Decreto presidenziale 5 marzo 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Lazio, Latina, sezione II, sentenza 30 marzo 2026, n. 309https://www.eius.it/articoli/ · 15 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 19/12/2025, n. 8240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8240 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4070 del 2023, proposto da
CO Soc. Coop a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza Consiglio Ministri Unita' Tecnico Amministrativa ex Art 15 Opcm 3920/2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
Sannio Ambiente e Territorio – SA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Iannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a., NA, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giannicola Galotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BE s.p.a., in proprio e quale società incorporante la BE Campania s.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio Magrì e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Napoli alla via G. Carducci n. 19;
per quanto riguarda il ricorso principale:
per l'accertamento e la declaratoria: a) del diritto della ricorrente società, previa declaratoria espressa in ordine alla sussistenza o meno di un interesse pubblico all'acquisizione del bene occupato di cui si invoca espressa pronuncia da parte di parte resistente, o alla restituzione dell'area sita nel Comune di AS (Bn), con annesso capannone, censita in catasto al Foglio 10 p.lla 213 per un'estensione pari a mq 13606 occupata dal Commissariato di Governo delegato per l'emergenza rifiuti in Campania giusta ordinanza n. 424 del 28.11.2007 per la realizzazione dei lavori di costruzione <<di un sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati derivanti da vagliatura>>, nonché dell'area relitta della cit. p.lla 213 occupata sine titulo per mq. 9066, e così per complessivi mq. 22672, previa riduzione in pristino delle opere realizzate, o all'acquisizione sanante dell'area in parola ed il pagamento- in ogni caso- del risarcimento del danno ex art. 42 bis DPR 327/2001 smi; b) nonché il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima, dalla data di occupazione alla data di effettiva restituzione delle aree, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui si avanza espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione; c) la condanna della PA al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato utilizzo dell'area da determinarsi a mezzo di CTU maggiorata di interessi e rivalutazione
Nonché per l'accertamento e la declaratoria a) della responsabilità da contatto sociale qualificato dell'Amministrazione resistente in relazione al servizio di gestione dei rifiuti secchi derivanti da vagliatura prezzo l'azienda EC, in virtù dell'accordo di cui al verbale sottoscritto inter partes in data 15.9.2006 e conseguente b) condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento in favore dei EC di tutti i danni subiti per danno emergente e lucro cessante ovvero ad ogni altro titolo nella misura del corrispettivo ammontante ad € 120.500.424,00, ovvero nella diversa misura da accertarsi, anche a mezzo di CTU di cui si fa espressa richiesta sin d'ora, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo
in riassunzione ex art. 11 d.lgs. 104/2010 s.m.i. del giudizio Tribunale civile di Benevento Rg. 622/2021 deciso giusta sentenza n. 2423 del 9.11.2022
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. il 27 settembre 2023:
I- IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'attrice EC a R.L., per carenza di legittimazione e/o titolarità attiva determinata dalla nomina del custode giudiziario nella procedura espropriativa immobiliare (RGE. 215/2011 - G.E. Monteleone - Tribunale di Benevento), come evidenziato nel paragrafo 2.1 della presente memoria di costituzione;
