TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01777/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00020 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01777/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luana Carriglio, n.q. di titolare della ditta individuale “Il Pirata di
Carriglio Luana”, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
del Comune di Favignana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 01777/2023 REG.RIC.
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 77387 del 20/10/2023, con il quale l'intimato Assessorato ha sospeso il procedimento per il rilascio della variante alla concessione demaniale marittima n. 451 del 07/10/2014 chiesta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 24 r.c.n. per l'utilizzazione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 49,92, al fine di ampliare una struttura prefabbricata a servizio del ristorante “Il Pirata” di cui la stessa
è titolare nell'isola di Marettimo; nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa del mancato rilascio della predetta concessione demaniale marittima in variante.
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento n. 48925 del 04/07/2024, con il quale l'intimato Assessorato ha respinto l'istanza di rilascio di autorizzazione breve presentata ai sensi dell'art.1, comma 1 quater, L.r. n. 15/2005 e del D.A. 351/GAB del 07/10/2019 per l'occupazione temporanea di un tratto di suolo demaniale di circa mq 50,00 al fine di collocarvi una pedana a servizio del ristorante di cui la ricorrente è titolare nell'isola di Marettimo; nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impossibilità di utilizzare anche nell'estate 2024 l'area demaniale oggetto della chiesta autorizzazione breve a servizio dell'esercizio di ristorazione esistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale; N. 01777/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata amministrazione regionale ha disposto la sospensione dell'iter amministrativo per il rilascio in suo favore del procedimento di variazione della sua concessione demaniale marittima con riguardo a un tratto di suolo di mq.
49,92.
L'anzidetto provvedimento è stato motivato in ragione del fatto che "si è rilevato, seppur tardivamente, che l'area di mq. 49,92 richiesta dalla ditta in oggetto ricade all'interno di un'area (Scalo Vecchio di Marettimo) che risulta già in consegna, a carattere annuale, al Comune di Favignana per finalità di interesse pubblico quali il ricovero e la sosta delle barche per l'intero anno solare, giusto verbale di consegna
n° 54/2009 redatto in data 20/10/2009".
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere titolare di un esercizio di ristorazione nell'isola di Marettimo del Comune di Favignana per il quale già fruisce di un tratto di suolo demaniale di mq 93,61 in forza della concessione n. 451 del 07/10/2014;
- di aver presentato, il 12.7.2018, l'istanza in parola;
- di aver ottenuto nell'ambito della conferenza di servizi (indetta con nota n. 85446 del
24.11.2022), i pareri favorevoli dei competenti Genio civile (n. 10910 del
24/01/2023), Capitaneria di porto (n. 29 del 02/01/2023) e Soprintendenza (n. 2891 del 14/03/2023); N. 01777/2023 REG.RIC.
- che a tale conferenza avrebbe partecipato anche il Comune di Favignana, senza rendere alcun parere;
- che, con nota n. 21851 del 29.03.2023, l'intimata amministrazione regionale ha comunicato la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi, precisando che l'autorizzazione in parola sarebbe stata rilasciata con provvedimento separato;
- di aver diffidato l'anzidetta amministrazione al rilascio del provvedimento in questione (istanza del 7.6.2023);
- che, al termine della stagione estiva 2023, è stato emanato l'impugnato provvedimento.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- eccesso di potere per difetto di presupposti - contraddittorietà - violazione di legge art. 18, comma 4, l.r. n. 7/2019. Violazione del principio di lealtà procedimentale - falsa applicazione art. 34 c.n.;
- violazione art. 2, comma 11, l.r. n. 7/2019 sussistenza dei presupposti del risarcimento del danno.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato l'impugnato provvedimento di sospensione laddove esso ha dato rilievo all'interferenza con l'area consegnata nel 2009 all'intimato Comune, senza tuttavia considerare che tale questione "era stata posta alle amministrazioni cointeressate dalla stessa ricorrente con nota del 10/04/2019" (cfr. all. 8 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha altresì contestato: (i) l'inerzia dell'intimato Comune in sede di conferenza di servizi e, comunque, il mancato utilizzo da parte di quest'ultimo dell'area in questione per le finalità originariamente previste; (ii) la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento con le precedenti autorizzazioni all'uso temporaneo, che le erano state rilasciate dalla medesima amministrazione regionale negli anni precedenti. N. 01777/2023 REG.RIC.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha istato per il risarcimento discendente dalla lamentata violazione del termine di conclusione del procedimento, rimasto pendente per oltre cinque anni dalla presentazione dell'originaria istanza del
2018, quantificando il danno patito nella differenza di introiti tra il 2022 e il 2023, quantificati in euro 65.066,00.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale, con atto di mera forma.
3. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la nota n. 48925/2024, con il quale la resistente amministrazione ha riscontrato una sua diffida inerente al diniego dell'avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione breve
(stagione estiva 2024) per la collocazione della pedana di cui si è detto.
3.1. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta - violazione di legge art. 1 comma 1 quater, lr. n. 15/2005 – difetto di motivazione;
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità - travisamento e falsa rappresentazione dei fatti – difetto di istruttoria violazione di legge art. 34 c.n.;
- sul risarcimento del danno.
3.1.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato la contraddittorietà del provvedimento qui impugnato, tenuto conto che esso ha rigettato l'istanza di autorizzazione breve per l'utilizzo di una medesima area già oggetto di analoghe richieste, conclusesi positivamente, nel 2020 e nel 2022 (cfr. all. 10 e 11 di parte ricorrente).
Sotto altro profilo, ha contestato l'irragionevolezza di quanto ivi affermato in ordine al fatto che l'autorizzazione in parola non avrebbe potuto essere rilasciata perché tra lo spazio oggetto della concessione demaniale in essere e quello interessato dall'autorizzazione breve sarebbero rimasti solo 12,30 mq di area demaniale. Secondo parte ricorrente, infatti, sarebbe bastato estendere la richiesta autorizzazione ai 12,30 mq quadrati che sarebbero rimasti altrimenti interclusi, circostanza ben possibile N. 01777/2023 REG.RIC.
tenuto conto dei limiti spaziali delle autorizzazioni brevi (1.000 mq ex art. 1, c. 1- quater, l.r. n. 15/2005) e del complessivo spazio che - al lordo dei visti 12,20 mq - riguarderebbe l'autorizzazione breve per cui è causa (62,20 mq).
3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha sostanzialmente riproposto le contestazioni già fatte valere con il primo motivo del ricorso introduttivo.
3.1.3. Infine, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni in tesi patiti con riguardo ai ridotti introiti conseguiti nella stagione estiva 2024, quantificati in euro 64.802,00.
4. In prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria e documenti, insistendo nelle proprie pretese.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è fondato e va accolto con riguardo alla domanda di annullamento.
Dagli atti di causa risulta che, con la nota del 10.4.2019 (protocollata il 3.5.2019 dall'ARTA; cfr. all. 8 al ricorso introduttivo) parte ricorrente ha dato conto della possibile parziale sovrapposizione (ivi indicata in circa 23 mq) tra l'area di ampliamento e quella consegnata al Comune di Favignana nel 2009. Tale parziale sovrapposizione è stata puntualmente rappresentata dalla ricorrente con le tavole del progetto di ampliamento (all. 11 al ricorso introduttivo).
Nonostante l'amministrazione regionale fosse stata da tempo resa edotta di tale questione, quest'ultima, con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, ha tardivamente rilevato tale sovrapposizione.
La resistente non ha, peraltro, specificato alcunché in ordine alla natura (totale o parziale) di tale sovrapposizione.
Essa si è, piuttosto, limitata a sostenere che sarebbe stato necessario sospendere l'iter amministrativo per il rilascio del provvedimento richiesto dalla ricorrente “nelle more N. 01777/2023 REG.RIC.
di un approfondimento presso la Capitaneria di Porto di Trapani e il Comune di
Favignana”.
