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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2024, n. 45247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45247 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NO AN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 16/05/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/05/2024, il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame da NO AN, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 30/04/2024, avente ad oggetto le. opere insistenti nell'area in cui si trova l'HOTEL CLUB SCANNELLA, in località Scannella-Forio d'Ischia, nell'ambito del procedimento relativo alle violazioni della normativa edilizio-urbanistica ed ambientale meglio specificate in rubrica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45247 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/11/2024 2. Ricorre per cassazione la NO, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma del sequestro della struttura turistico-ricettiva, gestita dalla MIDA s.a.s. di NO AN. Si lamenta il travisamento in cui il Tribunale era incorso ritenendo che le opere fossero allocate nella particella 65 in cui si trova la struttura, mentre le uniche contestazioni di opere nell'ambito della struttura (quelle di cui alla lett. G) riguardavano interventi effettuati in epoca risalente, con provvedimenti già definiti (sul punto, si invoca il principio del ne bis in idem). Si assume poi che, quanto alle altre opere oggetto di sequestro (lettere da A a M), la struttura non aveva subito modifiche né era stata da queste interessata sul piano funzionale (tale circostanza era stata già evidenziata in altro procedimento); altrettanto era a dirsi quanto alle opere relative ad un tracciato stradale che "non attengono alla struttura e non sono oggetto della procedura di riesame". Si osserva inoltre che la consulenza valorizzata nel provvedimento non aveva spiegato le ragioni della ritenuta illegittimità e della impossibilità di ottenere concessione in sanatoria. La difesa inoltre lamenta l'errore correlato all'incolpazione sub H, essendo lo smaltimento inattivo dato che non era ancora iniziata la stagione turistica. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione concorsuale dei reati, essendo tra l'altro quello di violazione di sigilli ascrivibile al solo coindagato IA RO. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato delle doglianze formulate. 4. Con memoria tramessa in data 04/11/2024 unitamente a documentazione allegata, la difesa della ricorrente sviluppa i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente essere evidenziata la tardività della memoria di replica, trasmessa dalla difesa senza il rispetto del termine di tre giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.l. n. 89 del 2024), e la conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini del giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Secondo un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere 2 l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, dovendosi escludere che il provvedimento impugnato presenti le criticità suscettibili di essere denunciate con il ricorso per cassazione. Il Tribunale ha invero diffusamente ed esaustivamente motivato le ragioni della conferma del decreto di sequestro preventivo, disattendendo le censure difensive ed evidenziando tra l'altro (pag. 4 ss. dell'ordinanza impugnata): la diffusione capillare degli abusi all'interno della struttura riferibile alla NO e nelle immediate vicinanze con finalità serventi, e la conseguente impossibilità di accedere ad ipotesi di revoca parziale del sequestro;
l'irrilevanza della prospettata appartenenza a terzi delle particelle interessate dagli abusi, attese le specifiche finalità dell'incidente cautelare reale;
l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di opere già esistenti e oggetto di altri procedimenti, alla luce delle considerazioni svolte dal consulente del P.M. e della dettagliata individuazione delle opere di nuova realizzazione (cfr. pag.
