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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3410/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NT Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3410/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Campolongo Maggiore (VE), Via Lova, n. 117, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Sabrina Convento del Foro di
Venezia (pec: e Maurizio Scattolin del Foro di Venezia (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in Venezia, Dorsoduro, n. 3488 L – è Email_2 elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 residente a Campolongo Maggiore (VE), Passo, n.1 /2, int. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Lorenzin del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Dolo (VE), Via Email_3
Garibaldi, n. 65 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 28.07.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 10.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del
28.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile il 7.03.2009, in Campolongo Maggiore, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campolongo Maggiore dell'anno 2009, Parte I, atto n. 1, che dalla loro unione sono R.G. 3410/2025 V.G
nati due figli (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Persona_1 Persona_2
8.03.2015), entrambi minorenni, e che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 7.11.2024 (dep. il 13.11.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“a) che nulla si devono reciprocamente i ricorrenti a titolo di assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
b) l'affido condiviso ai genitori dei figli minori e che manterranno la residenza presso la casa già coniugale in Per_1 Per_2
Campolongo Maggiore, Via Lova 117, col padre;
c) il diritto di visita dei minori sarà così disciplinato: a) 1^ settimana - lunedì e martedì e mercoledì col padre, giovedì pomeriggio con pernotto presso la madre che porterà i figli a scuola il venerdì mattina, sabato e domenica con il padre;
b) 2^ settimana - lunedì pomeriggio con pernotto dalla madre sino al giovedì quando porterà i figli a scuola, venerdì, sabato e domenica con la madre;
tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
nell'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno del
S. Natale col padre ed il capodanno con la madre, tutte le altre festività (1 novembre, 8 dicembre etc.) alternate;
d) il mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori, concorso al 50% per l'acquisto di capi costosi (tipo capo spalla invernale), concorso al 50% per autobus / scuolabus;
50% di tutte le spese straordinarie, come indicato nel protocollo del Tribunale di Venezia, assegno unico a favore esclusivo della madre;
e) l'assegnazione al padre della casa già coniugale, di proprietà di terzi, con tutti gli arredi e corredi attualmente esistenti;
darsi atto che i coniugi confermano il consenso al rilascio del passaporto e documenti validi per l'espatrio a favore loro e dei figli minori;
spese legali compensate.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898
e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori e Persona_2
. Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. R.G. 3410/2025 V.G
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 7.03.2009, in Campolongo Maggiore, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Campolongo Maggiore dell'anno 2009, Parte I, atto n. 1, alle condizioni sopra riportate da qui intendersi integralmente confermate e trascritte;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NT
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NT Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3410/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Campolongo Maggiore (VE), Via Lova, n. 117, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Sabrina Convento del Foro di
Venezia (pec: e Maurizio Scattolin del Foro di Venezia (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in Venezia, Dorsoduro, n. 3488 L – è Email_2 elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 residente a Campolongo Maggiore (VE), Passo, n.1 /2, int. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Lorenzin del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Dolo (VE), Via Email_3
Garibaldi, n. 65 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 28.07.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 10.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del
28.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile il 7.03.2009, in Campolongo Maggiore, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campolongo Maggiore dell'anno 2009, Parte I, atto n. 1, che dalla loro unione sono R.G. 3410/2025 V.G
nati due figli (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Persona_1 Persona_2
8.03.2015), entrambi minorenni, e che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 7.11.2024 (dep. il 13.11.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“a) che nulla si devono reciprocamente i ricorrenti a titolo di assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
b) l'affido condiviso ai genitori dei figli minori e che manterranno la residenza presso la casa già coniugale in Per_1 Per_2
Campolongo Maggiore, Via Lova 117, col padre;
c) il diritto di visita dei minori sarà così disciplinato: a) 1^ settimana - lunedì e martedì e mercoledì col padre, giovedì pomeriggio con pernotto presso la madre che porterà i figli a scuola il venerdì mattina, sabato e domenica con il padre;
b) 2^ settimana - lunedì pomeriggio con pernotto dalla madre sino al giovedì quando porterà i figli a scuola, venerdì, sabato e domenica con la madre;
tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
nell'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno del
S. Natale col padre ed il capodanno con la madre, tutte le altre festività (1 novembre, 8 dicembre etc.) alternate;
d) il mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori, concorso al 50% per l'acquisto di capi costosi (tipo capo spalla invernale), concorso al 50% per autobus / scuolabus;
50% di tutte le spese straordinarie, come indicato nel protocollo del Tribunale di Venezia, assegno unico a favore esclusivo della madre;
e) l'assegnazione al padre della casa già coniugale, di proprietà di terzi, con tutti gli arredi e corredi attualmente esistenti;
darsi atto che i coniugi confermano il consenso al rilascio del passaporto e documenti validi per l'espatrio a favore loro e dei figli minori;
spese legali compensate.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898
e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori e Persona_2
. Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. R.G. 3410/2025 V.G
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 7.03.2009, in Campolongo Maggiore, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Campolongo Maggiore dell'anno 2009, Parte I, atto n. 1, alle condizioni sopra riportate da qui intendersi integralmente confermate e trascritte;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NT
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca