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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 587/2024 R.C. Oggetto: In nome del popolo italiano Esito :
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione seconda civile
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. ssa Veleria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Cons. estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587/2024,
promossa da
elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA PALESTRO, 2/7 GENOVA presso l'Avv. SOAVE
GIANCARLO che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE ED APPELLANTE
contro elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in CORSO XX SETTEMBRE 13/1 SAVONA presso l'Avv. FARRAUTO
GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE CONVENUTA APPELLATA
in impugnazione di
Sentenza n.914/2023 del Trib, di Savona in R.G. n. 2860/2022 pubblicata in data 1.12.2023 (Dott. Princiotta)
causa in cui sono state assunte le conclusioni confermate all'udienza del 20 maggio
2025 che si richiamano di seguito
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
Piaccia all'ecc.ma Corte di appello di Genova, previe le declaratorie tutte del caso, in accoglimento dell'appello proposto:
-in via principale e nel merito in riforma integrale della decisione impugnata emessa dal Tribunale di Savona, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“-accertare e dichiarare la responsabilità dell in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per omessa custodia del veicolo Bmw x3 targato cs407rj di proprietà Controparte_ della società con sede legale ad Ovada (al), via molare 61/a - come meglio illustrato in parte narrativa
– e, per l'effetto dell'avvenuto ristoro da parte di ora Parte_2 Parte_1
condannarlo al pagamento in favore di (GI ,
[...] Parte_1 Parte_2 in forza di surroga ex lege, dell'indennizzo versato Controparte_ dall'odierna attrice alla società pari ad € 33.500,00, o altra diversa somma ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dell'atto di quietanza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con riserva di ogni e migliore difesa nei modi e nei termini di legge
Per parte appellata.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni diversa istanza e/o domanda, previa ammissione degli incombenti istruttori richiesti e/o ritenuti opportuni, in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
per contrarietà agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come riformati dall'art. 54 del D.L. n. Controparte_3
83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012; in via principale, respingere l'appello presentato da in quanto Controparte_3 inammissibile e/o irrilevante e/o apparente e/o infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 914/2023 resa dal Tribunale di
Savona.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa
La controversia qui decisa, in secondo grado, deriva dall' esercizio, da parte della compagnia di assicurazione appellante, del diritto di surroga nei crediti risarcitori del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 1916 c.c., tanto in forza dell'indennizzo GI erogato, di oltre trentamila euro, per il furto di una autovettura Bmw (garanzia furto concessa con polizza n.18459049612).
La compagnia ritiene che tra i responsabili “civili” del furto vi sia la società
“alberghiera” qui appellata, posto che l'auto, in questione, in data 9/9/2006, era stata affidata all'utilizzatore, dott. , amministratore unico CP_4 della OT s.p.a. (parte proprietaria, assicurata ed effettiva danneggiata)
e, da quello, a sua volta, alla custodia del noto albergo di Alassio, in occasione del suo arrivo allo stesso Hotel;
il veicolo risulta poi effettivamente sottratto dall' autorimessa a servizio del resort, poche ore dopo la consegna all'addetto incaricato del parcheggio.
La responsabilità alberghiera ex recepto, azionata in surroga, è ancorata dalla
Compagnia ad una specifica colpa, posto che il personale dell avrebbe Pt_3 lasciato le chiavi dell'auto, consegnate al ricevimento, all'interno dell'auto stessa.
Sin dal formarsi del contraddittorio in fatto, in primo grado, è risultato come il veicolo fosse stato in effetti posteggiato in un'area sotterranea dell' CP_1 potenzialmente chiusa con cancello e munita di allarme, ma il dato del mantenimento delle chiavi a disposizione in auto (evidentemente per praticità di movimentazione) non è negato.
Il furto risulta esser stato denunciato ai Carabinieri ed aver CP_3 indennizzato l'assicurata liquidandogli la somma di €.33.500,00, come da quietanza prodotta.
