CASS
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2024, n. 45591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45591 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE SA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45591 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI SE Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NI PP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di 21 marzo 2024 con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto NI responsabile del reato di truffa aggravata rigettando, in particolare, la richiesta dell'appellante di revocare la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile. 1.1 Al riguardo, il difensore deduce un unico motivo di ricorso con il quale rileva che la Corte di appello pareva aver ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio fosse elemento dirimente al fine dell'accoglimento della richiesta delle difesa, salvo poi ritenere erroneamente che tale ammissione non vi fosse stata;
il fatto che effettivamente il fascicoletto del gratuito patrocinio non si trovasse all'interno del fascicolo processuale era irrilevante, non potendo certo essere pregiudizievole per l'imputato una mancanza posta in essere dalla Cancelleria;
vi era stato quindi un travisamento della prova che imponeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore osserva inoltre che era illogica la parte della motivazione nella quale si chiedeva all'appellante una prova diabolica, cioè di provare un fatto negativo, quale era quello di non avere più quelle risorse illecitamente sottratte alle persone offese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 E' vero infatti ché - errata l'osservazione della Corte di appello secondo la quale il ricorrente non risultava essere stato ammesso al gratuito patrocinio, ma il ricorrente non ha contestato in alcun modo l'ammontare delle somme liquidate a titolo di provvisionale dal giudice di primo grado, al cui pagamento è stata subordinata la sospensione condizionale della pena;
ciò premesso, non è manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non essere più in possesso della somma, considerato peraltro che la stessa era stata versata su due carte Postepay a lui intestate, per cui sarebbe stato agevole dimostrare la successiva sorte della somma, attesa la relativa tracciabilità. In altri termini, il primo motivo di ricorso non supera la cd. prova di resistenza: si ricorda infatti come, secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", 2 (- essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che l'omessa considerazione di una prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio dei giudici di merito. Inoltre, si deve ribadire che "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio per il solo fatto che l'imputato fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, condizione di per sè non comprovante l'indigenza)" (Sez.6, n. 11142 del 07/02/2023, E., Rv. 284609; si veda anche Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, P. Rv. 278381 - 02): nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente ritenuto generica la richiesta di eliminazione dell'obbligo del pagamento della provvisionale per l'ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, basata soltanto sulla avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, visto che null'altro veniva dedotto dall'imputato se non il fatto che non era percettore di reddito e che viveva in famiglia, senza nulla documentare. 2. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere SE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE SA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45591 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI SE Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NI PP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di 21 marzo 2024 con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto NI responsabile del reato di truffa aggravata rigettando, in particolare, la richiesta dell'appellante di revocare la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile. 1.1 Al riguardo, il difensore deduce un unico motivo di ricorso con il quale rileva che la Corte di appello pareva aver ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio fosse elemento dirimente al fine dell'accoglimento della richiesta delle difesa, salvo poi ritenere erroneamente che tale ammissione non vi fosse stata;
il fatto che effettivamente il fascicoletto del gratuito patrocinio non si trovasse all'interno del fascicolo processuale era irrilevante, non potendo certo essere pregiudizievole per l'imputato una mancanza posta in essere dalla Cancelleria;
vi era stato quindi un travisamento della prova che imponeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore osserva inoltre che era illogica la parte della motivazione nella quale si chiedeva all'appellante una prova diabolica, cioè di provare un fatto negativo, quale era quello di non avere più quelle risorse illecitamente sottratte alle persone offese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 E' vero infatti ché - errata l'osservazione della Corte di appello secondo la quale il ricorrente non risultava essere stato ammesso al gratuito patrocinio, ma il ricorrente non ha contestato in alcun modo l'ammontare delle somme liquidate a titolo di provvisionale dal giudice di primo grado, al cui pagamento è stata subordinata la sospensione condizionale della pena;
ciò premesso, non è manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non essere più in possesso della somma, considerato peraltro che la stessa era stata versata su due carte Postepay a lui intestate, per cui sarebbe stato agevole dimostrare la successiva sorte della somma, attesa la relativa tracciabilità. In altri termini, il primo motivo di ricorso non supera la cd. prova di resistenza: si ricorda infatti come, secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", 2 (- essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che l'omessa considerazione di una prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio dei giudici di merito. Inoltre, si deve ribadire che "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio per il solo fatto che l'imputato fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, condizione di per sè non comprovante l'indigenza)" (Sez.6, n. 11142 del 07/02/2023, E., Rv. 284609; si veda anche Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, P. Rv. 278381 - 02): nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente ritenuto generica la richiesta di eliminazione dell'obbligo del pagamento della provvisionale per l'ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, basata soltanto sulla avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, visto che null'altro veniva dedotto dall'imputato se non il fatto che non era percettore di reddito e che viveva in famiglia, senza nulla documentare. 2. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024