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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
NO AF, OR
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7467/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7947/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1, proprietario dell'immobile sito in Ariano Irpino alla Indirizzo_1, aveva ricevuto in data 18/01/2024 il verbale di sollecito/accertamento esecutivo n. 1751 del 30/11/2023, con il quale il
Comune di Ariano Irpino gli aveva accertato l'omesso versamento della TARI per le annualità 2018 e 2019, richiedendo il pagamento di euro 493,00.
Il contribuente aveva proposto ricorso, notificato il 14/03/2024, chiedendo l'annullamento parziale dell'atto impugnato per il mancato riconoscimento della riduzione prevista dalla legge e dal regolamento comunale per inferiori livelli di prestazione del servizio. Egli aveva dedotto che l'immobile insisteva su una strada privata, distante poche centinaia di metri dalla Indirizzo_2 (SP 10), e che l'abitazione non risultava servita da cassonetti per la raccolta differenziata fino a giugno 2024. Inoltre, aveva sostenuto che il punto di raccolta più vicino, sito in Indirizzo_3, distava circa 3 km, superando ampiamente i 400 metri lineari previsti per la riduzione del 40%.
Il Comune di Ariano Irpino si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento. Esso aveva sostenuto l'esistenza di un servizio di raccolta differenziata “porta a porta” lungo la Indirizzo_4 (dove si trova l'immobile) o comunque lungo la Indirizzo_2.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino aveva depositato la sentenza n. 864/2024 in data
09/09/2024 (R.G.R. n. 598/2024). Il Giudice monocratico aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando in parte l'atto impugnato e onerando il resistente ad applicare la riduzione richiesta dell'imposta dovuta, basando la decisione sull'accertata assenza di servizio porta a porta nella zona di residenza del ricorrente e sulla distanza di circa 3 km dal punto di conferimento più vicino.
Avverso tale pronuncia, il Comune di Ariano Irpino proponeva ricorso in appello, notificato in data 15/11/2024, iscritto al R.G.A. 7467/2024. L'ente appellante lamentava che i giudici di prime cure non tenevano in debito conto le doglianze e le prove documentali prodotte dal Comune. Esso muoveva due motivi di appello: il primo concernente la violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto (Artt. 2697, 2727, 2729
c.c. e Art. 1, comma 657 L. 147/2013), in quanto la sentenza fondava le sue motivazioni sull'errato presupposto che il contribuente avesse dato prova della spettanza della riduzione e che il Comune avesse tenuto una condotta di non contestazione. Il secondo motivo riguardava la violazione e falsa applicazione dell'Art. 2697
c.c. e dell'Art. 24 del Regolamento TARI, poiché tale norma escludeva la riduzione per le utenze situate nelle zone servite dal sistema “porta a porta”, servizio che, a dire del Comune, veniva svolto lungo la SP
10, su cui aveva sbocco la strada privata dell'appellato.
Il Sig. Resistente_1 si costituiva proponendo controdeduzioni. Egli insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. L'appellato ribadiva che l'abitazione non era ubicata lungo la SP
10 (dove era attivo il porta a porta), ma su una strada vicinale non servita. Egli evidenziava che l'amministrazione comunale non aveva mai contestato l'assenza del servizio sulla strada privata fino a giugno
2024, come dimostrato anche da una delibera del 23/11/2023 con la quale si manifestava la disponibilità a concedere un'area per un punto di raccolta per garantire il conferimento.
L'appellato depositava anche memorie illustrative in data 04/12/2025, evidenziando che altre sentenze successive della CGT di I grado di Avellino, emesse per la TARI 2020 e riguardanti Resistente_1 e altri residenti della medesima strada, avevano confermato i principi di diritto già stabiliti nella sentenza 864/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene l'appello infondato.
Il Comune appellante contestava l'erroneità del presupposto su cui si fondava la sentenza di primo grado, ovverosia che il contribuente avesse fornito la prova della spettanza della riduzione. La Corte rileva, invece, che la decisione di primo grado appariva correttamente ancorata agli elementi di fatto e di diritto in atti. Ai sensi dell'Art. 1, comma 657, della L. n. 147/2013, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta”. L'Art. 24 del Regolamento TARI del Comune di Ariano
Irpino stabilisce la riduzione del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal punto di conferimento più vicino, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, ma negando la riduzione alle utenze servite dal sistema c.d. "porta a porta". La Corte ritiene che l'appellato, Sig. Resistente_1, aveva fornito ampia prova documentale che la sua specifica abitazione, sita lungo una strada privata che si innestava sulla SP 10, non era servita dal sistema di raccolta porta a porta negli anni 2018 e 2019. I giudici di primo grado avevano accertato che il punto di raccolta più vicino (C.da Stratola) distava circa 3 km dalla proprietà, circostanza supportata anche dalla relazione di servizio della Società Irpiniambiente del 30/05/2022 (prot.