Con All'epoca dei fatti la struttura alberghiera era, per il vero, gestita dalla service, i cui obblighi sono comunque transitati all'attuale società di gestione in forza della cessione d'azienda avvenuta successivamente il 20/11/2006.
3 La società odierna convenuta ha sempre resistito alla domanda, eccependo l'indebito esercizio del diritto di surroga, di cui legittimati passivi avrebbero dovuto essere solo gli autori del furto.
Gli stessi in effetti erano stati identificati e nei loro confronti avrebbe dovuto essere esercitata – in tesi di parte convenuta- l'azione di regresso in sede penale. La convenuta ha anche contestato l'applicabilità del contratto di deposito alla fattispecie che avrebbe dovuto essere ricondotta allo schema negoziale della locazione (tale da escludere ogni sua responsabilità per il furto del veicolo).
La causa era istruita documentalmente e con l'audizione dei testimoni indicati esclusivamente dalla convenuta ( e ). Testimone_1 Tes_2
La Sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto la domanda della compagnia “infondata” in quanto la convenuta avrebbe provato la detta identificazione (ed arresto) dei soggetti responsabili del furto
La società proprietaria della vettura assicurata dall' attrice si sarebbe poi costituita parte civile nel procedimento penale derivatone, (proc. concluso con sentenza di condanna n. 657 del 6.5.2015 del Tribunale di Alessandria) ottenendo, in effetti, sui capi civili, una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 10.000,00.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto “esclusiva” la responsabilità degli autori diretti.
A sostegno della tesi ha citato la risalente massima con i seguenti estremi:
Sent. Cass. Civ. Sez. I, n. 4710 del 22/12/1976, massima che ulteriormente si trascrive…
“Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità può essere esercitata solo verso
i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di 'terzi obbligati' e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i
4 soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiché questi e tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell'Azione in surrogazione.”
Con ulteriore ed autonoma motivazione il Giudice di prime cure ritiene il difetto di prova in ordine alla assenza di cautele doverose da parte della convenuta nella custodia dell'auto nel garage sotterraneo.
Sono in proposito richiamate le GI dette deposizioni dei testi e Tes_1
in ordine al fatto che l'autorimessa fosse “ordinariamente” chiusa dal Tes_2 cancello.
Il Giudice completava la motivazione con la considerazione per la quale
“l'accoglimento della domanda avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento del danneggiato con un duplice risarcimento: dall' autore del reato e dalla convenuta”.
Per quanto sopra il giudice di prime cure rigettava ogni domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
L'Appello
La sentenza era appellata tempestivamente per diversi motivi.
Con il primo ed il terzo motivo (complementari) l'assicurazione appellante contesta, siccome non conformi a diritto, le ricostruzioni presenti in sentenza intese a negare il diritto da essa azionato, ovvero a negarle la possibilità di esercizio, in via di surroga, dei diritti del danneggiato avverso il responsabile civile. Con il quarto motivo l'appellante nega che “l' abbia dato prova CP_1 della propria diligente custodia;
infine, col secondo e col quinto motivo
5 (anch'essi complementari) nega ogni rilievo alla condanna provvisionale penale a carico dei responsabili diretti.
Si è costituita la società di gestione alberghiera, GI convenuta ed ora appellata. Con la comparsa ha contrastato tutti i motivi dell'appello principale, senza impugnare a sua volta, e senza riproporre eventuali difese non considerate.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione attuale
L'appello è pienamente fondato in ordine a tutti i motivi proposti, dal che consegue, caduti gli argomenti contrari GI ritenuti nella impugnata sentenza, ed in assenza della rinnovazione di ulteriori eccezioni neglette, il pieno accoglimento della originaria domanda attorea.
Innanzitutto il quadro giurisprudenziale menzionato (essenziale nella decisione e criticato nell'appello) è integrato, nel caso, da una massima parzialmente ingannevole, e chiarita solo dalla menzione, in calce alla stessa, dei termini esatti della controversia cui si riferisce.
