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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2025
REPUBBLICA ITALNA
IN NOME DEL POPOLO ITALNO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 192/2025 promossa da:
c.f. nata AL (PA) 08/01/1973 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHI LORENZO domiciliata a P.tta De Amicis 12 15057 Tortona ITAL
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MODICA MARCO domiciliata VIA TROTTI 15121 ALESSANDRIA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato CONCLUSIONI CONGIUNTE all'udienza del 6 MAGGIO 2025 come di seguito riportato
RICORRENTE E RESISTENTE.
pagina 1 di 5 “ in via principale: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri
[...]
e in Comune di Alessandria in data 20.05.2001, trascritto in data Parte_1 Controparte_1
22.05.2001 nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il NO possa far visita al figlio liberamente, previo accordo con la Parte_1
IG e con il figlio stesso, non meno di due volte alla settimana;
CP_1
- disporre che il figlio minore trascorra i giorni di festività religiosa e laica in via alternata con ciascun genitore, previo accordo con la IG e con il figlio stesso;
durante il periodo CP_1
estivo, il NO potrà trascorrere quindici giorni (anche non consecutivi) con il figlio Parte_1
minore, previo accordo con la IG e con il figlio stesso;
CP_1
- il NO corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
mensile di euro 300,00 (150,00 per figlio), da intendersi comprensive del mantenimento ordinario e di tutte le spese straordinarie, che saranno sostenute in via esclusiva dalla IG;
CP_1
- le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario ad Alessandria in data 20.05.2001 con la IG , nata ad Controparte_1
Alessandria in data 05.03.1973, C.F. , residente ad Alessandria, corso C. Marx C.F._2
n.85; dall'unione nascevano due figli: , nata ad [...] in data [...] (maggiorenne), e Per_2
nato Alessandria in data 24.03.2010; esponeva altresì parte ricorrente che con decreto del Per_1
06.07.2018 il Tribunale di Alessandria omologava la separazione personale dei coniugi, comparsi avanti il Presidente in data 03.07.2018; in data 01.03.2023 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria apponeva il nulla osta all'accordo di negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di separazione, sottoscritto dalle parti in data 01.02.2023; evidenziava parte ricorrente che era maturato il periodo utile per la proposizione della presente domanda, come previsto dalla L.
55/2015; inoltre esponeva parte ricorrente che a far data dalla separazione i coniugi non si erano riconciliati e non sussistevano - allo stato - i presupposti per ricostituire la comunione materiale e spirituale tra loro.
Relativamente agli aspetti patrimoniali parte ricorrente evidenziava che a decorrere dalla data della separazione, la sua situazione personale ed economica era drasticamente peggiorata, rendendo impossibile una conferma delle condizioni di separazione vigenti;
in questa prospettiva si dava atto pagina 2 di 5 che la figlia maggiorenne pareva avviata verso la piena indipendenza economica, avendo Per_2 peraltro maturato la decisione di lasciare l'abitazione materna per avviare una convivenza con il compagno. La figlia era stata regolarmente impiegata presso il Mc Donald's di Alessandria per Per_2
circa un anno e mezzo, con contratto part-time a tempo indeterminato e con una retribuzione di circa
750,00 euro mensili, ed era comunque intenzionata a frequentare un corso per diventare infermiera.
Dopo aver superato il test d'ingresso universitario alla facoltà di infermieristica, aveva deciso di Per_2 licenziarsi, acquistando un'auto di seconda mano con l'aiuto della madre, facendo la spola tra l'abitazione materna e quella del compagno. Con riferimento al figlio minore il ricorrente Per_1
chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Veniva chiesta la predisposizione di un calendario di visite ampio che preveda weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, pernottamenti compresi. Nel periodo infrasettimanale, anche in considerazione dell'età del ragazzo, parte ricorrente manifestava la disponibilità a visite libere, previo accordo diretto con il figlio;
con riferimento agli aspetti economici parte ricorrente chiedeva, pertanto, una riduzione dell'assegno a 250,00 euro mensili, attualmente corrisposti in favore di entrambi i figli, da intendersi comprensivo di spese straordinarie a causa delle gravi condizioni di salute, e di patologie che hanno comportato la determinazione di un'invalidità dell'80%, con beneficio della L. 104/1992.
