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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 344/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alain Fortunati, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come in atti.
OPPOSTA COSTITUITA
(già ) e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...]
OPPOSTE NON COSTITUITE
OGGETTO: Opposizione esecutiva. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.6.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note scritte:
: “[…] Premesso impugnativamente tutto quanto ex adverso Email_1 Parte_1
CP_ argomentato, dedotto e richiesto da e per essa quale mandataria da CP_1 CP_2
, nella comparsa di costituzione e risposta datata 08/10/24 e nelle memorie ex art.171ter
[...] cpc, l'esponente si riporta alle conclusioni tutte, sia istruttorie che di merito rassegnate nel libello introduttivo e nelle proprie memorie ex art.171ter cpc, chiedendone l'integrale accoglimento”.
e, per essa, “[…] 1. in via preliminare, accertare e Controparte_1 CP_2 dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione attiva della ad agire esecutivamente, quale Controparte_1 titolare del credito, per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, per i motivi spiegati in premessa;
4. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
5. sempre nel merito, ritenere, per l'effetto, valido ed efficace il contratto di mutuo ripassato tra le parti e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di intervento, per tutti i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, riguardanti la pretesa nullità degli interessi e ritenere valide ed efficace le relative clausole, per tutti i motivi spiegati in premessa;
7. con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio”.
pagina 2 di 16 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto dell'11.1.16, la eseguì – in forza del decreto ingiuntivo n. 845/14 CP_4
(dell'importo di €. 25.829,87 oltre accessori) emesso dal Tribunale di Teramo a carico della e di – un Controparte_6 Parte_1 pignoramento su alcuni immobili di proprietà di quest'ultimo, siti in Ortona. Di conseguenza, venne aperta innanzi al G.E. del Tribunale di Chieti la procedura esecutiva immobiliare n.
27/16.
2. Con atto del 24.4.20, intervenne nella citata procedura esecutiva la (e per Controparte_1 essa, quale mandataria, , quale asserita cessionaria (ex art. 50 TUB) dalla CP_2
Unione di Banche Italiane S.p.A. di un credito verso il derivante da un mutuo Parte_1 fondiario concessogli in data 29.12.2005 dalla cedente.
3. Con “ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c.”, depositato innanzi al G.E. in data 19.12.23, il ha proposto opposizione all'intervento della (di seguito, Parte_1 CP_1
) nella procedura esecutiva, chiedendo, oltre che la sospensione cautelare della CP_1 procedura esecutiva, di “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per CP_1 essa, quale mandataria, di , ad agire in executivis nella procedura esecutiva CP_2 immobiliare de qua, e, quindi, dichiari privo di efficacia l'atto di intervento 24/04/20. Con vittoria di spese e competente della presente procedura”
A sostegno di tali domande, l'opponente ha denunziato: a) Il “difetto di legittimazione passiva della terza interveniente e violazione di legge”, per mancanza della prova della effettiva cessione, in capo alla , del credito in forza del quale quest'ultima era intervenuta CP_1 nella procedura esecutiva. b) La “Inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione promossa per violazione di legge sotto diversi profili: incertezza delle somme dovute, indeterminatezza dei tassi applicati, vessatorietà delle clausole”, in ragione della natura abusiva, anticoncorrenziale e vessatoria delle clausole del mutuo prevedenti l'applicazione del tasso euribor e della clausola cd. floor” e della “indeterminatezza e indeterminabilità del rapporto”, da cui discendeva “che la somma richiesta nell'atto di intervento impugnato non è certa, né liquida, nè esigibile, conseguendone che l'interveniente pagina 3 di 16 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per tale ragione”.
4. Con comparsa dell'11.1.24, si è costituita nel giudizio di opposizione innanzi al G.E. la CP_1
(e, per essa, la mandataria la quale, argomentando in ordine alla CP_2 inammissibilità, tardività ed infondatezza dei motivi della avversa opposizione, ha chiesto: “1. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi esposti in premessa;
2. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
3. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione attiva della ad agire esecutivamente, quale titolare del Controparte_1 credito, per i motivi spiegati in premessa;
4. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, per i motivi spiegati in premessa;
5. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, ritenere, per l'effetto, valido ed efficace il contratto di mutuo ripassato tra le parti e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di intervento, per tutti i motivi spiegati in premessa;
7. sempre nel merito, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, riguardanti la pretesa nullità degli interessi e ritenere valide ed efficace le relative clausole, per tutti i motivi spiegati in premessa.
8. con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio”.
5. Con ordinanza del 19.1.24, il G.E. ha rigettato la istanza cautelare dell'opponente di sospensione della procedura esecutiva (con statuizione confermata in data 21.3.24 dal
Collegio, adito dal in sede di reclamo), ha condannato quest'ultimo al Parte_1 rimborso delle spese processuali sostenute dalla (e, per essa, dalla ed CP_1 CP_2 ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
6. Con atto di citazione del 18.3.24, il ha instaurato il presente giudizio di Parte_1 merito (convenendo tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva n. 27/16:
[...]
e per essa, in qualità di mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.a.; CP_3
pagina 4 di 16 e per essa, quale mandataria, ; Controparte_1 CP_2 Controparte_4
) ed ha avanzato le medesime conclusioni formulate nel Controparte_5 ricorso in opposizione proposto innanzi al G.E. avverso l'intervento di , sulla base degli CP_1 stessi motivi ivi addotti.
