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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 127/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Marco Fuso con il quale elettivamente domicilia in Villaricca (NA) alla via della Resistenza, 85;
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, C.F. e Controparte_1
Partita Iva: , REA n. RM-1470509, in persona della dott. , nella P.IVA_1 Controparte_2 qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Stanislao
SO (C.F. ), presso il quale elett.te domicilia in S. Maria C.V., alla via C.F._2
Almirante, 4;
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90312005 08/000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cartelle esattoriali: a. n. 0712014007540054000, pari ad € 847,10 asseritamente notificata in data
05.11.2014, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009; b. Cartella esattoriale n. 07120150040842233000, pari ad € 882,23, asseritamente notificata in data
25.05.2015, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010.
A sostegno della proposta opposizione l'istante ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento (cartelle di pagamento) e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza dell'Ente Impositore Regione Campania;
ha altresì rilevato che, quand'anche l dovesse dare prova della presunta avvenuta notifica Controparte_1 delle suddette cartelle, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche (anni 2014 e 2015) e quella in cui è avvenuta l'intimazione di pagamento impugnata (anno 2023!)
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito in via preliminare il difetto Controparte_1 di giurisdizione, deducendo comunque l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Non si è costituita la nonostante la ritualità della notifica. Controparte_3
Ebbene, tanto premesso, come già rilevato da questo Giudice con ordinanza del 9.6.2025, va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle impugnate in favore della Commissione Tributaria.
Invero, l'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In tal senso si esprime altresì la Suprema Corte con l'Ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16986 con cui le
Sezioni Unite richiamando recenti arresti giurisprudenziali – tra i quali l'ordinanza SS. UU. n. 12642/2021 nonché le nn. 1394 e 8465 del 2022 – hanno ribadito che quando il contribuente demanda al Giudice
l'esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Infatti, se avendo riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che sia stata validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Il tutto, nel solco della legge, art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, il quale dispone come “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”.
A detta giurisprudenza si ispirano numerose e recenti pronunce di merito (cfr., tra le tante, Tribunale civile
Napoli sentenza n. 3558 del 09 aprile 2025) secondo cui In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, appartiene alla cognizione del giudice tributario la controversia avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti di natura tributaria nella quale venga dedotta la prescrizione del credito per assenza di validi atti interruttivi, atteso che tale deduzione si risolve in una censura relativa alla validità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario è ammissibile solo quando la prescrizione si assuma verificata per il decorso del tempo successivo ad una valida notifica della cartella o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza, inesistenza o nullità della notifica, trattandosi in tal caso di fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica validamente eseguita della cartella di pagamento.
In definitiva, in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, appartiene alla cognizione del giudice tributario la controversia avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti di natura tributaria, quando il contribuente contesti la validità o l'esistenza della notifica della cartella al fine di far valere la prescrizione del credito, trattandosi di fatto incidente sulla pretesa fiscale verificatosi fino alla notifica della cartella stessa. Parimenti, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia in cui il contribuente contesti la definitività delle cartelle di pagamento, anche qualora prospetti contestualmente la prescrizione del debito, atteso che l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle osta alla qualificazione delle questioni come meramente esecutive. Resta invece devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica validamente eseguita della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
Per le ragioni esposte va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della competente Commissione Tributaria.
Le spese di lite tra l'opponente ed seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in persona del G.M., dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 127/2025 del Ruolo generale degli affari contenzioni civili, aventi ad oggetto opposizione a cartella, ogni contraria istanza disattesa così provvede;
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025
Il GIUDICE
Dr.ssa Annamaria Buffardo