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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di EL
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., LA AI, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1074/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano C.F._1
Pizzardi, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971
e ss. modificazioni e status di handicap grave L. 104/1992 art. 3
co. 3. Conclusioni per le parti (ud. 12 dicembre 2025): “...conclude il
ricorrente richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971 ed art. 3 comma 3 della L. 104/1992
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori che ne CP_1
hanno chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 12 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare in parte fondata e, pertanto,
l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente, il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito il ricorso dovrà accogliersi nei termini infra
descritti.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da NORB, ovvero neurite ottica
retrobulbare, in soggetto con disturbo ansioso depressivo grave,
Tiroidite di Hashimoto, discopatie multiple …invalido al 76% …”. Ha
statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data dell'aggravamento del quadro clinico.
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3. Diversamente, il CTU ha ritenuto non fondate le pretese circa un riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave art. 3
comma 3 L. 104/1992.
Ed appunto, non sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992. Dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1 Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per nata a Parte_1
EL (CL) il 01.02.1971 , a far data dal 01 C.F._1
maggio 2025 e con REVISIONE al 13 giugno 2027. Rigetta l'ulteriore richiesta (status di handicap grave L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
AI LA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di EL
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., LA AI, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1074/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano C.F._1
Pizzardi, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971
e ss. modificazioni e status di handicap grave L. 104/1992 art. 3
co. 3. Conclusioni per le parti (ud. 12 dicembre 2025): “...conclude il
ricorrente richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971 ed art. 3 comma 3 della L. 104/1992
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori che ne CP_1
hanno chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 12 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare in parte fondata e, pertanto,
l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente, il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito il ricorso dovrà accogliersi nei termini infra
descritti.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da NORB, ovvero neurite ottica
retrobulbare, in soggetto con disturbo ansioso depressivo grave,
Tiroidite di Hashimoto, discopatie multiple …invalido al 76% …”. Ha
statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data dell'aggravamento del quadro clinico.
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3. Diversamente, il CTU ha ritenuto non fondate le pretese circa un riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave art. 3
comma 3 L. 104/1992.
Ed appunto, non sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992. Dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1 Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per nata a Parte_1
EL (CL) il 01.02.1971 , a far data dal 01 C.F._1
maggio 2025 e con REVISIONE al 13 giugno 2027. Rigetta l'ulteriore richiesta (status di handicap grave L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
AI LA