8. La (e, per essa, la – nel costituirsi in giudizio – ha reiterato le CP_1 CP_2 eccezioni di inammissibilità e di infondatezza della opposizione, per le medesime ragioni già argomentate innanzi al G.E., assumendo la conseguente legittimità del proprio intervento.
9. Il giudizio, svoltosi nella contumacia degli altri convenuti, si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e nella udienza di rimessione della causa in decisione, svoltasi in data 24.6.25, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'integrità del contraddittorio
1. E 'opportuno evidenziare preliminarmente come il presente giudizio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei confronti non solo della , ma anche della e degli CP_1 CP_3 altri soggetti procedenti, ovvero intervenuti nella summenzionata procedura esecutiva. È infatti noto che “nelle opposizioni agli atti esecutivi, al pari delle controversie distributive, il litisconsorzio processuale è necessario con tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del 12/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18110 del
05/09/2011; Cass. Sez. 5 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019).
B. Il thema decidendum del presente giudizio di opposizione
1. E' altresì opportuno sottolineare - per la corretta individuazione del thema decidendum del giudizio – che “la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una pagina 5 di 16 inammissibile domanda nuova (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del
10/03/2023; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U.,
21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.
26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass.
07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
2. Da quanto detto consegue che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; analogamente, sempre in motivazione, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478, non massimata sul punto).
3. Per gli stessi anzidetti motivi, “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr., Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022; Cass., Sez. U, Sentenza n.
19889 del 23/07/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).
4. Pertanto, “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (così, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023: principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme pagina 6 di 16 ricavate;
cfr. in senso conforme ex multis Cass. civ., Sez. III, 13/07/2022, n. 15376; cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/03/2022, n. 9226).
Infatti, “l'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza. Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata” (si v., Cass. civ., Sez.
VI-III, 20/01/2011, n. 1328).
5. Nella specie, come visto, il ha domandato innanzi al G.E. di “accertare e Parte_1 dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa, quale mandataria, di CP_1 CP_2
, ad agire in executivis nella procedura esecutiva immobiliare de qua, e, quindi, dichiari
[...] privo di efficacia l'atto di intervento 24/04/20. Con vittoria di spese e competente della presente procedura”.
Egli ha fondato tale domanda eccependo, come parimenti già accennato, per un verso, il difetto di prova della sopravvenuta titolarità, in capo alla interveniente, del credito (da mutuo) asseritamente cedutole dalla cessionaria e, per altro verso, la “incertezza delle somme dovute, la indeterminatezza dei tassi applicati, la vessatorietà delle clausole” del contratto di mutuo, da cui discenderebbe che “la somma richiesta nell'atto di intervento impugnato non
è certa, né liquida, nè esigibile, conseguendone che l'interveniente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per tale ragione”.
Del resto, nella successiva citazione introduttiva del presente giudizio di merito, l'opponente, oltre a chiedere la revoca della ordinanza del G.E. di rigetto della istanza cautelare di sospensiva (revoca sulla quale era invero competente il Collegio in sede di reclamo) ha ribadito le medesime domande, eccezioni e conclusioni di cui al ricorso innanzi al G.E.
(“revocare la ordinanza del GE datata 19/01/24 resa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.27/16 RGE del Tribunale di Chieti per i motivi spiegati in premessa,
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa, quale CP_1 mandataria, di , ad agire in executivis nella procedura esecutiva immobiliare CP_2
n.27/2024, e, quindi, dichiarare privo di efficacia l'atto di intervento 24/04/20”).
pagina 7 di 16 6. La , dal suo canto, ha “controeccepito” – come visto - la inammissibilità ed CP_1 infondatezza dei motivi di opposizione formulati dal , sostenendo ed invocando Parte_1
(in via di eccezione riconvenzionale) il riconoscimento – nel merito – della validità ed efficacia delle clausole del contratto di mutuo contestate dalla controparte e la titolarità in capo a sé del credito di cui a detto contratto (cfr. le già richiamate conclusioni della comparsa di risposta:
“[…] nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, ritenere, per l'effetto, valido ed efficace il contratto di mutuo ripassato tra le parti e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di intervento, per tutti i motivi spiegati in premessa;
7. sempre nel merito, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, riguardanti la pretesa nullità degli interessi e ritenere valide ed efficace le relative clausole, per tutti i motivi spiegati in premessa”; per il generale principio per cui “l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 21472 del 25/10/2016; per l'omologo principio per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, non vi è una domanda riconvenzionale se il creditore opposto chieda (come nella specie: ndr) l'accertamento dei fatti negati dall'opponente e diretti a dimostrare la validità del titolo esecutivo in forza del quale ha esercitato l'azione, ma solamente se il creditore opposto chieda (a differenza che nella specie: ndr) la condanna del debitore opponente per un titolo diverso che si aggiunga al primo e consenta di proseguire l'esecuzione già intrapresa anche per la soddisfazione di altro credito, o per un titolo diverso che si sostituisca a quello già azionato e ritenuto inidoneo, sì da poter intraprendere un'esecuzione diversa da quella originariamente avviata”, cfr. da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 5719 del 04/03/2025; per il connesso principio per cui “deve qualificarsi come domanda riconvenzionale quella con cui il convenuto nel giudizio di opposizione esercita in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a pagina 8 di 16 base dell'opposizione, oppure formula una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7225 del 29/03/2006; per l'ulteriore generale principio per cui “la domanda riconvenzionale tende a conseguire attraverso il simultaneus processus, e in concorso dei presupposti previsti dall'art. 36 cod.proc.civ. (dipendenza dal titolo già introdotto in giudizio, competenza del giudice adito), una pronuncia su di un diritto invocato dal convenuto la eccezione riconvenzionale, invece, e diretta esclusivamente ad ottenere la reiezione della domanda attrice mediante la deduzione di un diritto incompatibile con la pretesa avversaria. Allorché la difesa contrapposta dal convenuto involge la indagine sulla validità del titolo giuridico posto a base della domanda attrice, si versa nella ipotesi di domanda riconvenzionale allorché tale accertamento debba essere effettuato, per esplicita domanda della parte interessata (nella specie mancante: ndr), ai sensi dell'art. 34 cod.proc.civ., con efficacia di giudicato”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 670 del 22/03/1967; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 3632 del 28/06/1979; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4624 del 22/02/2013 .).
