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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15900 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB HA nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 15900 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, che era stata presentata da OU DI (soggetto attualmente detenuto, in forza di ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia del 26/05/2023, notificato il 08/07/2023) relativamente alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 08/03/2021, confermata dalla Corte di appello di Genova il 07/11/2021 e passata in giudicato il 01/02/2023, che io ha condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 172.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 13, commi 3 lett. a) e lett. d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Ricorre per cassazione OU DI, a mezzo del difensore avv. OV RO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione di norma processuale con riferimento agli artt. 420-bis, 420-quater e 629-bis cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata si fonda su una presunzione di conoscenza, derivante dalla nomina di un avvocato di fiducia, con il quale il ricorrente avrebbe avuto contatti nel periodo in cui era sottoposto a misura cautelare, ossia dal 28/09/2018 al 08/11/2018. Non viene adeguatamente considerato, però che il DI è cittadino maliano di lingua francese, che ben poco comprende la lingua italiana, né si tine conto del fatto che egli non ha alcuna conoscenza della legge vigente nel nostro Paese;
a ciò si aggiunga che il periodo di detenzione, durante il quale il ricorrente avrebbe avuto contatti con il difensore di fiducia, è antecedente di oltre due anni, rispetto alla data di svolgimento dell'udienza preliminare, risalente al 08/03/2021. Il DI, in sostanza, non era in grado di comprendere la differenza fra le decisioni in materia cautelare e quelle attinenti al merito del giudizio, a causa delle sue scarsissime competenze linguistiche e giuridiche. Incongruo è, infine, il riferimento all'esistenza di una procura speciale e al significato della stessa, in termini di conoscenza dell'esistenza di un futuro processo. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peri., per travisamento della prova e totale mancanza di motivazione. Non sono stati analizzati gli elementi di prova sopra evidenziati, univocamente deponenti nel senso di una assenza di effettiva 2 conoscenza, da parte del DI, in ordine all'esistenza del procedimento instaurato a suo carico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'aver proceduto a elezione di domicilio, nonché l'esser stato sottoposto a misura cautelare e, infine, il fatto di aver nominato un difensore di fiducia, sono situazioni che autorizzano a equiparare !a notifica regolare, pur se non effettuata a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È anzitutto corretto il richiamo effettuato dalla Corte distrettuale al regime transitorio dettato dall'art. 89, comma 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo il quale: «... quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedìmento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». 3. Secondo il costante orientamento di questa Corte in materia di rescissione del giudicato, il dato oggettivo, costituito dall'avvenuta nomina di un difensore dì fiducia e dall'elezione di domicilio effettuata presso lo studio professionale di quest'ultimo, rappresentano indici univocamente evocativi della effettiva conoscenza dell'esistenza del processo, atti a rendere pienamente legittimo lo svolgimento del giudizio in assenza;
grava sul condannato, al contrario, l'onere di fornire la prova in ordine alla sua incolpevole ignoranza circa la celebrazione del processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). L'impugnata ordinanza, víepiù, opera un corretto richiamo alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420), che ha evidenziato la valenza significativa di alcuni elementi sintomatici, quanto a conoscenza dell'esistenza del processo, da parte del condannato che invochi, invece, la rescissione del giudicato. E sul punto, le Sezioni Unite Ismail hanno testualmente precisato come tanto la elezione di domicilio, quanto la sottoposizìone a provvedimento restrittivo della libertà personale, nonché, infine, la nomina di difensore di fiducia, siano situazioni 3 equipollenti ad una regolare notifica, che autorizzano a reputare provata la effettiva conoscenza dell'esistenza del processo. Ancora in aderenza al dictum della pronuncia delle Sezioni Unite, l'avversato provvedimento ha anche vagliato l'esistenza di una concreta instaurazione del rapporto professionale, tra il legale domiciliatario e l'indagato; il primo, infatti, presenziò tanto all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., quanto all'udienza preliminare, laddove esibì procura speciale, in forza della quale optò per la definizione del processo secondo le forme del rito abbreviato. Trattasi, contrariamente all'assunto propugnato dalla difesa, non di presunzioni, bensì di elementi che ragionevolmente - e in aderenza ai dettami della logica - consentono di ritenere provata la suddetta conoscenza (si veda anche Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar Abderrazak, Rv. 281483 - 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe Mamour, Rv. 285493). 3.1. Né a difformi lumi conduce l'ulteriore argomento difensivo, fondato sulla asserita mancata comprensione - da parte del condannato - della lingua italiana e, pertanto, del reale significato dell'elezione di domicilio e del conferimento del mandato difensivo. Non è stato mai eccepito o accertato, durante il processo di cognizione, che il ricorrente non avesse conoscenza della lingua italiana;
