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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9017 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 25062/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DELLO RUSSO Parte_1 C.F._1 GIACOMO, con elezione di domicilio in VIA TERMINIO 35, AVELLINO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio degli avv.ti RAFFAELE Controparte_1 CUCCURULLO, RITA CASTALDO E ANNA REGA, con elezione di domicilio in VIA L. BIANCHI, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ticket mensa su ferie CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19-11-2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della CP_2
, con mansioni di Collaboratore professionale sanitario - infermiere, Ctg. D, del ccnl di
[...] categoria, lamentava che, avendo lavorato su turni avvicendati, aveva percepito il ticket mensa, ma tale indennità non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione erogata durante i giorni di ferie. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento della nullità ed /o inopponibilità di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale volta ad escludere il pagamento dell'indennità predetta nel computo della base di calcolo dei giorni di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea, dichiararsi il proprio diritto a percepire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva della voce buoni pasto, con condanna dell' convenuta al pagamento, per la causale predetta, dell'importo pari alle CP_1 differenze retributive tra le somme corrisposte e quelle spettanti, per le ferie godute, nella misura giornaliera di € 4,13, da quantificarsi per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2023, in € 462,56, oltre interessi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l convenuta che contestava la CP_1 fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
******* Il ricorso non è fondato. Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401; v. anche Cass. n. 13932 del 20- 5-2024; Cass. nn. 25840 e 25850 del 27-9-2024) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione dovuta in costanza di godimento delle ferie in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. In particolare la Suprema Corte ha osservato: "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis. applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: " Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , Per_1 Per_2 Per_ C229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_3 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a CP_3 mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché TZ e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del
2 suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Cont
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . Così ricostruito il quadro normativo e della giurisprudenza nazionale e di diritto eurounitario si ritiene che l'esclusione dalla base di calcolo delle ferie degli emolumenti a titolo di buono pasto sia legittima. Dirimente ai fini del decidere è, innanzitutto, valutare la natura dell'emolumento e, in via successiva, la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la
3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Gli è che, nel solco dei principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. n. 23303/2019, Cass. n. 16135/2020, Cass. n. 5547/ 2021 e Cass. n. 15629/2021; v. anche Corte di Appello di Napoli in analoga fattispecie sentenza n. 342 del 3.3.2025), i buoni pasto non costituiscono un elemento della retribuzione "normale", integrando, piuttosto, una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Essi, in altri termini, sono esclusi dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto, trattandosi di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Dalla natura non retributiva dell'emolumento inferisce l'inapplicabilità dei principi di diritto eurounitario, come mutuati nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, impropriamente invocati dalla difesa dell'istante a sostegno della pretesa La domanda va, in definitiva, integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 convenuta che liquida in € 300,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovuti per legge. Così deciso in data 04/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 25062/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DELLO RUSSO Parte_1 C.F._1 GIACOMO, con elezione di domicilio in VIA TERMINIO 35, AVELLINO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio degli avv.ti RAFFAELE Controparte_1 CUCCURULLO, RITA CASTALDO E ANNA REGA, con elezione di domicilio in VIA L. BIANCHI, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ticket mensa su ferie CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19-11-2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della CP_2
, con mansioni di Collaboratore professionale sanitario - infermiere, Ctg. D, del ccnl di
[...] categoria, lamentava che, avendo lavorato su turni avvicendati, aveva percepito il ticket mensa, ma tale indennità non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione erogata durante i giorni di ferie. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento della nullità ed /o inopponibilità di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale volta ad escludere il pagamento dell'indennità predetta nel computo della base di calcolo dei giorni di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea, dichiararsi il proprio diritto a percepire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva della voce buoni pasto, con condanna dell' convenuta al pagamento, per la causale predetta, dell'importo pari alle CP_1 differenze retributive tra le somme corrisposte e quelle spettanti, per le ferie godute, nella misura giornaliera di € 4,13, da quantificarsi per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2023, in € 462,56, oltre interessi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l convenuta che contestava la CP_1 fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
******* Il ricorso non è fondato. Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401; v. anche Cass. n. 13932 del 20- 5-2024; Cass. nn. 25840 e 25850 del 27-9-2024) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione dovuta in costanza di godimento delle ferie in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. In particolare la Suprema Corte ha osservato: "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis. applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: " Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , Per_1 Per_2 Per_ C229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_3 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a CP_3 mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché TZ e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del
2 suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Cont
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . Così ricostruito il quadro normativo e della giurisprudenza nazionale e di diritto eurounitario si ritiene che l'esclusione dalla base di calcolo delle ferie degli emolumenti a titolo di buono pasto sia legittima. Dirimente ai fini del decidere è, innanzitutto, valutare la natura dell'emolumento e, in via successiva, la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la
3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Gli è che, nel solco dei principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. n. 23303/2019, Cass. n. 16135/2020, Cass. n. 5547/ 2021 e Cass. n. 15629/2021; v. anche Corte di Appello di Napoli in analoga fattispecie sentenza n. 342 del 3.3.2025), i buoni pasto non costituiscono un elemento della retribuzione "normale", integrando, piuttosto, una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Essi, in altri termini, sono esclusi dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto, trattandosi di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Dalla natura non retributiva dell'emolumento inferisce l'inapplicabilità dei principi di diritto eurounitario, come mutuati nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, impropriamente invocati dalla difesa dell'istante a sostegno della pretesa La domanda va, in definitiva, integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 convenuta che liquida in € 300,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovuti per legge. Così deciso in data 04/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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