7. Tanto premesso in ordine al thema decidendum del presente giudizio, si deve passare all'esame delle questioni controverse.
C. L'infondatezza del 1° motivo di opposizione: asserita inesistenza del diritto di di agire in executivis per difetto di titolarità del credito CP_1
1. L'eccezione in parola (sollevata dall'opponente sull'assunto del difetto di prova della effettiva cessione alla del credito per la soddisfazione coattiva del quale la stessa è CP_1 intervenuta nella procedura esecutiva) è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
2. In primo luogo, va osservato che la ha prodotto l'avviso di cessione in blocco ex art. CP_1
58 d.lgs. n. 385 del 1998 dei crediti della Unione di Banche Italiane S.p.A. In detto avviso si legge, tra l'altro, che la cessione ha avuto ad oggetto “[…]tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di
Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della pagina 9 di 16 Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
Come è noto, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. N. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione per ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017, nonché Cass. 4277/2023).
Nella specie, risulta per tabulas e non è contestato (tanto meno specificamente, ex art. 115
c.p.c.) il fatto che il credito oggetto di causa derivasse da un finanziamento (nel lato senso indicato nel summenzionato avviso), stipulato nella amplissima finestra temporale di cui sopra e che fosse da tempo in sofferenza (per il generale principio per cui “l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare”, cfr. ex multis Cass. N. 7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7153/2000; Cass. N.
15142/2003; per il principio per cui “la non contestazione - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; per il corollario per cui, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr. Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680).
3. In secondo luogo, nell'avviso di cessione era indicato che: “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Persona_1
pagina 10 di 16 Milano, Via Ulrico Hoepli 7, con atto di deposito Repertorio 6197 Racc. 3438 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e della cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Ed al riguardo, l'opponente non ha mai dedotto né, tanto meno, provato che la lista di cui sopra non comprendesse il proprio debito verso la cedente, ovvero di avere mai preteso vanamente di accedervi.
4. In terzo luogo, la ha tempestivamente prodotto la dichiarazione scritta resa in data CP_1
14.11.2023 dalla , originaria titolare del credito, con cui quest'ultima ha Controparte_7 espressamente dato atto di averlo ceduto alla che, a sua volta, ha fondato sul Controparte_1 credito acquisito il suo intervento nella procedura esecutiva. Peraltro non è razionalmente individuabile, né è stato da parte opponente mai allegato, un motivo per cui l'originaria titolare del credito avrebbe dovuto falsamente dichiarare di essersene spogliata in favore di terzi (per il principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare” cfr. Cass. N.
15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998; per la precisazione per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000). E
“poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”
(Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7878/2000).
pagina 11 di 16 5. In quinto luogo, è pacifico che la originaria titolare del credito non abbia mai negato la esistenza della cessione di credito in parola, né tanto meno che abbia coltivato verso il debitore – in parallelo con la – azioni di rivendicazioni di sorta per la soddisfazione del CP_1 predetto credito: anche tale circostanza conferma sul piano logico (in difetto di allegazioni e prove di segno contrario) la perdita in capo a detto soggetto della titolarità della posta creditoria in parola.
6. Pertanto, la considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate fornisce la prova della titolarità in capo alla interveniente del credito dalla stessa fatto valere in sede esecutiva nei confronti del . Parte_1
D. La infondatezza del 2° motivo di opposizione: asserita inesistenza del diritto di di agire in executivis per “difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del CP_1 credito” cedutole
1. L'opponente ha eccepito la inesistenza del diritto della interveniente di agire in CP_1 executivis, sostenendo che il contratto di mutuo fondiario (il credito derivante dal quale le sarebbe stato ceduto) era affetto da costi indebiti (per la invalidità del tasso di interesse
Euribor e della cd. clausola floor, per la indeterminatezza dei tassi applicati, per la vessatorietà d alcune clausole), costi da cui discenderebbe – a suo dire – che “la somma richiesta nell'atto di intervento impugnato non è certa, né liquida, nè esigibile, conseguendone che l'interveniente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per tale ragione”.
A sostegno di tali assunti, il ha prodotto e richiamato una perizia contabile di Parte_1 parte, sulla base della quale il credito “contabile” rivendicato da – qualora epurato dei CP_1 costi reputati non dovuti – sarebbe ridotto da € 68.419,32 ad € 54.598,71 o, a seconda delle ipotesi di calcolo formulate, ad € 50.690,42.
