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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TA OR LL de Courtelary Presidente
MA CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Pierluigi Piselli, Emilia Piselli e Ugo
Altomare che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la sede in Roma Via Mozambano 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaia Silvi, Riccardo Giglione e Pietro Orlando per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese n.
1140/2020 resa nel procedimento 54744/2016 – appalti pubblici -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( rg 54744/2016 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese,
[...] CP_1 chiedendo la condanna al pagamento di € 3.295.580,27 per riserve iscritte in relazione al contratto di appalto stipulato il sette novembre 2012 riguardante lavori sulla ss 115 per la realizzazione di uno svincolo e un raccordo con il porto di Mazara del Vallo oltre a lavori complementari.
Il corrispettivo, in parte a corpo e in parte a misura, era stato concordato nella misura complessiva netta di € 5.754.083,49, di cui € 5.316.312,83 per lavori ed € 437.770,66 per oneri di sicurezza.
Il diciannove febbraio 2013 era stata proposta dal R.U.P. una Perizia di Variante (n.10048) approvata con Disposizione n. CDG-62335-P del nove maggio 2013 e il relativo Atto
Aggiuntivo n.28192 era stato stipulato il sedici aprile 2014 per l'importo ulteriore di
€1.541.084,31.
Il termine per l'ultimazione delle opere era stato fissato in seicento giorni naturali e consecutivi decorrenti da quello successivo alla consegna dei lavori, intervenuta precedentemente alla stipula del contratto e dopo l'aggiudicazione definitiva.
Erano stati emessi sei S.A.L. e relativi certificati di pagamento secondo le seguenti cadenze:
SAL 1 del quindici novembre 2012 - certificato pagamento del quattordici gennaio 2013;
SAL 2 dell'otto aprile 2013 - certificato pagamento del sette maggio 2013;
SAL 3 del dodici luglio 2013 - certificato pagamento del otto agosto 2013;
SAL 4 del quattordici ottobre 2013 - certificato pagamento del venti novembre 2013;
SAL 5 del due maggio 2014 - certificato pagamento dell'undici giugno 2014;
SAL 6 dell'undici dicembre 2014 - certificato pagamento del ventidue gennaio 2015.
Erano state apposte ventuno riserve.
Parte attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle seguenti somme oltre accessori:
a) riserve iscritte ai nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 per € 1.624.413,49;
b) riserva iscritta al n. 3: € 105.515,70;
c) riserve iscritte ai nn. 4 e 10 per € 276.806,88 ;
2 d) riserva iscritta al n. 13 per € 177.417,57;
e) riserva iscritta al n. 16 per € 1.452,00;
f) riserva iscritta al n. 17 per € 44.823,20;
g) riserva iscritta al n. 18 per € 341.079,00;
h) riserva iscritta al n. 19 per € 763.617,26;
i) riserva iscritta al n. 20 per € 224.230,38 originariamente di € 158.787,58 poi aggiornata;
j) riserva iscritta al n. 21: € 5.791,01. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Il Tribunale, espletata CT con sentenza 1140 del 2020 così disponeva:
“condanna al pagamento in favore de della somma CP_1 Parte_1 di € 300.1 valutazione e interessi com compensate fra le parti, nella misura di tre quarti, le spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, in € 20.000,00 per compensi e € 3.372,00, per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico delle parti le spese di CT in misura di tre quarti a carico del e di un quarto a carico de . CP_1 Parte_1
proponeva appello e concludeva chiedendo: Pt_1
“Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento delle riserve nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 15, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di € 1.624.413,49, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento, in favore dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 3, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 105.515,70, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 20 per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 158.787,58, quantificata in via provvisoria e quindi non esaustiva alla data del 7 giugno
3 2016 oltre ad €/g 253,65, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, fino al cessare della situazione di danno con l'approvazione del certificato di collaudo, con salvezza di ulteriori aggiornamenti e/o precisazioni, e per l'effetto condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell' suddette somme o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 16 per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 1.452,00, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 dell'appellante, delle suddette somme o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva riserva n. 17, per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di € 44.823,20, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosc mento della riserva n. 18, per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 341.079,00, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosc mento della riserva n. 19, per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 763.617,26, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.,
4 ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosci ento del motivo di appello di cui al paragrafo IV della parte in diritto, gli interessi legali e moratori ex art. 1284, c.c. sulla somma di € 300.130,38 già liquidata a favore dell'odierno appellante dalla sentenza di primo grado n. 1140/2020 del 17.01.2020 ovvero sulle somme maggiori che dovessero essere liquidate in accoglimento del presente appello, e per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento. CP_1 ngere l'avversa impugnazione incidentale e tutte le domande svolte, in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria si insiste per le richieste così come formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 del giudizio di primo grado e per il rinnovo della CT nei limiti in cui pregiudizievole dei diritti ed interessi de Parte_1
si costituiva, sosteneva l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e proponeva CP_1 impugnazione incidentale concludendo:
“Rigettare l'appello principale in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, nonché, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, ritenendo inammissibili e comunque completamente infondate le domande spiegate dal e dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto da a detto Parte_1 CP_1
Appaltatore ed altresì condannando quest'ultimo a rimborsare ad la somma di CP_1
€382.760,91 siccome allo stesso corrisposta a titolo di sorte c , rivalutazione monetaria, interessi legali, IVA, oltre le spese ed i compensi legali del primo grado di giudizio ed i relativi accessori o comunque di quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia. Vinti i compensi e le spese di lite”
La Corte all'esito dell'udienza del sette luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventuno maggio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
“Erroneita' della sentenza per omessa valutazione dei fatti, carente omessa e/o contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 160 dpr 207/2010 in relazione all'articolo 116 c.p.c. ed all'articolo 115 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio. violazione per falsa ed erronea applicazione dell'art. 1175 c.c. ed art. 93 d.lgs n. 163/2006.
5 MOTIVO 1.1 DI APPELLO INCIDENTALE
Errata, contraddittoria e omessa motivazione in riferimento alla riserva n.
1. Violazione e falsa applicazione degli art. 191 e 155 D.p.r. 207/2010.
Le doglianze riguardano la riserva n. 1 ( per € 159.580,29 ) iscritta nel SAL n. 1 del quindici novembre 2012 ( come indicato dallo stesso appaltatore in sede di conferma nello stato finale dei lavori ) con cui richiamandosi alle riserve apposte in calce agli ODS nn. 1 Pt_1
( dell'undici maggio 2012 ), 2 ( del trenta maggio 2012 ) e 3 (del ventitré luglio 2012) ha chiesto il ristoro dei danni derivanti dall'asserita impossibilità di dare effettivo inizio ai lavori dal ventidue marzo 2012 al due settembre 2012 per problemi manifestatisi dopo la consegna del cantiere, danni conseguenti alla maggiorazione delle spese generali, al mancato utilizzo dei macchinari vincolati comunque all'appalto, al sottoutilizzo della manodopera in relazione a 179 giorni di ritardo.
Il CT e il Tribunale hanno ritenuto che la riserva fosse in parte tardiva, con riferimento ai problemi operativi già evidenziabili in sede di consegna dei lavori;
è stato invece riconosciuto l'importo di € 16.938,69 per gli oneri sostenuti dal due luglio 2012 al due settembre 2012 per le sole opere che la stessa appaltante, secondo il ctu, aveva riconosciuto non essere stato possibile effettuare per ragioni non imputabili all'appaltatore. afferma che erroneamente il Tribunale non avrebbe considerato le gravi carenze Pt_1 progettuali emerse solo in sede di esecuzione dei lavori e non avrebbe considerato l'illegittima sospensione di fatto dalla consegna del cantiere al tre settembre 2012.
Ebbene, come risulta per tabulas, il verbale di consegna dei lavori del ventidue marzo 2012, con cui era stato indicato che il termine contrattuale di seicento giorni sarebbe decorso dal nove marzo 2012 ( ossia dalla data di prima convocazione cui l'appaltatore non si era presentato ), è stato firmato senza riserva da che ha indicato per l'inizio effettivo il Pt_1 dieci aprile 2012.
Con l'ODS n. 1 dell'undici maggio 2012 il Direttore dei Lavori aveva peraltro rilevato quanto Parte segue: non aveva ancora dato inizio ai lavori né aveva presentato un programma lavori dettagliato;
l'area di cantiere non era ancora stata delimitata, non erano stati allestiti gli uffici per la D.L., non era stata comunicata la lista di mezzi e operai, non erano state presentate le liste tecniche dei materiali;
le prove sui calcestruzzi dei viadotti già esistenti
6 Parte avevano dato risultati positivi trasmessi a il tre maggio 2012 e quindi non vi era ostacolo all'inizio dei lavori. E' stato di conseguenza ordinato di iniziare i lavori ed effettuare gli adempimenti sopra indicati. Parte Il sedici maggio 2012 in risposta all'ODS n. 1 ha affermato che l'installazione del cantiere, la messa in sicurezza delle aree di lavoro e la predisposizione delle stesse in corrispondenza dei pali di fondazione per le prove soniche e di Cross-Hole sarebbero iniziati il diciassette maggio 2012; ha trasmesso l'elenco di personale e documenti per l'autorizzazione al noleggio delle attrezzature.
Con ODS n. 2 del trenta maggio 2012 era stato peraltro ribadito il mancato inizio dei lavori e la mancata presentazione del programma e assegnato un termine per procedere entro trenta giorni trascorsi i quali era stata prospettata la risoluzione del contratto. Parte Ebbene, solo il tredici giugno 2012 C.O.S. ha controfirmato gli indicando quanto segue:
a) per l'ODS N. 1: non sarebbe stato possibile redigere un programma lavori né presentare schede tecniche dei materiali senza aver prima definito con tutte le CP_1 questioni relative allo stato delle opere e alla conformità del progetto con lo stato di fatto;
non sarebbe stato possibile iniziare i lavori nell'area indicata nell'OdS n.1 in assenza delle prove sulle strutture;
le aree erano state delimitate ma vi era una discarica a cielo aperto e palancole probabilmente lasciate dalla precedente appaltatrice;
i baraccamenti per la DL erano in preparazione;
a) per l'ODS n. 2: non sarebbe stato possibile iniziare i lavori ed effettuare il cronoprogramma senza le prove di carico, a carico di sui pali esistenti e CP_1 realizzati da altra ditta;
parimenti l'impalcato del viadotto in zona mare avrebbe Parte dovuto essere sottoposto a verifiche dei materiali perché quelle effettuate da ne avevano evidenziato un avanzato degrado;
si ribadiva la presenza di una discarica a cielo aperto e palancole.
Dal venticinque al ventotto giugno 2012 l'area interessata dalle prove di carico sui pali è stata posta sotto sequestro per materiale inquinante.
Il ventinove giugno OS ha comunicato che avrebbe dato parziale inizio ai lavori nell'area interessata dal sequestro il due luglio 2012. Parte Il tre luglio 2012 a seguito di affermazione di del fatto che le spese delle prove CP_1 di carico avrebbero dovuto essere effettuate dall'appaltatore ( art. 13 comma 6 C.S.P. ), ha ribadito, al contrario, la spettanza a carico della committenza.
7 Il quattro luglio 2012 ha comunicato di aver tranciato, durante uno scavo, un cavo Pt_1 in fibra ottica Italia-Malta GO ( di proprietà di terzi, società NT ); secondo l'appaltatore detta interferenza non era stata indicata nel progetto mentre secondo la CP_1 colpa era addebitabile a che aveva effettuato lo scavo cinque metri oltre il punto Pt_1 previsto dal progetto.
Ebbene, come risulta dagli atti e dalla successiva corrispondenza, in linea con quanto ha rilevato il CT, fino al sedici luglio 2012 le opere non erano state iniziate a eccezione della delimitazione delle aree di cantiere, peraltro parziale.
Per il periodo successivo valgono i seguenti rilievi.
Il ventitrè luglio 2012 l ha emesso l'ODS n.3 con cui, richiamando i due OdS precedenti CP_1
è stato rilevato il mancato completamento della recinzione delle aree di cantiere necessaria per impedire l'ingresso di estranei.
Il ventisei ottobre 2012 è stato sottoscritto da un Verbale con la determinazione di CP_1 cinque nuovi prezzi a misura per alcuni lavori di rinforzo strutturale.
Il ventuno dicembre 2012 è stato emesso il SAL n.1 per i lavori fino al quindici novembre
2012; in detta sede è stata ribadita l'iscrizione della riserva n. 1; in particolare ha Pt_1 peraltro confermato che l'inizio dei lavori, come riportato nel SAL 1, era avvenuto solo il tre settembre 2012 addebitando il ritardo a colpa della committente con richiesta conseguente dei danni derivanti, come già indicato, da maggiorazione delle spese generali, da mancato utilizzo dei macchinari vincolati comunque all'appalto, da sottoutilizzo della manodopera in relazione a 179 giorni di ritardo.
Il CT riporta la tesi di C.O.S..
Testualmente : Parte
“non era possibile da parte procedere ad alcun programma lavori, nelle condizioni effettive da essa riscontrate senza aver prima definito con tutte le problematiche in CP_1 essere e relative allo stato delle opere nonché ulteriori aspetti inerenti la conformità del progetto con lo stato di fatto né era possibile dare inizio ai lavori nell'area indicata nell'OdS n.1 in assenza delle prove sulle strutture;
- a causa di incongruità riscontrate nel progetto posto a base di gara non era possibile presentare le schede tecniche di tutti i materiali;
- le aree oggetto dei lavori presentavano diverse problematiche quali la sussistenza di una discarica a cielo aperto e la presenza di palancolate presumibilmente dell'impresa precedente;
- prima di dare inizio alle lavorazioni era necessario procedere alle prove di carico sui pali esistenti, realizzati da altra ditta, prove a carico della Committenza;
- il cronoprogramma definitivo sarebbe stato preparato solo dopo aver ricevuto i risultati di tali prove;
- anche l'impalcato del viadotto in zona mare avrebbe dovuto essere sottoposto a
8 Parte verifiche dei materiali;
- verifiche effettuate dalla avevano evidenziato un degrado, in fase di avanzamento, dell'impalcato”.
Atteso quanto riportato rileva in primo luogo il Collegio come, richiamando quanto sottoscritto nella domanda di ammissione alla gara e nella nota allegata all'offerta, il rappresentante di avesse dichiarato tra l'altro di essersi recato sul posto e di avere Pt_1
“nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta…di aver effettuato uno studio approfondito del progetto ovvero della perizia lavori, di ritenerlo/a adeguato/a e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata”.
Di conseguenza del tutto condivisibilmente il CT, dopo aver analizzato le singole questioni tecniche sottese alle riserve, ha rilevato come “ammesso e non concesso che qualcosa fosse cambiato nello stato fisico dei luoghi (esistenza di una discarica a cielo aperto, presenza di palancolate) prima della consegna dei lavori, l'Impresa avrebbe dovuto iscrivere riserva sul primo documento utile a fare ciò e cioè sul Verbale di Consegna Lavori mentre lo ha firmato senza apporre alcuna riserva”.
La tardività deriva quindi dalla disposizione di cui all'art. 155 c.4 del DPR 207/2010 che indica il verbale di consegna come atto deputato a raccogliere eventuali rilievi di difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto.
Il CT ha ritenuto che la sospensione di fatto dei lavori fosse addebitabile alla committente tra il tredici giugno 2012, ossia dalla data della restituzione dell'ods n. 1 firmato con riserva
( allorquando ha comunicato l'impossibilità di eseguire alcune lavorazioni ) e il due Pt_1 luglio 2012 ossia la data da cui ha dichiarato che avrebbe iniziato a lavorare;
ciò in Pt_1 quanto, a posteriori, la stessa committente aveva riconosciuto la necessità di alcuni lavori aggiuntivi rispetto a cui erano stati stabiliti i prezzi contabilizzati nel SAL 1, lavori la cui necessità era emersa solo dopo aver messo a nudo le armature delle solette dei viadotti.
La somma riconosciuta e condivisa dal Tribunale è stata di € 16.938,69.
Il CT richiama a tale proposito il verbale di concordamento nuovi prezzi del ventisei ottobre
2012 in cui si legge:
“durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire un rinforzo strutturale sulle parti laterali delle solette dei viadotti esistenti in quanto le armature delle stesse avevano
9 un elevato grado di ossidazione;
… pertanto si rende necessario eseguire le lavorazioni sopradette non previste nel contratto d'appalto;…”
Il CT a tale proposito afferma :
“Da quanto sopra emerge che se la stessa non aveva piena contezza dei lavori di CP_1
Parte rinforzo da fare sui viadotti, tale contezza non la si poteva chiedere neppure alla e quindi OS ha iscritto la Riserva n.1, quantomeno per la parte afferente le lavorazioni, solo quando ha avuto o cominciato ad avere contezza delle lavorazioni che si dovevano in realtà effettuare a differenza di quanto risultava dagli elaborati Contrattuali”.
L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato come il progetto fosse talmente carente da comportare una variante tecnica suppletiva e pertanto si fosse verificata una sospensione illegittima di fatto, rilevante ex art. 160 dpr 207/2010. sostiene invece la tardività della riserva. CP_1
L'appello principale deve essere respinto e deve essere accolto quello incidentale.
Si rileva in limine come lo stesso ctp di parte C.O.S. abbia indicato come termine finale della sospensione il due luglio 2012 smentendo quindi la data del tre settembre 2012 indicata nella riserva.
Nel caso di specie poi non si tratta di sospensione di fatto di lavori iniziati ma più radicalmente di mancato inizio delle lavorazioni in quanto da marzo a luglio 2012 l'appaltante ha del tutto omesso di intraprendere le attività dovute e, dopo aver iniziato, ancora alla data del ventitrè luglio nemmeno aveva provveduto a completare le recinzioni di sicurezza.
Prodromica alla valutazione della fondatezza della riserva è poi la tempestività e la specificità della stessa.
Le riserve infatti devono essere non solo iscritte nel primo atto utile ( nel caso di specie Parte verbale di consegna dei lavori o entro quindici giorni dall' ) ma devono anche essere specifiche e quantificate.
Nel caso di specie non solo la riserva non è stata iscritta nel verbale di consegna ma è anche ampiamente tardiva rispetto all'ODS n. 1.
Detto provvedimento è stato infatti emesso l'undici maggio 2012; nella nota inviata il sedici maggio 2012 ( doc. 86 fascicolo primo grado ANAS ) C.O.S. dichiara di averne avuto conoscenza via fax il giorno stesso della sua emissione;
nella medesima nota, appunto a firma del legale rappresentante nulla è contestato ma è solo indicato l'inizio delle Pt_1
10 opere di “incantieramento”, messa in sicurezza, predisposizione delle aree per le prove soniche e di Cross Hole e comunicato l'elenco del personale e delle attrezzature.
Solo il tredici giugno 2012 ha comunicato le criticità già elencate, riferite anche Pt_1 all'ODS n. 2, quindi ben oltre il termine di decadenza di cui al capitolato speciale ( doc. 85 fascicolo ANAS ) .
A prescindere poi dalla tardività l'indicazione dei motivi che avrebbero impedito finanche un minimo inizio lavori fino al due luglio 2012 è del tutto carente, non mettendo in condizione l'appaltante di sapere tempestivamente se e in che misura i costi dell'appalto sarebbero potuti aumentare;
la mera presenza effettiva di ammaloramenti nelle solette non è poi indicativa e dirimente a detti fini.
Per quanto riguarda inoltre l'ODS n. 2 del trenta maggio 2012 la riserva del tredici giugno
2012 è tempestiva ma: a) si riferisce a questioni ( prove su pali di fondazione ) che la stessa società indica come emersi in precedenti incontri senza peraltro alcuna collocazione temporale;
b) oppure si menziona uno stato di ammaloramento dell'impalcato del viadotto in zona mare constatato in data imprecisata;
c) infine si asserisce la non conformità dello svincolo alla normativa stradale, circostanza che, oltre a essere del tutto generica, riguarda il progetto iniziale che aveva dichiarato di aver visionato e ritenuto corretto all'atto di Pt_1 presentazione della domanda di gara. Non sono stati poi indicati difetti o problematiche emersi solo successivamente rispetto alla consegna dei lavori e all'ODS n. 1.
A riscontro comunque è anche l'ODS N. 3 del ventitré luglio 2012 con cui, come sopra accennato, si è dato atto dell'assenza di recinzione idonea a impedire l'accesso di estranei ordinandone il completamento
Lo stesso CT afferma che “L'impresa nelle sue risposte agli ordini di servizio 1,2,3 non chiarisce e non spiega perché non si potesse iniziare assolutamente alcun lavoro pur nelle more delle discussioni co ”. CP_1
In tale contesto di tardività e aspecificità il fatto che alcuni lavori aggiuntivi fossero necessari e riconosciuti a posteriori, anche per il solo breve periodo riconosciuto dal Tribunale, non costituisce elemento rilevante.
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SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
11 “Erroneita' della sentenza per omessa valutazione dei fatti, carente omessa e/o contraddittoria motivazione. violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, c.p.c., nonche' dell'articolo 160 dpr n. 207/2010 anche in relazione all'articolo 116 c.p.c. e dell'articolo 115
c.p.c. per omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio. violazione per falsa ed erronea applicazione dell'art.1175 c.c.”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il difetto di allegazione riguardo alle riserve respinte laddove ha affermato :
“con riferimento alle riserve nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 16, il difetto di sufficiente allegazione e prova degli elementi di fatto necessari a consentire una valutazione del danno lamentato rende inaccoglibili le pretese dell'attore, indipendentemente da ogni considerazione circa i ritardi che tali evenienze hanno effettivamente comportato e circa il loro recepimento nella perizia di variante adottata nel corso del rapporto”.
Ci si duole poi dell'erroneità della statuizione laddove è stato affermato :
“All'esito dell'esame della documentazione acquisita, inoltre, il consulente ha confermato l'intempestività delle riserve nn. 17, 18 e 19, indicando per ciascuna il primo atto utile nel quale avrebbe dovuto essere iscritta, con conseguente rigetto delle relative richieste formulate dall'attore”.
Il motivo è infondato avendo il Tribunale, recependo le risultanze peritali, fornito ampia motivazione con riferimento a tutte le riserve sopra indicate, rispondendo analiticamente ai rilievi del ctp che in massima parte l'appellante si è limitato a ribadire senza confrontarsi con dette risposte.
Esaminando le singole riserve ciò risulta per tabulas.
La riserva 2 è stata iscritta in occasione del SAL 1, si richiamano le note a seguito degli ODS
1, 2, e 3 e riguarda maggiori oneri per potenziamento della struttura operativa dal tre settembre 2012 al quindici novembre 2012.
In sintesi si afferma che, per rispettare i tempi, avendo potuto iniziare i lavori solo a settembre 2012, l'appaltatrice avrebbe sostenuto un maggiore sforzo produttivo per recuperare i ritardi iniziali dovendo aumentare personale e mezzi con conseguente lievitazione dei costi.
Il CT ha rilevato:
12 Parte
“la data del 3/9/2012 è una data assunta arbitrariamente dalla sol a riferimento delle sue richieste e per la quale non è dato capire a quale lavorazione o evento essa corrisponda e da dove ciò si evinca. Essa è con ogni evidenza un errore di scrittura in cui è incors CP_1 nella elaborazione dei SAL come si è visto a proposito della Riserva 1. Inoltre qu i parla di potenziamento della struttura operativa essa andrebbe eventualmente riferita ad una struttura base di riferimento per capire la variazione. Ma qual è o quale avrebbe dovuto essere questa struttura ? Dove è indicata nei documenti in atti come struttura base in termini di uomini e mezzi ? Per quanto risulta allo scrivente CT nulla di ciò risulta in atti. Se veramente OS avesse potenziato la sua struttura la dimostrazione più semplice sarebbe stato dire che la forza lavoro era passata da A a B operai e che le macchine erano aumentate da X a Y con l'inserimento di questa e quella macchina. Nulla di tutto ciò viene presentato o meglio dimostrato in atti”
Il CT, come risulta in atti e come riportato nelle risposte del CT aveva presentato rilievi globali per le riserve 2, 6,7,9.
Il CT ha esaustivamente fornito risposta rilevando anche incongruenze nelle prospettazioni:
“ mentre nell'Atto di Citazione, Parte Attrice a fronte di queste quattro riserve chiede un totale di € 1.036.291,773, il CT sempre a fronte delle stesse 4 riserve chiede (o meglio
“propone”) la cifra totale di € 261.335,81. …… Riferendosi a tutte e quattro le riserve il CT di P.A. scrive “Il sottoscritto non può certamente dissentire da talune considerazioni di “buon senso” espresse dal CT, sulla scorta dell'esperienza dell'andamento effettivo di un lavoro, tenendo altresì conto delle condizioni contrattuali secondo cui redigere la contabilità.” Il CT prosegue poi con le sue calcolazioni che si riferiscono ad un presunto incremento di macchinari, attrezzature e manodopera. Calcoli si ripete, quantitativamente diversi da quanto riportato nel Registro di Contabilità ed in Atto di Citazione. Anche qui non è riportata neppure una tipologia o marca di un qualsivoglia macchinario aggiunto a quanto già esistente né un solo nome di un solo operaio aggiunto a quelli già esistenti. Era ciò che Parte Attrice doveva fare per dare corpo alle proprie riserve ed a quanto richiesto. Se Parte Attrice non lo ha fatto prima e continua a non farlo ora, vuol dire che non è in grado di farlo e non era e non è in grado di provare nulla e che la vera spiegazione degli incrementi e successivi decrementi dell'ammontare riportati nei vari SAL sta nelle modalità contrattuali di contabilizzazione come ampiamente spiegato dallo scrivente CT nella propria ZZ di Relazione. In conclusione lo scrivente CT rigetta completamente quanto esposto e richiesto dal CT di Parte Attrice a fronte delle Riserve 2, 6, 7 e 9 e conferma che per le stesse assolutamente nulla è dovuto a Parte Attrice”.
Ebbene, a fronte dell'analitica risposta del CT, che la Corte condivide, non sono stati indicati elementi ulteriori limitandosi l'appellante, come già indicato, a ribadire in buona sostanza le critiche del CT, senza dar conto della compiuta confutazione delle stesse in sede peritale.
La doglianza deve essere pertanto respinta.
La riserva n. 3 stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 1: la stessa contiene l'affermazione secondo cui la percentuale dell' 8,23% per oneri di sicurezza stabilito
13 contrattualmente sarebbe divenuta inadeguata a seguito della verificata carenza del progetto esecutivo che aveva necessitato un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.
Ebbene, il CT ha rilevato, condivisibilmente, che all'epoca dell'iscrizione della riserva non era cambiato il valore contrattuale ma solo rinnovati i corrispettivi e che nel verbale nuovi prezzi del ventisei ottobre 2012 comunque era stata concordata, senza alcuna riserva, la stessa percentuale il cui aumento era quindi stato incongruamente richiesto nella riserva 3.
