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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Simonetta Afeltra Presidente
Carlo Breggia Consigliere Relatore
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1626/2020 promossa da:
(iscrizione R.I. Torino n. 00799960158), già Parte_1 [...]
rappresentata da (cf/PI: , già Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. ELENA RICCI ARMANI;
Parte_4
PARTE APPELLANTE nei confronti di C
CONCORDATO (cf: Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. STEFANO RUGGIERI;
P.IVA_2
Controparte_3 in persona del (cf:
[...] Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. DARIO MAGNI;
C.F._1
(cf: ), in proprio e quale socia accomandataria della Parte_5 C.F._2 cessata contumace;
Controparte_5
(cf: , in proprio e quale socio accomandante Controparte_6 C.F._3 della cessata contumace;
Controparte_5
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 393/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 24/08/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 34 In data 07/02/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, in accoglimento dell'appello proposto e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 393/2020, pubblicata il 24 agosto 2020, notificata il 31 agosto – 4 settembre 2020:
In primo luogo:
- in tesi, dichiarare la simulazione relativa , ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. di Prato del 21 maggio 2015, rep. 356220 racc. 33712, registrato a Prato il 25 Persona_1 maggio 2015, al n. 4905, trascritto all' di Prato in Organizzazione_1 data 25 maggio 2015 al n. 3056 reg. part., con il quale la società Controparte_7 ha trasferito alla società i seguenti
[...] Controparte_8 beni:
A) porzione del fabbricato in Comune di Calenzano, via Le Prata, facente parte della lottizzazione “Le Prata” e precisamente l'unità immobiliare ad uso produttivo con accesso dal civico 114 della suddetta via, composto da un unico locale con servizio igienico con antibagno, al piano terra per una superficie di circa mq. 435, e da un locale ad uso ufficio oltre due servizi igienici con antibagno e spogliatoio, al piano primo, con annesso resede pertinenziale esclusivo, disposto su due lati, della superficie complessiva di circa mq. 775, ed ulteriore area pertinenziale adiacente, della superficie di circa mq.
1.112 ricadente in area di rispetto destinata a verde e viabilità; Confini: Controparte_9 Controparte_10
, salvo se altri;
Al Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_11 Controparte_12
Calenzano, i beni descritti risultano rappresentati nel foglio di mappa 69, con i seguenti dati: - p art. 1250 subalterno 12, categoria D/1, R.C. euro 5.696,00 (unità produttiva); - part. 1250, subalterno 503, area urbana di mq. 1112 (area pertinenziale);
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita simulato e la nullità del contratto di donazione dissimulato, per difetto del requisito di forma;
- in ipotesi, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'attrice in primo grado, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. di Prato del 21 maggio 2015, rep. 356220 racc. Persona_1
33712, registrato a Prato il 25 maggio 2015, al n. 4905, trascritto all' Organizzazione_1
di Prato in data 25 maggio 2015 al n. 3056 reg. part., con il quale la
[...] società ha trasferito alla società Controparte_13 [...] bricato in Comune di Cal Controparte_8
Prata, facente parte della lottizzazione “Le Prata”, meglio descritta al precedente punto sub A);
In secondo luogo:
- revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. c., in quanto stipulato in pregiudizio del le ragioni dell'attrice in primo grado, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, l'atto di costituzione di vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. ai rogiti del Notaio dott. di Prato del 12 giugno 2 015, rep. 356302, racc. 33774, Persona_1
pagina 2 di 34 registrato a Prato il 15 giugno 2015 al n. 5629, trascritto all' Organizzazione_1
di Prato il 15 giugno 2015 al n. 3478 reg. part., con il quale i signori
[...] CP_6
e hanno destina to a favore della società
[...] Parte_5 Controparte_8
, allo scopo di consentirle di depositare una proposta di concordato preventivo,
[...] il seguente immobile di loro proprietà:
B) unità immobiliare facente parte di un più ampio fabbricato in Comune di Prato, via del Fondaccio n. 10/7 , e precisamente l'appartamento per civile abitazione disposto su due piani fuori terra, collegati mediante scala esterna esclusiva, composto da ingresso, cucina, servizio igienico, due ripostigli e piccolo resede esclusivo, al piano terreno, e da camera, disimpegno e due ripostigli, al piano primo;
vi si accede da corte frontale;
Confini: detta via, parti comuni per più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato il suddetto bene risulta rappres entato nel foglio di mappa 42, part. 388, subalterno 500, e part. 607, categoria A/4, classe 4, vani 4, R.C. euro 258,23.
Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato di procedere all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni dei due atti oggetto delle sopra precisate domande di simulazione e/o revocatoria.
- In ogni caso, con la condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte appellata concordato Controparte_8 preventivo:
La , riportandosi integralmente ai proprio atti di Controparte_8 causa e alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono riportate, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c..
[comparsa di costituzione] conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, Voglia respingere l'appello promosso dalla banca in quanto infondato in fatto e in diritto e per gli effetti confermare Parte_1 integralmente la sen pronunciata dal Tribunale di Prato in data 24 agosto 2020 e conseguentemente dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande rivolte alla Corte adita e conseguentemente ordinare alla competente Conservatoria dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2668 2 co. CC la cancellazione di tutte le domande proposte da parte attrice s chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con vittoria di spese.
Per la parte appellata Controparte_14
concordato preventivo:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Rigettare l'appello proposto da perché privo di fondamento e dunque Parte_1 confermare integralmente la s 393 / 2020 emessa dal Tribunale di Prato in data 24 agosto 2020, depositata in Cancelleria in pari data e per l'effetto: pagina 3 di 34 - dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva in capo al comparente Dott. CP_4 nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale della Procedura di Concordato Preventivo
[...] per le ragioni di cui alla narrativa;
Controparte_8
- dichiarare comunque inammissibili, ovvero improcedibili le domande proposte da parte attrice;
in ogni caso rigettare nel merito le domande proposte perché prive di fondamento in fatto ed in diritto;
per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2668, II comma c.c., ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali proposte da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e reiterate nel presente grado di appello, e precisamente: trascrizione di domanda di accertamento di simulazione eseguita presso l' di Prato in data 28/12/2017, Reg. Part. 9508, Reg. Gen. 15292; Organizzazione_1 trascrizione di domanda giudiziale di revoca atti eseguita presso l' di Organizzazione_1
Prato in data 28/12/2017, Reg. Part. 9509, Reg. Gen. 15293;
- con vittoria di compensi professionali e di tutte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 393/2020 pubblicata il 24/08/2020, ha così deciso:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del dott. in qualità di CP_4 liquidatore giudiziale del concordato preventivo della società Controparte_8
2) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da oggi Parte_6
Parte_1
3) ordina all' , Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
, esonerandola all'uopo da qualsiasi
[...] Organizzazione_4 responsabilità, di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2668, comma 2, c.c., alla cancellazione della trascrizione delle seguenti domande giudiziali: a) domanda di accertamento della simulazione relativa, trascritta in data 28.12.2017, Reg. Part. 9508, Reg.
Gen. 15292; b) domanda di revoca atti trascritta in data 28.12.2017, Reg. Part. 9509, Reg.
Gen. 15293;
4) condanna già a Parte_1 Parte_2 rifondere in favore del dott. le spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_4
13.494,50, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
5) condanna già a Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 34 rifondere in favore di in concordato preventivo Controparte_8 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.494,50, oltre al rimborso forfettario al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
1.1 La società (oggi ), con atto di citazione Parte_6 Parte_1 notificato il 24.11.2017, aveva convenuto i coniugi e , sia in Parte_5 Controparte_6 proprio, sia quali soci – rispettivamente accomandataria e accomandante – della oggi cessata
(di seguito anche , nonché la Controparte_13 Controparte_5 società in concordato preventivo (di seguito anche Controparte_8 società ), sia la Liquidatela del concordato di tale società, in persona del CP_8
Liquidatore e, CP_4
premesso che:
(-) era creditrice nei confronti della debitrice principale società , nonché CP_8 dei suoi fidejussori , e per € 507.946,32, dal Controparte_6 Parte_5 Controparte_5 momento che:
(=) società aveva intrattenuto rapporti bancarî con CP_8 Org_5
(poi ), aprendo un conto corrente di corrispondenza presso la filiale di Campi Controparte_15
Bisenzio in data 16.1.2003, a garanzia del quale (i.e., delle obbligazioni della correntista)
s'erano costituiti fidejussori , e sino a Controparte_6 Parte_5 Controparte_5 concorrenza di 500mila euro, aumentati a 700mila euro in data 29.6.2004;
(=) società aveva intrattenuto rapporti bancarî anche con CP_8 Org_6
Filiale di Prato per operazioni bancarie di qualsiasi tipo;
anche in questo caso
[...]
, e avevano prestato fideiussione sino a Controparte_6 Parte_5 Controparte_5
240mila euro, aumentati a 364mila euro il 14.7.2006;
(=) e si erano fuse il 28.12.2006, con Controparte_15 Org_6 decorrenza 1.1.2007, assumendo la denominazione sociale di e il Parte_1
12.6.2007 riconoscevano e confermavano alla nuova banca le fideiussioni già rilasciate, con un limite complessivo di € 1.064.000,00;
(=) la società a sua volta, aveva aperto due nuovi conti di CP_8 corrispondenza presso : nn. 1000 … 159 in data 22.10.2008 e n. 1000 … Parte_1
167 in data 5.11.2008;
(=) il 3.10.2012 aveva conferito a il ramo Parte_1 Parte_6
pagina 5 di 34 d'azienda nel quale era ricompreso il rapporto con la società ; CP_6
(=) il 19.5.2015 aveva pagato, a seguito di escussione in data Parte_6
6.5.2015 di garanzia bancaria a prima richiesta (a suo tempo rilasciata nel 2003 da
[...]
), € 25.823,00; CP_15
(=) il 19.5.2015 aveva comunicato alla debitrice e ai tre fideiussori la Parte_6 revoca immediata di ogni affidamento e aveva loro intimato il pagamento di quanto dovuto
(per saldi debitorî dei conti correnti e restituzione della garanzia a prima richiesta escussa), pari a complessivi € 507.976,32 (calcolati al 17.6.2015);
(-) il 21.5.2015 (scrittura privata autenticata dal Notaio trascritta il Persona_1
25.5.2015) aveva venduto alla società , per il prezzo di 510 Controparte_5 CP_8 euro (da corrispondere, per 310mila euro, mediante cessione di un credito di pari importo vantato dalla società verso e;
e, per 200mila euro, CP_8 Controparte_6 Parte_5 mediante consegna di dieci effetti cambiarî da 20mila euro l'uno scadenti ogni due mesi dal
30.6.2015 al 30.12.2016), un immobile (capannone produttivo di mq 435, con resede di mq
775) sito in Calenzano Via La Prata (facente parte della ); Organizzazione_7
(-) il 12.6.2015 (atto pubblico del Notaio trascritto il 15.6.2015) Persona_1 CP_6
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, avevano costituito, ai
[...] Parte_5 sensi dell'art. 2645 ter c.c., a favore della società e per consentirle di depositare CP_8 istanza di concordato preventivo, un vincolo di destinazione sull'immobile di loro proprietà
(appartamento per civile abitazione) incluso nel fabbricato sito in Prato Via del Fondaccio
10/7;
(-) il 29.6.2015 la società aveva presentato al Tribunale di Prato istanza di CP_6 concordato preventivo, corredato in data 30.11.2015 della proposta, del piano e di quant'altro di rito;
(-) il Tribunale di Prato, con decreto del 2/9.3.2016 aveva dichiarato aperta la procedura, nominando il G.D. e il Commissario;
(-) il 1.6.2016 aveva precisato il proprio credito in e 507.976,32 in Parte_6 chirografo;
(-) l'adunanza dei creditori, con voto contrario di , aveva espresso parere Parte_6 favorevole a maggioranza dei crediti ammessi (71,549%) e il Tribunale di Prato aveva omologato il concordato, nonostante l'opposizione di come da decreto di Parte_6
pagina 6 di 34 omologazione del 19.10.2016; deducendo che:
(-) la banca, pur assoggettata al concordato del debitore principale, manteneva inalterate le sue ragioni verso i garanti per il recupero integrale del proprio credito, le cui possibilità di soddisfacimento erano state gravemente lese da e Controparte_6 Parte_5 [...] con i due atti (alienazione del capannone di alla società Controparte_5 CP_5
e vincolo ex art. 2645 ter c.c. impresso all'abitazione dai coniugi CP_8 Parte_7 in favore della società ); CP_8
(-) la compravendita, peraltro, era:
(=) in tesi, relativamente simulata, poiché, non essendo in realtà corso alcun prezzo, dissimulava una donazione nulla per difetto di forma;
(=) in ipotesi, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
(-) la costituzione del vincolo, a sua volta, era revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.- aveva concluso proponendo le medesime domande qui reiterate, come in epigrafe trascritte.
1.2 La società si era costituita per resistere, contestando l'ammissibilità delle CP_6 domande, ormai precluse dall'omologazione del concordato preventivo;
e, in ogni caso, la loro infondatezza, sia perché, ai fini dell'art. 2649 c.c., la trascrizione dell'omologazione era anteriore alla trascrizione delle domande avversarie, sia perché, per la vendita, ricorreva l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c., sia perché non era vero che essa fosse simulata;
sia perché, con riguardo alle revocatorie, non sussistevano gli elementi necessari.
1.3 Anche La Liquidatela, in persona del Liquidatore si era costituita, per CP_4 eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo alcun ruolo negli atti impugnati;
e, in via subordinata, per difendersi in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli esposti dalla società . CP_8
1.4 Gli altri convenuti erano restati contumaci.
1.5 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha così giustificato la sua decisione:
1.5.a Era, innanzitutto, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Liquidatore. pagina 7 di 34 Infatti, premesso che i negozi impugnati non erano «[…] meri atti distinti dotati di una loro autonoma efficacia rispetto al concordato […]» (sent., pag. 6), perché i beni immobili che ne erano oggetto erano confluiti nel patrimonio di società , contribuendo a CP_6 formarne l'attivo concordatario, si doveva negare che, come dedotto dall'attrice, il Liquidatore fosse un litisconsorte necessario, la cui presenza in giudizio era indispensabile per rendergli opponibile l'eventuale accoglimento delle domande.
A tal fine, effettuato un excursus della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha dato rilievo alla circostanza che nessuna domanda di condanna era stata proposta, così che, in definitiva, la presenza del Liquidatore non aveva alcuna giustificazione.
1.5.b Le domande nei confronti degli altri convenuti erano inammissibili per una ragione diversa.
Ad avviso del primo giudice, infatti, il principio secondo il quale i creditori anteriori alla pubblicazione nel R.I. della domanda concordataria, rimanevano liberi di far valere in un autonomo giudizio le loro ragioni contro i debitori, doveva essere contemperato con quello di obbligatorietà del concordato, «[…] da cui discende per tutti i creditori anteriori, in mancanza di un'opposizione al decreto di omologa, l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti compiuti prima della proposizione della domanda di concordato […]» (sent., pag. 9).
Effettuata anche qui una ricognizione della giurisprudenza di legittimità, il primo giudice ha osservato che, in definitiva: «[…] la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile, essendo preclusa la possibilità, per il creditore concorsuale che sia anche creditore particolare dei garanti della parte ammessa al concordato, dopo l'omologazione concordato preventivo e in assenza di qualsiasi impugnazione del relativo decreto da parte del creditore dissenziente, promuovere – a tutela della garanzia patrimoniale generica per un credito preesistente alla procedura di concordato preventivo - azioni contro un atto di disposizione di beni che fanno parte dell'attivo di un concordato preventivo omologato di una società di capitali, per effetto della cessione operata da soggetti terzi, debitori anche di colui che agisce in via ordinaria.
2.10 Ciò vale sia per quanto concerne l'azione revocatoria proposta da parte attrice che per l'azione di simulazione relativa intentata da quest'ultima, in quanto entrambe le domande sono volte a ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi per cui è causa, comportando una modificazione, in termini di effetti, del patrimonio del soggetto nei pagina 8 di 34 cui confronti sono esperite, preclusa per le motivazioni sopra espresse. […]» (sent., pag. 11).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche appellante), già , ha convenuto in giudizio, innanzi questa Parte_6
Corte di Appello, la . IN CONCORDATO Controparte_1
PREVENTIVO, GIUDIZIALE DEL CONCORDATO Controparte_4
PREVENTIVO DELLA NUOVA , in proprio e quale Controparte_8 Parte_5 socia della società e in proprio e quale socio Controparte_5 Controparte_6 acc. DELLA (di seguito anche appellati), proponendo Controparte_5 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “INFONDATEZZA DELLA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
PASSIVA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE E DELLA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLA
REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE”
Sotto tale titolo, si contesta la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Liquidatela e accolta dal Tribunale.
L'appellante deduce che il primo giudice ha del tutto omesso di considerare che, le domande da lei proposte (nullità della alienazione in quanto costituente una donazione nulla per difetto di forma dissimulata da compravendita;
ovvero sua declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.; e revocatoria della costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.), se accolte, avrebbero effetti importanti per il Liquidatore, in quanto mandatario della vendita dei beni immobili de quibus.
2.2 “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO
L'INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI REVOCATORIA.”
L'appellante si duole anche della inammissibilità delle sue domande revocatorie dichiarata dal Tribunale.
Il primo giudice, secondo la banca, avrebbe applicato principî giurisprudenziali enucleati per altre fattispecie, non considerando, in particolare, che nel caso presente gli atti impugnati non facevano parte del concordato, nel senso che non erano contenuti nella sua domanda;
ma erano stati posti in essere in data anteriore e in via autonoma da esso, pur riflettendovisi, nei loro effetti: «[…] Il presente giudizio ha ad oggetto una compravendita del 21 maggio 2015 e un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 12 giugno 2015, posti in essere prima ed al di
pagina 9 di 34 fuori della domanda di concordato, presentata il 30 novembre 2015. Dunque, nel caso di specie non si è in presenza di una cessione di beni di un terzo contenuta nella domanda di concordato e funzionale ad attuarne le finalità, ma di due atti notarili, definitivi, anteriori alla domanda, che hanno effetti pregiudizievoli per i creditori dei disponenti a prescindere dalla successiva omologazione del concordato. Si tratta pertanto di due atti formalmente distinti dalla proposta concordataria, con una loro autonoma efficacia rispetto alla procedura concorsuale e, soprattutto, con una loro autonoma idoneità ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori dei disponenti, sì che gli stessi devono ritenersi soggetti agli ordinari rimedi impugnatori. […]» (appello, pag. 15).