NEL MERITO II- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la improponibilità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta nei confronti della S.A.P.NA S.P.A. per-ché priva di ogni fondamento in punto di fatto e diritto, come evidenziato nei paragrafi 1.5 e 2.2 della presente memoria di costituzione; III- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di risarcimento danni per occupazione illegittima del sito proposta dalla EC, condannare per quanto di ragione a) la S.R.L. SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO (Codice fiscale – P. Iva : 01474940622), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente nel Co-mune di Benevento (82100) alla Via Angelo Mazzoni n. 19, b) la RO DI EV (C.F. - P. Iva: 92002770623), con sede legale in Benevento alla Piazza Castello, in persona del Presidente p.t. e suo legale rapp.te, a pagare quanto richiesto e/o determinato in corso di causa, tenendo in ogni caso indenne e manlevando la S.A.P.NA S.P.A. da ogni e qualsiasi responsabilità e/o esborso. III- IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE accertare, dichiarare e condannare per quanto di ragione: a) la S.R.L. SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO (Codice fiscale – P. Iva :1401474940622), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente nel Comune di Benevento (82100) alla Via Angelo Mazzoni n. 19, b) la RO DI EV (C.F. - P. Iva: 92002770623), con sede legale in Benevento alla Piazza Castello, in persona del Presidente p.t. e suo legale rapp.te, alla retrocessione di tutti i costi di messa a norma (edilizia-impiantistica) del sito di AS per l'importo di € 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, domanda esplicitata nei paragrafi 1.4 e 2.3 della presente memoria di costituzione;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Fibe S.p.A. il 7/10/2023:
per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la BE S.p.A., in via diretta, mediante pagamento diretto in favore della EC e/o di chiunque altro, o, in subordine, indiretta, mediante rimborso in favore di BE S.p.A., di ogni esborso a qualunque titolo derivante all’esito del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Benevento, della Presidenza Consiglio Ministri Unita' Tecnico Amministrativa ex Art 15 Opcm 3920/2011 e della Regione Campania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Fibe S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette la ricorrente CO di essere stata proprietaria di un opificio industriale con capannone di circa 2.000 mq adibito ad uffici e serre di coltivazione, nonché locali per la lavorazione, conservazione e confezionamento dei funghi, avente una superficie complessiva di 22.672 mq, siti nella zona industriale del Comune di AS (BN), in area allocata alle spalle del termovalorizzatore di Casalduini, censite in catasto al foglio 10, p.lla 213 e, che:
- a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza dei rifiuti in Campania (ex l. 225/1992), con ordinanza n. 424 del 28 novembre 2007, il Commissario delegato ex OPCM 6 luglio 2007, n. 3601 disponeva l’occupazione d’urgenza di alcune aree del complesso aziendale in proprietà CO, per un’estensione complessiva di mq 13.606, per la realizzazione di un sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati derivanti da vagliatura, in conformità al progetto esecutivo delle opere approvate con ordinanza n. 423 del 28 novembre 2007, dichiarativa della pubblica utilità, con termine di 5 anni per la conclusione del procedimento di esproprio;
- la struttura commissariale si immetteva nel possesso delle aree, come da avvio delle operazioni in data 28 novembre 2007 (prot. 29159), con ultimazione dei lavori di realizzazione del sito di stoccaggio in data 5 dicembre 2007 - 31 dicembre 2007 (realizzati dalla soc. Simont spa, affidataria degli stessi, giusta ordinanza 434/2017);
- nella fase di esecuzione dei lavori, in difetto di procedura espropriativa o di autorizzazione, venivano occupate sine titulo anche le aree relitte della cit. p.lla 213 (pari a mq. 9.066), e dunque per la superficie complessiva di mq 22.672;
- dopo il completamento delle opere, il Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti con ordinanza n. 522 del 31 dicembre 2007 autorizzava l’esercizio di stoccaggio rifiuti presso il sito in questione, con affidamento della gestione alla soc. SA Sannio Ambiente e Territorio Srl, società a totale partecipazione della Provincia di Benevento (d’ora in avanti TE);
