Art. 4.
Attivita' sportive per la partecipazione ai Giochi
1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attivita' complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 , di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attivita' di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attivita' motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacita'. Con riguardo alla scuola secondaria, le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se' nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attivita' agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilita'. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalita' di svolgimento delle attivita', garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attivita' sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalita' di assicurazione degli studenti partecipanti alle attivita';
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonche' di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attivita' svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonche' alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonche' il numero degli studenti aderenti alle attivita' ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attivita' di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , le modalita' organizzative atte a promuovere la piu' ampia adesione degli studenti con disabilita' alle iniziative e alle attivita' sportive predisponendo le necessarie misure.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , recante: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999:
«Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.».
- Si riporta il testo dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 , recante: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996:
«Art. 1 (Finalita' generali). - 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali.
1-bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire alle giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunita' per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul territorio, della concreta capacita' organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualita' che rivestono particolare interesse.
5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalita' e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.».
Attivita' sportive per la partecipazione ai Giochi
1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attivita' complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 , di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attivita' di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attivita' motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacita'. Con riguardo alla scuola secondaria, le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se' nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attivita' agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilita'. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalita' di svolgimento delle attivita', garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attivita' sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalita' di assicurazione degli studenti partecipanti alle attivita';
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonche' di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attivita' svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonche' alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonche' il numero degli studenti aderenti alle attivita' ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attivita' di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , le modalita' organizzative atte a promuovere la piu' ampia adesione degli studenti con disabilita' alle iniziative e alle attivita' sportive predisponendo le necessarie misure.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , recante: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999:
«Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.».
- Si riporta il testo dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 , recante: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996:
«Art. 1 (Finalita' generali). - 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali.
1-bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire alle giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunita' per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul territorio, della concreta capacita' organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualita' che rivestono particolare interesse.
5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalita' e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.».