Testualmente :
“Essa è stata iscritta nel Registro di Contabilità il 4/1/2013 in concomitanza con il SAL n.1, confermata successivamente e nel Conto Finale, e si richiama anch'essa come la Riserva 1 Parte alle note apposte sugli Ordini di Servizio 1, 2 e 3 firmati per restituzione dalla in cui però non si parlava minimamente di eventuali maggiori oneri per la sicurezza. L'Impresa iscrive il maggiore compenso dovuto per Euro 105.515,70. Nell'iscrivere la Riserva l'Impresa non spiega tecnicamente a cosa sarebbero dovuti i presunti maggiori oneri per la sicurezza ma stabilisce “ex abrupto” il maggior compenso dovuto di cui sopra. Si tenga presente che alla data di iscrizione di questa riserva, non era cambiato né il valore contrattuale né sostanzialmente il progetto, ma erano stati concordati solo 19 Nuovi Prezzi. In data Parte 21/2/2013 veniva firmato da lo Schema di Atto Aggiuntivo allegato alla Perizia di Variante con cui il valore contrattuale veniva incrementato da Euro 5.754.083,49 (di cui Euro 437.770,66 per oneri di sicurezza) ad Euro 7.295.167,80 (di cui Euro 555.016,35 per oneri di sicurezza ). Con Verbale Nuovi prezzi del 26/10/2012 cioè con lo stesso identico rapporto oneri sicurezza/valore contrattuale pari a 0,076. Con la firma senza riserva di tale Schema di Atto Aggiuntivo l'Impresa “accetta e si obbliga a rinunciare alle richieste di maggiori compensi …… per effetto delle variazioni apportate alle diverse categorie di opere previste nel progetto originario …….. impegnandosi fin da ora a non avanzare riserve o pretese al riguardo ….. a far data dalla sottoscrizione del presente atto”.
Nelle risposte alle note critiche del CT il CT ha poi affermato :
“così come iscritta nel Registro di Contabilità non si trovano lì spiegati i motivi per cui il compenso contrattuale sia inadeguato. Il CT prova a dare una spiegazione della richiesta legandola ai maggiori tempi ed allo stato dei lavori da eseguire così come modificati. La Riserva però è stata iscritta… prima della firma dello Schema di Atto Aggiuntivo allegato alla Perizia di Variante in cui sono stati aggiunti lavori non inizialmente previsti nel contratto. Si ricorda che nell'Atto Aggiuntivo, all'art.6, la durata dei lavori rimane sempre quella contrattuale cioè il 29/10/2013 e che come recita l'art.2 dello stesso Atto Aggiuntivo
“L'Impresa come sopra rappresentata, con il presente atto Parte_1 accetta e si obbliga a rinunciare alle richieste di maggiori compensi ai sensi dell'art. 161 e 162 del DPR 107/2010, per effetto delle variazioni apportate alle diverse categorie di opere previste nel progetto originario e della variata cronologia dei lavori impegnandosi sin da ora a non avanzare riserve e pretese al riguardo in qualsiasi forma, genere, tempo e luogo a far data dalla sottoscrizione del presente atto. In particolare rinuncia ad ogni forma di equo compenso e ad ogni riserva connessa derivante dal superamento del quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e delle singole categorie omogenee.” Ed infine sempre l'Atto
14 Aggiuntivo recita, in chiusura, “Il presente atto, mentre obbliga fin da ora l'impresa
[...] non sarà impegnativo per se non dopo essere stato Parte_1 CP_1 approvato e reso esecutivo a norma di legge.” Riassumendo, all'atto della iscrizione della Riserva 3, Parte Attrice non ha dato alcuna giustificazione, né quantitativa né qualitativa, della richiesta, non solo, ma nulla era cambiato rispetto alla firma del contratto e cioè né la durata contrattuale né le opere da eseguire e la durata contrattuale non cambia neppure Parte con l'Atto Aggiuntivo, atto si ricorda firmato dall senza l'apposizione di alcuna riserva. Ammesso e non concesso che le ragioni di P.A. siano valide, “dimenticando” quanto Parte Parte sottoscritto da nell'Atto Aggiuntivo, “dimenticando” anche che prima della sospensione or a da aveva chiesto una proroga di 200 giorn l'impossibilità CP_1 dichiarata di fornire alcune campate metalliche del viadotto e quindi di finire nei tempi contrattuali, la riserva avrebbe dovuto essere iscritta a fine lavori a seguito della sospensione lavori ordinata dal e conseguente allungamento dei tempi contrattuali. Ma ciò non è CP_1 stato fatto”.
In sede di appello inoltre C.O.S. nulla aggiunge a tali confutazioni, riguardo in particolare all'assenza di una giustificazione quantitativa, alla mancata modifica delle opere da eseguire e della durata contrattuale e alla mancata iscrizione, valutazioni peritali basate su argomentazioni del tutto congrue che correttamente il Tribunale ha implicitamente condiviso;
si è invece limitato in buona sostanza a ribadire le tesi di primo grado e Pt_1 ad affermare, senza alcuna specificazione, che l'aggiornamento dell'importo per oneri di sicurezza in relazione al nuovo importo lavori da eseguire non avrebbe “tenuto in alcun conto le diverse tipologie dei lavori ordinati con la perizia di variante, né tutte le problematiche individuate nel corso dei lavori e neppure il maggior tempo di esecuzione degli stessi” .
Altrettanto priva di specificità è l'affermazione secondo cui “la ritardata formalizzazione dell'atto aggiuntivo vero e proprio (16.04.2014) ha comportato necessariamente un allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera per responsabilità del tutto estranee all'operato dell'appaltatore e, quindi, un conseguente allungamento dei tempi relativi agli apprestamenti variabili della sicurezza. Stante che la Stazione appaltante non ha proceduto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa come sopra descritta, all'aggiornamento degli oneri della sicurezza in relazione sia alla variante che all'allungamento dei tempi contrattuali (pari a 185 giorni)”; anche in questo caso, peraltro, non si tiene conto, come rilevato dalla CT, che con l'atto aggiuntivo non erano state modificate le opere né stabiliti nuovi tempi.
A ciò si aggiunge come non abbia mai proposto alcun adeguamento al Piano di Pt_1 sicurezza.
15 Il profilo di doglianza è quindi infondato
La riserva 5 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 1 e consiste nella richiesta di risarcimento per aumento del prezzo del gasolio verificatosi a causa dell'asserito anomalo andamento dei lavori che avrebbe comportato, per colpa della committente, un ritardo nell'esecuzione.
Il CT ha condivisibilmente rilevato:
“l'Impresa nel presentare la sua offerta in fase di gara ha firmato una Dichiarazione a corredo dell'offerta in cui al punto aa “dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito”…. Queste variazioni fanno in realtà parte del cosiddetto “rischio d'impresa” e non possono essere ribaltate in automatico sulla Committente che non ha alcuna responsabilità né possibilità d'intervento in materia”.
Lo stesso CT, come indicato dal CT nelle risposte alla totalità delle note critiche, nulla ha osservato rispetto alle argomentazioni peritali poste a fondamento del rigetto della riserva.
L'appellante non si confronta con il suddetto rilievo peritale limitandosi apoditticamente ad affermare di aver subito maggiori costi per i rincari dovuto all'allungamento dei tempi contrattuali e a chiederne il ristoro richiamando poi un lodo arbitrale che, a prescindere dall'essere o meno condivisibile, riguarda però il prolungamento dei lavori per cause addebitabili alla committente, addebitabilità che nel caso di specie non è stata provata.
A ciò si aggiunge come ai sensi ex art. 21 del C.S.A. “il corrispettivo dell'opera… si intende accettato dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità, per i soli lavori a misura, entro i limiti previsti dalle leggi in vigore”.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 6 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 2.
Si chiede, in relazione all'anomalo andamento già indicato con le riserve 1 e 2, il risarcimento per aver dovuto impiegare maggiori maestranze e mezzi d'opera rispetto a quanto prevedibile in fase di offerta, anche perché sarebbero stati resi evidenti i vizi progettuali
16 tanto da essere stato avviato l'iter per perizia di variante e atto aggiuntivo;
ciò avrebbe comportato esiti negativi sulla programmazione e la necessità di potenziare oltre il pattuito mezzi e maestranze nel periodo dal primo al secondo SAL.
Il CT ha evidenziato quanto segue, in buona sostanza, del tutto condivisibilmente, rilevando la totale assenza di dati oggettivi e concreti per poter calcolare la maggiore produttività e contestando articolatamente il perché il semplice confronto tra il primo e il secondo SAL non fosse attendibile:
“ …Lo scrivente CT a questo punto si sarebbe aspettato di vedere un paragone tra le due strutture operative e cioè tanti operai prima e tanti operai dopo, tante macchine operatrici prima e tante dopo: invece nulla di ciò avviene. Il paragone viene invece fatto tra la
“produzione media giornaliera” nel periodo tra SAL 1 e SAL 2 (pari ad Euro/g 12.039,89) e la produzione media giornaliera riferita all'intero periodo contrattuale che sempre per l'Impresa sarebbe pari a Euro/g 9.590,14 cioè l'impresa asserisce di aver implementato la propria struttura del 25,54% senza dare alcun dettaglio o meglio senza dare alcuna dimostrazione documentale in termini di uomini e di mezzi il che avrebbe dato corpo e sostanza alla sua riserva. Ci sono da fare alcune considerazioni su questa riserva e cioè: - Non si possono paragonare valori relativi ad un periodo limitato del tempo contrattuale a valori medi relativi a tutto il periodo contrattuale. Essi differiranno sempre, in più o in meno.
….perché ogni SAL è riferito a un periodo diverso, in cui in genere si eseguono lavorazioni diverse sia come tipologia che come quantità che come prezzi unitari che come forma di pagamento (a corpo o a misura), senza che ciò implichi necessariamente un cambiamento significativo di uomini e mezzi. Oltre a ciò occorre ricordare due cose e cioè 1) che un SAL, in questo contratto, può essere emesso solo quando il suo valore raggiunge il valore di almeno Euro 1.000.000 e 2) che questo contratto è in parte a misura ed in parte a corpo (con questa parte maggiore di quella) con due modalità di pagamento diverse per ognuna delle due…. Questa diversa tempistica di messa in contabilità delle opere permette in realtà all'Impresa di fare le sue riserve basandosi sulla apparente maggiore o minore produttività nei vari periodi perché la contabilità delle opere a misura procede in maniera grosso modo lineare mentre quella delle opere a corpo procede sostanzialmente a “gradoni”. Per essere più chiari: un'opera (o parte di essa), compresa nella parte “a corpo” del contratto, se è stata eseguita al 95% non può essere messa in contabilità ma deve essere messa in contabilità quando è finita al 100% anche a distanza di uno o due SAL il che non vuol dire quindi che essa è stata eseguita nell'ultimo periodo corrispondente al SAL in cui è messa in pagamento. Se paragoniamo più in dettaglio SAL 1 e SAL 2 vediamo che il primo vale (in termini assoluti beninteso e sicurezza esclusa) Euro 1.108.963,51 e l'altro Euro 1.601.840,43 (= 2.710.803,94 – 1.108.963,51). Di questi Euro 1.601.840,43 ben 669.441, 64 Euro cioè il 42% corrispondono ad una sola voce e cioè alla voce “a corpo” Barriere di sicurezza5 ed il SAL è stato emesso allorchè con questa voce il SAL ha superato il valore di 1.000.000 euro….. ci si chiede perché l'Impresa non abbia mai dettagliato questo preteso potenziamento della sua struttura o ne abbia informato in corso d'opera riportando CP_1 in atti tale informazione… La riserva è stata regolarmente iscritta ma nulla è dovuto a Parte Attrice in quanto la richiesta avanzata non è supportata da alcun dato di fatto”.
Per quanto riguarda poi le note critiche del CT vale quanto indicato per la riserva 2.
17 In sede di appello inoltre C.O.S. nulla aggiunge, limitandosi in buona sostanza a ribadire le tesi di primo grado senza confrontarsi specificamente con i suddetti rilievi tecnici.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 7, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 3, riguarda asseriti danni conseguenti alla sottoproduzione dovuta alle carenze progettuali tra il secondo e il terzo SAL
Vale quanto indicato per la riserva 2 con l'aggiunta di un altro rilievo effettuato dal CT in modo del tutto congruente e condivisibile in risposta alle note critiche del CT attestando una contraddizione a conferma dell'infondatezza della riserva.
In particolare detto CT aveva richiamato a sostegno della propria tesi svariati Lodi Arbitrali ma, come evidenziato dal CT e non contestato, lo stesso CT aveva ritenuto l'erroneità dei calcoli dell'appaltatore e comunque vi era una contraddizione nelle deduzioni tra l'affermazione di aver effettuato una sottoproduzione rispetto a quella, contraria, di sovrapproduzione effettuata per lo stesso periodo.
Il CT ha in particolare riportato le testuali affermazioni del CT :
“…nel caso in esame si rileva un refuso nei calcoli esposti dall'Impresa, così come correttamente evidenziato dal CT: da attenta analisi si rileva invero una perdurante sovrapproduzione, …. cioè rispettivamente € 264.439,74 per la Riserva 2, €190.113,12 per la Riserva 6, €149.283,95 per la Riserva 7 ed € 432.454,96 per la Riserva 9 per la necessità di accelerare le tempistiche esecutive in esito alla perdita di circa sei mesi contrattuali a far data dalla consegna dei lavori. Si rinvia pertanto la trattazione unitamente alla riserva n.9
……..”.
Il CT ha quindi evidenziato :
“In definitiva Parte Attrice chiede un compenso per lo stesso periodo di cui alla Riserva 7, prima per una sottoproduzione (nella Riserva 7 come iscritta nel Registro di Contabilità ed in Atto di Citazione) e poi per una sovrapproduzione (come richiesto dal CT di Parte Attrice)! Lo scrivente CT ritiene che per ciò che concerne la Riserva 7 non ci sia bisogno di aggiungere altro e si conferma pertanto la negazione di qualunque compenso a Parte Attrice come già ampiamente spiegato nella ZZ di Relazione”.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Con la riserva 8, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 4, si allegano maggiori oneri conseguenti la sospensione di fatto dei lavori dal nove settembre al sette ottobre 2013 come disposto da C.S.E. con nota del dodici settembre 2013; si tratta delle opere interessanti il
18 viadotto Fata Morgana e il motivo della sospensione riguardava il tranciamento di un cavo sottomarino da parte di terzi e per fatti estranei all'appaltatore.
Il Tribunale ha recepito i rilievi del CT che aveva evidenziato :
“In tale Riserva l'Impresa lamenta che come da disposizioni del C.S.E. di cui alla nota del 12/9/2013 tutti i lavori del Viadotto Fata Morgana compresi quelli di trasporto/scarico delle travi e assemblaggio e varo delle travi metalliche sono stati sospesi per ragioni ……derivanti dalla necessità di ripristino da parte dell'Ente gestore Telecom di un cavo sottomarino danneggiato (in mare, NdR) da ignoti . In realtà le cose non sembrano andate esattamente così perché già in data 3/9/2013 i lavori nella stessa area del Viadotto Fata Morgana erano stati sospesi dal C.S.E. per “pericolo imminente” come da Dispositivo di Servizio n.06 (vedi doc. n.40 in atti di Parte Convenuta). In data 7/10/2013 l'Impresa stessa comunicava formalmente al C.S.E. di aver ottemperato alle sue disposizioni e che quindi i lavori in quell'area potevano riprendere (vedi doc. n. 46 in atti di Parte Attrice), ma in data 8/10/2013 con Dispositivo di Servizio n.07 il C.S.E. ribadiva che le operazioni di varo delle travate metalliche non potevano aver luogo fino a che non fossero state messe in sicurezza le aree di piazzamento 1, 3, 4, 5, 6 e 7 delle gru da 200 T (vedi doc. n. 43 in atti di Parte Convenuta). Il nuovo piano di varo delle travate metalliche veniva infine trasmesso al C.S.E. ed al D.L. ANAS con comunicazione del 5/11/2013 (vedi doc.n.45 in atti di Parte Convenuta). IN CONCLUSIONE: La riserva è stata regolarmente iscritta, ma nulla è dovuto a Parte Attrice in quanto la richiesta avanzata non è sostanziata ma anzi è in contrasto con i documenti in atti”.
Il CT ha poi analiticamente risposto ai rilievi del CT affermando :
“Il CT riprende sostanzialmente le motivazioni già riportate nella Riserva ed in Citazione ma con una diversa quantificazione per cui la richiesta di compenso scende da € 40.332,88 ad € 15.842,00. Il CT ribadisce che i lavori nell'area del Viadotto Fata Morgana furono sospesi a causa dei lavori di scavo Telecom per la riparazione di un cavo sottomarino danneggiato (in mare) da ignoti e che la Capitaneria di Porto aveva disposto l'interdizione dell'area nella zona di mare dal 7/9/2013 al 6/10/2013. Intanto occorre chiarire che non risulta alcuna sospensione lavori disposta dal Direttore Lavori per tale motivazione. In realtà, come risulta dai documenti in atti, i lavori nella stessa area erano stati già sospesi in data 3/9/2013 dal CSE d per “pericolo imminente” riguardante il posizionamento delle gru CP_1 Parte Parte di sospension rata poi il 8/10/2013 a seguito della richiesta di riprendere i lavori. Le motivazioni addotte da Parte Attrice e sostenute dal CT risultano in contrasto con i documenti in atti precitati”.
L'appellante non si confronta con detti argomenti e si limita a ribadire, in contrasto con quanto rilevato dal CT e riscontrato in atti, che la causa di sospensione fosse il tranciamento del cavo sottomarino in fibra ottica;
in realtà i lavori erano già stati sospesi per motivi diversi e legati al fatto che le aree di piazzamento delle travate metalliche non erano state messe in sicurezza dall'appaltatore; è vero poi, come afferma C.O.S., che il dodici settembre 2013 il C.S.E. ha chiesto che i lavori fossero sospesi fino al ripristino del
19 cavo;
con detta nota peraltro è stato solo aggiunto un altro motivo di sospensione rispetto a quelli delle aree di piazzamento delle travi già emersi il tre settembre 2013; ciò è tanto vero che lo stesso C.S.E. l'otto ottobre 2013, pur constatando il ripristino del cavo sottomarino, ha mantenuto la sospensione per mancata messa in sicurezza delle aree relative all'impalcato metallico.
Il richiamo poi alla sufficienza delle allegazioni suddette ai fini dell'accoglimento dell'appello e l'affermazione “se il Giudice avesse compiuto, come avrebbe dovuto, una corretta ed esauriente istruttoria, non avrebbe liquidato la decisione sulla su indicata riserva nei termini di asserita inaccoglibilità” rimangono elementi del tutto generici che non inficiano la statuizione impugnata.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 9 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 4 e riguarda l'asserito maggiore sforzo produttivo dovuto alla necessità di ovviare alle carenze progettuali e all'anomalo andamento dei lavori asseritamente addebitabili alla committenza tra il terzo e il quarto SAL.
Il CT ha condivisibilmente rilevato:
“Secondo l'Impresa nel periodo di 94 giorni tra SAL 3 e SAL 4 di cui solo 66 lavorati (a causa della sospensione di cui alla Riserva 8) l'importo dei lavori è passato da 3.942.855,48 ad Euro 5.562.499,03 con una produzione media giornaliera di Euro/g 40520,23 (= 2.674.335,09:66gg) e cioè molto maggiore della asserita produzione media desumibile dai dati contrattuali pari ad Euro/g 9590,14. Anche in questo caso occorre precisare ed evidenziare alcuni fatti: a) La differenza tra SAL 3 e SAL 4 non è di Euro 2.674.335,09 come asserito da Parte Attrice per mero errore di calcolo, ma di Euro 1.619.643,55; b) I giorni di sospensione non erano totali ma parziali, essendo la sospensione limitata al Viadotto Fata Morgana o meglio ad una parte di esso;
c) La sospensione (parziale) dei lavori era stata ordinata dal CSE per colpa dell'Impresa per cui è l'Impresa che deve sopportarne le conseguenze;
d) Perciò anche a voler seguire il ragionamento dell'Impresa i numeri corretti sarebbero 1.619.643,55: 94 = Euro/g 17230 valore ben diverso dagli Euro/g 40520 asseriti dall'Impresa; e) Come al solito l'Impresa non evidenzia e non dettaglia in cosa, in termini di uomini e mezzi, si sostanzierebbe il preteso potenziamento della sua struttura, affidandosi esclusivamente ad un discorso relativo alla differenza di valore di SAL 3 e SAL 4; f) Occorre anche qui ripetere quanto fatto notare a proposito dell 6 e cioè che questo contratto Pt_3
è in parte a misura ed in parte a corpo (con quest maggiore di quella) con due modalità di pagamento diverse per ognuna delle due e cioè che mentre i lavori a misura vengono pagati per ciò che è stato fatto fino a quel momento, anche se non finito, “per quanto riguarda i lavori a corpo verranno riconosciute soltanto le opere o parti d'opera finite….. e non verranno riconosciuti materiali a piè d'opera “ (vedi art.14 Capitolato Speciale Appalto). Questa diversa tempistica di messa in contabilità delle opere permette in realtà all'Impresa di fare le sue riserve basandosi sulla apparente maggiore o minore produttività nei vari periodi perché mentre la contabilità delle opere a misura procede in maniera in
20 maniera grossomodo lineare quella delle opere a corpo procede sostanzialmente a
“gradoni”….. se si esaminano SAL 3 e SAL 4 si vede che degli Euro 1.619.643,55 che sono la differenza di valore dei due SAL ben Euro 842.312,16 (cioè il 52%) afferiscono alla sola voce (a corpo) “Opere d'arte maggiori: elevazioni ed impalcati” il che si ripete non vuol dire necessariamente che tutto il lavoro afferente a quella voce è stato eseguito tra SAL 3 e SAL 4 ma solo che è stato finito in quel periodo, senza quindi necessità di implementare alcuna struttura dell'impresa. Altrimenti, si ripete non si capisce perché l'Impresa non dettagli mai in cosa consisterebbe il preteso potenziamento della struttura operativa”.
Per quanto riguarda le note critiche e la risposta vale quanto indicato per la riserva 2.
Anche in questo caso l'appellante non si confronta con il dato della non utilizzabilità, per i motivi articolatamente esposti, del semplice confronto tra diversi S.A.L. e continua a voler applicare detto criterio di calcolo pur convenendo sul fatto che “lo stesso giornale dei lavori, se versato in atti e completo delle dovute annotazioni quotidiane, avrebbe con ogni probabilità potuto dimostrare una pluralità di attrezzature e mezzi stabilmente presenti in cantiere, oltre al personale e quindi il maggior impegno produttivo nel periodo in esame rispetto all'antecedente, da un attento esame dei SAL si possono rilevare dei dati di produzione coerenti con tale rappresentazione…” per poi passare alla richiesta di una quantificazione equitativa che, proprio per l'inattendibilità totale dei parametri proposti e a prescindere dalla tempestività, non può essere accolta.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 12, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5, riguarda asseriti maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore in termini di potenziamento dei mezzi e del personale al fine di rispettare i tempi tra il SAL 4 e il SAL 5.
Il CT ha condivisibilmente rilevato:
“La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità a valle della firma del SAL 5 per un importo di Euro 238.834,00 e poi confermata sia nel successivo Registro di Contabilità che nel Conto Finale. L'Impresa sostiene che nei 200 giorni compresi tra SAL 4 (14/10/2013) e SAL 5 (2/5/2014) essa è stata costretta ad una minore produzione con conseguenti maggiori oneri. A differenza di ciò che sostiene Parte Attrice questa riserva è stata iscritta nel primo atto dell'appalto atto a riceverla in quanto essa si basa sulla differenza tra l'ammontare dei due SAL 4 e 5 e quindi non poteva essere iscritta, come sostiene P.A. sul Verbale di Ripresa Lavori del 14/4/2014. Venendo alla sostanza della riserva essa è senza base perché si fonda sull'assunto errato che due SAL debbano avere la stessa identica produzione giornaliera pari ad Euro/g 9590,14 il che non è scritto né in alcuna legge né in contratto. Oltretutto, si ripete, questo è un contratto parte a misura, parte (anzi per la parte preponderante) a corpo e le opere facenti parte di questa vengono contabilizzate, in forza di contratto, sono quando le singole opere o parte di esse sono finite. Questa contabilizzazione a gradini porta a ciò e
21 cioè che le cosiddette produzioni giornaliere, a seconda dei SAL sono via maggiori o minori di quella cosiddetta media stabilita da OS”
Nella risposta alle note critiche del CT il CT ha rilevato :
“Nella relazione del CT vengono ribadite per circa due pagine le motivazioni di Parte Attrice sostanzialmente basate su precedenti lodi arbitrali della cui automatica applicabilità a questo caso lo scrivente CT dubita fortemente”.
La conclusione del CT per questa riserva è la seguente :
“In ogni caso lo scrivente CT ritiene che quanto dovuto per la presente riserva trovi pieno accoglimento nella valutazione effettuata dal CT, di cui se ne condividono i calcoli svolti, relativa al periodo di maggior durata contrattuale, dal momento che corrisponde sostanzialmente al periodo esaminato e concettualmente rappresenta la compensazione per il maggior onere ivi sostenuto;
per cui pur ritenendo dovuto il riconoscimento a tacitazione delle richieste formulate dall'appaltatore con la presente riserva, si rinvia a quanto proposto per la successiva riserva n.13”.
In sostanza lo stesso ctp di aveva concordato sull'infondatezza della riserva. Pt_1
L'appellante poi nella propria impugnazione non si confronta con le argomentazioni condivisibili del CT soprattutto riguardo ai criteri di quantificazione ( laddove il CT ha specificato che si tratta di “ un contratto parte a misura, parte, anzi per la parte preponderante, a corpo e le opere facenti parte di questa vengono contabilizzate, in forza di contratto, sono quando le singole opere o parte di esse sono finite. Questa contabilizzazione a gradini porta a ciò e cioè che le cosiddette produzioni giornaliere, a seconda dei SAL sono via maggiori o minori di quella cosiddetta media stabilita da OS” ).
L'appellante poi afferma:
” Accertate quindi le responsabilità dell'Amministrazione appaltante in merito all'anomalo svolgimento dei lavori e alla dilazione dei tempi contrattuali per le motivazioni ampiamente rinvenibili in atti, e comunque palesemente suffragate da quanto riportato anche nello schema di atto aggiuntivo, deve essere riconosciuto all'appaltatore il diritto di ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto in dipendenza del prolungato e improduttivo vincolo delle proprie risorse aziendali”
Si tratta di tesi articolata in modo aspecifico in quanto ci si limita ad affermare che le somme sarebbero dovute in quanto legate a un comportamento genericamente ritenuto inadempiente della controparte senza che sia stato poi provato, per i motivi già evidenziati, che la dilazione dei tempi fosse addebitabile ad CP_1
22 Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Con la riserva 15, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5, sono stati richiesti
€70.425,83 per maggiori costi di produzione e lavorazione dal ventinove ottobre 2013 ( data contrattualmente prevista per fine lavori ) alla data del SAL 5 asserendo che fosse Pt_1 addebitabile alla committente la mancata ultimazione delle opere.