2. Tanto premesso, è noto che, ai sensi dell'art. 499 c.p.c. (“Intervento”), possono intervenire nell'esecuzione (tra gli altri: ndr) “i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo”.
3. Nella specie, è intervenuta nel processo esecutivo in forza di un titolo stragiudiziale CP_1
(mutuo fondiario per atto pubblico), del quale il debitore non ha mai contestato la (pacifica)
pagina 12 di 16 valenza di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (“Titolo esecutivo”), essendosi lo stesso limitato a contestare soltanto la validità di alcuni costi previsti in esso contratto, assumendo che dalla espunzione degli stessi sarebbe derivata una riduzione del credito effettivo della controparte
4. E' dunque evidente - dalla stessa prospettazione dell'opponente – la infondatezza della pretesa giudiziale dello stesso (compendiata nel 2° motivo di opposizione, qui in esame) di dichiarare la inesistenza del diritto della di intervenire nella procedura esecutiva, per il CP_1 solo fatto che a suo dire – in forza della asserita invalidità di alcune clausole del contratto di mutuo azionato in executivis dalla interveniente – l'effettiva misura del credito a questa spettante sarebbe inferiore a quello dalla stessa rivendicata nell'atto di intervento.
Infatti, deve osservarsi – anche in virtù del “principio cd. della ragione più liquida” (in forza di cui non vi è alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito, sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida": Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019) – che, anche a voler ritenere fondate le doglianze
“giuridiche e contabili” in esame e, dunque, anche a voler riconoscere la fondatezza delle doglianze del D'ATTANASIO di non debenza di parte del credito rivendicato dalla controparte, quest'ultima – in quanto persistente titolare di un credito insoddisfatto dal debitore (che lo stesso debitore ha quantificato quanto meno in €. 50.690,42), anche un credito di siffatta misura avrebbe comunque legittimato (e legittimerebbe) ad CP_1 intervenire nella procedura esecutiva e a coltivare ivi la propria legittima pretesa di soddisfazione coattiva di quel credito (per l'omologo principio per cui “Sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, con la conseguenza che il pagamento parziale di tale importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, inclusi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23745 del 14/11/2011; per il corollario per cui “L'adempimento parziale, intervenuto prima od in corso di processo esecutivo, non fa venire meno il diritto del creditore pignorante (o del creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo) di proseguire nell'azione esecutiva, fatta salva la determinazione pagina 13 di 16 dell'entità del credito, in fase di distribuzione, da compiersi tenendo conto dei pagamenti eventualmente intervenuti nelle more del processo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23745 del
14/11/2011, cit.).
Infatti, come già osservato dal Tribunale collegiale in sede di reclamo, “rimarrebbe impregiudicata la legittimità dell'intervento, e la diversa quantificazione del credito potrebbe rilevare unicamente al momento del riparto del ricavato della vendita, in sede di precisazione del credito” (cfr. la ordinanza del 21.3.24;
5. Inoltre, non avendo l'opponente mai domandato – nel thema decidendum del presente giudizio (vd. dietro) – la determinazione dell'ammontare effettivo del debito (al netto, dunque, dei costi di cui lo stesso ha denunziato la illegittimità), una tale determinazione (che non servirebbe, come detto, a escludere la legittimità dell'intervento qui contestata ed invocata) esula dall'oggetto del giudizio.
6. Dai superiori rilievi discende processualmente – come logico corollario e in applicazione del menzionato principio della ragione più liquida - la non necessità di esaminare in questa sede la fondatezza o meno delle eccezioni di nullità negoziali sollevate dall'opponente ed avversate dalla controparte: infatti, come detto, anche dall'eventuale riconoscimento giudiziale della fondatezza di dette eccezioni non potrebbero discendere né la declaratoria della inesistenza del diritto di di agire in executivis (declaratoria che l'opponente ha CP_1 erroneamente invocato come conseguenza di essa), né una rideterminazione del credito azionabile esecutivamente dalla intervenuta (rideterminazione non domandata dall'opponente, né tanto meno dall'opposto; per la costante affermazione della Suprema Corte per cui, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.”, cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; per il corollario per cui, “nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da pagina 14 di 16 demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
17214 del 19/08/2016).
7. Dal riconoscimento della infondatezza delle domande dell'opponente di declaratoria, da un lato, della inesistenza del diritto di di intervenire nel procedimento esecutivo e, CP_1 dall'altro, della asseritamente conseguente inefficacia dell'intervento operato dalla predetta discende “l'assorbimento” dell'esame delle eccezioni riconvenzionali con cui la opposta – al mero fine di ottenere il rigetto della opposizione (vd. dietro) – ha “controeccepito” la validità ed efficacia del contratto di mutuo (per il principio per cui, in materia di procedimento civile, soltanto la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale, cfr. ex multis
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1666 del
29/01/2004
E. Conclusioni e disciplina delle spese di lite
1. L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata.
2. Le spese processuali sostenute nel presente giudizio seguono – ex lege – la soccombenza dell'opponente, secondo il principio di causalità, alla luce del quale deve imputarsi a quest'ultimo il fatto di avere instaurato un giudizio di opposizione rilevatosi infondato (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7625 del 30/03/2010: “In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”).
pagina 15 di 16 Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando, quanto ai compensi, i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della causa come determinato dall'entità del credito vantato dall'interveniente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
38370 del 03/12/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 344/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA tutti i motivi di opposizione, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla opposta che Controparte_1 liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 19.9.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 344/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alain Fortunati, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come in atti.
OPPOSTA COSTITUITA
(già ) e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...]
OPPOSTE NON COSTITUITE
OGGETTO: Opposizione esecutiva. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.6.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note scritte:
: “[…] Premesso impugnativamente tutto quanto ex adverso Email_1 Parte_1
CP_ argomentato, dedotto e richiesto da e per essa quale mandataria da CP_1 CP_2
, nella comparsa di costituzione e risposta datata 08/10/24 e nelle memorie ex art.171ter
[...] cpc, l'esponente si riporta alle conclusioni tutte, sia istruttorie che di merito rassegnate nel libello introduttivo e nelle proprie memorie ex art.171ter cpc, chiedendone l'integrale accoglimento”.
e, per essa, “[…] 1. in via preliminare, accertare e Controparte_1 CP_2 dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione attiva della ad agire esecutivamente, quale Controparte_1 titolare del credito, per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, per i motivi spiegati in premessa;
4. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
5. sempre nel merito, ritenere, per l'effetto, valido ed efficace il contratto di mutuo ripassato tra le parti e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di intervento, per tutti i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, riguardanti la pretesa nullità degli interessi e ritenere valide ed efficace le relative clausole, per tutti i motivi spiegati in premessa;
7. con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio”.
pagina 2 di 16 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto dell'11.1.16, la eseguì – in forza del decreto ingiuntivo n. 845/14 CP_4
(dell'importo di €. 25.829,87 oltre accessori) emesso dal Tribunale di Teramo a carico della e di – un Controparte_6 Parte_1 pignoramento su alcuni immobili di proprietà di quest'ultimo, siti in Ortona. Di conseguenza, venne aperta innanzi al G.E. del Tribunale di Chieti la procedura esecutiva immobiliare n.
27/16.
2. Con atto del 24.4.20, intervenne nella citata procedura esecutiva la (e per Controparte_1 essa, quale mandataria, , quale asserita cessionaria (ex art. 50 TUB) dalla CP_2
Unione di Banche Italiane S.p.A. di un credito verso il derivante da un mutuo Parte_1 fondiario concessogli in data 29.12.2005 dalla cedente.
3. Con “ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c.”, depositato innanzi al G.E. in data 19.12.23, il ha proposto opposizione all'intervento della (di seguito, Parte_1 CP_1
) nella procedura esecutiva, chiedendo, oltre che la sospensione cautelare della CP_1 procedura esecutiva, di “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per CP_1 essa, quale mandataria, di , ad agire in executivis nella procedura esecutiva CP_2 immobiliare de qua, e, quindi, dichiari privo di efficacia l'atto di intervento 24/04/20. Con vittoria di spese e competente della presente procedura”
A sostegno di tali domande, l'opponente ha denunziato: a) Il “difetto di legittimazione passiva della terza interveniente e violazione di legge”, per mancanza della prova della effettiva cessione, in capo alla , del credito in forza del quale quest'ultima era intervenuta CP_1 nella procedura esecutiva. b) La “Inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione promossa per violazione di legge sotto diversi profili: incertezza delle somme dovute, indeterminatezza dei tassi applicati, vessatorietà delle clausole”, in ragione della natura abusiva, anticoncorrenziale e vessatoria delle clausole del mutuo prevedenti l'applicazione del tasso euribor e della clausola cd. floor” e della “indeterminatezza e indeterminabilità del rapporto”, da cui discendeva “che la somma richiesta nell'atto di intervento impugnato non è certa, né liquida, nè esigibile, conseguendone che l'interveniente pagina 3 di 16 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per tale ragione”.
4. Con comparsa dell'11.1.24, si è costituita nel giudizio di opposizione innanzi al G.E. la CP_1
(e, per essa, la mandataria la quale, argomentando in ordine alla CP_2 inammissibilità, tardività ed infondatezza dei motivi della avversa opposizione, ha chiesto: “1. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi esposti in premessa;
2. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
3. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione attiva della ad agire esecutivamente, quale titolare del Controparte_1 credito, per i motivi spiegati in premessa;
4. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, per i motivi spiegati in premessa;
5. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, ritenere, per l'effetto, valido ed efficace il contratto di mutuo ripassato tra le parti e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di intervento, per tutti i motivi spiegati in premessa;
7. sempre nel merito, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, riguardanti la pretesa nullità degli interessi e ritenere valide ed efficace le relative clausole, per tutti i motivi spiegati in premessa.
8. con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio”.
5. Con ordinanza del 19.1.24, il G.E. ha rigettato la istanza cautelare dell'opponente di sospensione della procedura esecutiva (con statuizione confermata in data 21.3.24 dal
Collegio, adito dal in sede di reclamo), ha condannato quest'ultimo al Parte_1 rimborso delle spese processuali sostenute dalla (e, per essa, dalla ed CP_1 CP_2 ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
6. Con atto di citazione del 18.3.24, il ha instaurato il presente giudizio di Parte_1 merito (convenendo tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva n. 27/16:
[...]
e per essa, in qualità di mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.a.; CP_3
pagina 4 di 16 e per essa, quale mandataria, ; Controparte_1 CP_2 Controparte_4
) ed ha avanzato le medesime conclusioni formulate nel Controparte_5 ricorso in opposizione proposto innanzi al G.E. avverso l'intervento di , sulla base degli CP_1 stessi motivi ivi addotti.
