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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR AD Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN BE
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALDARINI Controparte_1 C.F._2
LUISELLA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 20.10.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Cremeno LC, dove il matrimonio risulta trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Per_ 1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 pertanto ne eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ad entrambi competeranno la cura e l'educazione delle figlie, la cui residenza anagrafica viene stabilita presso la residenza materna presso la quale risulteranno prevalentemente collocate.
Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura delle figlie minori saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con le minori.
GESTIONE DELLE FIGLIE MINORI: Per_ In merito alla gestione di e i genitori concordano di gestire le figlie minori con un Per_1 calendario organizzato a settimane alterne secondo l'indicazione seguente: Per_ TT A (weekend paterno): il papà potrà restare con e dal martedì sera prima di Per_1 cena (indicativamente ad ore 19.00), con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina ed il week end dal venerdì prima di cena (indicativamente ad ore 19.00) alla domenica sera, con riaccompagno presso la casa materna ad ore 21.00 Per_ TT B (weekend materno): il papà potrà restare con e dal martedì sera prima di Per_1 cena indicativamente ad ore 19.00, con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina.
dal prossimo settembre frequenterà la scuola IIS A. Badoni, liceo scientifico indirizzo scienze Per_1 applicate, classe prima. e nel tempo libero svolge attività di pallavolo presso società sportiva ASD
STELLA ALPINA. Allenamenti due volte alla settimana, di due ore ciascuno;
partite a livello di CSI
Lecco, il sabato o la domenica pomeriggio - incontri di catechismo una volta alla settimana. Entrambe le ragazze praticano sci nei fine settimana invernali e durante le vacanze natalizie e di carnevale, e il nuoto saltuariamente.
attualmente frequenta la scuola primaria ICS Per_2 Persona_3
RE, LC , inizierà a settembre classe quinta e nel tempo libero svolge un corso di danza Hip
Hop presso associazione sportiva culturale Ballabio '89 ASD, un allenamento la settimana, con saggi e competizioni a seconda delle scelte delle insegnanti (con probabile aumento degli allenamenti da settembre); Corso di chitarra classica presso Accademia Musicale Valsassina, lezione una volta alla settimana, incontri di catechismo una volta alla settimana. Entrambe le ragazze praticano sci nei fine settimana invernali e durante le vacanze natalizie e di carnevale, e il nuoto saltuariamente.
Periodi di festività:
Le minori trascorreranno almeno una settimana con ciascun genitore durante le festività natalizie;
i giorni potranno anche non essere consecutivi, in ogni caso, il genitore con cui le minori trascorreranno il giorno di Natale, Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e la Befana verrà concordato tra i genitori secondo un criterio di alternatività annuale.
Ad anni alterni, le minori trascorreranno con un genitore la Pasqua e con l'altro genitore la Pasquetta.
Tutte le altre festività verranno concordate secondo un criterio di alternanza annuale. Per_ e trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni durante le vacanze estive (anche Per_1 consecutivi), in un periodo da concordare, tenendo conto delle rispettive esigenze da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età delle figlie minori, nonché delle loro esigenze scolastiche o personali.
Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi delle figlie nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto.
In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche delle minori, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini delle due ragazze.
SINO ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO DI E , nell'impossibilità di poter Per_4 Per_5 applicare la turnazione sopra riportata, i genitori si impegnano ad osservare la sola alternanza dei week end, facendo sì che per un fine settimana ciascuno madre e padre si impegnino alla gestione autonoma delle figlie, seppur senza che l'altro debba lasciare l'abitazione.
2) il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori un assegno perequativo dell'importo mensile di euro 500,00 (euro cinquecento//00), (250 a figlia) che lo stesso verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che la stessa provvederà ad indicare, a partire dal rilascio della casa familiare da parte della sig.ra Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sul Pt_1 costo della vita a partire dall'anno successivo. 3) In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento per le figlie minori nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa, come da protocollo del Tribunale di Lecco che si riporta:
A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali o lenti a contatto se prescritte dallo specialista
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa per la prima visita superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base o specialista;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico del luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) corsi di recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile comeDSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto .
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio anche estivi all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola, in mancanza baby sitter solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, nuoto, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia baby sitter in casi ulteriori e/o diversi da quelli di cui al punto precedente c) viaggi e vacanze senza accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale e) tempo prolungato pre e post scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minore tempo espressamente indicato dal genitore richiedente(comunque non inferiore a giorni 3) in caso di necessità od urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) I genitori concordano che l'assegno unico universale per le figlie venga percepito al 100% dalla madre e le eventuali detrazioni fiscali saranno a beneficio della sig.ra l 100%. Nello specifico Pt_1 il sig. i impegna a rinunciare al proprio 50% di assegno unico sin dal mese successivo alla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso.