14234).
Il Comune di Ariano Irpino non riusciva a dimostrare che il servizio "porta a porta" si estendeva effettivamente alla strada privata dove risiedeva il contribuente. Le note prodotte dall'appellante (prot. 12163 del 08/11/2019, prot. 853 del 22/01/2020, prot. 1699 del 08/02/2021) si limitavano ad attestare che il servizio veniva esercitato lungo la Indirizzo_2 fino al Gessificio Cardinale, e non anche sulla strada vicinale in questione. Il fatto che l'imbocco della strada privata fosse vicino alla SP 10 non equivaleva a sostenere che l'utenza fosse servita dal "porta a porta", il quale per sua natura richiede il ritiro presso il domicilio.
Il Collegio considera decisiva la circostanza, non contestata dall'Amministrazione e confermata in altre sentenze, che i cassonetti erano stati installati nella zona solo nel mese di giugno dell'anno 2024, fatto che costituiva un riconoscimento implicito della fondatezza del ricorso e dell'assenza di un servizio di raccolta adeguato o porta a porta negli anni d'imposta in contestazione (2018-2019).
In relazione al secondo motivo, violazione dell'art. 24 del Regolamento TARI, il Comune sosteneva che la riduzione non spettasse poiché non doveva tenersi conto del percorso intercorrente tra la SP 10 e la strada di accesso alla proprietà privata. Tuttavia, l'esclusione si applica solo alle utenze situate nelle zone servite dal sistema “porta a porta”. Avendo il Giudice di primo grado accertato, sulla base delle prove fornite dall'appellato, che la sua specifica ubicazione non era servita dal porta a porta e che il punto di conferimento più vicino era a 3 km (e non a poche centinaia di metri, escludendo il percorso privato), la condizione ostativa prevista dal regolamento non poteva trovare applicazione.
La Corte di primo grado aveva quindi correttamente applicato i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura obbligatoria delle riduzioni TARI in presenza di situazioni oggettive che incidono sul presupposto impositivo.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal Comune di Ariano Irpino avverso la Sentenza n. 864/2024, che per l'effetto conferma. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
NO AF, OR
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7467/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7947/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1, proprietario dell'immobile sito in Ariano Irpino alla Indirizzo_1, aveva ricevuto in data 18/01/2024 il verbale di sollecito/accertamento esecutivo n. 1751 del 30/11/2023, con il quale il
Comune di Ariano Irpino gli aveva accertato l'omesso versamento della TARI per le annualità 2018 e 2019, richiedendo il pagamento di euro 493,00.
Il contribuente aveva proposto ricorso, notificato il 14/03/2024, chiedendo l'annullamento parziale dell'atto impugnato per il mancato riconoscimento della riduzione prevista dalla legge e dal regolamento comunale per inferiori livelli di prestazione del servizio. Egli aveva dedotto che l'immobile insisteva su una strada privata, distante poche centinaia di metri dalla Indirizzo_2 (SP 10), e che l'abitazione non risultava servita da cassonetti per la raccolta differenziata fino a giugno 2024. Inoltre, aveva sostenuto che il punto di raccolta più vicino, sito in Indirizzo_3, distava circa 3 km, superando ampiamente i 400 metri lineari previsti per la riduzione del 40%.
Il Comune di Ariano Irpino si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento. Esso aveva sostenuto l'esistenza di un servizio di raccolta differenziata “porta a porta” lungo la Indirizzo_4 (dove si trova l'immobile) o comunque lungo la Indirizzo_2.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino aveva depositato la sentenza n. 864/2024 in data
09/09/2024 (R.G.R. n. 598/2024). Il Giudice monocratico aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando in parte l'atto impugnato e onerando il resistente ad applicare la riduzione richiesta dell'imposta dovuta, basando la decisione sull'accertata assenza di servizio porta a porta nella zona di residenza del ricorrente e sulla distanza di circa 3 km dal punto di conferimento più vicino.