- senonché, trascorso il prescritto termine di 5 anni dalla dichiarazione della pubblica utilità (ord. 423/2007), l’Amministrazione non adottava alcun formale provvedimento di esproprio in relazione alle aree occupate giusta ordinanza 424/2007, né acquisiva la proprietà del capannone e delle altre aree occupate di fatto, restando nel possesso sine titulo dell’intero complesso aziendale e ciò anche a seguito e nonostante i plurimi atti di invito-diffida da parte della società, volte alla restituzione delle aree;
- inoltre, con verbale del 15 settembre 2006, il Commissariato di Governo, a seguito dell’iniziale requisizione dell’area e successiva occupazione sine titulo della stessa, come sopra indicato, conveniva l’impiego, tra gli altri, del capannone destinato a fungaia di mq 2.000 per lo stoccaggio della frazione dei rifiuti secchi derivanti dalla vagliatura presso il vicino STIR, per un periodo transitorio di 30 gg., al “ … prezzo convenuto… di euro 22€/t mese”;
- sulla base di tale presupposto di utilizzo dell’area, con ordinanza n. 337 del 16 settembre 2006, il Commissario di Governo disponeva l’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti per un periodo di trenta giorni sulle aree di proprietà CO “fino ad un quantitativo di 8.000 mc ad avvenuto esito favorevole del sopralluogo effettuato dall’ARPAC”;
- da tale momento e per circa 15 anni, dapprima la Gestione Commissariale e, poi, la Provincia di Benevento continuavano, senza soluzione di continuità, in assenza di formalizzazione di alcun contratto e/o adozione dei necessari provvedimenti attuativi dell’accordo assunto con verbale del 15 settembre 2006, l’attività di stoccaggio sul sito di parte ricorrente, omettendo la prevista rendicontazione dei quantitativi di ecoballe gestiti mensilmente sul citato sito, nonché la corresponsione del corrispettivo del servizio nella misura convenuta nel cit. accordo del 15 settembre 2006 (tale attività era nel tempo estesa anche alle superfici esterne al capannone originariamente individuato);
- con plurime istanze e con nota pec da ultimo del 21 gennaio 2020, richiedeva agli organi competenti della Regione Campania e della Provincia di Benevento subentrata ope legis ex DL 195/2009 nella gestione dei rifiuti e nei rapporti attivi e passivi della gestione commissariale, a conformarsi a quanto concordato nel cit. verbale, ma senza alcun riscontro;
- per l’effetto, instaurava un giudizio innanzi al Tribunale civile di Benevento, avanzando domanda giudiziale volta all’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno da contatto sociale qualificato per l’utilizzo dei cespiti di sua proprietà siti in AS (censiti in Catasto al foglio 10, p.lle 213 sub 7, 571 e 572), costituenti l’azienda agricola denominata “ex fungaia” per lo stoccaggio della frazione dei rifiuti secchi imballati provenienti dalla vagliatura presso gli impianti STIR (cd. ecoballe);
- al riguardo, produceva in giudizio consulenza tecnica a firma dell’ing. Mauro Pinto, dalla quale risultava che sulla p.lla 571 fl. 10, nel periodo dal 2007 al 2020 erano effettuati diversi depositi di ecoballe (di dimensione pari a circa 110x110x170, con un peso specifico di circa 14/17 quintali cadauna), come segnatamente ivi indicati ed individuati del ché, secondo la tariffa convenuta in sede commissariale, l’importo spettante per la gestione delle ecoballe della ex fungaia, era pari a € 120.500.424,00 di cui € 87.889.032,00 per il periodo di gestione dal 2007 al 8.12.2011 ed € 87.889.032,00 per il periodo di gestione dall’8.11.2011 all’1/2020, di cui era avanzata domanda di risarcimento danni di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato in relazione al mancato conseguimento del corrispettivo del servizio di gestione delle ecoballe presso gli immobili di sua proprietà, condannando per l’effetto la Provincia di Benevento a corrispondente in favore della stessa l’importo a tale titolo di € 120.500.424,00;