È vero che la massima dichiara:
“Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità [art. 1916 cc] può essere esercita solo verso i terzi responsabili”; ma poi la stessa massima “spiega” che per “terzi responsabili” – possibili legittimati passivi dell'azione in surroga - si intendono tutti gli obbligati direttamente ex facto (quindi non solo gli autori materiali dell'illecito- che anzi sono danneggianti e non terzi-, ma anche i terzi responsabili del fatto - non direttamente connesso-, ma per disposizione che li renda direttamente tali, come – ad. es.- il proprietario della vettura ex art. 2054 del cc., il datore di lavoro per l'illecito extracontrattuale del dipendente ex art. 2049 cc., il preponente per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228 cc. e così via.
Quello che la massima intende escludere è che l'azione possa essere esercitata verso un “non responsabile” tenuto tuttavia a “sollevare il responsabile in relazione al risarcimento dovuto”. Tale soggetto è tipicamente un'altra
6 assicurazione, e potrebbe altresì essere un garante privato, come un fideiussore: in altre parole il principio citato è ostativo solo all'esercizio dell'azione di surroga tra due assicurazioni che garantiscano due diversi soggetti corresponsabili.
La conclusione della stessa massima è inequivocabile : “In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiché questi e tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell'Azione in surrogazione.”
Anche la giurisprudenza di merito citata è espressione dello stesso principio che non solo non inerisce al caso attuale, ma, a contrario “reca” che, nel caso presente, in cui l'assicurazione agisce in surroga avverso al più diretto dei responsabili, non sussiste affatto l'ostacolo in diritto supposto dalla sentenza.
La questione non è tema di “legittimazione attiva” come cennato in appello, ma è semplicemente questione di sussistenza dei presupposti del diritto azionato, per brevità indicati anche come “presupposti dell'azione”. Gli stessi non si possono negare con l'argomento speso in sentenza, ma, al contrario, sulla medesima base fattuale, si devono affermare pienamente.
La citazione correttamente indicava “l'albergatore” come corresponsabile della sottrazione del veicolo (per inadempimento alla obbligazione di custodia) con i soggetti autori della sottrazione (responsabili principali). Le responsabilità ai due diversi titoli, si cumulano e non si elidono, posto che all'albergatore competeva la custodia, la quale è tesa alla conservazione della res tradita e quindi anche alla sua protezione dal furto. I due titoli di responsabilità (prospettati) sono l'uno extracontrattuale (quello degli autori del furto) e l'altro contrattuale, quello dell'albergatore, nondimeno gli stessi concorrono posto che la giurisprudenza esclude la necessità di qualsiasi
7 concerto per il mero operare dell'art. 2055 del cc.., la cui disciplina ritiene di portata generale, pur se collocato in contesto extra contrattuale. (cfr Cass. civ., sez. III, 16/04/2025, n. 9969).
***
La sussistenza del diritto di surroga dell'assicuratore non risente in alcun modo della condanna provvisionale dei responsabili diretti, risultato così infondato un ulteriore motivo ostativo all'accoglimento della domanda attorea e correlativamente fondati i motivi secondo e quinto dell'appello.
Nel caso sono delineati due responsabili solidali del danno alla gli CP_2 autori del furto (per fatto doloso) e l'albergatore (per inadempimento). La condanna di uno dei responsabili in solido (a favore del danneggiato) non esclude la possibilità della condanna anche dell'altro, ed anche in diversa sede. Non vi è infatti litisconsorzio dal lato passivo. Nella stessa posizione del danneggiato si viene a trovare l'assicuratore che lo ha sollevato dal danno, nella misura di quanto versatogli. La indebita locupletazione del danneggiato/creditore è garantita solo dagli effetti del “pagamento” (effetti che si estendono automaticamente al condebitore in solido liberandolo in parte qua). La stessa tutela vale avverso l'assicuratore che si surroga al creditore. Nella causa attuale nessuno parla di pagamenti GI effettuati, nulla osta quindi a che i due debitori siano condannati entrambi, essendo rimessa la tutela avverso la duplicazione alla fase esecutiva. Per quanto concerne la condanna dei responsabili diretti il pieno indennizzo percepito da parte della danneggiata priva la stessa della possibilità di escutere la condanna, essendo trasferita tale facoltà all'assicuratore, che può esercitarla nell'improbabile caso di incapienza dell'albergatore. Il creditore (in surroga) poteva, ma non doveva, escutere prima i responsabili diretti.
