CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 105/2023 R.G, proposta
DA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1
L.R.p.t. dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti Parte_2
in atti, dall' avv. Franco Marruso, con il quale è elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell , nella sede CP_1
di via Nizza n. 146, in . Pt_1
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del L.R.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Pesca,
[...]
con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Piazza XXIV Maggio
n. 21, . Pt_1 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Salerno, in tema di appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.I. n. 157/2022 – R.G. n. 517/2022, emesso in data 24/01/2022 e notificato il
27/01/2022, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società
ha ingiunto Controparte_2
all' , il pagamento della somma di €.12.533,45 quale importo totale CP_1
impropriamente trattenuto a titolo di sconto ex L 296/06 sulle fattura n. 1131 del
31.01.2023 e n. 2154 del 28.02.2023, emesse per le prestazioni erogate in regime di accreditamento ai sensi del Dl.gs. n. 502/92 per il periodo gennaio febbraio 2013, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione al saldo, nonché spese e competenze del monitorio, per le prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi, rese in favore degli assistiti del Pt_3
Con atto di citazione ritualmente notificato l proponeva opposizione al CP_1
suddetto decreto, deducendo a motivi il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A.; la prescrizione quinquennale;
la mancanza di prova dell'erogazione delle prestazioni, l'applicabilità dello sconto tariffario;
il superamento del tetto di spesa della branca, quale fatto impeditivo del pagamento. Si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Con sentenza n. 69/2023, pubblicata in data 09/01/2023 e non notificata ai difensori costituiti in primo grado, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l al pagamento, in CP_1
favore della opposta, delle spese di lite, liquidate nella somma di €1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca.
Avverso tale decisione l ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La errata affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario con motivazione generica ed errata interpretazione della normativa, non essendosi considerata la peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario;
2) L'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata,
nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo;
3) La erronea esclusione di applicazione dello sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, in quanto la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo;
di conseguenza, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
4) La errata decisione riguardo all'eccepita “contrattualizzazione” del c.d. sconto,
sul presupposto che l'espresso richiamo agli art. 4 e 5 nei contratti ex art. 8-
quinquies, vigenti tra le parti, non avesse rilievo sul piano della determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma piuttosto sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca;
5) L'avvenuto superamento del tetto di spesa, ritenuto dal Tribunale “un falso problema”, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato;
6) In via subordinata, la parte appellante contestava la determinazione dell'importo ingiunto, sostenendo che la somma detratta a titolo di sconto avrebbe dovuto essere pari a € 9.206,76 (anziché di €. 12.533,45) atteso che, come evincibile dalla fattura n. 2154 del 28/02/2013, la somma decurtata a titolo di sconto era di
€1.705,16 e non di €. 5.031,85, come invece indicato dalla parte opposta;
invero,
lo sconto era stato operato solo sulle prestazioni di febbraio anteriori al
12/2/2013, data a partire dalla quale era stato abrogato con DCA Regione
Campania n. 32/13.
Si è costituito il Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi inammissibile l'appello per
[...]
violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato l'appello , deducendo che, a differenza di quanto ex adverso dedotto, nella fattispecie de qua non era possibile applicare lo sconto sia perché non più vigente la relativa disciplina istitutiva, sia perché
lo sconto non poteva ritenersi “contrattualizzato”; chiedeva di rigettarsi, altresì, il motivo sul superamento del limite di spesa sostenendo l'assoluta mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione estintiva del credito e, in particolare,
lamentava la mancata prova non solo del superamento del tetto di spesa ma anche la
Contr mancata prova dell'esistenza di un formale provvedimento (R.T.U.) con il quale l avendo registrato un superamento del budget preventivato, avrebbe dovuto individuare il preciso importo corrispondente all'apporto allo sforamento ascrivibile alla condotta commerciale del singolo centro;
sul punto, l'appellata avallava anche la ricostruzione del primo giudice, secondo cui quello del superamento dei tetti di spesa sarebbe un falso problema, in quanto l'evenienza del suo superamento non potrebbe pregiudicare il diritto della struttura privata ad ottenere il pagamento della remunerazione dovuta,
non potendosi la stessa ritenere una remunerazione per prestazioni “extra budget”.
L'appellata chiedeva, dunque, di rigettare l'appello e di confermare la sentenza n.
69/2023 del Tribunale di Salerno;
di condannare l al pagamento della CP_1
somma corrispondente a quella non remunerata, o di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'appellante, chiedeva di dichiarare la responsabilità ex art 2041 c.c. previo accertamento dell'arricchimento senza giusta causa conseguito dall in danno dell'appellata società e, per CP_1
l'effetto, di condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di una somma corrispondente a quella non remunerata, o di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e s.m.i. fino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Collegio assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in data 15 luglio 2024, tuttavia, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, chiedendo alle parti di interloquire in merito 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti e, quindi, fissava per l'espletamento dei suddetti incombenti l'udienza del 3 ottobre 2024.
In data 17 ottobre 2024, il Collegio assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.. Le parti depositavano le comparse conclusionali insistendo
Contr nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e l chiedeva anche che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, in ordine alla sorta capitale riconosciuta,
fossero concessi gli accessori semplici, e non moratori, dalla scadenza delle fatture per le differenze sullo “sconto”, che, allo stato, non risultano nemmeno emesse, ovvero a decorrere dal primo atto con il quale ne è stata chiesta la corresponsione, ovvero a partire dalla notifica del D.I. opposto. Il Collegio, poi, con ordinanza datata 25 febbraio 2025, rilevava che in controversie analoghe a quelle di cui è causa, la Corte di Cassazione, con recenti statuizioni, aveva ravvisato ipotesi di giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi accordi scritti e, dunque, invitava le parti ad interloquire sul punto, rimetteva la causa sul ruolo, fissando udienza il 12 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e assegnando alle parti il termine di 40 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione indicata.