- la Provincia di Benevento, costituitasi in quella sede in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e chiedeva di chiamare in causa la PCM- Dipartimento della Protezione Civile, la BE spa, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, la TE srl in liquidazione, la Regione Campania e il Sistema Ambiente Provincia di Napoli PA (d’ora in avanti NA), quali unici esclusivi responsabili dei danni di cui alla domanda avanzata in sede giudiziale da CO e comunque al fine di tenere indenne la Provincia di Benevento da ogni conseguenza pregiudizievole derivante alla stessa da una eventuale condanna della domanda di parte attrice;
- costituitisi i chiamati in causa il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 2923/2022 declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Da qui il presente ricorso (anche) in riassunzione con il quale agisce: << per l’accertamento e la declaratoria: a) del diritto della ricorrente società, previa declaratoria espressa in ordine alla sussistenza o meno di un interesse pubblico all’acquisizione del bene occupato di cui si invoca espressa pronuncia da parte di parte resistente, o alla restituzione dell’area sita nel Comune di AS ( Bn), con annesso capannone, censita in catasto al Foglio 10 p.lla 213 per un’estensione pari a mq 13606 occupata dal Commissariato di Governo delegato per l’emergenza rifiuti in Campania giusta ordinanza n. 424 del 28.11.2007 per la realizzazione dei lavori di costruzione <di un sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati derivanti da vagliatura>, nonché dell’area relitta della cit. p.lla 213 occupata sine titulo per mq. 9066, e così per complessivi mq. 22.672, previa riduzione in pristino delle opere realizzate, o all’acquisizione sanante dell’area in parola ed il pagamento- in ogni caso- del risarcimento del danno ex art. 42 bis DPR 327/2001 smi; b) nonché il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima, dalla data di occupazione alla data di effettiva restituzione delle aree, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio di cui si avanza espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione; c) la condanna della PA al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato utilizzo dell’area da determinarsi a mezzo di CTU maggiorata di interessi e rivalutazione; nonché per l’accertamento e la declaratoria a) della responsabilità da contatto sociale qualificato dell’Amministrazione resistente in relazione al servizio di gestione dei rifiuti secchi derivanti da vagliatura prezzo l’azienda EC, in virtù dell’accordo di cui al verbale sottoscritto inter partes in data 15.9.2006 e conseguente b) condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in favore dei EC di tutti i danni subiti per danno emergente e lucro cessante ovvero ad ogni altro titolo nella misura del corrispettivo ammontante ad € 120.500.424,00, ovvero nella diversa misura da accertarsi, anche a mezzo di CTU di cui si fa espressa richiesta sin d’ora, con maggiorazione d’interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo In riassunzione ex art. 11 d.lgs. 104/2010 s.m.i. del giudizio Tribunale civile di Benevento Rg. 622/2021 deciso giusta sentenza n. 2423 del 9.11.2022 >>.
Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità tecnico amministrativa ex art. 15 OPCM 3920/2011, la Regione Campania, la Provincia di Benevento, la Fibe s.p.a., la NA e la TE formulando numerose eccezioni in rito; non si è costituito il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.
La NA ha depositato in data 27 settembre 2023 un atto rubricato << ricorso incidentale con domanda di manleva – riconvenzionale trasversale >>; anche la Fibe ha depositato in 7 ottobre 2023 un ricorso incidentale subordinandolo all’eventuale mancato accoglimento della sua richiesta di essere estromessa dal giudizio e all’eventuale accoglimento delle domande della ricorrente principale.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso principale è irricevibile, in quanto il giudizio è stato riassunto tardivamente.
Fondata al riguardo l’eccezione formulata dalla difesa della Provincia di Benevento.
