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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 20/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 823/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Montecorvino
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta Montecorvino Comune 71030 Motta Montecorvino
FG
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 45035.2024 TARI 2015 - sul ricorso n. 892/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Montecorvino - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO COOBBLIG n. 45034.2024 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Montecorvino - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3 So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO COOBBLIG n. 45039.2024 TARI 2015
- sul ricorso n. 1435/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0155084 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 823/2024 R.G. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione n. 45035/2024 del 29.1.2024 di “avvenuta coobbligazione in solido”, notificatagli l'8.2.2024, con la quale la SO.GE.T. S.p.
a., concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di Motta Montecorvino, gli ha richiesto il pagamento della TARI 2015 nella qualità di erede del defunto Nominativo_1.
Ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, stante la totale assenza di indicazioni idonee a ricostruire il fondamento della pretesa formulata dall'ente impositore e per esso dalla sua concessionaria;
per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
per difetto di sottoscrizione;
per mancata specificazione delle modalità e dei termini di impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
Ha eccepito, altresì, la mancata notifica degli atti prodromici all'avviso impugnato, la prescrizione del tributo e la decadenza dal diritto a riscuoterlo.
Ha lamentato, infine, che l'atto impugnato non fa menzione della concessione in virtù della quale la SO.GE.
T. S.p.a. agisce per la riscossione del tributo, osservando che, peraltro, il suddetto provvedimento non risulta allegato all'atto impugnato.
Con ricorso iscritto al n. 892/2024, poi riunito al n. 823/2024 per ragioni di connessione oggettiva, anche
Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato, rispettivamente, la comunicazione n. 45034/2024 e n. 45039/2024 del 29/01/2024 di “avvenuta coobbligazione in solido”, loro notificate il 28.2.2024, con le quali la SO.GE.T. S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di Motta Montecorvino, ha preteso nei loro confronti il pagamento della TARI 2015 nella medesima qualità di eredi del defunto
Nominativo_1.
Hanno articolato i medesimi motivi di ricorso eccependo, altresì, la nullità delle comunicazioni impugnate perché prive di sottoscrizione ex art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73.
La SO.GE.T. S.p.a. ha replicato evidenziando che gli atti impugnati contemplano anche un corrispettivo per
“canone acqua”, in ordine al quale ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte.
In merito alla TARI 2015 ha dedotto che l'ente impositore ha notificato, in data 26.11.2020, l'avviso esecutivo n. 669/2020 che non necessita di successiva ingiunzione, affidando quindi la riscossione al concessionario che, nel termine quinquennale di prescrizione del credito tributario, ha recapitato le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido. La mancata impugnazione dell'atto prodromico nei termini perentori di legge ha determinato la definitività della pretesa tributaria. Ha contrastato l'eccezione di decadenza/prescrizione richiamando i periodi di sospensione ex lege previsti dalla normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ha soggiunto che le comunicazioni impugnate sono atti di natura interlocutoria, privi di formalità e peraltro recapitati a mezzo di posta ordinaria. Come tali, non sono autonomamente impugnabili sì che la loro mancata notifica, così come la loro mancata impugnazione, restano prive di effetti. L'impugnazione è ammissibile solo ed esclusivamente qualora si assuma che esse costituiscano il primo atto con cui si viene a conoscenza di una pretesa tributaria a proprio carico, divenendo in tal modo mero strumento per impugnare gli atti presupposti che si assumono non notificati. Ha evidenziato che gli atti sono formalmente legittimi, indicano il dante causa della coobbligazione, riportano il dettaglio dei crediti, menzionano il responsabile del procedimento e sono motivati per relationem mediante richiamo dell'atto presupposto. Quanto alla sottoscrizione ha ricordato che, quand'anche mancasse, ciò non comporterebbe l'invalidità degli atti, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che essi siano inequivocabilmente riferibili all'organo amministrativo che ha il potere di emetterli. In merito alle indicazioni relative alla proposizione del ricorso ha dedotto che tale omissione non inficia la validità degli atti, avendo i contribuenti proposto un rituale e tempestivo ricorso. In merito al rapporto concessorio con l'ente impositore ha affermato che trattasi di contratto soggetto a pubblicità legale che non necessita di allegazione all'atto di riscossione. Ha prodotto agli atti di causa la determina n. 192/2022
e la determina n. 27/2014 di affidamento dell'incarico.
