Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/05/2026, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2026, proposto da
AL LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Arturo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Trofa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO SS, GI Di NO, non costituiti in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ- EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 104/2010 del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Forio sull'istanza/diffida prot. n. 2619 del 17.01.2025, volta ad ottenere:
il rigetto espresso della domanda di condono edilizio presentata al Comune di Forio in data 08/02/1995, prot. n. 2898, ai sensi della Legge 724/94 - Pratica 203/95, relativa agli immobili di proprietà dei Sigg.ri SS RO e Di NO GI l'accertamento di tutte le opere abusive eseguite sui medesimi immobili successivamente alla presentazione della domanda di condono;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. BI EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1.- Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato al Comune un’istanza-diffida (prot. n. 2619 del 17.01.2025) con la quale, in sintesi, ha sollecitato:
l’adozione di un provvedimento espresso che definisse la sorte di una pratica di condono edilizio risalente al 1995, prospettandone l’(asserita) non “esitabilità” positiva e chiedendone dunque il rigetto/dichiarazione di improcedibilità;
l’attivazione dei poteri comunali di vigilanza edilizia in relazione a opere che sarebbero state realizzate successivamente alla presentazione della domanda di condono, con conseguente adozione dei provvedimenti repressivi e ripristinatori.
A fondamento dell’istanza, parte ricorrente ha rappresentato (per quanto qui rileva) di essere titolare di una posizione qualificata rispetto agli immobili interessati e di avere subito un pregiudizio anche in ragione della dedotta presenza di abusi edilizi e della pendenza/inerzia sulla definizione della pratica di condono. Ha altresì richiamato risultanze tecniche maturate in un distinto contenzioso civile, dalle quali sarebbero emerse difformità rispetto ai grafici allegati alla domanda di condono e interventi ulteriori (es. chiusure di portico, modifiche di infissi e varchi, mutamento di destinazione d’uso, frazionamento).
Il Comune, a fronte della diffida, ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 (prot. n. 13020 del 24/25.03.2025).
Ritenendo che il Comune non avesse concluso il procedimento con un provvedimento espresso nei termini di legge, parte ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere, con nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Comune si è costituito, concludendo per la reiezione del ricorso e prospettando, in via preliminare e/o assorbente, profili di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità, oltre che di infondatezza.
Con successiva memoria, il Comune ha ricostruito in modo più puntuale l’iter amministrativo avviato dalla diffida, rappresentando l’interlocuzione con i controinteressati, l’adozione di una SCIA ex art. 37 d.P.R. 380/2001 per attività di ripristino, lo svolgimento di accertamenti comunali e l’intervenuta rimozione delle opere ritenute non conformi allo stato rappresentato nella domanda di condono, fino all’adozione dell’atto conclusivo di archiviazione.
Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento espresso (protocollo in partenza n. 10036/2026 del 02.03.2026) recante archiviazione del procedimento avviato con prot. n. 13020 del 24/25.03.2025, relativo alla diffida (prot. n. 2619/2025).
Parte ricorrente, con memoria depositata per la camera di consiglio, ha rappresentato la sopravvenuta adozione del provvedimento comunale del 02.03.2026 e ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che l’interesse azionato nel rito sul silenzio era specificamente volto ad ottenere la chiusura del procedimento mediante un atto conclusivo, ormai intervenuto, ancorché di segno sfavorevole. Ha inoltre precisato che l’eventuale interesse sostanziale si sarebbe spostato sulla valutazione di legittimità dell’atto sopravvenuto, riservandosi le azioni ritenute opportune.
All’udienza camerale del 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dal sig. LI AL, ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Forio. Oggetto del contendere è la mancata adozione di un provvedimento espresso a seguito dell'istanza/diffida presentata dal ricorrente in data 17.01.2025.