Il CT ha rilevato:
“ La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità a valle del SAL n.5 e poi successivamente confermata fino al Conto Finale. Con essa l'impresa richiede un compenso di Euro 70.425,83 per l'aumento dei prezzi di mercato dei lavori fatti dopo la data di ultimazione contrattuale del 29/10/2013. Secondo lo scrivente CT la Riserva è stata iscritta correttamente come da art. 191 c.2 del DPR 207/2010 nel primo atto successivo alla cessazione del fatto ( il prolungamento della fine lavori fino al 2/5/2014 effettuata d CP_1 che ha determinato il pregiudizio. Ciò nondimeno essa è del tutto priva di giustificazione in quanto tutti i lavori sia quelli del contratto originario che quelli di cui alla Perizia di Variante del 19/2/2013 sono soggetti alla clausola contrattuale degli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale. Né l'Impresa può dimenticare di aver chiesto essa stessa una proroga dei termini contrattuali di 200 giorni per incapacità di finire nei tempi stabiliti. Né l'Impresa ha mai menzionato e dimostrato quali sarebbero i prezzi aumentati, di quanto essi lo siano stati e da quando. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta correttamente ma essa non è in alcun modo sostanziata anzi si basa su considerazioni non contrattuali e del tutto indimostrate e quindi nulla va riconosciuto a Parte Attrice a fronte di essa”. Il CT stesso del resto aveva affermato:
“ ….. , lo scrivente CT ritiene di rilevare che, dalla lettura degli indici di costo di costruzione di un tronco di stradale senza tratto strada in galleria (emanati da ISTAT in collaborazione con , non risultano incrementi tra gli indici riconducibili alla data di offerta e quelli di CP_1 cui ata di ultimazione dei lavori (pertanto si ritiene che gli indici esposti dall'impresa nella propria domanda fossero attinenti i prezzi al consumo). In considerazione di ciò nulla si ritiene riconoscibile per la presente riserva in quanto non sono maturati maggiori costi”.
A prescindere da ciò l'appello poi non si confronta con l'elemento dirimente ossia l'assenza di incremento dei prezzi al consumo nel periodo di riferimento ( tra la data di offerta e quella di ultimazione dei lavori ) limitandosi l'appellante a indicare principi generali in materia di anomalo andamento dei lavori e di risarcibilità dei maggiori costi per aumento dei prezzi senza alcuna specificità.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Con la riserva 16, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5, si chiedono interessi e rivalutazione per ritardato accredito della somma asseritamente detratta ingiustamente in
23 occasione del SAL 4 e restituita solo con il SAL 6 con riferimento alla vasca di disoleazione e al suo posizionamento.
Rileva il CT :
“ Premesso che la riserva è stata temporalmente iscritta correttamente, essa è sostanzialmente senza alcuna base. La vasca di disoleazione a cui i fatti si riferiscono era stata costruita dall'Impresa in posizione del tutto errata e sul terreno del demanio marittimo. avrebbe dovuto farla demolire a cura e spese dell'Impresa. Correttamente l'ha CP_1 CP_1 prima posta in detrazione dal SAL 5, poi è riuscita a farsi dare il terreno della vasca dal Parte Parte e quindi ha riaccreditato la somma all avrebbe dovuto ringraziar CP_2 CP_1 che le ha risparmiato una demolizione ed un rifacimento invece di fare riserva e per di più per una somma ridicola. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta correttamente, ma essa non è in alcun modo sostanziata e quindi nulla va riconosciuto a Parte Attrice a fronte di essa”.
Il CT ha poi condivisibilmente risposto ai rilievi del CT :
“La richiesta in Riserva ed in Citazione, confermata dal CT, è di € 1.452,00. La richiesta Parte scaturisce dal fatto che, avend costruito la Vasca di Disoleazione in posizione sbagliata e per di più su terreno del , la vasca avrebbe dovuto essere demolita, Controparte_3 quindi correttamente il D l'ha tolta dalla contabilità ed altrettanto correttamente il DL CP_1
l'ha rimessa in contabilit do è riuscita a farsi dare dal il CP_1 Controparte_3
Parte
Parte terreno su cui aveva erroneamente” costruito la vasca. ha quindi evitato a CP_1 il costo della demolizione e successiva ricostruzione della vasca nella posizione progettuale
Parte e quindi al limite dovrebbe essere a ripagare ad tutto il tempo perso a causa CP_1
Parte dell'errore di stessa. In Conclusione lo scrivente rigetta le argomentazioni del CT e
Parte ribadisce che nulla è dovuto a a fronte della Riserva 16 così come già espresso nella ZZ.”
L'appello non si confronta con detti aspetti e in particolare con l'errore commesso da Pt_1 nel posizionare la vasca e quindi con il fatto che sarebbe stato a suo carico rimuoverla ( per cui la detrazione temporanea era ampiamente motivata), limitandosi a ritenere, del tutto apoditticamente e comunque con riferimento a un aspetto irrilevante, che “di fatto CP_1 già sapeva che tale autorizzazione sarebbe stata concessa cosicché la detrazione ha rappresentato un atto superfluo che ha privato l'appaltatore del giusto pagamento di lavori compiutamente eseguiti per un illegittimo lasso di tempo”
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Riserve 17,18,19.
Si tratta di riserve ritenute tardive da Tribunale.
24 La riserva 17 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5 il diciotto giugno 2014
e riguarda le spese per assistenza data da alla società METRO incaricata di effettuare Pt_1 ricerche di pali di fondazione ( a vista e sommersi da melma fangosa ) già esistenti e inseriti nel viadotto lato mare sul litorale “Fata Morgana” al fine di testarne la resistenza.
Il CT, a seguito dei rilievi del CT ha affermato : Parte
“…mentre la prova di carico sui pali è un chiarissimo onere d in base al punto 6 dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, le prove Cross-Hole che servono a determinare la qualità del calcestruzzo sono onere d Ed infatti, in data 31/7/2014, malgrado le sue CP_1 Parte prime comunicazioni a in senso contrario, la societ EO Srl su incarico d CP_1 CP_4 effettuava una prova o su un palo (vedi doc. 8 in Parte Convenuta). riserva 17 di cui si parla è stata iscritta nel Registro di Contabilità in data 18/6/2014 in concomitanza con il SAL 5 e quindi essa non può riferirsi come scrive Parte Convenuta ad una prova, quella di carico, che sarebbe stata effettuata un mese e mezzo dopo e ciò avvalora indirettamente ciò che dice Parte Attrice e cioè che le prove di cui alla riserva 17 (effettuate quindi prima del 18/6/2014 sono le prove Cross-Hole (da eseguirsi a carico
. OS avrebbe quindi dato assistenza alla società METRO Srl per fare le prove Cross- CP_1
Hole su 4 pali. Per questa riserva, in base alla documentazione fornita in allegato ai commenti del CT, documentazione e soprattutto date non presenti in atti, lo scrivente CT deve cambiare quanto riportato in ZZ circa l'ammissibilità dell'iscrizione di questa riserva. Parte In breve le prove Cross-Hole di cui trattasi e per la cui effettuazione avrebbe fornito assistenza alla ditta METRO incaricata da delle prove stesse, sono state eseguite in CP_1 data 31/1/2013, 25/2/2013, 5/4/2013. La relativa riserva avrebbe dovuto essere iscritta nel Registro di Contabilità emesso in occasione del SAL 2 (relativo a lavori a tutto il 8/4/2013) mentre invece è stata iscritta nel Registro di Contabilità in occasione del SAL 5 e quindi in maniera tardiva. In Conclusione, l'iscrizione della Riserva 17 è tardiva e pertanto nulla può essere dovuto a Parte Attrice a differenza di quanto scritto in ZZ a proposito di questa riserva”.
La statuizione di primo grado deve essere confermata in quanto l'appellante non si confronta con la suddetta motivazione, ossia, in sintesi sul fatto che si sia trattato di assistenza data a società terza per prove di cross hole del 2013 e che la riserva non avrebbe potuto riguardare prove di carico ancora non effettuate.
L'appellante infatti si limita ad affermare che il CT si sarebbe basato su “…. documenti acquisiti da Parte Convenuta nel corso delle operazioni peritali. Si tratta tuttavia di documentazione priva di alcuna valenza probatoria e dunque inidonea a fondare la ritenuta intempestività delle riserve, per le quali si chiede l'accoglimento come richiesto nel primo grado di giudizio, con conseguente riforma della sentenza in tal senso”.
25 Si tratta di tesi svincolata da agganci concreti e chiaramente generica, non solo per la riserva
17 ma anche, come di seguito indicato, per la 18 e la 19.
La riserva 18 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 6 e riguarda danni finanziari tra cui interessi su esposizione debitoria asseritamente causati dal mancato tempestivo pagamento degli importi richiesti con le riserve ( in quanto la committenza non aveva ottemperato all'art. 31 bis l. 109/1994 che impone di attivare la procedura di accordo bonario ).
Il CT ha rilevato:
“La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità a valle del SAL n.6 e poi successivamente confermata nel Conto Finale ma con importo variato. Con essa l'Impresa chiede un compenso aggiuntivo di Euro 200.308,79 nel Registro di Contabilità e di Euro 341.079,00 nel Conto Finale. La ragione addotta dall'Impresa nel Registro di Contabilità per questa riserva è che “La mancata definizione delle richieste avanzate dall'Impresa con le riserve iscritte sul Registro di Contabilità hanno esposto la medesima ad una condizione debitoria di grave difficoltà nei confronti degli istituti finanziari”. In breve tale “mancata definizione” è in relazione alla mancata attivazione della procedura di Accordo Bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (e/o precedenti). Scrive infatti Parte Attrice nell'Atto di Citazione (vedi a pag. 73) che “Ai sensi della disciplina in materia, la Stazione Appaltante è tenuta ad attuare la procedura di accordo bonario sulle riserve e a provvedere alla tempestiva contabilizzazione dei lavori e al loro pagamento, al fine di consentire all'Impresa di godere della liquidità necessaria per completare i lavori”. Il conteggio fatto dall'Impresa per arrivare alla somma di Euro 341.079,00 parte dalla somma di tutte le riserve iscritte nel Conto Finale (ad eccezione della sola riserva 18) su cui applica l'interesse bancario del 8,50% per un periodo di 480 giorni. A proposito di questa riserva lo scrivente CT ha diverse osservazioni da fare e cioè: - In base al comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 l'accordo bonario si dovrebbe attivare quando la somma delle riserve iscritte supera il 10% dell'importo contrattuale. Ora anche considerando l'importo contrattuale raggiunto con la Perizia di Variante 7.295.167,80 il 10% di tale importo viene già raggiunto e superato nel SAL n.1 o al limite nel SAL n.
2. L'iscrizione di questa riserva in concomitanza del SAL n.6 è perciò tardiva ed intempestiva, quindi nulla. - Inoltre l'Impresa non ha mostrato in atti alcuna evidenza del preteso danno per interessi passivi subito a fronte, si noti, di tutte le riserve iscritte. Se il pagamento di tali interessi fosse vero perché l'Impresa non ne ha dato evidenza? L'Impresa calcola gli interessi passivi su tutte le riserve iscritte come se esse dovessero essere accettate al 100%. E dove è mai scritta una cosa del genere ? Ed è tanto vero il contrario che il comma 4 del precitato art. 240 del D.Lgs.163/2006 recita “Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore” cioè del 10% dell'importo contrattuale. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta tardivamente e come tale non può essere accolta ed inoltre essa non può essere accettata anche perché è priva di Parte qualunque evidenza documentale. Pertanto nulla è dovuto alla a fronte di questa riserva”.
26 Ebbene, lo stesso CT di parte attrice ha concordato, senza che l'appellante si confronti con detta motivazione, in particolare con il fatto che le riserve per accedere all'accordo bonario, il cui mancato esperimento avrebbe comportato un danno, avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 240 d.lgs 163/2006 all'epoca dell'emissione del primo e del secondo SAL.
Altrettanto nessuna doglianza specifica riguarda l'affermazione del CT, alla cui relazione il
Tribunale ha aderito, della totale assenza di documentazione giustificante sia l'an che il quantum della riserva.
L'appellante infatti anche in questo caso si è limitato a sostenere, senza alcun aggancio concreto e genericamente per la riserva 18, ( come del resto anche per la riserva 17 e 19 ) che il CT avrebbe effettuato una valutazione “sulla scorta di documenti acquisiti da Parte
Convenuta nel corso delle operazioni peritali. Si tratta tuttavia di documentazione priva di alcuna valenza probatoria e dunque inidonea a fondare la ritenuta intempestività delle riserve, per le quali si chiede l'accoglimento come richiesto nel primo grado di giudizio, con conseguente riforma della sentenza in tal senso”.
La riserva 19 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 6 e con essa è stato richiesto un equo compenso derivante dalla riduzione dell'utile conseguente alla perizia di variante suppletiva. Si chiede un aumento del 7,5% desunto dal valore medio dei sovrapprezzi per generiche difficoltà operative come da prezziario CP_1
Il CT ha rilevato:
“ L'Impresa richiede un compenso aggiuntivo di Euro 763.617,26 perché a suo dire con la perizia di variante e supplettiva sono state apportate variazioni percentuali delle quantità di lavorazioni omogenee che hanno causato una diminuzione dell'utile atteso. L'Impresa, nel Registro di Contabilità, sostiene “che solo dopo la conclusione dei lavori, così come modificati, è stata messa in grado di valutare meglio gli effetti delle conseguenze economiche della perizia medesima………”. Ricordiamo che il DL ha certificato la Ultimazione Lavori come avvenuta in data 2/5/2014. A valle di questa Certificazione, firmata anche dall'Impresa in data 9/5/2014 è stato emesso il SAL n.5 per lavori effettuati a tutto il 2/5/2014 cioè fino alla fine lavori. Nel SAL n.6, anch'esso per lavori al 2/5/2014, viene riaccreditata solo la somma di Euro 36.500,98 per la vasca di disoleazione… messa in detrazione nel SAL 5. La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità in occasione della firma del SAL n.6 cioè in data 19/12/2014. A parere dello scrivente CT ammesso e non concesso che l'Impresa abbia avuto contezza del danno subito solo alla fine dei lavori, essa avrebbe dovuto iscrivere questa riserva nel Registro di Contabilità in occasione del SAL 5 cioè in data 18/6/2014 e non 6 mesi più tardi. L'iscrizione di questa Riserva è quindi senza dubbio tardiva e come tale non può essere accolta in quanto decaduta “ope legis”. Ma c'è di più in quanto con lo Schema d'Atto Aggiuntivo (Perizia di Variante) firmato dall'Impresa in data precedente al 19/12/2013 e poi formalizzato con atto notarile del 16/4/2014 all'Art.
27 2 l'Impresa “si obbliga a rinunciare alle richieste di maggiori compensi ai sensi dell'art.161 e 162 del DPR 107/2010 per effetto delle variazioni apportate alle diverse categorie di opere previste nel progetto originario …………..In particolare rinuncia ad ogni forma di equo compenso e ad ogni riserva connessa derivante dal superamento del quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e delle singole categorie omogenee”. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta tardivamente e come tale non può essere accolta ed inoltre essa non può essere accettata in base alla precedente rinuncia a quanto reclamato con questa riserva. Parte Pertanto nulla è dovuto all a fronte di questa riserva”.
Ebbene, a parte il fatto che, come risulta in atti, lo stesso ctp aveva concordato sui rilievi del ctu comunque, anche in questo caso, l'appellante non si confronta con detta motivazione e in particolare con il fatto che nel SAL 6 si era provveduto solo a riaccreditare la somma trattenuta per la vasca di disoleazione e che, anche a voler ritenere che la consapevolezza del danno fosse emersa solo a fine lavori, il termine di quindici giorni sarebbe decorso dal
SAL 5 cui detta fine si riferisce mentre la riserva è stata iscritta sei mesi dopo.
L'appellante infatti si limita ad affermare senza alcun aggancio concreto e genericamente, come per le riserve 17 e 18, che il CT si sarebbe basato “sulla scorta di documenti acquisiti da Parte Convenuta nel corso delle operazioni peritali. Si tratta tuttavia di documentazione priva di alcuna valenza probatoria e dunque inidonea a fondare la ritenuta intempestività delle riserve, per le quali si chiede l'accoglimento come richiesto nel primo grado di giudizio, con conseguente riforma della sentenza in tal senso”
Il profilo di doglianza è pertanto infondato
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TERZO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE
“erroneita' della sentenza per omessa valutazione dei fatti, carente omessa e/o contraddittoria motivazione. violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, c.p.c., nonche' dell'articolo 174 dpr 554/1999 ovvero articolo 201 dpr 207/2010. violazione per falsa ed omessa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e dell'articolo 115 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio”.
MOTIVO 1.4 APPELLO INCIDENTALE
“Errata motivazione per omessa valutazione dei fatti in relazione alla riserva n. 20.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Dpr 207/2010”
28 La riserva 20 è stata iscritta in occasione del SAL 6 e con essa è stato chiesto il risarcimento del danno da mancato collaudo.
Detto adempimento, secondo capitolato, avrebbe dovuto essere effettuato entro sei mesi dalla fine lavori, nel caso di specie due maggio 2014. Il collaudo avrebbe dovuto essere compiuto quindi entro il due novembre 2014 mentre, sulla base dell'aggiornamento effettuato in corso di giudizio, è intervenuto solo il cinque aprile 2017.
La somma riconosciuta dal Tribunale, recependo la CT, è di € 50.730,85.
L'appellante chiede, con l'atto di impugnazione, € 224.230,38.
L'appellante incidentale afferma che nulla sarebbe dovuto in quanto le opere sarebbero state prese in consegna anticipatamente ex art. 230 dpr 207/2010.
Il CT ha rilevato :
“L'Impresa ha iscritto questa riserva in pratica nelle ultime pagine del Registro di Contabilità, in data 19/12/2014 in concomitanza con l'emissione del SAL 6 e la ribadisce nella Stato Finale. L'Impresa ha richiesto Euro 50.730,85 nel Registro (mentre nel Conto Finale detta voce è di Euro 58.340,48) somma che in Citazione e fino alla data del 20/6/2016 viene attualizzata in Euro 158.787,58. Come da mail trasmessa dal CT di Parte Convenuta su esplicita richiesta dello scrivente CT, il Certificato di Collaudo è stato emesso solo in data 5/4/2017. Parte Convenuta sostiene che l'Impresa non ha subito alcun danno in quanto ha preso in carico in via anticipata le opere in data 15/4/2014. Lo scrivente CT CP_1 nte completamente da Parte Convenuta. Le operazioni di collaudo finale, con esito positivo o negativo, sono un atto dovuto “ope legis” e l'emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo o negativo è un atto dovuto da parte della Stazione Appaltante a prescindere da altri certificati che possano essere emessi. L'art. 141 del D.Lgs 163/2006 stabilisce in maniera chiarissima che il collaudo debba avvenire non oltre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori che nella fattispecie è avvenuta il 2/5/2014. La mancata o ritardata emissione del Certificato di Collaudo fa sì che il contratto rimanga ancora aperto e che l'Impresa non riceva la giusta conclusione del lavoro da essa svolto e ciò anche a prescindere da un eventuale saldo finale e obbliga altresì l'Impresa a far sì che parte della propria struttura si occupi “sine die” di un contratto non chiuso e non per sua colpa. Oltre a ciò sicuramente l'Impresa riceve anche un danno d'immagine perché non può dichiarare positivamente concluso tale contratto né può metterlo nei lavori eseguiti. Per queste ragioni lo scrivente CT ritiene di dover accettare la richiesta di danno di Parte Attrice, non solo, ma essa appare affetta da un errore, non più modificabile ora, che diminuisce la somma richiesta in quanto nei propri calcoli l'Impresa parte da un valore contrattuale di Euro 5.754.083,49 mentre avrebbe dovuto partire dal valore a cui si è arrivati con la perizia di variante e cioè Euro 7.294.974,58. IN CONCLUSIONE: La Riserva è stata regolarmente iscritta ed essa a parere dello scrivente CT va accolta per il valore richiesto nel Registro di Contabilità e cioè Euro 50.730,85 salvo interessi legali e moratori dalla data di ultima firma del Registro (19 Dicembre 2014).”
Ai rilievi del ctp di C.O.S. il CT ha risposto :
29 “ Il CT richiede per questa riserva € 58.340,48 così come presente nel Conto Finale mentre lo scrivente CT aveva riconosciuto € 50.730,85 così come presente sull'ultimo Registro di Contabilità (ammontare quest'ultimo che aggiornato alla data del Conto Finale diventa € 58.340,48). Si tratta in realtà di una diversa interpretazione dell'art. 174 DPR 554/1999 o art. 201 DPR 207/2010 che si lascia al Giudice. In Conclusione lo scrivente CT conferma quanto riportato nella ZZ a fronte di questa riserva (e cioè € 50.730,85) salvo diversa interpretazione del Giudice per quanto sopra”.
Ai rilievi del ctp di il CT ha risposto: CP_1
“ ….. ai sensi dell'art. 141 c3 del D.Lgs163/2006 il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Nell'arco di tale periodo, come da art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, inoltre in base all'art.17 del predetto CSA, “Qualora, nel periodo compreso tra la ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare dette variazioni ed ammaloramenti all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette variazioni ed ammaloramenti tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; ……..” . Perciò, secondo lo scrivente CT, anche a prescindere dalla manutenzione delle opere fino al collaudo, presa in carico dal ci sono altre implicazioni contrattuali a carico dell'Appaltatore che CP_1 permangono fino al collaudo e quindi esse si estendono nel tempo con il procrastinarsi del collaudo. Quanto alla valutazione del danno subito dall'Impresa, pur senza avere pretese da giurista, ma volendo citare solo alcuni riferimenti, oltre alla Sentenza N.6753 del 5 Aprile 2017 del Tribunale di Roma, si rinvia il CT all'Atto dell'ANAC AG 13/13 del 11 Aprile 2013, ovvero ad es. alla Sentenza n.1264/2016 del Tribunale di Vicenza sez. Civile. Il criterio sempre adottato è quello riportato nella stessa Riserva 20 e la percentuale del 2% adottata Co da ed accettata dallo scrivente CT è quella minima in casi analoghi. In Conclusione lo scrivente CT rigetta le argomentazioni del CT e conferma quanto già riportato in ZZ”.
L'appello incidentale è fondato e nulla è dovuto per la riserva in questione.
Il 14 aprile 2014, dopo la sospensione parziale dovuta al ritardo per l'allaccio elettrico e la realizzazione della cabina ENEL, è stata disposta la ripresa dei lavori.
Il quindici aprile 2014 è avvenuta la presa in consegna anticipata da parte di ex art. CP_1
230 dpr 207/2010 e fissato nuovo termine per il completamento delle opere residue al due maggio 2014.
Effettivamente con certificato di ultimazione dei lavori del nove maggio 2014 si attesta l'avvenuta ultimazione delle opere in data due maggio 2014, salvo alcune lavorazioni di lieve entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera (per le quali
30 veniva concesso il termine perentorio di completamento di 60 giorni con scadenza otto luglio
2014 ).
Con il SAL 5 del due maggio 2014 e certificato di pagamento del 10 giugno 2014 è stata corrisposta la quasi totalità del corrispettivo dell'appalto ( il SAL 6, l'ultimo, è infatti relativo a meno di quarantamila euro).
Lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto il venti aprile 2015.
Ebbene, atteso la presa in consegna anticipata il quindici aprile 2014, da detta data l'appaltatore è stato esonerato da tutti gli oneri e spese di sicurezza e manutenzione sia con riferimento al personale che ai mezzi.
L'area poi, come incontestato in atti, è stata consegnata al che ha assunto gli CP_6 obblighi di manutenzione e custodia.
In tale contesto il ritardo nel collaudo, anche se addebitabile alla committente, non esonera l'appaltatore da esplicitare analiticamente e supportare documentalmente i danni medio tempore subiti quantomeno come principio di prova cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, delinea infatti una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno.
Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano a operare nelle more della emissione dello stesso certificato, consistenti nelle spese amministrative d'impresa, in quelle per la custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché in quelle riguardanti i premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine all'an e al quantum del danno preteso per il ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo, non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur.
Considerata poi la consegna anticipata delle opere il preteso danno da ritardo nel collaudo richiede una specifica prova, da parte dell'appaltatrice, di aver dovuto impiegare la sua
31 struttura tecnica ed amministrativa per il periodo successivo o comunque la sussistenza di danni finanziari o simili.
In base al testo della riserva invece, dopo un generale richiamo al regime riguardante la tempistica per l'emissione del collaudo e all'inadempimento dell'appaltante, ai fini delle voci di danno manca completamente qualsiasi riferimento riguardo all'an poiché emerge unicamente quanto segue : “ sono intervenute decisioni arbitrali che hanno ritenuto riconoscibili tali oneri in via equitativa con un compenso pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale ridotto di spese generali ( 13% ) ed utile ( 10% ) rapportato al tempo di ritardo….”; la quantificazione operata in riserva è stata quindi effettuata secondo equità e applicando detti criteri mentre, come già evidenziato la quantificazione equitativa presuppone comunque l'esistenza dell'an del danno che non è in re ipsa e quindi non discende automaticamente dall'inadempimento.
A ciò si aggiunge come l'impresa ben avrebbe potuto indicare ad esempio i costi per polizze fideiussorie, cauzioni, personale amministrativo che ancora avrebbe dovuto curare la pratica dell'appalto; per quanto riguarda poi voci di danno quali quello all'immagine la richiesta risulta del tutto apodittica;
per il danno infine derivante dall'asserita impossibilità di far figurare nel curriculum l'esecuzione dell'appalto in questione ( pure allegato ) ha CP_1 documentato di aver rilasciato il ventidue marzio 2015, a seguito di domanda dell'appaltatore del ventuno gennaio 2015, il certificato di esecuzione lavori che può essere prodotto per la partecipazione ad altre gare per cui anche sotto questo profilo la domanda
è infondata.
A parte detti aspetti l'ultimazione delle opere è avvenuta il due maggio 2014, come riscontrabile dal conto finale dei lavori e come riportato dallo stesso appaltatore nel testo della riserva 16.
Di conseguenza come analiticamente rilevato da in sede di appello incidentale, nulla è CP_1 dovuto per la riserva .
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QUARTO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE:
“omessa pronuncia sulla tipologia di interessi da applicare alle somme riconosciute”
32 Si afferma che, con eccezione delle riserve 20 e 21, non sarebbe stata emessa alcuna statuizione in ordine agli interessi né specificata la loro tipologia dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito fino alla domanda giudiziale ( ventidue luglio
2016); si sostiene che per tale periodo l'importo sarebbe pari agli interessi legali sulla somma dovuta e per quello successivo fino al soddisfo si applicherebbero il regime degli interessi commerciali ex d.lgs 231/2002 e art. 1284 quarto comma c.c…
Si censura la sentenza anche per la mancata indicazione del regime IVA. costituendosi ha rilevato come per la riserva 21 “ il Tribunale ha riconosciuto gli CP_1 interessi DM. 145/2000 a partire dalla data del primo gennaio 2019 “ e ha sostenuto che, trattandosi di riserve risarcitorie e quindi non di pagamento di corrispettivi, non sarebbero dovuti gli interessi commerciali.