La banca, pertanto, vistasi respinta l'opposizione all'omologa del concordato, non aveva altro strumento, per reagire al pregiudizio subito dagli atti, se non quello di proporre le presenti azioni.
Era poi sbagliato reputare che il passaggio in giudicato del decreto di omologa
(determinatosi al momento in cui il rigetto della opposizione era divenuto irrevocabile) impedisse ai creditori anteriori l'esperimento delle azioni a tutela del proprio credito: «[…]
Anche questo argomento risulta testualmente smentito proprio dall'effetto esdebitatorio del concordato, che l'art. 184 L.F. circoscrive ai soli creditori sociali (Cass., 15699/2011), lasciando invece impregiudicati i loro diritti ed azioni contro i fideiussori, i coobbligati e gli obbligati in via di regresso. Nel consegue che i creditori personali di un coobbligato o di un fideiussore, così come possono agire sui beni personali dei medesimi per l'integrale soddisfacimento del proprio credito, possono anche agire in revocatoria nei loro confronti, per veder dichiarata l'inefficacia degli atti dispositivi che pregiudicano le proprie ragioni di credito, anche ove l'atto sia stato posto in essere nei confronti del debitore concordatario.
[…]» (appello, pag. 18).
2.3 “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO
L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SIMULAZIONE.”
Il primo giudice aveva indistintamente esteso la motivazione sulla inammissibilità delle domande revocatorie a quella di simulazione relativa, con ciò incorrendo, ad avviso dell'appellante, in un autonomo errore.
Infatti, l'effetto – espressamente richiesto - della simulazione relativa era la nullità della dissimulata donazione, della quale mancava la forma ad substantiam; ossia, in sostanza, la pagina 10 di 34 retrocessione del bene nel patrimonio dell'alienante debitrice della Controparte_5 banca.
2.4 L'appello prosegue dunque riproponendo tutte le proprie originarie domande, il cui esame di merito è stato, a suo avviso erroneamente, omesso dal primo giudice (appello, da pag. 21 in poi).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il 28.3.2022
[...]
Controparte_16 si è costituito, per resistere.
[...]
A tal fine, ha:
3.1 dapprima sostenuto, condiviso e rafforzato la motivazione del Tribunale, che ha accolto la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva;
3.2 in ogni caso, reiterato le proprie difese, in punto di:
(=) inammissibilità delle domande, come già stabilito in prime cure;
(=) infondatezza di esse.
4. L'8.4.2022 di è costituita anche . IN Controparte_1
CONCORDATO PREVENTIVO, contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha riproposto, comunque, ogni propria difesa ed eccezione di primo grado.
5. e , in proprio e quali soci della società Parte_5 Controparte_6 [...]
invece, non si sono costituiti, pur se ritualmente citati, così che Controparte_5 vengono dichiarati contumaci.
pagina 11 di 34 6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 07/02/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, per quanto di ragione, fondato, nei termini che seguono.
7. Il primo motivo di appello è fondato.
7.1 Innanzitutto, il Tribunale non ha tenuto nel debito conto che, come la banca attrice ebbe modo di precisare nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (del che prese atto la
Liquidatela nella sua 2^ memoria), la citazione della Liquidatore non è avvenuta al fine di proporre nei suoi confronti una qualche specifica domanda, ma affinché la eventuale pronuncia di merito (favorevole) gli fosse opponibile, nella veste di mandatario per la vendita dei beni immobili che sono oggetto delle due azioni (nullità/revocatoria e revocatoria).
Pertanto, la parte di motivazione spesa per negare la qualità di litisconsorte necessario al
Liquidatore ha qui scarso rilievo, perché la questione da dirimere non è se la sua presenza in causa sia indispensabile per una pronuncia (di nullità o di inefficacia ex art. 2901 c.c.) utiliter data; ma se essa, pur non necessaria, sia concorrente con quella dell'imprenditore in concordato, il quale, senza dubbio alcuno – qui da nessuno manifestato – continua ad avere la piena e principale legittimazione a contraddire sulle azioni svolte.
7.2 Il Tribunale, poi, ha certo ragione nel richiamare il seguente principio di diritto
(sent., § 1.3.3):
“In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale;
ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano
pagina 12 di 34 intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore” (di recente, Cass. Civ. n. 33422/2019; cfr. anche Cass.
23520/2019: “In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo
l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta”.
Il Liquidatore, infatti, quando nominato ai sensi e per i fini dell'art. 182 l.f., ha una legittimazione processuale «[…] circoscritta al perimetro delle prerogative — liquidatorie e distributive - del liquidatore […]», la quale, dunque, non è integrata sol perché «[…] la controversia abbia ad oggetto l'accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, idonee — l'uno e l'altra - ad influire sul riparto destinato a far seguito alle operazioni liquidatorie […]» (Cass. 17606/2019, in motivazione).
Ma il principio, per l'appunto, vale se e in quanto la controversia sia incentrata sull'accertamento di un credito dell'imprenditore in concordato ovvero sul suo pagamento, questioni che si riflettono sulle operazioni di riparto, ma non le impediscono: quale che sia l'esito di quelle liti, il Liquidatore non avrà alcun ostacolo a liquidare il patrimonio dell'imprenditore nei termini inseriti nel piano omologato, avendo, quale unica conseguenza
(per così dire, contingente) una diversa ripartizione.
Qui, al contrario, siamo dinanzi ad azioni proposte da un creditore (di terzi, fideiussori dell'imprenditore in concordato;
nonché anche dell'imprenditore stesso) che, se accolte, inciderebbero sulla composizione del patrimonio da liquidare: sia che la compravendita sia dichiarata dissimulare una donazione nulla, sia che essa sia meramente dichiarata, al pari dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., inefficace ex art. 2901 c.c., si avrà che i due beni immobili oggetto dei negozi impugnati, saranno sottratti dal patrimonio affidato al
Liquidatore per la liquidazione, il che costituirebbe non già una mera interferenza sulle operazioni di riparto e distribuzione, ma, a monte, una macroscopica modificazione delle prerogative liquidatorie del Liquidatore: non potrebbe egli subire lesione più manifesta da pagina 13 di 34 quella di vedersi inibita la liquidazione di due beni specifici inseriti nel piano concordatario, che diverrebbero oggetto di una espropriazione forzata da parte di un soggetto creditore di soggetti terzi (i fideiussori: perché qui la banca agisce a tutela del credito verso i fideiussori, ai quali ascrive di avere depauperato il loro patrimonio).
Se i beni immobili de quibus fossero espropriati a favore della creditrice dei fideiussori, vi sarebbe senz'altro una lesione della posizione della cessionaria di essi, ossia della società
, che di quei beni è divenuta titolare e li ha inseriti nel piano concordatario;
ma CP_8 vi sarebbe – e riesce difficile negarlo – una concorrente lesione del Liquidatore, che perderebbe la possibilità di liquidare quei due beni a lui demandati (quale mandatario per la vendita).
Sicché, il Liquidatore non è un litisconsorte necessario, perché l'eventuale sentenza di revocatoria e di nullità sarebbe comunque utilmente emessa, ai fini dell'art. 102 c.p.c., anche fra le sole parti alienante e alienataria;
ma, pur solo in via facoltativa, ha legittimazione a partecipare al giudizio, affinché possa, se del caso, interloquire a difesa delle sue prerogative di disporre di quegli stessi beni in sede liquidatoria. Corrispondente è l'interesse, che nessuno può negare, della banca attrice, per come essa l'ha infine correttamente enunciato: poter in seguito opporre al Liquidatore l'inefficacia (o ex art. 2901 c.c. o per la nullità) degli atti dispositivi.
Se fosse vero che il Liquidatore non può stare in questo giudizio e, dunque, ne deve essere – come ha fatto il primo giudice - escluso, si dovrebbe, per essere conseguenti, affermare che, ove la banca veda accolte le odierne domande e, grazie a esse, si appresti all'espropriazione forzata dei beni immobili de quibus per recuperare il proprio credito nei confronti dei coniugi e della loro società il Liquidatore non Parte_8 Controparte_5 potrà in alcun modo impedire che quei due beni vengano sottratti al suo mandato a vendere contenuto nel piano concordatario.
Al contrario, il collegio ritiene che, in quel caso, egli potrebbe esperire opposizione di terzo ordinaria, perché l'inefficacia degli atti che hanno permesso l'inserimento dei beni immobili nel piano concordatario, lederebbe i propri diritti, che, beninteso, non sono quelli dominicali sulle res, ma quelli di disporne quale oggetto di quella vendita e liquidazione che, per l'appunto, costituisce oggetto del mandato ricevuto con la nomina a Liquidatore.
Se, insomma, il Liquidatore, come la stessa S.C. insegna e il Tribunale riconosce, è in sostanza (o comunque si atteggia a) mandatario dei creditori per la liquidazione di un ben pagina 14 di 34 determinato patrimonio, che quei beni include, è un suo diritto quello di poter alienare il bene, (non perché proprietario di esso, ma) perché incaricato di venderlo e, dunque, la sottrazione del bene dal patrimonio concordatario lede la sua posizione;
e, del resto, qualsiasi atto occorrente per eseguire il mandato è compreso in esso, secondo la regola generale dell'art. 1708 co. 1^ c.c., sì che competerebbe (anche) al Liquidatore, a fini di conservazione del patrimonio concordatario, opporsi a qualsiasi iniziativa intesa a sottrarne beni.
7.3 La difesa della Liquidatela, nel costituirsi nel grado, ha riconosciuto, per giustificare la propria difesa in prime cure, che era sua facoltà intervenire nel giudizio, come, del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità menzionata, ammette: «[…] (ed Parte_6 oggi l'incorporante società non avrebbe quindi dovuto convenire in Parte_1 giudizio il Liquidatore Giudiziale nelle azioni da questa promosse;
rimanendo comunque salva la facoltà (ma non la necessità) del liquidatore giudiziale di spiegare un intervento nella causa. Per tali ragioni, totalmente incomprensibile appare l'affermazione dell'appellante secondo cui la costituzione in giudizio del Liquidatore Giudiziale sarebbe stata addirittura “superflua”. Così non è, atteso il tenore degli atti notificati nei riguardi del comparente. […]» (comparsa di costituzione di 2^ grado, pag. 15).
Se, certo, è ovvio che la facoltà di costituirsi e difendersi era più che giustificata dalla citazione avversaria, l'argomento speso dalla Liquidatela è per lei controproducente per due motivi.
7.3.a Innanzitutto, l'esistenza della legittimazione a intervenire implica, per converso, quella di esser convenuta quale litisconsorte facoltativo: si tratta di un punto di vista diverso del fenomeno che s'è già ampiamente tratteggiato, per il quale l'esclusione di un litisconsorzio necessario non implica tout court l'inesistenza di un litisconsorzio facoltativo.
7.3.b In secondo luogo, la difesa della Liquidatela, in entrambi i gradi, è andata ben oltre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ma s'è estesa all'inammissibilità delle domande sotto il medesimo profilo sostenuto dalla società , recepito dal CP_8
Tribunale; e al merito stretto delle pretese della banca: comportamento incompatibile con la posizione di chi s'affermi estraneo alla controversia, e che, anzi, tradisce il forte interesse che la Liquidatela ha, sia pure non identificabile con quello dell'imprenditore in concordato e con esso meramente concorrente, a contrastare i diritti della parte attrice e non semplicemente a reagire a una indebita chiamata in un processo a sé estraneo.
pagina 15 di 34 7.4 Altro argomento addotto dalla Liquidatela è specificatamente diretto a contrastare l'argomento della banca secondo il quale, pur non essendovi domande dirette contro il
Liquidatore, nondimeno v'è l'esigenza che la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti.
Scrive la difesa appellata: «[…] L'appellante tenta di giustificare la propria tesi contraria adducendo la necessità di ottenere una sentenza idonea a “fare stato” anche nei confronti della Procedura di Concordato Preventivo Tale Controparte_8 assunto non è tuttavia comprensibile, posto che un'ipotetica sentenza di accoglimento non potrebbe comunque fare stato, nel senso di cui all'art. 2909 c.c., verso il soggetto che non è parte in causa e che non è legittimato a contraddire. Né si vede come un ipotetico giudicato favorevole potrebbe esplicare un'efficacia anche solo “riflessa” nei riguardi della Procedura concordataria. Se invece l'intento dell'appellante era quello di rendere opponibile anche alla massa dei creditori concordatari un'ipotetica sentenza a lei favorevole, è appena il caso di osservare che l'opponibilità ai terzi di una pronuncia di mero accertamento, ovvero costitutiva, è un effetto che semmai discende, vertendosi in materia di diritti su beni immobili, dal regime giuridico delle trascrizioni. […]» (c0mparsa di costituzione, pagg. 13-
14).
Per
contro
:
7.4.a La prima osservazione è, di per sé, contraddittoria: proprio per poter opporre al
Liquidatore e al ceto creditorio del quale è mandatario il giudicato sostanziale che dovesse qui scaturire è imprescindibile che questi partecipi al processo, altrimenti essendo impossibile quell'effetto.
Quanto alla capacità di contraddire del Liquidatore, s'è già motivato, a tacere che, in astratto, egli stesso reputa possibile un intervento;
e, in concreto, ha diffusamente contestato le avverse domande, anche nel merito.
7.4.b La seconda osservazione non attiene alla legittimazione passiva del Liquidatore, ma, semmai, all'utilità conseguibile dalla banca con l'azione esperita, così che va qui tralasciata, salvo il suo esame al momento opportuno (infra, § 9.1).
8. Il secondo e il terzo motivo, che possono, per connessione, essere esaminati assieme, sono fondati.
8.1 Compravendita del 21.5.2015: immobile industriale di Via La Prata
pagina 16 di 34
8.1.a Domanda di simulazione
La domanda di simulazione relativa è intesa a ottenere, quale scopo finale, la declaratoria di nullità dell'atto di alienazione: secondo la banca, infatti, la compravendita dissimula una donazione, che, però, è nulla per difetto di forma.
La nullità dell'alienazione, se affermata, determinerebbe che l'immobile solo apparentemente (e, comunque, in modo irrimediabilmente inefficace) è uscito dal patrimonio della società questo radicale vizio genetico è deducibile dall'interessato al Controparte_5 di fuori della procedura concorsuale e a prescindere da essa, non spiegando il Tribunale, che si limita a estendere gli argomenti spesi in tema di revocatoria a questa diversa fattispecie, da cosa deriverebbe l'inammissibilità della pretesa della banca.
La inefficacia che discende dalla nullità di un atto dispositivo non si identifica certo, né può dirsi equivalente, alla sua inefficacia ex art. 2901 c.c., perché nel primo caso essa è la conseguenza di un vizio dell'atto che è insanabile e vale erga omnes, mentre nel secondo solo di una lesione particolare della posizione del singolo creditore.
Se, insomma, l'atto di disposizione è nullo, il suo oggetto (bene) non è mai stato alienato e non potrà certo essere la vicenda concordataria a fungere da sanatoria, sì che la motivazione del Tribunale non può in alcun modo valere.
8.1.b Domanda revocatoria
La compravendita è precedente alla presentazione dell'istanza di concordato in bianco
(29.6.2015) e, dunque, al deposito del piano concordatario (30.11.2015).
Premette, il collegio, che, relativamente alla procedura concordataria, si dispone, essenzialmente per produzione della banca, dei soli seguenti atti: i decreti del Tribunale di ammissione e di omologazione del concordato, il piano concordatario (con una sua integrazione) e una relazione ex art. 172 l.f. del Commissario giudiziale (rispettivamente, docc.
35, 39, 33, 34 e 37 banca); non si dispone, invece, del ricorso ex art. 161 l.f.-
Nel piano concordatario (doc. 33 banca), l'immobile è indicato – per il valore di 510mila euro (pari al prezzo pattuito nella compravendita) - come parte integrante del patrimonio della società , senza alcuna menzione dell'atto di provenienza. CP_8
8.1.b.i Ha dunque ragione l'appellante laddove fa rimarcare che l'acquisizione del bene non costituisce operazione inserita nel concordato, ma negozio giuridico già anteriormente stipulato ed eseguito: la circostanza che l'alienazione fosse funzionale al concordato pagina 17 di 34 preventivo è tanto ovvia (le persone fisiche dietro le due società erano le medesime e quel bene costituisce un cespite ictu oculi significativo, se non decisivo, per l'istanza ex art. 161 l.f., come si ricava anche dai decreti di ammissione e di omologazione del Tribunale di Prato), quanto, ai presenti fini, di mero fatto, con ciò volendosi rimarcare che il negozio col quale l'imprenditore se lo era procurato non costituiva parte del piano stesso, ma era un dato di partenza oggettivo e presupposto, così come lo erano tutte le altre poste attive e passive che descrivevano, nel piano, la situazione del richiedente.
Se, d'altra parte, il contratto di compravendita è non solo anteriore cronologicamente al piano concordatario, ma da esso altresì autonomo sul piano giuridico, non è possibile opporre alla banca, quale creditrice del terzo cedente il capannone ( , la Controparte_5 irrevocabilità dell'omologa del piano concordatario della cessionaria ( ), ove il CP_8 bene figurava, quale ostacolo alla tutela delle sue ragioni contro la società Controparte_5
[...]
La soggezione della banca al concordato (per come, irrevocabilmente, omologato), infatti, vale nei limiti in cui essa sia considerata creditrice della società , perché CP_8 ogni sua ragione contro di essa è assorbita dalla sede concorsuale.