Il Comune di Motta Montecorvino non si è costituito.
Con separato ricorso iscritto al n. 1435/2024 R.G., successivamente riunito ai precedenti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0155084, notificatagli il 22.6.2024, con la quale, nella medesima qualità di erede del defunto Nominativo_1
, gli è stato richiesto il pagamento della TARI 2015 già oggetto della comunicazione n. 45035/2024 impugnata con ricorso iscritto al n. 823/2024 R.G..
Ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'insussistenza del presupposto impositivo in assenza di prova dell'accettazione dell'eredità, l'erronea intimazione di pagamento per l'intero dovendo, al contrario,
l'obbligazione ripartirsi pro quota, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata illustrazione delle modalità di presentazione del ricorso, la mancata menzione della concessione in virtù della quale la SO.GE.T. S.p.a. agisce per la riscossione del tributo, ovvero, in subordine, la mancata allegazione di essa all'intimazione impugnata.
Ha, altresì, eccepito la prescrizione del tributo e la decadenza dal diritto a riscuoterlo.
La SO.GE.T. S.p.a. ha presentato controdeduzioni negando la propria legittimazione passiva e instando per la chiamata in causa dell'ente impositore. Nel merito, ha ribadito quanto già argomentato nel ricorso n.
823/2024 R.G..
Con memorie illustrative Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno rappresentato che con sentenza n. 1815/2024 questa Corte ha accolto analogo ricorso (iscritto al n. 893/2024 R.G.R.) introdotto dalle Nominativo_2 e Ricorrente_2 nei confronti del Comune di Motta Montecorvino e della SO.GE.T. S.p.a. per l'impugnativa del medesimo avviso di coobbligazione in solido, relativo alla TARI per l'anno 2015. Hanno sostenuto che, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore, i fatti dedotti in giudizio dai ricorrenti devono intendersi non contestati. In merito alle eccezioni di decadenza e di prescrizione hanno argomentato in tema di inapplicabilità della sospensione ex lege prevista dalla legislazione di contrasto alla pandemia a Covid-19. Hanno disconosciuto l'efficacia probatoria dell'avviso di pagamento e dell'avviso di ricevimento in difetto di attestazione di conformità ex art. 25 d. lgs. n. 546/1992, soggiungendo che il primo manca degli elementi caratteristici dell'avviso di accertamento e che mancano indicazioni per ricondurre il secondo all'avviso di pagamento asseritamente notificato dall'ente impositore.
Hanno eccepito l'illegittimità della notifica dell'atto intestato al contribuente già deceduto perché effettuata all'indirizzo del coerede invece che presso l'ultimo domicilio del defunto. Hanno infine contestato la propria qualità di eredi in difetto di accettazione, tacita o espressa, dell'eredità e lamentato che la pretesa è stata formulata per intero anziché pro quota, non potendo applicarsi ai tributi locali la solidarietà tra i coeredi prevista dall'art. 65, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973.
Anche la SO.GE.T. S.p.a. ha presentato memorie illustrative osservando che la documentazione è stata legittimamente prodotta, non essendo necessaria l'attestazione di conformità degli allegati per tutti i giudizi introdotti prima del 2.9.2024; che il richiamo alla sentenza emessa nel giudizio R.G. n. 893/2024 è irrilevante posto che nel presente giudizio risulta prodotta la prova della notifica dell'atto presupposto;
che la contumacia dell'ente impositore non integra mancata contestazione di quanto dedotto dai ricorrenti;
che l'avviso TARI
2015, notificato in data 26.11.2020, è atto già esecutivo e non necessita della successiva emissione di titolo esecutivo entro il terzo anno successo, la qual cosa sconfessa le eccezioni di prescrizione e decadenza avverse a prescindere da eventuali proroghe previste dalla legislazione emergenziale;
che nessuna censura può muoversi all'atto emesso dal Comune, intestato al de cuius e notificato presso l'indirizzo di questo, corrispondente a quello del coobbligato Ricorrente_1; che i ricorrenti sono nel pieno possesso dei beni del de cuius, come da visure catastali storiche depositate, la qual cosa comporta accettazione tacita dell'eredità; che l'obbligazione ha natura solidale, sia per espresso tenore letterale dell'art. 65 d.P.R. n.
600/73, sia perché la TARI, al pari della TARSU, è dovuta, in solido, da tutti i possessori o detentori dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che infondata è l'eccezione con la quale la SO.GE.T. S.p.a. lamenta il difetto di giurisdizione di questa Corte. Invero, i ricorrenti hanno limitato l'impugnazione unicamente al tributo
TARI richiesto con le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido.
Nel merito, rileva che manca la prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, che parte resistente assume essere stata effettuata in data 26.11.2020 presso il domicilio del de cuius, corrispondente a quello di uno degli odierni ricorrenti.
Invero, l'avviso di ricevimento prodotto in causa dalla SO.GE.T. S.p.a. non reca alcun richiamo all'atto che si assume contenuto nel plico raccomandato né l'atto da notificare reca gli estremi della raccomandata con la quale esso viene portato a conoscenza del destinatario.
Mancando la prova della notifica dell'atto prodromico devono essere annullate sia le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido sia l'intimazione di pagamento n. 0155084 indirizzata a Ricorrente_1.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio sono a carico delle parti convenute e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli atti impugnati, limitatamente al tributo TARI 2015;
condanna il Comune di Motta Montecorvino e la SO.GE.T. S.p.a., solidalmente tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, liquidate in euro 1.200, oltre rimborso CUT di euro 120 e ulteriori accessori alle condizioni di legge.
Così deciso in Foggia il 20 novembre 2024
Il giudice monocratico
OL NO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 20/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 823/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Montecorvino
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta Montecorvino Comune 71030 Motta Montecorvino
FG
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 45035.2024 TARI 2015 - sul ricorso n. 892/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Montecorvino - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO COOBBLIG n. 45034.2024 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Montecorvino - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3 So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO COOBBLIG n. 45039.2024 TARI 2015
- sul ricorso n. 1435/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0155084 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 823/2024 R.G. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione n. 45035/2024 del 29.1.2024 di “avvenuta coobbligazione in solido”, notificatagli l'8.2.2024, con la quale la SO.GE.T. S.p.
a., concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di Motta Montecorvino, gli ha richiesto il pagamento della TARI 2015 nella qualità di erede del defunto Nominativo_1.
Ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, stante la totale assenza di indicazioni idonee a ricostruire il fondamento della pretesa formulata dall'ente impositore e per esso dalla sua concessionaria;
per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
per difetto di sottoscrizione;
per mancata specificazione delle modalità e dei termini di impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
Ha eccepito, altresì, la mancata notifica degli atti prodromici all'avviso impugnato, la prescrizione del tributo e la decadenza dal diritto a riscuoterlo.
Ha lamentato, infine, che l'atto impugnato non fa menzione della concessione in virtù della quale la SO.GE.
T. S.p.a. agisce per la riscossione del tributo, osservando che, peraltro, il suddetto provvedimento non risulta allegato all'atto impugnato.
Con ricorso iscritto al n. 892/2024, poi riunito al n. 823/2024 per ragioni di connessione oggettiva, anche
Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato, rispettivamente, la comunicazione n. 45034/2024 e n. 45039/2024 del 29/01/2024 di “avvenuta coobbligazione in solido”, loro notificate il 28.2.2024, con le quali la SO.GE.T. S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di Motta Montecorvino, ha preteso nei loro confronti il pagamento della TARI 2015 nella medesima qualità di eredi del defunto
Nominativo_1.