8. La (e, per essa, la – nel costituirsi in giudizio – ha reiterato le CP_1 CP_2 eccezioni di inammissibilità e di infondatezza della opposizione, per le medesime ragioni già argomentate innanzi al G.E., assumendo la conseguente legittimità del proprio intervento.
9. Il giudizio, svoltosi nella contumacia degli altri convenuti, si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e nella udienza di rimessione della causa in decisione, svoltasi in data 24.6.25, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'integrità del contraddittorio
1. E 'opportuno evidenziare preliminarmente come il presente giudizio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei confronti non solo della , ma anche della e degli CP_1 CP_3 altri soggetti procedenti, ovvero intervenuti nella summenzionata procedura esecutiva. È infatti noto che “nelle opposizioni agli atti esecutivi, al pari delle controversie distributive, il litisconsorzio processuale è necessario con tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del 12/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18110 del
05/09/2011; Cass. Sez. 5 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019).
B. Il thema decidendum del presente giudizio di opposizione
1. E' altresì opportuno sottolineare - per la corretta individuazione del thema decidendum del giudizio – che “la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una pagina 5 di 16 inammissibile domanda nuova (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del
10/03/2023; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U.,
21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.
26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass.
07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
2. Da quanto detto consegue che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; analogamente, sempre in motivazione, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478, non massimata sul punto).
3. Per gli stessi anzidetti motivi, “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr., Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022; Cass., Sez. U, Sentenza n.
19889 del 23/07/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).
4. Pertanto, “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (così, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023: principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme pagina 6 di 16 ricavate;
cfr. in senso conforme ex multis Cass. civ., Sez. III, 13/07/2022, n. 15376; cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/03/2022, n. 9226).
Infatti, “l'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza. Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata” (si v., Cass. civ., Sez.
VI-III, 20/01/2011, n. 1328).
5. Nella specie, come visto, il ha domandato innanzi al G.E. di “accertare e Parte_1 dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa, quale mandataria, di CP_1 CP_2
, ad agire in executivis nella procedura esecutiva immobiliare de qua, e, quindi, dichiari
[...] privo di efficacia l'atto di intervento 24/04/20. Con vittoria di spese e competente della presente procedura”.
Egli ha fondato tale domanda eccependo, come parimenti già accennato, per un verso, il difetto di prova della sopravvenuta titolarità, in capo alla interveniente, del credito (da mutuo) asseritamente cedutole dalla cessionaria e, per altro verso, la “incertezza delle somme dovute, la indeterminatezza dei tassi applicati, la vessatorietà delle clausole” del contratto di mutuo, da cui discenderebbe che “la somma richiesta nell'atto di intervento impugnato non
è certa, né liquida, nè esigibile, conseguendone che l'interveniente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per tale ragione”.
Del resto, nella successiva citazione introduttiva del presente giudizio di merito, l'opponente, oltre a chiedere la revoca della ordinanza del G.E. di rigetto della istanza cautelare di sospensiva (revoca sulla quale era invero competente il Collegio in sede di reclamo) ha ribadito le medesime domande, eccezioni e conclusioni di cui al ricorso innanzi al G.E.
(“revocare la ordinanza del GE datata 19/01/24 resa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.27/16 RGE del Tribunale di Chieti per i motivi spiegati in premessa,
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa, quale CP_1 mandataria, di , ad agire in executivis nella procedura esecutiva immobiliare CP_2
n.27/2024, e, quindi, dichiarare privo di efficacia l'atto di intervento 24/04/20”).
pagina 7 di 16 6. La , dal suo canto, ha “controeccepito” – come visto - la inammissibilità ed CP_1 infondatezza dei motivi di opposizione formulati dal , sostenendo ed invocando Parte_1
(in via di eccezione riconvenzionale) il riconoscimento – nel merito – della validità ed efficacia delle clausole del contratto di mutuo contestate dalla controparte e la titolarità in capo a sé del credito di cui a detto contratto (cfr. le già richiamate conclusioni della comparsa di risposta:
“[…] nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, ritenere, per l'effetto, valido ed efficace il contratto di mutuo ripassato tra le parti e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di intervento, per tutti i motivi spiegati in premessa;
7. sempre nel merito, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, riguardanti la pretesa nullità degli interessi e ritenere valide ed efficace le relative clausole, per tutti i motivi spiegati in premessa”; per il generale principio per cui “l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 21472 del 25/10/2016; per l'omologo principio per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, non vi è una domanda riconvenzionale se il creditore opposto chieda (come nella specie: ndr) l'accertamento dei fatti negati dall'opponente e diretti a dimostrare la validità del titolo esecutivo in forza del quale ha esercitato l'azione, ma solamente se il creditore opposto chieda (a differenza che nella specie: ndr) la condanna del debitore opponente per un titolo diverso che si aggiunga al primo e consenta di proseguire l'esecuzione già intrapresa anche per la soddisfazione di altro credito, o per un titolo diverso che si sostituisca a quello già azionato e ritenuto inidoneo, sì da poter intraprendere un'esecuzione diversa da quella originariamente avviata”, cfr. da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 5719 del 04/03/2025; per il connesso principio per cui “deve qualificarsi come domanda riconvenzionale quella con cui il convenuto nel giudizio di opposizione esercita in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a pagina 8 di 16 base dell'opposizione, oppure formula una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7225 del 29/03/2006; per l'ulteriore generale principio per cui “la domanda riconvenzionale tende a conseguire attraverso il simultaneus processus, e in concorso dei presupposti previsti dall'art. 36 cod.proc.civ. (dipendenza dal titolo già introdotto in giudizio, competenza del giudice adito), una pronuncia su di un diritto invocato dal convenuto la eccezione riconvenzionale, invece, e diretta esclusivamente ad ottenere la reiezione della domanda attrice mediante la deduzione di un diritto incompatibile con la pretesa avversaria. Allorché la difesa contrapposta dal convenuto involge la indagine sulla validità del titolo giuridico posto a base della domanda attrice, si versa nella ipotesi di domanda riconvenzionale allorché tale accertamento debba essere effettuato, per esplicita domanda della parte interessata (nella specie mancante: ndr), ai sensi dell'art. 34 cod.proc.civ., con efficacia di giudicato”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 670 del 22/03/1967; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 3632 del 28/06/1979; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4624 del 22/02/2013 .).