All'udienza del 12.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte, in data 8 luglio 2025, ha riservato la decisione, previa assegnazione dei termini di legge, ridotti alla metà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., avanzata dalla difesa della parte appellata, deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite,
nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt.
342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità
dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando i motivi delle doglianze e delle censure sollevate rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Nel merito, la Corte rileva che l'appello proposto dalla Parte_1
è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Con il primo motivo di appello l' reitera l'eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario, così come sollevata già in primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Premesso che a norma dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato (al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133,
comma 1, lett. c), del D.lg. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo),
secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Contr Per stabilire quando la controversia tra l e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unite, n.
13178 del 28\5\2013).
Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio.
Nel primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario,
senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n.
22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019).
Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio
Contr determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la
Contr e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del
Contr provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 28053/18).
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto
Contr ai corrispettivi già erogati dall' per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co.
Contr 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento, con efficacia di giudicato,
dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento
Contr dell'eccezione sollevata dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.
D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale
Contr della domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali, l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies).
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ciò posto, in relazione all'invito rivolto alle parti, con ordinanza del 15 luglio 2024, ad interloquire in merito alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali, il Collegio ritiene necessario precisare quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto Parte_4
l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento,
un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza , in relazione al periodo in esame,
di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto,
quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta successivamente, e non antecedentemente, all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 15\09\2024, ad interloquire. L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle Pt_5
prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, questa Corte si era da tempo determinata in tal senso, sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione,
anche implicita, sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr.
Cass. n. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n.
32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché
Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23). D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti, come si è precedentemente accennato, non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia Pt_5
delle statuizioni emesse in prime cure, ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottese, con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, in relazione all' “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche con riferimento agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima,
dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio, anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità, in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall' con le strutture private per assenza della Pt_5
necessaria forma scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo,
Cass., ordinanza n. 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-
1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a
Cass. Sezioni Unite 26242 e n. 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017;
Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020).
Ciò nondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza Pt_5
di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta”, laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno, in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'avvenuta prescrizione del credito in contestazione.
Invero, con il secondo motivo di appello, l' sollevava l'eccezione di CP_1
prescrizione, deducendo il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c. e lamentando il fatto che il giudice di primo grado aveva argomentato sul punto richiamando arresti giurisprudenziali inconferenti, poiché
riferiti alle farmacie convenzionate e non alle strutture sanitarie.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che il nostro ordinamento si inserisce nel novero di quelli cd. di civil law, in cui il precedente giurisprudenziale non è vincolante e in cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (art 101 Cost.). Il richiamo in sentenza ai precedenti giurisprudenziali ha valore esclusivamente rafforzativo delle argomentazioni logico-
giuridiche su cui solo si fonda la decisione ed è a queste che bisogna guardare per valutare l'esistenza di eventuali vizi della motivazione.
Da ciò consegue che, anche qualora il giudice di prime cure avesse richiamato precedenti inconferenti, la motivazione non sarebbe comunque viziata, se il suo iter logico-giuridico fosse ben espresso e fondato sull'applicazione della legge vigente.
Occorre, ancora, precisare che proprio per il suo valore meramente persuasivo, il precedente giurisprudenziale citato non deve necessariamente inerire ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella sub iudice, essendo sufficiente che dallo stesso si possano ricavare principi di diritto applicabili anche nel caso sottoposto all'attenzione del giudice.
Ciò posto, il giudice di prime cure non ha errato nel richiamare il precedente giurisprudenziale, concernente una fattispecie riguardante le farmacie convenzionate,
stante la similarità delle situazioni, la identità dei principi applicabili e, comunque, la non vincolatività del precedente stesso.
In ogni caso, è opportuno in questa sede ribadire che, per giurisprudenza consolidata,
la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che le prestazioni maturano solo con il decorso del tempo e pertanto divengono esigibili solo alle scadenze convenute,
venendo a rappresentare i corrispettivi della prestazione resa, per i periodi a cui i singoli pagamenti si riferiscono (Cass., ord., 5.10.2023, n. 28060; Cass., ord., 3.7.2020, n.
13686).
Deve trattarsi di un corrispettivo periodico che trova la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto.
Il protrarsi dell'adempimento nel tempo realizza la causa del rapporto obbligatorio e,
così, può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più
prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre.
Si è chiarito che in questi casi si giustifica l'applicazione della prescrizione abbreviata, sia perché la continuità del rapporto richiede e consente che si accerti in tempi relativamente brevi l'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni;
sia perché
l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta (Cass.,
30.1.2008, n. 2086).
Non sono, invece, obbligazioni periodiche o di durata quelle in cui la periodicità è
indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c..
Nel caso di specie vi è un'obbligazione unitaria ad esecuzione ripartita proprio perché
la periodicità è connessa alla presentazione di rendiconti.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non applicabile lo “sconto” alla fattispecie de qua rilevando che l'articolo 1, comma 796,
lettera o), della legge n. 296/2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del , praticassero uno sconto pari al 2% Parte_4
degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero
della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio.
L'appellante afferma ancora che la disciplina istitutiva dello sconto non è ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non può essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009,
in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure ha, correttamente, precisato che l'art. 1, co. 796, lett. o), l. n.
296/2006, richiamato dall'allora parte attrice, espressamente disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non potendo trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass n. 22742/24;
Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n. 13763/21; Cass.
n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n. 10582/18;
Cons. Stato n. 439/2017).
Tale conclusione, peraltro, risulta coerente con quanto rilevato da Corte Cost. n.
94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità
sollevata in ordine a tale norma, richiama il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario.
Peraltro, il Consiglio di Stato già aveva condiviso l'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio
2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17, aveva annullato il decreto del Commissario “ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n.
6522 del 28/09/21).
Ne consegue che lo sconto tariffario non è applicabile alla fattispecie in esame,
riferendosi questa alle prestazioni rese nel gennaio e nel febbraio 2013.
Con il quarto motivo, l' lamentava che il giudice di prime cure aveva CP_1
erroneamente sostenuto l'infondatezza dell'eccepita “contrattualizzazione” dello
“sconto”, assumendo che il suo richiamo agli artt. 4 e 5 del contratto ex art 8 quinquies d.lgs. 502/1992 non rilevasse sul piano della determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, quanto piuttosto su quello della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca.
Secondo l'appellante, invero, nell'interpretazione del contratto non può non tenersi in considerazione che le modalità di remunerazione delle prestazioni e di determinazione dei limiti di spesa sono fattispecie intrinsecamente collegate.
Ciò poteva evincersi dalla disciplina legale e contrattuale in materia di fissazione dei limiti di spesa di branca, ovvero da quella in materia di regressione tariffaria unica
(R.T.U.), la cui funzione è quella di consentire il rientro totale dallo sforamento,
garantendo però allo stesso tempo il volume delle prestazioni rese poiché quando dal consuntivo annuale risulta che sono state erogate dai centri privati più prestazioni di quelle programmate si riduce in proporzione il prezzo unitario originariamente fissato per ciascuna prestazione dal predeterminato tariffario;
pertanto, l'art. 5 del contratto era una clausola di salvaguardia da non riferire ai soli tetti di spesa di branca, ma anche finalizzata a mantenere immutati i costi del contratto, anche nell'ipotesi di un mutamento delle tariffe.
Il motivo non può essere accolto.
Non è possibile sostenere, infatti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e,
cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nel contratto stipulato dalle parti, in quanto l'art. 5 del suddetto contratto è chiaro nel prescrivere, al comma 1, che
“la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, e al netto della quota di ricetta regionale e nazionale […]” e al comma 2 che “in ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota di ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2013 dai centri privati […]”.
Le parti, specificando che lo sconto ex l. 296/2006 doveva essere preso in considerazione “finché applicato”, hanno chiaramente voluto far soggiacere la sua imputazione alla vigenza della legge che lo prescriveva.
Del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n. 296/2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n.
14778/20).
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole, se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22).
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sull'impossibilità di applicare lo sconto su base negoziale, con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario, come operata dall sulle somme Pt_5
richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese nei mesi di gennaio e febbraio
2013, è illegittima.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha ritenuto l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema.
Secondo la ricostruzione fatta propria dal Tribunale, infatti, se anche tale superamento fosse effettivamente configurabile, ciò non pregiudicherebbe il diritto della struttura privata ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, essendo queste il corrispettivo per le prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura sanitaria sulla base delle previsioni contrattuali. L'appellante lamenta, in particolare, che il Tribunale non aveva considerato che, per il
2013, nella branca “specialistica ambulatoriale- laboratorio analisi”, a cui appartiene l'appellata, vi era stato uno sforamento a seguito dell'applicazione della R.T.U. e che tale sforamento aveva comportato l'emissione di note di credito a favore dell'
[...]
, con la conseguenza che l'aumento del valore delle prestazioni erogate, in CP_1
ragione dell'adeguamento dovuto all'abrogazione dello sconto, avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una maggiore R.T.U. per rientrare da un maggiore sforamento del budget di branca.
L'appellante, dunque, sostiene che la sentenza è censurabile, in quanto, una volta preso atto del superamento dei limiti di spesa, e che quindi il valore delle prestazioni era stato già ridimensionato grazie all'applicazione della R.T.U., avrebbe dovuto ritenere comunque non dovute le ulteriori somme richieste, atteso che non avrebbero fatto altro che aggravare lo sforamento.
L'appellante afferma che, nel caso di specie, la R.T.U. per l'anno 2013 è pari ad €.
2104,83, determinata in considerazione di un'incidenza dello 0,95% sul proprio fatturato netto annuo, e ciò in ragione di quanto stabilito per detta annualità dal DCA
Regione Campania n. 88/2013.
L'esito di tali verifiche è stato, poi, comunicato, a mezzo pec, alla controparte con nota prot. N. 921/2014 dal Referente aziendale Tetti di spesa dell' , non oggetto CP_1
di contestazione dalla destinataria, che ne ha implicitamente accettato il contenuto.
L'appellante osserva, ancora, che il rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private ha natura sostanzialmente concessoria da cui deriva, in capo alla P.A., anche un potere di vigilanza e di controllo circa il corretto espletamento delle attività
oggetto di concessione.
Da ciò consegue che la P.A. ha un potere certificativo e che l'attestazione del superamento dei tetti di spesa ha una fede privilegiata, dovendosi disattendere la contestazione ex adverso compiuta dalla controparte circa l'inefficacia probatoria dei documenti prodotti.