Tuttavia, quale creditrice di terzi rispetto al concordato, non può incontrare limiti: ed è in veste di creditrice di , e che la banca ha agito, perché è la Pt_5 CP_6 Controparte_5 depauperazione dei loro patrimoni (e non quella della società ) che essa deduce a CP_6 fondamento delle azioni promosse.
Avrebbe potuto incontrare limiti, per l'appunto, se la compravendita o, comunque,
l'acquisizione dell'immobile, fosse stata inserita nel piano, quale specifica operazione economica giuridica funzionale a esso, ma ciò non è.
8.1.b.ii La giurisprudenza di legittimità fatta propria dal Tribunale non si attaglia alla fattispecie.
In particolare, è espresso il principio secondo il quale: «Non è ammissibile, a tutela della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore per un credito preesistente alla procedura di concordato preventivo, l'azione revocatoria ordinaria contro un atto di disposizione di un bene che fa parte dell'attivo del concordato di una società di capitali per essere stato ceduto in garanzia del concordato stesso dai terzi debitori dell'attore in revocatoria e, pertanto, contro un atto posto in essere - su autorizzazione del giudice delegato - dal procuratore speciale dei proprietari debitori, intervenuto anche quale pagina 18 di 34 commissario giudiziale nell'interesse della società e dei creditori della stessa, attesa la funzionalità del negozio all'attuazione del concordato preventivo, omologato con sentenza passata in giudicato.» (Cass. sez. 3^ civ.
3.8.2012 n. 13944).
Spiega in motivazione la S.C., per quanto qui interessi:
5. La giurisprudenza della Corte di legittimità, da tempo, ha equiparato la cessione, nel concordato, dei beni di un terzo alla cessione, nel concordato, dei beni dell'imprenditore insolvente. Infatti, si è affermato che, «qualora la proposta di concordato preventivo dell'imprenditore insolvente offra, a garanzia dei creditori, anche la cessione dei beni di un terzo non debitore, tale cessione va equiparata, tanto sul piano sostanziale che su quello processuale, alla cessione dei beni dello stesso debitore, prevista dall'art. 160 legge fallimentare quale condizione del concordato, essendo entrambe validamente ed efficacemente dirette a realizzare le finalità proprie di detta procedura concorsuale e, quindi, rimane a questa vincolata e soggetta alle sue regole. Pertanto in ordine ai beni ceduti dal terzo non debitore, il Commissario liquidatore ha gli stessi poteri di disposizione che gli competono sui beni ceduti dal debitore ammesso al concordato, mentre in relazione alla cessione medesima sono irrilevanti i motivi che abbiano determinato l'intervento del terzo, ove questi motivi non si siano tradotti in patti e clausole del concordato stesso.>> (Nella specie, allora esaminata, l'imprenditore insolvente era una società di capitali, il terzo cedente un socio ed amministratore della società, Cass. 11 maggio 1978, n. 2295).
Tuttavia, l'alienazione dell'immobile dal terzo non debitore (tale essendo, ai fini della procedura concorsuale, la all'imprenditore debitore (società Controparte_5 CP_8
) non fa parte del concordato;
non è, dunque, una cessione, nel concordato, dei beni di un
[...] terzo; ma è un atto autonomo e indipendente, come lo sono, a questi fini, tutti quegli atti che hanno dato alla società la titolarità di tutti gli altri cespiti indicati nel piano CP_8 quale facenti parte del proprio attivo.
In altre parole, l'acquisizione del bene non è passata all'interno della procedura concorsuale, ma all'esterno di essa, con la conseguenza che la fattispecie presente è, su un punto qualificante, difforme da quella alla quale il principio di diritto menzionato dal primo giudice si applica (lo si può constatare anche esaminando gli altri arresti citati: Cass. sez. 1^ civ.
3.10.1988 n. 5327; Cass. sez. 3^ civ. 17.10.2019 n. 26299).
Né altri elementi utili si traggono dalla relazione ex art. 172 l.f. del Commissario (doc. 37, citato): se ne ricava conferma che il concordato è liquidatorio e che, a tal fine, assumono pagina 19 di 34 rilevanza, quali asset economicamente importanti, il capannone e anche, quale apporto di finanza esterna, l'appartamento oggetto di vincolo ex art. 2645 ter c.c.- Resta però fermo che i beni costituiscono attività presupposte e già acquisite a favore della prima e al CP_8 di fuori del ricorso per concordato;
e che, dunque, i relativi titoli di acquisto o di disponibilità
(i.e. gli atti qui impugnati ex art. 2901 c.c.) sono estranei alla procedura. Il nesso funzionale fra gli atti dispositivi e la procedura di concordato, dunque, è di mero fatto e non di diritto.
8.1.b.iii La concezione processualistica del concordato preventivo, che il Tribunale mutua dalla giurisprudenza di legittimità e fa propria (sent., § 2.7), non ha attinenza con la vicenda esaminata.
Pare alla Corte che il primo giudice abbia tratto le sue considerazioni, oltre che dai precedenti espressamente indicati (Cass. Civ. n. 460/1984; n. 2655/1980; n. 4757/1979; n.
415/1977), dalla già rammentata Cass. 26299/2019, ove, al § 3.3, si legge, in sostanza, quanto riportato dal Tribunale di Prato:
Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo condivisa la concezione processualistica del concordato fallimentare e di quello preventivo (ex plurimis, Sez. 1,
Sentenza n. 460 del 19/01/1984, Rv. 432695 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 23/04/1980,
Rv. 406403 01; Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 13/09/1979, Rv. 401341 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4159 del 29/09/1977, Rv. 387806 - 01).
In virtù di tale concezione, la sentenza di omologazione del concordato si sovrappone agli accordi delle parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto ed in essa restano assorbiti, obbligando tutti i potenziali soggetti del rapporto concorsuale, anche rimasti estranei alla relativa pronuncia, in virtù dell'efficacia erga omnes che la caratterizza (art.
184 L. Fall., comma 1, primo periodo).
Ne consegue che l'efficacia della sentenza di omologazione del concordato vincola i creditori del soggetto ammesso al concordato, a nulla rilevando che questi fossero, per avventura, anche creditori dei terzi che abbiano assunto obblighi nei confronti del concordato stesso.
Pertanto se l'atto di un terzo sia lesivo degli interessi del creditore concordatario od anche d'un terzo, e questi sia per avventura anche creditore del disponente, egli non può - in linea di principio esercitare autonomamente l'azione revocatoria, perchè la rimozione degli effetti della sentenza di omologazione è affidata dalla legge a mezzi tassativi di
pagina 20 di 34 impugnazione nei riguardi di alcuni terzi, e non ne possono essere aggirati gli effetti attraverso l'esperimento autonomo d'una azione revocatoria.
E nel caso di specie un mezzo tassativo di impugnazione esisteva, ed era rappresentato per l'appunto dall'opposizione di cui all'art. 180 L. Fall., norma che attribuisce il potere di opposizione ai creditori ed a "qualsiasi interessato": formula che ovviamente non si può considerare un'inutile ripetizione della prima qualifica.
Pertanto il creditore della società ammessa al concordato, quando sia nello stesso tempo anche creditore di un terzo il quale a qualunque titolo abbia assunto obblighi nei confronti della procedura, non può esperire in via autonoma l'azione revocatoria nei confronti del suddetto terzo, ma ha l'onere di impugnare la sentenza di omologa del concordato preventivo (così Sez. 1, Sentenza n. 5327 del 03/10/1988, Rv. 459981 - 01, cui si deve altresì la ricostruzione dogmatica appena riassunta;
nella motivazione di tale sentenza, inoltre, si afferma che "la dichiarazione (del terzo che cede beni al concordato) in sè per sè, non ha la minima attitudine a pregiudicare i loro creditori, ex art. 2901 c.c., perchè
(è) priva di qualsiasi efficacia al di fuori della omologazione del concordato, contenuta nella sentenza, la quale soltanto è l'atto pregiudizievole").
Tuttavia, il presupposto affinché il principio si applichi è che l'accordo (il patto, il negozio) che il creditore in revocatoria impugna sia un accordo che fa parte del concordato, ossia è contemplato nel piano concordatario quale specifica operazione intesa a renderlo possibile: solo in quel caso, effettivamente, è la sentenza di omologazione che, facendo proprie, convalidando e in sé assorbendo qualsiasi accordo privato che nel piano è contenuto, costituisce l'unico atto pregiudizievole per il creditore (e anche del creditore del terzo), che, dunque, non avrà altra strada, per opporsi, che quella di impugnare l'omologazione stessa.
Nella presente fattispecie, la compravendita dell'immobile non è neppure menzionata nel piano, ove il bene è indicato fra le poste attive quale dato di fatto di partenza e già acquisito: pretendere che si realizzi qui una copertura da parte dell'omologazione è, almeno ad avviso del collegio, impossibile. La compravendita revocanda non può essere stata assorbita nella decisione di omologazione, per il semplice motivo che essa non ne faceva parte: il piano, insomma, contemplava il bene immobile, ma non l'accordo tramite il quale esso era stato acquisito al patrimonio dell'imprenditore.
pagina 21 di 34
8.1.b.iv Coglie nel segno l'appellante anche laddove censura la motivazione per avere mal applicato l'art. 184 l.f., reputando inammissibile l'azione revocatoria perché proposta successivamente alla omologazione.
Il primo giudice, infatti, ha scritto che il principio di obbligatorietà del concordato implica per «[…] tutti i creditori anteriori, in mancanza di un'opposizione al decreto di omologa, l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti compiuti prima della proposizione della domanda di concordato […]» (sent., pag. 9).
Ma, come fa notare la banca, la norma prevede anche che Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: disposizione che la sentenza impugnata pretermette, con effetti chiaramente fuorvianti.
Né potrebbe applicarsi, quanto meno per la posizione dei coniugi e (soci Pt_5 CP_6 della ), il principio secondo il quale il concordato preventivo della società di CP_8 persone ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche quando essi abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali (Cass. SSUU 24.8.1989 n. 3749; in seguito
Cass. sez. 1^ civ.
1.3.1999 n. 1688 rv 523689, secondo la quale l'art. 184 co. 1^ l.f. “si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali”), perché la società in concordato è di capitali e, in questo diverso caso, esclusa l'applicazione del secondo comma dalla disposizione, il socio che sia anche fideiussore è esposto, in quanto tale, nei confronti del creditore del debitore principale (Cass. sez. 1^ civ. 21.4.1994 n. 3816, in motivazione: «[…] Il primo comma dell'art. 184 legge fall. enuncia due principi: anzitutto che ilo concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato e, in secondo luogo, che tali creditori conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori del debitore. Non rileva, ai fini in esame, il secondo comma del medesimo art. 184 - secondo il quale, salvo patto contrario, il concordato della società ha CP_1 efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili - essendo il [ ] socio di una società a responsabilità limitata. Pertanto, non può trovare applicazione quella giurisprudenza in base alla quale il concordato preventivo della società (in quel caso di persone) ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche quando essi abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali (sentenza SS.UU. 24 agosto 1989 n. 3749).
pagina 22 di 34 La circostanza che, nella specie, la società di capitali risponda del debito sociale solo nella percentuale concordataria mentre il ricorrente, quale fideiussore e terzo rispetto al rapporto principale, risponda dell'intero non configura alcuna violazione dell'art. 1941 cod. civ., perché altro non è che la conseguenza dell'applicazione dei due suddetti principi, contenuti nel primo comma dell'art. 184 e dettati con specifico riferimento alla materia fallimentare, e cioè dell'obbligatorietà del concordato preventivo per i creditori e del mantenimento dei diritti di questi ultimi contro i fideiussori. […]»).
8.1.b.v È poi vero che il Tribunale di Prato, nel decreto di omologazione del concordato in data 19.10.2016 (doc. 39 banca), prendendo in esame (pagg. 5-6), per disattenderla, la formale opposizione di , che aveva dedotto in quella sede argomenti non dissimili Parte_6 da quelli qui giudicati, ha osservato, per quanto interessi, che:
(-) trattandosi di atti del terzo a favore del debitore, non ricorreva l'ipotesi di frode ex art. 173 l.f.;
(-) non era stata proposta azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
(-) neppure in astratto si poteva valutare se sussistessero i requisiti dell'art. 2901 c.c., perché l'eventus damni era da valutarsi sulla complessiva consistenza patrimoniale dei garanti, sulla quale nulla si sapeva;
(-) della compravendita non erano rese note le condizioni: prezzo, pagamento, ecc.-
Tuttavia,
(=) in primo luogo, si tratta di una valutazione meramente incidentale, che non solo non costituisce decisione sulla revocatoria, ma è autocontraddittoria, laddove giustamente rimarca che una azione ex art. 290 1c.c. non è stata proposta, ma dall'altra ne deliba senza necessità la fondatezza (un apprezzamento in astratto);
(=) in secondo luogo, si risolve, una volta che ne sia escluso il contenuto di inammissibile sindacato su una azione revocatoria non proposta, in una sostanziale constatazione che le doglianze della opponente, esclusa l'ipotesi dell'art. 173 l.f. (unica questione sulla quale il
Tribunale poteva e doveva soffermarsi e che ha del tutto condivisibilmente negato), non avevano diritto di cittadinanza in quell'ambito.
La verità, che ampiamente traspare dal decreto, è che, a ulteriore comprova di quanto già sostenuto, gli atti qui revocandi non costituivano parte del concordato preventivo: la banca aveva malamente addotto quei temi per opporsi alla omologazione, proprio perché, a parte la pagina 23 di 34 fattispecie dell'art. 173 l.f. (legittimamente deducibile in quella sede, ma manifestamente insussistente ed esclusa dal Tribunale in modo irrevocabile), gli atti per lei pregiudizievoli non erano atti posti in essere nel concordato, ma prima e al di fuori di esso, per i quali avrebbe dovuto proporre azione ex art. 2901 c.c., la cui mancanza è stata rimarcata in senso negativo nel decreto menzionato.
Se si assume l'ottica del Tribunale fallimentare, si può notare che la c.d. fattibilità giuridica del piano, nel quale si risolveva il sindacato del giudice, non comprendeva l'esame del contratto di compravendita dell'immobile, il quale, al contrario, compariva nella proposta quale asset dell'imprenditore idoneo a consentire la c.d. fattibilità economica del concordato.
Se invece si assumesse per buona l'ottica della sentenza qui impugnata e degli appellati, si avrebbe che, dinanzi agli atti revocandi, la banca non poteva avere tutela: non nella sede fallimentare, perché il decreto di omologa, pur con le imprecisioni che si sono appena mostrate, dà mostra, per implicito, che l'unico suo sindacato di merito consentito era sul tema dell'art. 173 l.f.; non dinanzi al giudice della revocatoria ordinaria, perché inibita dall'irrevocabilità dell'omologa: creandosi, a questo punto, un circolo vizioso nel quale le pretese della banca mai potrebbero essere esaminate da alcuno.
8.2 Atto di costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c.: immobile di Via del Fondaccio
Le ragioni espresse sulla revocatoria della compravendita valgono, a fortiori, per quest'altro negozio.
La disponibilità del bene, per quanto emerga dal decreto di ammissione al concordato e poi da quello di omologazione, risulterebbe essere stato menzionato come apporto di finanza terza (così nei provvedimenti citati); ma, non disponendosi del ricorso dell'imprenditore, si deve constatare che, nel piano concordatario, non se ne trova traccia.
Sono i coniugi a dichiarare, nel rogito poi trascritto, di vincolare il bene a Parte_7 favore della società e per adiuvarla nella presentazione dell'istanza di CP_8 concordato, ma ciò, come ovvio, al fine di palesare un interesse meritevole, requisito indispensabile per quell'atto.
Si deve escludere, dunque, che l'atto possa essere considerato, ai fini che qui interessano, come un atto posto in essere nel concordato, tale, dunque, da precludere le azioni individuali che, in questa sede, la banca svolge contro i fideiussori.
pagina 24 di 34 9. L'accoglimento dei motivi dà ingresso al merito stretto delle domande, riproposte integralmente dalla banca.
9.1 Una prima questione da affrontare attiene alla trascrizione.
Sostengono infatti gli appellati resistenti che, siccome la trascrizione della domanda di simulazione e di quella revocatoria è avvenuta il 28.12.2017, ossia dopo la trascrizione in data
24.6.2016 del decreto di ammissione al concordato preventivo (doc. 2 società : CP_8 ispezione del 4.1.2018 a nome della società ), un eventuale accoglimento non CP_8 sarebbe opponibile alla procedura ai sensi dell'art. 2649 co. 2^ c.c. (Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta).
9.1.a Ha obiettato la difesa appellante (comparsa conclusionale, pag. 15), senza che nelle memorie di replica avversarie si leggano argomenti di risposta, che l'art. 2649 c.c. si applica al contratto di cessione dei beni (art. 1977 c.c.); mentre nel concordato con cessione dei beni, la proprietà resta in capo al debitore, sin quando almeno, il Liquidatore, in esecuzione del mandato ricevuto, non lo liquidi con un'alienazione specifica.
Questo argomento non può essere condiviso, quantunque con le precisazioni che seguono.
In effetti, non è l'art. 2649 c.c. che deve trovare applicazione: esso è manifestamente riferito alla cessione dei beni ordinaria, sia perché ha per oggetto la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione, laddove nella cessione concordataria la liquidazione è affidata poi a un Liquidatore, che agisce all'interno di una procedura controllata;
sia perché, soprattutto, prevede la trascrizione di un atto negoziale e non di un provvedimento giudiziale (il decreto di omologa).
Nondimeno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2672 c.c., 166 co. 2^ e 88 co. 2^
l.f. il decreto di ammissione al concordato preventivo (e, per estensione, di omologa) di un debitore che possiede immobili è un atto che deve trascriversi ed è agevole concludere che, dopo di allora, nessun atto dispositivo sarebbe opponibile ai creditorî concordatarî.
9.1.b La difesa sollevata dagli appellati deve essere comunque superata, seppure sotto diverso profilo.