7. Tanto premesso in ordine al thema decidendum del presente giudizio, si deve passare all'esame delle questioni controverse.
C. L'infondatezza del 1° motivo di opposizione: asserita inesistenza del diritto di di agire in executivis per difetto di titolarità del credito CP_1
1. L'eccezione in parola (sollevata dall'opponente sull'assunto del difetto di prova della effettiva cessione alla del credito per la soddisfazione coattiva del quale la stessa è CP_1 intervenuta nella procedura esecutiva) è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
2. In primo luogo, va osservato che la ha prodotto l'avviso di cessione in blocco ex art. CP_1
58 d.lgs. n. 385 del 1998 dei crediti della Unione di Banche Italiane S.p.A. In detto avviso si legge, tra l'altro, che la cessione ha avuto ad oggetto “[…]tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di
Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della pagina 9 di 16 Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
Come è noto, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. N. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione per ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017, nonché Cass. 4277/2023).
Nella specie, risulta per tabulas e non è contestato (tanto meno specificamente, ex art. 115
c.p.c.) il fatto che il credito oggetto di causa derivasse da un finanziamento (nel lato senso indicato nel summenzionato avviso), stipulato nella amplissima finestra temporale di cui sopra e che fosse da tempo in sofferenza (per il generale principio per cui “l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare”, cfr. ex multis Cass. N. 7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7153/2000; Cass. N.
15142/2003; per il principio per cui “la non contestazione - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; per il corollario per cui, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr. Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680).
3. In secondo luogo, nell'avviso di cessione era indicato che: “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Persona_1
pagina 10 di 16 Milano, Via Ulrico Hoepli 7, con atto di deposito Repertorio 6197 Racc. 3438 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e della cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Ed al riguardo, l'opponente non ha mai dedotto né, tanto meno, provato che la lista di cui sopra non comprendesse il proprio debito verso la cedente, ovvero di avere mai preteso vanamente di accedervi.
4. In terzo luogo, la ha tempestivamente prodotto la dichiarazione scritta resa in data CP_1
14.11.2023 dalla , originaria titolare del credito, con cui quest'ultima ha Controparte_7 espressamente dato atto di averlo ceduto alla che, a sua volta, ha fondato sul Controparte_1 credito acquisito il suo intervento nella procedura esecutiva. Peraltro non è razionalmente individuabile, né è stato da parte opponente mai allegato, un motivo per cui l'originaria titolare del credito avrebbe dovuto falsamente dichiarare di essersene spogliata in favore di terzi (per il principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare” cfr. Cass. N.
15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998; per la precisazione per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000). E
“poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”
(Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7878/2000).
pagina 11 di 16 5. In quinto luogo, è pacifico che la originaria titolare del credito non abbia mai negato la esistenza della cessione di credito in parola, né tanto meno che abbia coltivato verso il debitore – in parallelo con la – azioni di rivendicazioni di sorta per la soddisfazione del CP_1 predetto credito: anche tale circostanza conferma sul piano logico (in difetto di allegazioni e prove di segno contrario) la perdita in capo a detto soggetto della titolarità della posta creditoria in parola.
6. Pertanto, la considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate fornisce la prova della titolarità in capo alla interveniente del credito dalla stessa fatto valere in sede esecutiva nei confronti del . Parte_1
D. La infondatezza del 2° motivo di opposizione: asserita inesistenza del diritto di di agire in executivis per “difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del CP_1 credito” cedutole
1. L'opponente ha eccepito la inesistenza del diritto della interveniente di agire in CP_1 executivis, sostenendo che il contratto di mutuo fondiario (il credito derivante dal quale le sarebbe stato ceduto) era affetto da costi indebiti (per la invalidità del tasso di interesse
Euribor e della cd. clausola floor, per la indeterminatezza dei tassi applicati, per la vessatorietà d alcune clausole), costi da cui discenderebbe – a suo dire – che “la somma richiesta nell'atto di intervento impugnato non è certa, né liquida, nè esigibile, conseguendone che l'interveniente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per tale ragione”.
A sostegno di tali assunti, il ha prodotto e richiamato una perizia contabile di Parte_1 parte, sulla base della quale il credito “contabile” rivendicato da – qualora epurato dei CP_1 costi reputati non dovuti – sarebbe ridotto da € 68.419,32 ad € 54.598,71 o, a seconda delle ipotesi di calcolo formulate, ad € 50.690,42.