A ciò si era aggiunta una nuova diagnosi medica di altra patologia autoimmune, altamente invalidante e incurabile.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai NOi e Parte_1
ad Alessandria in data 20.05.2001; - disporre l'affidamento condiviso del figlio Controparte_1
minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il Per_1
NO possa far visita al figlio e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alla Parte_1
domenica sera, e liberamente durante la settimana, previ accordi diretti con la IG o con il CP_1
figlio stesso, con espressa previsione che gli spostamenti del figlio siano a carico della IG
, in caso di impossibilità per il ricorrente di guidare un'autovettura; - disporre che il figlio CP_1
minore trascorra le festività religiose e laiche in via alternata con ciascun genitore, e che possa trascorrere con il padre quindici giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo;
- disporre a carico del NO a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro Parte_1
250,00 (125,00 per figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, comprensivo di spese straordinarie;
- disporsi, a carico della IG , un assegno divorzile in favore del marito pari CP_1
ad euro 150,00 mensili (o la diversa somma meglio vista dal Tribunale), rivalutabili annualmente in base agli indici Istat. Con riserva di modificare la domanda una volta acquisita la documentazione pagina 3 di 5 reddituale relativa alla resistente;
in via istruttoria - ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio formularle in capitoli di prova e/o quesiti, da intendersi preceduti da “vero che” ed epurati da ogni valutazione e giudizio. Con riserva di indicare testi. Ogni ulteriore istanza e produzione riservata” Vinte le spese”.
Nelle more della fissazione della prima udienza di comparizione le parti depositavano conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
All'udienza del 6 maggio 2025 i procuratori delle parti e le parti personalmente confermavano tali conclusioni e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: la separazione dei coniugi risale al 6 luglio 2018 (data in cui il Tribunale di Alessandria omologava la separazione personale dei coniugi comparsi avanti il Presidente in data 3 luglio 2018), mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 31.1.2025; nel caso concreto non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e si deve dunque ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Relativamente agli aspetti patrimoniali va evidenziato che le condizioni economiche del sig.
[...]
non consentono il pagamento di una somma per il mantenimento dei figli superiore a quella Pt_1
concordata con il coniuge.
Il medesimo risulta infatti affetto da gravi patologie che non gli consentono lo svolgimento di una attività lavorativa ed egli vive grazie ad una pensione di invalidità ed alcuni sussidi pubblici.
Le condizioni previste per assicurare la bigenitorialità nei confronti del figlio minore appaio adeguate e tengono conto della volontà del figlio Per_1
Tutte le condizioni previste dalla parti sono pertanto condivise ed omologabili da parte del Tribunale.
Le spese devono essere compensate fra le parti stante le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 CP_1
in Comune di Alessandria in data 20.05.2001, trascritto in data 22.05.2001 nei registri
[...] dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A;
pagina 4 di 5 dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Alessandria per le annotazioni di legge. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
dispone che il NO possa far visita al figlio liberamente, previo accordo con la IG Parte_1 CP_1
e con il figlio stesso, non meno di due volte alla settimana;
dispone che il figlio minore trascorra i giorni di festività religiosa e laica in via alternata con ciascun genitore, previo accordo con la IG e con il figlio stesso;
durante il periodo estivo, il NO CP_1 [...]
potrà trascorrere quindici giorni (anche non consecutivi) con il figlio minore, previo accordo Pt_1
con la IG e con il figlio stesso;
CP_1
dispone che il NO corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
mensile di euro 300,00 (150,00 per figlio), da intendersi comprensive del mantenimento ordinario e di tutte le spese straordinarie, che saranno sostenute in via esclusiva dalla IG;
CP_1
il Tribunale prende atto che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore.
Spese compensate fra le parti.