Dal quadro sopra esposto risulta palese come la parallela vicenda penale in nulla ostacoli la condanna della convenuta in primo grado nella presente sede.
***
8 Resta da esaminare la fondatezza della esclusione della responsabilità della gestione alberghiera per difetto di prova in ordine ad una colpa dell'albergatore.
La “proposizione motiva” suddetta contraddice la natura sostanzialmente oggettiva della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, resposabilità di cui all'art. 1785 del cc. Al contrario tale natura è espressamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, 13/11/2015, n.23212)
Le cause di esclusione della responsabilità suddetta sono sostanzialmente riconducibili al fortuito (fatto del danneggiato, forza maggiore, intrinseca autodistruttività della cosa ecc.). Il fatto del terzo è talvolta ritenuto capace di escludere la responsabilità, ove rivesta carattere del tutto imprevedibile o si caratterizzi come fatto violento irresistibile (rapina). In ogni caso la prova del fatto liberatorio è a carico dell'albergatore.
Nel caso la prova che il cancello fosse “ordinariamente” chiuso (in presenza delle chiavi in autovettura) non rende affatto il furto espressione di una forza non prevedibile o prevenibile. La suddetta condizione non è sicura neppure nel caso di mera presenza di telecamere (che potrebbero non vedere) o di un cancello automatico (che comunque deve continuamente essere aperto e chiuso), ma lo è solo ove il veicolo in uscita debba transitare ad un controllo fisso e necessario, sia esso la visione umana o un controllo automatizzato.
Nel caso l'albergatore non ha quindo provato il fortuito.
Si deve notare che la giurisprudenza, che normalmente considera la responsabilità dell'albergatore estesa anche alle cose “non consegnate”, ma portate in hotel “permanendo il possesso del cliente”, (Cass. civ.,
14/02/2024, n. 4132); per le auto, tuttavia, a differenza di quanto sopra, richiede la “consegna piena” (recentissima Cass. civ., sez. II, 13/05/2025, n.
12840), non estendendosi quindi la norma reponsabilitaria all'auto
“meramente parcheggiata in area alberghiera dal cliente”.
Nel caso, tuttavia, la consegna è indubbia, come detto fin da principio.
***
9 In definitiva non vi è alcun ostacolo all'accoglimento pieno della domanda attorea.
Il credito azionato in via di surroga è di valore come quello dell'assicurato, decorrono quindi sullo stesso la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, tuttavia dal versamento (e non dal fatto) al saldo.
(cfr Cass. civ., sez. III, 05/07/2022, n. 21218). Gli interessi mutano in moratori di lite dalla data della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conferma della liquidazione del primo grado “a parti invertite”.
P.Q.M.
:
La Corte di Appello, in accoglimento dell'appello ed, in totale riforma della impugnata sentenza,
CONDANNA la società appellata a versare alla appellante la somma di euro 33.500,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 7.11.06 alla data della introduzione della lite e gli interessi moratori di lite dalla data detta di introduzione della lite al saldo.