5) La casa familiare sita in residente in [...], di proprietà del solo sig. imane assegnata allo stesso, e sarà il medesimo sig. he proseguirà CP_1 CP_1
a farsi interamente carico dei costi e delle utenze di detta abitazione.
6) La sig.ra rovvederà al reperimento di un immobile da adibire ad abitazione principale per Pt_1 sé e per le figlie minori che saranno prevalentemente collocate presso la stessa.
7) SINO ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO DI E , i coniugi si impegnano Per_4 Per_5
a far fronte alle spese inerenti le minori (ordinarie e straordinarie) ed alla spesa alimentare nella misura del 50% ciascuno. Le utenze continueranno ad essere interamente pagate dal sig. CP_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) Il sig. effettuerà versamento alla sig.ra della somma di euro 90.000,00 CP_1 Pt_1
(novantamila//00) per consentire l'acquisto di una nuova abitazione per sé e per le figlie in comuni limitrofi a quello di attuale residenza. Detto versamento avverrà entro e non oltre il giorno
10.09.2025. 9) La sig.ra di contro, si impegna ad intestare il 50% della nuda proprietà dell'immobile che Pt_1 andrà ad acquistare alle figlie con unico atto al raggiungimento della maggiore età di entrambe e con suddivisione delle spese di detto atto notarile al 50% fra i genitori;
10) Al rilascio della casa familiare, la sig.ra releverà dall'abitazione e porterà con sé i beni Pt_1 indicati in separato elenco che si allega al presente ricorso e che ne è parte integrante.
11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti dei quali gli stessi sono intestati personalmente e di non avere ulteriori rivendicazioni sulle somme che sono già state oggetto di divisione concordata da medesimi;
12) ciascun coniuge manterrà nella propria esclusiva disponibilità l'autovettura intestata ed acquistata in regime di comunione dei beni e ciascuno si assume ogni connessa e conseguente responsabilità e onere al riguardo, manlevandone espressamente l'altro coniuge.
I proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio dell'intestatario dell'autovettura alienata;
13) i coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 05/07/2008 nel Comune di RE e dalla loro unione sono nate due figlie,
[...] nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), entrambe minorenni. Per_6 Persona_7
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
01/08/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le Per_ clausole relative alle figlie minori e non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Cremeno il
[...]
05/07/2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di RE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio AR AD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR AD Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN BE
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALDARINI Controparte_1 C.F._2
LUISELLA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 20.10.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Cremeno LC, dove il matrimonio risulta trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Per_ 1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 pertanto ne eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ad entrambi competeranno la cura e l'educazione delle figlie, la cui residenza anagrafica viene stabilita presso la residenza materna presso la quale risulteranno prevalentemente collocate.
Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura delle figlie minori saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con le minori.
GESTIONE DELLE FIGLIE MINORI: Per_ In merito alla gestione di e i genitori concordano di gestire le figlie minori con un Per_1 calendario organizzato a settimane alterne secondo l'indicazione seguente: Per_ TT A (weekend paterno): il papà potrà restare con e dal martedì sera prima di Per_1 cena (indicativamente ad ore 19.00), con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina ed il week end dal venerdì prima di cena (indicativamente ad ore 19.00) alla domenica sera, con riaccompagno presso la casa materna ad ore 21.00 Per_ TT B (weekend materno): il papà potrà restare con e dal martedì sera prima di Per_1 cena indicativamente ad ore 19.00, con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina.
dal prossimo settembre frequenterà la scuola IIS A. Badoni, liceo scientifico indirizzo scienze Per_1 applicate, classe prima. e nel tempo libero svolge attività di pallavolo presso società sportiva ASD
STELLA ALPINA. Allenamenti due volte alla settimana, di due ore ciascuno;
partite a livello di CSI
Lecco, il sabato o la domenica pomeriggio - incontri di catechismo una volta alla settimana. Entrambe le ragazze praticano sci nei fine settimana invernali e durante le vacanze natalizie e di carnevale, e il nuoto saltuariamente.
attualmente frequenta la scuola primaria ICS Per_2 Persona_3
RE, LC , inizierà a settembre classe quinta e nel tempo libero svolge un corso di danza Hip
Hop presso associazione sportiva culturale Ballabio '89 ASD, un allenamento la settimana, con saggi e competizioni a seconda delle scelte delle insegnanti (con probabile aumento degli allenamenti da settembre); Corso di chitarra classica presso Accademia Musicale Valsassina, lezione una volta alla settimana, incontri di catechismo una volta alla settimana. Entrambe le ragazze praticano sci nei fine settimana invernali e durante le vacanze natalizie e di carnevale, e il nuoto saltuariamente.