9.1.b.i Innanzitutto, la questione non attiene al merito stretto delle domande avversarie, perché è indubitabile che le condizioni per rilevare la simulazione relativa, con conseguente pagina 25 di 34 nullità del contratto dissimulato, ovvero i requisiti per la revocatoria, non risentono in alcun modo degli effetti della trascrizione.
Vero è semmai che il tema toccato potrebbe riflettersi sull'interesse ad agire della banca: se, cioè, per effetto della disciplina della trascrizione, il risultato al quale mira l'appellante e per il quale è indispensabile l'intervento del giudice, ossia, in ultima analisi, la assoggettabilità dei due immobili a una esecuzione forzata individuale, fosse tout court resa impossibile, verrebbe meno l'interesse a coltivare le presenti azioni, perché il preteso provvedimento positivo del giudice non sarebbe più idoneo a soddisfare la parte attrice.
Così correttamente inquadrata la difesa, la si deve considerare infondata.
9.1.b.ii Non è stata prodotta la nota di trascrizione del decreto di omologazione, ma solo una ispezione nominativa della società , così che non si ha evidenza che i due CP_8 beni immobili de quibus siano stati correttamente indicati al momento di trascrivere l'atto giudiziale.
9.1.b.iii Quandanche si dia per presunta (o non contestata) la individuazione dei beni in sede di trascrizione, resta che, allo stato, non esistono, almeno da quanto emerga ex actis, acquirenti dei due beni dei quali qui si discute.
Proprio la giurisprudenza di legittimità che si è già avuto modo di esaminare ad altri fini, afferma inequivocabilmente che la proprietà dei beni resta in titolarità dell'imprenditore e il
Liquidatore è mandatario per la loro vendita: la trascrizione del decreto di omologazione non ha, di per sé sola, altro effetto, relativamente agli immobili de quibus, se non quello di far prevalere in futuro, nell'eventuale conflitto fra acquirente del bene dalla Liquidatela e terzo che vanti diritti su di esso (come, per l'appunto, potrebbe essere la banca appellante, ove, viste accolte le odierne domande, volesse agire esecutivamente su di essi), il primo a discapito del secondo.
L'interesse attuale della banca, quindi, sussiste;
e tanto più sussiste se si consideri anche che, per quanto noto, il concordato è in corso d'esecuzione e non se ne conosce l'andamento; sino a che non sia eseguito, potrebbe sempre essere revocato e, in tal caso, la trascrizione del decreto di omologazione perderebbe, in concreto, qualsiasi efficacia preclusiva.
9.1.b.iv Si può anche cambiare punto d'osservazione, assumendo quello della banca, e constatare che la conclusione alla fine è la solita.
pagina 26 di 34 La trascrizione della domanda di simulazione, ai sensi dell'art. 2652 n. 4) c.c. è intesa a prevalere sugli eventuali acquirenti di buona fede del bene, che abbiano trascritto il loro titolo posteriormente, ma cederebbe dinanzi a una loro trascrizione anteriore: ma nessuno ha comprato l'immobile di Via La Prata, men che meno effettuando una trascrizione del loro titolo prima del 28.12.2017.
La trascrizione della domanda revocatoria, a sua volta, è funzionale, ai sensi dell'art. 2652 n. 5) c.c., a prevalere sugli eventuali acquirenti a titolo oneroso e di buona fede, che abbiano trascritto in data posteriore, cedendo invece dinanzi a una loro trascrizione anteriore: ma anche qui non vi sono state alienazioni del predetto bene, né dell'altro, men che meno con trascrizione del titolo anteriore al 28.12.2017.
9.2 La domanda di simulazione va respinta.
Essa mira ad accertare, quale contratto dissimulato dalla compravendita, quello di donazione, che, d'altra parte, sarebbe nullo per difetto di forma necessaria (atto pubblico con testimoni).
Tuttavia, a prescindere dalla questione reputata dirimente dalla banca, ossia il reale pagamento di un prezzo, constata il collegio che non è stato neppure ipotizzato, né lo si può fare dato il contesto, che il trasferimento sia stato effettuato per spirito di liberalità, sì che mancherebbe, per poter configurare la donazione, la causa di essa.
Se, cioè, il trasferimento non sia stato effettuato, al di là delle apparenze (che sono quelle di una compravendita), dietro corrispettivo, si avrà una cessione a titolo gratuito, che, d'altra parte, non è per ciò solo una donazione. Gratuità e liberalità sono concetti che non coincidono perfettamente e automaticamente: il primo, per l'appunto, denota l'assenza di corrispettivo, mentre l'altro sorregge la disposizione quale frutto di “mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa” (Cass. sez. 2^ civ. 28.8.2008 n. 21781 rv 604650).
L'alienazione del bene fu posta in essere dai coniugi , che erano i soci della Parte_9 proprietaria ( essendone l'accomandataria) e che, dunque, ne Controparte_5 Pt_5 esprimevano la volontà, al deliberato scopo – questo è un dato pacifico e, comunque, autoevidente – di fornire all'altra loro società in difficoltà finanziaria (la ) un CP_8 bene che supportasse la domanda di concordato.
Nell'ipotesi in cui questa operazione non abbia avuto corrispettivo e sia dunque un atto a titolo gratuito, non per questo potrebbe essere qualificata come donazione, dal momento che,
pagina 27 di 34 almeno ad avviso del collegio, le ragioni economico patrimoniali sottese escludono e rinnegano lo spirito di liberalità: sarebbe un atto gratuito, ma posto in essere, se si assuma un punto di vista più elevato, a precisi scopi patrimoniali e per soddisfare determinati interessi delle medesime persone fisiche che incarnavano la volontà della società alienante.
Il massimo al quale, dunque, potrebbe mirare la banca è di far accertare che la compravendita dissimula un atto a titolo gratuito, ma non una donazione, con l'ulteriore conseguenza che nessuna nullità potrebbe essere dichiarata, perché l'atto dispositivo immobiliare gratuito, che non sia anche una donazione, può essere validamente stipulato per scrittura privata.
Inibita la declaratoria di nullità dell'atto dissimulato, la banca non ha interesse a una pronuncia di simulazione, perché resterebbe frustrato il fine per il quale la tutela giudiziale è stata chiesta, ossia la pronuncia di invalidità dell'alienazione, con retrocessione del bene al patrimonio dell'alienante: sì che ogni approfondimento, applicato il principio della ragione più liquida, è superfluo.
Si nota, per completezza, che l'interesse all'accertamento di un contratto dissimulato che, pur non donazione, fosse a titolo gratuito, potrebbe risorgere in tema di domanda revocatoria: ma, come si avrà modo di mostrare, ciò non accade in concreto.
9.3 Le domande revocatorie meritano invece accoglimento.
9.3.a Immobile di Via La Prata: compravendita del 21.5.2015
Il credito della banca, nella forma del credito eventuale, non è contestato ed è comunque documentato;
esso, del resto, è stato sostanzialmente riconosciuto anche in sede concordataria;
infine, esso è ormai (non più eventuale, ma) definitivamente accertato (decreto ingiuntivo non opposto n. 704/2018, docc. 51 e 52 banca).
Esso è sorto anteriormente al 21.5.2015, quand'anche si facesse riferimento alla data
(19.5.2015) di revoca degli affidamenti bancarî (ma in realtà il credito sarebbe da ancorare alla data del contratto di fideiussione).
Pertanto, tenendo ferma, per il momento, la veste apparente del negozio, quale atto a titolo oneroso, i requisiti per la revocatoria sono, sul piano oggettivo, l'eventus damni e, su quello soggettivo, la scientia damni.
pagina 28 di 34 Inoltre, deve tenersi conto dell'eccezione dell'appellata società , secondo la CP_8 quale la revocatoria non sarebbe ammissibile, ricorrendo l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c.
(pagamento di debito scaduto risultante dai bilanci).
I due requisiti sussistono, mentre l'eccezione è infondata.
9.3.a.i Il danno, ai fini dell'art. 2901 c.c., può consistere anche solo nella modificazione della consistenza del patrimonio del debitore, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (giurisprudenza di legittimità pacifica: cfr, fra tante,
Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv 668274-02).
È evidente che la liquidazione, da parte della debitrice di un proprio Controparte_5 bene immobile, ha proprio modificato la consistenza qualitativa del suo patrimonio, rendendo più difficoltoso e incerto il soddisfacimento del credito della banca;
tanto più se si consideri che gran parte del prezzo dichiarato (310mila euro) è stato regolato mediante cessione di un credito che la società vantava nei confronti di , CP_8 Controparte_6 Parte_10
e , sulla cui possibilità di recupero nulla si sa;
e per il resto (200mila euro) in
[...] Parte_5 dieci rate, che, secondo allegazione non contestata della parte attrice in primo grado (atto di citazione, pag. 18), non sono state versate.
L'onere della prova sulla persistente capienza del patrimonio, nonostante l'alienazione, spettava al debitore (Cass. sez. 3^ civ. ord.
9.10.2023 n. 28286 rv 669316-01) e non solo non è stata data, ma è confutata dalla prova contraria data dalla banca, che ha dimostrato che già il
19.5.2021 la aveva alienato ad altri ( ulteriori suoi Controparte_5 Organizzazione_8 cespiti immobiliari (doc. 46 banca).
9.3.a.ii L'eccezione ex art. 2901 co. 3^ c.c., assorbita in prime cure e riproposta dalla società nel costituirsi nel grado (pag. 18), è infondata sotto almeno due profili. CP_8
Essa è stata così introdotta in primo grado (comparsa di costituzione di 1^ grado, pag.
14):
I soci della , e , avevano maturato Controparte_8 Parte_5 Controparte_6 un debito nei confronti della stessa società di oltre 300.000,00 iscritti nel bilancio della stessa azienda sin dall'anno 2011. Gli stessi soggetti risultavano rispettivamente accomandataria la sig.ra e accomandante il sig. della società Pt_5 CP_6 [...] la quale era formalmente proprietaria dell'immobile posto in Controparte_13
Calenzano (FI), via di Prato n. 114. Allo scopo di adempiere al proprio obbligo e quindi
pagina 29 di 34 onorare il proprio debito (abbondantemente scaduto) nei confronti della società
[...]
i sigg.ri e utilizzarono la forma del trasferimento di un Controparte_8 Pt_5 CP_6 immobile appartenente alla società a loro facente capo, per la Controparte_5 restituzione di quanto dovuto.
Tuttavia:
(-) la venditrice ancorché ne fossero soci i coniugi , Controparte_5 Parte_9 era un soggetto distinto da loro, così che il debito scaduto che sarebbe stato pagato mediante l'alienazione del bene non sarebbe del debitore convenuto in revocatoria ( Controparte_5
, ma di soggetti terzi;
[...]
(-) l'alienazione del bene è avvenuta per un prezzo ampiamente superiore al preteso debito scaduto, così che non s'è esaurita tutta nel pagamento di esso.
9.3.a.iii La scientia damni deve consistere nella consapevolezza del nocumento, inteso quale diminuzione della garanzia generica (ossia danno potenziale) conseguente alla disposizione, senza necessità che il terzo fosse a conoscenza del credito specifico di cui si discute (Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825; Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv
662502-01).
È ovvio che tale condizione soggettiva sussisteva sia nella debitrice-venditrice
[...]
(la quale, fra l'altro, aveva due giorni prima venduto a terzi altro suo Controparte_5 compendio immobiliare), sia nel terzo-acquirente società , che, anzi, essendo in CP_8 sostanza impersonata nei medesimi soggetti fisici dei coniugi , conosceva Parte_9 senz'altro anche il credito stesso della banca.
9.3.b Immobile di Via del Fondaccio: atto di costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c. del 12.6.2015
Anche questo atto è, come il precedente, successivo al sorgere del credito.
La costituzione del vincolo è considerata, di norma, un atto a titolo gratuito (Cass. sez.
3^ civ. ord. 13.2.2020 n. 656728-02) e, nella presente fattispecie, non vi sono elementi per reputare il contrario, poiché i coniugi non hanno avuto alcuna contropartita che Parte_9 bilanci l'onere assunto.
I requisiti della revocatoria sono dunque i medesimi, tranne che l'elemento soggettivo deve sussistere nella sola parte debitrice (i coniugi).
pagina 30 di 34 Sul danno, richiamarti i principî già esposti, si constata che non v'è prova di una capienza residua del patrimonio di e;
e che il vincolo impresso al bene Pt_5 CP_6 immobile, di fatto, lo esclude dal patrimonio dei debitori, con corrispondente lesione della garanzia generica dovuta al ceto creditorio.
Sia che , poi, per quanto già ampiamente emerso, non potevano che Pt_5 CP_6 comprendere perfettamente le difficoltà ulteriori che, col loro atto, frapponevano al credito che la banca vantava contro di loro quali fideiussori della società . CP_8
10. Spese dei due gradi devono essere poste, secondo soccombenza, a carico solidale
(ricorrendo l'ipotesi dell'interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c.) di tutti gli appellati.
La liquidazione, viste le note spese della banca, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (da ridurre, però, alle minori somme esposte nelle note spese, che costituiscono il limite della domanda di refusione: Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv
626367), valore di causa pari al credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata avanzata
(507mila euro, scaglione entro i 520mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 1.688,00 fase 1, € 1.114,00 fase 2, € 4.975,50 fase 3 ed € 2.935,00 fase 4, in tutto € 10.694,50, oltre accessori di legge e rimborso di spese vive documentate per €
1.830,94;
2^ grado, esclusa la fase 3, non chiesta, né, comunque, svolta in concreto: € 2.523,68 fase 1, € 1.476,40 fase 2 ed € 4.196,35 fase 4, in tutto € 8.187,43, oltre accessori e rimborso di spese vive documentate per € 1.821,00.
Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 pagina 31 di 34 confronti di IN CONCORDATO PREVENTIVO, Controparte_1
LIQUIDATELA GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO Controparte_3 in persona del e
[...] Controparte_4 Parte_5
, entrambi sia in proprio, sia quali soci della cessata Controparte_6 CP_5 [...]
avverso la sentenza n. 393/2020 emessa dal Tribunale di Prato e Controparte_5 pubblicata il 24/08/2020, in sua totale riforma:
1.a) rigetta la domanda di simulazione relativa;
1.b) dichiara l'inefficacia nei confronti di ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c., dei seguenti atti:
(i) contratto di compravendita del 21.5.2015 stipulato per scrittura privata autenticata dal Notaio di Prato (rep. 356220 racc. 33712), registrato a Persona_1
Prato il 25.5.2015 (n. 4905), trascritto all Organizzazione_1
di Prato il 25.5.2015 (n. 3056 reg. part.), con il quale la società
[...] [...] ha trasferito alla società Controparte_13 [...]
il bene immobile costituito da porzione del Controparte_8 fabbricato in Comune di Calenzano, via Le Prata, facente parte della lottizzazione
“Le Prata” e precisamente l'unità immobiliare ad uso produttivo con accesso dal civico 114 della suddetta via, composto da un unico locale con servizio igienico con antibagno, al piano terra per una superficie di circa mq. 435, e da un locale ad uso ufficio oltre due servizi igienici con antibagno e spogliatoio, al piano primo, con annesso resede pertinenziale esclusivo, disposto su due lati, della superficie complessiva di circa mq. 775, ed ulteriore area pertinenziale adiacente, della superficie di circa mq.
1.112 ricadente in area di rispetto destinata a verde e viabilità; Confini: Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, salvo se altri;
Al Catasto Fabbricati del Comune di Calenzano, i beni CP_12 descritti risultano rappresentati nel foglio di mappa 69, con i seguenti dati: - p art. 1250 subalterno 12, categoria D/1, R.C. euro 5.696,00 (unità produttiva); - part. 1250, subalterno 503, area urbana di mq. 1112 (area pertinenziale);
(ii) atto di costituzione di vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. stipulato per atto pubblico rogato il 12.6.2015 dal Notaio di Prato Persona_1
(rep. 356302, racc. 33774), registrato a Prato il 15.6.2015 (n. 5629), trascritto all di Prato il 15.6.2015 (n. 3478 reg. Organizzazione_1 Organizzazione_1
pagina 32 di 34 part.), con il quale e hanno destinato a favore della Controparte_6 Parte_5 società il bene immobile in loro Controparte_8 comproprietà costituito da unità immobiliare facente parte di un più ampio fabbricato in Comune di Prato, via del Fondaccio n. 10/7 , e precisamente l'appartamento per civile abitazione disposto su due piani fuori terra, collegati mediante scala esterna esclusiva, composto da ingresso, cucina, servizio igienico, due ripostigli e piccolo resede esclusivo, al piano terreno, e da camera, disimpegno e due ripostigli, al piano primo;
vi si accede da corte frontale;
Confini: detta via, parti comuni per più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato il suddetto bene risulta rappres entato nel foglio di mappa 42, part. 388, subalterno
500, e part. 607, categoria A/4, classe 4, vani 4, R.C. euro 258,23;
1.c ordina al Conservatore dei RR.II. competente di annotare, con esonero di responsabilità al riguardo, la presente sentenza a margine dei due atti sopra menzionati;
1.d condanna IN CONCORDATO Controparte_1
PREVENTIVO, la Controparte_3 in persona del
[...] Controparte_4
e , entrambi sia in proprio, sia quali soci
[...] Parte_5 Controparte_6 della cessata tutti in solido fra loro, a rimborsare a CP_5 Controparte_5
e spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida Parte_1 in complessivi € 12.525,44, di cui € 1.830,94 per esborsi ed € 10.694,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna IN CONCORDATO Controparte_1
PREVENTIVO, la Controparte_3 in persona del
[...] Controparte_4 Pt_5
e , entrambi sia in proprio, sia quali soci della cessata
[...] Controparte_6 CP_5
tutti in solido fra loro, a rimborsare a e Controparte_5 Parte_1 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 10.008,43, di cui € 1.821,00 per esborsi ed € 8.187,43 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
pagina 33 di 34 Il Consigliere estensore Carlo Breggia Il Presidente Simonetta Afeltra
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Simonetta Afeltra Presidente
Carlo Breggia Consigliere Relatore
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1626/2020 promossa da:
(iscrizione R.I. Torino n. 00799960158), già Parte_1 [...]
rappresentata da (cf/PI: , già Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. ELENA RICCI ARMANI;
Parte_4
PARTE APPELLANTE nei confronti di C
CONCORDATO (cf: Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. STEFANO RUGGIERI;
P.IVA_2
Controparte_3 in persona del (cf:
[...] Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. DARIO MAGNI;
C.F._1
(cf: ), in proprio e quale socia accomandataria della Parte_5 C.F._2 cessata contumace;
Controparte_5
(cf: , in proprio e quale socio accomandante Controparte_6 C.F._3 della cessata contumace;
Controparte_5
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 393/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 24/08/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 34 In data 07/02/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, in accoglimento dell'appello proposto e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 393/2020, pubblicata il 24 agosto 2020, notificata il 31 agosto – 4 settembre 2020:
In primo luogo:
- in tesi, dichiarare la simulazione relativa , ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. di Prato del 21 maggio 2015, rep. 356220 racc. 33712, registrato a Prato il 25 Persona_1 maggio 2015, al n. 4905, trascritto all' di Prato in Organizzazione_1 data 25 maggio 2015 al n. 3056 reg. part., con il quale la società Controparte_7 ha trasferito alla società i seguenti
[...] Controparte_8 beni:
A) porzione del fabbricato in Comune di Calenzano, via Le Prata, facente parte della lottizzazione “Le Prata” e precisamente l'unità immobiliare ad uso produttivo con accesso dal civico 114 della suddetta via, composto da un unico locale con servizio igienico con antibagno, al piano terra per una superficie di circa mq. 435, e da un locale ad uso ufficio oltre due servizi igienici con antibagno e spogliatoio, al piano primo, con annesso resede pertinenziale esclusivo, disposto su due lati, della superficie complessiva di circa mq. 775, ed ulteriore area pertinenziale adiacente, della superficie di circa mq.