Afferma poi per l'IVA: “ …si rileva l'evidente pretestuosità della doglianza avversaria in considerazione del fatto che, in data 24/02/2020, ha provveduto, in forza della CP_1 sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, ad effettuare il pagamento di € 382.760,91 Parte a favore d comprensivo di €. 67.673,35 a titolo di IVA”.
Il motivo è infondato.
Per le riserve non risarcitorie infatti sono stati riconosciuti interessi ex DM 145/2000 mentre per tutte le altre è stata riconosciuta la rivalutazione che costituisce il danno emergente. In assenza di rilievo sul punto e non essendo stato allegata e tantomeno provata la sussistenza del diritto a interessi compensativi a titolo di maggior danno la rivalutazione deve ritenersi esaustiva. Dalla pubblicazione della sentenza di primo grado ossia dalla liquidazione del danno sono dovuti poi gli interessi ma non quelli commerciali in quanto, come correttamente evidenziato dall'appellata, non si tratta di corrispettivi.
Per quanto riguarda l'IVA la stessa risulta corrisposta senza che sul punto vi sia alcun rilievo ulteriore.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
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QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE omessa pronuncia sulla richiesta di corresponsione delle somme richieste a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. ed art. 2041 c.c.
33 Pur non avendo espressamente statuito sul punto da parte del Tribunale non vi è luogo all'accoglimento delle richieste ex art. 2043 c.c. e 2041 c.c..
L'appellante infatti si è limitato ad affermare : “Difatti, non vi è dubbio circa la sussistenza nel caso de quo di tutti i presupposti dell'indebito arricchimento, giacché, da un lato, vi è un depauperamento patrimoniale dell'odierno deducente, che ha eseguito delle attività non pagate, mentre, dall'altro, sussiste correlativamente un vantaggio patrimoniale della
Stazione appaltante, che si è avvalsa di un'attività concretamente più complessa ed onerosa rispetto a quella retribuita, percependo così una utilitas riferibile alle maggiori e diverse prestazioni eseguite dall'odierno deducente, con costi a suo integrale carico. La sentenza, pertanto, va conseguentemente riformata con una statuizione, che tenga conto dei superiori titoli di responsabilità”.
Manca quindi del tutto una specificazione dei presupposti concreti dell'azione limitandosi
C.O.S. apoditticamente a sostenerne la fondatezza della domanda senza alcun aggancio ai dati di causa.
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MOTIVO 1.2 DI APPELLO INCIDENTALE
Errata motivazione della sentenza in relazione alla riserva n.
4. Violazione dell'art. 191 Dpr
207/2010
La riserva 4 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 1, è stata proposta in via cautelativa e riguarda l'episodio del tranciamento in danno di un cavo sottomarino da parte di avvenuto il tredici luglio 2012. Pt_1
Con la riserva è stata affermata la necessità di accertare l'assenza di colpa dell'appaltatore e l'attribuibilità del danno alla committenza per mancata indicazione nelle planimetrie di progetto della presenza del cavo.
Sono stati chiesti € 268.000,00 di cui € 200.000,00 pari al risarcimento richiesto dalla società telefonica proprietaria del cavo, € 26.000,00 per spese generali, € 22.600,00 per mancato utile d'impresa ed € 20.000,00 per costi diretti di supporto alla riparazione.
Il CT ha rilevato che i danni erano stati risarciti dalla compagnia assicuratrice e ha affermato “OS quindi deve fornire prova dell'eventuale differenza pagata direttamente alla
(differenza tra quanto richiesto da e quanto pagato dalla Assicurazione). CP_7 CP_7
Poiché OS non ha fornito alcun dettaglio circa i costi diretti di supporto nella riparazione
34 del cavo, lo scrivente CT stima che essi possano ammontare ad un massimo di € 5.000,00
(a corpo).”
L'appellante incidentale afferma la tardività della riserva, apposta per la prima volta in sede di redazione del SAL 1 ossia il quindici novembre 2012, rispetto al danno, verificatosi il tredici luglio 2012; si duole del fatto che il Giudice di primo grado non abbia rilevato detta circostanza.
Afferma poi l'infondatezza della domanda per assenza dei presupposti.
Effettivamente in sentenza non è affrontata la tempestività ma la stessa è stata ritenuta sussistente dal CT, in sede di risposta ad analoghe note critiche dl ctp e con argomentazione che la Corte condivide. Parte Il CT ha infatti rilevato: “….Il cavo è stato tranciato (da il 4/7/2012; l'Ordine di
Servizio n.3 è stato emesso il 23/7/2012; la richiesta di ristoro dei danni subiti (€ 200.000)
è stata emessa dalla Società CO.PI.c., proprietaria del cavo, in data 8/11/2012. Poiché con la Riserva 4 la OS richiede…. oltre ad altre somme, il rimborso degli € 200.000 che avrebbe dovuto, a suo dire, rimborsare alla CO.PI.c., questa riserva non poteva che essere iscritta sul primo documento utile in data successiva all'otto novembre 2012 e tale documento, per evidenti ragioni, non poteva essere l'OdS n.3 ma doveva essere il Registro di Contabilità firmato il 4/1/2013 a seguito del SAL n.1. (emesso per lavori a tutto il 15/11/2012)”.
Per quanto riguarda l'addebitabilità dell'evento peraltro la doglianza è fondata.
Lo stesso CT definisce come grossolano l'errore commesso da e di ciò la stessa ditta Pt_1 fornisce un riscontro laddove, a seguito delle verifiche effettuate sul posto in contraddittorio con i soggetti interessati il sei luglio 2012 affermava con nota del diciannove luglio 2012 “in corrispondenza delle pile 2 e 3 si riscontra effettivamente una divergenza tra le operazioni di scavo e l'esatta posizione in pianta del plinto di fondazione considerato nella sua proiezione verticale, come picchettato in contraddittorio successivamente con i tecnici
. CP_1
Atteso quanto detto il fatto che il cavo fosse o meno indicato nelle planimetrie rileverebbe in riferimento a planimetrie interessanti l'area dei lavori o l'area strettamente circostante e non quelle che comunque non avrebbero potuto essere interessate dai lavori stessi;
lo scavo chiaramente eseguito al di fuori di dove avrebbe dovuto essere effettuato costituisce una violazione di regole di corretta esecuzione dei lavori rispetto a cui sono irrilevanti le notazioni contenute nella riserva in cui si afferma che forse i picchetti si erano spostati e che
35 l'ingombro di scavo da considerare avrebbe dovuto comprendere anche una scarpata;
non
è poi comunque provato che la mancata indicazione dell'interferenza abbia inciso in modo tale sull'esecuzione stessa da prevalere sulla grossolanità dell'errore dell'appaltatore.
Il motivo di appello incidentale deve quindi essere accolto.
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MOTIVO 1.3 DI APPELLO INCIDENTALE
Omessa, contraddittoria ed errata motivazione in riferimento alle riserve nn. 10, 13 e 14.
Errata valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli art.i 159 e 160 dpr 207/2010
Riserva 10 ( motivo 1.3.I )
La riserva è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 4 del quattordici ottobre
2013 e con essa è stato chiesto il ristoro dei costi maggiori subiti per la necessaria rimozione degli ostacoli ( presenza di travi di acciaio ) che altrimenti avrebbero impedito agli addetti
Telecom di ripristinare un cavo sottomarino tranciato da ignoti.
Il CT ha ritenuto fondata la riserva affermando:
“La richiesta si riferisce alle lavorazioni che l'Impresa ha dovuto effettuare per permettere alla Telecom di effettuare le proprie lavorazioni riguardanti un cavo sottomarino danneggiato in mare da ignoti e cioè spostamento e ricollocazione delle travi in acciaio tra le pile 2 e 4, sistemazione dell'area di assemblaggio. La richiesta appare verosimile. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata regolarmente iscritta e se ne riconosce l'importo di Euro 8206,88 ch CP_1 dovrà eventualmente farsi rimborsare da Telecom”.
Il CT rispondendo alle note critiche del CT ha poi correttamente evidenziato : CP_1 Parte
“Trattasi dei costi sostenuti da per spostare le travi in acciaio situate tra le pile 2 e 4 onde permettere a Telecom (o ditta da questa incaricata) i lavori di riparazione di un cavo tagliato a mare da ignoti. Su questa riserva il CT non concorda con lo scrivente. In realtà Telecom, molto più correttamente, avrebbe dovuto preventivamente contattare cioè
CP_1 la Committente, per chiedere ad essa il permesso di entrare nell'area e per avere la
CP_1 necessaria assistenza. Cosa che non risulta sia stata fatta. Con tutta e a in quei giorni non c'era presenza alcuna d in cantiere a dare le necessarie indicazioni a Telecom (o
CP_1 Parte ditta da questa incaricata) ed a ha dato, di propria iniziativa, la necessaria Pt_1 assistenza a Telecom senza preventivamente avvisare Trattasi di una serie di azioni
CP_1 poco corrette. Rimane il fatto che Telecom doveva re nell'area e che OS
CP_1 avrebbe dovuto spostare del materiale per permettere il lavoro a Telecom. I rapporti dare- avere però, a parere dello scrivente, non possono essere che tra Telecom ed queste
CP_1 essendo le due Committenti dei rispettivi lavori. Questa è la ragione per ondo lo Parte scrivente CT, deve rimborsare per il lavoro da questa fatto per permettere il
CP_1 lavoro Telecom, somma che poi dovrebbe farsi rimborsare da Telecom a cui quel
CP_1
36 Parte lavoro svolto da è servito. In conclusione lo scrivente CT rigetta i commenti del CT e riconferma quanto già scritto nella ZZ”.
Ebbene, la doglianza sul punto si limita a ripetere l'assenza di colpa di riguardo al CP_1 tranciamento senza confrontarsi su due rilievi correttamente evidenziati dal CT anche rispondendo ai rilievi del CT ossia sul fatto che comunque Telecom doveva riparare il cavo e che comunque ha eseguito un'attività di supporto necessaria considerando la natura Pt_1 dell'intervento.
La doglianza è pertanto infondata.
Riserva 13. ( motivo 1.3.II )
La riserva 13 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5 ( due maggio 2014 )
e riguarda i danni asseritamente conseguenti all'impossibilità di ottenere altri appalti e quindi la perdita di opportunità imprenditoriali a causa del prolungamento di 185 giorni ( dal ventinove ottobre 2013 al due maggio 2014 ) dei tempi dell'appalto in questione rispetto a quello pattuito. L'importo richiesto è di € 177.417,57.
Il CT ha affermato:
“Sul Verbale Ripresa lavori del 14/4/2014 il Direttore Lavori protrae la data di fine lavori dal 29/10/2013 al 2/5/2014 con una estensione quindi di 185 giorni. Dai documenti in atti di entrambe le Parti non è dato capire perché una sospensione parziale, riguardante due lavori di presumibile piccola entità ( Trattasi infatti (vedi Comparsa di Costituzione e Risposta al punto 21 pagg.11 e 12) di: 1) Eliminazione di un palo Telecom lungo la SS115 (nell'area di svincolo con la sopraelevata per il porto); 2) Mancata fornitura da parte ENEL dei cavi di alimentazione dell'impianto di illuminazione nella stessa area ), dia luogo ad una protrazione della data finale di ben 185 giorni, ma questo è un dato di fatto e su di esso occorre basarsi. Senza questa “provvidenziale” ed illegittima Sospensione Lavori avvenuta in pratica verso la fine dei lavori stessi e che quindi si è trovata verosimilmente “sul cammino critico dei lavori” l'Impresa sarebbe andata sicuramente in penale tant'è vero che con comunicazione del 9/9/2013 essa aveva chiesto una proroga di 200 giorni con estensione del termine contrattuale al 17/5/2014. La proroga non è stata formalmente concessa da ma la CP_1 Sospensione illegittima ha agito come se lo fosse stata ed il Certificato di Ultim Lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi alla data del 2/5/2014. Formalmente quindi l'estensione dei tempi contrattuali è stata causata dalla Stazione Appaltante cioè dal CP_1
e conseguentemente lo scrivente CT è costretto “ope legis” a dire che spetta quindi alla Parte il ristoro dei danni subiti”.
L'appellante incidentale sostiene che la sospensione sarebbe stata del tutto legittima e nell'atto di impugnazione afferma :
37 “…. si ribadisce che il prolungamento dell'evocato periodo di sospensione dei lavori non è affatto dipeso da quanto invece dal ritardo imputabile ad ENEL per la fornitura
CP_1 dell'energia elettrica per l'illuminazione dello svincolo (dal 3/7/2013 al 14/4/2014). Tale prolungamento è invero essenzialmente dipeso dalla richiesta di detto Ente di vincolare la fornitura in questione alla preventiva realizzazione di una nuova cabina elettrica ed all'ulteriore prescrizione di riservare un'area per l'allocazione della stessa, necessità
CP_1 quest'ultima mai in precedenza evidenziata tessa ENEL. Inoltre, nell'evidenziare che detta cabina di nuova realizzazione non è ad uso esclusivo d essendo invero utilizzata
CP_1 da ENEL per la fornitura di diverse utenze elettriche estranee ad giova altresì
CP_1 rassegnare che ENEL ha pure vincolato la fornitura alla consegna dell' in cui la cabina elettrica andava ubicata - corredata della documentazione catastale regolarizzata (frazionamento e voltura). Tutto quanto sopra, a dimostrazione delle difficoltà ch ha
CP_1 dovuto affrontare a causa di circostanze alla stessa all'evidenza non imputabili. Orbene, nonostante tutto, il CT ha definito “provvidenziale” la sospensione disposta dal pure
CP_1 qualificandola come illegittima. Si evidenzia tuttavia al riguardo che di “provvidenziale” (si intuisce nei confronti dell'impresa) vi è stato certamente il ritardo impiegato dall'ENEL per l'allaccio dell'impianto che ha di fatto impedito al di comminare la penale per ritardata
CP_1 ultimazione che avrebbe ovviamente raggiunto l'importo massimo del 10% dell'importo contrattuale. Si evidenzia inoltre che la sospensione disposta da non è affatto
CP_1 qualificabile come illegittima rientrando invero a pieno titolo tra le speciali di cui al comma 1 dell'art. 159 del Dpr 207/2010. Del resto, la stessa controparte non ha minimamente lamentato alcuna presunta illegittimità, sottoscrivendo invero il verbale di sospensione dei lavori ed il verbale di ripresa senza alcuna contestazione al riguardo...”.
La doglianza è infondata.
In primo luogo infatti la sospensione dei lavori non rientra tra le cause speciali sopra indicate e in secondo luogo comunque non vi è in atti alcuna documentazione che attesti che CP_1 si sia tempestivamente messa in azione per ottenere l'allaccio ENEL a fronte dell'evidente ritardo di quest'ultimo, del tutto inoperativo e silente rispetto alla richiesta di rilascio delle autorizzazioni.
Come infatti condivisibilmente ritenuto dal CT rispondendo ad analoghe critiche del CT senza che nell'atto di appello nulla sia stato indicato a confutazione :
“Lo scrivente CT contrariamente a quanto scritto sul Verbale di Sospensione Lavori del 3/7/2013 ed a quanto sostenuto dal CT non ritiene che il ritardato allaccio elettrico da parte ENEL ricada tra le “circostanze speciali” così come definite dalle leggi ( art. 157 comma 1 dpr 207/2010 ) . Che si dovesse fare l'allaccio elettrico era cosa nota e progettuale e a parere dello scrivente CT non si può definire il ritardo ENEL come una circostanza speciale, atteso altresì che da parte non c'è stato o quantomeno non risulta in atti, né l'ha
CP_1 fornito il CT, alcun sollecito nei riguardi ENEL. Secondo lo scrivente la committente
CP_1 aveva il dovere di attivarsi in tutti i modi affinché il progetto non subisse ritardi, mentre dai documenti in atti ciò non risulta e l'inerzia di ENEL non giustifica, a parere dello scrivente, l'inerzia d nell'attendere ben 10 mesi un semplice preventivo, mentre già un'attesa di
CP_1 due mesi doveva porre in allarme e spingerla a premere su ENEL. Certo non sfugge
CP_1 allo scrivente che, come da richiesta di proroga, OS nello stesso periodo era impegnata
38 con la messa in opera degli impalcati metallici del Viadotto Fata Morgana, ma ciò che risulta in atti sono i Verbali di Sospensione e Ripresa Lavori precitati e le relative cause”.
Per quanto riguarda la quantificazione il CT ha parimenti dato compiuta ragione riguardo ai calcoli e l'appellante incidentale si è limitato genericamente a ritenere i danni non provati.
La sentenza sul punto deve pertanto essere confermata.
Riserva 14 ( motivo 1.3.III )
La riserva è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5 ( due maggio 2014 ) e riguarda i maggiori costi per polizze fideiussorie e assicurazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di lavorazione di 185 giorni.
Il CT ha rilevato:
“Con essa l'impresa richiede un compenso di Euro 40.717,50 per aver dovuto prolungare l'emissione delle fidejussioni ed assicurazioni per 185 giorni a fronte del prolungamento dei tempi contrattuali dal 29/10/2013 (come stabilito nel Verbale di Consegna Lavori) al 2/5/2014 (come stabilito nel Verbale Ripresa Lavori del 4/4/2014 che faceva a sua volta seguito alla Sospensione Parziale dei Lavori effettuata in data 3/7/2013 d . Secondo CP_1 lo scrivente CT la Riserva è stata iscritta correttamente come da art. 191 c.2 del DPR 207/2010 nel primo atto successivo alla cessazione del fatto (il prolungamento della fine lavori fino al 2/5/2014 effettuata d che ha determinato il pregiudizio. Essa merita di CP_1 essere accolta per le stesse identiche ragioni di cui alla riserva 13 precedente”. Rispondendo alle note critiche ha poi condivisibilmente rilevato :
“Il CT non concorda con il CT ed eccepisce innanzi tutto il ritardo con cui sarebbe stata iscritta tale riserva che a suo dire doveva essere già formulata in occasione del SAL 4 (emesso per lavori a tutto il 14/10/2013) e comunque in occasione del Verbale di Ripresa Lavori emesso in data 14/4/2014. Secondo lo scrivente CT va ricordato al CT che l'art.191 c.2 del DPR 207/2010 (ed anche l'art.31 del D.M. 145/2000) recita “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”. Questa riserva è stata iscritta sul primo atto idoneo a raccoglierla, cioè sul Registro di Contabilità n.5 (in occasione del SAL 5 emesso per lavori a tutto il 2/5/2014) successivo alla cessazione del fatto cioè il prolungamento dei termini contrattuali fino al 2/5/2014. Ciò chiarito la riserva è stata contestata dal CT per le stesse ragioni espresse a proposito della Riserva 13 mentre invece lo scrivente la accoglie per le stesse ragioni”.
Ebbene sul punto l'appellante incidentale si limita a ribadire quanto affermato dal CT in tema di tardività senza confrontarsi con le controdeduzioni del CT.
39 E' poi comunque è irrilevante la richiesta di proroga di 200 giorni effettuata dall'appaltante a settembre 2013 poiché sulla stessa non si è pronunciata e poiché costituisce invece CP_1 un dato di fatto la sospensione, non giustificata per i motivi già visti per la riserva 13, di 185 giorni.
La quantificazione, basata, come risulta analiticamente in riserva, sulle protrazioni di una polizza e due cauzioni indicate analiticamente, è del tutto condivisibile e non specificamente confutata.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
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MOTIVO 1.5 DI APPELLO INCIDENTALE
Omessa, contraddittoria ed errata motivazione in riferimento alla riserva n. 21. Violazione e falsa applicazione dell'art. 143 DPR 207/2010.
La riserva è stata iscritta a titolo di interessi per ritardo della redazione del conto finale e quindi dello svincolo delle somme a garanzia in quanto il conto avrebbe dovuto essere redatto entro tre mesi dalla fine lavori ( quindi entro il due agosto 2014 ) mentre invece è stato redatto il venti aprile 2015, con un ritardo di 261 giorni.
Il CT ha affermato :
“Parte Convenuta ricorda che tale ritardo è stato dovuto alla volontà d che ha cercato CP_1 Parte ed ottenuto di farsi consegnare dal Demanio marittimo il terreno su cu aveva costruito la vasca di disoleazione evitandone così la demolizione e successiva ricostruzione in Parte posizione corretta riconoscendo ciò avrebbe dovuto evitare di iscrivere tale riserva ma non l'ha fatto e “dura lex sed lex”. Lo scrivente CT non può fare a meno di riconoscere tale Parte riserva, calcolata però da in maniera errata. In base al DM145/2000 gli interessi sono infatti quelli legali fino al giorno di ritardo e poi quelli moratori dal 61° giorno in poi. Il calcolo fino al 20/4/2015 è quindi : Il = 36.474,87 x 1% x 60/365 = Euro 59,95 (Interessi al tasso legale); IM= 36474,87 x 5,27% x (261-60)/365= Euro 1058,54 (Interessi al tasso moratorio). Per un totale fino al 20/4/2015 di Euro 1118,49 e poi Euro/giorno 5,26 da quella data in poi, essendo gli interessi moratori per lavori pubblici rimasti invariati e pari al 5,27% dal 1/1/2012 in poi”.
Il CT, rispondendo alle note critiche, ha poi affermato : Parte
“acausa dell'azione d che ha evitato la demolizione della vasca di disoleazione, CP_1 il Conto Finale è sta esso in ritardo sto è un fatto. OS avrebbe dovuto, per correttezza, evitare di iscrivere questa riserva. Lo scrivente CT deve formalmente riconoscerla con la quantificazione già riportata in ZZ (€ 1.118,49)”
40 L'appellante incidentale non si confronta con questi dati limitandosi ad affermare che il ritardo non fosse alla stessa imputabile mentre in realtà ben avrebbe potuto imporre CP_1
Parte a di ricostruire la vasca di disoleazione anziché sobbarcarsi l'incombente di chiedere l'autorizzazione a occupare il terreno.
Il criterio di calcolo del ctu è poi corretto e inconferente anche in quanto non è stato specificamente allegato vi sia stato collaudo, il richiamo all'art. 143 del DPR 207/2010
(Termini di pagamento degli acconti e del saldo) ai sensi del quale “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice”
La doglianza è quindi infondata.
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SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Errata motivazione della sentenza sulla disposta compensazione delle spese.
Il Tribunale ha disposto la compensazione per tre quarti delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 20.000,000 per compensi e € 3.372,00 per spese oltre iva cpa e rimborso spese generali. Parte L'appellante incidentale sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto invece condannare a pagare la totalità delle spese: in realtà considerando l'esito complessivo della lite anche in Parte appello la richiesta è infondata in quanto non è soccombente.
L'appellante incidentale sostiene in subordine che le spese di primo grado avrebbero dovuto essere totalmente compensate in quanto a fronte di una domanda di circa € 3.500.000, ne era stato riconosciuto circa un decimo dell'importo ma anche detta doglianza comunque non si confronta con il criterio della soccombenza seppur parziale per cui è infondata.
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TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Si sostiene che vi sarebbe errata motivazione laddove il Tribunale ha posto definitivamente a carico di tre quarti delle spese di CT e un quarto a carico del CP_1 Parte_1 mentre, considerando l'esito della lite, avrebbero dovuto essere poste a carico totale
[...] di quest'ultimo.
41 Occorre premettere che l'accoglimento, seppur parziale, dell'appello incidentale comporta l'obbligo per il Collegio di procedere a nuova valutazione delle spese anche di primo grado.
Ebbene, per quanto riguarda le spese di CT attesa la reciproca parziale soccombenza e considerata la complessità delle questioni trattate, tanto da rendere necessaria ai fini della decisione l'ausilio di un tecnico sussistono giusti motivi per porle in misura uguale a carico di entrambe le parti ( in solido in favore del CT ).
*******
Per quanto riguarda le altre spese di lite si è trattato pacificamente di un'ipotesi di soccombenza reciproca ( qualificazione non contestata dalle parti e comunque derivante dall'autonoma valutazione da effettuare per le singole riserve ).
L'esito complessivo della lite pur portando a una condanna di in quanto comunque vi CP_1
è una condanna nei suoi confronti, deve tenere conto del rapporto tra la somma originariamente richiesta nonchè il numero di riserve azionato e l'importo riconosciuto nonché il numero di riserve effettivamente accolte come risulta dalla motivazione;
è pertanto giustificata la compensazione delle spese di entrambi i gradi per quattro quinti.
In generale come indicato condivisibilmente da Cass. 13145/2025 “ Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello
è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”.
Atteso quanto detto occorre considerare complessivamente l'importo riconosciuto che rientra nello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 250.000,00 approssimandosi all'importo massimo.
L'importo di € 20.000,00 per onorari ( oltre spese vive spese generali iva e ca ) riconosciuto per intero dal Tribunale e su cui operare la compensazione non è peraltro contestato e comunque rientra in detto scaglione anche applicando le tariffe attualmente vigenti e non ancora adottate all'epoca della decisione per cui deve essere mantenuto.
L'importo per onorari da riconoscere per l'intero per il presente grado, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta è, sulla base del medesimo scaglione, considerata la
42 difficoltà e la complessità della vertenza, superiore alla media, pari a € 14.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Dette somme devono essere compensate per quattro quinti e il residuo quinto posto a carico di per la soccombenza. CP_1
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RESTITUZIONI
Costituisce dato pacifico il versamento da parte di il ventiquattro febbraio 2020 a CP_1 dell'importo di € 382.760,91 ( di cui € 67.673,35 per IVA ) e il ventisei febbraio 2020 Pt_1 al CT di € 6.400,00 complessivi.
La somma riconosciuta dal Tribunale per le riserve è stata pari, in linea capitale e senza accessori a € 300.130,38 per cui occorre detrarre, sempre in linea capitale e senza accessori
€ 72.668,85 ( € 16.938,00 per la riserva 1, € 5.000,00 per la riserva 4 e € 50.730,85 per la riserva 20 ) per cui l'importo della condanna deve ridursi a € 227.461,53 sempre e solo in linea capitale.
Il parziale accoglimento dell'appello incidentale comporta quindi la condanna di alla Pt_1 restituzione di quanto percepito in esubero anche con riferimento alle somme corrisposte al
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Contributo unificato
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo
43 conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale e accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello incidentale;
in conseguente riforma della sentenza impugnata riduce la condanna a carico di a CP_1
€227.461,53 in linea capitale oltre accessori come indicati nella sentenza di primo grado.
Pone definitivamente a carico delle parti in uguale misura le spese di ctu di primo grado.
Compensa per quattro quinti le spese di primo grado liquidate per l'intero nella misura riconosciuta dal Tribunale e pone a carico di un quinto di detta somma. CP_1
Compensa per quattro quinti le spese del presente grado liquidate per l'intero in €14.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA: condanna a pagare a CP_1 Parte_1
un quinto di detta somma.
[...]
Condanna a restituire ad la maggior somma Parte_1 CP_1 percepita in corso di causa in esecuzione della sentenza di primo grado, come individuata in motivazione, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo per le riserve, le spese legali e le spese di CT.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_1 Pt_1 per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CI TA OR LL de Courtelary
44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TA OR LL de Courtelary Presidente
MA CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Pierluigi Piselli, Emilia Piselli e Ugo
Altomare che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la sede in Roma Via Mozambano 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaia Silvi, Riccardo Giglione e Pietro Orlando per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese n.