A mente dell’art. 11 comma 2 c.p.a. nel caso in cui il giudice adito declini la giurisdizione, il processo deve essere riproposto avanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. n. 5037 del 5 giugno 2024) << nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4002 del 17 luglio 2007 e 2796 del 31 maggio 2007). 7.3.2. Riprova della essenzialità del deposito del ricorso, al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale, si trae, del resto, dalla previsione di cui all’art. 45, comma 1,c.p.a., che fissa un termine perentorio per tale adempimento, prevedendo espressamente che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ove sia depositato tardivamente (art. 35, comma 1, lett. a): l’essenzialità del termine fissato per il deposito del ricorso deve essere messa in relazione, da una parte, con la necessità di mettere la parte resistente in condizione di conoscere la documentazione posta a base del ricorso, d’altra parte con il fatto che il giudizio amministrativo impatta sull’azione delle amministrazioni, che necessitano di avere certezza delle situazioni giuridiche: queste, dunque, non possono rimanere sospese a tempo indefinito; da qui la necessità di assicurare un meccanismo che colleghi al mancato deposito del ricorso la consolidazione dell’atto amministrativo. 7.3.3. Ciò premesso, e se, dunque, l’adempimento del deposito del ricorso costituisce elemento essenziale della corretta instaurazione del rapporto processuale, nel processo amministrativo, non si scorge una ragione logica per la quale ai fini della riassunzione di un giudizio, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di un giudice di diverso plesso, come pure a seguito di ordinanza di un tribunale amministrativo regionale che abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale, tale adempimento non debba essere effettuato nel termine perentorio indicato per effettuare la “riassunzione”, o per la “riproposizione” del giudizio, posto che l’esigenza di certezza delle situazioni legali implica che le parti del giudizio, e in particolare l’amministrazione, devono poter conoscere con certezza il momento in cui il giudizio si estingue per mancata tempestiva riproposizione/riassunzione. Tale momento, quindi deve collegarsi ad un unico dies a quo; ma accedendo alla tesi accreditata dal TAR, il dies a quo viene a dipendere sia dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, o dal termine di comunicazione della ordinanza che declina la competenza, sia dal momento in cui viene effettuata la notifica dell’atto di riassunzione/riproposizione del giudizio, dal quale decorre il termine ordinario per il deposito del ricorso: in tal modo si frustra l’esigenza di agevolare la facile individuazione del momento in cui il giudizio, eventualmente, si estingue, oltre al fatto che si protrae maggiormente la situazione di incertezza. 7.3.4. Per tale ragione il Collegio ritiene che, quando il giudizio amministrativo sia “riproposto” (per usare il lessico dell’art. 11 c.p.a.) avanti al giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice, nel termine perentorio da questi fissato per la “riproposizione”, o riassunzione, del giudizio deve essere rispettato sia per la notifica del ricorso che per il successivo deposito >>.
Nella fattispecie, la sentenza del Tribunale di Benevento è passata in giudicato in data 9 maggio 2023 per cui il termine di tre mesi scadeva (considerando la sospensione feriale dei termini) in data 9 settembre 2023, mentre l’atto di riassunzione è stato depositato solo in data 20 settembre 2023.
Va poi considerato un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso proposto <<anche>> in riassunzione (cfr. difesa della TE).
Nel riassumere il giudizio civile parte ricorrente ha, infatti, introdotte nuove domande riguardanti in particolare il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione illegittima e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di restituire il bene o acquisirlo al proprio patrimonio.
Si tratta ad avviso del Collegio di una mutatio libelli, non consentita in caso di riassunzione del giudizio.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. n. 5994/2025) ha chiarito che in sede di translatio iudicii non è ammessa la mutatio libelli . << Difatti, la norma processale di cui all'art. 11 c.p.a. definisce espressamente la riassunzione operata innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione come "prosecuzione" del giudizio, presupponendo, pertanto, l'identità di petitum sostanziale che, del resto, resta presupposto imprescindibile dello spostamento della controversia innanzi ad altro giudice. Con ciò non s'intende affermare che innanzi al giudice ad quem sia esclusa la proponibilità di nuove domande, ma solo che non è consentito modificare quella originaria che radica la giurisdizione se la parte intende giovarsi degli effetti positivi della comunicazione processuale assicurata dalla translatio iudicii (Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2023, n. 11159; Consiglio di Stato, Sez. V,.31 agosto 2017, n. 4126). 2.2. Tanto premesso, ricorda il Collegio che si verifica mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere >>.
Nel caso di specie, come detto, alla originaria domanda di vedere eseguito l’accordo sottoscritto con il verbale del 15 settembre 2006 per tutto il periodo di occupazione (con conseguente richiesta di circa 120 milioni di euro di risarcimento danni da responsabilità da contatto sociale) parte ricorrente ha aggiunto una richiesta (per il pressoché medesimo periodo e per gli stessi beni) di danni da occupazione illegittima.
Come ben osservato dalla difesa della BE, si tratta di una duplicazione di domande tra loro incompatibili, in quanto l’una tendente a ottenere l’adempimento di un accordo, l’altra, al ristoro dei danni subiti per il mancato godimento dei beni (tale contraddittorietà delle pretese azionate configura, peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità delle stesse).