1.112 ricadente in area di rispetto destinata a verde e viabilità; Confini: Controparte_9 Controparte_10
, salvo se altri;
Al Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_11 Controparte_12
Calenzano, i beni descritti risultano rappresentati nel foglio di mappa 69, con i seguenti dati: - p art. 1250 subalterno 12, categoria D/1, R.C. euro 5.696,00 (unità produttiva); - part. 1250, subalterno 503, area urbana di mq. 1112 (area pertinenziale);
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita simulato e la nullità del contratto di donazione dissimulato, per difetto del requisito di forma;
- in ipotesi, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'attrice in primo grado, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. di Prato del 21 maggio 2015, rep. 356220 racc. Persona_1
33712, registrato a Prato il 25 maggio 2015, al n. 4905, trascritto all' Organizzazione_1
di Prato in data 25 maggio 2015 al n. 3056 reg. part., con il quale la
[...] società ha trasferito alla società Controparte_13 [...] bricato in Comune di Cal Controparte_8
Prata, facente parte della lottizzazione “Le Prata”, meglio descritta al precedente punto sub A);
In secondo luogo:
- revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. c., in quanto stipulato in pregiudizio del le ragioni dell'attrice in primo grado, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, l'atto di costituzione di vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. ai rogiti del Notaio dott. di Prato del 12 giugno 2 015, rep. 356302, racc. 33774, Persona_1
pagina 2 di 34 registrato a Prato il 15 giugno 2015 al n. 5629, trascritto all' Organizzazione_1
di Prato il 15 giugno 2015 al n. 3478 reg. part., con il quale i signori
[...] CP_6
e hanno destina to a favore della società
[...] Parte_5 Controparte_8
, allo scopo di consentirle di depositare una proposta di concordato preventivo,
[...] il seguente immobile di loro proprietà:
B) unità immobiliare facente parte di un più ampio fabbricato in Comune di Prato, via del Fondaccio n. 10/7 , e precisamente l'appartamento per civile abitazione disposto su due piani fuori terra, collegati mediante scala esterna esclusiva, composto da ingresso, cucina, servizio igienico, due ripostigli e piccolo resede esclusivo, al piano terreno, e da camera, disimpegno e due ripostigli, al piano primo;
vi si accede da corte frontale;
Confini: detta via, parti comuni per più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato il suddetto bene risulta rappres entato nel foglio di mappa 42, part. 388, subalterno 500, e part. 607, categoria A/4, classe 4, vani 4, R.C. euro 258,23.
Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato di procedere all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni dei due atti oggetto delle sopra precisate domande di simulazione e/o revocatoria.
- In ogni caso, con la condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte appellata concordato Controparte_8 preventivo:
La , riportandosi integralmente ai proprio atti di Controparte_8 causa e alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono riportate, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c..
[comparsa di costituzione] conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, Voglia respingere l'appello promosso dalla banca in quanto infondato in fatto e in diritto e per gli effetti confermare Parte_1 integralmente la sen pronunciata dal Tribunale di Prato in data 24 agosto 2020 e conseguentemente dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande rivolte alla Corte adita e conseguentemente ordinare alla competente Conservatoria dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2668 2 co. CC la cancellazione di tutte le domande proposte da parte attrice s chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con vittoria di spese.
Per la parte appellata Controparte_14
concordato preventivo:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Rigettare l'appello proposto da perché privo di fondamento e dunque Parte_1 confermare integralmente la s 393 / 2020 emessa dal Tribunale di Prato in data 24 agosto 2020, depositata in Cancelleria in pari data e per l'effetto: pagina 3 di 34 - dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva in capo al comparente Dott. CP_4 nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale della Procedura di Concordato Preventivo
[...] per le ragioni di cui alla narrativa;
Controparte_8
- dichiarare comunque inammissibili, ovvero improcedibili le domande proposte da parte attrice;
in ogni caso rigettare nel merito le domande proposte perché prive di fondamento in fatto ed in diritto;
per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2668, II comma c.c., ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali proposte da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e reiterate nel presente grado di appello, e precisamente: trascrizione di domanda di accertamento di simulazione eseguita presso l' di Prato in data 28/12/2017, Reg. Part. 9508, Reg. Gen. 15292; Organizzazione_1 trascrizione di domanda giudiziale di revoca atti eseguita presso l' di Organizzazione_1
Prato in data 28/12/2017, Reg. Part. 9509, Reg. Gen. 15293;
- con vittoria di compensi professionali e di tutte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 393/2020 pubblicata il 24/08/2020, ha così deciso:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del dott. in qualità di CP_4 liquidatore giudiziale del concordato preventivo della società Controparte_8
2) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da oggi Parte_6
Parte_1
3) ordina all' , Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
, esonerandola all'uopo da qualsiasi
[...] Organizzazione_4 responsabilità, di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2668, comma 2, c.c., alla cancellazione della trascrizione delle seguenti domande giudiziali: a) domanda di accertamento della simulazione relativa, trascritta in data 28.12.2017, Reg. Part. 9508, Reg.
Gen. 15292; b) domanda di revoca atti trascritta in data 28.12.2017, Reg. Part. 9509, Reg.
Gen. 15293;
4) condanna già a Parte_1 Parte_2 rifondere in favore del dott. le spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_4
13.494,50, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
5) condanna già a Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 34 rifondere in favore di in concordato preventivo Controparte_8 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.494,50, oltre al rimborso forfettario al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
1.1 La società (oggi ), con atto di citazione Parte_6 Parte_1 notificato il 24.11.2017, aveva convenuto i coniugi e , sia in Parte_5 Controparte_6 proprio, sia quali soci – rispettivamente accomandataria e accomandante – della oggi cessata
(di seguito anche , nonché la Controparte_13 Controparte_5 società in concordato preventivo (di seguito anche Controparte_8 società ), sia la Liquidatela del concordato di tale società, in persona del CP_8
Liquidatore e, CP_4
premesso che:
(-) era creditrice nei confronti della debitrice principale società , nonché CP_8 dei suoi fidejussori , e per € 507.946,32, dal Controparte_6 Parte_5 Controparte_5 momento che:
(=) società aveva intrattenuto rapporti bancarî con CP_8 Org_5
(poi ), aprendo un conto corrente di corrispondenza presso la filiale di Campi Controparte_15
Bisenzio in data 16.1.2003, a garanzia del quale (i.e., delle obbligazioni della correntista)
s'erano costituiti fidejussori , e sino a Controparte_6 Parte_5 Controparte_5 concorrenza di 500mila euro, aumentati a 700mila euro in data 29.6.2004;
(=) società aveva intrattenuto rapporti bancarî anche con CP_8 Org_6
Filiale di Prato per operazioni bancarie di qualsiasi tipo;
anche in questo caso
[...]
, e avevano prestato fideiussione sino a Controparte_6 Parte_5 Controparte_5
240mila euro, aumentati a 364mila euro il 14.7.2006;
(=) e si erano fuse il 28.12.2006, con Controparte_15 Org_6 decorrenza 1.1.2007, assumendo la denominazione sociale di e il Parte_1
12.6.2007 riconoscevano e confermavano alla nuova banca le fideiussioni già rilasciate, con un limite complessivo di € 1.064.000,00;
(=) la società a sua volta, aveva aperto due nuovi conti di CP_8 corrispondenza presso : nn. 1000 … 159 in data 22.10.2008 e n. 1000 … Parte_1
167 in data 5.11.2008;
(=) il 3.10.2012 aveva conferito a il ramo Parte_1 Parte_6
pagina 5 di 34 d'azienda nel quale era ricompreso il rapporto con la società ; CP_6
(=) il 19.5.2015 aveva pagato, a seguito di escussione in data Parte_6
6.5.2015 di garanzia bancaria a prima richiesta (a suo tempo rilasciata nel 2003 da
[...]
), € 25.823,00; CP_15
(=) il 19.5.2015 aveva comunicato alla debitrice e ai tre fideiussori la Parte_6 revoca immediata di ogni affidamento e aveva loro intimato il pagamento di quanto dovuto
(per saldi debitorî dei conti correnti e restituzione della garanzia a prima richiesta escussa), pari a complessivi € 507.976,32 (calcolati al 17.6.2015);
(-) il 21.5.2015 (scrittura privata autenticata dal Notaio trascritta il Persona_1
25.5.2015) aveva venduto alla società , per il prezzo di 510 Controparte_5 CP_8 euro (da corrispondere, per 310mila euro, mediante cessione di un credito di pari importo vantato dalla società verso e;
e, per 200mila euro, CP_8 Controparte_6 Parte_5 mediante consegna di dieci effetti cambiarî da 20mila euro l'uno scadenti ogni due mesi dal
30.6.2015 al 30.12.2016), un immobile (capannone produttivo di mq 435, con resede di mq
775) sito in Calenzano Via La Prata (facente parte della ); Organizzazione_7
(-) il 12.6.2015 (atto pubblico del Notaio trascritto il 15.6.2015) Persona_1 CP_6
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, avevano costituito, ai
[...] Parte_5 sensi dell'art. 2645 ter c.c., a favore della società e per consentirle di depositare CP_8 istanza di concordato preventivo, un vincolo di destinazione sull'immobile di loro proprietà
(appartamento per civile abitazione) incluso nel fabbricato sito in Prato Via del Fondaccio
10/7;
(-) il 29.6.2015 la società aveva presentato al Tribunale di Prato istanza di CP_6 concordato preventivo, corredato in data 30.11.2015 della proposta, del piano e di quant'altro di rito;
(-) il Tribunale di Prato, con decreto del 2/9.3.2016 aveva dichiarato aperta la procedura, nominando il G.D. e il Commissario;
(-) il 1.6.2016 aveva precisato il proprio credito in e 507.976,32 in Parte_6 chirografo;
(-) l'adunanza dei creditori, con voto contrario di , aveva espresso parere Parte_6 favorevole a maggioranza dei crediti ammessi (71,549%) e il Tribunale di Prato aveva omologato il concordato, nonostante l'opposizione di come da decreto di Parte_6
pagina 6 di 34 omologazione del 19.10.2016; deducendo che:
(-) la banca, pur assoggettata al concordato del debitore principale, manteneva inalterate le sue ragioni verso i garanti per il recupero integrale del proprio credito, le cui possibilità di soddisfacimento erano state gravemente lese da e Controparte_6 Parte_5 [...] con i due atti (alienazione del capannone di alla società Controparte_5 CP_5
e vincolo ex art. 2645 ter c.c. impresso all'abitazione dai coniugi CP_8 Parte_7 in favore della società ); CP_8
(-) la compravendita, peraltro, era:
(=) in tesi, relativamente simulata, poiché, non essendo in realtà corso alcun prezzo, dissimulava una donazione nulla per difetto di forma;
(=) in ipotesi, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
(-) la costituzione del vincolo, a sua volta, era revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.- aveva concluso proponendo le medesime domande qui reiterate, come in epigrafe trascritte.
1.2 La società si era costituita per resistere, contestando l'ammissibilità delle CP_6 domande, ormai precluse dall'omologazione del concordato preventivo;
e, in ogni caso, la loro infondatezza, sia perché, ai fini dell'art. 2649 c.c., la trascrizione dell'omologazione era anteriore alla trascrizione delle domande avversarie, sia perché, per la vendita, ricorreva l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c., sia perché non era vero che essa fosse simulata;
sia perché, con riguardo alle revocatorie, non sussistevano gli elementi necessari.
1.3 Anche La Liquidatela, in persona del Liquidatore si era costituita, per CP_4 eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo alcun ruolo negli atti impugnati;
e, in via subordinata, per difendersi in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli esposti dalla società . CP_8
1.4 Gli altri convenuti erano restati contumaci.
1.5 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha così giustificato la sua decisione:
1.5.a Era, innanzitutto, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Liquidatore. pagina 7 di 34 Infatti, premesso che i negozi impugnati non erano «[…] meri atti distinti dotati di una loro autonoma efficacia rispetto al concordato […]» (sent., pag. 6), perché i beni immobili che ne erano oggetto erano confluiti nel patrimonio di società , contribuendo a CP_6 formarne l'attivo concordatario, si doveva negare che, come dedotto dall'attrice, il Liquidatore fosse un litisconsorte necessario, la cui presenza in giudizio era indispensabile per rendergli opponibile l'eventuale accoglimento delle domande.
A tal fine, effettuato un excursus della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha dato rilievo alla circostanza che nessuna domanda di condanna era stata proposta, così che, in definitiva, la presenza del Liquidatore non aveva alcuna giustificazione.
1.5.b Le domande nei confronti degli altri convenuti erano inammissibili per una ragione diversa.
Ad avviso del primo giudice, infatti, il principio secondo il quale i creditori anteriori alla pubblicazione nel R.I. della domanda concordataria, rimanevano liberi di far valere in un autonomo giudizio le loro ragioni contro i debitori, doveva essere contemperato con quello di obbligatorietà del concordato, «[…] da cui discende per tutti i creditori anteriori, in mancanza di un'opposizione al decreto di omologa, l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti compiuti prima della proposizione della domanda di concordato […]» (sent., pag. 9).
Effettuata anche qui una ricognizione della giurisprudenza di legittimità, il primo giudice ha osservato che, in definitiva: «[…] la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile, essendo preclusa la possibilità, per il creditore concorsuale che sia anche creditore particolare dei garanti della parte ammessa al concordato, dopo l'omologazione concordato preventivo e in assenza di qualsiasi impugnazione del relativo decreto da parte del creditore dissenziente, promuovere – a tutela della garanzia patrimoniale generica per un credito preesistente alla procedura di concordato preventivo - azioni contro un atto di disposizione di beni che fanno parte dell'attivo di un concordato preventivo omologato di una società di capitali, per effetto della cessione operata da soggetti terzi, debitori anche di colui che agisce in via ordinaria.
2.10 Ciò vale sia per quanto concerne l'azione revocatoria proposta da parte attrice che per l'azione di simulazione relativa intentata da quest'ultima, in quanto entrambe le domande sono volte a ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi per cui è causa, comportando una modificazione, in termini di effetti, del patrimonio del soggetto nei pagina 8 di 34 cui confronti sono esperite, preclusa per le motivazioni sopra espresse. […]» (sent., pag. 11).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche appellante), già , ha convenuto in giudizio, innanzi questa Parte_6
Corte di Appello, la . IN CONCORDATO Controparte_1
PREVENTIVO, GIUDIZIALE DEL CONCORDATO Controparte_4
PREVENTIVO DELLA NUOVA , in proprio e quale Controparte_8 Parte_5 socia della società e in proprio e quale socio Controparte_5 Controparte_6 acc. DELLA (di seguito anche appellati), proponendo Controparte_5 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “INFONDATEZZA DELLA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
PASSIVA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE E DELLA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLA
REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE”
Sotto tale titolo, si contesta la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Liquidatela e accolta dal Tribunale.
L'appellante deduce che il primo giudice ha del tutto omesso di considerare che, le domande da lei proposte (nullità della alienazione in quanto costituente una donazione nulla per difetto di forma dissimulata da compravendita;
ovvero sua declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.; e revocatoria della costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.), se accolte, avrebbero effetti importanti per il Liquidatore, in quanto mandatario della vendita dei beni immobili de quibus.
2.2 “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO
L'INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI REVOCATORIA.”
L'appellante si duole anche della inammissibilità delle sue domande revocatorie dichiarata dal Tribunale.
Il primo giudice, secondo la banca, avrebbe applicato principî giurisprudenziali enucleati per altre fattispecie, non considerando, in particolare, che nel caso presente gli atti impugnati non facevano parte del concordato, nel senso che non erano contenuti nella sua domanda;
ma erano stati posti in essere in data anteriore e in via autonoma da esso, pur riflettendovisi, nei loro effetti: «[…] Il presente giudizio ha ad oggetto una compravendita del 21 maggio 2015 e un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 12 giugno 2015, posti in essere prima ed al di
pagina 9 di 34 fuori della domanda di concordato, presentata il 30 novembre 2015. Dunque, nel caso di specie non si è in presenza di una cessione di beni di un terzo contenuta nella domanda di concordato e funzionale ad attuarne le finalità, ma di due atti notarili, definitivi, anteriori alla domanda, che hanno effetti pregiudizievoli per i creditori dei disponenti a prescindere dalla successiva omologazione del concordato. Si tratta pertanto di due atti formalmente distinti dalla proposta concordataria, con una loro autonoma efficacia rispetto alla procedura concorsuale e, soprattutto, con una loro autonoma idoneità ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori dei disponenti, sì che gli stessi devono ritenersi soggetti agli ordinari rimedi impugnatori. […]» (appello, pag. 15).