Alessandria, camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALNA
IN NOME DEL POPOLO ITALNO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 192/2025 promossa da:
c.f. nata AL (PA) 08/01/1973 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHI LORENZO domiciliata a P.tta De Amicis 12 15057 Tortona ITAL
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MODICA MARCO domiciliata VIA TROTTI 15121 ALESSANDRIA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato CONCLUSIONI CONGIUNTE all'udienza del 6 MAGGIO 2025 come di seguito riportato
RICORRENTE E RESISTENTE.
pagina 1 di 5 “ in via principale: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri
[...]
e in Comune di Alessandria in data 20.05.2001, trascritto in data Parte_1 Controparte_1
22.05.2001 nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il NO possa far visita al figlio liberamente, previo accordo con la Parte_1
IG e con il figlio stesso, non meno di due volte alla settimana;
CP_1
- disporre che il figlio minore trascorra i giorni di festività religiosa e laica in via alternata con ciascun genitore, previo accordo con la IG e con il figlio stesso;
durante il periodo CP_1
estivo, il NO potrà trascorrere quindici giorni (anche non consecutivi) con il figlio Parte_1
minore, previo accordo con la IG e con il figlio stesso;
CP_1
- il NO corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
mensile di euro 300,00 (150,00 per figlio), da intendersi comprensive del mantenimento ordinario e di tutte le spese straordinarie, che saranno sostenute in via esclusiva dalla IG;
CP_1
- le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario ad Alessandria in data 20.05.2001 con la IG , nata ad Controparte_1
Alessandria in data 05.03.1973, C.F. , residente ad Alessandria, corso C. Marx C.F._2
n.85; dall'unione nascevano due figli: , nata ad [...] in data [...] (maggiorenne), e Per_2
nato Alessandria in data 24.03.2010; esponeva altresì parte ricorrente che con decreto del Per_1
06.07.2018 il Tribunale di Alessandria omologava la separazione personale dei coniugi, comparsi avanti il Presidente in data 03.07.2018; in data 01.03.2023 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria apponeva il nulla osta all'accordo di negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di separazione, sottoscritto dalle parti in data 01.02.2023; evidenziava parte ricorrente che era maturato il periodo utile per la proposizione della presente domanda, come previsto dalla L.
55/2015; inoltre esponeva parte ricorrente che a far data dalla separazione i coniugi non si erano riconciliati e non sussistevano - allo stato - i presupposti per ricostituire la comunione materiale e spirituale tra loro.
Relativamente agli aspetti patrimoniali parte ricorrente evidenziava che a decorrere dalla data della separazione, la sua situazione personale ed economica era drasticamente peggiorata, rendendo impossibile una conferma delle condizioni di separazione vigenti;
in questa prospettiva si dava atto pagina 2 di 5 che la figlia maggiorenne pareva avviata verso la piena indipendenza economica, avendo Per_2 peraltro maturato la decisione di lasciare l'abitazione materna per avviare una convivenza con il compagno. La figlia era stata regolarmente impiegata presso il Mc Donald's di Alessandria per Per_2
circa un anno e mezzo, con contratto part-time a tempo indeterminato e con una retribuzione di circa
750,00 euro mensili, ed era comunque intenzionata a frequentare un corso per diventare infermiera.
Dopo aver superato il test d'ingresso universitario alla facoltà di infermieristica, aveva deciso di Per_2 licenziarsi, acquistando un'auto di seconda mano con l'aiuto della madre, facendo la spola tra l'abitazione materna e quella del compagno. Con riferimento al figlio minore il ricorrente Per_1
chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Veniva chiesta la predisposizione di un calendario di visite ampio che preveda weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, pernottamenti compresi. Nel periodo infrasettimanale, anche in considerazione dell'età del ragazzo, parte ricorrente manifestava la disponibilità a visite libere, previo accordo diretto con il figlio;
con riferimento agli aspetti economici parte ricorrente chiedeva, pertanto, una riduzione dell'assegno a 250,00 euro mensili, attualmente corrisposti in favore di entrambi i figli, da intendersi comprensivo di spese straordinarie a causa delle gravi condizioni di salute, e di patologie che hanno comportato la determinazione di un'invalidità dell'80%, con beneficio della L. 104/1992.