2. Tanto premesso, è noto che, ai sensi dell'art. 499 c.p.c. (“Intervento”), possono intervenire nell'esecuzione (tra gli altri: ndr) “i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo”.
3. Nella specie, è intervenuta nel processo esecutivo in forza di un titolo stragiudiziale CP_1
(mutuo fondiario per atto pubblico), del quale il debitore non ha mai contestato la (pacifica)
pagina 12 di 16 valenza di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (“Titolo esecutivo”), essendosi lo stesso limitato a contestare soltanto la validità di alcuni costi previsti in esso contratto, assumendo che dalla espunzione degli stessi sarebbe derivata una riduzione del credito effettivo della controparte
4. E' dunque evidente - dalla stessa prospettazione dell'opponente – la infondatezza della pretesa giudiziale dello stesso (compendiata nel 2° motivo di opposizione, qui in esame) di dichiarare la inesistenza del diritto della di intervenire nella procedura esecutiva, per il CP_1 solo fatto che a suo dire – in forza della asserita invalidità di alcune clausole del contratto di mutuo azionato in executivis dalla interveniente – l'effettiva misura del credito a questa spettante sarebbe inferiore a quello dalla stessa rivendicata nell'atto di intervento.
Infatti, deve osservarsi – anche in virtù del “principio cd. della ragione più liquida” (in forza di cui non vi è alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito, sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida": Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019) – che, anche a voler ritenere fondate le doglianze
“giuridiche e contabili” in esame e, dunque, anche a voler riconoscere la fondatezza delle doglianze del D'ATTANASIO di non debenza di parte del credito rivendicato dalla controparte, quest'ultima – in quanto persistente titolare di un credito insoddisfatto dal debitore (che lo stesso debitore ha quantificato quanto meno in €. 50.690,42), anche un credito di siffatta misura avrebbe comunque legittimato (e legittimerebbe) ad CP_1 intervenire nella procedura esecutiva e a coltivare ivi la propria legittima pretesa di soddisfazione coattiva di quel credito (per l'omologo principio per cui “Sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, con la conseguenza che il pagamento parziale di tale importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, inclusi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23745 del 14/11/2011; per il corollario per cui “L'adempimento parziale, intervenuto prima od in corso di processo esecutivo, non fa venire meno il diritto del creditore pignorante (o del creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo) di proseguire nell'azione esecutiva, fatta salva la determinazione pagina 13 di 16 dell'entità del credito, in fase di distribuzione, da compiersi tenendo conto dei pagamenti eventualmente intervenuti nelle more del processo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23745 del
14/11/2011, cit.).
Infatti, come già osservato dal Tribunale collegiale in sede di reclamo, “rimarrebbe impregiudicata la legittimità dell'intervento, e la diversa quantificazione del credito potrebbe rilevare unicamente al momento del riparto del ricavato della vendita, in sede di precisazione del credito” (cfr. la ordinanza del 21.3.24;
5. Inoltre, non avendo l'opponente mai domandato – nel thema decidendum del presente giudizio (vd. dietro) – la determinazione dell'ammontare effettivo del debito (al netto, dunque, dei costi di cui lo stesso ha denunziato la illegittimità), una tale determinazione (che non servirebbe, come detto, a escludere la legittimità dell'intervento qui contestata ed invocata) esula dall'oggetto del giudizio.
6. Dai superiori rilievi discende processualmente – come logico corollario e in applicazione del menzionato principio della ragione più liquida - la non necessità di esaminare in questa sede la fondatezza o meno delle eccezioni di nullità negoziali sollevate dall'opponente ed avversate dalla controparte: infatti, come detto, anche dall'eventuale riconoscimento giudiziale della fondatezza di dette eccezioni non potrebbero discendere né la declaratoria della inesistenza del diritto di di agire in executivis (declaratoria che l'opponente ha CP_1 erroneamente invocato come conseguenza di essa), né una rideterminazione del credito azionabile esecutivamente dalla intervenuta (rideterminazione non domandata dall'opponente, né tanto meno dall'opposto; per la costante affermazione della Suprema Corte per cui, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.”, cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; per il corollario per cui, “nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da pagina 14 di 16 demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
17214 del 19/08/2016).
7. Dal riconoscimento della infondatezza delle domande dell'opponente di declaratoria, da un lato, della inesistenza del diritto di di intervenire nel procedimento esecutivo e, CP_1 dall'altro, della asseritamente conseguente inefficacia dell'intervento operato dalla predetta discende “l'assorbimento” dell'esame delle eccezioni riconvenzionali con cui la opposta – al mero fine di ottenere il rigetto della opposizione (vd. dietro) – ha “controeccepito” la validità ed efficacia del contratto di mutuo (per il principio per cui, in materia di procedimento civile, soltanto la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale, cfr. ex multis
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1666 del
29/01/2004
E. Conclusioni e disciplina delle spese di lite
1. L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata.
2. Le spese processuali sostenute nel presente giudizio seguono – ex lege – la soccombenza dell'opponente, secondo il principio di causalità, alla luce del quale deve imputarsi a quest'ultimo il fatto di avere instaurato un giudizio di opposizione rilevatosi infondato (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7625 del 30/03/2010: “In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”).
pagina 15 di 16 Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando, quanto ai compensi, i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della causa come determinato dall'entità del credito vantato dall'interveniente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
38370 del 03/12/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 344/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA tutti i motivi di opposizione, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla opposta che Controparte_1 liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 19.9.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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