1140/2020 resa nel procedimento 54744/2016 – appalti pubblici -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( rg 54744/2016 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese,
[...] CP_1 chiedendo la condanna al pagamento di € 3.295.580,27 per riserve iscritte in relazione al contratto di appalto stipulato il sette novembre 2012 riguardante lavori sulla ss 115 per la realizzazione di uno svincolo e un raccordo con il porto di Mazara del Vallo oltre a lavori complementari.
Il corrispettivo, in parte a corpo e in parte a misura, era stato concordato nella misura complessiva netta di € 5.754.083,49, di cui € 5.316.312,83 per lavori ed € 437.770,66 per oneri di sicurezza.
Il diciannove febbraio 2013 era stata proposta dal R.U.P. una Perizia di Variante (n.10048) approvata con Disposizione n. CDG-62335-P del nove maggio 2013 e il relativo Atto
Aggiuntivo n.28192 era stato stipulato il sedici aprile 2014 per l'importo ulteriore di
€1.541.084,31.
Il termine per l'ultimazione delle opere era stato fissato in seicento giorni naturali e consecutivi decorrenti da quello successivo alla consegna dei lavori, intervenuta precedentemente alla stipula del contratto e dopo l'aggiudicazione definitiva.
Erano stati emessi sei S.A.L. e relativi certificati di pagamento secondo le seguenti cadenze:
SAL 1 del quindici novembre 2012 - certificato pagamento del quattordici gennaio 2013;
SAL 2 dell'otto aprile 2013 - certificato pagamento del sette maggio 2013;
SAL 3 del dodici luglio 2013 - certificato pagamento del otto agosto 2013;
SAL 4 del quattordici ottobre 2013 - certificato pagamento del venti novembre 2013;
SAL 5 del due maggio 2014 - certificato pagamento dell'undici giugno 2014;
SAL 6 dell'undici dicembre 2014 - certificato pagamento del ventidue gennaio 2015.
Erano state apposte ventuno riserve.
Parte attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle seguenti somme oltre accessori:
a) riserve iscritte ai nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 per € 1.624.413,49;
b) riserva iscritta al n. 3: € 105.515,70;
c) riserve iscritte ai nn. 4 e 10 per € 276.806,88 ;
2 d) riserva iscritta al n. 13 per € 177.417,57;
e) riserva iscritta al n. 16 per € 1.452,00;
f) riserva iscritta al n. 17 per € 44.823,20;
g) riserva iscritta al n. 18 per € 341.079,00;
h) riserva iscritta al n. 19 per € 763.617,26;
i) riserva iscritta al n. 20 per € 224.230,38 originariamente di € 158.787,58 poi aggiornata;
j) riserva iscritta al n. 21: € 5.791,01. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Il Tribunale, espletata CT con sentenza 1140 del 2020 così disponeva:
“condanna al pagamento in favore de della somma CP_1 Parte_1 di € 300.1 valutazione e interessi com compensate fra le parti, nella misura di tre quarti, le spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, in € 20.000,00 per compensi e € 3.372,00, per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico delle parti le spese di CT in misura di tre quarti a carico del e di un quarto a carico de . CP_1 Parte_1
proponeva appello e concludeva chiedendo: Pt_1
“Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento delle riserve nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 15, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di € 1.624.413,49, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento, in favore dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 3, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 105.515,70, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 20 per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 158.787,58, quantificata in via provvisoria e quindi non esaustiva alla data del 7 giugno
3 2016 oltre ad €/g 253,65, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, fino al cessare della situazione di danno con l'approvazione del certificato di collaudo, con salvezza di ulteriori aggiornamenti e/o precisazioni, e per l'effetto condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell' suddette somme o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 16 per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 1.452,00, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 dell'appellante, delle suddette somme o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva riserva n. 17, per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di € 44.823,20, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosc mento della riserva n. 18, per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 341.079,00, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosc mento della riserva n. 19, per i titoli e le ragioni in essa specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di
€ 763.617,26, il tutto oltre IVA come per legge se dovuta per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 dell'appellante, della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.,
4 ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosci ento del motivo di appello di cui al paragrafo IV della parte in diritto, gli interessi legali e moratori ex art. 1284, c.c. sulla somma di € 300.130,38 già liquidata a favore dell'odierno appellante dalla sentenza di primo grado n. 1140/2020 del 17.01.2020 ovvero sulle somme maggiori che dovessero essere liquidate in accoglimento del presente appello, e per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento. CP_1 ngere l'avversa impugnazione incidentale e tutte le domande svolte, in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria si insiste per le richieste così come formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 del giudizio di primo grado e per il rinnovo della CT nei limiti in cui pregiudizievole dei diritti ed interessi de Parte_1
si costituiva, sosteneva l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e proponeva CP_1 impugnazione incidentale concludendo:
“Rigettare l'appello principale in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, nonché, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, ritenendo inammissibili e comunque completamente infondate le domande spiegate dal e dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto da a detto Parte_1 CP_1
Appaltatore ed altresì condannando quest'ultimo a rimborsare ad la somma di CP_1
€382.760,91 siccome allo stesso corrisposta a titolo di sorte c , rivalutazione monetaria, interessi legali, IVA, oltre le spese ed i compensi legali del primo grado di giudizio ed i relativi accessori o comunque di quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia. Vinti i compensi e le spese di lite”
La Corte all'esito dell'udienza del sette luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventuno maggio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
“Erroneita' della sentenza per omessa valutazione dei fatti, carente omessa e/o contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 160 dpr 207/2010 in relazione all'articolo 116 c.p.c. ed all'articolo 115 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio. violazione per falsa ed erronea applicazione dell'art. 1175 c.c. ed art. 93 d.lgs n. 163/2006.
5 MOTIVO 1.1 DI APPELLO INCIDENTALE
Errata, contraddittoria e omessa motivazione in riferimento alla riserva n.
1. Violazione e falsa applicazione degli art. 191 e 155 D.p.r. 207/2010.
Le doglianze riguardano la riserva n. 1 ( per € 159.580,29 ) iscritta nel SAL n. 1 del quindici novembre 2012 ( come indicato dallo stesso appaltatore in sede di conferma nello stato finale dei lavori ) con cui richiamandosi alle riserve apposte in calce agli ODS nn. 1 Pt_1
( dell'undici maggio 2012 ), 2 ( del trenta maggio 2012 ) e 3 (del ventitré luglio 2012) ha chiesto il ristoro dei danni derivanti dall'asserita impossibilità di dare effettivo inizio ai lavori dal ventidue marzo 2012 al due settembre 2012 per problemi manifestatisi dopo la consegna del cantiere, danni conseguenti alla maggiorazione delle spese generali, al mancato utilizzo dei macchinari vincolati comunque all'appalto, al sottoutilizzo della manodopera in relazione a 179 giorni di ritardo.
Il CT e il Tribunale hanno ritenuto che la riserva fosse in parte tardiva, con riferimento ai problemi operativi già evidenziabili in sede di consegna dei lavori;
è stato invece riconosciuto l'importo di € 16.938,69 per gli oneri sostenuti dal due luglio 2012 al due settembre 2012 per le sole opere che la stessa appaltante, secondo il ctu, aveva riconosciuto non essere stato possibile effettuare per ragioni non imputabili all'appaltatore. afferma che erroneamente il Tribunale non avrebbe considerato le gravi carenze Pt_1 progettuali emerse solo in sede di esecuzione dei lavori e non avrebbe considerato l'illegittima sospensione di fatto dalla consegna del cantiere al tre settembre 2012.
Ebbene, come risulta per tabulas, il verbale di consegna dei lavori del ventidue marzo 2012, con cui era stato indicato che il termine contrattuale di seicento giorni sarebbe decorso dal nove marzo 2012 ( ossia dalla data di prima convocazione cui l'appaltatore non si era presentato ), è stato firmato senza riserva da che ha indicato per l'inizio effettivo il Pt_1 dieci aprile 2012.
Con l'ODS n. 1 dell'undici maggio 2012 il Direttore dei Lavori aveva peraltro rilevato quanto Parte segue: non aveva ancora dato inizio ai lavori né aveva presentato un programma lavori dettagliato;
l'area di cantiere non era ancora stata delimitata, non erano stati allestiti gli uffici per la D.L., non era stata comunicata la lista di mezzi e operai, non erano state presentate le liste tecniche dei materiali;
le prove sui calcestruzzi dei viadotti già esistenti
6 Parte avevano dato risultati positivi trasmessi a il tre maggio 2012 e quindi non vi era ostacolo all'inizio dei lavori. E' stato di conseguenza ordinato di iniziare i lavori ed effettuare gli adempimenti sopra indicati. Parte Il sedici maggio 2012 in risposta all'ODS n. 1 ha affermato che l'installazione del cantiere, la messa in sicurezza delle aree di lavoro e la predisposizione delle stesse in corrispondenza dei pali di fondazione per le prove soniche e di Cross-Hole sarebbero iniziati il diciassette maggio 2012; ha trasmesso l'elenco di personale e documenti per l'autorizzazione al noleggio delle attrezzature.
Con ODS n. 2 del trenta maggio 2012 era stato peraltro ribadito il mancato inizio dei lavori e la mancata presentazione del programma e assegnato un termine per procedere entro trenta giorni trascorsi i quali era stata prospettata la risoluzione del contratto. Parte Ebbene, solo il tredici giugno 2012 C.O.S. ha controfirmato gli indicando quanto segue:
a) per l'ODS N. 1: non sarebbe stato possibile redigere un programma lavori né presentare schede tecniche dei materiali senza aver prima definito con tutte le CP_1 questioni relative allo stato delle opere e alla conformità del progetto con lo stato di fatto;
non sarebbe stato possibile iniziare i lavori nell'area indicata nell'OdS n.1 in assenza delle prove sulle strutture;
le aree erano state delimitate ma vi era una discarica a cielo aperto e palancole probabilmente lasciate dalla precedente appaltatrice;
i baraccamenti per la DL erano in preparazione;
a) per l'ODS n. 2: non sarebbe stato possibile iniziare i lavori ed effettuare il cronoprogramma senza le prove di carico, a carico di sui pali esistenti e CP_1 realizzati da altra ditta;
parimenti l'impalcato del viadotto in zona mare avrebbe Parte dovuto essere sottoposto a verifiche dei materiali perché quelle effettuate da ne avevano evidenziato un avanzato degrado;
si ribadiva la presenza di una discarica a cielo aperto e palancole.
Dal venticinque al ventotto giugno 2012 l'area interessata dalle prove di carico sui pali è stata posta sotto sequestro per materiale inquinante.
Il ventinove giugno OS ha comunicato che avrebbe dato parziale inizio ai lavori nell'area interessata dal sequestro il due luglio 2012. Parte Il tre luglio 2012 a seguito di affermazione di del fatto che le spese delle prove CP_1 di carico avrebbero dovuto essere effettuate dall'appaltatore ( art. 13 comma 6 C.S.P. ), ha ribadito, al contrario, la spettanza a carico della committenza.
7 Il quattro luglio 2012 ha comunicato di aver tranciato, durante uno scavo, un cavo Pt_1 in fibra ottica Italia-Malta GO ( di proprietà di terzi, società NT ); secondo l'appaltatore detta interferenza non era stata indicata nel progetto mentre secondo la CP_1 colpa era addebitabile a che aveva effettuato lo scavo cinque metri oltre il punto Pt_1 previsto dal progetto.
Ebbene, come risulta dagli atti e dalla successiva corrispondenza, in linea con quanto ha rilevato il CT, fino al sedici luglio 2012 le opere non erano state iniziate a eccezione della delimitazione delle aree di cantiere, peraltro parziale.
Per il periodo successivo valgono i seguenti rilievi.
Il ventitrè luglio 2012 l ha emesso l'ODS n.3 con cui, richiamando i due OdS precedenti CP_1
è stato rilevato il mancato completamento della recinzione delle aree di cantiere necessaria per impedire l'ingresso di estranei.
Il ventisei ottobre 2012 è stato sottoscritto da un Verbale con la determinazione di CP_1 cinque nuovi prezzi a misura per alcuni lavori di rinforzo strutturale.
Il ventuno dicembre 2012 è stato emesso il SAL n.1 per i lavori fino al quindici novembre
2012; in detta sede è stata ribadita l'iscrizione della riserva n. 1; in particolare ha Pt_1 peraltro confermato che l'inizio dei lavori, come riportato nel SAL 1, era avvenuto solo il tre settembre 2012 addebitando il ritardo a colpa della committente con richiesta conseguente dei danni derivanti, come già indicato, da maggiorazione delle spese generali, da mancato utilizzo dei macchinari vincolati comunque all'appalto, da sottoutilizzo della manodopera in relazione a 179 giorni di ritardo.
Il CT riporta la tesi di C.O.S..
Testualmente : Parte
“non era possibile da parte procedere ad alcun programma lavori, nelle condizioni effettive da essa riscontrate senza aver prima definito con tutte le problematiche in CP_1 essere e relative allo stato delle opere nonché ulteriori aspetti inerenti la conformità del progetto con lo stato di fatto né era possibile dare inizio ai lavori nell'area indicata nell'OdS n.1 in assenza delle prove sulle strutture;
- a causa di incongruità riscontrate nel progetto posto a base di gara non era possibile presentare le schede tecniche di tutti i materiali;
- le aree oggetto dei lavori presentavano diverse problematiche quali la sussistenza di una discarica a cielo aperto e la presenza di palancolate presumibilmente dell'impresa precedente;
- prima di dare inizio alle lavorazioni era necessario procedere alle prove di carico sui pali esistenti, realizzati da altra ditta, prove a carico della Committenza;
- il cronoprogramma definitivo sarebbe stato preparato solo dopo aver ricevuto i risultati di tali prove;
- anche l'impalcato del viadotto in zona mare avrebbe dovuto essere sottoposto a
8 Parte verifiche dei materiali;
- verifiche effettuate dalla avevano evidenziato un degrado, in fase di avanzamento, dell'impalcato”.
Atteso quanto riportato rileva in primo luogo il Collegio come, richiamando quanto sottoscritto nella domanda di ammissione alla gara e nella nota allegata all'offerta, il rappresentante di avesse dichiarato tra l'altro di essersi recato sul posto e di avere Pt_1
“nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta…di aver effettuato uno studio approfondito del progetto ovvero della perizia lavori, di ritenerlo/a adeguato/a e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata”.
Di conseguenza del tutto condivisibilmente il CT, dopo aver analizzato le singole questioni tecniche sottese alle riserve, ha rilevato come “ammesso e non concesso che qualcosa fosse cambiato nello stato fisico dei luoghi (esistenza di una discarica a cielo aperto, presenza di palancolate) prima della consegna dei lavori, l'Impresa avrebbe dovuto iscrivere riserva sul primo documento utile a fare ciò e cioè sul Verbale di Consegna Lavori mentre lo ha firmato senza apporre alcuna riserva”.
La tardività deriva quindi dalla disposizione di cui all'art. 155 c.4 del DPR 207/2010 che indica il verbale di consegna come atto deputato a raccogliere eventuali rilievi di difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto.
Il CT ha ritenuto che la sospensione di fatto dei lavori fosse addebitabile alla committente tra il tredici giugno 2012, ossia dalla data della restituzione dell'ods n. 1 firmato con riserva
( allorquando ha comunicato l'impossibilità di eseguire alcune lavorazioni ) e il due Pt_1 luglio 2012 ossia la data da cui ha dichiarato che avrebbe iniziato a lavorare;
ciò in Pt_1 quanto, a posteriori, la stessa committente aveva riconosciuto la necessità di alcuni lavori aggiuntivi rispetto a cui erano stati stabiliti i prezzi contabilizzati nel SAL 1, lavori la cui necessità era emersa solo dopo aver messo a nudo le armature delle solette dei viadotti.
La somma riconosciuta e condivisa dal Tribunale è stata di € 16.938,69.
Il CT richiama a tale proposito il verbale di concordamento nuovi prezzi del ventisei ottobre
2012 in cui si legge:
“durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire un rinforzo strutturale sulle parti laterali delle solette dei viadotti esistenti in quanto le armature delle stesse avevano
9 un elevato grado di ossidazione;
… pertanto si rende necessario eseguire le lavorazioni sopradette non previste nel contratto d'appalto;…”
Il CT a tale proposito afferma :
“Da quanto sopra emerge che se la stessa non aveva piena contezza dei lavori di CP_1
Parte rinforzo da fare sui viadotti, tale contezza non la si poteva chiedere neppure alla e quindi OS ha iscritto la Riserva n.1, quantomeno per la parte afferente le lavorazioni, solo quando ha avuto o cominciato ad avere contezza delle lavorazioni che si dovevano in realtà effettuare a differenza di quanto risultava dagli elaborati Contrattuali”.
L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato come il progetto fosse talmente carente da comportare una variante tecnica suppletiva e pertanto si fosse verificata una sospensione illegittima di fatto, rilevante ex art. 160 dpr 207/2010. sostiene invece la tardività della riserva. CP_1
L'appello principale deve essere respinto e deve essere accolto quello incidentale.
Si rileva in limine come lo stesso ctp di parte C.O.S. abbia indicato come termine finale della sospensione il due luglio 2012 smentendo quindi la data del tre settembre 2012 indicata nella riserva.
Nel caso di specie poi non si tratta di sospensione di fatto di lavori iniziati ma più radicalmente di mancato inizio delle lavorazioni in quanto da marzo a luglio 2012 l'appaltante ha del tutto omesso di intraprendere le attività dovute e, dopo aver iniziato, ancora alla data del ventitrè luglio nemmeno aveva provveduto a completare le recinzioni di sicurezza.
Prodromica alla valutazione della fondatezza della riserva è poi la tempestività e la specificità della stessa.
Le riserve infatti devono essere non solo iscritte nel primo atto utile ( nel caso di specie Parte verbale di consegna dei lavori o entro quindici giorni dall' ) ma devono anche essere specifiche e quantificate.
Nel caso di specie non solo la riserva non è stata iscritta nel verbale di consegna ma è anche ampiamente tardiva rispetto all'ODS n. 1.
Detto provvedimento è stato infatti emesso l'undici maggio 2012; nella nota inviata il sedici maggio 2012 ( doc. 86 fascicolo primo grado ANAS ) C.O.S. dichiara di averne avuto conoscenza via fax il giorno stesso della sua emissione;
nella medesima nota, appunto a firma del legale rappresentante nulla è contestato ma è solo indicato l'inizio delle Pt_1
10 opere di “incantieramento”, messa in sicurezza, predisposizione delle aree per le prove soniche e di Cross Hole e comunicato l'elenco del personale e delle attrezzature.
Solo il tredici giugno 2012 ha comunicato le criticità già elencate, riferite anche Pt_1 all'ODS n. 2, quindi ben oltre il termine di decadenza di cui al capitolato speciale ( doc. 85 fascicolo ANAS ) .
A prescindere poi dalla tardività l'indicazione dei motivi che avrebbero impedito finanche un minimo inizio lavori fino al due luglio 2012 è del tutto carente, non mettendo in condizione l'appaltante di sapere tempestivamente se e in che misura i costi dell'appalto sarebbero potuti aumentare;
la mera presenza effettiva di ammaloramenti nelle solette non è poi indicativa e dirimente a detti fini.
Per quanto riguarda inoltre l'ODS n. 2 del trenta maggio 2012 la riserva del tredici giugno
2012 è tempestiva ma: a) si riferisce a questioni ( prove su pali di fondazione ) che la stessa società indica come emersi in precedenti incontri senza peraltro alcuna collocazione temporale;
b) oppure si menziona uno stato di ammaloramento dell'impalcato del viadotto in zona mare constatato in data imprecisata;
c) infine si asserisce la non conformità dello svincolo alla normativa stradale, circostanza che, oltre a essere del tutto generica, riguarda il progetto iniziale che aveva dichiarato di aver visionato e ritenuto corretto all'atto di Pt_1 presentazione della domanda di gara. Non sono stati poi indicati difetti o problematiche emersi solo successivamente rispetto alla consegna dei lavori e all'ODS n. 1.
A riscontro comunque è anche l'ODS N. 3 del ventitré luglio 2012 con cui, come sopra accennato, si è dato atto dell'assenza di recinzione idonea a impedire l'accesso di estranei ordinandone il completamento
Lo stesso CT afferma che “L'impresa nelle sue risposte agli ordini di servizio 1,2,3 non chiarisce e non spiega perché non si potesse iniziare assolutamente alcun lavoro pur nelle more delle discussioni co ”. CP_1
In tale contesto di tardività e aspecificità il fatto che alcuni lavori aggiuntivi fossero necessari e riconosciuti a posteriori, anche per il solo breve periodo riconosciuto dal Tribunale, non costituisce elemento rilevante.
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SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
11 “Erroneita' della sentenza per omessa valutazione dei fatti, carente omessa e/o contraddittoria motivazione. violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, c.p.c., nonche' dell'articolo 160 dpr n. 207/2010 anche in relazione all'articolo 116 c.p.c. e dell'articolo 115
c.p.c. per omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio. violazione per falsa ed erronea applicazione dell'art.1175 c.c.”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il difetto di allegazione riguardo alle riserve respinte laddove ha affermato :
“con riferimento alle riserve nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 16, il difetto di sufficiente allegazione e prova degli elementi di fatto necessari a consentire una valutazione del danno lamentato rende inaccoglibili le pretese dell'attore, indipendentemente da ogni considerazione circa i ritardi che tali evenienze hanno effettivamente comportato e circa il loro recepimento nella perizia di variante adottata nel corso del rapporto”.
Ci si duole poi dell'erroneità della statuizione laddove è stato affermato :
“All'esito dell'esame della documentazione acquisita, inoltre, il consulente ha confermato l'intempestività delle riserve nn. 17, 18 e 19, indicando per ciascuna il primo atto utile nel quale avrebbe dovuto essere iscritta, con conseguente rigetto delle relative richieste formulate dall'attore”.
Il motivo è infondato avendo il Tribunale, recependo le risultanze peritali, fornito ampia motivazione con riferimento a tutte le riserve sopra indicate, rispondendo analiticamente ai rilievi del ctp che in massima parte l'appellante si è limitato a ribadire senza confrontarsi con dette risposte.
Esaminando le singole riserve ciò risulta per tabulas.
La riserva 2 è stata iscritta in occasione del SAL 1, si richiamano le note a seguito degli ODS
1, 2, e 3 e riguarda maggiori oneri per potenziamento della struttura operativa dal tre settembre 2012 al quindici novembre 2012.
In sintesi si afferma che, per rispettare i tempi, avendo potuto iniziare i lavori solo a settembre 2012, l'appaltatrice avrebbe sostenuto un maggiore sforzo produttivo per recuperare i ritardi iniziali dovendo aumentare personale e mezzi con conseguente lievitazione dei costi.
Il CT ha rilevato:
12 Parte
“la data del 3/9/2012 è una data assunta arbitrariamente dalla sol a riferimento delle sue richieste e per la quale non è dato capire a quale lavorazione o evento essa corrisponda e da dove ciò si evinca. Essa è con ogni evidenza un errore di scrittura in cui è incors CP_1 nella elaborazione dei SAL come si è visto a proposito della Riserva 1. Inoltre qu i parla di potenziamento della struttura operativa essa andrebbe eventualmente riferita ad una struttura base di riferimento per capire la variazione. Ma qual è o quale avrebbe dovuto essere questa struttura ? Dove è indicata nei documenti in atti come struttura base in termini di uomini e mezzi ? Per quanto risulta allo scrivente CT nulla di ciò risulta in atti. Se veramente OS avesse potenziato la sua struttura la dimostrazione più semplice sarebbe stato dire che la forza lavoro era passata da A a B operai e che le macchine erano aumentate da X a Y con l'inserimento di questa e quella macchina. Nulla di tutto ciò viene presentato o meglio dimostrato in atti”
Il CT, come risulta in atti e come riportato nelle risposte del CT aveva presentato rilievi globali per le riserve 2, 6,7,9.
Il CT ha esaustivamente fornito risposta rilevando anche incongruenze nelle prospettazioni:
“ mentre nell'Atto di Citazione, Parte Attrice a fronte di queste quattro riserve chiede un totale di € 1.036.291,773, il CT sempre a fronte delle stesse 4 riserve chiede (o meglio
“propone”) la cifra totale di € 261.335,81. …… Riferendosi a tutte e quattro le riserve il CT di P.A. scrive “Il sottoscritto non può certamente dissentire da talune considerazioni di “buon senso” espresse dal CT, sulla scorta dell'esperienza dell'andamento effettivo di un lavoro, tenendo altresì conto delle condizioni contrattuali secondo cui redigere la contabilità.” Il CT prosegue poi con le sue calcolazioni che si riferiscono ad un presunto incremento di macchinari, attrezzature e manodopera. Calcoli si ripete, quantitativamente diversi da quanto riportato nel Registro di Contabilità ed in Atto di Citazione. Anche qui non è riportata neppure una tipologia o marca di un qualsivoglia macchinario aggiunto a quanto già esistente né un solo nome di un solo operaio aggiunto a quelli già esistenti. Era ciò che Parte Attrice doveva fare per dare corpo alle proprie riserve ed a quanto richiesto. Se Parte Attrice non lo ha fatto prima e continua a non farlo ora, vuol dire che non è in grado di farlo e non era e non è in grado di provare nulla e che la vera spiegazione degli incrementi e successivi decrementi dell'ammontare riportati nei vari SAL sta nelle modalità contrattuali di contabilizzazione come ampiamente spiegato dallo scrivente CT nella propria ZZ di Relazione. In conclusione lo scrivente CT rigetta completamente quanto esposto e richiesto dal CT di Parte Attrice a fronte delle Riserve 2, 6, 7 e 9 e conferma che per le stesse assolutamente nulla è dovuto a Parte Attrice”.
Ebbene, a fronte dell'analitica risposta del CT, che la Corte condivide, non sono stati indicati elementi ulteriori limitandosi l'appellante, come già indicato, a ribadire in buona sostanza le critiche del CT, senza dar conto della compiuta confutazione delle stesse in sede peritale.
La doglianza deve essere pertanto respinta.
La riserva n. 3 stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 1: la stessa contiene l'affermazione secondo cui la percentuale dell' 8,23% per oneri di sicurezza stabilito
13 contrattualmente sarebbe divenuta inadeguata a seguito della verificata carenza del progetto esecutivo che aveva necessitato un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.
Ebbene, il CT ha rilevato, condivisibilmente, che all'epoca dell'iscrizione della riserva non era cambiato il valore contrattuale ma solo rinnovati i corrispettivi e che nel verbale nuovi prezzi del ventisei ottobre 2012 comunque era stata concordata, senza alcuna riserva, la stessa percentuale il cui aumento era quindi stato incongruamente richiesto nella riserva 3.