Hanno articolato i medesimi motivi di ricorso eccependo, altresì, la nullità delle comunicazioni impugnate perché prive di sottoscrizione ex art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73.
La SO.GE.T. S.p.a. ha replicato evidenziando che gli atti impugnati contemplano anche un corrispettivo per
“canone acqua”, in ordine al quale ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte.
In merito alla TARI 2015 ha dedotto che l'ente impositore ha notificato, in data 26.11.2020, l'avviso esecutivo n. 669/2020 che non necessita di successiva ingiunzione, affidando quindi la riscossione al concessionario che, nel termine quinquennale di prescrizione del credito tributario, ha recapitato le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido. La mancata impugnazione dell'atto prodromico nei termini perentori di legge ha determinato la definitività della pretesa tributaria. Ha contrastato l'eccezione di decadenza/prescrizione richiamando i periodi di sospensione ex lege previsti dalla normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ha soggiunto che le comunicazioni impugnate sono atti di natura interlocutoria, privi di formalità e peraltro recapitati a mezzo di posta ordinaria. Come tali, non sono autonomamente impugnabili sì che la loro mancata notifica, così come la loro mancata impugnazione, restano prive di effetti. L'impugnazione è ammissibile solo ed esclusivamente qualora si assuma che esse costituiscano il primo atto con cui si viene a conoscenza di una pretesa tributaria a proprio carico, divenendo in tal modo mero strumento per impugnare gli atti presupposti che si assumono non notificati. Ha evidenziato che gli atti sono formalmente legittimi, indicano il dante causa della coobbligazione, riportano il dettaglio dei crediti, menzionano il responsabile del procedimento e sono motivati per relationem mediante richiamo dell'atto presupposto. Quanto alla sottoscrizione ha ricordato che, quand'anche mancasse, ciò non comporterebbe l'invalidità degli atti, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che essi siano inequivocabilmente riferibili all'organo amministrativo che ha il potere di emetterli. In merito alle indicazioni relative alla proposizione del ricorso ha dedotto che tale omissione non inficia la validità degli atti, avendo i contribuenti proposto un rituale e tempestivo ricorso. In merito al rapporto concessorio con l'ente impositore ha affermato che trattasi di contratto soggetto a pubblicità legale che non necessita di allegazione all'atto di riscossione. Ha prodotto agli atti di causa la determina n. 192/2022
e la determina n. 27/2014 di affidamento dell'incarico.
Il Comune di Motta Montecorvino non si è costituito.
Con separato ricorso iscritto al n. 1435/2024 R.G., successivamente riunito ai precedenti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0155084, notificatagli il 22.6.2024, con la quale, nella medesima qualità di erede del defunto Nominativo_1
, gli è stato richiesto il pagamento della TARI 2015 già oggetto della comunicazione n. 45035/2024 impugnata con ricorso iscritto al n. 823/2024 R.G..
Ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'insussistenza del presupposto impositivo in assenza di prova dell'accettazione dell'eredità, l'erronea intimazione di pagamento per l'intero dovendo, al contrario,
l'obbligazione ripartirsi pro quota, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata illustrazione delle modalità di presentazione del ricorso, la mancata menzione della concessione in virtù della quale la SO.GE.T. S.p.a. agisce per la riscossione del tributo, ovvero, in subordine, la mancata allegazione di essa all'intimazione impugnata.
Ha, altresì, eccepito la prescrizione del tributo e la decadenza dal diritto a riscuoterlo.
La SO.GE.T. S.p.a. ha presentato controdeduzioni negando la propria legittimazione passiva e instando per la chiamata in causa dell'ente impositore. Nel merito, ha ribadito quanto già argomentato nel ricorso n.
823/2024 R.G..
