Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Osele, Marco Zanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, al civico n. 9;
per l'annullamento:
- del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante ad oggetto “(…) -OMISSIS- – Esclusione dalla procedura selettiva per la copertura di n. 1 professore o professoressa universitario/a di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS-, settore scientifico disciplinare -OMISSIS- – Dipartimento di -OMISSIS- indetto con D.R. n. -OMISSIS-”;
- della Nota di diniego del Rettore dell’Università degli Studi di Trento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante ad oggetto: “riscontro alla nota pervenuta in data -OMISSIS-”;
- della nota di ulteriore diniego del Rettore dell’Università degli Studi di Trento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante ad oggetto: “riscontro alla nota pervenuta in data -OMISSIS-”; nonché, per quanto occorrer possa,
- del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trento prot. n. -OMISSIS- di indizione della procedura selettiva; e
- del Regolamento per il Reclutamento e la Progressione di Carriera di Professori e di Ricercatori e per il Conferimento degli assegni di Ricerca di cui all''art. 22, L. 240/2010, con particolare riferimento al capo VI ed all’art 61; nonché dei non conosciuti seguenti atti e provvedimenti citati nel preambolo del decreto di indizione della procedura, ovvero: “(…) il Progetto "-OMISSIS-", Dipartimento di -OMISSIS-, CUP -OMISSIS-; (…) la delibera del Consiglio del Dipartimento di -OMISSIS-; (…) la delibera del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere del -OMISSIS- (…) la delibera del Senato Accademico del -OMISSIS-; (…) la programmazione triennale del fabbisogno del personale”, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali, connessi non ancora acquisiti o acquisendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trento;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c, e 85, c. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. GI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato Decreto dell’1.7.2024 il Rettore di UN indiceva una procedura selettiva per la copertura di un posto da professore di seconda fascia per il gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS-, settore scientifico disciplinare -OMISSIS- al quale il ricorrente afferma di appartenere, avendo egli conseguito nel -OMISSIS- l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per la seconda fascia per il settore concorsuale -OMISSIS-
Parte ricorrente evidenzia che nel predetto Decreto rettorale era previsto che la partecipazione alla procedura fosse riservata a candidati esterni all'Ateneo come definiti dall’art. 18, comma 4, L. n. 240/2010, ovvero, in particolare a coloro che nell'ultimo triennio non avessero prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non fossero stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Trento.
Per quanto qui di interesse, la difesa del ricorrente rileva che il ricorrente, presso UN, era beneficiario del -OMISSIS-, operando quale -OMISSIS- -OMISSIS- - -OMISSIS-, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma -OMISSIS-.
Con l’impugnato Decreto del -OMISSIS-, il Rettore di UN disponeva l’esclusione del ricorrente dalla procedura in parola, poiché: “(...) il dott. -OMISSIS- ha stipulato con l’Università di Trento un contratto biennale di assegnista di ricerca presso il Dipartimento di -OMISSIS-che decorre dal giorno -OMISSIS-, per cessare il giorno -OMISSIS- (...)”.
Il ricorrente contestava tale circostanza, chiedendo il “ riesame del provvedimento di esclusione ”, sostenendo che lo status di -OMISSIS- non corrispondesse alla posizione di assegnista di ricerca e dunque che non fosse incompatibile con la partecipazione alla procedura di cui sopra, proponendo altresì istanza di accesso, onde ottenere l’elenco dei candidati ammessi alla procedura ed il relativo curriculum vitae.
Con la nota del -OMISSIS-, il Rettore di UN confermava la legittimità del decreto di esclusione e negava l’accesso come richiesto dall’odierno ricorrente, cosicché la difesa dell’istante reiterava l’istanza di accesso, limitandola ai soli nominativi dei candidati ammessi, a cui UN riscontrava ancora negativamente in data -OMISSIS-.
Il dott. -OMISSIS- ha dunque impugnato gli atti su indicati, proponendo i motivi qui di seguito sinteticamente riassunti:
col primo motivo di ricorso (“ violazione ed errata applicazione dell’art. 18, c. 4, l. 240/2010 – eccesso di potere per violazione del principio di interpretazione restrittiva delle clausole di esclusione. Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e perplessa e manifesta ingiustizia ”), si contesta l’esclusione adducendo che le clausole escludenti debbano essere intese ed interpretate restrittivamente, dando altresì prevalenza alle espressioni letterali così come risultanti senza procedere ad alcun procedimento ermeneutico volto a dare significato affatto diverso, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ. ed art. 12 preleggi cod. civ. e ciò in riferimento all’art. 18, L. n. 240/2010, secondo il quale, a dire della difesa del ricorrente, vi sarebbe un vincolo alle risorse disponibili per l’assunzione di professori di ruolo contemplando una serie di categorie soggettive (“ coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis ”) che dovrebbe costituire un’elencazione di carattere necessariamente tassativo.
Ribadisce la difesa istante che il ricorrente non era titolare di “assegno di ricerca”, bensì di un “contratto di ricerca” che, in tesi della difesa, differisce ontologicamente.
Col secondo motivo di ricorso (“ violazione ed errata applicazione dell’art. 18, c. 4, l. 240/2010 rispetto alla posizione del dott. -OMISSIS- quale -OMISSIS- – eccesso di potere per violazione del principio tassatività e carenza istruttoria ”), il ricorrente eccepisce l’inapplicabilità dell’art. 18, c. 4, L. 240/2010 anche sotto altro profilo, a fronte del particolare status di -OMISSIS- che costituisce secondo la tesi prospettata un tertium genus , non equiparabile allo status di assegnista di ricerca, come definito dall’art. 22 della L. n. 240/2010 prima della riforma del 2022 e non pienamente sovrapponibile neppure con lo status di contrattista di ricerca, come sarebbe definito dall’art. 22 della L. n. 240/2010.