Testualmente :
“Essa è stata iscritta nel Registro di Contabilità il 4/1/2013 in concomitanza con il SAL n.1, confermata successivamente e nel Conto Finale, e si richiama anch'essa come la Riserva 1 Parte alle note apposte sugli Ordini di Servizio 1, 2 e 3 firmati per restituzione dalla in cui però non si parlava minimamente di eventuali maggiori oneri per la sicurezza. L'Impresa iscrive il maggiore compenso dovuto per Euro 105.515,70. Nell'iscrivere la Riserva l'Impresa non spiega tecnicamente a cosa sarebbero dovuti i presunti maggiori oneri per la sicurezza ma stabilisce “ex abrupto” il maggior compenso dovuto di cui sopra. Si tenga presente che alla data di iscrizione di questa riserva, non era cambiato né il valore contrattuale né sostanzialmente il progetto, ma erano stati concordati solo 19 Nuovi Prezzi. In data Parte 21/2/2013 veniva firmato da lo Schema di Atto Aggiuntivo allegato alla Perizia di Variante con cui il valore contrattuale veniva incrementato da Euro 5.754.083,49 (di cui Euro 437.770,66 per oneri di sicurezza) ad Euro 7.295.167,80 (di cui Euro 555.016,35 per oneri di sicurezza ). Con Verbale Nuovi prezzi del 26/10/2012 cioè con lo stesso identico rapporto oneri sicurezza/valore contrattuale pari a 0,076. Con la firma senza riserva di tale Schema di Atto Aggiuntivo l'Impresa “accetta e si obbliga a rinunciare alle richieste di maggiori compensi …… per effetto delle variazioni apportate alle diverse categorie di opere previste nel progetto originario …….. impegnandosi fin da ora a non avanzare riserve o pretese al riguardo ….. a far data dalla sottoscrizione del presente atto”.
Nelle risposte alle note critiche del CT il CT ha poi affermato :
“così come iscritta nel Registro di Contabilità non si trovano lì spiegati i motivi per cui il compenso contrattuale sia inadeguato. Il CT prova a dare una spiegazione della richiesta legandola ai maggiori tempi ed allo stato dei lavori da eseguire così come modificati. La Riserva però è stata iscritta… prima della firma dello Schema di Atto Aggiuntivo allegato alla Perizia di Variante in cui sono stati aggiunti lavori non inizialmente previsti nel contratto. Si ricorda che nell'Atto Aggiuntivo, all'art.6, la durata dei lavori rimane sempre quella contrattuale cioè il 29/10/2013 e che come recita l'art.2 dello stesso Atto Aggiuntivo
“L'Impresa come sopra rappresentata, con il presente atto Parte_1 accetta e si obbliga a rinunciare alle richieste di maggiori compensi ai sensi dell'art. 161 e 162 del DPR 107/2010, per effetto delle variazioni apportate alle diverse categorie di opere previste nel progetto originario e della variata cronologia dei lavori impegnandosi sin da ora a non avanzare riserve e pretese al riguardo in qualsiasi forma, genere, tempo e luogo a far data dalla sottoscrizione del presente atto. In particolare rinuncia ad ogni forma di equo compenso e ad ogni riserva connessa derivante dal superamento del quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e delle singole categorie omogenee.” Ed infine sempre l'Atto
14 Aggiuntivo recita, in chiusura, “Il presente atto, mentre obbliga fin da ora l'impresa
[...] non sarà impegnativo per se non dopo essere stato Parte_1 CP_1 approvato e reso esecutivo a norma di legge.” Riassumendo, all'atto della iscrizione della Riserva 3, Parte Attrice non ha dato alcuna giustificazione, né quantitativa né qualitativa, della richiesta, non solo, ma nulla era cambiato rispetto alla firma del contratto e cioè né la durata contrattuale né le opere da eseguire e la durata contrattuale non cambia neppure Parte con l'Atto Aggiuntivo, atto si ricorda firmato dall senza l'apposizione di alcuna riserva. Ammesso e non concesso che le ragioni di P.A. siano valide, “dimenticando” quanto Parte Parte sottoscritto da nell'Atto Aggiuntivo, “dimenticando” anche che prima della sospensione or a da aveva chiesto una proroga di 200 giorn l'impossibilità CP_1 dichiarata di fornire alcune campate metalliche del viadotto e quindi di finire nei tempi contrattuali, la riserva avrebbe dovuto essere iscritta a fine lavori a seguito della sospensione lavori ordinata dal e conseguente allungamento dei tempi contrattuali. Ma ciò non è CP_1 stato fatto”.
In sede di appello inoltre C.O.S. nulla aggiunge a tali confutazioni, riguardo in particolare all'assenza di una giustificazione quantitativa, alla mancata modifica delle opere da eseguire e della durata contrattuale e alla mancata iscrizione, valutazioni peritali basate su argomentazioni del tutto congrue che correttamente il Tribunale ha implicitamente condiviso;
si è invece limitato in buona sostanza a ribadire le tesi di primo grado e Pt_1 ad affermare, senza alcuna specificazione, che l'aggiornamento dell'importo per oneri di sicurezza in relazione al nuovo importo lavori da eseguire non avrebbe “tenuto in alcun conto le diverse tipologie dei lavori ordinati con la perizia di variante, né tutte le problematiche individuate nel corso dei lavori e neppure il maggior tempo di esecuzione degli stessi” .
Altrettanto priva di specificità è l'affermazione secondo cui “la ritardata formalizzazione dell'atto aggiuntivo vero e proprio (16.04.2014) ha comportato necessariamente un allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera per responsabilità del tutto estranee all'operato dell'appaltatore e, quindi, un conseguente allungamento dei tempi relativi agli apprestamenti variabili della sicurezza. Stante che la Stazione appaltante non ha proceduto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa come sopra descritta, all'aggiornamento degli oneri della sicurezza in relazione sia alla variante che all'allungamento dei tempi contrattuali (pari a 185 giorni)”; anche in questo caso, peraltro, non si tiene conto, come rilevato dalla CT, che con l'atto aggiuntivo non erano state modificate le opere né stabiliti nuovi tempi.
A ciò si aggiunge come non abbia mai proposto alcun adeguamento al Piano di Pt_1 sicurezza.
15 Il profilo di doglianza è quindi infondato
La riserva 5 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 1 e consiste nella richiesta di risarcimento per aumento del prezzo del gasolio verificatosi a causa dell'asserito anomalo andamento dei lavori che avrebbe comportato, per colpa della committente, un ritardo nell'esecuzione.
Il CT ha condivisibilmente rilevato:
“l'Impresa nel presentare la sua offerta in fase di gara ha firmato una Dichiarazione a corredo dell'offerta in cui al punto aa “dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito”…. Queste variazioni fanno in realtà parte del cosiddetto “rischio d'impresa” e non possono essere ribaltate in automatico sulla Committente che non ha alcuna responsabilità né possibilità d'intervento in materia”.
Lo stesso CT, come indicato dal CT nelle risposte alla totalità delle note critiche, nulla ha osservato rispetto alle argomentazioni peritali poste a fondamento del rigetto della riserva.
L'appellante non si confronta con il suddetto rilievo peritale limitandosi apoditticamente ad affermare di aver subito maggiori costi per i rincari dovuto all'allungamento dei tempi contrattuali e a chiederne il ristoro richiamando poi un lodo arbitrale che, a prescindere dall'essere o meno condivisibile, riguarda però il prolungamento dei lavori per cause addebitabili alla committente, addebitabilità che nel caso di specie non è stata provata.
A ciò si aggiunge come ai sensi ex art. 21 del C.S.A. “il corrispettivo dell'opera… si intende accettato dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità, per i soli lavori a misura, entro i limiti previsti dalle leggi in vigore”.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 6 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 2.
Si chiede, in relazione all'anomalo andamento già indicato con le riserve 1 e 2, il risarcimento per aver dovuto impiegare maggiori maestranze e mezzi d'opera rispetto a quanto prevedibile in fase di offerta, anche perché sarebbero stati resi evidenti i vizi progettuali
16 tanto da essere stato avviato l'iter per perizia di variante e atto aggiuntivo;
ciò avrebbe comportato esiti negativi sulla programmazione e la necessità di potenziare oltre il pattuito mezzi e maestranze nel periodo dal primo al secondo SAL.
Il CT ha evidenziato quanto segue, in buona sostanza, del tutto condivisibilmente, rilevando la totale assenza di dati oggettivi e concreti per poter calcolare la maggiore produttività e contestando articolatamente il perché il semplice confronto tra il primo e il secondo SAL non fosse attendibile:
“ …Lo scrivente CT a questo punto si sarebbe aspettato di vedere un paragone tra le due strutture operative e cioè tanti operai prima e tanti operai dopo, tante macchine operatrici prima e tante dopo: invece nulla di ciò avviene. Il paragone viene invece fatto tra la
“produzione media giornaliera” nel periodo tra SAL 1 e SAL 2 (pari ad Euro/g 12.039,89) e la produzione media giornaliera riferita all'intero periodo contrattuale che sempre per l'Impresa sarebbe pari a Euro/g 9.590,14 cioè l'impresa asserisce di aver implementato la propria struttura del 25,54% senza dare alcun dettaglio o meglio senza dare alcuna dimostrazione documentale in termini di uomini e di mezzi il che avrebbe dato corpo e sostanza alla sua riserva. Ci sono da fare alcune considerazioni su questa riserva e cioè: - Non si possono paragonare valori relativi ad un periodo limitato del tempo contrattuale a valori medi relativi a tutto il periodo contrattuale. Essi differiranno sempre, in più o in meno.
….perché ogni SAL è riferito a un periodo diverso, in cui in genere si eseguono lavorazioni diverse sia come tipologia che come quantità che come prezzi unitari che come forma di pagamento (a corpo o a misura), senza che ciò implichi necessariamente un cambiamento significativo di uomini e mezzi. Oltre a ciò occorre ricordare due cose e cioè 1) che un SAL, in questo contratto, può essere emesso solo quando il suo valore raggiunge il valore di almeno Euro 1.000.000 e 2) che questo contratto è in parte a misura ed in parte a corpo (con questa parte maggiore di quella) con due modalità di pagamento diverse per ognuna delle due…. Questa diversa tempistica di messa in contabilità delle opere permette in realtà all'Impresa di fare le sue riserve basandosi sulla apparente maggiore o minore produttività nei vari periodi perché la contabilità delle opere a misura procede in maniera grosso modo lineare mentre quella delle opere a corpo procede sostanzialmente a “gradoni”. Per essere più chiari: un'opera (o parte di essa), compresa nella parte “a corpo” del contratto, se è stata eseguita al 95% non può essere messa in contabilità ma deve essere messa in contabilità quando è finita al 100% anche a distanza di uno o due SAL il che non vuol dire quindi che essa è stata eseguita nell'ultimo periodo corrispondente al SAL in cui è messa in pagamento. Se paragoniamo più in dettaglio SAL 1 e SAL 2 vediamo che il primo vale (in termini assoluti beninteso e sicurezza esclusa) Euro 1.108.963,51 e l'altro Euro 1.601.840,43 (= 2.710.803,94 – 1.108.963,51). Di questi Euro 1.601.840,43 ben 669.441, 64 Euro cioè il 42% corrispondono ad una sola voce e cioè alla voce “a corpo” Barriere di sicurezza5 ed il SAL è stato emesso allorchè con questa voce il SAL ha superato il valore di 1.000.000 euro….. ci si chiede perché l'Impresa non abbia mai dettagliato questo preteso potenziamento della sua struttura o ne abbia informato in corso d'opera riportando CP_1 in atti tale informazione… La riserva è stata regolarmente iscritta ma nulla è dovuto a Parte Attrice in quanto la richiesta avanzata non è supportata da alcun dato di fatto”.
Per quanto riguarda poi le note critiche del CT vale quanto indicato per la riserva 2.
17 In sede di appello inoltre C.O.S. nulla aggiunge, limitandosi in buona sostanza a ribadire le tesi di primo grado senza confrontarsi specificamente con i suddetti rilievi tecnici.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 7, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 3, riguarda asseriti danni conseguenti alla sottoproduzione dovuta alle carenze progettuali tra il secondo e il terzo SAL
Vale quanto indicato per la riserva 2 con l'aggiunta di un altro rilievo effettuato dal CT in modo del tutto congruente e condivisibile in risposta alle note critiche del CT attestando una contraddizione a conferma dell'infondatezza della riserva.
In particolare detto CT aveva richiamato a sostegno della propria tesi svariati Lodi Arbitrali ma, come evidenziato dal CT e non contestato, lo stesso CT aveva ritenuto l'erroneità dei calcoli dell'appaltatore e comunque vi era una contraddizione nelle deduzioni tra l'affermazione di aver effettuato una sottoproduzione rispetto a quella, contraria, di sovrapproduzione effettuata per lo stesso periodo.
Il CT ha in particolare riportato le testuali affermazioni del CT :
“…nel caso in esame si rileva un refuso nei calcoli esposti dall'Impresa, così come correttamente evidenziato dal CT: da attenta analisi si rileva invero una perdurante sovrapproduzione, …. cioè rispettivamente € 264.439,74 per la Riserva 2, €190.113,12 per la Riserva 6, €149.283,95 per la Riserva 7 ed € 432.454,96 per la Riserva 9 per la necessità di accelerare le tempistiche esecutive in esito alla perdita di circa sei mesi contrattuali a far data dalla consegna dei lavori. Si rinvia pertanto la trattazione unitamente alla riserva n.9
……..”.
Il CT ha quindi evidenziato :
“In definitiva Parte Attrice chiede un compenso per lo stesso periodo di cui alla Riserva 7, prima per una sottoproduzione (nella Riserva 7 come iscritta nel Registro di Contabilità ed in Atto di Citazione) e poi per una sovrapproduzione (come richiesto dal CT di Parte Attrice)! Lo scrivente CT ritiene che per ciò che concerne la Riserva 7 non ci sia bisogno di aggiungere altro e si conferma pertanto la negazione di qualunque compenso a Parte Attrice come già ampiamente spiegato nella ZZ di Relazione”.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Con la riserva 8, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 4, si allegano maggiori oneri conseguenti la sospensione di fatto dei lavori dal nove settembre al sette ottobre 2013 come disposto da C.S.E. con nota del dodici settembre 2013; si tratta delle opere interessanti il
18 viadotto Fata Morgana e il motivo della sospensione riguardava il tranciamento di un cavo sottomarino da parte di terzi e per fatti estranei all'appaltatore.
Il Tribunale ha recepito i rilievi del CT che aveva evidenziato :
“In tale Riserva l'Impresa lamenta che come da disposizioni del C.S.E. di cui alla nota del 12/9/2013 tutti i lavori del Viadotto Fata Morgana compresi quelli di trasporto/scarico delle travi e assemblaggio e varo delle travi metalliche sono stati sospesi per ragioni ……derivanti dalla necessità di ripristino da parte dell'Ente gestore Telecom di un cavo sottomarino danneggiato (in mare, NdR) da ignoti . In realtà le cose non sembrano andate esattamente così perché già in data 3/9/2013 i lavori nella stessa area del Viadotto Fata Morgana erano stati sospesi dal C.S.E. per “pericolo imminente” come da Dispositivo di Servizio n.06 (vedi doc. n.40 in atti di Parte Convenuta). In data 7/10/2013 l'Impresa stessa comunicava formalmente al C.S.E. di aver ottemperato alle sue disposizioni e che quindi i lavori in quell'area potevano riprendere (vedi doc. n. 46 in atti di Parte Attrice), ma in data 8/10/2013 con Dispositivo di Servizio n.07 il C.S.E. ribadiva che le operazioni di varo delle travate metalliche non potevano aver luogo fino a che non fossero state messe in sicurezza le aree di piazzamento 1, 3, 4, 5, 6 e 7 delle gru da 200 T (vedi doc. n. 43 in atti di Parte Convenuta). Il nuovo piano di varo delle travate metalliche veniva infine trasmesso al C.S.E. ed al D.L. ANAS con comunicazione del 5/11/2013 (vedi doc.n.45 in atti di Parte Convenuta). IN CONCLUSIONE: La riserva è stata regolarmente iscritta, ma nulla è dovuto a Parte Attrice in quanto la richiesta avanzata non è sostanziata ma anzi è in contrasto con i documenti in atti”.
Il CT ha poi analiticamente risposto ai rilievi del CT affermando :
“Il CT riprende sostanzialmente le motivazioni già riportate nella Riserva ed in Citazione ma con una diversa quantificazione per cui la richiesta di compenso scende da € 40.332,88 ad € 15.842,00. Il CT ribadisce che i lavori nell'area del Viadotto Fata Morgana furono sospesi a causa dei lavori di scavo Telecom per la riparazione di un cavo sottomarino danneggiato (in mare) da ignoti e che la Capitaneria di Porto aveva disposto l'interdizione dell'area nella zona di mare dal 7/9/2013 al 6/10/2013. Intanto occorre chiarire che non risulta alcuna sospensione lavori disposta dal Direttore Lavori per tale motivazione. In realtà, come risulta dai documenti in atti, i lavori nella stessa area erano stati già sospesi in data 3/9/2013 dal CSE d per “pericolo imminente” riguardante il posizionamento delle gru CP_1 Parte Parte di sospension rata poi il 8/10/2013 a seguito della richiesta di riprendere i lavori. Le motivazioni addotte da Parte Attrice e sostenute dal CT risultano in contrasto con i documenti in atti precitati”.
L'appellante non si confronta con detti argomenti e si limita a ribadire, in contrasto con quanto rilevato dal CT e riscontrato in atti, che la causa di sospensione fosse il tranciamento del cavo sottomarino in fibra ottica;
in realtà i lavori erano già stati sospesi per motivi diversi e legati al fatto che le aree di piazzamento delle travate metalliche non erano state messe in sicurezza dall'appaltatore; è vero poi, come afferma C.O.S., che il dodici settembre 2013 il C.S.E. ha chiesto che i lavori fossero sospesi fino al ripristino del
19 cavo;
con detta nota peraltro è stato solo aggiunto un altro motivo di sospensione rispetto a quelli delle aree di piazzamento delle travi già emersi il tre settembre 2013; ciò è tanto vero che lo stesso C.S.E. l'otto ottobre 2013, pur constatando il ripristino del cavo sottomarino, ha mantenuto la sospensione per mancata messa in sicurezza delle aree relative all'impalcato metallico.
Il richiamo poi alla sufficienza delle allegazioni suddette ai fini dell'accoglimento dell'appello e l'affermazione “se il Giudice avesse compiuto, come avrebbe dovuto, una corretta ed esauriente istruttoria, non avrebbe liquidato la decisione sulla su indicata riserva nei termini di asserita inaccoglibilità” rimangono elementi del tutto generici che non inficiano la statuizione impugnata.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 9 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 4 e riguarda l'asserito maggiore sforzo produttivo dovuto alla necessità di ovviare alle carenze progettuali e all'anomalo andamento dei lavori asseritamente addebitabili alla committenza tra il terzo e il quarto SAL.
Il CT ha condivisibilmente rilevato:
“Secondo l'Impresa nel periodo di 94 giorni tra SAL 3 e SAL 4 di cui solo 66 lavorati (a causa della sospensione di cui alla Riserva 8) l'importo dei lavori è passato da 3.942.855,48 ad Euro 5.562.499,03 con una produzione media giornaliera di Euro/g 40520,23 (= 2.674.335,09:66gg) e cioè molto maggiore della asserita produzione media desumibile dai dati contrattuali pari ad Euro/g 9590,14. Anche in questo caso occorre precisare ed evidenziare alcuni fatti: a) La differenza tra SAL 3 e SAL 4 non è di Euro 2.674.335,09 come asserito da Parte Attrice per mero errore di calcolo, ma di Euro 1.619.643,55; b) I giorni di sospensione non erano totali ma parziali, essendo la sospensione limitata al Viadotto Fata Morgana o meglio ad una parte di esso;
c) La sospensione (parziale) dei lavori era stata ordinata dal CSE per colpa dell'Impresa per cui è l'Impresa che deve sopportarne le conseguenze;
d) Perciò anche a voler seguire il ragionamento dell'Impresa i numeri corretti sarebbero 1.619.643,55: 94 = Euro/g 17230 valore ben diverso dagli Euro/g 40520 asseriti dall'Impresa; e) Come al solito l'Impresa non evidenzia e non dettaglia in cosa, in termini di uomini e mezzi, si sostanzierebbe il preteso potenziamento della sua struttura, affidandosi esclusivamente ad un discorso relativo alla differenza di valore di SAL 3 e SAL 4; f) Occorre anche qui ripetere quanto fatto notare a proposito dell 6 e cioè che questo contratto Pt_3
è in parte a misura ed in parte a corpo (con quest maggiore di quella) con due modalità di pagamento diverse per ognuna delle due e cioè che mentre i lavori a misura vengono pagati per ciò che è stato fatto fino a quel momento, anche se non finito, “per quanto riguarda i lavori a corpo verranno riconosciute soltanto le opere o parti d'opera finite….. e non verranno riconosciuti materiali a piè d'opera “ (vedi art.14 Capitolato Speciale Appalto). Questa diversa tempistica di messa in contabilità delle opere permette in realtà all'Impresa di fare le sue riserve basandosi sulla apparente maggiore o minore produttività nei vari periodi perché mentre la contabilità delle opere a misura procede in maniera in
20 maniera grossomodo lineare quella delle opere a corpo procede sostanzialmente a
“gradoni”….. se si esaminano SAL 3 e SAL 4 si vede che degli Euro 1.619.643,55 che sono la differenza di valore dei due SAL ben Euro 842.312,16 (cioè il 52%) afferiscono alla sola voce (a corpo) “Opere d'arte maggiori: elevazioni ed impalcati” il che si ripete non vuol dire necessariamente che tutto il lavoro afferente a quella voce è stato eseguito tra SAL 3 e SAL 4 ma solo che è stato finito in quel periodo, senza quindi necessità di implementare alcuna struttura dell'impresa. Altrimenti, si ripete non si capisce perché l'Impresa non dettagli mai in cosa consisterebbe il preteso potenziamento della struttura operativa”.
Per quanto riguarda le note critiche e la risposta vale quanto indicato per la riserva 2.
Anche in questo caso l'appellante non si confronta con il dato della non utilizzabilità, per i motivi articolatamente esposti, del semplice confronto tra diversi S.A.L. e continua a voler applicare detto criterio di calcolo pur convenendo sul fatto che “lo stesso giornale dei lavori, se versato in atti e completo delle dovute annotazioni quotidiane, avrebbe con ogni probabilità potuto dimostrare una pluralità di attrezzature e mezzi stabilmente presenti in cantiere, oltre al personale e quindi il maggior impegno produttivo nel periodo in esame rispetto all'antecedente, da un attento esame dei SAL si possono rilevare dei dati di produzione coerenti con tale rappresentazione…” per poi passare alla richiesta di una quantificazione equitativa che, proprio per l'inattendibilità totale dei parametri proposti e a prescindere dalla tempestività, non può essere accolta.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
La riserva 12, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5, riguarda asseriti maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore in termini di potenziamento dei mezzi e del personale al fine di rispettare i tempi tra il SAL 4 e il SAL 5.
Il CT ha condivisibilmente rilevato:
“La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità a valle della firma del SAL 5 per un importo di Euro 238.834,00 e poi confermata sia nel successivo Registro di Contabilità che nel Conto Finale. L'Impresa sostiene che nei 200 giorni compresi tra SAL 4 (14/10/2013) e SAL 5 (2/5/2014) essa è stata costretta ad una minore produzione con conseguenti maggiori oneri. A differenza di ciò che sostiene Parte Attrice questa riserva è stata iscritta nel primo atto dell'appalto atto a riceverla in quanto essa si basa sulla differenza tra l'ammontare dei due SAL 4 e 5 e quindi non poteva essere iscritta, come sostiene P.A. sul Verbale di Ripresa Lavori del 14/4/2014. Venendo alla sostanza della riserva essa è senza base perché si fonda sull'assunto errato che due SAL debbano avere la stessa identica produzione giornaliera pari ad Euro/g 9590,14 il che non è scritto né in alcuna legge né in contratto. Oltretutto, si ripete, questo è un contratto parte a misura, parte (anzi per la parte preponderante) a corpo e le opere facenti parte di questa vengono contabilizzate, in forza di contratto, sono quando le singole opere o parte di esse sono finite. Questa contabilizzazione a gradini porta a ciò e
21 cioè che le cosiddette produzioni giornaliere, a seconda dei SAL sono via maggiori o minori di quella cosiddetta media stabilita da OS”
Nella risposta alle note critiche del CT il CT ha rilevato :
“Nella relazione del CT vengono ribadite per circa due pagine le motivazioni di Parte Attrice sostanzialmente basate su precedenti lodi arbitrali della cui automatica applicabilità a questo caso lo scrivente CT dubita fortemente”.
La conclusione del CT per questa riserva è la seguente :
“In ogni caso lo scrivente CT ritiene che quanto dovuto per la presente riserva trovi pieno accoglimento nella valutazione effettuata dal CT, di cui se ne condividono i calcoli svolti, relativa al periodo di maggior durata contrattuale, dal momento che corrisponde sostanzialmente al periodo esaminato e concettualmente rappresenta la compensazione per il maggior onere ivi sostenuto;
per cui pur ritenendo dovuto il riconoscimento a tacitazione delle richieste formulate dall'appaltatore con la presente riserva, si rinvia a quanto proposto per la successiva riserva n.13”.
In sostanza lo stesso ctp di aveva concordato sull'infondatezza della riserva. Pt_1
L'appellante poi nella propria impugnazione non si confronta con le argomentazioni condivisibili del CT soprattutto riguardo ai criteri di quantificazione ( laddove il CT ha specificato che si tratta di “ un contratto parte a misura, parte, anzi per la parte preponderante, a corpo e le opere facenti parte di questa vengono contabilizzate, in forza di contratto, sono quando le singole opere o parte di esse sono finite. Questa contabilizzazione a gradini porta a ciò e cioè che le cosiddette produzioni giornaliere, a seconda dei SAL sono via maggiori o minori di quella cosiddetta media stabilita da OS” ).
L'appellante poi afferma:
” Accertate quindi le responsabilità dell'Amministrazione appaltante in merito all'anomalo svolgimento dei lavori e alla dilazione dei tempi contrattuali per le motivazioni ampiamente rinvenibili in atti, e comunque palesemente suffragate da quanto riportato anche nello schema di atto aggiuntivo, deve essere riconosciuto all'appaltatore il diritto di ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto in dipendenza del prolungato e improduttivo vincolo delle proprie risorse aziendali”
Si tratta di tesi articolata in modo aspecifico in quanto ci si limita ad affermare che le somme sarebbero dovute in quanto legate a un comportamento genericamente ritenuto inadempiente della controparte senza che sia stato poi provato, per i motivi già evidenziati, che la dilazione dei tempi fosse addebitabile ad CP_1
22 Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Con la riserva 15, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5, sono stati richiesti
€70.425,83 per maggiori costi di produzione e lavorazione dal ventinove ottobre 2013 ( data contrattualmente prevista per fine lavori ) alla data del SAL 5 asserendo che fosse Pt_1 addebitabile alla committente la mancata ultimazione delle opere.