Approfondimento di cui è mancata ogni notizia persino a valle della proposizione del ricorso introduttivo, posto che – con l'atto impugnato in sede di motivi aggiunti –
l'amministrazione regionale si è limitata a sostenere la persistenza dell'interesse del
Comune di Favignana all'utilizzo dell'area concessa a quest'ultimo nel 2009, senza nulla dire in merito alla questione della sovrapposizione tra le aree.
Da quanto sopra discende l'accoglimento del primo profilo di censura fatto valere con il ricorso introduttivo.
A fini conformativi, la resistente amministrazione regionale è tenuta a valutare nuovamente l'istanza di parte ricorrente, verificando puntualmente – e in contraddittorio con quest'ultima – l'esistenza di una sovrapposizione tra l'area da questa richiesta e quella rientrante invece nella disponibilità del Comune di Favignana
e adottando, infine, le opportune determinazioni.
2. La fondatezza delle superiori censure, unita alla necessità di una puntuale verifica dell'eventuale - ed effettiva - sovrapposizione tra le aree, impone di assorbire gli ulteriori profili di doglianza articolati con il ricorso introduttivo.
3. La domanda di annullamento di cui al ricorso per motivi aggiunti non può invece trovare accoglimento.
Il rigetto nel merito di tale domanda, si precisa, consente di prescindere da ogni considerazione in rito, in ipotesi ben possibile, posto che l'autorizzazione ivi richiesta era stata limitata al periodo intercorrente tra il 3.6.2024 e il 31.8.2024 (cfr. all. 8 ai motivi aggiunti).
Si consideri che il provvedimento impugnato in sede di motivi aggiunti (all. 14 ai motivi aggiunti) ha fatto espresso riferimento alla nota n. 27044/2024 (all. 9 ai motivi aggiunti), la quale ha addotto plurime ragioni a sostegno del diniego alla richiesta di concessione temporanea dell'area richiesta dalla ricorrente. N. 01777/2023 REG.RIC.
Tale provvedimento rientra, seppur per relationem (art. 3, c. 3, l.r. n. 7/2019), nella fattispecie dei cc.dd. «provvedimenti plurimotivati», rispetto ai quali è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento
(cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 899; Cons. St., Sez. IV,
24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Nel caso di specie, l'amministrazione regionale ha fatto riferimento, oltre alla questione della sovrapposizione tra l'area richiesta dalla ricorrente e quella già concessa al Comune di Favignana nel 2009, anche al fatto che l'ampliamento richiesto avrebbe comportato che l'area rimanente (pari a 12,30 mq) non sarebbe stata fruibile al pubblico uso (cfr. all. 9 al ricorso per motivi aggiunti).
Al riguardo, non convince la tesi di parte ricorrente, volta a sostenere che l'amministrazione regionale avrebbe potuto concedere d'ufficio una porzione maggiore di area demaniale rispetto a quella dalla prima originariamente richiesta.
In primo luogo, è mancata del tutto una simile istanza, quantomeno in sede di memoria partecipativa a valle del preavviso di archiviazione in cui si è dato conto di tale questione (per tale memoria, cfr. all. 10 al ricorso per motivi aggiunti).
In un simile contesto va escluso che l'amministrazione possa autonomamente concedere un'area di demanio pubblico superiore a quella richiesta dall'istante, posto che l'atto di concessione, di per sé, sottrae all'uso della collettività un bene demaniale e non può dunque concedere più di quanto richiesto.
Senza considerare il fatto che “il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in N. 01777/2023 REG.RIC.
cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza” (Cons. St., sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7035).
Con la conseguenza che non appare manifestamente illogica una valutazione volta a conservare un minimo di spazio di un bene demaniale per il residuo uso pubblico, che
è quanto ha statuito l'amministrazione nel caso di specie.
