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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FORMICA DOMENICO con studio in CIVITANOVA MARCHE VIA SILVIO PELLICO, 8 con domicilio eletto presso la casella pec Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANELLI CP_1 C.F._1 IA EN presso il cui studio in SENIGALLIA 60019 SENIGALLIA elegge domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso a verbale dell'udienza del 5.11.2025 chiedendo dichiararsi tenuto il resistente alla liberazione dell'immobile di proprietà sito a Fano via Severini 1. Parte resistente ha concluso come da verbale dell'udienza celebrata in data 5.11.2025 chiedendo che venga concessa una ulteriore dilazione per consentirgli di liberare l'immobile sito a Fano via Severini 1.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.1.2025 la esponeva di essere Parte_2 divenuta proprietaria dell'immobile sito a Fano via Severini 1, a seguito del decreto di trasferimento n.
52/2023 del 02.02.2023 emesso nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Pesaro n.
128/2018 RGE;
di aver richiesto con istanza del 17.1.2023 la liberazione dell'immobile a cura del custode ed a carico della procedura;
che nelle more il Sig. , precedente proprietario, CP_1 aveva richiesto di poter differire il termine previsto per la riconsegna;
di aver concesso con scrittura del
15.05.2023 il termine richiesto, indicando per la riconsegna il successivo termine del 30.9.2023.
Rappresentava altresì il ricorrente che le parti in pari data avevano stipulavano un accordo preventivo contenente gli elementi essenziali di un contratto preliminare di vendita del suddetto bene immobile, in pagina 1 di 3 virtù del quale la avrebbe ceduto i diritti di proprietà al sig. Parte_1 CP_1 prevedendo la stipula del suddetto preliminare entro il 31.07.2023. Accertata l'incapacità del CP_1 di poter provvedere a riacquistare l'immobile, l'esponente aveva concesso allo stesso di occuparlo precariamente per il tempo necessario per lo sgombero, tanto è che il con scrittura privata del CP_1
27.09.2023 si era impegnato a lasciare l'immobile libero e vuoto entro il successivo 31.05.2024, salva l'eventualità della contestuale stipula del contratto preliminare. Con la stessa scrittura del 27.9.2023, le parti prevedevano una indennità di occupazione di € 2.000,00 che il Sig. si era impegnato a CP_1 versare con cadenza mensile a partire dal mese di settembre 2023; che nel termine previsto del
31.05.2024, il Sig. non rispettava l'obbligazione assunta con la scrittura del 27.09.2023 poiché CP_1 non rilasciava l'immobile né eseguiva il versamento, da settembre 2023 della indennità di occupazione concordata.
La ricorrente invocava pertanto in ricorso introduttivo, da una parte, la declaratoria di risoluzione delle scritture private con condanna alla riconsegna dell'immobile, libero da persone e cose;
chiedendo dall'altro la condanna del al versamento dell'importo di € 2.000,00 dal mese di settembre 2023 CP_1 fino all'effettivo rilascio.
Il resistente ritualmente costituitosi in giudizio di fatto non contestava l'altrui pretesa limitandosi a richiedere termine fino al 31.10.2025 per la liberazione dell'immobile.
Le parti all'udienza del 21.5.2025 dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“il signor si impegna a rilasciare l'immobile oggetto di giudizio libero da persone e CP_1 cose entro la data del 31.10.2025. Spese di giudizio compensate”; sicchè, la causa veniva rinviata a data successiva per verificare l'effettivo adempimento del resistente.
Di fatto, con tale accordo avendo le parti espresso quale unica volontà quella di concordare una data per il rilascio dell'immobile per cui è causa, si ritiene che le stesse abbiano inteso rinunciare ad ogni altra domanda, la parte ricorrente, e all'eccezione di improcedibilità, la parte resistente.
All'udienza del 5.11.2025 accertata la mancata liberazione dell'immobile da parte del resistente veniva, giusta richiesta di parte ricorrente, pronunciata ordinanza ex art. 186 quater cpc, onerando CP_1
del rilascio dell'immobile di proprietà della società sito in via
[...] Parte_1
Severini n. 1 Fano entro il 30.11.2025. Venivano altresì dichiarate compensate le spese come da accordo concluso tra le parti a verbale dell'udienza del 21.05.2025.
pagina 2 di 3 Con la presente sentenza si recepisce la pronuncia di liberazione dell'immobile presa ai sensi dell'art.186 quater cpc a verbale dell'udienza del 5.11.2025 nei confronti del resistente a spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr.1/2025 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce il contenuto dell'ordinanza pronunciata in data 5.11.2025 che diviene definitiva e dichiara compensate le spese del presente procedimento.