Il CT ha rilevato:
“ La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità a valle del SAL n.5 e poi successivamente confermata fino al Conto Finale. Con essa l'impresa richiede un compenso di Euro 70.425,83 per l'aumento dei prezzi di mercato dei lavori fatti dopo la data di ultimazione contrattuale del 29/10/2013. Secondo lo scrivente CT la Riserva è stata iscritta correttamente come da art. 191 c.2 del DPR 207/2010 nel primo atto successivo alla cessazione del fatto ( il prolungamento della fine lavori fino al 2/5/2014 effettuata d CP_1 che ha determinato il pregiudizio. Ciò nondimeno essa è del tutto priva di giustificazione in quanto tutti i lavori sia quelli del contratto originario che quelli di cui alla Perizia di Variante del 19/2/2013 sono soggetti alla clausola contrattuale degli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale. Né l'Impresa può dimenticare di aver chiesto essa stessa una proroga dei termini contrattuali di 200 giorni per incapacità di finire nei tempi stabiliti. Né l'Impresa ha mai menzionato e dimostrato quali sarebbero i prezzi aumentati, di quanto essi lo siano stati e da quando. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta correttamente ma essa non è in alcun modo sostanziata anzi si basa su considerazioni non contrattuali e del tutto indimostrate e quindi nulla va riconosciuto a Parte Attrice a fronte di essa”. Il CT stesso del resto aveva affermato:
“ ….. , lo scrivente CT ritiene di rilevare che, dalla lettura degli indici di costo di costruzione di un tronco di stradale senza tratto strada in galleria (emanati da ISTAT in collaborazione con , non risultano incrementi tra gli indici riconducibili alla data di offerta e quelli di CP_1 cui ata di ultimazione dei lavori (pertanto si ritiene che gli indici esposti dall'impresa nella propria domanda fossero attinenti i prezzi al consumo). In considerazione di ciò nulla si ritiene riconoscibile per la presente riserva in quanto non sono maturati maggiori costi”.
A prescindere da ciò l'appello poi non si confronta con l'elemento dirimente ossia l'assenza di incremento dei prezzi al consumo nel periodo di riferimento ( tra la data di offerta e quella di ultimazione dei lavori ) limitandosi l'appellante a indicare principi generali in materia di anomalo andamento dei lavori e di risarcibilità dei maggiori costi per aumento dei prezzi senza alcuna specificità.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Con la riserva 16, iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5, si chiedono interessi e rivalutazione per ritardato accredito della somma asseritamente detratta ingiustamente in
23 occasione del SAL 4 e restituita solo con il SAL 6 con riferimento alla vasca di disoleazione e al suo posizionamento.
Rileva il CT :
“ Premesso che la riserva è stata temporalmente iscritta correttamente, essa è sostanzialmente senza alcuna base. La vasca di disoleazione a cui i fatti si riferiscono era stata costruita dall'Impresa in posizione del tutto errata e sul terreno del demanio marittimo. avrebbe dovuto farla demolire a cura e spese dell'Impresa. Correttamente l'ha CP_1 CP_1 prima posta in detrazione dal SAL 5, poi è riuscita a farsi dare il terreno della vasca dal Parte Parte e quindi ha riaccreditato la somma all avrebbe dovuto ringraziar CP_2 CP_1 che le ha risparmiato una demolizione ed un rifacimento invece di fare riserva e per di più per una somma ridicola. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta correttamente, ma essa non è in alcun modo sostanziata e quindi nulla va riconosciuto a Parte Attrice a fronte di essa”.
Il CT ha poi condivisibilmente risposto ai rilievi del CT :
“La richiesta in Riserva ed in Citazione, confermata dal CT, è di € 1.452,00. La richiesta Parte scaturisce dal fatto che, avend costruito la Vasca di Disoleazione in posizione sbagliata e per di più su terreno del , la vasca avrebbe dovuto essere demolita, Controparte_3 quindi correttamente il D l'ha tolta dalla contabilità ed altrettanto correttamente il DL CP_1
l'ha rimessa in contabilit do è riuscita a farsi dare dal il CP_1 Controparte_3
Parte
Parte terreno su cui aveva erroneamente” costruito la vasca. ha quindi evitato a CP_1 il costo della demolizione e successiva ricostruzione della vasca nella posizione progettuale
Parte e quindi al limite dovrebbe essere a ripagare ad tutto il tempo perso a causa CP_1
Parte dell'errore di stessa. In Conclusione lo scrivente rigetta le argomentazioni del CT e
Parte ribadisce che nulla è dovuto a a fronte della Riserva 16 così come già espresso nella ZZ.”
L'appello non si confronta con detti aspetti e in particolare con l'errore commesso da Pt_1 nel posizionare la vasca e quindi con il fatto che sarebbe stato a suo carico rimuoverla ( per cui la detrazione temporanea era ampiamente motivata), limitandosi a ritenere, del tutto apoditticamente e comunque con riferimento a un aspetto irrilevante, che “di fatto CP_1 già sapeva che tale autorizzazione sarebbe stata concessa cosicché la detrazione ha rappresentato un atto superfluo che ha privato l'appaltatore del giusto pagamento di lavori compiutamente eseguiti per un illegittimo lasso di tempo”
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
Riserve 17,18,19.
Si tratta di riserve ritenute tardive da Tribunale.
24 La riserva 17 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5 il diciotto giugno 2014
e riguarda le spese per assistenza data da alla società METRO incaricata di effettuare Pt_1 ricerche di pali di fondazione ( a vista e sommersi da melma fangosa ) già esistenti e inseriti nel viadotto lato mare sul litorale “Fata Morgana” al fine di testarne la resistenza.
Il CT, a seguito dei rilievi del CT ha affermato : Parte
“…mentre la prova di carico sui pali è un chiarissimo onere d in base al punto 6 dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, le prove Cross-Hole che servono a determinare la qualità del calcestruzzo sono onere d Ed infatti, in data 31/7/2014, malgrado le sue CP_1 Parte prime comunicazioni a in senso contrario, la societ EO Srl su incarico d CP_1 CP_4 effettuava una prova o su un palo (vedi doc. 8 in Parte Convenuta). riserva 17 di cui si parla è stata iscritta nel Registro di Contabilità in data 18/6/2014 in concomitanza con il SAL 5 e quindi essa non può riferirsi come scrive Parte Convenuta ad una prova, quella di carico, che sarebbe stata effettuata un mese e mezzo dopo e ciò avvalora indirettamente ciò che dice Parte Attrice e cioè che le prove di cui alla riserva 17 (effettuate quindi prima del 18/6/2014 sono le prove Cross-Hole (da eseguirsi a carico
. OS avrebbe quindi dato assistenza alla società METRO Srl per fare le prove Cross- CP_1
Hole su 4 pali. Per questa riserva, in base alla documentazione fornita in allegato ai commenti del CT, documentazione e soprattutto date non presenti in atti, lo scrivente CT deve cambiare quanto riportato in ZZ circa l'ammissibilità dell'iscrizione di questa riserva. Parte In breve le prove Cross-Hole di cui trattasi e per la cui effettuazione avrebbe fornito assistenza alla ditta METRO incaricata da delle prove stesse, sono state eseguite in CP_1 data 31/1/2013, 25/2/2013, 5/4/2013. La relativa riserva avrebbe dovuto essere iscritta nel Registro di Contabilità emesso in occasione del SAL 2 (relativo a lavori a tutto il 8/4/2013) mentre invece è stata iscritta nel Registro di Contabilità in occasione del SAL 5 e quindi in maniera tardiva. In Conclusione, l'iscrizione della Riserva 17 è tardiva e pertanto nulla può essere dovuto a Parte Attrice a differenza di quanto scritto in ZZ a proposito di questa riserva”.
La statuizione di primo grado deve essere confermata in quanto l'appellante non si confronta con la suddetta motivazione, ossia, in sintesi sul fatto che si sia trattato di assistenza data a società terza per prove di cross hole del 2013 e che la riserva non avrebbe potuto riguardare prove di carico ancora non effettuate.
L'appellante infatti si limita ad affermare che il CT si sarebbe basato su “…. documenti acquisiti da Parte Convenuta nel corso delle operazioni peritali. Si tratta tuttavia di documentazione priva di alcuna valenza probatoria e dunque inidonea a fondare la ritenuta intempestività delle riserve, per le quali si chiede l'accoglimento come richiesto nel primo grado di giudizio, con conseguente riforma della sentenza in tal senso”.
25 Si tratta di tesi svincolata da agganci concreti e chiaramente generica, non solo per la riserva
17 ma anche, come di seguito indicato, per la 18 e la 19.
La riserva 18 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 6 e riguarda danni finanziari tra cui interessi su esposizione debitoria asseritamente causati dal mancato tempestivo pagamento degli importi richiesti con le riserve ( in quanto la committenza non aveva ottemperato all'art. 31 bis l. 109/1994 che impone di attivare la procedura di accordo bonario ).
Il CT ha rilevato:
“La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità a valle del SAL n.6 e poi successivamente confermata nel Conto Finale ma con importo variato. Con essa l'Impresa chiede un compenso aggiuntivo di Euro 200.308,79 nel Registro di Contabilità e di Euro 341.079,00 nel Conto Finale. La ragione addotta dall'Impresa nel Registro di Contabilità per questa riserva è che “La mancata definizione delle richieste avanzate dall'Impresa con le riserve iscritte sul Registro di Contabilità hanno esposto la medesima ad una condizione debitoria di grave difficoltà nei confronti degli istituti finanziari”. In breve tale “mancata definizione” è in relazione alla mancata attivazione della procedura di Accordo Bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (e/o precedenti). Scrive infatti Parte Attrice nell'Atto di Citazione (vedi a pag. 73) che “Ai sensi della disciplina in materia, la Stazione Appaltante è tenuta ad attuare la procedura di accordo bonario sulle riserve e a provvedere alla tempestiva contabilizzazione dei lavori e al loro pagamento, al fine di consentire all'Impresa di godere della liquidità necessaria per completare i lavori”. Il conteggio fatto dall'Impresa per arrivare alla somma di Euro 341.079,00 parte dalla somma di tutte le riserve iscritte nel Conto Finale (ad eccezione della sola riserva 18) su cui applica l'interesse bancario del 8,50% per un periodo di 480 giorni. A proposito di questa riserva lo scrivente CT ha diverse osservazioni da fare e cioè: - In base al comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 l'accordo bonario si dovrebbe attivare quando la somma delle riserve iscritte supera il 10% dell'importo contrattuale. Ora anche considerando l'importo contrattuale raggiunto con la Perizia di Variante 7.295.167,80 il 10% di tale importo viene già raggiunto e superato nel SAL n.1 o al limite nel SAL n.
2. L'iscrizione di questa riserva in concomitanza del SAL n.6 è perciò tardiva ed intempestiva, quindi nulla. - Inoltre l'Impresa non ha mostrato in atti alcuna evidenza del preteso danno per interessi passivi subito a fronte, si noti, di tutte le riserve iscritte. Se il pagamento di tali interessi fosse vero perché l'Impresa non ne ha dato evidenza? L'Impresa calcola gli interessi passivi su tutte le riserve iscritte come se esse dovessero essere accettate al 100%. E dove è mai scritta una cosa del genere ? Ed è tanto vero il contrario che il comma 4 del precitato art. 240 del D.Lgs.163/2006 recita “Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore” cioè del 10% dell'importo contrattuale. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta tardivamente e come tale non può essere accolta ed inoltre essa non può essere accettata anche perché è priva di Parte qualunque evidenza documentale. Pertanto nulla è dovuto alla a fronte di questa riserva”.
26 Ebbene, lo stesso CT di parte attrice ha concordato, senza che l'appellante si confronti con detta motivazione, in particolare con il fatto che le riserve per accedere all'accordo bonario, il cui mancato esperimento avrebbe comportato un danno, avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 240 d.lgs 163/2006 all'epoca dell'emissione del primo e del secondo SAL.
Altrettanto nessuna doglianza specifica riguarda l'affermazione del CT, alla cui relazione il
Tribunale ha aderito, della totale assenza di documentazione giustificante sia l'an che il quantum della riserva.
L'appellante infatti anche in questo caso si è limitato a sostenere, senza alcun aggancio concreto e genericamente per la riserva 18, ( come del resto anche per la riserva 17 e 19 ) che il CT avrebbe effettuato una valutazione “sulla scorta di documenti acquisiti da Parte
Convenuta nel corso delle operazioni peritali. Si tratta tuttavia di documentazione priva di alcuna valenza probatoria e dunque inidonea a fondare la ritenuta intempestività delle riserve, per le quali si chiede l'accoglimento come richiesto nel primo grado di giudizio, con conseguente riforma della sentenza in tal senso”.
La riserva 19 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 6 e con essa è stato richiesto un equo compenso derivante dalla riduzione dell'utile conseguente alla perizia di variante suppletiva. Si chiede un aumento del 7,5% desunto dal valore medio dei sovrapprezzi per generiche difficoltà operative come da prezziario CP_1
Il CT ha rilevato:
“ L'Impresa richiede un compenso aggiuntivo di Euro 763.617,26 perché a suo dire con la perizia di variante e supplettiva sono state apportate variazioni percentuali delle quantità di lavorazioni omogenee che hanno causato una diminuzione dell'utile atteso. L'Impresa, nel Registro di Contabilità, sostiene “che solo dopo la conclusione dei lavori, così come modificati, è stata messa in grado di valutare meglio gli effetti delle conseguenze economiche della perizia medesima………”. Ricordiamo che il DL ha certificato la Ultimazione Lavori come avvenuta in data 2/5/2014. A valle di questa Certificazione, firmata anche dall'Impresa in data 9/5/2014 è stato emesso il SAL n.5 per lavori effettuati a tutto il 2/5/2014 cioè fino alla fine lavori. Nel SAL n.6, anch'esso per lavori al 2/5/2014, viene riaccreditata solo la somma di Euro 36.500,98 per la vasca di disoleazione… messa in detrazione nel SAL 5. La riserva è stata iscritta nel Registro di Contabilità in occasione della firma del SAL n.6 cioè in data 19/12/2014. A parere dello scrivente CT ammesso e non concesso che l'Impresa abbia avuto contezza del danno subito solo alla fine dei lavori, essa avrebbe dovuto iscrivere questa riserva nel Registro di Contabilità in occasione del SAL 5 cioè in data 18/6/2014 e non 6 mesi più tardi. L'iscrizione di questa Riserva è quindi senza dubbio tardiva e come tale non può essere accolta in quanto decaduta “ope legis”. Ma c'è di più in quanto con lo Schema d'Atto Aggiuntivo (Perizia di Variante) firmato dall'Impresa in data precedente al 19/12/2013 e poi formalizzato con atto notarile del 16/4/2014 all'Art.
27 2 l'Impresa “si obbliga a rinunciare alle richieste di maggiori compensi ai sensi dell'art.161 e 162 del DPR 107/2010 per effetto delle variazioni apportate alle diverse categorie di opere previste nel progetto originario …………..In particolare rinuncia ad ogni forma di equo compenso e ad ogni riserva connessa derivante dal superamento del quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e delle singole categorie omogenee”. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata iscritta tardivamente e come tale non può essere accolta ed inoltre essa non può essere accettata in base alla precedente rinuncia a quanto reclamato con questa riserva. Parte Pertanto nulla è dovuto all a fronte di questa riserva”.
Ebbene, a parte il fatto che, come risulta in atti, lo stesso ctp aveva concordato sui rilievi del ctu comunque, anche in questo caso, l'appellante non si confronta con detta motivazione e in particolare con il fatto che nel SAL 6 si era provveduto solo a riaccreditare la somma trattenuta per la vasca di disoleazione e che, anche a voler ritenere che la consapevolezza del danno fosse emersa solo a fine lavori, il termine di quindici giorni sarebbe decorso dal
SAL 5 cui detta fine si riferisce mentre la riserva è stata iscritta sei mesi dopo.
L'appellante infatti si limita ad affermare senza alcun aggancio concreto e genericamente, come per le riserve 17 e 18, che il CT si sarebbe basato “sulla scorta di documenti acquisiti da Parte Convenuta nel corso delle operazioni peritali. Si tratta tuttavia di documentazione priva di alcuna valenza probatoria e dunque inidonea a fondare la ritenuta intempestività delle riserve, per le quali si chiede l'accoglimento come richiesto nel primo grado di giudizio, con conseguente riforma della sentenza in tal senso”
Il profilo di doglianza è pertanto infondato
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TERZO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE
“erroneita' della sentenza per omessa valutazione dei fatti, carente omessa e/o contraddittoria motivazione. violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, c.p.c., nonche' dell'articolo 174 dpr 554/1999 ovvero articolo 201 dpr 207/2010. violazione per falsa ed omessa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e dell'articolo 115 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio”.
MOTIVO 1.4 APPELLO INCIDENTALE
“Errata motivazione per omessa valutazione dei fatti in relazione alla riserva n. 20.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Dpr 207/2010”
28 La riserva 20 è stata iscritta in occasione del SAL 6 e con essa è stato chiesto il risarcimento del danno da mancato collaudo.
Detto adempimento, secondo capitolato, avrebbe dovuto essere effettuato entro sei mesi dalla fine lavori, nel caso di specie due maggio 2014. Il collaudo avrebbe dovuto essere compiuto quindi entro il due novembre 2014 mentre, sulla base dell'aggiornamento effettuato in corso di giudizio, è intervenuto solo il cinque aprile 2017.
La somma riconosciuta dal Tribunale, recependo la CT, è di € 50.730,85.
L'appellante chiede, con l'atto di impugnazione, € 224.230,38.
L'appellante incidentale afferma che nulla sarebbe dovuto in quanto le opere sarebbero state prese in consegna anticipatamente ex art. 230 dpr 207/2010.
Il CT ha rilevato :
“L'Impresa ha iscritto questa riserva in pratica nelle ultime pagine del Registro di Contabilità, in data 19/12/2014 in concomitanza con l'emissione del SAL 6 e la ribadisce nella Stato Finale. L'Impresa ha richiesto Euro 50.730,85 nel Registro (mentre nel Conto Finale detta voce è di Euro 58.340,48) somma che in Citazione e fino alla data del 20/6/2016 viene attualizzata in Euro 158.787,58. Come da mail trasmessa dal CT di Parte Convenuta su esplicita richiesta dello scrivente CT, il Certificato di Collaudo è stato emesso solo in data 5/4/2017. Parte Convenuta sostiene che l'Impresa non ha subito alcun danno in quanto ha preso in carico in via anticipata le opere in data 15/4/2014. Lo scrivente CT CP_1 nte completamente da Parte Convenuta. Le operazioni di collaudo finale, con esito positivo o negativo, sono un atto dovuto “ope legis” e l'emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo o negativo è un atto dovuto da parte della Stazione Appaltante a prescindere da altri certificati che possano essere emessi. L'art. 141 del D.Lgs 163/2006 stabilisce in maniera chiarissima che il collaudo debba avvenire non oltre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori che nella fattispecie è avvenuta il 2/5/2014. La mancata o ritardata emissione del Certificato di Collaudo fa sì che il contratto rimanga ancora aperto e che l'Impresa non riceva la giusta conclusione del lavoro da essa svolto e ciò anche a prescindere da un eventuale saldo finale e obbliga altresì l'Impresa a far sì che parte della propria struttura si occupi “sine die” di un contratto non chiuso e non per sua colpa. Oltre a ciò sicuramente l'Impresa riceve anche un danno d'immagine perché non può dichiarare positivamente concluso tale contratto né può metterlo nei lavori eseguiti. Per queste ragioni lo scrivente CT ritiene di dover accettare la richiesta di danno di Parte Attrice, non solo, ma essa appare affetta da un errore, non più modificabile ora, che diminuisce la somma richiesta in quanto nei propri calcoli l'Impresa parte da un valore contrattuale di Euro 5.754.083,49 mentre avrebbe dovuto partire dal valore a cui si è arrivati con la perizia di variante e cioè Euro 7.294.974,58. IN CONCLUSIONE: La Riserva è stata regolarmente iscritta ed essa a parere dello scrivente CT va accolta per il valore richiesto nel Registro di Contabilità e cioè Euro 50.730,85 salvo interessi legali e moratori dalla data di ultima firma del Registro (19 Dicembre 2014).”
Ai rilievi del ctp di C.O.S. il CT ha risposto :
29 “ Il CT richiede per questa riserva € 58.340,48 così come presente nel Conto Finale mentre lo scrivente CT aveva riconosciuto € 50.730,85 così come presente sull'ultimo Registro di Contabilità (ammontare quest'ultimo che aggiornato alla data del Conto Finale diventa € 58.340,48). Si tratta in realtà di una diversa interpretazione dell'art. 174 DPR 554/1999 o art. 201 DPR 207/2010 che si lascia al Giudice. In Conclusione lo scrivente CT conferma quanto riportato nella ZZ a fronte di questa riserva (e cioè € 50.730,85) salvo diversa interpretazione del Giudice per quanto sopra”.
Ai rilievi del ctp di il CT ha risposto: CP_1
“ ….. ai sensi dell'art. 141 c3 del D.Lgs163/2006 il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Nell'arco di tale periodo, come da art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, inoltre in base all'art.17 del predetto CSA, “Qualora, nel periodo compreso tra la ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare dette variazioni ed ammaloramenti all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette variazioni ed ammaloramenti tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; ……..” . Perciò, secondo lo scrivente CT, anche a prescindere dalla manutenzione delle opere fino al collaudo, presa in carico dal ci sono altre implicazioni contrattuali a carico dell'Appaltatore che CP_1 permangono fino al collaudo e quindi esse si estendono nel tempo con il procrastinarsi del collaudo. Quanto alla valutazione del danno subito dall'Impresa, pur senza avere pretese da giurista, ma volendo citare solo alcuni riferimenti, oltre alla Sentenza N.6753 del 5 Aprile 2017 del Tribunale di Roma, si rinvia il CT all'Atto dell'ANAC AG 13/13 del 11 Aprile 2013, ovvero ad es. alla Sentenza n.1264/2016 del Tribunale di Vicenza sez. Civile. Il criterio sempre adottato è quello riportato nella stessa Riserva 20 e la percentuale del 2% adottata Co da ed accettata dallo scrivente CT è quella minima in casi analoghi. In Conclusione lo scrivente CT rigetta le argomentazioni del CT e conferma quanto già riportato in ZZ”.
L'appello incidentale è fondato e nulla è dovuto per la riserva in questione.
Il 14 aprile 2014, dopo la sospensione parziale dovuta al ritardo per l'allaccio elettrico e la realizzazione della cabina ENEL, è stata disposta la ripresa dei lavori.
Il quindici aprile 2014 è avvenuta la presa in consegna anticipata da parte di ex art. CP_1
230 dpr 207/2010 e fissato nuovo termine per il completamento delle opere residue al due maggio 2014.
Effettivamente con certificato di ultimazione dei lavori del nove maggio 2014 si attesta l'avvenuta ultimazione delle opere in data due maggio 2014, salvo alcune lavorazioni di lieve entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera (per le quali
30 veniva concesso il termine perentorio di completamento di 60 giorni con scadenza otto luglio
2014 ).
Con il SAL 5 del due maggio 2014 e certificato di pagamento del 10 giugno 2014 è stata corrisposta la quasi totalità del corrispettivo dell'appalto ( il SAL 6, l'ultimo, è infatti relativo a meno di quarantamila euro).
Lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto il venti aprile 2015.
Ebbene, atteso la presa in consegna anticipata il quindici aprile 2014, da detta data l'appaltatore è stato esonerato da tutti gli oneri e spese di sicurezza e manutenzione sia con riferimento al personale che ai mezzi.
L'area poi, come incontestato in atti, è stata consegnata al che ha assunto gli CP_6 obblighi di manutenzione e custodia.
In tale contesto il ritardo nel collaudo, anche se addebitabile alla committente, non esonera l'appaltatore da esplicitare analiticamente e supportare documentalmente i danni medio tempore subiti quantomeno come principio di prova cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, delinea infatti una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno.
Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano a operare nelle more della emissione dello stesso certificato, consistenti nelle spese amministrative d'impresa, in quelle per la custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché in quelle riguardanti i premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine all'an e al quantum del danno preteso per il ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo, non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur.
Considerata poi la consegna anticipata delle opere il preteso danno da ritardo nel collaudo richiede una specifica prova, da parte dell'appaltatrice, di aver dovuto impiegare la sua
31 struttura tecnica ed amministrativa per il periodo successivo o comunque la sussistenza di danni finanziari o simili.
In base al testo della riserva invece, dopo un generale richiamo al regime riguardante la tempistica per l'emissione del collaudo e all'inadempimento dell'appaltante, ai fini delle voci di danno manca completamente qualsiasi riferimento riguardo all'an poiché emerge unicamente quanto segue : “ sono intervenute decisioni arbitrali che hanno ritenuto riconoscibili tali oneri in via equitativa con un compenso pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale ridotto di spese generali ( 13% ) ed utile ( 10% ) rapportato al tempo di ritardo….”; la quantificazione operata in riserva è stata quindi effettuata secondo equità e applicando detti criteri mentre, come già evidenziato la quantificazione equitativa presuppone comunque l'esistenza dell'an del danno che non è in re ipsa e quindi non discende automaticamente dall'inadempimento.
A ciò si aggiunge come l'impresa ben avrebbe potuto indicare ad esempio i costi per polizze fideiussorie, cauzioni, personale amministrativo che ancora avrebbe dovuto curare la pratica dell'appalto; per quanto riguarda poi voci di danno quali quello all'immagine la richiesta risulta del tutto apodittica;
per il danno infine derivante dall'asserita impossibilità di far figurare nel curriculum l'esecuzione dell'appalto in questione ( pure allegato ) ha CP_1 documentato di aver rilasciato il ventidue marzio 2015, a seguito di domanda dell'appaltatore del ventuno gennaio 2015, il certificato di esecuzione lavori che può essere prodotto per la partecipazione ad altre gare per cui anche sotto questo profilo la domanda
è infondata.
A parte detti aspetti l'ultimazione delle opere è avvenuta il due maggio 2014, come riscontrabile dal conto finale dei lavori e come riportato dallo stesso appaltatore nel testo della riserva 16.
Di conseguenza come analiticamente rilevato da in sede di appello incidentale, nulla è CP_1 dovuto per la riserva .
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QUARTO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE:
“omessa pronuncia sulla tipologia di interessi da applicare alle somme riconosciute”
32 Si afferma che, con eccezione delle riserve 20 e 21, non sarebbe stata emessa alcuna statuizione in ordine agli interessi né specificata la loro tipologia dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito fino alla domanda giudiziale ( ventidue luglio
2016); si sostiene che per tale periodo l'importo sarebbe pari agli interessi legali sulla somma dovuta e per quello successivo fino al soddisfo si applicherebbero il regime degli interessi commerciali ex d.lgs 231/2002 e art. 1284 quarto comma c.c…
Si censura la sentenza anche per la mancata indicazione del regime IVA. costituendosi ha rilevato come per la riserva 21 “ il Tribunale ha riconosciuto gli CP_1 interessi DM. 145/2000 a partire dalla data del primo gennaio 2019 “ e ha sostenuto che, trattandosi di riserve risarcitorie e quindi non di pagamento di corrispettivi, non sarebbero dovuti gli interessi commerciali.
