Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2025, proposto da
Ski 09 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco, Maria Chiara Berra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi, ai sensi dell'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sull’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla società ricorrente in data 27/12/2022, codice procedura MASE 9411, concernente un progetto di impianto agrifotovoltaico di potenza pari a 20,08 MW, sito nel Comune di Lizzano e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi anche nei Comuni di Torricella, Sava e Fragagnano;
e per la condanna della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ad adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere comunque sulla summenzionata istanza con provvedimento espresso di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., superando così l’inerzia serbata nei confronti della società proponente.
e per la nomina, sin d'ora e qualora ritenuto opportuno, di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, affinché intervenga, in sostituzione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del MASE, adottando egli il provvedimento di VIA in caso di perdurante inerzia della Commissione ovvero del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. EL RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 26 settembre 2025 e depositato in data 30 settembre 2025, la società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato, per quanto di competenza, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura in relazione al procedimento ex artt. 23 e ss. d.lgs n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrifotovoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Lizzano.
2. In particolare, la società ricorrente ha rappresentato di aver avviato detto procedimento con istanza presentata in data 27 dicembre 2022, mentre la conseguente fase di consultazione pubblica si concludeva definitivamente in data 18 giugno 2024.
2.1. A tale adempimento, tuttavia, non facevano seguito ulteriori sviluppi, ragione per cui la ricorrente ha provveduto all’introduzione del presente giudizio, chiedendo la condanna delle amministrazioni resistenti a concludere il procedimento.
3. In data 3 ottobre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per resistere al ricorso e, in data 17 marzo 2026, hanno depositato una memoria difensiva. Le amministrazioni resistenti, in particolare, hanno evidenziato che, successivamente all’introduzione del giudizio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato lo schema di provvedimento di VIA, trasmettendo al Ministero della Cultura ai fini dell’acquisizione del concerto ex art. 25, co. 2, d.lgs. 152/2006, a seguito del quale potrà essere concluso il procedimento. Sulla base di tali circostanze, quindi, le amministrazioni hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, ne hanno chiesto il rigetto.
3.1. In data 27 marzo 2026 la ricorrente ha prodotto una memoria di replica, con la quale ha dato atto degli sviluppi procedimentali sopravvenuti all’introduzione del giudizio, evidenziando, tuttavia, la persistenza dell’interesse alla decisione, non essendo ancora intervento l’atto conclusivo del procedimento.
3.2. A esito della camera di consiglio dell’8 aprile 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini che seguono.
4.1. La società ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo di concludere con un provvedimento tempestivo ed espresso il procedimento volto al rilascio della richiesta VIA. Più precisamente, la parte ricorrente ha evidenziato come tale obbligo sia sancito dalla specifica disciplina in materia ambientale dettata dall’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, contenente, tra l’altro, i relativi termini temporali massimi entro i quali l’Amministrazione è tenuta a provvedere e che nel caso di specie dovrebbero ritenersi decorsi.
4.2. La censura è fondata.
4.3. In via di generale premessa, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis , Cons. Stato, IV, sentenza n. 1559/2020; id., sentenza n. 8810/2019).
4.4. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del MASE di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della lg. n. 241/1990, la normativa ambientale e, in particolare, l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...)” , categoria cui deve ritenersi riferibile il progetto in questione, come dedotto dalla parte ricorrente (e non smentito dalle parti resistenti), rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
4.5. In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente vicenda, assume rilievo quanto previsto dall’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “(...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis ”.
4.6. Nel caso di specie, come risulta dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione in atti, alla data di introduzione del giudizio l’istanza risultava ancora in fase istruttoria. La Commissione Tecnica ha, infatti, adottato lo schema di provvedimento di VIA solo in data 12 febbraio 2026 (quindi successivamente alla proposizione del ricorso), mentre, in data 20 febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ne ha provveduto alla trasmissione nei confronti del Ministero della Cultura.
4.7. Allo stato, tuttavia, il procedimento non risulta ancora concluso (da ciò discendendo l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità formulata dalle amministrazioni resistenti), non essendo ancora stato adottato l’atto finale pur a fronte del superamento anche del termine di trenta giorni decorrente, ai sensi del richiamato art. 25, co. 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, dall’adozione dello schema di provvedimento di VIA, dovendosi, peraltro, rilevare come l’avvio del sub-procedimento di competenza del Ministero della Cultura non abbia determinato alcuna sospensione di detto termine, prevedendo espressamente la normativa richiamata che la fase di concerto debba articolarsi e concludersi all’interno dei trenta giorni.
4.8. Sotto tale profilo risultano, inoltre, non rilevanti le osservazioni delle amministrazioni resistenti in ordine alla non operatività del silenzio-assenso quanto al concerto del Ministero della Cultura, sia in quanto tale circostanza non esclude in ogni caso il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, sia in ragione dell’applicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 11 quater, co. 1, d.lgs. 190/2024 (direttamente richiamato dal 25, co. 2 bis, d.lgs. n. 152/2026 quale eccezione alla regola generale della necessità del concerto con il Ministero della Cultura), in base al quale, per il caso di impianti collocati in aree idonee ex lege , non è necessario il concerto con il Ministero della Cultura, dovendo detta amministrazione rendere soltanto un parere obbligatorio e non vincolante, con la precisazione per cui: “ Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ”.
4.9. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la localizzazione dell’impianto in un’area qualificabile come idonea ex lege , circostanza, peraltro, confermata anche nel parere della Regione Puglia del 5 dicembre 2024 e, al contempo, non contestata da parte delle amministrazioni resistenti. Trovando, quindi, applicazione l’art. 11 quater, co. 1, d.lgs. 190/2024, il mancato riscontro da parte del Ministero della Cultura in ordine al parere richiesto sullo schema di VIA non è rilevante ai fini della conclusione del procedimento, prevendo espressamente detta norma l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di procedere direttamente all’adozione dell’atto finale anche in caso di mancata acquisizione del parere.
5. Sulla base delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all’istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all’uopo si ritiene congruo assegnare (in considerazione della complessità del procedimento di che trattasi e della natura degli interessi coinvolti) il termine complessivo di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
5.1. Il Collegio riserva, invece, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero della Cultura, non avendo detta amministrazione provveduto all’adozione del parere di competenza nei termini di legge pur a fronte della riattivazione del procedimento successivamente all’introduzione del giudizio. Sussistono, invece, giuste ragioni per la compensazione delle spese nei confronti delle altre amministrazioni resistenti, dovendosi il loro perdurante inadempimento a valutazioni interpretative sulla qualificazione giuridica del ruolo partecipativo del Ministero della Cultura e degli effetti del mancato rispetto del termine di conclusione del sub-procedimento di competenza di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA | AN SC |
IL SEGRETARIO