Con tale atto, il sig. LI, qualificando il proprio interesse in ragione di un diritto di abitazione sull'immobile e del pregiudizio subito a causa della sua incommerciabilità, aveva sollecitato l'Amministrazione comunale ad assumere determinazioni vincolate in materia di vigilanza edilizia. Nello specifico, l'istanza mirava a ottenere: a) il rigetto espresso della domanda di condono edilizio (pratica n. 203/95) presentata dai controinteressati, sigg.ri SS e Di NO, per palese improcedibilità dovuta a opere successive che avevano alterato lo stato dei luoghi; b) l'accertamento di tutti gli abusi edilizi realizzati sull'immobile; c) la conseguente adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
A fronte di tale istanza, il Comune di Forio, con nota prot. n. 13020 del 24.03.2025, comunicava l'avvio del relativo procedimento amministrativo, riconoscendo implicitamente la sussistenza di un obbligo di provvedere. Tuttavia, non avendo dato seguito a tale avvio con un atto conclusivo entro i termini di legge, l'Amministrazione è rimasta inerte, determinando la proposizione del presente ricorso per l'accertamento dell'illegittimità di tale silenzio.
Nelle more del presente giudizio, si è verificata una sopravvenienza fattuale e procedimentale che incide in modo risolutivo sull'oggetto della controversia. Come documentato sia dalla difesa del Comune di Forio, sia dalla stessa parte ricorrente, l'Amministrazione resistente, in data 2 marzo 2026, ha adottato e notificato il provvedimento prot. n. 10036, con il quale ha disposto l'archiviazione del procedimento avviato a seguito della diffida del sig. LI.
Ritiene il Collegio che, alla luce dell'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione, sia venuto meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia sull'obbligo del Comune di provvedere, essendo stata superata la situazione di inerzia che aveva dato causa al ricorso. Si deve, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito che si impone quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa pienamente l'interesse sostanziale fatto valere in giudizio, rendendo inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato num. 230/2022) .
Nel caso specifico dei ricorsi avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse primario del ricorrente è di natura procedimentale: ottenere una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, superando la sua inerzia. L'adozione di un provvedimento conclusivo, quale che sia il suo contenuto (di accoglimento, di rigetto o, come nel caso di specie, di archiviazione), soddisfa pienamente tale specifico interesse, rendendo superflua una pronuncia del giudice che ordini all'ente di provvedere.
Nel caso in esame, con l'adozione del provvedimento di archiviazione del 2 marzo 2026, il Comune di Forio ha posto fine alla propria inerzia e ha concluso il procedimento avviato su istanza del ricorrente. Di conseguenza, la pretesa azionata con il presente ricorso – volta a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere – risulta pienamente soddisfatta sotto il profilo procedimentale.
A conferma di ciò, la stessa parte ricorrente, con memoria depositata in data 19 marzo 2026, ha preso atto della sopravvenienza e ha rappresentato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio contra silentium , chiedendo una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Sebbene la qualificazione giuridica proposta dalla parte non sia vincolante per il giudice, essa conferma la sostanziale inutilità di una pronuncia di merito sull'obbligo di provvedere. La concorde rappresentazione delle parti circa l'avvenuta adozione di un atto conclusivo del procedimento costituisce, infatti, il presupposto fattuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Resta naturalmente impregiudicata la facoltà del ricorrente di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive avverso il contenuto del provvedimento di archiviazione, che egli potrebbe ritenere illegittimo o lesivo. Come peraltro espressamente riservatosi nella propria memoria, l'eventuale impugnazione di tale atto dovrà essere devoluta a un autonomo giudizio, esulando dall'oggetto del presente contenzioso, che è circoscritto alla sola violazione dell'obbligo di concludere il procedimento.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3.- Sussistono giusti motivi, in ragione della definizione in rito del giudizio per sopravvenienza e della natura della statuizione (mancata decisione sul merito), per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO PA, Presidente FF
BI EI, Primo Referendario, Estensore
Mara TU, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BI EI | CO PA |
IL SEGRETARIO