CONDANNA la stessa parte a rifondere a controparte le spese di lite del primo grado, come GI liquidata a suo vantaggio oltre alle spese del secondo grado che si liquidano in euro 6.946,00 per oneri di difesa oltre per esborsi non imponibili per ambo i gradi, rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in GENOVA in camera di consiglio il26 maggio 2025
IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
10
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione seconda civile
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. ssa Veleria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Cons. estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587/2024,
promossa da
elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA PALESTRO, 2/7 GENOVA presso l'Avv. SOAVE
GIANCARLO che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE ED APPELLANTE
contro elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in CORSO XX SETTEMBRE 13/1 SAVONA presso l'Avv. FARRAUTO
GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE CONVENUTA APPELLATA
in impugnazione di
Sentenza n.914/2023 del Trib, di Savona in R.G. n. 2860/2022 pubblicata in data 1.12.2023 (Dott. Princiotta)
causa in cui sono state assunte le conclusioni confermate all'udienza del 20 maggio
2025 che si richiamano di seguito
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
Piaccia all'ecc.ma Corte di appello di Genova, previe le declaratorie tutte del caso, in accoglimento dell'appello proposto:
-in via principale e nel merito in riforma integrale della decisione impugnata emessa dal Tribunale di Savona, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“-accertare e dichiarare la responsabilità dell in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per omessa custodia del veicolo Bmw x3 targato cs407rj di proprietà Controparte_ della società con sede legale ad Ovada (al), via molare 61/a - come meglio illustrato in parte narrativa
– e, per l'effetto dell'avvenuto ristoro da parte di ora Parte_2 Parte_1
condannarlo al pagamento in favore di (GI ,
[...] Parte_1 Parte_2 in forza di surroga ex lege, dell'indennizzo versato Controparte_ dall'odierna attrice alla società pari ad € 33.500,00, o altra diversa somma ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dell'atto di quietanza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con riserva di ogni e migliore difesa nei modi e nei termini di legge
Per parte appellata.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni diversa istanza e/o domanda, previa ammissione degli incombenti istruttori richiesti e/o ritenuti opportuni, in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
per contrarietà agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come riformati dall'art. 54 del D.L. n. Controparte_3
83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012; in via principale, respingere l'appello presentato da in quanto Controparte_3 inammissibile e/o irrilevante e/o apparente e/o infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 914/2023 resa dal Tribunale di
Savona.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa
La controversia qui decisa, in secondo grado, deriva dall' esercizio, da parte della compagnia di assicurazione appellante, del diritto di surroga nei crediti risarcitori del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 1916 c.c., tanto in forza dell'indennizzo GI erogato, di oltre trentamila euro, per il furto di una autovettura Bmw (garanzia furto concessa con polizza n.18459049612).
La compagnia ritiene che tra i responsabili “civili” del furto vi sia la società
“alberghiera” qui appellata, posto che l'auto, in questione, in data 9/9/2006, era stata affidata all'utilizzatore, dott. , amministratore unico CP_4 della OT s.p.a. (parte proprietaria, assicurata ed effettiva danneggiata)
e, da quello, a sua volta, alla custodia del noto albergo di Alassio, in occasione del suo arrivo allo stesso Hotel;
il veicolo risulta poi effettivamente sottratto dall' autorimessa a servizio del resort, poche ore dopo la consegna all'addetto incaricato del parcheggio.
La responsabilità alberghiera ex recepto, azionata in surroga, è ancorata dalla
Compagnia ad una specifica colpa, posto che il personale dell avrebbe Pt_3 lasciato le chiavi dell'auto, consegnate al ricevimento, all'interno dell'auto stessa.
Sin dal formarsi del contraddittorio in fatto, in primo grado, è risultato come il veicolo fosse stato in effetti posteggiato in un'area sotterranea dell' CP_1 potenzialmente chiusa con cancello e munita di allarme, ma il dato del mantenimento delle chiavi a disposizione in auto (evidentemente per praticità di movimentazione) non è negato.
Il furto risulta esser stato denunciato ai Carabinieri ed aver CP_3 indennizzato l'assicurata liquidandogli la somma di €.33.500,00, come da quietanza prodotta.
