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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/08/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 414/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] l'[...] e ivi residente a[...] (c.f. Parte_1
) -, elettivamente domiciliata in Vico Equense (Na) alla Via Canale n. 28 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Annunziata Aiello - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo
E
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Bertini, n.11 c.f. elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) al Corso Italia n. C.F._2
145 presso e nello studio dell'avv. Ciro Savino che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante al ricorso introduttivo
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, le parti, riportandosi ai patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo hanno chiesto la pronuncia di divorzio. Il P.M., in data 03.04.2025, ha espresso parere favorevole, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 01.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di aver contratto matrimonio civile celebrato in Sorrento in data 06.10.2012, dal quale non erano nati figli;
che la famiglia aveva fissato di fatto la dimora coniugale in Sorrento, al Corso Italia 145, unità domestica di proprietà della;
che quest'ultima era attualmente Parte_1 affetta da un grave forma tumorale come evincibile da verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile rilasciato dall'Inps di Roma il 25.09.2023; che era stata riconosciuta dalla
Commissione Medico Legale dell'Inps “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al
100%” e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani” e le era stato riconosciuto lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 149/92; che l'unione coniugale si era deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi erano economicamente autosufficienti.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.06.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato con ordinanza del 03.07.2024 rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il Pm ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 25.09.2024.
Con sentenza n. 94/2024 dell'08.10.2024 e pubblicata in data 14.10.2024 il Tribunale di Torre
Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto
[...] Controparte_1
e, preso atto della contestuale domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis.49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice delegato per l'udienza del 20.05.2025, affinchè - previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Quindi all'udienza del 20.05.2025, sostituita per concorde richiesta delle parti con note di trattazione scritta si sensi dell'art 473 – bis.51 c.p.c. comma due, ultimo periodo e 127 ter c.p.c., con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 19.05.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni delle parti e visto il deposito in allegato alle note del 15.05.2025 del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 94/2024 dell'08.10.2024 di omologa delle condizioni della separazione consensuale fra i predetti coniugi, con ordinanza resa in data 06.06.2025, rimetteva la causa in decisione al collegio.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 e.e., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in
Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli",
o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Sorrento in data 06.10.2012, ai patti ed alle condizioni concordate tra le parti.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza del 18.06.2024, sostituita per concorde volontà delle parti dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., allorquando i coniugi manifestavano innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, la volontà di non conciliarsi e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 94/2024 dell'08.10.2024 e pubblicata in data 14.10.2024 con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 15.05.2025.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898
e, d'altra parte, considerato che i coniugi con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 innanzi al giudice delegato, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, la pronuncia va limitata al solo status, non avendo le parti previsto alcuna statuizione accessorie, nè concordato alcun mantenimento.
3. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data
01.03.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nata a Parte_1
Roma l'11.06.1966 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 70 parte II, serie C, dei registri di matrimonio dell'anno 2012);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato