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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 510/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mazara Del Vallo - Via Carmine, 8 91026 Mazara Del Vallo TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1234 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.05.2025, RGR 510/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Nominativo_2 e Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento/preavviso di pignoramento n.1234, notificata in data 04/03/2025, relativa all'avviso di accertamento n. 028669/0 notificato il 30.06.2020, per versamento TARI anno 2017, sostenendone la illegittimità. Assumeva parte ricorrente, la nullità dell'atto impugnato per errata identificazione del soggetto debitore, per mancata allegazione dell'atto prodromico, mai notificato, nonché per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ed incerta determinazione delle somme intimate.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Mazara del Vallo.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla errata identificazione del soggetto debitore.
La ricorrente, infatti, nell'anno contestato, non risulta essere residente né proprietaria dell'immobile oggetto di imposizione.
Dal certificato storico di residenza agli atti, si evince che la Sig.ra Ricorrente_1 risulta essersi trasferita il 24.01.2014, migrando da Mazara a Bologna, per poi tornarvi nel 2024, e più precisamente l'11.03.2024.
La mancata costituzione del Comune di Mazara del Vallo non ha consentito a questo Giudice di accertare eventuali circostanze comprovanti tesi contrarie e comunque a sostegno della posizione dell'Ente.
Il ricorso, pertanto, per tale assorbente motivo, può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Trapani, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 16.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 510/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mazara Del Vallo - Via Carmine, 8 91026 Mazara Del Vallo TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1234 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.05.2025, RGR 510/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Nominativo_2 e Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento/preavviso di pignoramento n.1234, notificata in data 04/03/2025, relativa all'avviso di accertamento n. 028669/0 notificato il 30.06.2020, per versamento TARI anno 2017, sostenendone la illegittimità. Assumeva parte ricorrente, la nullità dell'atto impugnato per errata identificazione del soggetto debitore, per mancata allegazione dell'atto prodromico, mai notificato, nonché per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ed incerta determinazione delle somme intimate.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Mazara del Vallo.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla errata identificazione del soggetto debitore.
La ricorrente, infatti, nell'anno contestato, non risulta essere residente né proprietaria dell'immobile oggetto di imposizione.
Dal certificato storico di residenza agli atti, si evince che la Sig.ra Ricorrente_1 risulta essersi trasferita il 24.01.2014, migrando da Mazara a Bologna, per poi tornarvi nel 2024, e più precisamente l'11.03.2024.
La mancata costituzione del Comune di Mazara del Vallo non ha consentito a questo Giudice di accertare eventuali circostanze comprovanti tesi contrarie e comunque a sostegno della posizione dell'Ente.
Il ricorso, pertanto, per tale assorbente motivo, può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Trapani, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 16.01.2026.
Il Giudice Monocratico