Avverso questa ricostruzione la parte appellata sostiene l'assoluta mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione estintiva del credito e, in particolare,
lamenta la mancata prova non solo del superamento del tetto di spesa, ma anche la
Contr mancata prova dell'esistenza di un formale provvedimento (R.T.U.) con il quale l'
avendo registrato un superamento del budget preventivato, avrebbe dovuto individuare il preciso importo corrispondente all'apporto allo sforamento ascrivibile alla condotta commerciale del singolo centro.
Sul punto, l'appellata avalla la ricostruzione del primo giudice, secondo cui quello del superamento dei tetti di spesa sarebbe un falso problema, in quanto l'evenienza del suo superamento non pregiudicherebbe il diritto della struttura privata ad ottenere il pagamento della remunerazione dovuta non potendosi la stessa ritenere una remunerazione per prestazioni “extra budget”.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime)
attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92).
I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni, che, unitamente alle sono tenute a CP_3
contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni.
Contr Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile
(riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno,
in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni.
Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni
Contr effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano
Contr in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da
Contr parte dei Centri che operano in quella
Contr Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha
Contr concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui opera quel
Centro.
Contr Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez.
un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario il mancato superamento del tetto di Parte_4
spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte
Contr debitrice, ossia dell (Cass. n. 26234\19; Cass. n. 23324\18; Cass. n. 3403\2018;
Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021; Cass.,
Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018);
principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti –
come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte, Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v.
Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4 ) e le conseguenze connesse ad attività extra budget. Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 in data 8\01\2014, l doveva Pt_5
comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto).
Peraltro, nel contratto stipulato tra il Controparte_2
e l' per l'anno 2013 (cfr. contratto del 8\01\2014) era
[...] Pt_5
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dodici membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni Pt_5
erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di non applicabilità dello sconto avuto riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile”
dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a
Contr consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data Parte_6
prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori,
né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla
Contr
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Contr Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, tanto è
vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. nota prot. N. 921\14 del 1\10\2014), dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2013 a consuntivo, pari ad € 2.104,83, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa Pt_5
perorati.
Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridica mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti dalla legge, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde ai canoni costituzionali di certezza del diritto, di stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26 agosto 2024 n. 7236).
E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, Pt_5
in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884
del 06/07/2020; Cass. Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' , l'attuale Pt_5
società appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di Specialistica Ambulatoriale, tanto da dover emettere la nota di credito per RTU di € 2.104,83, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato.
Nulla, pertanto, è dovuto al Laboratorio di Analisi e Ricerche Cliniche del Dott. CP_2
S.r.l..
[...]
La società appellata riproponeva la domanda subordinata di indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria.
Premesso che le domande subordinate, non esaminate dal primo giudice perché
assorbite dall'accoglimento della domanda principale, possono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non occorrendo un appello incidentale, è escluso che possa configurarsi un indebito arricchimento rispetto a prestazioni che, se pure rese in assenza dei fatti costitutivi del corrispondente obbligo di corrispettivo
(l'accreditamento e il contratto scritto, per le prestazioni anteriori), ma accettate dalla
P.A. (a differenza delle prestazioni “imposte” eccedenti il tetto di spesa), risultano,
però, già remunerate sia pure con la decurtazione prevista dalla legge finanziaria del
2007.
Lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c. serve a ripianare una situazione di squilibrio determinatasi, al di fuori di un rapporto contrattuale e senza altra giusta causa, tra chi, eseguendo una prestazione, ha subito un depauperamento (la struttura privata che ha sostenuto i costi della prestazione) e chi ha tratto un oggettivo arricchimento da quella prestazione (l'amministrazione sanitaria, che ha risparmiato la spesa che avrebbe dovuto sostenere per procurarsi quella prestazione utile). La
situazione di squilibrio è riparabile indennizzando esclusivamente la “diminuzione patrimoniale” subita, consistente nelle spese affrontate per effettuare la prestazione,
comprese spese generali e imposte, con esclusione del margine di utile contemplato dalla remunerazione prevista dal tariffario.
Diversamente, lo strumento ex art. 2041 c.c. si presterebbe all'aggiramento dei presupposti e dei limiti che circoscrivono rigorosamente l'assunzione di obbligazioni per forniture o servizi da parte della P.A.
Comunque, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente, ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione -
sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ovvero ancora su clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Carenza che, nel caso di specie, non c'è, stante il giudicato interno rilevato.
Peraltro, non è stata neppure allegata l'esistenza di uno scarto tra i costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni effettuate nel 2013 e la remunerazione decurtata dello sconto tariffario, che avrebbe potuto giustificare un indennizzo diretto a coprire interamente i costi sostenuti.
Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va rigettata. Per quanto suesposto, dunque, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata la domanda avanzata dal
[...]
Controparte_2
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico del
[...]
appellato, secondo il principio Controparte_2
della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall nei confronti del Parte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 69/2023 del
23/12/2022, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 09/01/2023, rigetta la domanda di pagamento proposta dal Controparte_2
[...]
2) Condanna il Controparte_2
al pagamento, in favore dell' , delle spese
[...] Parte_1
di lite, liquidate, per il primo grado, in € 2.540,00 per compenso professionale, e, per il secondo grado, in €. 355,00 per spese e € 2.906,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre oneri riflessi.
