Art. 9.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a), del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1950 - 1951, in L. 17.807.186.000. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 giugno 1951, n. 559 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, di cui all' art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' aumentato di lire 254.400.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti con la legge 11 aprile 1950, n. 130 ".
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a), del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1950 - 1951, in L. 17.807.186.000. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 giugno 1951, n. 559 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, di cui all' art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' aumentato di lire 254.400.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti con la legge 11 aprile 1950, n. 130 ".