Con All'epoca dei fatti la struttura alberghiera era, per il vero, gestita dalla service, i cui obblighi sono comunque transitati all'attuale società di gestione in forza della cessione d'azienda avvenuta successivamente il 20/11/2006.
3 La società odierna convenuta ha sempre resistito alla domanda, eccependo l'indebito esercizio del diritto di surroga, di cui legittimati passivi avrebbero dovuto essere solo gli autori del furto.
Gli stessi in effetti erano stati identificati e nei loro confronti avrebbe dovuto essere esercitata – in tesi di parte convenuta- l'azione di regresso in sede penale. La convenuta ha anche contestato l'applicabilità del contratto di deposito alla fattispecie che avrebbe dovuto essere ricondotta allo schema negoziale della locazione (tale da escludere ogni sua responsabilità per il furto del veicolo).
La causa era istruita documentalmente e con l'audizione dei testimoni indicati esclusivamente dalla convenuta ( e ). Testimone_1 Tes_2
La Sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto la domanda della compagnia “infondata” in quanto la convenuta avrebbe provato la detta identificazione (ed arresto) dei soggetti responsabili del furto
La società proprietaria della vettura assicurata dall' attrice si sarebbe poi costituita parte civile nel procedimento penale derivatone, (proc. concluso con sentenza di condanna n. 657 del 6.5.2015 del Tribunale di Alessandria) ottenendo, in effetti, sui capi civili, una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 10.000,00.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto “esclusiva” la responsabilità degli autori diretti.
A sostegno della tesi ha citato la risalente massima con i seguenti estremi:
Sent. Cass. Civ. Sez. I, n. 4710 del 22/12/1976, massima che ulteriormente si trascrive…
“Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità può essere esercitata solo verso
i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di 'terzi obbligati' e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i
4 soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiché questi e tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell'Azione in surrogazione.”
Con ulteriore ed autonoma motivazione il Giudice di prime cure ritiene il difetto di prova in ordine alla assenza di cautele doverose da parte della convenuta nella custodia dell'auto nel garage sotterraneo.
Sono in proposito richiamate le GI dette deposizioni dei testi e Tes_1
in ordine al fatto che l'autorimessa fosse “ordinariamente” chiusa dal Tes_2 cancello.
Il Giudice completava la motivazione con la considerazione per la quale
“l'accoglimento della domanda avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento del danneggiato con un duplice risarcimento: dall' autore del reato e dalla convenuta”.
Per quanto sopra il giudice di prime cure rigettava ogni domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
L'Appello
La sentenza era appellata tempestivamente per diversi motivi.
Con il primo ed il terzo motivo (complementari) l'assicurazione appellante contesta, siccome non conformi a diritto, le ricostruzioni presenti in sentenza intese a negare il diritto da essa azionato, ovvero a negarle la possibilità di esercizio, in via di surroga, dei diritti del danneggiato avverso il responsabile civile. Con il quarto motivo l'appellante nega che “l' abbia dato prova CP_1 della propria diligente custodia;
infine, col secondo e col quinto motivo
5 (anch'essi complementari) nega ogni rilievo alla condanna provvisionale penale a carico dei responsabili diretti.
Si è costituita la società di gestione alberghiera, GI convenuta ed ora appellata. Con la comparsa ha contrastato tutti i motivi dell'appello principale, senza impugnare a sua volta, e senza riproporre eventuali difese non considerate.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione attuale
L'appello è pienamente fondato in ordine a tutti i motivi proposti, dal che consegue, caduti gli argomenti contrari GI ritenuti nella impugnata sentenza, ed in assenza della rinnovazione di ulteriori eccezioni neglette, il pieno accoglimento della originaria domanda attorea.
Innanzitutto il quadro giurisprudenziale menzionato (essenziale nella decisione e criticato nell'appello) è integrato, nel caso, da una massima parzialmente ingannevole, e chiarita solo dalla menzione, in calce alla stessa, dei termini esatti della controversia cui si riferisce.
