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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5559/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5559/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Capaccio UM (SA), a presso lo studio dell'avv. Giuseppe Capo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Palatucci - Centro
[...] nale l'Urbe - fabbr. D, presso lo studio dell'avv. Clementina Tedesco che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 13 luglio 2024, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 5 maggio 2012 Controparte_1 nel Comune di Ogliastro Cilento (SA) e che, dall' unione coniugale, e nata una figlia,
(14.02.2014), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 imonio, precisando che il Tribunale di Salerno, nel procedimento di separazione consensuale, ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. cronol. 5036/2023 del 19.04.2023. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse il 14 gennaio 2025, dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha adottato, con separata ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti. In data 30 ottobre 2025, il G.D. ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status attesa la necessita della prosecuzione della causa per la definizione delle ulteriori domande. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Ogliastro Cilento (SA) in data 5 maggio 2012 tra , nato a [...] Parte_1
(SA) il 25.11.1987, C.F.: e , nata ad CodiceFiscale_1 Controparte_1
Agropoli (SA) il 29.09.19 CodiceFiscale_2
-ordina che la presente sentenz a autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ogliastro Cilento (SA) e per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2012, Atto n. 1, Parte II, Serie A);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5559/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Capaccio UM (SA), a presso lo studio dell'avv. Giuseppe Capo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Palatucci - Centro
[...] nale l'Urbe - fabbr. D, presso lo studio dell'avv. Clementina Tedesco che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 13 luglio 2024, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 5 maggio 2012 Controparte_1 nel Comune di Ogliastro Cilento (SA) e che, dall' unione coniugale, e nata una figlia,
(14.02.2014), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 imonio, precisando che il Tribunale di Salerno, nel procedimento di separazione consensuale, ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. cronol. 5036/2023 del 19.04.2023. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse il 14 gennaio 2025, dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha adottato, con separata ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti. In data 30 ottobre 2025, il G.D. ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status attesa la necessita della prosecuzione della causa per la definizione delle ulteriori domande. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Ogliastro Cilento (SA) in data 5 maggio 2012 tra , nato a [...] Parte_1
(SA) il 25.11.1987, C.F.: e , nata ad CodiceFiscale_1 Controparte_1
Agropoli (SA) il 29.09.19 CodiceFiscale_2
-ordina che la presente sentenz a autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ogliastro Cilento (SA) e per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2012, Atto n. 1, Parte II, Serie A);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi