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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/11/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2157/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2157/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GH MANES, domiciliato come in atti;
Ricorrente E
, P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA CUMINO, domiciliata come in atti;
Resistente
OGGETTO: indennità di coordinamento di cui all'art. 10, c. 4 CCNL comparto sanità. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.06.2019, il ricorrente ha dedotto: di essere dipendente dell' , con qualifica di capo sala presso l'ospedale di Controparte_1
Cariati, categoria D;
che con delibera n. 456 del 26.01.2003 gli sono state riconosciute le funzioni di coordinamento e che, inquadrato come capo sala cat. DS, gli è stata riconosciuta la sola indennità ex art. 10 CCNL Comparto sanità nella parte fissa;
di aver svolto ininterrottamente e funzioni di coordinamento delle attività infermieristiche dal 01.09.2001. Ha, quindi, chiesto di dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di coordinamento parte variabile nella somma di € 15.494,70 per il periodo ricompreso tra il mese di ottobre 2007 e il mese di ottobre 2017 e di € 258,22 per il periodo ricompreso tra novembre 2017 e il dicembre 2017 per un totale di € 15.751,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo nonchè di condannare l' al CP_2 pagamento in proprio favore della predetta somma. Cont Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza e, nel merito, affermava l'assoluta infondatezza delle domande,
1 risultando l'attribuzione della parte variabile dell'indennità di coordinamento assoggettata ad Cont una valutazione discrezionale dell' correlata alla complessità dei compiti di coordinamento e soggetta a contrattazione decentrata, secondo quanto chiaramente stabilito dalla disciplina convenzionale invocata. La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del
9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. La domanda va rigettata. Cont Incontestata è la erogazione da parte dell' dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità nella sua componente fissa. Ciò che risulta controverso in questo in giudizio è se alla parte ricorrente spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 4 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001. Questo l'art. 10 rubricato “Coordinamento” CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 – 2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame:
“1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari –caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
2
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. Ė rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”. Alla luce della inequivoca portata della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10 CCNL appena cit., insuscettibile di diversa interpretazione, a differenza della componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa, costituente, appunto, solo la parte fissa, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, la componente variabile è del tutto eventuale e correlata ad una scelta, tutta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare in alcun modo possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, disciplina una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende ... possono e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori. La valutazione da parte dell'azienda sanitaria della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore decisivo nella scelta da parte Cont dell' di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento. A ciò si aggiunga che ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa. Pertanto, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini. Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' della Controparte_1
3 complessità dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, assolutamente inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto. Cont A tal riguardo, del resto, l' ha provato che il pur mantenendo l'indennità di Pt_1 coordinamento parte fissa nel successivo sistema di incarichi di funzioni di coordinamento, definito nell'ex ASL n. 3 di Rossano con le delibere n. 552/06, n. 600/06 e n. 612/06 e concluso con il conferimento con delibera n. 929 del 14.12.2006, non risulta tra gli incaricati, pur avendo partecipato alla selezione stessa (vedi delibera n. 929 del 14.12.2006). Né tanto meno il poliambulatorio di Cariati risulta individuato, nel suddetto sistema, tra le funzioni di coordinamento individuate. tali circostanze non sono state specificamente contestate dal ricorrente. Né rileva l'eventuale conciliazione di posizioni relative ad altri lavoratori. Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi nel caso in esame, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento (si tenga conto anche di Cass. 05/02/2020, n. 2718 così massimata: ”In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all' art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall' art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 , conv. con modif. in l. n. 359 del 1992 , con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.”). Ne consegue il rigetto del promosso ricorso. Tenuto conto di precedenti difformi deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande avanzate da parte ricorrente;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 18.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2157/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GH MANES, domiciliato come in atti;
Ricorrente E
, P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA CUMINO, domiciliata come in atti;
Resistente
OGGETTO: indennità di coordinamento di cui all'art. 10, c. 4 CCNL comparto sanità. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.06.2019, il ricorrente ha dedotto: di essere dipendente dell' , con qualifica di capo sala presso l'ospedale di Controparte_1
Cariati, categoria D;
che con delibera n. 456 del 26.01.2003 gli sono state riconosciute le funzioni di coordinamento e che, inquadrato come capo sala cat. DS, gli è stata riconosciuta la sola indennità ex art. 10 CCNL Comparto sanità nella parte fissa;
di aver svolto ininterrottamente e funzioni di coordinamento delle attività infermieristiche dal 01.09.2001. Ha, quindi, chiesto di dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di coordinamento parte variabile nella somma di € 15.494,70 per il periodo ricompreso tra il mese di ottobre 2007 e il mese di ottobre 2017 e di € 258,22 per il periodo ricompreso tra novembre 2017 e il dicembre 2017 per un totale di € 15.751,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo nonchè di condannare l' al CP_2 pagamento in proprio favore della predetta somma. Cont Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza e, nel merito, affermava l'assoluta infondatezza delle domande,
1 risultando l'attribuzione della parte variabile dell'indennità di coordinamento assoggettata ad Cont una valutazione discrezionale dell' correlata alla complessità dei compiti di coordinamento e soggetta a contrattazione decentrata, secondo quanto chiaramente stabilito dalla disciplina convenzionale invocata. La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del
9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. La domanda va rigettata. Cont Incontestata è la erogazione da parte dell' dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità nella sua componente fissa. Ciò che risulta controverso in questo in giudizio è se alla parte ricorrente spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 4 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001. Questo l'art. 10 rubricato “Coordinamento” CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 – 2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame:
“1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari –caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
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6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. Ė rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”. Alla luce della inequivoca portata della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10 CCNL appena cit., insuscettibile di diversa interpretazione, a differenza della componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa, costituente, appunto, solo la parte fissa, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, la componente variabile è del tutto eventuale e correlata ad una scelta, tutta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare in alcun modo possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, disciplina una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende ... possono e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori. La valutazione da parte dell'azienda sanitaria della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore decisivo nella scelta da parte Cont dell' di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento. A ciò si aggiunga che ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa. Pertanto, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini. Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' della Controparte_1
3 complessità dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, assolutamente inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto. Cont A tal riguardo, del resto, l' ha provato che il pur mantenendo l'indennità di Pt_1 coordinamento parte fissa nel successivo sistema di incarichi di funzioni di coordinamento, definito nell'ex ASL n. 3 di Rossano con le delibere n. 552/06, n. 600/06 e n. 612/06 e concluso con il conferimento con delibera n. 929 del 14.12.2006, non risulta tra gli incaricati, pur avendo partecipato alla selezione stessa (vedi delibera n. 929 del 14.12.2006). Né tanto meno il poliambulatorio di Cariati risulta individuato, nel suddetto sistema, tra le funzioni di coordinamento individuate. tali circostanze non sono state specificamente contestate dal ricorrente. Né rileva l'eventuale conciliazione di posizioni relative ad altri lavoratori. Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi nel caso in esame, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento (si tenga conto anche di Cass. 05/02/2020, n. 2718 così massimata: ”In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all' art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall' art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 , conv. con modif. in l. n. 359 del 1992 , con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.”). Ne consegue il rigetto del promosso ricorso. Tenuto conto di precedenti difformi deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande avanzate da parte ricorrente;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 18.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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