A ciò si era aggiunta una nuova diagnosi medica di altra patologia autoimmune, altamente invalidante e incurabile.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai NOi e Parte_1
ad Alessandria in data 20.05.2001; - disporre l'affidamento condiviso del figlio Controparte_1
minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il Per_1
NO possa far visita al figlio e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alla Parte_1
domenica sera, e liberamente durante la settimana, previ accordi diretti con la IG o con il CP_1
figlio stesso, con espressa previsione che gli spostamenti del figlio siano a carico della IG
, in caso di impossibilità per il ricorrente di guidare un'autovettura; - disporre che il figlio CP_1
minore trascorra le festività religiose e laiche in via alternata con ciascun genitore, e che possa trascorrere con il padre quindici giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo;
- disporre a carico del NO a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro Parte_1
250,00 (125,00 per figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, comprensivo di spese straordinarie;
- disporsi, a carico della IG , un assegno divorzile in favore del marito pari CP_1
ad euro 150,00 mensili (o la diversa somma meglio vista dal Tribunale), rivalutabili annualmente in base agli indici Istat. Con riserva di modificare la domanda una volta acquisita la documentazione pagina 3 di 5 reddituale relativa alla resistente;
in via istruttoria - ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio formularle in capitoli di prova e/o quesiti, da intendersi preceduti da “vero che” ed epurati da ogni valutazione e giudizio. Con riserva di indicare testi. Ogni ulteriore istanza e produzione riservata” Vinte le spese”.
Nelle more della fissazione della prima udienza di comparizione le parti depositavano conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
All'udienza del 6 maggio 2025 i procuratori delle parti e le parti personalmente confermavano tali conclusioni e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: la separazione dei coniugi risale al 6 luglio 2018 (data in cui il Tribunale di Alessandria omologava la separazione personale dei coniugi comparsi avanti il Presidente in data 3 luglio 2018), mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 31.1.2025; nel caso concreto non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e si deve dunque ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Relativamente agli aspetti patrimoniali va evidenziato che le condizioni economiche del sig.
[...]
non consentono il pagamento di una somma per il mantenimento dei figli superiore a quella Pt_1
concordata con il coniuge.
Il medesimo risulta infatti affetto da gravi patologie che non gli consentono lo svolgimento di una attività lavorativa ed egli vive grazie ad una pensione di invalidità ed alcuni sussidi pubblici.
Le condizioni previste per assicurare la bigenitorialità nei confronti del figlio minore appaio adeguate e tengono conto della volontà del figlio Per_1
Tutte le condizioni previste dalla parti sono pertanto condivise ed omologabili da parte del Tribunale.
Le spese devono essere compensate fra le parti stante le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 CP_1
in Comune di Alessandria in data 20.05.2001, trascritto in data 22.05.2001 nei registri
[...] dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A;
pagina 4 di 5 dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Alessandria per le annotazioni di legge. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
dispone che il NO possa far visita al figlio liberamente, previo accordo con la IG Parte_1 CP_1
e con il figlio stesso, non meno di due volte alla settimana;
dispone che il figlio minore trascorra i giorni di festività religiosa e laica in via alternata con ciascun genitore, previo accordo con la IG e con il figlio stesso;
durante il periodo estivo, il NO CP_1 [...]
potrà trascorrere quindici giorni (anche non consecutivi) con il figlio minore, previo accordo Pt_1
con la IG e con il figlio stesso;
CP_1
dispone che il NO corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
mensile di euro 300,00 (150,00 per figlio), da intendersi comprensive del mantenimento ordinario e di tutte le spese straordinarie, che saranno sostenute in via esclusiva dalla IG;
CP_1
il Tribunale prende atto che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore.
Spese compensate fra le parti.
Alessandria, camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 5 di 5