Così deciso in Salerno, in data 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 105/2023 R.G, proposta
DA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1
L.R.p.t. dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti Parte_2
in atti, dall' avv. Franco Marruso, con il quale è elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell , nella sede CP_1
di via Nizza n. 146, in . Pt_1
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del L.R.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Pesca,
[...]
con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Piazza XXIV Maggio
n. 21, . Pt_1 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Salerno, in tema di appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.I. n. 157/2022 – R.G. n. 517/2022, emesso in data 24/01/2022 e notificato il
27/01/2022, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società
ha ingiunto Controparte_2
all' , il pagamento della somma di €.12.533,45 quale importo totale CP_1
impropriamente trattenuto a titolo di sconto ex L 296/06 sulle fattura n. 1131 del
31.01.2023 e n. 2154 del 28.02.2023, emesse per le prestazioni erogate in regime di accreditamento ai sensi del Dl.gs. n. 502/92 per il periodo gennaio febbraio 2013, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione al saldo, nonché spese e competenze del monitorio, per le prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi, rese in favore degli assistiti del Pt_3
Con atto di citazione ritualmente notificato l proponeva opposizione al CP_1
suddetto decreto, deducendo a motivi il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A.; la prescrizione quinquennale;
la mancanza di prova dell'erogazione delle prestazioni, l'applicabilità dello sconto tariffario;
il superamento del tetto di spesa della branca, quale fatto impeditivo del pagamento. Si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Con sentenza n. 69/2023, pubblicata in data 09/01/2023 e non notificata ai difensori costituiti in primo grado, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l al pagamento, in CP_1
favore della opposta, delle spese di lite, liquidate nella somma di €1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca.
Avverso tale decisione l ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La errata affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario con motivazione generica ed errata interpretazione della normativa, non essendosi considerata la peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario;
2) L'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata,
nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo;
3) La erronea esclusione di applicazione dello sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, in quanto la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo;
di conseguenza, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
4) La errata decisione riguardo all'eccepita “contrattualizzazione” del c.d. sconto,
sul presupposto che l'espresso richiamo agli art. 4 e 5 nei contratti ex art. 8-
quinquies, vigenti tra le parti, non avesse rilievo sul piano della determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma piuttosto sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca;
5) L'avvenuto superamento del tetto di spesa, ritenuto dal Tribunale “un falso problema”, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato;
6) In via subordinata, la parte appellante contestava la determinazione dell'importo ingiunto, sostenendo che la somma detratta a titolo di sconto avrebbe dovuto essere pari a € 9.206,76 (anziché di €. 12.533,45) atteso che, come evincibile dalla fattura n. 2154 del 28/02/2013, la somma decurtata a titolo di sconto era di
€1.705,16 e non di €. 5.031,85, come invece indicato dalla parte opposta;
invero,
lo sconto era stato operato solo sulle prestazioni di febbraio anteriori al
12/2/2013, data a partire dalla quale era stato abrogato con DCA Regione
Campania n. 32/13.
Si è costituito il Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi inammissibile l'appello per
[...]
violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato l'appello , deducendo che, a differenza di quanto ex adverso dedotto, nella fattispecie de qua non era possibile applicare lo sconto sia perché non più vigente la relativa disciplina istitutiva, sia perché
lo sconto non poteva ritenersi “contrattualizzato”; chiedeva di rigettarsi, altresì, il motivo sul superamento del limite di spesa sostenendo l'assoluta mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione estintiva del credito e, in particolare,
lamentava la mancata prova non solo del superamento del tetto di spesa ma anche la
Contr mancata prova dell'esistenza di un formale provvedimento (R.T.U.) con il quale l avendo registrato un superamento del budget preventivato, avrebbe dovuto individuare il preciso importo corrispondente all'apporto allo sforamento ascrivibile alla condotta commerciale del singolo centro;
sul punto, l'appellata avallava anche la ricostruzione del primo giudice, secondo cui quello del superamento dei tetti di spesa sarebbe un falso problema, in quanto l'evenienza del suo superamento non potrebbe pregiudicare il diritto della struttura privata ad ottenere il pagamento della remunerazione dovuta,
non potendosi la stessa ritenere una remunerazione per prestazioni “extra budget”.
L'appellata chiedeva, dunque, di rigettare l'appello e di confermare la sentenza n.
69/2023 del Tribunale di Salerno;
di condannare l al pagamento della CP_1
somma corrispondente a quella non remunerata, o di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'appellante, chiedeva di dichiarare la responsabilità ex art 2041 c.c. previo accertamento dell'arricchimento senza giusta causa conseguito dall in danno dell'appellata società e, per CP_1
l'effetto, di condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di una somma corrispondente a quella non remunerata, o di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e s.m.i. fino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Collegio assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in data 15 luglio 2024, tuttavia, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, chiedendo alle parti di interloquire in merito 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti e, quindi, fissava per l'espletamento dei suddetti incombenti l'udienza del 3 ottobre 2024.
In data 17 ottobre 2024, il Collegio assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.. Le parti depositavano le comparse conclusionali insistendo
Contr nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e l chiedeva anche che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, in ordine alla sorta capitale riconosciuta,
fossero concessi gli accessori semplici, e non moratori, dalla scadenza delle fatture per le differenze sullo “sconto”, che, allo stato, non risultano nemmeno emesse, ovvero a decorrere dal primo atto con il quale ne è stata chiesta la corresponsione, ovvero a partire dalla notifica del D.I. opposto. Il Collegio, poi, con ordinanza datata 25 febbraio 2025, rilevava che in controversie analoghe a quelle di cui è causa, la Corte di Cassazione, con recenti statuizioni, aveva ravvisato ipotesi di giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi accordi scritti e, dunque, invitava le parti ad interloquire sul punto, rimetteva la causa sul ruolo, fissando udienza il 12 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e assegnando alle parti il termine di 40 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione indicata.
