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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 19/02/2026, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2877/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5320/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San EP AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_2 Società Gestione S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 562 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica al resistente;
Il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 562 del 23.10.2024 contenente la richiesta di pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, per un totale complessivo pari ad €. 738,00, relativamente agli immobili siti in San EP AN (NA) alla Indirizzo_1 , identificati al foglio 11, particelle 430 sub 101, 102, 5, 6 e 7, di proprietà Nominativo_1della sig.ra Eccepisce:
-la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né proprietario né possessore dei Nominativo_1suindicati immobili, come detto, di proprietà di , deceduta il 24.3.2003, rispetto alla quale non ha ancora accettato l'eredità
-l'erroneità dell'atto impugnato laddove esso assegna al ricorrente una quota di possesso degli immobili in questione pari al 20%, il cui criterio di calcolo non è esplicitato;
-la illegittima applicazione delle sanzioni, che non si trasmettono agli eredi;
-la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
La SO.GE.S. spa, nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato. Ribadisce le proprie conclusioni nelle memorie depositate agli atti. Osserva il Giudice che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati. Dall'allegata documentazione anagrafica, emerge che Nominativo_1 era la madre di Nominativo_2 Nominativo_2; all'atto del decesso della AF gli immobili sono entrati nel patrimonio della predetta figlia, Nominativo_2 che, nel 1975, aveva contratto matrimonio con Nominativo_3, Nominativo_2padre dell'odierno ricorrente Alla morte di , avvenuta nel 2019, il patrimonio di Nominativo_4 Nominativo_1quest'ultima è stato ereditato “pro quota” dal marito e dai quattro figli ( , , Nominativo_5 e Nominativo_6), ragione per la quale al ricorrente è spettata una quota pari al 20%, come correttamente indicato nell'avviso di accertamento impugnato. I Il ricorso va sul punto rigettato in linea, peraltro, con le conclusioni cui sono pervenute altre sezioni di questa Corte in reazione ad analogo ricorso fondato sulle medesime prospettazioni presentato da Nominativo_3, padre dell'odierno ricorrente (cfr. sent. n. 12115/2025 depositata il 4.07.2025) e Nominativo_6 (sentenza n. 18105/2025 depositata il 27.10.2025). Fondata, viceversa, è l'eccezione di parte ricorrente in merito alla illegittimità dell'applicazione delle sanzioni che non si trasmettono agli eredi e che andranno applicate solo dalla data del decesso di Nominativo_2 (27.04.2019), e, quindi dal maggio 2019 in poi. Motivi di equità inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5320/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San EP AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_2 Società Gestione S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 562 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica al resistente;
Il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 562 del 23.10.2024 contenente la richiesta di pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, per un totale complessivo pari ad €. 738,00, relativamente agli immobili siti in San EP AN (NA) alla Indirizzo_1 , identificati al foglio 11, particelle 430 sub 101, 102, 5, 6 e 7, di proprietà Nominativo_1della sig.ra Eccepisce:
-la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né proprietario né possessore dei Nominativo_1suindicati immobili, come detto, di proprietà di , deceduta il 24.3.2003, rispetto alla quale non ha ancora accettato l'eredità
-l'erroneità dell'atto impugnato laddove esso assegna al ricorrente una quota di possesso degli immobili in questione pari al 20%, il cui criterio di calcolo non è esplicitato;
-la illegittima applicazione delle sanzioni, che non si trasmettono agli eredi;
-la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
La SO.GE.S. spa, nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato. Ribadisce le proprie conclusioni nelle memorie depositate agli atti. Osserva il Giudice che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati. Dall'allegata documentazione anagrafica, emerge che Nominativo_1 era la madre di Nominativo_2 Nominativo_2; all'atto del decesso della AF gli immobili sono entrati nel patrimonio della predetta figlia, Nominativo_2 che, nel 1975, aveva contratto matrimonio con Nominativo_3, Nominativo_2padre dell'odierno ricorrente Alla morte di , avvenuta nel 2019, il patrimonio di Nominativo_4 Nominativo_1quest'ultima è stato ereditato “pro quota” dal marito e dai quattro figli ( , , Nominativo_5 e Nominativo_6), ragione per la quale al ricorrente è spettata una quota pari al 20%, come correttamente indicato nell'avviso di accertamento impugnato. I Il ricorso va sul punto rigettato in linea, peraltro, con le conclusioni cui sono pervenute altre sezioni di questa Corte in reazione ad analogo ricorso fondato sulle medesime prospettazioni presentato da Nominativo_3, padre dell'odierno ricorrente (cfr. sent. n. 12115/2025 depositata il 4.07.2025) e Nominativo_6 (sentenza n. 18105/2025 depositata il 27.10.2025). Fondata, viceversa, è l'eccezione di parte ricorrente in merito alla illegittimità dell'applicazione delle sanzioni che non si trasmettono agli eredi e che andranno applicate solo dalla data del decesso di Nominativo_2 (27.04.2019), e, quindi dal maggio 2019 in poi. Motivi di equità inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.