4. Vanno infine rigettate perché infondate le istanze risarcitorie articolate dalla ricorrente.
4.1. Militano per l'infondatezza dell'istanza risarcitoria articolata con il ricorso introduttivo (incentrata – si rammenta – su un preteso danno da ritardo):
(i) il fatto che resta impregiudicata ogni successiva attività amministrativa a valle della presente pronuncia;
(ii) l'ulteriore considerazione che la ricorrente non ha agito avverso il silenzio dopo la comunicazione della determinazione positiva della conclusione della conferenza di servizi (marzo 2023) e la sua diffida (giugno 2023), né nel corso del 2023 ha presentato alcuna istanza di autorizzazione breve, venendo dunque meno all'obbligo di compiere ogni necessaria attività volta a minimizzare il danno patito (art. 30, c. 3, c.p.a.);
(iii) la mancata prova del danno patito, posto che la ricorrente si è limitata a produrre agli atti di causa una dichiarazione del proprio consulente di fiducia, con la quale quest'ultimo ha dato atto di una diminuzione degli introiti della sua struttura nell'anno
2023 rispetto a quelli dell'anno 2022, senza tuttavia fornire alcun utile elemento a supporto di tale dichiarazione (cfr. all. 12 di parte ricorrente).
4.2. L'istanza risarcitoria articolata con il ricorso per motivi aggiunti va parimenti rigettata in ragione dell'infondatezza nel merito di tale ricorso. N. 01777/2023 REG.RIC.
Ciò senza considerare il mancato esperimento dei mezzi di tutela cautelare
(particolarmente pressanti a fronte del diniego, il 4 luglio 2024, di un'istanza volta a ottenere un'autorizzazione sino al 31 agosto 2024; cfr. all. 8 al ricorso per motivi aggiunti) e l'insufficiente prova del danno asseritamente patito (cfr. all. 13 di parte ricorrente, recante un'analoga dichiarazione del consulente di parte ricorrente).
5. Stante quanto precede, il ricorso:
- è parzialmente fondato, nei termini di cui sopra, limitatamente alla domanda di annullamento di cui al ricorso introduttivo; per l'effetto è annullato l'atto ivi impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente amministrazione;
- va rigettato nella restante parte.
La soccombenza reciproca e l'impregiudicato esito del procedimento di ampliamento della concessione della ricorrente impongono di compensare le spese di lite tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente ai sensi di cui in motivazione; annulla per l'effetto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, con salvezza di eventuali ulteriori provvedimenti;
- lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo all'intimato Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01777/2023 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio MB AT EZ
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00020 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01777/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luana Carriglio, n.q. di titolare della ditta individuale “Il Pirata di
Carriglio Luana”, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
del Comune di Favignana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 01777/2023 REG.RIC.
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 77387 del 20/10/2023, con il quale l'intimato Assessorato ha sospeso il procedimento per il rilascio della variante alla concessione demaniale marittima n. 451 del 07/10/2014 chiesta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 24 r.c.n. per l'utilizzazione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 49,92, al fine di ampliare una struttura prefabbricata a servizio del ristorante “Il Pirata” di cui la stessa
è titolare nell'isola di Marettimo; nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa del mancato rilascio della predetta concessione demaniale marittima in variante.
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento n. 48925 del 04/07/2024, con il quale l'intimato Assessorato ha respinto l'istanza di rilascio di autorizzazione breve presentata ai sensi dell'art.1, comma 1 quater, L.r. n. 15/2005 e del D.A. 351/GAB del 07/10/2019 per l'occupazione temporanea di un tratto di suolo demaniale di circa mq 50,00 al fine di collocarvi una pedana a servizio del ristorante di cui la ricorrente è titolare nell'isola di Marettimo; nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impossibilità di utilizzare anche nell'estate 2024 l'area demaniale oggetto della chiesta autorizzazione breve a servizio dell'esercizio di ristorazione esistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale; N. 01777/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata amministrazione regionale ha disposto la sospensione dell'iter amministrativo per il rilascio in suo favore del procedimento di variazione della sua concessione demaniale marittima con riguardo a un tratto di suolo di mq.
49,92.
L'anzidetto provvedimento è stato motivato in ragione del fatto che "si è rilevato, seppur tardivamente, che l'area di mq. 49,92 richiesta dalla ditta in oggetto ricade all'interno di un'area (Scalo Vecchio di Marettimo) che risulta già in consegna, a carattere annuale, al Comune di Favignana per finalità di interesse pubblico quali il ricovero e la sosta delle barche per l'intero anno solare, giusto verbale di consegna
n° 54/2009 redatto in data 20/10/2009".