All'udienza del 12.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte, in data 8 luglio 2025, ha riservato la decisione, previa assegnazione dei termini di legge, ridotti alla metà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., avanzata dalla difesa della parte appellata, deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite,
nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt.
342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità
dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando i motivi delle doglianze e delle censure sollevate rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Nel merito, la Corte rileva che l'appello proposto dalla Parte_1
è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Con il primo motivo di appello l' reitera l'eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario, così come sollevata già in primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Premesso che a norma dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato (al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133,
comma 1, lett. c), del D.lg. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo),
secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Contr Per stabilire quando la controversia tra l e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unite, n.
13178 del 28\5\2013).
Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio.
Nel primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario,
senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n.
22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019).
Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio
Contr determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la
Contr e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del
Contr provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 28053/18).
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto
Contr ai corrispettivi già erogati dall' per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co.
Contr 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento, con efficacia di giudicato,
dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento
Contr dell'eccezione sollevata dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.
D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale
Contr della domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali, l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies).
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ciò posto, in relazione all'invito rivolto alle parti, con ordinanza del 15 luglio 2024, ad interloquire in merito alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali, il Collegio ritiene necessario precisare quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto Parte_4
l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento,
un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza , in relazione al periodo in esame,
di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto,
quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta successivamente, e non antecedentemente, all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 15\09\2024, ad interloquire. L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle Pt_5
prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, questa Corte si era da tempo determinata in tal senso, sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione,
anche implicita, sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr.
Cass. n. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n.
32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché
Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23). D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti, come si è precedentemente accennato, non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia Pt_5
delle statuizioni emesse in prime cure, ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottese, con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, in relazione all' “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche con riferimento agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima,
dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio, anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità, in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall' con le strutture private per assenza della Pt_5
necessaria forma scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo,
Cass., ordinanza n. 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-
1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a
Cass. Sezioni Unite 26242 e n. 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017;
Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020).
Ciò nondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza Pt_5
di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta”, laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno, in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'avvenuta prescrizione del credito in contestazione.
Invero, con il secondo motivo di appello, l' sollevava l'eccezione di CP_1
prescrizione, deducendo il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c. e lamentando il fatto che il giudice di primo grado aveva argomentato sul punto richiamando arresti giurisprudenziali inconferenti, poiché
riferiti alle farmacie convenzionate e non alle strutture sanitarie.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che il nostro ordinamento si inserisce nel novero di quelli cd. di civil law, in cui il precedente giurisprudenziale non è vincolante e in cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (art 101 Cost.). Il richiamo in sentenza ai precedenti giurisprudenziali ha valore esclusivamente rafforzativo delle argomentazioni logico-
giuridiche su cui solo si fonda la decisione ed è a queste che bisogna guardare per valutare l'esistenza di eventuali vizi della motivazione.
Da ciò consegue che, anche qualora il giudice di prime cure avesse richiamato precedenti inconferenti, la motivazione non sarebbe comunque viziata, se il suo iter logico-giuridico fosse ben espresso e fondato sull'applicazione della legge vigente.
Occorre, ancora, precisare che proprio per il suo valore meramente persuasivo, il precedente giurisprudenziale citato non deve necessariamente inerire ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella sub iudice, essendo sufficiente che dallo stesso si possano ricavare principi di diritto applicabili anche nel caso sottoposto all'attenzione del giudice.
Ciò posto, il giudice di prime cure non ha errato nel richiamare il precedente giurisprudenziale, concernente una fattispecie riguardante le farmacie convenzionate,
stante la similarità delle situazioni, la identità dei principi applicabili e, comunque, la non vincolatività del precedente stesso.
In ogni caso, è opportuno in questa sede ribadire che, per giurisprudenza consolidata,
la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che le prestazioni maturano solo con il decorso del tempo e pertanto divengono esigibili solo alle scadenze convenute,
venendo a rappresentare i corrispettivi della prestazione resa, per i periodi a cui i singoli pagamenti si riferiscono (Cass., ord., 5.10.2023, n. 28060; Cass., ord., 3.7.2020, n.
13686).
Deve trattarsi di un corrispettivo periodico che trova la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto.
Il protrarsi dell'adempimento nel tempo realizza la causa del rapporto obbligatorio e,
così, può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più
prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre.
Si è chiarito che in questi casi si giustifica l'applicazione della prescrizione abbreviata, sia perché la continuità del rapporto richiede e consente che si accerti in tempi relativamente brevi l'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni;
sia perché
l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta (Cass.,
30.1.2008, n. 2086).
Non sono, invece, obbligazioni periodiche o di durata quelle in cui la periodicità è
indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c..
Nel caso di specie vi è un'obbligazione unitaria ad esecuzione ripartita proprio perché
la periodicità è connessa alla presentazione di rendiconti.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non applicabile lo “sconto” alla fattispecie de qua rilevando che l'articolo 1, comma 796,
lettera o), della legge n. 296/2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del , praticassero uno sconto pari al 2% Parte_4
degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero
della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio.