da nessuno degli atti uniti all'incarto processuale, del resto, può desumersi che l'imputato non comprendesse l'italiano. 3.2. Ciò posto, l'elezione di domicilio è, come detto, un elemento dal quale può fondatamente evincersi la conoscenza del processo, tale da legittimare il giudice a procedere in assenza dell'imputato; su quest'ultimo, infatti, grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore e per tenersi costantemente informato, circa lo sviluppo del procedimento. Per potersi invece affermare che l'imputato non abbia avuto contezza, in ordine al significato sia della nomina di un difensore di fiducia, sia dell'elezione di domicilio presso costui, occorrerebbe la prova certa della non conoscenza della lingua italiana e della mancata traduzione dell'atto. In carenza di tali elementi di valutazione e conoscenza, deve ritenersi che l'assenza sia riconducibile ad una precisa scelta operata dal soggetto, improntata al disinteresse in merito alla celebrazione del processo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza del 07 febbraio 2024.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 15900 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, che era stata presentata da OU DI (soggetto attualmente detenuto, in forza di ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia del 26/05/2023, notificato il 08/07/2023) relativamente alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 08/03/2021, confermata dalla Corte di appello di Genova il 07/11/2021 e passata in giudicato il 01/02/2023, che io ha condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 172.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 13, commi 3 lett. a) e lett. d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Ricorre per cassazione OU DI, a mezzo del difensore avv. OV RO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione di norma processuale con riferimento agli artt. 420-bis, 420-quater e 629-bis cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata si fonda su una presunzione di conoscenza, derivante dalla nomina di un avvocato di fiducia, con il quale il ricorrente avrebbe avuto contatti nel periodo in cui era sottoposto a misura cautelare, ossia dal 28/09/2018 al 08/11/2018. Non viene adeguatamente considerato, però che il DI è cittadino maliano di lingua francese, che ben poco comprende la lingua italiana, né si tine conto del fatto che egli non ha alcuna conoscenza della legge vigente nel nostro Paese;
a ciò si aggiunga che il periodo di detenzione, durante il quale il ricorrente avrebbe avuto contatti con il difensore di fiducia, è antecedente di oltre due anni, rispetto alla data di svolgimento dell'udienza preliminare, risalente al 08/03/2021. Il DI, in sostanza, non era in grado di comprendere la differenza fra le decisioni in materia cautelare e quelle attinenti al merito del giudizio, a causa delle sue scarsissime competenze linguistiche e giuridiche. Incongruo è, infine, il riferimento all'esistenza di una procura speciale e al significato della stessa, in termini di conoscenza dell'esistenza di un futuro processo. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peri., per travisamento della prova e totale mancanza di motivazione. Non sono stati analizzati gli elementi di prova sopra evidenziati, univocamente deponenti nel senso di una assenza di effettiva 2 conoscenza, da parte del DI, in ordine all'esistenza del procedimento instaurato a suo carico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'aver proceduto a elezione di domicilio, nonché l'esser stato sottoposto a misura cautelare e, infine, il fatto di aver nominato un difensore di fiducia, sono situazioni che autorizzano a equiparare !a notifica regolare, pur se non effettuata a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È anzitutto corretto il richiamo effettuato dalla Corte distrettuale al regime transitorio dettato dall'art. 89, comma 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo il quale: «... quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedìmento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». 3. Secondo il costante orientamento di questa Corte in materia di rescissione del giudicato, il dato oggettivo, costituito dall'avvenuta nomina di un difensore dì fiducia e dall'elezione di domicilio effettuata presso lo studio professionale di quest'ultimo, rappresentano indici univocamente evocativi della effettiva conoscenza dell'esistenza del processo, atti a rendere pienamente legittimo lo svolgimento del giudizio in assenza;
grava sul condannato, al contrario, l'onere di fornire la prova in ordine alla sua incolpevole ignoranza circa la celebrazione del processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). L'impugnata ordinanza, víepiù, opera un corretto richiamo alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420), che ha evidenziato la valenza significativa di alcuni elementi sintomatici, quanto a conoscenza dell'esistenza del processo, da parte del condannato che invochi, invece, la rescissione del giudicato. E sul punto, le Sezioni Unite Ismail hanno testualmente precisato come tanto la elezione di domicilio, quanto la sottoposizìone a provvedimento restrittivo della libertà personale, nonché, infine, la nomina di difensore di fiducia, siano situazioni 3 equipollenti ad una regolare notifica, che autorizzano a reputare provata la effettiva conoscenza dell'esistenza del processo. Ancora in aderenza al dictum della pronuncia delle Sezioni Unite, l'avversato provvedimento ha anche vagliato l'esistenza di una concreta instaurazione del rapporto professionale, tra il legale domiciliatario e l'indagato; il primo, infatti, presenziò tanto all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., quanto all'udienza preliminare, laddove esibì procura speciale, in forza della quale optò per la definizione del processo secondo le forme del rito abbreviato. Trattasi, contrariamente all'assunto propugnato dalla difesa, non di presunzioni, bensì di elementi che ragionevolmente - e in aderenza ai dettami della logica - consentono di ritenere provata la suddetta conoscenza (si veda anche Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar Abderrazak, Rv. 281483 - 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe Mamour, Rv. 285493). 3.1. Né a difformi lumi conduce l'ulteriore argomento difensivo, fondato sulla asserita mancata comprensione - da parte del condannato - della lingua italiana e, pertanto, del reale significato dell'elezione di domicilio e del conferimento del mandato difensivo. Non è stato mai eccepito o accertato, durante il processo di cognizione, che il ricorrente non avesse conoscenza della lingua italiana;
da nessuno degli atti uniti all'incarto processuale, del resto, può desumersi che l'imputato non comprendesse l'italiano. 3.2. Ciò posto, l'elezione di domicilio è, come detto, un elemento dal quale può fondatamente evincersi la conoscenza del processo, tale da legittimare il giudice a procedere in assenza dell'imputato; su quest'ultimo, infatti, grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore e per tenersi costantemente informato, circa lo sviluppo del procedimento. Per potersi invece affermare che l'imputato non abbia avuto contezza, in ordine al significato sia della nomina di un difensore di fiducia, sia dell'elezione di domicilio presso costui, occorrerebbe la prova certa della non conoscenza della lingua italiana e della mancata traduzione dell'atto. In carenza di tali elementi di valutazione e conoscenza, deve ritenersi che l'assenza sia riconducibile ad una precisa scelta operata dal soggetto, improntata al disinteresse in merito alla celebrazione del processo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza del 07 febbraio 2024.