È vero che la massima dichiara:
“Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità [art. 1916 cc] può essere esercita solo verso i terzi responsabili”; ma poi la stessa massima “spiega” che per “terzi responsabili” – possibili legittimati passivi dell'azione in surroga - si intendono tutti gli obbligati direttamente ex facto (quindi non solo gli autori materiali dell'illecito- che anzi sono danneggianti e non terzi-, ma anche i terzi responsabili del fatto - non direttamente connesso-, ma per disposizione che li renda direttamente tali, come – ad. es.- il proprietario della vettura ex art. 2054 del cc., il datore di lavoro per l'illecito extracontrattuale del dipendente ex art. 2049 cc., il preponente per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228 cc. e così via.
Quello che la massima intende escludere è che l'azione possa essere esercitata verso un “non responsabile” tenuto tuttavia a “sollevare il responsabile in relazione al risarcimento dovuto”. Tale soggetto è tipicamente un'altra
6 assicurazione, e potrebbe altresì essere un garante privato, come un fideiussore: in altre parole il principio citato è ostativo solo all'esercizio dell'azione di surroga tra due assicurazioni che garantiscano due diversi soggetti corresponsabili.
La conclusione della stessa massima è inequivocabile : “In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiché questi e tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell'Azione in surrogazione.”
Anche la giurisprudenza di merito citata è espressione dello stesso principio che non solo non inerisce al caso attuale, ma, a contrario “reca” che, nel caso presente, in cui l'assicurazione agisce in surroga avverso al più diretto dei responsabili, non sussiste affatto l'ostacolo in diritto supposto dalla sentenza.
La questione non è tema di “legittimazione attiva” come cennato in appello, ma è semplicemente questione di sussistenza dei presupposti del diritto azionato, per brevità indicati anche come “presupposti dell'azione”. Gli stessi non si possono negare con l'argomento speso in sentenza, ma, al contrario, sulla medesima base fattuale, si devono affermare pienamente.
La citazione correttamente indicava “l'albergatore” come corresponsabile della sottrazione del veicolo (per inadempimento alla obbligazione di custodia) con i soggetti autori della sottrazione (responsabili principali). Le responsabilità ai due diversi titoli, si cumulano e non si elidono, posto che all'albergatore competeva la custodia, la quale è tesa alla conservazione della res tradita e quindi anche alla sua protezione dal furto. I due titoli di responsabilità (prospettati) sono l'uno extracontrattuale (quello degli autori del furto) e l'altro contrattuale, quello dell'albergatore, nondimeno gli stessi concorrono posto che la giurisprudenza esclude la necessità di qualsiasi
7 concerto per il mero operare dell'art. 2055 del cc.., la cui disciplina ritiene di portata generale, pur se collocato in contesto extra contrattuale. (cfr Cass. civ., sez. III, 16/04/2025, n. 9969).
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La sussistenza del diritto di surroga dell'assicuratore non risente in alcun modo della condanna provvisionale dei responsabili diretti, risultato così infondato un ulteriore motivo ostativo all'accoglimento della domanda attorea e correlativamente fondati i motivi secondo e quinto dell'appello.
Nel caso sono delineati due responsabili solidali del danno alla gli CP_2 autori del furto (per fatto doloso) e l'albergatore (per inadempimento). La condanna di uno dei responsabili in solido (a favore del danneggiato) non esclude la possibilità della condanna anche dell'altro, ed anche in diversa sede. Non vi è infatti litisconsorzio dal lato passivo. Nella stessa posizione del danneggiato si viene a trovare l'assicuratore che lo ha sollevato dal danno, nella misura di quanto versatogli. La indebita locupletazione del danneggiato/creditore è garantita solo dagli effetti del “pagamento” (effetti che si estendono automaticamente al condebitore in solido liberandolo in parte qua). La stessa tutela vale avverso l'assicuratore che si surroga al creditore. Nella causa attuale nessuno parla di pagamenti GI effettuati, nulla osta quindi a che i due debitori siano condannati entrambi, essendo rimessa la tutela avverso la duplicazione alla fase esecutiva. Per quanto concerne la condanna dei responsabili diretti il pieno indennizzo percepito da parte della danneggiata priva la stessa della possibilità di escutere la condanna, essendo trasferita tale facoltà all'assicuratore, che può esercitarla nell'improbabile caso di incapienza dell'albergatore. Il creditore (in surroga) poteva, ma non doveva, escutere prima i responsabili diretti.