Pesaro, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FORMICA DOMENICO con studio in CIVITANOVA MARCHE VIA SILVIO PELLICO, 8 con domicilio eletto presso la casella pec Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANELLI CP_1 C.F._1 IA EN presso il cui studio in SENIGALLIA 60019 SENIGALLIA elegge domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso a verbale dell'udienza del 5.11.2025 chiedendo dichiararsi tenuto il resistente alla liberazione dell'immobile di proprietà sito a Fano via Severini 1. Parte resistente ha concluso come da verbale dell'udienza celebrata in data 5.11.2025 chiedendo che venga concessa una ulteriore dilazione per consentirgli di liberare l'immobile sito a Fano via Severini 1.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.1.2025 la esponeva di essere Parte_2 divenuta proprietaria dell'immobile sito a Fano via Severini 1, a seguito del decreto di trasferimento n.
52/2023 del 02.02.2023 emesso nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Pesaro n.
128/2018 RGE;
di aver richiesto con istanza del 17.1.2023 la liberazione dell'immobile a cura del custode ed a carico della procedura;
che nelle more il Sig. , precedente proprietario, CP_1 aveva richiesto di poter differire il termine previsto per la riconsegna;
di aver concesso con scrittura del
15.05.2023 il termine richiesto, indicando per la riconsegna il successivo termine del 30.9.2023.
Rappresentava altresì il ricorrente che le parti in pari data avevano stipulavano un accordo preventivo contenente gli elementi essenziali di un contratto preliminare di vendita del suddetto bene immobile, in pagina 1 di 3 virtù del quale la avrebbe ceduto i diritti di proprietà al sig. Parte_1 CP_1 prevedendo la stipula del suddetto preliminare entro il 31.07.2023. Accertata l'incapacità del CP_1 di poter provvedere a riacquistare l'immobile, l'esponente aveva concesso allo stesso di occuparlo precariamente per il tempo necessario per lo sgombero, tanto è che il con scrittura privata del CP_1
27.09.2023 si era impegnato a lasciare l'immobile libero e vuoto entro il successivo 31.05.2024, salva l'eventualità della contestuale stipula del contratto preliminare. Con la stessa scrittura del 27.9.2023, le parti prevedevano una indennità di occupazione di € 2.000,00 che il Sig. si era impegnato a CP_1 versare con cadenza mensile a partire dal mese di settembre 2023; che nel termine previsto del
31.05.2024, il Sig. non rispettava l'obbligazione assunta con la scrittura del 27.09.2023 poiché CP_1 non rilasciava l'immobile né eseguiva il versamento, da settembre 2023 della indennità di occupazione concordata.
La ricorrente invocava pertanto in ricorso introduttivo, da una parte, la declaratoria di risoluzione delle scritture private con condanna alla riconsegna dell'immobile, libero da persone e cose;
chiedendo dall'altro la condanna del al versamento dell'importo di € 2.000,00 dal mese di settembre 2023 CP_1 fino all'effettivo rilascio.
Il resistente ritualmente costituitosi in giudizio di fatto non contestava l'altrui pretesa limitandosi a richiedere termine fino al 31.10.2025 per la liberazione dell'immobile.
Le parti all'udienza del 21.5.2025 dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“il signor si impegna a rilasciare l'immobile oggetto di giudizio libero da persone e CP_1 cose entro la data del 31.10.2025. Spese di giudizio compensate”; sicchè, la causa veniva rinviata a data successiva per verificare l'effettivo adempimento del resistente.
Di fatto, con tale accordo avendo le parti espresso quale unica volontà quella di concordare una data per il rilascio dell'immobile per cui è causa, si ritiene che le stesse abbiano inteso rinunciare ad ogni altra domanda, la parte ricorrente, e all'eccezione di improcedibilità, la parte resistente.
All'udienza del 5.11.2025 accertata la mancata liberazione dell'immobile da parte del resistente veniva, giusta richiesta di parte ricorrente, pronunciata ordinanza ex art. 186 quater cpc, onerando CP_1
del rilascio dell'immobile di proprietà della società sito in via
[...] Parte_1
Severini n. 1 Fano entro il 30.11.2025. Venivano altresì dichiarate compensate le spese come da accordo concluso tra le parti a verbale dell'udienza del 21.05.2025.
pagina 2 di 3 Con la presente sentenza si recepisce la pronuncia di liberazione dell'immobile presa ai sensi dell'art.186 quater cpc a verbale dell'udienza del 5.11.2025 nei confronti del resistente a spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr.1/2025 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce il contenuto dell'ordinanza pronunciata in data 5.11.2025 che diviene definitiva e dichiara compensate le spese del presente procedimento.
Pesaro, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 3 di 3