Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02944/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2944 del 2023, proposto da
Società Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi, Gerolamo Francesco Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Cocchi in Genova, Voa Macaggi 21-8;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Estar, Ausl Toscana Centro, Ausl Toscana Nord Ovest, Ausl Toscana Sud Est, Aou Careggi, Aou Meyer, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, 24681, del 14-12-2022: “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015”,
nonché
di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli ulteriori atti ministeriali indicati nel predetto decreto regionale e, per quanto di necessità:
-il Decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, avente ad oggetto: Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
-il Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, avente ad oggetto: Adozione delle linee-guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
-le delibere degli enti del servizio sanitario regionale toscano recanti certificazione del valore della spesa sostenuta per dispositivi medici come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, elencate nell'atto impugnato e rilevanti per il fatturato della ricorrente e, dunque:
deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;
deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;
deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Toscana;
Vista la memoria del 10 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. OL IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che con memoria versata in atti in data 10 marzo 2026 parte ricorrente ha chiesto di dichiarare, ex art. 7 d.l. 95/2025, cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- che per l’art. 7 d.l. 95/2025, “ Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”;
- che agli atti di causa risulta depositato il provvedimento regionale di accertamento dell’avvenuto pagamento e che anche l’Avvocatura regionale ha dato atto di ciò concludendo per la cessazione della materia del contendere;
- Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per integrare la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RT, Presidente
OL IA, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IA | RA RT |
IL SEGRETARIO