La banca, pertanto, vistasi respinta l'opposizione all'omologa del concordato, non aveva altro strumento, per reagire al pregiudizio subito dagli atti, se non quello di proporre le presenti azioni.
Era poi sbagliato reputare che il passaggio in giudicato del decreto di omologa
(determinatosi al momento in cui il rigetto della opposizione era divenuto irrevocabile) impedisse ai creditori anteriori l'esperimento delle azioni a tutela del proprio credito: «[…]
Anche questo argomento risulta testualmente smentito proprio dall'effetto esdebitatorio del concordato, che l'art. 184 L.F. circoscrive ai soli creditori sociali (Cass., 15699/2011), lasciando invece impregiudicati i loro diritti ed azioni contro i fideiussori, i coobbligati e gli obbligati in via di regresso. Nel consegue che i creditori personali di un coobbligato o di un fideiussore, così come possono agire sui beni personali dei medesimi per l'integrale soddisfacimento del proprio credito, possono anche agire in revocatoria nei loro confronti, per veder dichiarata l'inefficacia degli atti dispositivi che pregiudicano le proprie ragioni di credito, anche ove l'atto sia stato posto in essere nei confronti del debitore concordatario.
[…]» (appello, pag. 18).
2.3 “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO
L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SIMULAZIONE.”
Il primo giudice aveva indistintamente esteso la motivazione sulla inammissibilità delle domande revocatorie a quella di simulazione relativa, con ciò incorrendo, ad avviso dell'appellante, in un autonomo errore.
Infatti, l'effetto – espressamente richiesto - della simulazione relativa era la nullità della dissimulata donazione, della quale mancava la forma ad substantiam; ossia, in sostanza, la pagina 10 di 34 retrocessione del bene nel patrimonio dell'alienante debitrice della Controparte_5 banca.
2.4 L'appello prosegue dunque riproponendo tutte le proprie originarie domande, il cui esame di merito è stato, a suo avviso erroneamente, omesso dal primo giudice (appello, da pag. 21 in poi).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il 28.3.2022
[...]
Controparte_16 si è costituito, per resistere.
[...]
A tal fine, ha:
3.1 dapprima sostenuto, condiviso e rafforzato la motivazione del Tribunale, che ha accolto la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva;
3.2 in ogni caso, reiterato le proprie difese, in punto di:
(=) inammissibilità delle domande, come già stabilito in prime cure;
(=) infondatezza di esse.
4. L'8.4.2022 di è costituita anche . IN Controparte_1
CONCORDATO PREVENTIVO, contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha riproposto, comunque, ogni propria difesa ed eccezione di primo grado.
5. e , in proprio e quali soci della società Parte_5 Controparte_6 [...]
invece, non si sono costituiti, pur se ritualmente citati, così che Controparte_5 vengono dichiarati contumaci.
pagina 11 di 34 6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 07/02/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, per quanto di ragione, fondato, nei termini che seguono.
7. Il primo motivo di appello è fondato.
7.1 Innanzitutto, il Tribunale non ha tenuto nel debito conto che, come la banca attrice ebbe modo di precisare nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (del che prese atto la
Liquidatela nella sua 2^ memoria), la citazione della Liquidatore non è avvenuta al fine di proporre nei suoi confronti una qualche specifica domanda, ma affinché la eventuale pronuncia di merito (favorevole) gli fosse opponibile, nella veste di mandatario per la vendita dei beni immobili che sono oggetto delle due azioni (nullità/revocatoria e revocatoria).
Pertanto, la parte di motivazione spesa per negare la qualità di litisconsorte necessario al
Liquidatore ha qui scarso rilievo, perché la questione da dirimere non è se la sua presenza in causa sia indispensabile per una pronuncia (di nullità o di inefficacia ex art. 2901 c.c.) utiliter data; ma se essa, pur non necessaria, sia concorrente con quella dell'imprenditore in concordato, il quale, senza dubbio alcuno – qui da nessuno manifestato – continua ad avere la piena e principale legittimazione a contraddire sulle azioni svolte.
7.2 Il Tribunale, poi, ha certo ragione nel richiamare il seguente principio di diritto
(sent., § 1.3.3):
“In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale;
ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano
pagina 12 di 34 intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore” (di recente, Cass. Civ. n. 33422/2019; cfr. anche Cass.
23520/2019: “In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo
l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta”.
Il Liquidatore, infatti, quando nominato ai sensi e per i fini dell'art. 182 l.f., ha una legittimazione processuale «[…] circoscritta al perimetro delle prerogative — liquidatorie e distributive - del liquidatore […]», la quale, dunque, non è integrata sol perché «[…] la controversia abbia ad oggetto l'accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, idonee — l'uno e l'altra - ad influire sul riparto destinato a far seguito alle operazioni liquidatorie […]» (Cass. 17606/2019, in motivazione).
Ma il principio, per l'appunto, vale se e in quanto la controversia sia incentrata sull'accertamento di un credito dell'imprenditore in concordato ovvero sul suo pagamento, questioni che si riflettono sulle operazioni di riparto, ma non le impediscono: quale che sia l'esito di quelle liti, il Liquidatore non avrà alcun ostacolo a liquidare il patrimonio dell'imprenditore nei termini inseriti nel piano omologato, avendo, quale unica conseguenza
(per così dire, contingente) una diversa ripartizione.
Qui, al contrario, siamo dinanzi ad azioni proposte da un creditore (di terzi, fideiussori dell'imprenditore in concordato;
nonché anche dell'imprenditore stesso) che, se accolte, inciderebbero sulla composizione del patrimonio da liquidare: sia che la compravendita sia dichiarata dissimulare una donazione nulla, sia che essa sia meramente dichiarata, al pari dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., inefficace ex art. 2901 c.c., si avrà che i due beni immobili oggetto dei negozi impugnati, saranno sottratti dal patrimonio affidato al
Liquidatore per la liquidazione, il che costituirebbe non già una mera interferenza sulle operazioni di riparto e distribuzione, ma, a monte, una macroscopica modificazione delle prerogative liquidatorie del Liquidatore: non potrebbe egli subire lesione più manifesta da pagina 13 di 34 quella di vedersi inibita la liquidazione di due beni specifici inseriti nel piano concordatario, che diverrebbero oggetto di una espropriazione forzata da parte di un soggetto creditore di soggetti terzi (i fideiussori: perché qui la banca agisce a tutela del credito verso i fideiussori, ai quali ascrive di avere depauperato il loro patrimonio).
Se i beni immobili de quibus fossero espropriati a favore della creditrice dei fideiussori, vi sarebbe senz'altro una lesione della posizione della cessionaria di essi, ossia della società
, che di quei beni è divenuta titolare e li ha inseriti nel piano concordatario;
ma CP_8 vi sarebbe – e riesce difficile negarlo – una concorrente lesione del Liquidatore, che perderebbe la possibilità di liquidare quei due beni a lui demandati (quale mandatario per la vendita).
Sicché, il Liquidatore non è un litisconsorte necessario, perché l'eventuale sentenza di revocatoria e di nullità sarebbe comunque utilmente emessa, ai fini dell'art. 102 c.p.c., anche fra le sole parti alienante e alienataria;
ma, pur solo in via facoltativa, ha legittimazione a partecipare al giudizio, affinché possa, se del caso, interloquire a difesa delle sue prerogative di disporre di quegli stessi beni in sede liquidatoria. Corrispondente è l'interesse, che nessuno può negare, della banca attrice, per come essa l'ha infine correttamente enunciato: poter in seguito opporre al Liquidatore l'inefficacia (o ex art. 2901 c.c. o per la nullità) degli atti dispositivi.
Se fosse vero che il Liquidatore non può stare in questo giudizio e, dunque, ne deve essere – come ha fatto il primo giudice - escluso, si dovrebbe, per essere conseguenti, affermare che, ove la banca veda accolte le odierne domande e, grazie a esse, si appresti all'espropriazione forzata dei beni immobili de quibus per recuperare il proprio credito nei confronti dei coniugi e della loro società il Liquidatore non Parte_8 Controparte_5 potrà in alcun modo impedire che quei due beni vengano sottratti al suo mandato a vendere contenuto nel piano concordatario.
Al contrario, il collegio ritiene che, in quel caso, egli potrebbe esperire opposizione di terzo ordinaria, perché l'inefficacia degli atti che hanno permesso l'inserimento dei beni immobili nel piano concordatario, lederebbe i propri diritti, che, beninteso, non sono quelli dominicali sulle res, ma quelli di disporne quale oggetto di quella vendita e liquidazione che, per l'appunto, costituisce oggetto del mandato ricevuto con la nomina a Liquidatore.
Se, insomma, il Liquidatore, come la stessa S.C. insegna e il Tribunale riconosce, è in sostanza (o comunque si atteggia a) mandatario dei creditori per la liquidazione di un ben pagina 14 di 34 determinato patrimonio, che quei beni include, è un suo diritto quello di poter alienare il bene, (non perché proprietario di esso, ma) perché incaricato di venderlo e, dunque, la sottrazione del bene dal patrimonio concordatario lede la sua posizione;
e, del resto, qualsiasi atto occorrente per eseguire il mandato è compreso in esso, secondo la regola generale dell'art. 1708 co. 1^ c.c., sì che competerebbe (anche) al Liquidatore, a fini di conservazione del patrimonio concordatario, opporsi a qualsiasi iniziativa intesa a sottrarne beni.
7.3 La difesa della Liquidatela, nel costituirsi nel grado, ha riconosciuto, per giustificare la propria difesa in prime cure, che era sua facoltà intervenire nel giudizio, come, del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità menzionata, ammette: «[…] (ed Parte_6 oggi l'incorporante società non avrebbe quindi dovuto convenire in Parte_1 giudizio il Liquidatore Giudiziale nelle azioni da questa promosse;
rimanendo comunque salva la facoltà (ma non la necessità) del liquidatore giudiziale di spiegare un intervento nella causa. Per tali ragioni, totalmente incomprensibile appare l'affermazione dell'appellante secondo cui la costituzione in giudizio del Liquidatore Giudiziale sarebbe stata addirittura “superflua”. Così non è, atteso il tenore degli atti notificati nei riguardi del comparente. […]» (comparsa di costituzione di 2^ grado, pag. 15).
Se, certo, è ovvio che la facoltà di costituirsi e difendersi era più che giustificata dalla citazione avversaria, l'argomento speso dalla Liquidatela è per lei controproducente per due motivi.
7.3.a Innanzitutto, l'esistenza della legittimazione a intervenire implica, per converso, quella di esser convenuta quale litisconsorte facoltativo: si tratta di un punto di vista diverso del fenomeno che s'è già ampiamente tratteggiato, per il quale l'esclusione di un litisconsorzio necessario non implica tout court l'inesistenza di un litisconsorzio facoltativo.
7.3.b In secondo luogo, la difesa della Liquidatela, in entrambi i gradi, è andata ben oltre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ma s'è estesa all'inammissibilità delle domande sotto il medesimo profilo sostenuto dalla società , recepito dal CP_8
Tribunale; e al merito stretto delle pretese della banca: comportamento incompatibile con la posizione di chi s'affermi estraneo alla controversia, e che, anzi, tradisce il forte interesse che la Liquidatela ha, sia pure non identificabile con quello dell'imprenditore in concordato e con esso meramente concorrente, a contrastare i diritti della parte attrice e non semplicemente a reagire a una indebita chiamata in un processo a sé estraneo.
pagina 15 di 34 7.4 Altro argomento addotto dalla Liquidatela è specificatamente diretto a contrastare l'argomento della banca secondo il quale, pur non essendovi domande dirette contro il
Liquidatore, nondimeno v'è l'esigenza che la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti.
Scrive la difesa appellata: «[…] L'appellante tenta di giustificare la propria tesi contraria adducendo la necessità di ottenere una sentenza idonea a “fare stato” anche nei confronti della Procedura di Concordato Preventivo Tale Controparte_8 assunto non è tuttavia comprensibile, posto che un'ipotetica sentenza di accoglimento non potrebbe comunque fare stato, nel senso di cui all'art. 2909 c.c., verso il soggetto che non è parte in causa e che non è legittimato a contraddire. Né si vede come un ipotetico giudicato favorevole potrebbe esplicare un'efficacia anche solo “riflessa” nei riguardi della Procedura concordataria. Se invece l'intento dell'appellante era quello di rendere opponibile anche alla massa dei creditori concordatari un'ipotetica sentenza a lei favorevole, è appena il caso di osservare che l'opponibilità ai terzi di una pronuncia di mero accertamento, ovvero costitutiva, è un effetto che semmai discende, vertendosi in materia di diritti su beni immobili, dal regime giuridico delle trascrizioni. […]» (c0mparsa di costituzione, pagg. 13-
14).
Per
contro
:
7.4.a La prima osservazione è, di per sé, contraddittoria: proprio per poter opporre al
Liquidatore e al ceto creditorio del quale è mandatario il giudicato sostanziale che dovesse qui scaturire è imprescindibile che questi partecipi al processo, altrimenti essendo impossibile quell'effetto.
Quanto alla capacità di contraddire del Liquidatore, s'è già motivato, a tacere che, in astratto, egli stesso reputa possibile un intervento;
e, in concreto, ha diffusamente contestato le avverse domande, anche nel merito.
7.4.b La seconda osservazione non attiene alla legittimazione passiva del Liquidatore, ma, semmai, all'utilità conseguibile dalla banca con l'azione esperita, così che va qui tralasciata, salvo il suo esame al momento opportuno (infra, § 9.1).
8. Il secondo e il terzo motivo, che possono, per connessione, essere esaminati assieme, sono fondati.
8.1 Compravendita del 21.5.2015: immobile industriale di Via La Prata
pagina 16 di 34
8.1.a Domanda di simulazione
La domanda di simulazione relativa è intesa a ottenere, quale scopo finale, la declaratoria di nullità dell'atto di alienazione: secondo la banca, infatti, la compravendita dissimula una donazione, che, però, è nulla per difetto di forma.
La nullità dell'alienazione, se affermata, determinerebbe che l'immobile solo apparentemente (e, comunque, in modo irrimediabilmente inefficace) è uscito dal patrimonio della società questo radicale vizio genetico è deducibile dall'interessato al Controparte_5 di fuori della procedura concorsuale e a prescindere da essa, non spiegando il Tribunale, che si limita a estendere gli argomenti spesi in tema di revocatoria a questa diversa fattispecie, da cosa deriverebbe l'inammissibilità della pretesa della banca.
La inefficacia che discende dalla nullità di un atto dispositivo non si identifica certo, né può dirsi equivalente, alla sua inefficacia ex art. 2901 c.c., perché nel primo caso essa è la conseguenza di un vizio dell'atto che è insanabile e vale erga omnes, mentre nel secondo solo di una lesione particolare della posizione del singolo creditore.
Se, insomma, l'atto di disposizione è nullo, il suo oggetto (bene) non è mai stato alienato e non potrà certo essere la vicenda concordataria a fungere da sanatoria, sì che la motivazione del Tribunale non può in alcun modo valere.
8.1.b Domanda revocatoria
La compravendita è precedente alla presentazione dell'istanza di concordato in bianco
(29.6.2015) e, dunque, al deposito del piano concordatario (30.11.2015).
Premette, il collegio, che, relativamente alla procedura concordataria, si dispone, essenzialmente per produzione della banca, dei soli seguenti atti: i decreti del Tribunale di ammissione e di omologazione del concordato, il piano concordatario (con una sua integrazione) e una relazione ex art. 172 l.f. del Commissario giudiziale (rispettivamente, docc.
35, 39, 33, 34 e 37 banca); non si dispone, invece, del ricorso ex art. 161 l.f.-
Nel piano concordatario (doc. 33 banca), l'immobile è indicato – per il valore di 510mila euro (pari al prezzo pattuito nella compravendita) - come parte integrante del patrimonio della società , senza alcuna menzione dell'atto di provenienza. CP_8
8.1.b.i Ha dunque ragione l'appellante laddove fa rimarcare che l'acquisizione del bene non costituisce operazione inserita nel concordato, ma negozio giuridico già anteriormente stipulato ed eseguito: la circostanza che l'alienazione fosse funzionale al concordato pagina 17 di 34 preventivo è tanto ovvia (le persone fisiche dietro le due società erano le medesime e quel bene costituisce un cespite ictu oculi significativo, se non decisivo, per l'istanza ex art. 161 l.f., come si ricava anche dai decreti di ammissione e di omologazione del Tribunale di Prato), quanto, ai presenti fini, di mero fatto, con ciò volendosi rimarcare che il negozio col quale l'imprenditore se lo era procurato non costituiva parte del piano stesso, ma era un dato di partenza oggettivo e presupposto, così come lo erano tutte le altre poste attive e passive che descrivevano, nel piano, la situazione del richiedente.
Se, d'altra parte, il contratto di compravendita è non solo anteriore cronologicamente al piano concordatario, ma da esso altresì autonomo sul piano giuridico, non è possibile opporre alla banca, quale creditrice del terzo cedente il capannone ( , la Controparte_5 irrevocabilità dell'omologa del piano concordatario della cessionaria ( ), ove il CP_8 bene figurava, quale ostacolo alla tutela delle sue ragioni contro la società Controparte_5
[...]
La soggezione della banca al concordato (per come, irrevocabilmente, omologato), infatti, vale nei limiti in cui essa sia considerata creditrice della società , perché CP_8 ogni sua ragione contro di essa è assorbita dalla sede concorsuale.
