Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da universita' e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da universita' e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.