in bianco del contratto al solo fine di ottenere, da parte della finanziaria Prestitempo, l'erogazione di una somma alla stessa necessaria a sanare le proprie casse, a discapito degli acquirenti;
che mancano i requisiti minimi di forma del contratto di finanziamento;
che sono state violate le disposizioni del Codice del Consumo D.Lgs.n° 206/2005, con particolare riferimento all'art. 33, che impone l'obbligo di redigere contratti in forma chiara ed esplicita, in modo tale da consentire al consumatore di conoscere le conseguenze derivanti dall'applicazione del contratto;
che il contratto è espressione di un vero e proprio abuso stante la natura e il tenore delle clausole ivi apposte;
che il contratto è nullo per la mancata indicazione delle spese e degli elementi che concorrono alla formazione del credito;
che una copia del contratto non è mai stata consegnata al sottoscrittore;
che il documento di sintesi prodotto è carente di ogni riferimento al contratto principale oltre che alla somma complessiva mutuata, ed è altresì privo di ogni indicazione circa la data di decorrenza dei tassi applicati, peraltro mancanti anche nel contratto principale;
che manca la sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie. Si costituiva in giudizio parte opponente contestando la domanda e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 cpc. A fondamento della sua difesa assumeva: che l'erogazione del finanziamento, l'inadempimento, il saldo, l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine risultante dall'estratto conto posto a corredo della domanda monitoria non sono contestati con la citazione;
che l'opponente non ha contestato la titolarità del credito ma solo la legittimazione processuale della CP_
che deve intendersi “implicitamente riconosciuta”; di aver provato la titolarità del credito sulla base di plurimi documenti, tra cui i documenti personali di parte opponente custoditi dalla cedente;
CP_ che parte opponente non ha interesse ad eccepire il mancato trasferimento del credito a , in quanto è estranea al contratto di cessione e ove pagasse opera l'art. 1189 cc;
che il credito azionato in via monitoria non è prescritto, in quanto la decorrenza opera dalla data di scadenza dell'ultimo rata del piano di rimborso e, in ogni caso, è stata interrotta con la comunicazione di cessione e contestuale messa in mora dell'11/10/2022; di aver assolto al proprio onere di allegazione e prova;
che il disconoscimento di controparte è generico e inammissibile e infondato avuto riguardo alla documentazione consegnata dalla parte debitrice a (carta di identità, codice fiscale e Parte_6 patente di guida); che la sig.ra , quale garante della posizione, ha chiesto di poter rinegoziare Pt_1 il finanziamento, riconoscendo il il debito;
che la tesi del collegamento negoziale sostenuta dalla CP_ opponente è infondata;
che manca la legittimazione passiva della rispetto alle domande di responsabilità contrattuale;
che le clausole relative al finanziamento sono chiare, determinate e non vessatorie;
che la contestazione relativa alla vessatorietà è generica e sussiste, in ogni caso, la duplice sottoscrizione ex art. 1341, co. 2 cc. In via subordinata chiedeva la restituzione dell'indebito, ovvero la condanna ex art. 2041 cc. per aver goduto del capitale erogato, come quantificato nelle conclusioni. La opposta presentava ritualmente istanza di verificazione ex art. 216 cpc. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ed espletata la ctu grafologica nell'ambito della procedura di verificazione, la causa veniva presa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc. II)L'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. Parte opponente nella prima difesa utile ha ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria e, all'esito della ctu, è emerso che la grafia non è riferibile alla signora . Pt_1
Il CTU ha infatti accertato che “le sottoscrizioni oggetto di contestazione X1, X2, X3, X4, X5 apposte su documento di contratto di prestito del 29.10.2008 (All. 1, 1B, 1D) non sono riferibili alla IG.ra ; le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi dell'eterografia”. Parte_1
Il Tribunale fa proprie e condivide le conclusioni del ctu supportate da argomentazioni non scalfite dalle osservazioni di parte opposta, rispetto alle quali il ctu ha preso posizione osservando, in modo del tutto condivisibile, come i temi posti dal ct della opposta non siano pertinenti rispetto al quesito, che attiene unicamente alla verifica delle sottoscrizioni riferite alla signora . Pt_1
Il Tribunale ritiene che il contratto posto a fondamento della domanda sia nullo per difetto del consenso, in quanto è provato che la signora non lo abbia mai sottoscritto e quindi non ha Pt_1 mai assunto il ruolo di garante del finanziamento erogato al signor Pt_3
La mancanza della sottoscrizione è un elemento ostativo alla configurazione di un valido accordo contrattuale finalizzato a garantire il mutuo. Sul tema è utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a cui questo giudice intende dare continuità secondo cui “Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3265 del 05/02/2024). Alla luce del suddetto insegnamento essendo emerso che la signora non ha sottoscritto il Pt_1 contratto di finanziamento da un lato è irrilevante chi lo abbia fatto apponendo una firma falsa e dall'altro non sussiste alcun atto che possa valere come ratifica di un consenso mai espresso e di una volontà contrattuale che non c'è mai stata, a nulla rilevando, a fronte di una sottoscrizione apocrifa, l'asserito possesso della copia dei documenti di identità della da parte della Pt_1 finanziaria, peraltro non allegati alla scheda contrattuale. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della signora deve essere revocato. Pt_1
Tale valutazione esime il giudice dalla trattazione degli ulteriori motivi di opposizione, nel rispetto del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida (art. 24 e 111 Cost.), il quale consente di dare priorità alla ragione più pronta, più piana, più evidente che conduce alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. S.U. n. 26242/2014 e n. 26243/2014;Cass. n. 24883/2008; n 30745/2019;n. 363/2019). Parte opposta in ipotesi di accoglimento della opposizione ha chiesto la condanna della opponente alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. La domande sono assolutamente generiche, in quanto la opposta non ha allegato, né provato i fatti posti a fondamento delle stesse, dovendosi peraltro evidenziare che, nel caso concreto, viene in rilievo un credito al consumo (circostanza pacifica), pertanto il soggetto che ha direttamente beneficiato dell'erogazione del finanziamento non è certamente la signora , la quale non ha Pt_1 assunto la garanzia, non ha beneficiato della somma mutuata (circostanza pacifica) e neppure della mobilia ordinata presso il mobilificio (successivamente dichiarato fallito) con la conseguenza che non sussiste alcuna percezione indebita, né alcun arricchimento di cui ella si sia avvantaggiata direttamente correlato alla erogazione del finanziamento. Le domande subordinate di parte opposta pertanto debbono essere disattese. III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia. Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opposta, in base la criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della signora Parte_1
-respinge le domande promosse in via subordinata dalla società opposta nei confronti della opponente;
-condanna la società opposta alla rifusione in favore della opponente delle spese processuali, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari;
-pone a carico di parte opposta le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto. Terni, 23/12/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)