Articolo 9 della Legge 27 dicembre 2004, n. 306
Articolo 8
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28 dicembre 2004
Art. 9. 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio, 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

Entrata in vigore il 28 dicembre 2004
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