Tuttavia, quale creditrice di terzi rispetto al concordato, non può incontrare limiti: ed è in veste di creditrice di , e che la banca ha agito, perché è la Pt_5 CP_6 Controparte_5 depauperazione dei loro patrimoni (e non quella della società ) che essa deduce a CP_6 fondamento delle azioni promosse.
Avrebbe potuto incontrare limiti, per l'appunto, se la compravendita o, comunque,
l'acquisizione dell'immobile, fosse stata inserita nel piano, quale specifica operazione economica giuridica funzionale a esso, ma ciò non è.
8.1.b.ii La giurisprudenza di legittimità fatta propria dal Tribunale non si attaglia alla fattispecie.
In particolare, è espresso il principio secondo il quale: «Non è ammissibile, a tutela della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore per un credito preesistente alla procedura di concordato preventivo, l'azione revocatoria ordinaria contro un atto di disposizione di un bene che fa parte dell'attivo del concordato di una società di capitali per essere stato ceduto in garanzia del concordato stesso dai terzi debitori dell'attore in revocatoria e, pertanto, contro un atto posto in essere - su autorizzazione del giudice delegato - dal procuratore speciale dei proprietari debitori, intervenuto anche quale pagina 18 di 34 commissario giudiziale nell'interesse della società e dei creditori della stessa, attesa la funzionalità del negozio all'attuazione del concordato preventivo, omologato con sentenza passata in giudicato.» (Cass. sez. 3^ civ.
3.8.2012 n. 13944).
Spiega in motivazione la S.C., per quanto qui interessi:
5. La giurisprudenza della Corte di legittimità, da tempo, ha equiparato la cessione, nel concordato, dei beni di un terzo alla cessione, nel concordato, dei beni dell'imprenditore insolvente. Infatti, si è affermato che, «qualora la proposta di concordato preventivo dell'imprenditore insolvente offra, a garanzia dei creditori, anche la cessione dei beni di un terzo non debitore, tale cessione va equiparata, tanto sul piano sostanziale che su quello processuale, alla cessione dei beni dello stesso debitore, prevista dall'art. 160 legge fallimentare quale condizione del concordato, essendo entrambe validamente ed efficacemente dirette a realizzare le finalità proprie di detta procedura concorsuale e, quindi, rimane a questa vincolata e soggetta alle sue regole. Pertanto in ordine ai beni ceduti dal terzo non debitore, il Commissario liquidatore ha gli stessi poteri di disposizione che gli competono sui beni ceduti dal debitore ammesso al concordato, mentre in relazione alla cessione medesima sono irrilevanti i motivi che abbiano determinato l'intervento del terzo, ove questi motivi non si siano tradotti in patti e clausole del concordato stesso.>> (Nella specie, allora esaminata, l'imprenditore insolvente era una società di capitali, il terzo cedente un socio ed amministratore della società, Cass. 11 maggio 1978, n. 2295).
Tuttavia, l'alienazione dell'immobile dal terzo non debitore (tale essendo, ai fini della procedura concorsuale, la all'imprenditore debitore (società Controparte_5 CP_8
) non fa parte del concordato;
non è, dunque, una cessione, nel concordato, dei beni di un
[...] terzo; ma è un atto autonomo e indipendente, come lo sono, a questi fini, tutti quegli atti che hanno dato alla società la titolarità di tutti gli altri cespiti indicati nel piano CP_8 quale facenti parte del proprio attivo.
In altre parole, l'acquisizione del bene non è passata all'interno della procedura concorsuale, ma all'esterno di essa, con la conseguenza che la fattispecie presente è, su un punto qualificante, difforme da quella alla quale il principio di diritto menzionato dal primo giudice si applica (lo si può constatare anche esaminando gli altri arresti citati: Cass. sez. 1^ civ.
3.10.1988 n. 5327; Cass. sez. 3^ civ. 17.10.2019 n. 26299).
Né altri elementi utili si traggono dalla relazione ex art. 172 l.f. del Commissario (doc. 37, citato): se ne ricava conferma che il concordato è liquidatorio e che, a tal fine, assumono pagina 19 di 34 rilevanza, quali asset economicamente importanti, il capannone e anche, quale apporto di finanza esterna, l'appartamento oggetto di vincolo ex art. 2645 ter c.c.- Resta però fermo che i beni costituiscono attività presupposte e già acquisite a favore della prima e al CP_8 di fuori del ricorso per concordato;
e che, dunque, i relativi titoli di acquisto o di disponibilità
(i.e. gli atti qui impugnati ex art. 2901 c.c.) sono estranei alla procedura. Il nesso funzionale fra gli atti dispositivi e la procedura di concordato, dunque, è di mero fatto e non di diritto.
8.1.b.iii La concezione processualistica del concordato preventivo, che il Tribunale mutua dalla giurisprudenza di legittimità e fa propria (sent., § 2.7), non ha attinenza con la vicenda esaminata.
Pare alla Corte che il primo giudice abbia tratto le sue considerazioni, oltre che dai precedenti espressamente indicati (Cass. Civ. n. 460/1984; n. 2655/1980; n. 4757/1979; n.
415/1977), dalla già rammentata Cass. 26299/2019, ove, al § 3.3, si legge, in sostanza, quanto riportato dal Tribunale di Prato:
Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo condivisa la concezione processualistica del concordato fallimentare e di quello preventivo (ex plurimis, Sez. 1,
Sentenza n. 460 del 19/01/1984, Rv. 432695 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 23/04/1980,
Rv. 406403 01; Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 13/09/1979, Rv. 401341 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4159 del 29/09/1977, Rv. 387806 - 01).
In virtù di tale concezione, la sentenza di omologazione del concordato si sovrappone agli accordi delle parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto ed in essa restano assorbiti, obbligando tutti i potenziali soggetti del rapporto concorsuale, anche rimasti estranei alla relativa pronuncia, in virtù dell'efficacia erga omnes che la caratterizza (art.
184 L. Fall., comma 1, primo periodo).
Ne consegue che l'efficacia della sentenza di omologazione del concordato vincola i creditori del soggetto ammesso al concordato, a nulla rilevando che questi fossero, per avventura, anche creditori dei terzi che abbiano assunto obblighi nei confronti del concordato stesso.
Pertanto se l'atto di un terzo sia lesivo degli interessi del creditore concordatario od anche d'un terzo, e questi sia per avventura anche creditore del disponente, egli non può - in linea di principio esercitare autonomamente l'azione revocatoria, perchè la rimozione degli effetti della sentenza di omologazione è affidata dalla legge a mezzi tassativi di
pagina 20 di 34 impugnazione nei riguardi di alcuni terzi, e non ne possono essere aggirati gli effetti attraverso l'esperimento autonomo d'una azione revocatoria.
E nel caso di specie un mezzo tassativo di impugnazione esisteva, ed era rappresentato per l'appunto dall'opposizione di cui all'art. 180 L. Fall., norma che attribuisce il potere di opposizione ai creditori ed a "qualsiasi interessato": formula che ovviamente non si può considerare un'inutile ripetizione della prima qualifica.
Pertanto il creditore della società ammessa al concordato, quando sia nello stesso tempo anche creditore di un terzo il quale a qualunque titolo abbia assunto obblighi nei confronti della procedura, non può esperire in via autonoma l'azione revocatoria nei confronti del suddetto terzo, ma ha l'onere di impugnare la sentenza di omologa del concordato preventivo (così Sez. 1, Sentenza n. 5327 del 03/10/1988, Rv. 459981 - 01, cui si deve altresì la ricostruzione dogmatica appena riassunta;
nella motivazione di tale sentenza, inoltre, si afferma che "la dichiarazione (del terzo che cede beni al concordato) in sè per sè, non ha la minima attitudine a pregiudicare i loro creditori, ex art. 2901 c.c., perchè
(è) priva di qualsiasi efficacia al di fuori della omologazione del concordato, contenuta nella sentenza, la quale soltanto è l'atto pregiudizievole").
Tuttavia, il presupposto affinché il principio si applichi è che l'accordo (il patto, il negozio) che il creditore in revocatoria impugna sia un accordo che fa parte del concordato, ossia è contemplato nel piano concordatario quale specifica operazione intesa a renderlo possibile: solo in quel caso, effettivamente, è la sentenza di omologazione che, facendo proprie, convalidando e in sé assorbendo qualsiasi accordo privato che nel piano è contenuto, costituisce l'unico atto pregiudizievole per il creditore (e anche del creditore del terzo), che, dunque, non avrà altra strada, per opporsi, che quella di impugnare l'omologazione stessa.
Nella presente fattispecie, la compravendita dell'immobile non è neppure menzionata nel piano, ove il bene è indicato fra le poste attive quale dato di fatto di partenza e già acquisito: pretendere che si realizzi qui una copertura da parte dell'omologazione è, almeno ad avviso del collegio, impossibile. La compravendita revocanda non può essere stata assorbita nella decisione di omologazione, per il semplice motivo che essa non ne faceva parte: il piano, insomma, contemplava il bene immobile, ma non l'accordo tramite il quale esso era stato acquisito al patrimonio dell'imprenditore.
pagina 21 di 34
8.1.b.iv Coglie nel segno l'appellante anche laddove censura la motivazione per avere mal applicato l'art. 184 l.f., reputando inammissibile l'azione revocatoria perché proposta successivamente alla omologazione.
Il primo giudice, infatti, ha scritto che il principio di obbligatorietà del concordato implica per «[…] tutti i creditori anteriori, in mancanza di un'opposizione al decreto di omologa, l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti compiuti prima della proposizione della domanda di concordato […]» (sent., pag. 9).
Ma, come fa notare la banca, la norma prevede anche che Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: disposizione che la sentenza impugnata pretermette, con effetti chiaramente fuorvianti.
Né potrebbe applicarsi, quanto meno per la posizione dei coniugi e (soci Pt_5 CP_6 della ), il principio secondo il quale il concordato preventivo della società di CP_8 persone ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche quando essi abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali (Cass. SSUU 24.8.1989 n. 3749; in seguito
Cass. sez. 1^ civ.
1.3.1999 n. 1688 rv 523689, secondo la quale l'art. 184 co. 1^ l.f. “si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali”), perché la società in concordato è di capitali e, in questo diverso caso, esclusa l'applicazione del secondo comma dalla disposizione, il socio che sia anche fideiussore è esposto, in quanto tale, nei confronti del creditore del debitore principale (Cass. sez. 1^ civ. 21.4.1994 n. 3816, in motivazione: «[…] Il primo comma dell'art. 184 legge fall. enuncia due principi: anzitutto che ilo concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato e, in secondo luogo, che tali creditori conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori del debitore. Non rileva, ai fini in esame, il secondo comma del medesimo art. 184 - secondo il quale, salvo patto contrario, il concordato della società ha CP_1 efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili - essendo il [ ] socio di una società a responsabilità limitata. Pertanto, non può trovare applicazione quella giurisprudenza in base alla quale il concordato preventivo della società (in quel caso di persone) ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche quando essi abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali (sentenza SS.UU. 24 agosto 1989 n. 3749).
pagina 22 di 34 La circostanza che, nella specie, la società di capitali risponda del debito sociale solo nella percentuale concordataria mentre il ricorrente, quale fideiussore e terzo rispetto al rapporto principale, risponda dell'intero non configura alcuna violazione dell'art. 1941 cod. civ., perché altro non è che la conseguenza dell'applicazione dei due suddetti principi, contenuti nel primo comma dell'art. 184 e dettati con specifico riferimento alla materia fallimentare, e cioè dell'obbligatorietà del concordato preventivo per i creditori e del mantenimento dei diritti di questi ultimi contro i fideiussori. […]»).
8.1.b.v È poi vero che il Tribunale di Prato, nel decreto di omologazione del concordato in data 19.10.2016 (doc. 39 banca), prendendo in esame (pagg. 5-6), per disattenderla, la formale opposizione di , che aveva dedotto in quella sede argomenti non dissimili Parte_6 da quelli qui giudicati, ha osservato, per quanto interessi, che:
(-) trattandosi di atti del terzo a favore del debitore, non ricorreva l'ipotesi di frode ex art. 173 l.f.;
(-) non era stata proposta azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
(-) neppure in astratto si poteva valutare se sussistessero i requisiti dell'art. 2901 c.c., perché l'eventus damni era da valutarsi sulla complessiva consistenza patrimoniale dei garanti, sulla quale nulla si sapeva;
(-) della compravendita non erano rese note le condizioni: prezzo, pagamento, ecc.-
Tuttavia,
(=) in primo luogo, si tratta di una valutazione meramente incidentale, che non solo non costituisce decisione sulla revocatoria, ma è autocontraddittoria, laddove giustamente rimarca che una azione ex art. 290 1c.c. non è stata proposta, ma dall'altra ne deliba senza necessità la fondatezza (un apprezzamento in astratto);
(=) in secondo luogo, si risolve, una volta che ne sia escluso il contenuto di inammissibile sindacato su una azione revocatoria non proposta, in una sostanziale constatazione che le doglianze della opponente, esclusa l'ipotesi dell'art. 173 l.f. (unica questione sulla quale il
Tribunale poteva e doveva soffermarsi e che ha del tutto condivisibilmente negato), non avevano diritto di cittadinanza in quell'ambito.
La verità, che ampiamente traspare dal decreto, è che, a ulteriore comprova di quanto già sostenuto, gli atti qui revocandi non costituivano parte del concordato preventivo: la banca aveva malamente addotto quei temi per opporsi alla omologazione, proprio perché, a parte la pagina 23 di 34 fattispecie dell'art. 173 l.f. (legittimamente deducibile in quella sede, ma manifestamente insussistente ed esclusa dal Tribunale in modo irrevocabile), gli atti per lei pregiudizievoli non erano atti posti in essere nel concordato, ma prima e al di fuori di esso, per i quali avrebbe dovuto proporre azione ex art. 2901 c.c., la cui mancanza è stata rimarcata in senso negativo nel decreto menzionato.
Se si assume l'ottica del Tribunale fallimentare, si può notare che la c.d. fattibilità giuridica del piano, nel quale si risolveva il sindacato del giudice, non comprendeva l'esame del contratto di compravendita dell'immobile, il quale, al contrario, compariva nella proposta quale asset dell'imprenditore idoneo a consentire la c.d. fattibilità economica del concordato.
Se invece si assumesse per buona l'ottica della sentenza qui impugnata e degli appellati, si avrebbe che, dinanzi agli atti revocandi, la banca non poteva avere tutela: non nella sede fallimentare, perché il decreto di omologa, pur con le imprecisioni che si sono appena mostrate, dà mostra, per implicito, che l'unico suo sindacato di merito consentito era sul tema dell'art. 173 l.f.; non dinanzi al giudice della revocatoria ordinaria, perché inibita dall'irrevocabilità dell'omologa: creandosi, a questo punto, un circolo vizioso nel quale le pretese della banca mai potrebbero essere esaminate da alcuno.
8.2 Atto di costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c.: immobile di Via del Fondaccio
Le ragioni espresse sulla revocatoria della compravendita valgono, a fortiori, per quest'altro negozio.
La disponibilità del bene, per quanto emerga dal decreto di ammissione al concordato e poi da quello di omologazione, risulterebbe essere stato menzionato come apporto di finanza terza (così nei provvedimenti citati); ma, non disponendosi del ricorso dell'imprenditore, si deve constatare che, nel piano concordatario, non se ne trova traccia.
Sono i coniugi a dichiarare, nel rogito poi trascritto, di vincolare il bene a Parte_7 favore della società e per adiuvarla nella presentazione dell'istanza di CP_8 concordato, ma ciò, come ovvio, al fine di palesare un interesse meritevole, requisito indispensabile per quell'atto.
Si deve escludere, dunque, che l'atto possa essere considerato, ai fini che qui interessano, come un atto posto in essere nel concordato, tale, dunque, da precludere le azioni individuali che, in questa sede, la banca svolge contro i fideiussori.
pagina 24 di 34 9. L'accoglimento dei motivi dà ingresso al merito stretto delle domande, riproposte integralmente dalla banca.
9.1 Una prima questione da affrontare attiene alla trascrizione.
Sostengono infatti gli appellati resistenti che, siccome la trascrizione della domanda di simulazione e di quella revocatoria è avvenuta il 28.12.2017, ossia dopo la trascrizione in data
24.6.2016 del decreto di ammissione al concordato preventivo (doc. 2 società : CP_8 ispezione del 4.1.2018 a nome della società ), un eventuale accoglimento non CP_8 sarebbe opponibile alla procedura ai sensi dell'art. 2649 co. 2^ c.c. (Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta).
9.1.a Ha obiettato la difesa appellante (comparsa conclusionale, pag. 15), senza che nelle memorie di replica avversarie si leggano argomenti di risposta, che l'art. 2649 c.c. si applica al contratto di cessione dei beni (art. 1977 c.c.); mentre nel concordato con cessione dei beni, la proprietà resta in capo al debitore, sin quando almeno, il Liquidatore, in esecuzione del mandato ricevuto, non lo liquidi con un'alienazione specifica.
Questo argomento non può essere condiviso, quantunque con le precisazioni che seguono.
In effetti, non è l'art. 2649 c.c. che deve trovare applicazione: esso è manifestamente riferito alla cessione dei beni ordinaria, sia perché ha per oggetto la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione, laddove nella cessione concordataria la liquidazione è affidata poi a un Liquidatore, che agisce all'interno di una procedura controllata;
sia perché, soprattutto, prevede la trascrizione di un atto negoziale e non di un provvedimento giudiziale (il decreto di omologa).
Nondimeno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2672 c.c., 166 co. 2^ e 88 co. 2^
l.f. il decreto di ammissione al concordato preventivo (e, per estensione, di omologa) di un debitore che possiede immobili è un atto che deve trascriversi ed è agevole concludere che, dopo di allora, nessun atto dispositivo sarebbe opponibile ai creditorî concordatarî.
9.1.b La difesa sollevata dagli appellati deve essere comunque superata, seppure sotto diverso profilo.