L'appellante afferma ancora che la disciplina istitutiva dello sconto non è ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non può essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009,
in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure ha, correttamente, precisato che l'art. 1, co. 796, lett. o), l. n.
296/2006, richiamato dall'allora parte attrice, espressamente disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non potendo trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass n. 22742/24;
Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n. 13763/21; Cass.
n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n. 10582/18;
Cons. Stato n. 439/2017).
Tale conclusione, peraltro, risulta coerente con quanto rilevato da Corte Cost. n.
94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità
sollevata in ordine a tale norma, richiama il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario.
Peraltro, il Consiglio di Stato già aveva condiviso l'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio
2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17, aveva annullato il decreto del Commissario “ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n.
6522 del 28/09/21).
Ne consegue che lo sconto tariffario non è applicabile alla fattispecie in esame,
riferendosi questa alle prestazioni rese nel gennaio e nel febbraio 2013.
Con il quarto motivo, l' lamentava che il giudice di prime cure aveva CP_1
erroneamente sostenuto l'infondatezza dell'eccepita “contrattualizzazione” dello
“sconto”, assumendo che il suo richiamo agli artt. 4 e 5 del contratto ex art 8 quinquies d.lgs. 502/1992 non rilevasse sul piano della determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, quanto piuttosto su quello della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca.
Secondo l'appellante, invero, nell'interpretazione del contratto non può non tenersi in considerazione che le modalità di remunerazione delle prestazioni e di determinazione dei limiti di spesa sono fattispecie intrinsecamente collegate.
Ciò poteva evincersi dalla disciplina legale e contrattuale in materia di fissazione dei limiti di spesa di branca, ovvero da quella in materia di regressione tariffaria unica
(R.T.U.), la cui funzione è quella di consentire il rientro totale dallo sforamento,
garantendo però allo stesso tempo il volume delle prestazioni rese poiché quando dal consuntivo annuale risulta che sono state erogate dai centri privati più prestazioni di quelle programmate si riduce in proporzione il prezzo unitario originariamente fissato per ciascuna prestazione dal predeterminato tariffario;
pertanto, l'art. 5 del contratto era una clausola di salvaguardia da non riferire ai soli tetti di spesa di branca, ma anche finalizzata a mantenere immutati i costi del contratto, anche nell'ipotesi di un mutamento delle tariffe.
Il motivo non può essere accolto.
Non è possibile sostenere, infatti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e,
cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nel contratto stipulato dalle parti, in quanto l'art. 5 del suddetto contratto è chiaro nel prescrivere, al comma 1, che
“la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, e al netto della quota di ricetta regionale e nazionale […]” e al comma 2 che “in ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota di ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2013 dai centri privati […]”.
Le parti, specificando che lo sconto ex l. 296/2006 doveva essere preso in considerazione “finché applicato”, hanno chiaramente voluto far soggiacere la sua imputazione alla vigenza della legge che lo prescriveva.
Del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n. 296/2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n.
14778/20).
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole, se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22).
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sull'impossibilità di applicare lo sconto su base negoziale, con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario, come operata dall sulle somme Pt_5
richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese nei mesi di gennaio e febbraio
2013, è illegittima.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha ritenuto l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema.
Secondo la ricostruzione fatta propria dal Tribunale, infatti, se anche tale superamento fosse effettivamente configurabile, ciò non pregiudicherebbe il diritto della struttura privata ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, essendo queste il corrispettivo per le prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura sanitaria sulla base delle previsioni contrattuali. L'appellante lamenta, in particolare, che il Tribunale non aveva considerato che, per il
2013, nella branca “specialistica ambulatoriale- laboratorio analisi”, a cui appartiene l'appellata, vi era stato uno sforamento a seguito dell'applicazione della R.T.U. e che tale sforamento aveva comportato l'emissione di note di credito a favore dell'
[...]
, con la conseguenza che l'aumento del valore delle prestazioni erogate, in CP_1
ragione dell'adeguamento dovuto all'abrogazione dello sconto, avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una maggiore R.T.U. per rientrare da un maggiore sforamento del budget di branca.
L'appellante, dunque, sostiene che la sentenza è censurabile, in quanto, una volta preso atto del superamento dei limiti di spesa, e che quindi il valore delle prestazioni era stato già ridimensionato grazie all'applicazione della R.T.U., avrebbe dovuto ritenere comunque non dovute le ulteriori somme richieste, atteso che non avrebbero fatto altro che aggravare lo sforamento.
L'appellante afferma che, nel caso di specie, la R.T.U. per l'anno 2013 è pari ad €.
2104,83, determinata in considerazione di un'incidenza dello 0,95% sul proprio fatturato netto annuo, e ciò in ragione di quanto stabilito per detta annualità dal DCA
Regione Campania n. 88/2013.
L'esito di tali verifiche è stato, poi, comunicato, a mezzo pec, alla controparte con nota prot. N. 921/2014 dal Referente aziendale Tetti di spesa dell' , non oggetto CP_1
di contestazione dalla destinataria, che ne ha implicitamente accettato il contenuto.
L'appellante osserva, ancora, che il rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private ha natura sostanzialmente concessoria da cui deriva, in capo alla P.A., anche un potere di vigilanza e di controllo circa il corretto espletamento delle attività
oggetto di concessione.
Da ciò consegue che la P.A. ha un potere certificativo e che l'attestazione del superamento dei tetti di spesa ha una fede privilegiata, dovendosi disattendere la contestazione ex adverso compiuta dalla controparte circa l'inefficacia probatoria dei documenti prodotti.
