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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
IT VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 126/2026 depositato il 05/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Alla - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 141l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato con modalità telematica la Sig.ra Ricorrente_1 adito questa Corte di Giustizia tributaria per chiedere, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento con vittoria di spese dell' avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 992590003425, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento della Ta.ri e della FA , in ordine all'immobile sito in Roma alla Via
Sistina n. 15 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2024, a lei notificato in data 31 ottobre 2025, di importo pari ad € 5.282,00.
A motivi parte ha dedotto: a) l'insussistenza dell'omissione dichiarativa contestata, essendo stato l'immobile in questione concesso in locazione a terzi per l'intero periodo in contestazione come da documentazione versata in atti;
b) l' intervenuta prescrizione del diritto ad esigere i tributi de quibus relativamente all'annualità 2019.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, evidenziando di aver proceduto nelle more alla emissione di provvedimento di annullamento dell'atto impositivo.
Nella udienza del 27.01.26, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta per la decisione, essendo state le parti avvisate che, ricorrendone i presupposti, il giudizio avrebbe potuto essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 47 ter d.lgs. n. 546/1992.
Questo Giudice, preliminarmente, osserva che nel presente procedimento sussistono i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Al riguardo, va rilevato che il contraddittorio e l'istruttoria sono completi;
nessuna delle parti ha rappresentato ragioni ostative alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, prospettando di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
Ciò premesso, si ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza ex art. 47, comma 3, d.lgs. n.
546/1992, in quanto, alla luce dell'avvenuto riconoscimento dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato risulta cessata la materia del contendere con consequenziale declaratoria di estinzione del giudizio.
Le spese processuali devono essere poste a carico del Comune di Roma atteso che l'instaurazione del giudizio si è resa necessaria a seguito della mancata evasione tempestiva della domanda di sollecito di provvedimento di sgravio in autotutela.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 400,00, oltre IVA e CPA, come per legge se dovuti.
Roma 27-01-26
Il giudice mon.
CE ST
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
IT VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 126/2026 depositato il 05/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Alla - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 141l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003425 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato con modalità telematica la Sig.ra Ricorrente_1 adito questa Corte di Giustizia tributaria per chiedere, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento con vittoria di spese dell' avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 992590003425, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento della Ta.ri e della FA , in ordine all'immobile sito in Roma alla Via
Sistina n. 15 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2024, a lei notificato in data 31 ottobre 2025, di importo pari ad € 5.282,00.
A motivi parte ha dedotto: a) l'insussistenza dell'omissione dichiarativa contestata, essendo stato l'immobile in questione concesso in locazione a terzi per l'intero periodo in contestazione come da documentazione versata in atti;
b) l' intervenuta prescrizione del diritto ad esigere i tributi de quibus relativamente all'annualità 2019.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, evidenziando di aver proceduto nelle more alla emissione di provvedimento di annullamento dell'atto impositivo.
Nella udienza del 27.01.26, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta per la decisione, essendo state le parti avvisate che, ricorrendone i presupposti, il giudizio avrebbe potuto essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 47 ter d.lgs. n. 546/1992.
Questo Giudice, preliminarmente, osserva che nel presente procedimento sussistono i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Al riguardo, va rilevato che il contraddittorio e l'istruttoria sono completi;
nessuna delle parti ha rappresentato ragioni ostative alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, prospettando di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
Ciò premesso, si ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza ex art. 47, comma 3, d.lgs. n.
546/1992, in quanto, alla luce dell'avvenuto riconoscimento dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato risulta cessata la materia del contendere con consequenziale declaratoria di estinzione del giudizio.
Le spese processuali devono essere poste a carico del Comune di Roma atteso che l'instaurazione del giudizio si è resa necessaria a seguito della mancata evasione tempestiva della domanda di sollecito di provvedimento di sgravio in autotutela.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 400,00, oltre IVA e CPA, come per legge se dovuti.
Roma 27-01-26
Il giudice mon.
CE ST