In ogni caso, ai fini che qui rilevano, la ricorrente ha introdotto in riassunzione nuove domande non ricomprese nel giudizio originario che devono ritenersi inammissibili.
Per completezza, va osservato che nel perdurare dell’occupazione illegittima dell’amministrazione, la richiesta di vedersi restituito (o acquisito) il bene può sempre essere riproposta (sul punto va anche richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato - n. 1181/2022 ,che ha chiarito che se l'amministrazione dispone del potere di acquisizione del bene attraverso la procedura espropriativa semplificata e in sanatoria, di cui all’art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001 << è naturale che, fino alla decisione circa l'esercizio o meno del potere in questione da parte dell'amministrazione, nessuna statuizione giudiziale può essere emanata sui profili risarcitori derivanti dall'asserita occupazione illegittima del fondo. Quello risarcitorio per l'occupazione illegittima del bene, infatti, è un aspetto strettamente connesso all'esercizio del potere di acquisizione ex art. 42 bis T.U., sicché, sino a quando l'amministrazione non si determina ad esercitare o meno questo potere, liquidando, nel primo caso, il risarcimento per l'occupazione illegittima del fondo, nessuna domanda in tal senso può essere proposta dal privato e, conseguentemente, dovendosi considerare anche quest'ultima come relativa ad un potere amministrativo non ancora esercitato, la domanda non potrà che essere rigettata. Infatti, qualora il proprietario del suolo abbia lamentato la sussistenza di una occupazione sine titulo ed abbia chiesto al giudice amministrativo l'emanazione dei rimedi di tutela previsti dall'ordinamento (e, dunque, dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri), la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione si deve limitare a disporre che l'Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate (dal giudice avente giurisdizione, a seconda dei casi) solo dopo che si sia chiarito quale sia il regime proprietario del terreno e, di conseguenza, quale sia il titolo in base al quale sono formulate le medesime pretese (Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4025) (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8559) >>).
Quanto alle domande riconvenzionali proposte da BE e da NA (rubricate come ricorsi incidentali), va evidenziato quanto segue.
Il ricorso di BE è chiaramente improcedibile, in quanto lo stesso è stato proposto solo in via subordinata, ossia in caso di accoglimento del ricorso di CO.
Il ricorso incidentale di NA deve invece essere dichiarato inammissibile.
Con tale mezzo la NA ha chiesto non solo di essere manlevata da TE e dalla Provincia di Benevento rispetto ai danni paventati dalla ricorrente principale (ciò, evidentemente, in caso di accoglimento del ricorso di CO), ma anche di vedersi restituita da TE la spesa (ammontante a 70mila euro) a suo tempo sostenuta per mettere a norma il sito di AS nel periodo di utilizzo dello stesso.
Tale ultima domanda è inammissibile, in quanto, come osservato dalla difesa di TE, nel processo amministrativo le domande riconvenzionali in materia di diritti soggettivi sono ammesse qualora siano <<dipendenti da titoli già dedotti in giudizio>> (cfr. comma 5, dell’art. 42 c.p.a.).
E’ evidente che i rapporti di dare e avere tra NA e TE nel periodo di utilizzo del sito da parte della prima sono del tutto estranei al thema decidendum che riguarda il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente principale per effetto dell’occupazione illegittima dei beni di sua proprietà per mancata conclusione del procedimento espropriativo.
In conclusione, il ricorso in riassunzione va dichiarato irricevibile, il ricorso incidentale della BE va dichiarato improcedibile, mentre quello della NA va dichiarato inammissibile.
L’esito in rito della controversia e la complessità della stessa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) dichiara il ricorso principale in riassunzione irricevibile;
b) dichiara il ricorso incidentale proposto da BE improcedibile;
c) dichiara il ricorso incidentale proposta da NA inammissibile;
d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL CI, Presidente
AO MA, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO MA | OL CI |
IL SEGRETARIO