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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7200/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Patti - . 98066 Patti ME
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012684048 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012684048 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170019190040000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210030171547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5421/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava intimazione pagamento n.29520249012684048/000, notificata in data 30.08.2024 con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 1.112,08 a seguito del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29520170019190040000, notificata il 08/01/2018; n. 29520190005148117000, notificata il 06/06/2019; n. 29520210030171547000, notificata il 22/03/2023.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto in ragione della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
mancata notifica di atti interruttivi e prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia Entrate riscossione, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione.
Si è costituito il Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti del Giudice di Pace di Patti, al solo fine di far rilevare la totale estraneità dell'Amministrazione convenuta rispetto ai fatti di causa e, in ogni caso,
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine alle pretese avanzate dalle controparti.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs.
546/92, sollevata con la memoria da ultimo depositata, con riferimento alla produzione dell'Agenzia delle
Entrate RI, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25 secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita
“all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Nella specie, viceversa, trattasi di documenti nativi digitali, sì che non può ritenersi che l'ufficio sia tenuto ad attestare la conformità del documento informatico prodotto ad un inesistente documento analogico, collocandosi la fattispecie concreta al di là dell'ambito previsionale della norma. In ogni caso, anche tale questione avrebbe dovuto sollevarsi mediante la formulazione di motivi aggiunti.
Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti interruttivi successivi, va rilevato che il concessionario ha depositato in atti in atti la prova della notifica della cartella esattoriale n.
29520170019190040000, in data 08.01.2018. A tale cartella (e soltanto ad essa) afferisce, peraltro la successiva intimazione di pagamento, n. 29520229003949059000 notificata il 27.05.2022.
Risulta, altresì, documentata la notifica della cartella n. 29520190005148117000, eseguita il 10.03.2019 e la notifica della cartella di pagamento .29520190005148117000 eseguita in data 22.03.2023.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tassa auto, detto termine è triennale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia Entrate RI, liquidate in €150,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7200/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Patti - . 98066 Patti ME
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012684048 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012684048 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170019190040000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210030171547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5421/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava intimazione pagamento n.29520249012684048/000, notificata in data 30.08.2024 con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 1.112,08 a seguito del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29520170019190040000, notificata il 08/01/2018; n. 29520190005148117000, notificata il 06/06/2019; n. 29520210030171547000, notificata il 22/03/2023.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto in ragione della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
mancata notifica di atti interruttivi e prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia Entrate riscossione, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione.
Si è costituito il Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti del Giudice di Pace di Patti, al solo fine di far rilevare la totale estraneità dell'Amministrazione convenuta rispetto ai fatti di causa e, in ogni caso,
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine alle pretese avanzate dalle controparti.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs.
546/92, sollevata con la memoria da ultimo depositata, con riferimento alla produzione dell'Agenzia delle
Entrate RI, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25 secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita
“all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Nella specie, viceversa, trattasi di documenti nativi digitali, sì che non può ritenersi che l'ufficio sia tenuto ad attestare la conformità del documento informatico prodotto ad un inesistente documento analogico, collocandosi la fattispecie concreta al di là dell'ambito previsionale della norma. In ogni caso, anche tale questione avrebbe dovuto sollevarsi mediante la formulazione di motivi aggiunti.
Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti interruttivi successivi, va rilevato che il concessionario ha depositato in atti in atti la prova della notifica della cartella esattoriale n.
29520170019190040000, in data 08.01.2018. A tale cartella (e soltanto ad essa) afferisce, peraltro la successiva intimazione di pagamento, n. 29520229003949059000 notificata il 27.05.2022.
Risulta, altresì, documentata la notifica della cartella n. 29520190005148117000, eseguita il 10.03.2019 e la notifica della cartella di pagamento .29520190005148117000 eseguita in data 22.03.2023.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tassa auto, detto termine è triennale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia Entrate RI, liquidate in €150,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025