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere titolare di un esercizio di ristorazione nell'isola di Marettimo del Comune di Favignana per il quale già fruisce di un tratto di suolo demaniale di mq 93,61 in forza della concessione n. 451 del 07/10/2014;
- di aver presentato, il 12.7.2018, l'istanza in parola;
- di aver ottenuto nell'ambito della conferenza di servizi (indetta con nota n. 85446 del
24.11.2022), i pareri favorevoli dei competenti Genio civile (n. 10910 del
24/01/2023), Capitaneria di porto (n. 29 del 02/01/2023) e Soprintendenza (n. 2891 del 14/03/2023); N. 01777/2023 REG.RIC.
- che a tale conferenza avrebbe partecipato anche il Comune di Favignana, senza rendere alcun parere;
- che, con nota n. 21851 del 29.03.2023, l'intimata amministrazione regionale ha comunicato la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi, precisando che l'autorizzazione in parola sarebbe stata rilasciata con provvedimento separato;
- di aver diffidato l'anzidetta amministrazione al rilascio del provvedimento in questione (istanza del 7.6.2023);
- che, al termine della stagione estiva 2023, è stato emanato l'impugnato provvedimento.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- eccesso di potere per difetto di presupposti - contraddittorietà - violazione di legge art. 18, comma 4, l.r. n. 7/2019. Violazione del principio di lealtà procedimentale - falsa applicazione art. 34 c.n.;
- violazione art. 2, comma 11, l.r. n. 7/2019 sussistenza dei presupposti del risarcimento del danno.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato l'impugnato provvedimento di sospensione laddove esso ha dato rilievo all'interferenza con l'area consegnata nel 2009 all'intimato Comune, senza tuttavia considerare che tale questione "era stata posta alle amministrazioni cointeressate dalla stessa ricorrente con nota del 10/04/2019" (cfr. all. 8 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha altresì contestato: (i) l'inerzia dell'intimato Comune in sede di conferenza di servizi e, comunque, il mancato utilizzo da parte di quest'ultimo dell'area in questione per le finalità originariamente previste; (ii) la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento con le precedenti autorizzazioni all'uso temporaneo, che le erano state rilasciate dalla medesima amministrazione regionale negli anni precedenti. N. 01777/2023 REG.RIC.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha istato per il risarcimento discendente dalla lamentata violazione del termine di conclusione del procedimento, rimasto pendente per oltre cinque anni dalla presentazione dell'originaria istanza del
2018, quantificando il danno patito nella differenza di introiti tra il 2022 e il 2023, quantificati in euro 65.066,00.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale, con atto di mera forma.
3. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la nota n. 48925/2024, con il quale la resistente amministrazione ha riscontrato una sua diffida inerente al diniego dell'avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione breve
(stagione estiva 2024) per la collocazione della pedana di cui si è detto.
3.1. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta - violazione di legge art. 1 comma 1 quater, lr. n. 15/2005 – difetto di motivazione;
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità - travisamento e falsa rappresentazione dei fatti – difetto di istruttoria violazione di legge art. 34 c.n.;
- sul risarcimento del danno.
3.1.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato la contraddittorietà del provvedimento qui impugnato, tenuto conto che esso ha rigettato l'istanza di autorizzazione breve per l'utilizzo di una medesima area già oggetto di analoghe richieste, conclusesi positivamente, nel 2020 e nel 2022 (cfr. all. 10 e 11 di parte ricorrente).
Sotto altro profilo, ha contestato l'irragionevolezza di quanto ivi affermato in ordine al fatto che l'autorizzazione in parola non avrebbe potuto essere rilasciata perché tra lo spazio oggetto della concessione demaniale in essere e quello interessato dall'autorizzazione breve sarebbero rimasti solo 12,30 mq di area demaniale. Secondo parte ricorrente, infatti, sarebbe bastato estendere la richiesta autorizzazione ai 12,30 mq quadrati che sarebbero rimasti altrimenti interclusi, circostanza ben possibile N. 01777/2023 REG.RIC.
tenuto conto dei limiti spaziali delle autorizzazioni brevi (1.000 mq ex art. 1, c. 1- quater, l.r. n. 15/2005) e del complessivo spazio che - al lordo dei visti 12,20 mq - riguarderebbe l'autorizzazione breve per cui è causa (62,20 mq).
