Articolo 11 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 giugno 2025
Art. 11.

Autorita' di vigilanza

1. L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 , per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attivita' condotte dall'operatore per assicurarne la conformita' alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attivita' spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attivita'; puo' chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonche' condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attivita' spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialita' e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. L'Agenzia e' altresi' referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.
4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.
5. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'articolo 7.
- Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca: «Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.».
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile):
«Art. 14 (Comitato operativo nazionale della protezione civile ( Articolo 10 legge 225/1992 ; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001 , conv. legge 401/2001 ). - 1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato puo' essere convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2.
3. Le modalita' di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonche' soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.».
Entrata in vigore il 25 giugno 2025