Afferma poi per l'IVA: “ …si rileva l'evidente pretestuosità della doglianza avversaria in considerazione del fatto che, in data 24/02/2020, ha provveduto, in forza della CP_1 sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, ad effettuare il pagamento di € 382.760,91 Parte a favore d comprensivo di €. 67.673,35 a titolo di IVA”.
Il motivo è infondato.
Per le riserve non risarcitorie infatti sono stati riconosciuti interessi ex DM 145/2000 mentre per tutte le altre è stata riconosciuta la rivalutazione che costituisce il danno emergente. In assenza di rilievo sul punto e non essendo stato allegata e tantomeno provata la sussistenza del diritto a interessi compensativi a titolo di maggior danno la rivalutazione deve ritenersi esaustiva. Dalla pubblicazione della sentenza di primo grado ossia dalla liquidazione del danno sono dovuti poi gli interessi ma non quelli commerciali in quanto, come correttamente evidenziato dall'appellata, non si tratta di corrispettivi.
Per quanto riguarda l'IVA la stessa risulta corrisposta senza che sul punto vi sia alcun rilievo ulteriore.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
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QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE omessa pronuncia sulla richiesta di corresponsione delle somme richieste a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. ed art. 2041 c.c.
33 Pur non avendo espressamente statuito sul punto da parte del Tribunale non vi è luogo all'accoglimento delle richieste ex art. 2043 c.c. e 2041 c.c..
L'appellante infatti si è limitato ad affermare : “Difatti, non vi è dubbio circa la sussistenza nel caso de quo di tutti i presupposti dell'indebito arricchimento, giacché, da un lato, vi è un depauperamento patrimoniale dell'odierno deducente, che ha eseguito delle attività non pagate, mentre, dall'altro, sussiste correlativamente un vantaggio patrimoniale della
Stazione appaltante, che si è avvalsa di un'attività concretamente più complessa ed onerosa rispetto a quella retribuita, percependo così una utilitas riferibile alle maggiori e diverse prestazioni eseguite dall'odierno deducente, con costi a suo integrale carico. La sentenza, pertanto, va conseguentemente riformata con una statuizione, che tenga conto dei superiori titoli di responsabilità”.
Manca quindi del tutto una specificazione dei presupposti concreti dell'azione limitandosi
C.O.S. apoditticamente a sostenerne la fondatezza della domanda senza alcun aggancio ai dati di causa.
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MOTIVO 1.2 DI APPELLO INCIDENTALE
Errata motivazione della sentenza in relazione alla riserva n.
4. Violazione dell'art. 191 Dpr
207/2010
La riserva 4 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 1, è stata proposta in via cautelativa e riguarda l'episodio del tranciamento in danno di un cavo sottomarino da parte di avvenuto il tredici luglio 2012. Pt_1
Con la riserva è stata affermata la necessità di accertare l'assenza di colpa dell'appaltatore e l'attribuibilità del danno alla committenza per mancata indicazione nelle planimetrie di progetto della presenza del cavo.
Sono stati chiesti € 268.000,00 di cui € 200.000,00 pari al risarcimento richiesto dalla società telefonica proprietaria del cavo, € 26.000,00 per spese generali, € 22.600,00 per mancato utile d'impresa ed € 20.000,00 per costi diretti di supporto alla riparazione.
Il CT ha rilevato che i danni erano stati risarciti dalla compagnia assicuratrice e ha affermato “OS quindi deve fornire prova dell'eventuale differenza pagata direttamente alla
(differenza tra quanto richiesto da e quanto pagato dalla Assicurazione). CP_7 CP_7
Poiché OS non ha fornito alcun dettaglio circa i costi diretti di supporto nella riparazione
34 del cavo, lo scrivente CT stima che essi possano ammontare ad un massimo di € 5.000,00
(a corpo).”
L'appellante incidentale afferma la tardività della riserva, apposta per la prima volta in sede di redazione del SAL 1 ossia il quindici novembre 2012, rispetto al danno, verificatosi il tredici luglio 2012; si duole del fatto che il Giudice di primo grado non abbia rilevato detta circostanza.
Afferma poi l'infondatezza della domanda per assenza dei presupposti.
Effettivamente in sentenza non è affrontata la tempestività ma la stessa è stata ritenuta sussistente dal CT, in sede di risposta ad analoghe note critiche dl ctp e con argomentazione che la Corte condivide. Parte Il CT ha infatti rilevato: “….Il cavo è stato tranciato (da il 4/7/2012; l'Ordine di
Servizio n.3 è stato emesso il 23/7/2012; la richiesta di ristoro dei danni subiti (€ 200.000)
è stata emessa dalla Società CO.PI.c., proprietaria del cavo, in data 8/11/2012. Poiché con la Riserva 4 la OS richiede…. oltre ad altre somme, il rimborso degli € 200.000 che avrebbe dovuto, a suo dire, rimborsare alla CO.PI.c., questa riserva non poteva che essere iscritta sul primo documento utile in data successiva all'otto novembre 2012 e tale documento, per evidenti ragioni, non poteva essere l'OdS n.3 ma doveva essere il Registro di Contabilità firmato il 4/1/2013 a seguito del SAL n.1. (emesso per lavori a tutto il 15/11/2012)”.
Per quanto riguarda l'addebitabilità dell'evento peraltro la doglianza è fondata.
Lo stesso CT definisce come grossolano l'errore commesso da e di ciò la stessa ditta Pt_1 fornisce un riscontro laddove, a seguito delle verifiche effettuate sul posto in contraddittorio con i soggetti interessati il sei luglio 2012 affermava con nota del diciannove luglio 2012 “in corrispondenza delle pile 2 e 3 si riscontra effettivamente una divergenza tra le operazioni di scavo e l'esatta posizione in pianta del plinto di fondazione considerato nella sua proiezione verticale, come picchettato in contraddittorio successivamente con i tecnici
. CP_1
Atteso quanto detto il fatto che il cavo fosse o meno indicato nelle planimetrie rileverebbe in riferimento a planimetrie interessanti l'area dei lavori o l'area strettamente circostante e non quelle che comunque non avrebbero potuto essere interessate dai lavori stessi;
lo scavo chiaramente eseguito al di fuori di dove avrebbe dovuto essere effettuato costituisce una violazione di regole di corretta esecuzione dei lavori rispetto a cui sono irrilevanti le notazioni contenute nella riserva in cui si afferma che forse i picchetti si erano spostati e che
35 l'ingombro di scavo da considerare avrebbe dovuto comprendere anche una scarpata;
non
è poi comunque provato che la mancata indicazione dell'interferenza abbia inciso in modo tale sull'esecuzione stessa da prevalere sulla grossolanità dell'errore dell'appaltatore.
Il motivo di appello incidentale deve quindi essere accolto.
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MOTIVO 1.3 DI APPELLO INCIDENTALE
Omessa, contraddittoria ed errata motivazione in riferimento alle riserve nn. 10, 13 e 14.
Errata valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli art.i 159 e 160 dpr 207/2010
Riserva 10 ( motivo 1.3.I )
La riserva è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 4 del quattordici ottobre
2013 e con essa è stato chiesto il ristoro dei costi maggiori subiti per la necessaria rimozione degli ostacoli ( presenza di travi di acciaio ) che altrimenti avrebbero impedito agli addetti
Telecom di ripristinare un cavo sottomarino tranciato da ignoti.
Il CT ha ritenuto fondata la riserva affermando:
“La richiesta si riferisce alle lavorazioni che l'Impresa ha dovuto effettuare per permettere alla Telecom di effettuare le proprie lavorazioni riguardanti un cavo sottomarino danneggiato in mare da ignoti e cioè spostamento e ricollocazione delle travi in acciaio tra le pile 2 e 4, sistemazione dell'area di assemblaggio. La richiesta appare verosimile. IN CONCLUSIONE: La riserva è stata regolarmente iscritta e se ne riconosce l'importo di Euro 8206,88 ch CP_1 dovrà eventualmente farsi rimborsare da Telecom”.
Il CT rispondendo alle note critiche del CT ha poi correttamente evidenziato : CP_1 Parte
“Trattasi dei costi sostenuti da per spostare le travi in acciaio situate tra le pile 2 e 4 onde permettere a Telecom (o ditta da questa incaricata) i lavori di riparazione di un cavo tagliato a mare da ignoti. Su questa riserva il CT non concorda con lo scrivente. In realtà Telecom, molto più correttamente, avrebbe dovuto preventivamente contattare cioè
CP_1 la Committente, per chiedere ad essa il permesso di entrare nell'area e per avere la
CP_1 necessaria assistenza. Cosa che non risulta sia stata fatta. Con tutta e a in quei giorni non c'era presenza alcuna d in cantiere a dare le necessarie indicazioni a Telecom (o
CP_1 Parte ditta da questa incaricata) ed a ha dato, di propria iniziativa, la necessaria Pt_1 assistenza a Telecom senza preventivamente avvisare Trattasi di una serie di azioni
CP_1 poco corrette. Rimane il fatto che Telecom doveva re nell'area e che OS
CP_1 avrebbe dovuto spostare del materiale per permettere il lavoro a Telecom. I rapporti dare- avere però, a parere dello scrivente, non possono essere che tra Telecom ed queste
CP_1 essendo le due Committenti dei rispettivi lavori. Questa è la ragione per ondo lo Parte scrivente CT, deve rimborsare per il lavoro da questa fatto per permettere il
CP_1 lavoro Telecom, somma che poi dovrebbe farsi rimborsare da Telecom a cui quel
CP_1
36 Parte lavoro svolto da è servito. In conclusione lo scrivente CT rigetta i commenti del CT e riconferma quanto già scritto nella ZZ”.
Ebbene, la doglianza sul punto si limita a ripetere l'assenza di colpa di riguardo al CP_1 tranciamento senza confrontarsi su due rilievi correttamente evidenziati dal CT anche rispondendo ai rilievi del CT ossia sul fatto che comunque Telecom doveva riparare il cavo e che comunque ha eseguito un'attività di supporto necessaria considerando la natura Pt_1 dell'intervento.
La doglianza è pertanto infondata.
Riserva 13. ( motivo 1.3.II )
La riserva 13 è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5 ( due maggio 2014 )
e riguarda i danni asseritamente conseguenti all'impossibilità di ottenere altri appalti e quindi la perdita di opportunità imprenditoriali a causa del prolungamento di 185 giorni ( dal ventinove ottobre 2013 al due maggio 2014 ) dei tempi dell'appalto in questione rispetto a quello pattuito. L'importo richiesto è di € 177.417,57.
Il CT ha affermato:
“Sul Verbale Ripresa lavori del 14/4/2014 il Direttore Lavori protrae la data di fine lavori dal 29/10/2013 al 2/5/2014 con una estensione quindi di 185 giorni. Dai documenti in atti di entrambe le Parti non è dato capire perché una sospensione parziale, riguardante due lavori di presumibile piccola entità ( Trattasi infatti (vedi Comparsa di Costituzione e Risposta al punto 21 pagg.11 e 12) di: 1) Eliminazione di un palo Telecom lungo la SS115 (nell'area di svincolo con la sopraelevata per il porto); 2) Mancata fornitura da parte ENEL dei cavi di alimentazione dell'impianto di illuminazione nella stessa area ), dia luogo ad una protrazione della data finale di ben 185 giorni, ma questo è un dato di fatto e su di esso occorre basarsi. Senza questa “provvidenziale” ed illegittima Sospensione Lavori avvenuta in pratica verso la fine dei lavori stessi e che quindi si è trovata verosimilmente “sul cammino critico dei lavori” l'Impresa sarebbe andata sicuramente in penale tant'è vero che con comunicazione del 9/9/2013 essa aveva chiesto una proroga di 200 giorni con estensione del termine contrattuale al 17/5/2014. La proroga non è stata formalmente concessa da ma la CP_1 Sospensione illegittima ha agito come se lo fosse stata ed il Certificato di Ultim Lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi alla data del 2/5/2014. Formalmente quindi l'estensione dei tempi contrattuali è stata causata dalla Stazione Appaltante cioè dal CP_1
e conseguentemente lo scrivente CT è costretto “ope legis” a dire che spetta quindi alla Parte il ristoro dei danni subiti”.
L'appellante incidentale sostiene che la sospensione sarebbe stata del tutto legittima e nell'atto di impugnazione afferma :
37 “…. si ribadisce che il prolungamento dell'evocato periodo di sospensione dei lavori non è affatto dipeso da quanto invece dal ritardo imputabile ad ENEL per la fornitura
CP_1 dell'energia elettrica per l'illuminazione dello svincolo (dal 3/7/2013 al 14/4/2014). Tale prolungamento è invero essenzialmente dipeso dalla richiesta di detto Ente di vincolare la fornitura in questione alla preventiva realizzazione di una nuova cabina elettrica ed all'ulteriore prescrizione di riservare un'area per l'allocazione della stessa, necessità
CP_1 quest'ultima mai in precedenza evidenziata tessa ENEL. Inoltre, nell'evidenziare che detta cabina di nuova realizzazione non è ad uso esclusivo d essendo invero utilizzata
CP_1 da ENEL per la fornitura di diverse utenze elettriche estranee ad giova altresì
CP_1 rassegnare che ENEL ha pure vincolato la fornitura alla consegna dell' in cui la cabina elettrica andava ubicata - corredata della documentazione catastale regolarizzata (frazionamento e voltura). Tutto quanto sopra, a dimostrazione delle difficoltà ch ha
CP_1 dovuto affrontare a causa di circostanze alla stessa all'evidenza non imputabili. Orbene, nonostante tutto, il CT ha definito “provvidenziale” la sospensione disposta dal pure
CP_1 qualificandola come illegittima. Si evidenzia tuttavia al riguardo che di “provvidenziale” (si intuisce nei confronti dell'impresa) vi è stato certamente il ritardo impiegato dall'ENEL per l'allaccio dell'impianto che ha di fatto impedito al di comminare la penale per ritardata
CP_1 ultimazione che avrebbe ovviamente raggiunto l'importo massimo del 10% dell'importo contrattuale. Si evidenzia inoltre che la sospensione disposta da non è affatto
CP_1 qualificabile come illegittima rientrando invero a pieno titolo tra le speciali di cui al comma 1 dell'art. 159 del Dpr 207/2010. Del resto, la stessa controparte non ha minimamente lamentato alcuna presunta illegittimità, sottoscrivendo invero il verbale di sospensione dei lavori ed il verbale di ripresa senza alcuna contestazione al riguardo...”.
La doglianza è infondata.
In primo luogo infatti la sospensione dei lavori non rientra tra le cause speciali sopra indicate e in secondo luogo comunque non vi è in atti alcuna documentazione che attesti che CP_1 si sia tempestivamente messa in azione per ottenere l'allaccio ENEL a fronte dell'evidente ritardo di quest'ultimo, del tutto inoperativo e silente rispetto alla richiesta di rilascio delle autorizzazioni.
Come infatti condivisibilmente ritenuto dal CT rispondendo ad analoghe critiche del CT senza che nell'atto di appello nulla sia stato indicato a confutazione :
“Lo scrivente CT contrariamente a quanto scritto sul Verbale di Sospensione Lavori del 3/7/2013 ed a quanto sostenuto dal CT non ritiene che il ritardato allaccio elettrico da parte ENEL ricada tra le “circostanze speciali” così come definite dalle leggi ( art. 157 comma 1 dpr 207/2010 ) . Che si dovesse fare l'allaccio elettrico era cosa nota e progettuale e a parere dello scrivente CT non si può definire il ritardo ENEL come una circostanza speciale, atteso altresì che da parte non c'è stato o quantomeno non risulta in atti, né l'ha
CP_1 fornito il CT, alcun sollecito nei riguardi ENEL. Secondo lo scrivente la committente
CP_1 aveva il dovere di attivarsi in tutti i modi affinché il progetto non subisse ritardi, mentre dai documenti in atti ciò non risulta e l'inerzia di ENEL non giustifica, a parere dello scrivente, l'inerzia d nell'attendere ben 10 mesi un semplice preventivo, mentre già un'attesa di
CP_1 due mesi doveva porre in allarme e spingerla a premere su ENEL. Certo non sfugge
CP_1 allo scrivente che, come da richiesta di proroga, OS nello stesso periodo era impegnata
38 con la messa in opera degli impalcati metallici del Viadotto Fata Morgana, ma ciò che risulta in atti sono i Verbali di Sospensione e Ripresa Lavori precitati e le relative cause”.
Per quanto riguarda la quantificazione il CT ha parimenti dato compiuta ragione riguardo ai calcoli e l'appellante incidentale si è limitato genericamente a ritenere i danni non provati.
La sentenza sul punto deve pertanto essere confermata.
Riserva 14 ( motivo 1.3.III )
La riserva è stata iscritta per la prima volta in occasione del SAL 5 ( due maggio 2014 ) e riguarda i maggiori costi per polizze fideiussorie e assicurazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di lavorazione di 185 giorni.
Il CT ha rilevato:
“Con essa l'impresa richiede un compenso di Euro 40.717,50 per aver dovuto prolungare l'emissione delle fidejussioni ed assicurazioni per 185 giorni a fronte del prolungamento dei tempi contrattuali dal 29/10/2013 (come stabilito nel Verbale di Consegna Lavori) al 2/5/2014 (come stabilito nel Verbale Ripresa Lavori del 4/4/2014 che faceva a sua volta seguito alla Sospensione Parziale dei Lavori effettuata in data 3/7/2013 d . Secondo CP_1 lo scrivente CT la Riserva è stata iscritta correttamente come da art. 191 c.2 del DPR 207/2010 nel primo atto successivo alla cessazione del fatto (il prolungamento della fine lavori fino al 2/5/2014 effettuata d che ha determinato il pregiudizio. Essa merita di CP_1 essere accolta per le stesse identiche ragioni di cui alla riserva 13 precedente”. Rispondendo alle note critiche ha poi condivisibilmente rilevato :
“Il CT non concorda con il CT ed eccepisce innanzi tutto il ritardo con cui sarebbe stata iscritta tale riserva che a suo dire doveva essere già formulata in occasione del SAL 4 (emesso per lavori a tutto il 14/10/2013) e comunque in occasione del Verbale di Ripresa Lavori emesso in data 14/4/2014. Secondo lo scrivente CT va ricordato al CT che l'art.191 c.2 del DPR 207/2010 (ed anche l'art.31 del D.M. 145/2000) recita “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”. Questa riserva è stata iscritta sul primo atto idoneo a raccoglierla, cioè sul Registro di Contabilità n.5 (in occasione del SAL 5 emesso per lavori a tutto il 2/5/2014) successivo alla cessazione del fatto cioè il prolungamento dei termini contrattuali fino al 2/5/2014. Ciò chiarito la riserva è stata contestata dal CT per le stesse ragioni espresse a proposito della Riserva 13 mentre invece lo scrivente la accoglie per le stesse ragioni”.
Ebbene sul punto l'appellante incidentale si limita a ribadire quanto affermato dal CT in tema di tardività senza confrontarsi con le controdeduzioni del CT.
39 E' poi comunque è irrilevante la richiesta di proroga di 200 giorni effettuata dall'appaltante a settembre 2013 poiché sulla stessa non si è pronunciata e poiché costituisce invece CP_1 un dato di fatto la sospensione, non giustificata per i motivi già visti per la riserva 13, di 185 giorni.
La quantificazione, basata, come risulta analiticamente in riserva, sulle protrazioni di una polizza e due cauzioni indicate analiticamente, è del tutto condivisibile e non specificamente confutata.
Il profilo di doglianza è pertanto infondato.
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MOTIVO 1.5 DI APPELLO INCIDENTALE
Omessa, contraddittoria ed errata motivazione in riferimento alla riserva n. 21. Violazione e falsa applicazione dell'art. 143 DPR 207/2010.
La riserva è stata iscritta a titolo di interessi per ritardo della redazione del conto finale e quindi dello svincolo delle somme a garanzia in quanto il conto avrebbe dovuto essere redatto entro tre mesi dalla fine lavori ( quindi entro il due agosto 2014 ) mentre invece è stato redatto il venti aprile 2015, con un ritardo di 261 giorni.
Il CT ha affermato :
“Parte Convenuta ricorda che tale ritardo è stato dovuto alla volontà d che ha cercato CP_1 Parte ed ottenuto di farsi consegnare dal Demanio marittimo il terreno su cu aveva costruito la vasca di disoleazione evitandone così la demolizione e successiva ricostruzione in Parte posizione corretta riconoscendo ciò avrebbe dovuto evitare di iscrivere tale riserva ma non l'ha fatto e “dura lex sed lex”. Lo scrivente CT non può fare a meno di riconoscere tale Parte riserva, calcolata però da in maniera errata. In base al DM145/2000 gli interessi sono infatti quelli legali fino al giorno di ritardo e poi quelli moratori dal 61° giorno in poi. Il calcolo fino al 20/4/2015 è quindi : Il = 36.474,87 x 1% x 60/365 = Euro 59,95 (Interessi al tasso legale); IM= 36474,87 x 5,27% x (261-60)/365= Euro 1058,54 (Interessi al tasso moratorio). Per un totale fino al 20/4/2015 di Euro 1118,49 e poi Euro/giorno 5,26 da quella data in poi, essendo gli interessi moratori per lavori pubblici rimasti invariati e pari al 5,27% dal 1/1/2012 in poi”.
Il CT, rispondendo alle note critiche, ha poi affermato : Parte
“acausa dell'azione d che ha evitato la demolizione della vasca di disoleazione, CP_1 il Conto Finale è sta esso in ritardo sto è un fatto. OS avrebbe dovuto, per correttezza, evitare di iscrivere questa riserva. Lo scrivente CT deve formalmente riconoscerla con la quantificazione già riportata in ZZ (€ 1.118,49)”
40 L'appellante incidentale non si confronta con questi dati limitandosi ad affermare che il ritardo non fosse alla stessa imputabile mentre in realtà ben avrebbe potuto imporre CP_1
Parte a di ricostruire la vasca di disoleazione anziché sobbarcarsi l'incombente di chiedere l'autorizzazione a occupare il terreno.
Il criterio di calcolo del ctu è poi corretto e inconferente anche in quanto non è stato specificamente allegato vi sia stato collaudo, il richiamo all'art. 143 del DPR 207/2010
(Termini di pagamento degli acconti e del saldo) ai sensi del quale “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice”
La doglianza è quindi infondata.
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SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Errata motivazione della sentenza sulla disposta compensazione delle spese.
Il Tribunale ha disposto la compensazione per tre quarti delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 20.000,000 per compensi e € 3.372,00 per spese oltre iva cpa e rimborso spese generali. Parte L'appellante incidentale sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto invece condannare a pagare la totalità delle spese: in realtà considerando l'esito complessivo della lite anche in Parte appello la richiesta è infondata in quanto non è soccombente.
L'appellante incidentale sostiene in subordine che le spese di primo grado avrebbero dovuto essere totalmente compensate in quanto a fronte di una domanda di circa € 3.500.000, ne era stato riconosciuto circa un decimo dell'importo ma anche detta doglianza comunque non si confronta con il criterio della soccombenza seppur parziale per cui è infondata.
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TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Si sostiene che vi sarebbe errata motivazione laddove il Tribunale ha posto definitivamente a carico di tre quarti delle spese di CT e un quarto a carico del CP_1 Parte_1 mentre, considerando l'esito della lite, avrebbero dovuto essere poste a carico totale
[...] di quest'ultimo.
41 Occorre premettere che l'accoglimento, seppur parziale, dell'appello incidentale comporta l'obbligo per il Collegio di procedere a nuova valutazione delle spese anche di primo grado.
Ebbene, per quanto riguarda le spese di CT attesa la reciproca parziale soccombenza e considerata la complessità delle questioni trattate, tanto da rendere necessaria ai fini della decisione l'ausilio di un tecnico sussistono giusti motivi per porle in misura uguale a carico di entrambe le parti ( in solido in favore del CT ).
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Per quanto riguarda le altre spese di lite si è trattato pacificamente di un'ipotesi di soccombenza reciproca ( qualificazione non contestata dalle parti e comunque derivante dall'autonoma valutazione da effettuare per le singole riserve ).
L'esito complessivo della lite pur portando a una condanna di in quanto comunque vi CP_1
è una condanna nei suoi confronti, deve tenere conto del rapporto tra la somma originariamente richiesta nonchè il numero di riserve azionato e l'importo riconosciuto nonché il numero di riserve effettivamente accolte come risulta dalla motivazione;
è pertanto giustificata la compensazione delle spese di entrambi i gradi per quattro quinti.
In generale come indicato condivisibilmente da Cass. 13145/2025 “ Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello
è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”.
Atteso quanto detto occorre considerare complessivamente l'importo riconosciuto che rientra nello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 250.000,00 approssimandosi all'importo massimo.
L'importo di € 20.000,00 per onorari ( oltre spese vive spese generali iva e ca ) riconosciuto per intero dal Tribunale e su cui operare la compensazione non è peraltro contestato e comunque rientra in detto scaglione anche applicando le tariffe attualmente vigenti e non ancora adottate all'epoca della decisione per cui deve essere mantenuto.
L'importo per onorari da riconoscere per l'intero per il presente grado, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta è, sulla base del medesimo scaglione, considerata la
42 difficoltà e la complessità della vertenza, superiore alla media, pari a € 14.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Dette somme devono essere compensate per quattro quinti e il residuo quinto posto a carico di per la soccombenza. CP_1
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RESTITUZIONI
Costituisce dato pacifico il versamento da parte di il ventiquattro febbraio 2020 a CP_1 dell'importo di € 382.760,91 ( di cui € 67.673,35 per IVA ) e il ventisei febbraio 2020 Pt_1 al CT di € 6.400,00 complessivi.
La somma riconosciuta dal Tribunale per le riserve è stata pari, in linea capitale e senza accessori a € 300.130,38 per cui occorre detrarre, sempre in linea capitale e senza accessori
€ 72.668,85 ( € 16.938,00 per la riserva 1, € 5.000,00 per la riserva 4 e € 50.730,85 per la riserva 20 ) per cui l'importo della condanna deve ridursi a € 227.461,53 sempre e solo in linea capitale.
Il parziale accoglimento dell'appello incidentale comporta quindi la condanna di alla Pt_1 restituzione di quanto percepito in esubero anche con riferimento alle somme corrisposte al
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Contributo unificato
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo
43 conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale e accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello incidentale;
in conseguente riforma della sentenza impugnata riduce la condanna a carico di a CP_1
€227.461,53 in linea capitale oltre accessori come indicati nella sentenza di primo grado.
Pone definitivamente a carico delle parti in uguale misura le spese di ctu di primo grado.
Compensa per quattro quinti le spese di primo grado liquidate per l'intero nella misura riconosciuta dal Tribunale e pone a carico di un quinto di detta somma. CP_1
Compensa per quattro quinti le spese del presente grado liquidate per l'intero in €14.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA: condanna a pagare a CP_1 Parte_1
un quinto di detta somma.
[...]
Condanna a restituire ad la maggior somma Parte_1 CP_1 percepita in corso di causa in esecuzione della sentenza di primo grado, come individuata in motivazione, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo per le riserve, le spese legali e le spese di CT.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_1 Pt_1 per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CI TA OR LL de Courtelary
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