Avverso tale pronuncia, il Comune di Ariano Irpino proponeva ricorso in appello, notificato in data 15/11/2024, iscritto al R.G.A. 7467/2024. L'ente appellante lamentava che i giudici di prime cure non tenevano in debito conto le doglianze e le prove documentali prodotte dal Comune. Esso muoveva due motivi di appello: il primo concernente la violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto (Artt. 2697, 2727, 2729
c.c. e Art. 1, comma 657 L. 147/2013), in quanto la sentenza fondava le sue motivazioni sull'errato presupposto che il contribuente avesse dato prova della spettanza della riduzione e che il Comune avesse tenuto una condotta di non contestazione. Il secondo motivo riguardava la violazione e falsa applicazione dell'Art. 2697
c.c. e dell'Art. 24 del Regolamento TARI, poiché tale norma escludeva la riduzione per le utenze situate nelle zone servite dal sistema “porta a porta”, servizio che, a dire del Comune, veniva svolto lungo la SP
10, su cui aveva sbocco la strada privata dell'appellato.
Il Sig. Resistente_1 si costituiva proponendo controdeduzioni. Egli insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. L'appellato ribadiva che l'abitazione non era ubicata lungo la SP
10 (dove era attivo il porta a porta), ma su una strada vicinale non servita. Egli evidenziava che l'amministrazione comunale non aveva mai contestato l'assenza del servizio sulla strada privata fino a giugno
2024, come dimostrato anche da una delibera del 23/11/2023 con la quale si manifestava la disponibilità a concedere un'area per un punto di raccolta per garantire il conferimento.
L'appellato depositava anche memorie illustrative in data 04/12/2025, evidenziando che altre sentenze successive della CGT di I grado di Avellino, emesse per la TARI 2020 e riguardanti Resistente_1 e altri residenti della medesima strada, avevano confermato i principi di diritto già stabiliti nella sentenza 864/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene l'appello infondato.
Il Comune appellante contestava l'erroneità del presupposto su cui si fondava la sentenza di primo grado, ovverosia che il contribuente avesse fornito la prova della spettanza della riduzione. La Corte rileva, invece, che la decisione di primo grado appariva correttamente ancorata agli elementi di fatto e di diritto in atti. Ai sensi dell'Art. 1, comma 657, della L. n. 147/2013, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta”. L'Art. 24 del Regolamento TARI del Comune di Ariano
Irpino stabilisce la riduzione del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal punto di conferimento più vicino, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, ma negando la riduzione alle utenze servite dal sistema c.d. "porta a porta". La Corte ritiene che l'appellato, Sig. Resistente_1, aveva fornito ampia prova documentale che la sua specifica abitazione, sita lungo una strada privata che si innestava sulla SP 10, non era servita dal sistema di raccolta porta a porta negli anni 2018 e 2019. I giudici di primo grado avevano accertato che il punto di raccolta più vicino (C.da Stratola) distava circa 3 km dalla proprietà, circostanza supportata anche dalla relazione di servizio della Società Irpiniambiente del 30/05/2022 (prot.
14234).
Il Comune di Ariano Irpino non riusciva a dimostrare che il servizio "porta a porta" si estendeva effettivamente alla strada privata dove risiedeva il contribuente. Le note prodotte dall'appellante (prot. 12163 del 08/11/2019, prot. 853 del 22/01/2020, prot. 1699 del 08/02/2021) si limitavano ad attestare che il servizio veniva esercitato lungo la Indirizzo_2 fino al Gessificio Cardinale, e non anche sulla strada vicinale in questione. Il fatto che l'imbocco della strada privata fosse vicino alla SP 10 non equivaleva a sostenere che l'utenza fosse servita dal "porta a porta", il quale per sua natura richiede il ritiro presso il domicilio.
Il Collegio considera decisiva la circostanza, non contestata dall'Amministrazione e confermata in altre sentenze, che i cassonetti erano stati installati nella zona solo nel mese di giugno dell'anno 2024, fatto che costituiva un riconoscimento implicito della fondatezza del ricorso e dell'assenza di un servizio di raccolta adeguato o porta a porta negli anni d'imposta in contestazione (2018-2019).
In relazione al secondo motivo, violazione dell'art. 24 del Regolamento TARI, il Comune sosteneva che la riduzione non spettasse poiché non doveva tenersi conto del percorso intercorrente tra la SP 10 e la strada di accesso alla proprietà privata. Tuttavia, l'esclusione si applica solo alle utenze situate nelle zone servite dal sistema “porta a porta”. Avendo il Giudice di primo grado accertato, sulla base delle prove fornite dall'appellato, che la sua specifica ubicazione non era servita dal porta a porta e che il punto di conferimento più vicino era a 3 km (e non a poche centinaia di metri, escludendo il percorso privato), la condizione ostativa prevista dal regolamento non poteva trovare applicazione.
La Corte di primo grado aveva quindi correttamente applicato i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura obbligatoria delle riduzioni TARI in presenza di situazioni oggettive che incidono sul presupposto impositivo.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal Comune di Ariano Irpino avverso la Sentenza n. 864/2024, che per l'effetto conferma. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.