Con memorie illustrative Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno rappresentato che con sentenza n. 1815/2024 questa Corte ha accolto analogo ricorso (iscritto al n. 893/2024 R.G.R.) introdotto dalle Nominativo_2 e Ricorrente_2 nei confronti del Comune di Motta Montecorvino e della SO.GE.T. S.p.a. per l'impugnativa del medesimo avviso di coobbligazione in solido, relativo alla TARI per l'anno 2015. Hanno sostenuto che, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore, i fatti dedotti in giudizio dai ricorrenti devono intendersi non contestati. In merito alle eccezioni di decadenza e di prescrizione hanno argomentato in tema di inapplicabilità della sospensione ex lege prevista dalla legislazione di contrasto alla pandemia a Covid-19. Hanno disconosciuto l'efficacia probatoria dell'avviso di pagamento e dell'avviso di ricevimento in difetto di attestazione di conformità ex art. 25 d. lgs. n. 546/1992, soggiungendo che il primo manca degli elementi caratteristici dell'avviso di accertamento e che mancano indicazioni per ricondurre il secondo all'avviso di pagamento asseritamente notificato dall'ente impositore.
Hanno eccepito l'illegittimità della notifica dell'atto intestato al contribuente già deceduto perché effettuata all'indirizzo del coerede invece che presso l'ultimo domicilio del defunto. Hanno infine contestato la propria qualità di eredi in difetto di accettazione, tacita o espressa, dell'eredità e lamentato che la pretesa è stata formulata per intero anziché pro quota, non potendo applicarsi ai tributi locali la solidarietà tra i coeredi prevista dall'art. 65, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973.
Anche la SO.GE.T. S.p.a. ha presentato memorie illustrative osservando che la documentazione è stata legittimamente prodotta, non essendo necessaria l'attestazione di conformità degli allegati per tutti i giudizi introdotti prima del 2.9.2024; che il richiamo alla sentenza emessa nel giudizio R.G. n. 893/2024 è irrilevante posto che nel presente giudizio risulta prodotta la prova della notifica dell'atto presupposto;
che la contumacia dell'ente impositore non integra mancata contestazione di quanto dedotto dai ricorrenti;
che l'avviso TARI
2015, notificato in data 26.11.2020, è atto già esecutivo e non necessita della successiva emissione di titolo esecutivo entro il terzo anno successo, la qual cosa sconfessa le eccezioni di prescrizione e decadenza avverse a prescindere da eventuali proroghe previste dalla legislazione emergenziale;
che nessuna censura può muoversi all'atto emesso dal Comune, intestato al de cuius e notificato presso l'indirizzo di questo, corrispondente a quello del coobbligato Ricorrente_1; che i ricorrenti sono nel pieno possesso dei beni del de cuius, come da visure catastali storiche depositate, la qual cosa comporta accettazione tacita dell'eredità; che l'obbligazione ha natura solidale, sia per espresso tenore letterale dell'art. 65 d.P.R. n.
600/73, sia perché la TARI, al pari della TARSU, è dovuta, in solido, da tutti i possessori o detentori dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che infondata è l'eccezione con la quale la SO.GE.T. S.p.a. lamenta il difetto di giurisdizione di questa Corte. Invero, i ricorrenti hanno limitato l'impugnazione unicamente al tributo
TARI richiesto con le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido.
Nel merito, rileva che manca la prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, che parte resistente assume essere stata effettuata in data 26.11.2020 presso il domicilio del de cuius, corrispondente a quello di uno degli odierni ricorrenti.
Invero, l'avviso di ricevimento prodotto in causa dalla SO.GE.T. S.p.a. non reca alcun richiamo all'atto che si assume contenuto nel plico raccomandato né l'atto da notificare reca gli estremi della raccomandata con la quale esso viene portato a conoscenza del destinatario.
Mancando la prova della notifica dell'atto prodromico devono essere annullate sia le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido sia l'intimazione di pagamento n. 0155084 indirizzata a Ricorrente_1.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio sono a carico delle parti convenute e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli atti impugnati, limitatamente al tributo TARI 2015;
condanna il Comune di Motta Montecorvino e la SO.GE.T. S.p.a., solidalmente tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, liquidate in euro 1.200, oltre rimborso CUT di euro 120 e ulteriori accessori alle condizioni di legge.
Così deciso in Foggia il 20 novembre 2024
Il giudice monocratico
OL NO