6-8 dell'ordinanza); l'illegittimità di tutte le opere in questione perché realizzate in violazione della disciplina urbanistica ed ambientale, oltre che in totale assenza di titoli abilitativi;
la certa esclusione della possibilità di ricondurre gli interventi nell'alveo della "minima entità" di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004; l'infondatezza dell'assunto secondo cui le opere sarebbero state già ultimate, alla luce di quanto direttamente rilevato dagli operanti (presenza di escavatori, bobcat, aree di cantiere ancora in essere: cfr. pagg. 2 e 8 dell'ordinanza impugnata). Dinanzi a tale compendio motivazionale, strettamente correlato alle risultanze acquisite (rilievi aerofotogrammetrici, consulenza, ecc.) ed ampiamente idoneo a supportare le valutazioni di sussistenza del fumus e del periculum in relazione a tutti i reati contestati, le censure difensive appaiono - oltre che reiterative di prospettazioni esaminate e disattese dal Tribunale - tendenti ad un non consentito sindacato della logicità e coerenza della motivazione, oppure non sorrette dal necessario interesse (è il caso del secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di sigilli che gli stessi giudici del merito cautelare hanno attribuito ad altro soggetto, individuato nel proprietario e custode IA IC: cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della causa di inammissibilità, appare equo quantificare in Euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 novembre 2024 Il Consigli tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/05/2024, il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame da NO AN, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 30/04/2024, avente ad oggetto le. opere insistenti nell'area in cui si trova l'HOTEL CLUB SCANNELLA, in località Scannella-Forio d'Ischia, nell'ambito del procedimento relativo alle violazioni della normativa edilizio-urbanistica ed ambientale meglio specificate in rubrica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45247 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/11/2024 2. Ricorre per cassazione la NO, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma del sequestro della struttura turistico-ricettiva, gestita dalla MIDA s.a.s. di NO AN. Si lamenta il travisamento in cui il Tribunale era incorso ritenendo che le opere fossero allocate nella particella 65 in cui si trova la struttura, mentre le uniche contestazioni di opere nell'ambito della struttura (quelle di cui alla lett. G) riguardavano interventi effettuati in epoca risalente, con provvedimenti già definiti (sul punto, si invoca il principio del ne bis in idem). Si assume poi che, quanto alle altre opere oggetto di sequestro (lettere da A a M), la struttura non aveva subito modifiche né era stata da queste interessata sul piano funzionale (tale circostanza era stata già evidenziata in altro procedimento); altrettanto era a dirsi quanto alle opere relative ad un tracciato stradale che "non attengono alla struttura e non sono oggetto della procedura di riesame". Si osserva inoltre che la consulenza valorizzata nel provvedimento non aveva spiegato le ragioni della ritenuta illegittimità e della impossibilità di ottenere concessione in sanatoria. La difesa inoltre lamenta l'errore correlato all'incolpazione sub H, essendo lo smaltimento inattivo dato che non era ancora iniziata la stagione turistica. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione concorsuale dei reati, essendo tra l'altro quello di violazione di sigilli ascrivibile al solo coindagato IA RO. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato delle doglianze formulate. 4. Con memoria tramessa in data 04/11/2024 unitamente a documentazione allegata, la difesa della ricorrente sviluppa i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente essere evidenziata la tardività della memoria di replica, trasmessa dalla difesa senza il rispetto del termine di tre giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.l. n. 89 del 2024), e la conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini del giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Secondo un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere 2 l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, dovendosi escludere che il provvedimento impugnato presenti le criticità suscettibili di essere denunciate con il ricorso per cassazione. Il Tribunale ha invero diffusamente ed esaustivamente motivato le ragioni della conferma del decreto di sequestro preventivo, disattendendo le censure difensive ed evidenziando tra l'altro (pag. 4 ss. dell'ordinanza impugnata): la diffusione capillare degli abusi all'interno della struttura riferibile alla NO e nelle immediate vicinanze con finalità serventi, e la conseguente impossibilità di accedere ad ipotesi di revoca parziale del sequestro;
l'irrilevanza della prospettata appartenenza a terzi delle particelle interessate dagli abusi, attese le specifiche finalità dell'incidente cautelare reale;
l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di opere già esistenti e oggetto di altri procedimenti, alla luce delle considerazioni svolte dal consulente del P.M. e della dettagliata individuazione delle opere di nuova realizzazione (cfr. pag.
6-8 dell'ordinanza); l'illegittimità di tutte le opere in questione perché realizzate in violazione della disciplina urbanistica ed ambientale, oltre che in totale assenza di titoli abilitativi;
la certa esclusione della possibilità di ricondurre gli interventi nell'alveo della "minima entità" di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004; l'infondatezza dell'assunto secondo cui le opere sarebbero state già ultimate, alla luce di quanto direttamente rilevato dagli operanti (presenza di escavatori, bobcat, aree di cantiere ancora in essere: cfr. pagg. 2 e 8 dell'ordinanza impugnata). Dinanzi a tale compendio motivazionale, strettamente correlato alle risultanze acquisite (rilievi aerofotogrammetrici, consulenza, ecc.) ed ampiamente idoneo a supportare le valutazioni di sussistenza del fumus e del periculum in relazione a tutti i reati contestati, le censure difensive appaiono - oltre che reiterative di prospettazioni esaminate e disattese dal Tribunale - tendenti ad un non consentito sindacato della logicità e coerenza della motivazione, oppure non sorrette dal necessario interesse (è il caso del secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di sigilli che gli stessi giudici del merito cautelare hanno attribuito ad altro soggetto, individuato nel proprietario e custode IA IC: cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della causa di inammissibilità, appare equo quantificare in Euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 novembre 2024 Il Consigli tensore Il Presidente