3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha sostanzialmente riproposto le contestazioni già fatte valere con il primo motivo del ricorso introduttivo.
3.1.3. Infine, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni in tesi patiti con riguardo ai ridotti introiti conseguiti nella stagione estiva 2024, quantificati in euro 64.802,00.
4. In prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria e documenti, insistendo nelle proprie pretese.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è fondato e va accolto con riguardo alla domanda di annullamento.
Dagli atti di causa risulta che, con la nota del 10.4.2019 (protocollata il 3.5.2019 dall'ARTA; cfr. all. 8 al ricorso introduttivo) parte ricorrente ha dato conto della possibile parziale sovrapposizione (ivi indicata in circa 23 mq) tra l'area di ampliamento e quella consegnata al Comune di Favignana nel 2009. Tale parziale sovrapposizione è stata puntualmente rappresentata dalla ricorrente con le tavole del progetto di ampliamento (all. 11 al ricorso introduttivo).
Nonostante l'amministrazione regionale fosse stata da tempo resa edotta di tale questione, quest'ultima, con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, ha tardivamente rilevato tale sovrapposizione.
La resistente non ha, peraltro, specificato alcunché in ordine alla natura (totale o parziale) di tale sovrapposizione.
Essa si è, piuttosto, limitata a sostenere che sarebbe stato necessario sospendere l'iter amministrativo per il rilascio del provvedimento richiesto dalla ricorrente “nelle more N. 01777/2023 REG.RIC.
di un approfondimento presso la Capitaneria di Porto di Trapani e il Comune di
Favignana”.
Approfondimento di cui è mancata ogni notizia persino a valle della proposizione del ricorso introduttivo, posto che – con l'atto impugnato in sede di motivi aggiunti –
l'amministrazione regionale si è limitata a sostenere la persistenza dell'interesse del
Comune di Favignana all'utilizzo dell'area concessa a quest'ultimo nel 2009, senza nulla dire in merito alla questione della sovrapposizione tra le aree.
Da quanto sopra discende l'accoglimento del primo profilo di censura fatto valere con il ricorso introduttivo.
A fini conformativi, la resistente amministrazione regionale è tenuta a valutare nuovamente l'istanza di parte ricorrente, verificando puntualmente – e in contraddittorio con quest'ultima – l'esistenza di una sovrapposizione tra l'area da questa richiesta e quella rientrante invece nella disponibilità del Comune di Favignana
e adottando, infine, le opportune determinazioni.
2. La fondatezza delle superiori censure, unita alla necessità di una puntuale verifica dell'eventuale - ed effettiva - sovrapposizione tra le aree, impone di assorbire gli ulteriori profili di doglianza articolati con il ricorso introduttivo.
3. La domanda di annullamento di cui al ricorso per motivi aggiunti non può invece trovare accoglimento.
Il rigetto nel merito di tale domanda, si precisa, consente di prescindere da ogni considerazione in rito, in ipotesi ben possibile, posto che l'autorizzazione ivi richiesta era stata limitata al periodo intercorrente tra il 3.6.2024 e il 31.8.2024 (cfr. all. 8 ai motivi aggiunti).
Si consideri che il provvedimento impugnato in sede di motivi aggiunti (all. 14 ai motivi aggiunti) ha fatto espresso riferimento alla nota n. 27044/2024 (all. 9 ai motivi aggiunti), la quale ha addotto plurime ragioni a sostegno del diniego alla richiesta di concessione temporanea dell'area richiesta dalla ricorrente. N. 01777/2023 REG.RIC.
Tale provvedimento rientra, seppur per relationem (art. 3, c. 3, l.r. n. 7/2019), nella fattispecie dei cc.dd. «provvedimenti plurimotivati», rispetto ai quali è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento
(cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 899; Cons. St., Sez. IV,
24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Nel caso di specie, l'amministrazione regionale ha fatto riferimento, oltre alla questione della sovrapposizione tra l'area richiesta dalla ricorrente e quella già concessa al Comune di Favignana nel 2009, anche al fatto che l'ampliamento richiesto avrebbe comportato che l'area rimanente (pari a 12,30 mq) non sarebbe stata fruibile al pubblico uso (cfr. all. 9 al ricorso per motivi aggiunti).
Al riguardo, non convince la tesi di parte ricorrente, volta a sostenere che l'amministrazione regionale avrebbe potuto concedere d'ufficio una porzione maggiore di area demaniale rispetto a quella dalla prima originariamente richiesta.
In primo luogo, è mancata del tutto una simile istanza, quantomeno in sede di memoria partecipativa a valle del preavviso di archiviazione in cui si è dato conto di tale questione (per tale memoria, cfr. all. 10 al ricorso per motivi aggiunti).
In un simile contesto va escluso che l'amministrazione possa autonomamente concedere un'area di demanio pubblico superiore a quella richiesta dall'istante, posto che l'atto di concessione, di per sé, sottrae all'uso della collettività un bene demaniale e non può dunque concedere più di quanto richiesto.
Senza considerare il fatto che “il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in N. 01777/2023 REG.RIC.
cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza” (Cons. St., sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7035).
Con la conseguenza che non appare manifestamente illogica una valutazione volta a conservare un minimo di spazio di un bene demaniale per il residuo uso pubblico, che
è quanto ha statuito l'amministrazione nel caso di specie.
4. Vanno infine rigettate perché infondate le istanze risarcitorie articolate dalla ricorrente.
4.1. Militano per l'infondatezza dell'istanza risarcitoria articolata con il ricorso introduttivo (incentrata – si rammenta – su un preteso danno da ritardo):
(i) il fatto che resta impregiudicata ogni successiva attività amministrativa a valle della presente pronuncia;
(ii) l'ulteriore considerazione che la ricorrente non ha agito avverso il silenzio dopo la comunicazione della determinazione positiva della conclusione della conferenza di servizi (marzo 2023) e la sua diffida (giugno 2023), né nel corso del 2023 ha presentato alcuna istanza di autorizzazione breve, venendo dunque meno all'obbligo di compiere ogni necessaria attività volta a minimizzare il danno patito (art. 30, c. 3, c.p.a.);
(iii) la mancata prova del danno patito, posto che la ricorrente si è limitata a produrre agli atti di causa una dichiarazione del proprio consulente di fiducia, con la quale quest'ultimo ha dato atto di una diminuzione degli introiti della sua struttura nell'anno
2023 rispetto a quelli dell'anno 2022, senza tuttavia fornire alcun utile elemento a supporto di tale dichiarazione (cfr. all. 12 di parte ricorrente).
4.2. L'istanza risarcitoria articolata con il ricorso per motivi aggiunti va parimenti rigettata in ragione dell'infondatezza nel merito di tale ricorso. N. 01777/2023 REG.RIC.
Ciò senza considerare il mancato esperimento dei mezzi di tutela cautelare
(particolarmente pressanti a fronte del diniego, il 4 luglio 2024, di un'istanza volta a ottenere un'autorizzazione sino al 31 agosto 2024; cfr. all. 8 al ricorso per motivi aggiunti) e l'insufficiente prova del danno asseritamente patito (cfr. all. 13 di parte ricorrente, recante un'analoga dichiarazione del consulente di parte ricorrente).
5. Stante quanto precede, il ricorso:
- è parzialmente fondato, nei termini di cui sopra, limitatamente alla domanda di annullamento di cui al ricorso introduttivo; per l'effetto è annullato l'atto ivi impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente amministrazione;
- va rigettato nella restante parte.
La soccombenza reciproca e l'impregiudicato esito del procedimento di ampliamento della concessione della ricorrente impongono di compensare le spese di lite tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente ai sensi di cui in motivazione; annulla per l'effetto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, con salvezza di eventuali ulteriori provvedimenti;
- lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo all'intimato Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01777/2023 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio MB AT EZ
IL SEGRETARIO