Dal quadro sopra esposto risulta palese come la parallela vicenda penale in nulla ostacoli la condanna della convenuta in primo grado nella presente sede.
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8 Resta da esaminare la fondatezza della esclusione della responsabilità della gestione alberghiera per difetto di prova in ordine ad una colpa dell'albergatore.
La “proposizione motiva” suddetta contraddice la natura sostanzialmente oggettiva della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, resposabilità di cui all'art. 1785 del cc. Al contrario tale natura è espressamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, 13/11/2015, n.23212)
Le cause di esclusione della responsabilità suddetta sono sostanzialmente riconducibili al fortuito (fatto del danneggiato, forza maggiore, intrinseca autodistruttività della cosa ecc.). Il fatto del terzo è talvolta ritenuto capace di escludere la responsabilità, ove rivesta carattere del tutto imprevedibile o si caratterizzi come fatto violento irresistibile (rapina). In ogni caso la prova del fatto liberatorio è a carico dell'albergatore.
Nel caso la prova che il cancello fosse “ordinariamente” chiuso (in presenza delle chiavi in autovettura) non rende affatto il furto espressione di una forza non prevedibile o prevenibile. La suddetta condizione non è sicura neppure nel caso di mera presenza di telecamere (che potrebbero non vedere) o di un cancello automatico (che comunque deve continuamente essere aperto e chiuso), ma lo è solo ove il veicolo in uscita debba transitare ad un controllo fisso e necessario, sia esso la visione umana o un controllo automatizzato.
Nel caso l'albergatore non ha quindo provato il fortuito.
Si deve notare che la giurisprudenza, che normalmente considera la responsabilità dell'albergatore estesa anche alle cose “non consegnate”, ma portate in hotel “permanendo il possesso del cliente”, (Cass. civ.,
14/02/2024, n. 4132); per le auto, tuttavia, a differenza di quanto sopra, richiede la “consegna piena” (recentissima Cass. civ., sez. II, 13/05/2025, n.
12840), non estendendosi quindi la norma reponsabilitaria all'auto
“meramente parcheggiata in area alberghiera dal cliente”.
Nel caso, tuttavia, la consegna è indubbia, come detto fin da principio.
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9 In definitiva non vi è alcun ostacolo all'accoglimento pieno della domanda attorea.
Il credito azionato in via di surroga è di valore come quello dell'assicurato, decorrono quindi sullo stesso la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, tuttavia dal versamento (e non dal fatto) al saldo.
(cfr Cass. civ., sez. III, 05/07/2022, n. 21218). Gli interessi mutano in moratori di lite dalla data della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conferma della liquidazione del primo grado “a parti invertite”.
P.Q.M.
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La Corte di Appello, in accoglimento dell'appello ed, in totale riforma della impugnata sentenza,
CONDANNA la società appellata a versare alla appellante la somma di euro 33.500,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 7.11.06 alla data della introduzione della lite e gli interessi moratori di lite dalla data detta di introduzione della lite al saldo.
CONDANNA la stessa parte a rifondere a controparte le spese di lite del primo grado, come GI liquidata a suo vantaggio oltre alle spese del secondo grado che si liquidano in euro 6.946,00 per oneri di difesa oltre per esborsi non imponibili per ambo i gradi, rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in GENOVA in camera di consiglio il26 maggio 2025
IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
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