9.1.b.i Innanzitutto, la questione non attiene al merito stretto delle domande avversarie, perché è indubitabile che le condizioni per rilevare la simulazione relativa, con conseguente pagina 25 di 34 nullità del contratto dissimulato, ovvero i requisiti per la revocatoria, non risentono in alcun modo degli effetti della trascrizione.
Vero è semmai che il tema toccato potrebbe riflettersi sull'interesse ad agire della banca: se, cioè, per effetto della disciplina della trascrizione, il risultato al quale mira l'appellante e per il quale è indispensabile l'intervento del giudice, ossia, in ultima analisi, la assoggettabilità dei due immobili a una esecuzione forzata individuale, fosse tout court resa impossibile, verrebbe meno l'interesse a coltivare le presenti azioni, perché il preteso provvedimento positivo del giudice non sarebbe più idoneo a soddisfare la parte attrice.
Così correttamente inquadrata la difesa, la si deve considerare infondata.
9.1.b.ii Non è stata prodotta la nota di trascrizione del decreto di omologazione, ma solo una ispezione nominativa della società , così che non si ha evidenza che i due CP_8 beni immobili de quibus siano stati correttamente indicati al momento di trascrivere l'atto giudiziale.
9.1.b.iii Quandanche si dia per presunta (o non contestata) la individuazione dei beni in sede di trascrizione, resta che, allo stato, non esistono, almeno da quanto emerga ex actis, acquirenti dei due beni dei quali qui si discute.
Proprio la giurisprudenza di legittimità che si è già avuto modo di esaminare ad altri fini, afferma inequivocabilmente che la proprietà dei beni resta in titolarità dell'imprenditore e il
Liquidatore è mandatario per la loro vendita: la trascrizione del decreto di omologazione non ha, di per sé sola, altro effetto, relativamente agli immobili de quibus, se non quello di far prevalere in futuro, nell'eventuale conflitto fra acquirente del bene dalla Liquidatela e terzo che vanti diritti su di esso (come, per l'appunto, potrebbe essere la banca appellante, ove, viste accolte le odierne domande, volesse agire esecutivamente su di essi), il primo a discapito del secondo.
L'interesse attuale della banca, quindi, sussiste;
e tanto più sussiste se si consideri anche che, per quanto noto, il concordato è in corso d'esecuzione e non se ne conosce l'andamento; sino a che non sia eseguito, potrebbe sempre essere revocato e, in tal caso, la trascrizione del decreto di omologazione perderebbe, in concreto, qualsiasi efficacia preclusiva.
9.1.b.iv Si può anche cambiare punto d'osservazione, assumendo quello della banca, e constatare che la conclusione alla fine è la solita.
pagina 26 di 34 La trascrizione della domanda di simulazione, ai sensi dell'art. 2652 n. 4) c.c. è intesa a prevalere sugli eventuali acquirenti di buona fede del bene, che abbiano trascritto il loro titolo posteriormente, ma cederebbe dinanzi a una loro trascrizione anteriore: ma nessuno ha comprato l'immobile di Via La Prata, men che meno effettuando una trascrizione del loro titolo prima del 28.12.2017.
La trascrizione della domanda revocatoria, a sua volta, è funzionale, ai sensi dell'art. 2652 n. 5) c.c., a prevalere sugli eventuali acquirenti a titolo oneroso e di buona fede, che abbiano trascritto in data posteriore, cedendo invece dinanzi a una loro trascrizione anteriore: ma anche qui non vi sono state alienazioni del predetto bene, né dell'altro, men che meno con trascrizione del titolo anteriore al 28.12.2017.
9.2 La domanda di simulazione va respinta.
Essa mira ad accertare, quale contratto dissimulato dalla compravendita, quello di donazione, che, d'altra parte, sarebbe nullo per difetto di forma necessaria (atto pubblico con testimoni).
Tuttavia, a prescindere dalla questione reputata dirimente dalla banca, ossia il reale pagamento di un prezzo, constata il collegio che non è stato neppure ipotizzato, né lo si può fare dato il contesto, che il trasferimento sia stato effettuato per spirito di liberalità, sì che mancherebbe, per poter configurare la donazione, la causa di essa.
Se, cioè, il trasferimento non sia stato effettuato, al di là delle apparenze (che sono quelle di una compravendita), dietro corrispettivo, si avrà una cessione a titolo gratuito, che, d'altra parte, non è per ciò solo una donazione. Gratuità e liberalità sono concetti che non coincidono perfettamente e automaticamente: il primo, per l'appunto, denota l'assenza di corrispettivo, mentre l'altro sorregge la disposizione quale frutto di “mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa” (Cass. sez. 2^ civ. 28.8.2008 n. 21781 rv 604650).
L'alienazione del bene fu posta in essere dai coniugi , che erano i soci della Parte_9 proprietaria ( essendone l'accomandataria) e che, dunque, ne Controparte_5 Pt_5 esprimevano la volontà, al deliberato scopo – questo è un dato pacifico e, comunque, autoevidente – di fornire all'altra loro società in difficoltà finanziaria (la ) un CP_8 bene che supportasse la domanda di concordato.
Nell'ipotesi in cui questa operazione non abbia avuto corrispettivo e sia dunque un atto a titolo gratuito, non per questo potrebbe essere qualificata come donazione, dal momento che,
pagina 27 di 34 almeno ad avviso del collegio, le ragioni economico patrimoniali sottese escludono e rinnegano lo spirito di liberalità: sarebbe un atto gratuito, ma posto in essere, se si assuma un punto di vista più elevato, a precisi scopi patrimoniali e per soddisfare determinati interessi delle medesime persone fisiche che incarnavano la volontà della società alienante.
Il massimo al quale, dunque, potrebbe mirare la banca è di far accertare che la compravendita dissimula un atto a titolo gratuito, ma non una donazione, con l'ulteriore conseguenza che nessuna nullità potrebbe essere dichiarata, perché l'atto dispositivo immobiliare gratuito, che non sia anche una donazione, può essere validamente stipulato per scrittura privata.
Inibita la declaratoria di nullità dell'atto dissimulato, la banca non ha interesse a una pronuncia di simulazione, perché resterebbe frustrato il fine per il quale la tutela giudiziale è stata chiesta, ossia la pronuncia di invalidità dell'alienazione, con retrocessione del bene al patrimonio dell'alienante: sì che ogni approfondimento, applicato il principio della ragione più liquida, è superfluo.
Si nota, per completezza, che l'interesse all'accertamento di un contratto dissimulato che, pur non donazione, fosse a titolo gratuito, potrebbe risorgere in tema di domanda revocatoria: ma, come si avrà modo di mostrare, ciò non accade in concreto.
9.3 Le domande revocatorie meritano invece accoglimento.
9.3.a Immobile di Via La Prata: compravendita del 21.5.2015
Il credito della banca, nella forma del credito eventuale, non è contestato ed è comunque documentato;
esso, del resto, è stato sostanzialmente riconosciuto anche in sede concordataria;
infine, esso è ormai (non più eventuale, ma) definitivamente accertato (decreto ingiuntivo non opposto n. 704/2018, docc. 51 e 52 banca).
Esso è sorto anteriormente al 21.5.2015, quand'anche si facesse riferimento alla data
(19.5.2015) di revoca degli affidamenti bancarî (ma in realtà il credito sarebbe da ancorare alla data del contratto di fideiussione).
Pertanto, tenendo ferma, per il momento, la veste apparente del negozio, quale atto a titolo oneroso, i requisiti per la revocatoria sono, sul piano oggettivo, l'eventus damni e, su quello soggettivo, la scientia damni.
pagina 28 di 34 Inoltre, deve tenersi conto dell'eccezione dell'appellata società , secondo la CP_8 quale la revocatoria non sarebbe ammissibile, ricorrendo l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c.
(pagamento di debito scaduto risultante dai bilanci).
I due requisiti sussistono, mentre l'eccezione è infondata.
9.3.a.i Il danno, ai fini dell'art. 2901 c.c., può consistere anche solo nella modificazione della consistenza del patrimonio del debitore, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (giurisprudenza di legittimità pacifica: cfr, fra tante,
Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv 668274-02).
È evidente che la liquidazione, da parte della debitrice di un proprio Controparte_5 bene immobile, ha proprio modificato la consistenza qualitativa del suo patrimonio, rendendo più difficoltoso e incerto il soddisfacimento del credito della banca;
tanto più se si consideri che gran parte del prezzo dichiarato (310mila euro) è stato regolato mediante cessione di un credito che la società vantava nei confronti di , CP_8 Controparte_6 Parte_10
e , sulla cui possibilità di recupero nulla si sa;
e per il resto (200mila euro) in
[...] Parte_5 dieci rate, che, secondo allegazione non contestata della parte attrice in primo grado (atto di citazione, pag. 18), non sono state versate.
L'onere della prova sulla persistente capienza del patrimonio, nonostante l'alienazione, spettava al debitore (Cass. sez. 3^ civ. ord.
9.10.2023 n. 28286 rv 669316-01) e non solo non è stata data, ma è confutata dalla prova contraria data dalla banca, che ha dimostrato che già il
19.5.2021 la aveva alienato ad altri ( ulteriori suoi Controparte_5 Organizzazione_8 cespiti immobiliari (doc. 46 banca).
9.3.a.ii L'eccezione ex art. 2901 co. 3^ c.c., assorbita in prime cure e riproposta dalla società nel costituirsi nel grado (pag. 18), è infondata sotto almeno due profili. CP_8
Essa è stata così introdotta in primo grado (comparsa di costituzione di 1^ grado, pag.
14):
I soci della , e , avevano maturato Controparte_8 Parte_5 Controparte_6 un debito nei confronti della stessa società di oltre 300.000,00 iscritti nel bilancio della stessa azienda sin dall'anno 2011. Gli stessi soggetti risultavano rispettivamente accomandataria la sig.ra e accomandante il sig. della società Pt_5 CP_6 [...] la quale era formalmente proprietaria dell'immobile posto in Controparte_13
Calenzano (FI), via di Prato n. 114. Allo scopo di adempiere al proprio obbligo e quindi
pagina 29 di 34 onorare il proprio debito (abbondantemente scaduto) nei confronti della società
[...]
i sigg.ri e utilizzarono la forma del trasferimento di un Controparte_8 Pt_5 CP_6 immobile appartenente alla società a loro facente capo, per la Controparte_5 restituzione di quanto dovuto.
Tuttavia:
(-) la venditrice ancorché ne fossero soci i coniugi , Controparte_5 Parte_9 era un soggetto distinto da loro, così che il debito scaduto che sarebbe stato pagato mediante l'alienazione del bene non sarebbe del debitore convenuto in revocatoria ( Controparte_5
, ma di soggetti terzi;
[...]
(-) l'alienazione del bene è avvenuta per un prezzo ampiamente superiore al preteso debito scaduto, così che non s'è esaurita tutta nel pagamento di esso.
9.3.a.iii La scientia damni deve consistere nella consapevolezza del nocumento, inteso quale diminuzione della garanzia generica (ossia danno potenziale) conseguente alla disposizione, senza necessità che il terzo fosse a conoscenza del credito specifico di cui si discute (Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825; Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv
662502-01).
È ovvio che tale condizione soggettiva sussisteva sia nella debitrice-venditrice
[...]
(la quale, fra l'altro, aveva due giorni prima venduto a terzi altro suo Controparte_5 compendio immobiliare), sia nel terzo-acquirente società , che, anzi, essendo in CP_8 sostanza impersonata nei medesimi soggetti fisici dei coniugi , conosceva Parte_9 senz'altro anche il credito stesso della banca.
9.3.b Immobile di Via del Fondaccio: atto di costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c. del 12.6.2015
Anche questo atto è, come il precedente, successivo al sorgere del credito.
La costituzione del vincolo è considerata, di norma, un atto a titolo gratuito (Cass. sez.
3^ civ. ord. 13.2.2020 n. 656728-02) e, nella presente fattispecie, non vi sono elementi per reputare il contrario, poiché i coniugi non hanno avuto alcuna contropartita che Parte_9 bilanci l'onere assunto.
I requisiti della revocatoria sono dunque i medesimi, tranne che l'elemento soggettivo deve sussistere nella sola parte debitrice (i coniugi).
pagina 30 di 34 Sul danno, richiamarti i principî già esposti, si constata che non v'è prova di una capienza residua del patrimonio di e;
e che il vincolo impresso al bene Pt_5 CP_6 immobile, di fatto, lo esclude dal patrimonio dei debitori, con corrispondente lesione della garanzia generica dovuta al ceto creditorio.
Sia che , poi, per quanto già ampiamente emerso, non potevano che Pt_5 CP_6 comprendere perfettamente le difficoltà ulteriori che, col loro atto, frapponevano al credito che la banca vantava contro di loro quali fideiussori della società . CP_8
10. Spese dei due gradi devono essere poste, secondo soccombenza, a carico solidale
(ricorrendo l'ipotesi dell'interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c.) di tutti gli appellati.
La liquidazione, viste le note spese della banca, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (da ridurre, però, alle minori somme esposte nelle note spese, che costituiscono il limite della domanda di refusione: Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv
626367), valore di causa pari al credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata avanzata
(507mila euro, scaglione entro i 520mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 1.688,00 fase 1, € 1.114,00 fase 2, € 4.975,50 fase 3 ed € 2.935,00 fase 4, in tutto € 10.694,50, oltre accessori di legge e rimborso di spese vive documentate per €
1.830,94;
2^ grado, esclusa la fase 3, non chiesta, né, comunque, svolta in concreto: € 2.523,68 fase 1, € 1.476,40 fase 2 ed € 4.196,35 fase 4, in tutto € 8.187,43, oltre accessori e rimborso di spese vive documentate per € 1.821,00.
Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 pagina 31 di 34 confronti di IN CONCORDATO PREVENTIVO, Controparte_1
LIQUIDATELA GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO Controparte_3 in persona del e
[...] Controparte_4 Parte_5
, entrambi sia in proprio, sia quali soci della cessata Controparte_6 CP_5 [...]
avverso la sentenza n. 393/2020 emessa dal Tribunale di Prato e Controparte_5 pubblicata il 24/08/2020, in sua totale riforma:
1.a) rigetta la domanda di simulazione relativa;
1.b) dichiara l'inefficacia nei confronti di ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c., dei seguenti atti:
(i) contratto di compravendita del 21.5.2015 stipulato per scrittura privata autenticata dal Notaio di Prato (rep. 356220 racc. 33712), registrato a Persona_1
Prato il 25.5.2015 (n. 4905), trascritto all Organizzazione_1
di Prato il 25.5.2015 (n. 3056 reg. part.), con il quale la società
[...] [...] ha trasferito alla società Controparte_13 [...]
il bene immobile costituito da porzione del Controparte_8 fabbricato in Comune di Calenzano, via Le Prata, facente parte della lottizzazione
“Le Prata” e precisamente l'unità immobiliare ad uso produttivo con accesso dal civico 114 della suddetta via, composto da un unico locale con servizio igienico con antibagno, al piano terra per una superficie di circa mq. 435, e da un locale ad uso ufficio oltre due servizi igienici con antibagno e spogliatoio, al piano primo, con annesso resede pertinenziale esclusivo, disposto su due lati, della superficie complessiva di circa mq. 775, ed ulteriore area pertinenziale adiacente, della superficie di circa mq.
1.112 ricadente in area di rispetto destinata a verde e viabilità; Confini: Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, salvo se altri;
Al Catasto Fabbricati del Comune di Calenzano, i beni CP_12 descritti risultano rappresentati nel foglio di mappa 69, con i seguenti dati: - p art. 1250 subalterno 12, categoria D/1, R.C. euro 5.696,00 (unità produttiva); - part. 1250, subalterno 503, area urbana di mq. 1112 (area pertinenziale);
(ii) atto di costituzione di vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. stipulato per atto pubblico rogato il 12.6.2015 dal Notaio di Prato Persona_1
(rep. 356302, racc. 33774), registrato a Prato il 15.6.2015 (n. 5629), trascritto all di Prato il 15.6.2015 (n. 3478 reg. Organizzazione_1 Organizzazione_1
pagina 32 di 34 part.), con il quale e hanno destinato a favore della Controparte_6 Parte_5 società il bene immobile in loro Controparte_8 comproprietà costituito da unità immobiliare facente parte di un più ampio fabbricato in Comune di Prato, via del Fondaccio n. 10/7 , e precisamente l'appartamento per civile abitazione disposto su due piani fuori terra, collegati mediante scala esterna esclusiva, composto da ingresso, cucina, servizio igienico, due ripostigli e piccolo resede esclusivo, al piano terreno, e da camera, disimpegno e due ripostigli, al piano primo;
vi si accede da corte frontale;
Confini: detta via, parti comuni per più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato il suddetto bene risulta rappres entato nel foglio di mappa 42, part. 388, subalterno
500, e part. 607, categoria A/4, classe 4, vani 4, R.C. euro 258,23;
1.c ordina al Conservatore dei RR.II. competente di annotare, con esonero di responsabilità al riguardo, la presente sentenza a margine dei due atti sopra menzionati;
1.d condanna IN CONCORDATO Controparte_1
PREVENTIVO, la Controparte_3 in persona del
[...] Controparte_4
e , entrambi sia in proprio, sia quali soci
[...] Parte_5 Controparte_6 della cessata tutti in solido fra loro, a rimborsare a CP_5 Controparte_5
e spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida Parte_1 in complessivi € 12.525,44, di cui € 1.830,94 per esborsi ed € 10.694,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna IN CONCORDATO Controparte_1
PREVENTIVO, la Controparte_3 in persona del
[...] Controparte_4 Pt_5
e , entrambi sia in proprio, sia quali soci della cessata
[...] Controparte_6 CP_5
tutti in solido fra loro, a rimborsare a e Controparte_5 Parte_1 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 10.008,43, di cui € 1.821,00 per esborsi ed € 8.187,43 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
pagina 33 di 34 Il Consigliere estensore Carlo Breggia Il Presidente Simonetta Afeltra
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 34 di 34