Periodi di festività:
Le minori trascorreranno almeno una settimana con ciascun genitore durante le festività natalizie;
i giorni potranno anche non essere consecutivi, in ogni caso, il genitore con cui le minori trascorreranno il giorno di Natale, Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e la Befana verrà concordato tra i genitori secondo un criterio di alternatività annuale.
Ad anni alterni, le minori trascorreranno con un genitore la Pasqua e con l'altro genitore la Pasquetta.
Tutte le altre festività verranno concordate secondo un criterio di alternanza annuale. Per_ e trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni durante le vacanze estive (anche Per_1 consecutivi), in un periodo da concordare, tenendo conto delle rispettive esigenze da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età delle figlie minori, nonché delle loro esigenze scolastiche o personali.
Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi delle figlie nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto.
In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche delle minori, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini delle due ragazze.
SINO ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO DI E , nell'impossibilità di poter Per_4 Per_5 applicare la turnazione sopra riportata, i genitori si impegnano ad osservare la sola alternanza dei week end, facendo sì che per un fine settimana ciascuno madre e padre si impegnino alla gestione autonoma delle figlie, seppur senza che l'altro debba lasciare l'abitazione.
2) il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori un assegno perequativo dell'importo mensile di euro 500,00 (euro cinquecento//00), (250 a figlia) che lo stesso verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che la stessa provvederà ad indicare, a partire dal rilascio della casa familiare da parte della sig.ra Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sul Pt_1 costo della vita a partire dall'anno successivo. 3) In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento per le figlie minori nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa, come da protocollo del Tribunale di Lecco che si riporta:
A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali o lenti a contatto se prescritte dallo specialista
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa per la prima visita superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base o specialista;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico del luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) corsi di recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile comeDSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto .
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio anche estivi all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola, in mancanza baby sitter solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, nuoto, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia baby sitter in casi ulteriori e/o diversi da quelli di cui al punto precedente c) viaggi e vacanze senza accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale e) tempo prolungato pre e post scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minore tempo espressamente indicato dal genitore richiedente(comunque non inferiore a giorni 3) in caso di necessità od urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) I genitori concordano che l'assegno unico universale per le figlie venga percepito al 100% dalla madre e le eventuali detrazioni fiscali saranno a beneficio della sig.ra l 100%. Nello specifico Pt_1 il sig. i impegna a rinunciare al proprio 50% di assegno unico sin dal mese successivo alla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso.
5) La casa familiare sita in residente in [...], di proprietà del solo sig. imane assegnata allo stesso, e sarà il medesimo sig. he proseguirà CP_1 CP_1
a farsi interamente carico dei costi e delle utenze di detta abitazione.
6) La sig.ra rovvederà al reperimento di un immobile da adibire ad abitazione principale per Pt_1 sé e per le figlie minori che saranno prevalentemente collocate presso la stessa.
7) SINO ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO DI E , i coniugi si impegnano Per_4 Per_5
a far fronte alle spese inerenti le minori (ordinarie e straordinarie) ed alla spesa alimentare nella misura del 50% ciascuno. Le utenze continueranno ad essere interamente pagate dal sig. CP_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) Il sig. effettuerà versamento alla sig.ra della somma di euro 90.000,00 CP_1 Pt_1
(novantamila//00) per consentire l'acquisto di una nuova abitazione per sé e per le figlie in comuni limitrofi a quello di attuale residenza. Detto versamento avverrà entro e non oltre il giorno
10.09.2025. 9) La sig.ra di contro, si impegna ad intestare il 50% della nuda proprietà dell'immobile che Pt_1 andrà ad acquistare alle figlie con unico atto al raggiungimento della maggiore età di entrambe e con suddivisione delle spese di detto atto notarile al 50% fra i genitori;
10) Al rilascio della casa familiare, la sig.ra releverà dall'abitazione e porterà con sé i beni Pt_1 indicati in separato elenco che si allega al presente ricorso e che ne è parte integrante.
11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti dei quali gli stessi sono intestati personalmente e di non avere ulteriori rivendicazioni sulle somme che sono già state oggetto di divisione concordata da medesimi;
12) ciascun coniuge manterrà nella propria esclusiva disponibilità l'autovettura intestata ed acquistata in regime di comunione dei beni e ciascuno si assume ogni connessa e conseguente responsabilità e onere al riguardo, manlevandone espressamente l'altro coniuge.
I proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio dell'intestatario dell'autovettura alienata;
13) i coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 05/07/2008 nel Comune di RE e dalla loro unione sono nate due figlie,
[...] nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), entrambe minorenni. Per_6 Persona_7
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
01/08/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le Per_ clausole relative alle figlie minori e non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Cremeno il
[...]
05/07/2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di RE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio AR AD