Il ricorrente evidenzia che in base al suo particolare status, il suo progetto era risultato vincitore e finanziato dall’Unione Europea e non dall’Università e che, tra l’altro, l’assegno di ricerca viene conferito “per lo svolgimento di attività di ricerca” (art. 22, c. 1, L. n. 240/2010 previgente). L’employment contract stipulato tra l’Università e il -OMISSIS- è vincolato invece allo svolgimento del progetto risultato vincitore della procedura europea e presuppone procedure di valutazione e rendicontazione comunitarie, mentre l’assegno di ricerca aveva una “durata compresa tra uno e tre anni” era “rinnovabile” per un periodo non superiore a quattro anni (art. 22, c. 4, L. n. 240/2010 previgente). Le -OMISSIS- -OMISSIS- hanno una durata di 2-3 anni non prorogabili.
Rileva inoltre, secondo la difesa dell’istante, che il suo rapporto sarebbe più aderente allo schema dei “contratti di ricerca”, posto che essi sono stipulati e non conferiti (come l’assegno), che hanno uno specifico fine e che sono finanziati da soggetti terzi sulla base di specifiche convenzioni o accordi.
Sottolinea inoltre la difesa che il dott. -OMISSIS- dovrebbe essere stato considerato candidato “esterno” ai fini della procedura de qua .
Col terzo motivo di ricorso (“ violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 4 della l.p. n. 23/1992. Eccesso di potere per carenza istruttoria in merito al rispetto dei presupposti (art. 1, c. 335, l. n. 232/2016 ) per l’applicazione della clausola di cui all’art. 18, c. 4, l. n. 240/2010 nonché per perplessità, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia ”), il ricorrente, partendo dall’assunto che la clausola - a suo dire escludente - di cui all’art. 18, c. 4, L n. 240/2010 (ovverosia, nella specie, il non essere titolari di assegni di ricerca) sarebbe una facoltà per le Università nel decidere di applicarla; contesta le motivazioni addotte dalla resistente Amministrazione ed in particolare in ordine al budget riservato agli esterni in cui è stata fatta confluire la procedura in discussione, anziché agli interni, con limitazione della partecipazione.
Conclude, formulando istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. di sospensione degli atti impugnati e, nel merito, per l’ “ annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati ”.
In data 31 ottobre 2024 si è costituita con memoria tecnica l’Università di Trento per il tramite dell’Avvocatura dello Stato di Trento.
In vista dell’udienza camerale del giorno 21 novembre 2024 per la trattazione dell’incidente cautelare, la resistente Amministrazione, in data 16 novembre 2024, ha depositato memoria, con cui, riservandosi ogni più ampia deduzione per l’udienza di discussione nel merito, ha comunicato che l’Università aveva “ motivatamente disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva per la copertura di 1 professore o professoressa universitario/a di ruolo di seconda fascia, per l’appunto con riserva di conoscere l’esito del giudizio di merito avverso il procedimento di esclusione ”, così ritenendo soddisfatte le esigenze prospettate da parte ricorrente nella propria domanda, da cui, secondo la difesa dell’Amministrazione, avrebbe dovuto discendere la cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta di sospensione cautelare con conseguente improcedibilità della stessa.
In data 18 novembre 2024, il ricorrente ha depositato memoria, in cui contesta ulteriormente gli atti impugnati e, prendendo atto dell’intervenuta ammissione con riserva, insisteva per una celere definizione nel merito del contenzioso.
Con ordinanza collegiale, resa all’esito dell’udienza camerale del 21 novembre 2024, l’intestato Tribunale ha dato atto “ dell’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda cautelare ”, a spese compensate.
Il ricorrente in data 19 settembre 2025 ha depositato “memoria difensiva con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse”, in cui ha altresì fornito aggiornamenti circa il decorso e l’esito della procedura. In particolare, viene ivi esposto che egli ha potuto apprendere di non essere stato incluso dalla Commissione tra i tre candidati “ comparativamente migliori ” e che dunque ha formulato istanza di accesso - accolta - in riguardo agli atti della procedura.
Il ricorrente ha così potuto rilevare che il giudizio della commissione esaminatrice assegnato al medesimo è stato “-OMISSIS-”, al pari di tutti gli altri candidati, con eccezione dei tre studiosi ammessi alla prova orale, ivi compresa la vincitrice, tutti valutati “-OMISSIS-”.
La difesa del dott. -OMISSIS- ha dichiarato che in relazione agli esiti della procedura ed in ordine a quanto oggetto di ricorso, riferito alla ammissione alla procedura medesima, è emersa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, “ avendo ottenuto il bene della vita ovvero l’ammissione alla selezione ” e dunque ha concluso affinché il Tribunale adìto dichiarasse “ la sopravvenuta carenza di interesse non solo alla misura cautelare, come già dichiarata nell’Ordinanza n. -OMISSIS-, ma anche al ricorso ”, con la compensazione delle spese, cui ha aderito con firma in calce anche la difesa della resistente.
Alla luce di quanto sopra e considerato che “ in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ” (Cons. Stato, sez. II, 26/05/2025, n.4575; nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 1/10/2025, n. 7679), deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35, c. 1, lett. c, e 85, c. 9, c.p.a..
Viste le rispettive dichiarazioni rese dalle parti in atti circa l’accettazione della compensazione delle spese, queste vengono dunque compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, c. 1, lett. c, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, dott. -OMISSIS-.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR AR, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
GI ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ER | DR AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.