Avverso questa ricostruzione la parte appellata sostiene l'assoluta mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione estintiva del credito e, in particolare,
lamenta la mancata prova non solo del superamento del tetto di spesa, ma anche la
Contr mancata prova dell'esistenza di un formale provvedimento (R.T.U.) con il quale l'
avendo registrato un superamento del budget preventivato, avrebbe dovuto individuare il preciso importo corrispondente all'apporto allo sforamento ascrivibile alla condotta commerciale del singolo centro.
Sul punto, l'appellata avalla la ricostruzione del primo giudice, secondo cui quello del superamento dei tetti di spesa sarebbe un falso problema, in quanto l'evenienza del suo superamento non pregiudicherebbe il diritto della struttura privata ad ottenere il pagamento della remunerazione dovuta non potendosi la stessa ritenere una remunerazione per prestazioni “extra budget”.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime)
attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92).
I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni, che, unitamente alle sono tenute a CP_3
contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni.
Contr Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile
(riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno,
in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni.
Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni
Contr effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano
Contr in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da
Contr parte dei Centri che operano in quella
Contr Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha
Contr concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui opera quel
Centro.
Contr Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez.
un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario il mancato superamento del tetto di Parte_4
spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte
Contr debitrice, ossia dell (Cass. n. 26234\19; Cass. n. 23324\18; Cass. n. 3403\2018;
Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021; Cass.,
Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018);
principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti –
come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte, Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v.
Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4 ) e le conseguenze connesse ad attività extra budget. Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 in data 8\01\2014, l doveva Pt_5
comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto).
Peraltro, nel contratto stipulato tra il Controparte_2
e l' per l'anno 2013 (cfr. contratto del 8\01\2014) era
[...] Pt_5
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dodici membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni Pt_5
erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di non applicabilità dello sconto avuto riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile”
dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a
Contr consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data Parte_6
prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori,
né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla
Contr
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Contr Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, tanto è
vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. nota prot. N. 921\14 del 1\10\2014), dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2013 a consuntivo, pari ad € 2.104,83, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa Pt_5
perorati.
Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridica mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti dalla legge, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde ai canoni costituzionali di certezza del diritto, di stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26 agosto 2024 n. 7236).
E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, Pt_5
in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884
del 06/07/2020; Cass. Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' , l'attuale Pt_5
società appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di Specialistica Ambulatoriale, tanto da dover emettere la nota di credito per RTU di € 2.104,83, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato.
Nulla, pertanto, è dovuto al Laboratorio di Analisi e Ricerche Cliniche del Dott. CP_2
S.r.l..
[...]
La società appellata riproponeva la domanda subordinata di indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria.
Premesso che le domande subordinate, non esaminate dal primo giudice perché
assorbite dall'accoglimento della domanda principale, possono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non occorrendo un appello incidentale, è escluso che possa configurarsi un indebito arricchimento rispetto a prestazioni che, se pure rese in assenza dei fatti costitutivi del corrispondente obbligo di corrispettivo
(l'accreditamento e il contratto scritto, per le prestazioni anteriori), ma accettate dalla
P.A. (a differenza delle prestazioni “imposte” eccedenti il tetto di spesa), risultano,
però, già remunerate sia pure con la decurtazione prevista dalla legge finanziaria del
2007.
Lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c. serve a ripianare una situazione di squilibrio determinatasi, al di fuori di un rapporto contrattuale e senza altra giusta causa, tra chi, eseguendo una prestazione, ha subito un depauperamento (la struttura privata che ha sostenuto i costi della prestazione) e chi ha tratto un oggettivo arricchimento da quella prestazione (l'amministrazione sanitaria, che ha risparmiato la spesa che avrebbe dovuto sostenere per procurarsi quella prestazione utile). La
situazione di squilibrio è riparabile indennizzando esclusivamente la “diminuzione patrimoniale” subita, consistente nelle spese affrontate per effettuare la prestazione,
comprese spese generali e imposte, con esclusione del margine di utile contemplato dalla remunerazione prevista dal tariffario.
Diversamente, lo strumento ex art. 2041 c.c. si presterebbe all'aggiramento dei presupposti e dei limiti che circoscrivono rigorosamente l'assunzione di obbligazioni per forniture o servizi da parte della P.A.
Comunque, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente, ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione -
sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ovvero ancora su clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Carenza che, nel caso di specie, non c'è, stante il giudicato interno rilevato.
Peraltro, non è stata neppure allegata l'esistenza di uno scarto tra i costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni effettuate nel 2013 e la remunerazione decurtata dello sconto tariffario, che avrebbe potuto giustificare un indennizzo diretto a coprire interamente i costi sostenuti.
Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va rigettata. Per quanto suesposto, dunque, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata la domanda avanzata dal
[...]
Controparte_2
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico del
[...]
appellato, secondo il principio Controparte_2
della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall nei confronti del Parte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 69/2023 del
23/12/2022, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 09/01/2023, rigetta la domanda di pagamento proposta dal Controparte_2
[...]
2) Condanna il Controparte_2
al pagamento, in favore dell' , delle spese
[...] Parte_1
di lite, liquidate, per il primo grado, in € 2.540,00 per compenso professionale, e, per il secondo grado, in €. 355,00 per spese e € 2.906,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre oneri riflessi.
Così deciso in Salerno, in data 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti