Art. 3.
La somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge sara' recuperata in unica soluzione, mediante conguaglio con i miglioramenti a titolo di stipendio, paga o retribuzione risultanti in attuazione della futura legge di revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.
La somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge sara' recuperata in unica soluzione, mediante conguaglio con i miglioramenti a titolo di stipendio, paga o retribuzione risultanti in attuazione della futura legge di revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.