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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2024
Oggi 7 gennaio 2025, alle ore 10.22 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. MARANO oggi sostituito dall'avv. MENCARELLI Parte_1
ELISABETTA
Per e Controparte_1 [...]
nessuno. Controparte_2
L'avv. Mencarelli si riporta al ricorso e chiede dichiararsi la contumacia della parte convenuta non costituita.
Il giudice rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo
N. R.G. 509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Tommaso Marano (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo determinato, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo
DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta
Pag. 2 di 6 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti
i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il al pagamento della somma di €. 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta Controparte_1 di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
Pag. 3 di 6 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1 ricorso) e di essere alle dipendenze dell'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. doc. dep. con nota 3.1.2025).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio
– ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del
Pag. 4 di 6 credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia
(da euro 1.100 fino ad euro 5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Pag. 5 di 6 Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2024
Oggi 7 gennaio 2025, alle ore 10.22 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. MARANO oggi sostituito dall'avv. MENCARELLI Parte_1
ELISABETTA
Per e Controparte_1 [...]
nessuno. Controparte_2
L'avv. Mencarelli si riporta al ricorso e chiede dichiararsi la contumacia della parte convenuta non costituita.
Il giudice rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo
N. R.G. 509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Tommaso Marano (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo determinato, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo
DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta
Pag. 2 di 6 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti
i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il al pagamento della somma di €. 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta Controparte_1 di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
Pag. 3 di 6 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1 ricorso) e di essere alle dipendenze dell'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. doc. dep. con nota 3.1.2025).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio
– ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del
Pag. 4 di 6 credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia
(da euro 1.100 fino ad euro 5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Pag. 5 di 6 Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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